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Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Sentenza N. R.G. N. 2956 /2011 e N. 13353/2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente Relatore dott. Paola Maria Gandolfi Giudice dott. Alima Zana Giudice riunito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite di primo grado, aventi ad oggetto contraffazione marchi, modelli e concorrenza sleale, nonché risarcimento danni, iscritte ai nn. R.G. 2956/2011 ed RG. 13353/2011, promosse da: O.ME.R. S.P.A. (C.F. 00736640277), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. prof. CESARE GALLI, degli avv.ti MARIANGELA BOGNI (BGNMNG71H49B157R), CATERINA PASCHI ed ALBERTO CONTINI del Foro di Milano; elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA, 40 - 20122 MILANO, presso il difensore avv. prof. CESARE GALLI, in forza di procura in atti ATTRICE contro 1 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 POGLIANI & RIVOLTA S.P.A. in concordato preventivo (C.F. 00842570152), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA SANTONOCITO e AGATA SOBOL, elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 - 20121 MILANO presso i difensori, in forza di procura in atti RIVOLTA S.P.A. in concordato preventivo (C.F. 08641890150), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti FEDERICA SANTONOCITO e difensori, in forza di procura in atti CONVENUTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza in data 26 novembre 2013. 2 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a AGATA SOBOL, elettivamente domiciliata in Via Brera, 5 - 20121 MILANO presso i Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. La presente decisione interviene su due cause riunite con ordinanza del 19 dicembre 2011, aventi rispettivamente n. R.G. 2956/2011 e n. 13353/2011. Entrambe le cause erano state instaurate da parte della O.ME.R. S.p.a. (in seguito anche Omer); la prima causa (R.G. 2956/2011) aveva quale parti convenute la Pogliani & Rivolta S.p.a. (P&R) e la Pogliani & Rivolta S.p.a.. Occorre peraltro tenere in parte distinte le domande attoree nei due procedimenti in quanto non rivolte nella loro totalità nei confronti della convenuta Rivolta S.p.a.. Considerata la complessità delle vicende, il Collegio ritiene innanzitutto necessario ripercorrere brevemente lo svolgimento del processo tra le parti in causa. 2. In data 3 settembre 2010, con ricorso cautelare contro la P&R, la O.ME.R S.p.a. si rivolgeva a codesto Tribunale (R.G. 58366/2010) chiedendo che venisse autorizzata la descrizione dell’elevatore P&R “VR-30” e dell’elevatore “SR-28” e delle relative scritture contabili e che venissero disposti inibitoria e ordine di ritiro dal commercio relativamente a detti prodotti, il sequestro, anche presso terzi, dei medesimi, delle scritture contabili, e del materiale pubblicitario ad essi relativo, la fissazione di una penale per ogni successiva violazione e la pubblicazione dell’emanando provvedimento. Con provvedimento 11/13 settembre 2010 assunto inaudita altera parte, il Presidente disponeva, ai sensi degli artt. 129/132 C.P.I. (come modificati dal D.lgs. 13 agosto 2010 n. 131), in favore della società O.ME.R. S.p.a. e nei confronti della Pogliani & Rivolta S.p.a., la descrizione dell’elevatore “VR-30” e dell’elevatore “SR-28” di quest’ultima azienda, nonché delle scritture contabili inerenti, l’inibitoria cautelare della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti che rappresentassero imitazione o contraffazione dei prodotti della Omer, nonché il sequestro, anche presso terzi, dei prodotti medesimi, del materiale pubblicitario ad essi relativo, delle scritture contabili e di ogni documento utile ad individuare i soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei ponti sollevatori che costituissero imitazione o contraffazione, ed il volume complessivo delle vendite, con imposizione di una penale e con riserva di valutazione per ogni altro provvedimento richiesto dalla difesa ricorrente. Con ordinanza del 9 dicembre 3 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Rivolta S.p.a., la seconda causa (R.G. 13353/2011) aveva quale convenuta unicamente la Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 2010, il Presidente confermava i provvedimenti adottati con il decreto inaudita altera parte dell’11/13 settembre 2010, riservando all’esito del giudizio di merito ogni altro provvedimento, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 3. In data 13.10.2010, la O.ME.R Spa depositava un altro ricorso cautelare, chiedendo, nei confronti della Pogliani & Rivolta S.p.a., la descrizione dell’elevatore P&R “R-46”, nonché delle scritture contabili inerenti, l’inibitoria cautelare della produzione, prodotti che costituissero atto di concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi non registrati della ricorrente e dei relativi manuali d’uso, costituenti contraffazione della domanda di brevetto per modello d’utilità e, più in generale, l’inibitoria delle indicate attività riguardanti i prodotti che riproducano le caratteristiche di quelli della ricorrente. La Omer ha chiesto inoltre l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti medesimi, il sequestro, anche presso terzi, dei prodotti e del materiale pubblicitario ad essi relativo, delle scritture contabili e di ogni documento utile ad individuare i soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei ponti sollevatori che costituissero imitazione o contraffazione, ed il volume complessivo delle vendite, l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente al fine di raccogliere le necessarie informazioni, con imposizione di penale e con pubblicazione del provvedimento. Il Presidente, con ordinanza del 17/19 gennaio 2011, disponeva la descrizione dell’elevatore Pogliani & Rivolta “R-46” nelle due versioni “R-46 CT” e “R-46 CT LT”, nonché delle scritture contabili da cui risultassero in particolare i fornitori di tali prodotti e gli acquirenti degli stessi, e disponeva a carico della resistente Pogliani & Rivolta S.p.a. l’inibitoria cautelare della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti indicati, che rappresentassero imitazione o contraffazione dei prodotti della ricorrente Omer, disponeva il sequestro, anche presso terzi, dei prodotti che costituissero imitazione o contraffazione dei prodotti della ricorrente e del materiale pubblicitario ad essi relativo, nonché il sequestro, ex art. 129 Codice Proprietà Industriale ed art. 670 n. 2 c.p.c., delle scritture contabili, tra cui i registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture di clienti e fornitori, nonché di ogni altro documento, che consentisse di individuare i soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti che costituiscono imitazione o contraffazione, ed il volume complessivo delle vendite effettuate dei prodotti 4 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 in questione, autorizzando a tal fine anche l’accesso ai sistemi informatici della resistente ed il prelievo di copia dei dati e dei materiali rilevanti, fissava la penale di €. 500 a carico della Pogliani & Rivolta S.p.a. per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria constatata successivamente alla notifica del presente provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione;; riservando all’esito del giudizio di merito ogni altro provvedimento, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. S.p.a. quanto della Rivolta S.p.a. il giudizio di merito R.G. 2956/2011, susseguente ai provvedimenti ottenuti ante causam nel procedimento avente R.G. 58366/2010. Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2011, parte attrice chiedeva a codesto Tribunale di voler accertare e dichiarare la contraffazione di segni distintivi non registrati e di diritto d’autore e di concorrenza sleale, con l’inibitoria finale della prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, inclusa la produzione o la commercializzazione dei prodotti contraffattori e illecitamente copiati, e in generale di prodotti uguali o simili a quelli imitati; la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata, con condanna del risarcimento del danno e tutte le pronunce conseguenti e cioè l’assegnazione (o, in subordine, la distruzione) dei prodotti contraffattori;; l’accertamento dell’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani nn. 691.791, 918.969 e 1.091.248. La Pogliani & Rivolta S.p.a. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 aprile 2011, nella quale faceva valere la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani nn. 691.791, 918.969 e 1.091.248, non essendone titolare. La Rivolta S.p.a., chiamata in causa quale titolare dei citati marchi, si costituiva a sua volta il 12 aprile 2011, eccependo la sua estraneità all’attività contraffattoria descritta nell’atto di citazione di Omer ed eccependo anche che il marchio “Areo”, in uso per contrassegnare ponti sollevatori, sarebbe quello di titolarità della Pogliani & Rivolta, non compreso tra i marchi per il quali la Omer ha fatto valere la decadenza. La Omer, all’udienza di prima comparizione del 17 maggio 2011, chiedeva in via di reconventio reconventionis che venisse dichiarata la decadenza per sopravvenuta ingannevolezza anche dei marchi n. 1.241.285 (di titolarità della P&R) e 1.447.820 (di titolarità della Rivolta). Il G.I. assegnava dunque termini per il deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c.. 5 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 4. La Omer quindi provvedeva ad instaurare nei confronti tanto della Pogliani & Rivolta Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Parte attrice in data 3 marzo 2011 provvedeva ad instaurare un ulteriore giudizio di merito, R.G. n. 13353/2011, essendo stato nel frattempo concesso il secondo provvedimento cautelare richiesto nel procedimento avente R.G. n. 66498/2010. Omer, previa riunione tra il nuovo giudizio instaurato e quello pendente (R.G. 2956/2011), chiedeva in particolare l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della Pogliani & Rivolta, della contraffazione della domanda di modello di utilità VE2007U000018 (divenuta modello di o ripetizione di tali illeciti, il ritiro definitivo dal commercio di tali prodotti, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza. La Pogliani & Rivolta si costituiva con comparsa del 10 maggio 2011, chiedendo il rigetto delle domande tutte di parte attrice e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’invalidità della domanda di modello di utilità della Omer nonché della non interferenza del proprio ponte R46 col predetto modello, l’accertamento che l’offerta di detto ponte non fosse atto di concorrenza sleale e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni. All’udienza di comparizione delle parti del giudizio avente R.G. n. 13353/2011, che aveva luogo in data 31 maggio 2011, la Omer eccepiva l’inammissibilità delle domande di nullità e di non contraffazione avanzate dalla convenuta, alla luce degli impegni contrattuali assunti dalla Pogliani & Rivolta di non contestazione in punto di validità della privativa della Omer e rispetto al suo ambito di esclusiva. Il G.I. assegnava pertanto i termini per il deposito delle memorie ex art. 186 comma 6 c.p.c.. Nel corso dei giudizi di merito sopra descritti, parte attrice ritenendo che la prima inibitoria cautelare (R.G. 58366/2010) fosse stata violata dalla convenuta, promuoveva un’istanza di accertamento tecnico ed ispezione giudiziale inaudita altera parte. La Pogliani & Rivolta avrebbe infatti consegnato ad un proprio cliente un preventivo di vendita del ponte “SR28” e avrebbe avuto intenzione di esporre presso la Fiera Autopromotec di Bologna il ponte sollevatore “Areo DR-62” che, a detta dell’attrice, era del tutto corrispondente al ponte Omer “Mini 28 LX”, avendo P&R aggiunto unicamente irrilevanti elementi amovibili, proprio per aggirare il primo provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti, in relazione al prodotto “SR-28”. L’istanza di accertamento veniva accolta con decreto. Il CTU incaricato, l’Ing. Alessandro Galassi, provvedeva pertanto a svolgere le operazioni di accertamento ed ispezione. Il 6 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a utilità registrato in corso di causa) e della concorrenza sleale;; l’inibitoria della prosecuzione Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 decreto veniva infine confermato dal giudice con ordinanza, all’esito dell’udienza di discussione che aveva luogo in data 14 giugno 2011. Il 7 giugno 2011 la Pogliani & Rivolta proponeva a sua volta un ricorso cautelare per accertamento negativo ex art. 700 c.p.c. e 120 comma 6-bis c.p.i. che ha assunto R.G. n. 37139/2011, in quanto i propri due ponti “DR-62” e “MR-101” sarebbero stati il frutto di una sua autonoma progettazione destinata proprio a trovare dei ponti per sostituire quelli l’inammissibilità del ricorso e sostenendo che i ponti “DR-62” e “MR-101” rappresentassero una violazione dei provvedimenti di inibitoria emessi a carico della Pogliani & Rivolta. Con ordinanza datata 19 dicembre 2011 il giudice rigettava il ricorso cautelare per accertamento negativo, proposto dalla Pogliani & Rivolta sulla base del fatto che la condotta ivi prospettata non integrava sotto il profilo giuridico un fatto nuovo né delineava una fattispecie diversa, rispetto alla condotta che sarà accertata nei giudizi di cognizione già pendenti. Detta ordinanza non veniva reclamata dalla P&R. Come già detto, con ordinanza del 19 dicembre 2011 il G.I. (a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 2 dicembre 2011), ordinava poi la riunione dei due giudizi di merito pendenti (R.G. nn. 2956/2011 e 13353/2011) e disponeva consulenza tecnica d’ufficio, nominando a tal fine il CTU Ing. Stefano Colombo e formulando contestualmente il quesito peritale. La Omer avanzava poi richiesta che il quesito venisse modificato, escludendo dalle operazioni peritali la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di validità del modello di utilità della stessa parte attrice. Tale richiesta veniva accolta all’udienza dell’11 gennaio 2012 e veniva di conseguenza modificato il quesito peritale. Le operazioni peritali si concludevano il 27 settembre 2012. Alla successiva udienza del 10 ottobre 2012, la convenuta contestava che dal contenuto della relazione del CTU fosse stata esclusa la valutazione di validità del modello e chiedeva, inoltre, che il giudice procedesse ad una valutazione equitativa del risarcimento del danno. Il G.I. a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 ottobre 2012, respingeva l’istanza della convenuta di ampliamento della consulenza tecnica rispetto alla validità del modello di utilità di Omer alla luce dei vincoli contrattuali in vigore tra le parti (e quindi dell’irrilevanza di tale 7 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a già oggetto di inibitoria. La Omer si costituiva in quest’ultimo procedimento, eccependo Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 questione), e disponeva la consulenza tecnica contabile, chiesta da parte attrice, per la determinazione del risarcimento dei danni subiti da quest’ultima, nominando a tal fine quale CTU il dott. Luigi Guerra. Alla successiva udienza del 18 dicembre 2012 le convenute (Pogliani & Rivolta S.p.a. e Rivolta S.p.a.) davano atto di aver richiesto di essere sottoposte a concordato preventivo. In data 24 giugno 2013 il Dott. Guerra depositava la propria relazione. All’udienza del 2 raggiunte dal Dott. Guerra e richiedevano la riapertura del contraddittorio tecnico. Il G.I. respingeva tale richiesta, in quanto gli argomenti fatti valere dalle convenute sarebbero già stati analizzati dal CTU. Fissava pertanto udienza per la precisazione delle conclusioni in data 26 novembre 2013. In tale occasione, Omer depositava documentazione attestante il rilascio del brevetto per il modello di utilità di cui è causa (brev. n. 0000269318, rilasciato il 22 luglio 2011, vedi doc. A di parte attrice). Precisate le conclusioni nei termini di cui in epigrafe, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa era rimessa in decisione. 5. La presente decisione interviene dunque sulle domande proposte da parte attrice, tese ad ottenere la declaratoria di contraffazione dei propri segni distintivi non registrati e di diritto d’autore e di concorrenza sleale da parte delle convenute, con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni; la declaratoria di responsabilità per inadempimento contrattuale e per contraffazione del modello di utilità di cui al brevetto n. 0000259318, concesso a seguito della domanda n. VE2007U000018, con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni; la declaratoria dell’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 c.p.i. dei marchi italiani nn. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820, con le conseguenti inibitorie; la condanna al pagamento della penale prevista nei provvedimenti di inibitoria emessi ante causam con le conseguenti pronunce inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate conclusioni;; interviene inoltre sull’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla convenuta Pogliani & Rivolta, rispetto alla domanda di Omer S.p.a. di “dichiarare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i. dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248” e 8 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a luglio 2013 le convenute depositavano note scritte in contestazione delle conclusioni Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 sulle domande riconvenzionali della medesima convenuta dirette alla declaratoria di nullità della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 di titolarità di Omer, concessa in data 22.7.2011 con il numero 269318, alla declaratoria di non contraffazione del ponte sollevatore “R46” rispetto al modello di utilità 269318 e alla declaratoria che l’offerta del ponte sollevatore”R46” non costituisce atto di concorrenza sleale né violazione dell’accordo quadro concluso tra le parti in data 7.5.2008, con le conseguenti pronunce conclusioni; interviene infine sull’eccezione della Rivolta S.p.a. diretta al rigetto, nel miglior modo possibile, di tutte le domande avanzate da Omer, con la conseguente pronuncia risarcitoria. 6. Si ritiene utile tracciare brevemente il rapporto intercorrente tra le parti prima dell’instaurazione dei procedimenti sopra sintetizzati. La Pogliani & Rivolta S.p.a. era rivenditore dei prodotti della Omer S.p.a., essendovi stato tra le due società un rapporto commerciale ultradecennale. Nel 2003 la P&R chiedeva alla Omer di fornirle il ponte “MINI 28” anche in una versione anonima che poi ha provveduto a nominare “WINGER CARRY 28” (cfr. doc. 4 di parte attrice). La forma del ponte denunciava già essa stessa con chiarezza ai consumatori che il ponte era stato prodotto dalla Omer; in aggiunta, il libretto di istruzioni era predisposto dalla Omer. Nel corso del 2008 il rapporto commerciale tra la Omer e la P&R si evolveva a seguito della sottoscrizione, il 7 maggio, di un contratto quadro di fornitura (doc. 5 di Omer), con il quale Omer si impegnava a realizzare per la P&R - apponendovi il marchio “AREO” (all'epoca sembra di titolarità della Rivolta S.p.a.) - il ponte denominato “R-45”. Di detto accordo è il caso di richiamare la clausola 13 che prevede un obbligo di non concorrenza a carico di P&R: fino a due anni dopo la cessazione della validità del contratto P&R accettava infatti di “astenersi dalla commercializzazione di prodotti aventi uguali caratteristiche dei Ponti”. 7. Il Collegio ritiene necessario, prima di affrontare il merito delle domande proposte dall’attrice, esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla convenuta Pogliani & Rivolta S.p.a., con la propria memoria di costituzione depositata in data 12 aprile 2011, volta a far dichiarare la carenza legittimazione passiva di Pogliani & Rivolta rispetto alla domanda di Omer S.p.a. di “dichiarare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai 9 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a inibitorie, risarcitorie ed accessorie d’uso, come meglio precisato nelle sopra riportate Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i. dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248”, non essendo né titolare di detti marchi né avendoli mai utilizzati. La convenuta P&R fa valere la propria carenza di legittimazione passiva, infatti, sulla base del fatto che le tre privative sopracitate sono di titolarità della Rivolta S.p.a. e non sue. Ad ulteriore conferma, la P&R afferma di essere titolare di un proprio marchio “AREO” registrato per la classe 7 (n. 1.241.258); Omer stessa avrebbe a suo avviso riconosciuto il proprio errore iniziale, marchio (sull’ammissibilità di tale domanda si veda il punto 8 che segue). Il Collegio ritiene sia da limitarsi l’ambito di applicazione della domanda di decadenza di parte attrice sopra citata nei confronti della convenuta Rivolta S.p.a.. Si deve peraltro segnalare che il marchio “AREO” di titolarità di Pogliani & Rivolta, di cui si tratterà al punto 8 che segue, è stato depositato innanzi all’UIBM in data 17.6.2009 e oggetto di registrazione il successivo 19.11.2010. Dunque, il deposito di tale marchio è senz’altro anteriore ai fatti di cui è causa, ma successivo al contratto inter partes. Tale precisazione serve ad escludere che si possa configurare un uso da parte di Pogliani & Rivolta dei marchi di titolarità della Rivolta, ancorché registrati per classi merceologiche diverse, previa concessione in licenza da parte di quest’ultima o, comunque, con il suo consenso (la fattispecie dell’uso posto in essere da un terzo con il consenso del titolare è espressamente prevista, ai sensi dell’art. 14 comma 3 lett. a) c.p.i.), cui potrebbe conseguire un uso ingannevole del medesimo marchio riferibile a Rivolta, per il tramite di P&R. Essendo la Rivolta e la Pogliani & Rivolta società appartenenti al medesimo gruppo, si potrebbe infatti facilmente immaginare la concessione in uso di un marchio da parte di Rivolta in favore di P&R, anche ove non fondata su un’espressa pattuizione scritta. Alla luce di quanto pocanzi affermato, il Collegio ritiene dunque che non sia configurabile decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi citati, di titolarità della Rivolta, ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera a) c.p.i., in quanto la P&R nel commerciare i ponti levatori sopra richiamati ha fatto uso del proprio marchio “AERO” registrato n. 1.241.258 e non, invece, dei marchi di titolarità della Rivolta. Come si vedrà poi al punto 8 che segue, il Collegio ritiene di non potersi pronunciare neanche sulla decadenza per decettività sopravvenuta del marchio “AREO” n. 1.241.258 di titolarità di P&R. 10 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a formulando successivamente domanda riconvenzionale anche nei confronti di detto Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 8. In quanto questione logicamente connessa a quella pocanzi trattata, il Collegio ritiene dunque di pronunciarsi in merito alla domanda attorea di decadenza relativa al marchio n. 1.241.258. Infatti, l’attrice in prima udienza ha richiesto di poter estendere la propria domanda di decadenza anche al citato marchio. La convenuta P&R nelle proprie difese afferma che l’estensione della domanda di decadenza a nuovi marchi soltanto in sede di prima udienza costituisce un’inammissibile reconventionis. P&R porta a proprio sostegno l'opinione giurisprudenziale secondo la quale la reconventio reconventionis non attribuisce alle parti la facoltà di proporre una domanda nuova che potesse già essere proposta con la citazione o la comparsa di risposta (Cass. Civ. n. 17699/2005), considerato il fatto che Omer avrebbe potuto individuare sulla banca dati dell’UIBM tutti i marchi AREO da contestare prima di notificare l’atto di citazione. In secondo luogo, secondo la convenuta, una reconventio reconventionis è ammissibile solo se proposta in replica ad una specifica domanda riconvenzionale od eccezione in senso stretto (e non una semplice controdeduzione). Il Collegio ritiene di non potersi pronunciare in merito alla domanda di decadenza relativa al marchio n. 12411258, sollevata da parte attrice, in quanto non considera ammissibile in questa sede una reconventio reconventionis, rilevato che le convenute non hanno svolto, con riferimento ai marchi AREO contestati nella citazione, domande riconvenzionali. Non è stata infatti formulata al riguardo una domanda riconvenzionale da parte delle convenute, cui parte attrice avrebbe potuto replicare con una reconventio reconventionis. È il caso di citare una massima della Corte di Cassazione che esprime con chiarezza la funzione della reconventio reconventionis: “Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis"” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 3639 del 13/02/2009). La domanda di decadenza del marchio n. 1.241.258 di P&R non può pertanto dirsi 11 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a domanda nuova e che non sarebbe neanche ammissibile la proposizione di una reconventio Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 ritualmente introdotta nel presente giudizio e non può quindi essere decisa in questa sede. 9. Al fine di affrontare seguendo un ordine logico le molteplici questioni oggetto di causa, il Collegio ritiene ora di pronunciarsi in merito alla domanda attorea di veder dichiarata l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 14, comma 2° c.p.i., dei marchi italiani n. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820. La difesa Omer argomenta la propria domanda in considerazione del fatto che il marchio “Areo”, di titolarità della nei nuovi prodotti venduti da P&R, di provenienza cinese. Come anticipato, occorre precisare che unicamente la domanda discussa in questo punto 9 concerne la convenuta Rivolta S.p.A., risultando le altre domande afferenti a condotte invece riguardanti unicamente la convenuta P&R. L’attrice parla di “mimetismo” attuato dalle convenute allo scopo di confondere e ingannare gli acquirenti e indurli a ritenere che i ponti sollevatori “SR-28” e “VR-30”, su cui appunto è riportato il marchio Areo, siano gli stessi prodotti di prima e, quindi, a riversare su questi ultimi le impressioni e i messaggi positivi legati agli originali. Pertanto i marchi sopra elencati sarebbero soggetti a illiceità sopravvenuta, in quanto ingannerebbero il pubblico, inducendolo a credere di trovarsi ancora di fronte ai prodotti (italiani) che venivano realizzati dalla Omer. A detta dell’attrice, sussistono i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 14 comma 2 c.p.i., che commina la decadenza al marchio che sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità e la provenienza dei prodotti, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare per i prodotti per cui è registrato. Il messaggio trasmesso dal marchio Areo, che sarebbe stato utilizzato prima sui ponti realizzati dalla Omer e poi su ponti di fattura diversa, sarebbe divenuto ingannevole, riverberandosi su tutte le corrispondenti registrazioni di controparte. Omer fa poi presente che è espressamente previsto dall’articolo 14 comma secondo che l’uso ingannevole possa essere effettuato non solo dal titolare, ma anche da un terzo con il suo consenso (riferendosi al fatto che la P&R utilizzerebbe il marchio “Areo” appunto con il consenso della società Rivolta, titolare del marchio stesso). Come detto la convenuta P&R solleva eccezione per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di privative di titolarità della Rivolta S.p.A.. Il Collegio ha ritenuto di accogliere tale eccezione e di procedere dunque all’analisi della domanda attorea di cui si discute nei 12 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Rivolta S.p.A., sarebbe già comparso sui prodotti forniti dalla Omer e comparirebbe tutt’ora Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 soli confronti della convenuta Rivolta S.p.a.. La medesima convenuta, oltre a contestare la sussistenza di una fattispecie di decadenza ex art. 14.2 e 26 lett. b) c.p.i., sostiene che la questione ex adverso lamentata non riguarderebbe i marchi di titolarità della Rivolta. Infatti i marchi di quest’ultima non sarebbero registrati per la classe 7 e, cioè, per macchine, attrezzature e utensili e non sarebbero mai stati usati da Rivolta per detti prodotti. Non essendo pertanto i marchi “Areo” di Rivolta registrati per i ponti sollevatori, non potrebbero concessi. Peraltro, secondo Rivolta, alla base vi sarebbe un errore di Omer nell’indicazione di marchi non concessi per prodotti quali ponti sollevatori. Conferma dell’errore si rinverrebbe, come accennato, nel fatto che con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Omer avrebbe “precisato” le proprie domande, introducendo una domanda nuova di dichiarazione di decadenza per sopravvenuta illiceità anche del marchio n. 1.241.258 di titolarità di Pogliani & Rivolta. Il Collegio, da un lato, riconosce che il marchio “Areo” potrebbe essere connotato da ingannevolezza sopravvenuta nei confronti del pubblico in quanto i ponti levatori su cui viene oggi applicato sono prodotti in un differente Stato (la Cina) che potrebbe non garantire le stesse qualità del prodotto. Tuttavia al presupposto oggettivo dell’ingannevolezza del marchio, come noto, deve accompagnarsi un elemento soggettivo consistente nella condotta del titolare (si veda Trib. Venezia, 12 dicembre 2005 in GADI, 2005, p. 1115). Peraltro occorre ricordare che i marchi di titolarità di Rivolta, oggetto della domanda di decadenza di parte attrice, non sono stati registrati né utilizzati per la classe 7 e, nello specifico, per i ponti levatori. Dunque, anche ove si volesse ragionevolmente considerare P&R quale terzo autorizzato dalla stessa Rivolta a utilizzare detti marchi, non si potrebbe rinvenire una condotta ingannevole di P&R in relazione agli stessi, considerato che i prodotti contestati sono senz’altro appartenenti alla classe merceologica n. 7 e che effettivamente P&R aveva registrato un proprio marchio “AREO” per tale classe, prima della commercializzazione dei prodotti oggetto di contestazione. Il Collegio, come già sopra spiegato, non considera poi ammissibile la domanda di sopravvenuta illiceità del marchio n. 1.241.258 di titolarità di Pogliani & Rivolta, presentata in un secondo tempo da Omer in forma di reconventio reconventionis. 13 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a decadere per illiceità sopravvenuta, in relazione a prodotti per i quali non sono stati Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che sia da respingere la domanda di parte attrice volta ad accertare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani n. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820, di titolarità della Rivolta. 10. Il Collegio deve a questo punto pronunciarsi in merito alle domande attoree dirette a far accertare e dichiarare la contraffazione dei propri segni distintivi non registrati e la contraffazione del modello di utilità di cui al brevetto n. 0000259318, concesso a seguito singoli modelli di ponte levatore di P&R rispetto ai ponti di titolarità di parte attrice che sarebbero stati imitati e all’ambito di tutela di quest’ultima. In particolare, sono stati oggetto dell’analisi del CTU, tanto la valutazione dell’interferenza del ponte RR-46 di P&R con l’ambito di protezione della privativa di Omer (e cioè della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018), quanto il confronto tra i ponti sollevatori di P&R rispetto ai ponti di Omer, modello per modello, con specifico riferimento ai margini di differenziazione ed alle conseguenze del lavoro progettuale eventualmente effettuato. In linea generale può premettersi che il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni assunte dal nominato CTU, Ing. Stefano Colombo, nella propria relazione, avendo quest’ultimo proceduto con indagini dettagliate, nel pieno ed articolato contraddittorio delle parti, peraltro protrattosi per tempi lunghi, stante la complessità delle indagini nel loro insieme. Il CTU è pervenuto ad offrire al Collegio i risultati di un’analisi attenta e dettagliata, con un percorso motivazionale completo, supportato da argomenti logici e coordinati fra loro in modo coerente, così da consentire una completa cognizione ed un pieno approfondimento dei singoli passaggi e delle conclusioni che ne sono state tratte. Le difese delle parti non inducono a discostarsi da tali conclusioni, che, in linea generale ed in forza dei rilievi di seguito svolti, il Collegio ritiene di fare proprie. Al fine di una più chiara comprensione dell’analisi di seguito riportata, il Collegio ritiene di richiamare alcune considerazioni generali del CTU in merito ai margini di differenziazione a disposizione del progettista di ponti sollevatori ed agli elementi che sono, invece, necessitati e funzionali. Il CTU infatti si trova d’accordo con il CTP di parte attrice (si veda il punto 11.4 della relazione) ove sostiene che, pur essendoci infiniti margini di differenziazione, è estremamente improbabile che due diversi progettisti giungano autonomamente alla stessa identica combinazione di grandezze. In particolare, il CTU 14 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a della domanda n. VE2007U000018. A tal riguardo, è necessario valutare l’interferenza dei Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 evidenzia come sia estremamente significativo il fatto che due ponti abbiano il medesimo interasse (mentre ad esempio non è del tutto significativo che abbiano lo stesso diametro); è, infatti, altamente improbabile che due diversi progettisti giungano autonomamente alla stessa identica combinazione di grandezze (ad esempio a un uguale interasse tra due perni). 11. Anzitutto il Collegio intende pronunciarsi in merito alla prospettata interferenza dei a seguito della domanda n. VE2007U000018. In particolare si tratta di verificare la sussistenza dell’interferenza del ponte sollevatore “RR-46” di P&R con l'ambito di tutela della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 (brevemente “VE018”) di Omer. A tal fine, il CTU ha potuto visionare il ponte “RR-46” durante il suo primo sopralluogo (29 marzo 2012). In tale occasione, il CTU (vedi pagg. 6 e 7 relazione del CTU) ha rilevato che nel ponte “RR-46” è presente un alloggiamento nella corsia di sinistra che contiene il serbatoio dell'olio, la pompa idraulica ed una valvola che serve a regolare il deflusso di olio dai martinetti durante la discesa del ponte. Tuttavia, le valvole che controllano l'alimentazione dell'olio in pressione ai martinetti, ossia “le valvole di alimentazione degli attuatori” come vengono chiamate nel modello Omer, non sono nell’alloggiamento ma sono poste a terra, coperte da una protezione configurata per coprire e proteggere la barra di torsione. In altri termini, non c’è alcuna valvola di alimentazione degli attuatori nell’alloggiamento previsto in una delle corsie. Pertanto, il CTU conclude che il ponte “RR-46” di P&R visionato il 29 marzo 2012 non riproduce tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 del modello di utilità Omer e non interferisce pertanto con l’ambito di protezione del modello VE018 di Omer. Il CTU ritiene poi che la soluzione adottata da P&R non consegua pari utilità né utilizzi lo stesso concetto innovativo adottato da Omer. Quindi, la soluzione di P&R non è equivalente alla soluzione oggetto del modello Omer. Il CTU prende poi in considerazione l’allegato 2 del parere tecnico dell’ing. Piovesana (CTP di Omer), risalente al 12 ottobre 2012 e, cioè, la fotocopia parziale di un catalogo della P&R, nel quale vi sono delle immagini del ponte “RR-46” e, al riguardo, afferma di non essere in grado di appurare se la versione del ponte “RR-46” raffigurata nel documento agli atti riproduca tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 del modello VE018 e, in particolare, se in questa versione del ponte “RR-46” le valvole di alimentazione degli 15 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a prodotti della convenuta con il modello di utilità di cui al brevetto n. 0000269318, concesso Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 attuatori siano nell’alloggiamento. Pertanto, il CTU afferma di non essere in grado di verificare se questa versione del ponte “RR-46” di P&R interferisca con l’ambito di protezione della domanda di modello VE018 (mod. 269318). Alla luce delle osservazioni del CTU, sopra brevemente riassunte, il Collegio ritiene che il ponte sollevatore “RR-46” di P&R (così come osservato dal CTU) non costituisca contraffazione dell’ambito di protezione riconosciuto alla domanda di modello di utilità e al d'ora si può accogliere la domanda della convenuta P&R diretta ad ottenere la declaratoria di non contraffazione del ponte RR-46 rispetto alla domanda di modello di utilità VE018, in relazione a detto prodotto (per un’analisi della questione relativa alla concorrenza sleale, si rimanda al punto 17 che segue; mentre per la violazione degli impegni contrattualmente assunti da P&R anche con riferimento a detto ponte si rimanda al successivo punto 19). L'accertamento di non contraffazione del modello può essere pronunciato anche prescindendo dalla domanda di nullità del predetto modello di cui si dirà in seguito. 12. Il Collegio ritiene ora di trarre le proprie conclusioni dal dettagliato confronto, operato dal CTU, tra i ponti “SR28” e “DR62” (di P&R) e “MINI 28 LX” (di Omer). A tal fine si richiamano le fotografie dei tre ponti, che costituiscono gli allegati 3.1, 3.2 e 3.5 alla consulenza tecnica. Il CTU nella propria relazione conduce un’attenta e dettagliata analisi delle differenze, puntualmente segnalate nella prima memoria tecnica di parte convenuta (si veda il paragrafo 7.3 della relazione del CTU) e delle somiglianze e identità segnalate da parte attrice (si veda il paragrafo 7.4 della relazione). Il CTU ritiene sia sostanzialmente condivisibile quanto affermato dall’Ing. Piovesana, CTP di Omer, in relazione alle somiglianze dei ponti oggetto di confronto. Egli infatti afferma che vi è una corrispondenza di tutti gli elementi caratterizzanti del ponte (quali le prolunghe e le pedanine), e che la conformazione degli elementi del ponteggio è perlopiù corrispondente (tra gli altri, vi è la stessa conformazione delle prolunghe sfilabili e delle pedanine mobili, si veda in tal senso il punto 7.4 della relazione del CTU). Tutti gli elementi sopra elencati sono stati considerati dal CTU come utili alla valutazione circa una eventuale imitazione dei ponti Omer da parte dei ponti P&R. 16 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a modello di utilità concesso in corso di causa n. 269318, di titolarità di Omer. Pertanto, fin Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Alla luce di quanto sopra, richiamando integralmente quanto affermato dal CTU nella propria relazione peritale, il Collegio ritiene che sia rilevabile un’imitazione servile dei ponti SR28” e “DR62” di P&R rispetto al ponte “MINI 28 LX” di Omer, non avendo il CTU evidenziato una sufficiente autonomia di progettazione dei ponti di P&R indicati rispetto al ponte di Omer. 13. Il Collegio intende dunque procedere ad un’analisi del confronto tra i ponti “VR30” (di costituiscono gli allegati 3.3 e 3.6 alla relazione di CTU. Anche in questo caso, il consulente ha svolto un’approfondita analisi e ha fornito il proprio commento in merito tanto alle differenze, puntualmente segnate nella prima memoria tecnica di parte convenuta (si veda il paragrafo 8.3 della relazione), quanto alle somiglianze ed identità prospettate con i commenti di parte attrice (si veda il paragrafo 8.4 della relazione). A seguito di un attento studio delle caratteristiche tecniche dei due ponti oggetto di confronto, il CTU dichiara di condividere le considerazioni svolte dall’ing. Piovesana (CTP di Omer) e cioè che molteplici caratteristiche e scelte progettuali del ponte P&R sono sostanzialmente uguali a quelle del ponte Omer (si rimanda in tal senso alla seconda memoria tecnica di Omer, pagg. da 21 a 26). Riepilogando brevemente, il CTU ritiene che vi sia sostanziale identità di layout dei due ponti e che vi sia la corrispondenza di tutti gli elementi caratterizzanti il ponte, oltre che corrispondenza nel loro posizionamento (si veda in tal senso il punto 8.4 della relazione). Tutte le somiglianze ed identità elencate nella relazione sono state espressamente indicate dal CTU quali elementi utili alla valutazione circa una eventuale imitazione dei ponti Omer da parte dei ponti P&R. Data l’accuratezza e la precisione dell’analisi del CTU e vista l’entità delle somiglianze e delle identità dallo stesso ravvisate, il Collegio ritiene che sia rilevabile un’imitazione pedissequa del ponte “VR30” di P&R rispetto al ponte “FLY 30” di Omer, non avendo il CTU evidenziato una sufficiente autonomia di progettazione del ponte di P&R indicato rispetto al ponte di Omer. 14. Sono stati infine oggetto di analisi e confronto nell’ambito della consulenza tecnica il ponte “RR-46” di P&R ed il ponte “R45” di Omer. Si richiamano anche in questo caso le fotografie dei due ponti che costituiscono rispettivamente gli allegati 3.4 e 3.7 alla relazione di CTU. Il consulente riepiloga e commenta tanto le differenze tra i due ponti, 17 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a P&R) e “FLY 30” (di Omer). A tal fine, ci si riporta alle fotografie degli stessi ponti, che Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 puntualmente segnate nella prima memoria tecnica di parte convenuta (si veda il paragrafo 9.3 della relazione), quanto le somiglianze ed identità, contenute nei commenti di parte attrice (si veda il paragrafo 9.4 della relazione). Anche rispetto ai due ponti di cui si discute, il CTU ha ritenuto di conformarsi in gran parte a quanto affermato dal CTP di parte attrice. In particolare, ritiene di condividere considerazioni dell’ing. Piovesana di seguito riportate. In termini generali, egli ha evidenziato l’identità praticamente assoluta di tutte le caratteristiche. L’unica differenza sarebbe lo spessore dei supporti della barra di torsione, che nel ponte R45 di Omer è di 25 mm, mentre nel ponte RR-46 di P&R è di 20 mm. Si tratta di una differenza che il CTU giudica marginale e non significativa, probabilmente frutto di un diverso dimensionamento o dell’uso di materiali diversi. Nonostante si possa riconoscere la differenza individuata dal CTP delle convenute l’ing. Checcacci (numero di cilindri per il sollevamento di ciascuna pedana del sollevatore superiore), vi è una stretta corrispondenza di tutti gli elementi caratterizzanti del ponte. Il CTU considera gli elementi, elencati nella propria relazione, come utili alla valutazione circa una eventuale imitazione dei ponti Omer da parte dei ponti P&R. Data la pressoché totale condivisione da parte del CTU alla posizione prospettata da parte attrice e viste le senz’altro significative somiglianze ed identità tra i ponti oggetto di confronto, il Collegio ritiene che sia da configurarsi imitazione del “RR-46” di P&R rispetto al ponte “R45” di Omer. 15. Il Collegio ritiene necessario fare un pur breve cenno anche al ponte “MR101” di P&R, che pure era indicato nel quesito peritale. Nella relazione peritale, viene svolta autonoma trattazione in merito a tale ponte poiché, stando a quanto è stato riferito al CTU, P&R non ha ancora realizzato il ponte MR101 e, quindi, esso non è stato visionato durante il sopralluogo presso la P&R. Il consulente di parte convenuta (Ing. Checcacci) ha comunque fornito riservatamente al CTU una copia del relativo fascicolo tecnico, con l’impegno di non comunicarne il contenuto a controparte. L’ing. Checcacci ha evidenziato due differenze tra il ponte di R45 di Omer ed il ponte MR101 di P&R (si veda la prima memoria tecnica della convenuta alle pagine 24-25). Il fascicolo tecnico depositato in forma riservata dal consulente di P&R include, tra l’altro, una relazione tecnica (intitolata “stress calculations”) datata 18.10.2010 e contenente indicazioni circa il materiale impiegato ed i calcoli per dimensionare un certo numero di componenti. Il CTU, nella propria relazione, 18 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dimensioni del ponte e quindi non solo della sua geometria, ma anche di tutte le altre Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 afferma che tale relazione tecnica fornisce elementi utili alla valutazione circa l'esistenza di attività di progettazione, con particolare riguardo ai componenti essenziali e di dettaglio del prodotto. D’altro canto il CTP di Omer non ha avanzato specifiche contestazioni in relazione a tale ponte. Occorre poi sottolineare che il ponte MR101 non risulta ancora essere in produzione cosicché allo stato è difficile valorizzarne gli elementi di identità rispetto ai ponti Omer. Il Collegio, alla luce della documentazione depositata da P&R, sia posizione del CTU sul punto e non ritiene di poter affermare attività di imitazione del ponte MR101 di P&R rispetto ai ponti di Omer. 16. Tutto quanto sopra premesso, il Collegio ritiene che emerga un’attività di imitazione sistematica portata avanti dalla P&R rispetto ai prodotti della Omer, con i propri ponteggi SR-28, DR-62 VR-30, RR-46. Si tratta a questo punto di comprendere se l’attività di imitazione in sé possa costituire contraffazione rispetto ai segni distintivi non registrati e al diritto d’autore di Omer, ai sensi degli artt. 1 e 2 c.p.i., come invocato da parte attrice. A detta dell’attrice i segni distintivi contraffatti sarebbero proprio le forme dei prodotti di cui è causa. La contraffazione, pertanto, si espleterebbe nella riproduzione pedissequa della forma esteriore dei prodotti, in ogni dettaglio, essendovi in particolare una corrispondenza fra gli elementi caratterizzanti dei ponti oggetto di causa. Come noto, l’art. 2 comma quarto c.p.i. comprende nella proprietà industriale anche i diritti non titolati che sono appunto i segni diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. Restano poi naturalmente esclusi dai diritti non titolati di proprietà industriale la tutela dell’onorabilità dell’impresa e dell’avviamento aziendale protetti dall’art. 2598 c.c. perché in tali casi il comportamento illecito rileva in sé e non consiste in una lesione strettamente riconducibile alla lesione di un diritto del titolare. Il Collegio, come detto, considera da respingersi la tesi di P&R secondo la quale le forme dei ponti sollevatori avversari siano necessitate e dettate da pure esigenze tecniche. È tuttavia necessario procedere ad una valutazione particolarmente prudenziale delle forme di prodotti di natura tecnica, nell’attribuire loro quel carattere distintivo di fatto che consente di accedere alla tutela proprietaria del c.p.i., in forza dell’inserimento tra i diritti di cui all’art. 1 c.p.i.. È pur vero che la funzionalità è legata alla presenza ed al modo di 19 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a pure in forma riservata, ma comunque analizzata dal CTU, ritiene corretto conformarsi alla Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 operare del singolo elemento tecnico, ma non alla sua peculiare configurazione estetica, che non è necessitata e che si correda di un gradiente di fantasia, sia pure minima, considerato il carattere tecnico del prodotto, ma che non impedisce di attuare scelte differenziate, come risulta evidente dal rilievo che nei diversi ponti sollevatori di altre aziende si trovano le forme più varie. D’altro canto, come già affermato in sede di reclamo del provvedimento cautelare R.G. natura eminentemente tecnica, nell’attribuire loro quel carattere distintivo di fatto che consenta di accedere, in forza dell’inserimento tra i diritti di cui all’art. 1 c.p.i., alla tutela proprietaria, estendendo così al titolare diritti e poteri che, in sede di registrazione potrebbero essere efficacemente contrastati. I principi del c.p.i., come noto, limitano rigorosamente la possibilità di registrazione di marchi di forma. A tal riguardo, il Collegio ritiene anzitutto utile fare qualche precisazione, in relazione al diverso apparato sanzionatorio apprestato dal legislatore in tema di violazione dei diritti di privativa industriale, anche di fatto, rispetto a quello che riguarda gli illeciti concorrenziali di natura codicistica. Si richiama in tal senso l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea sin dalla propria sentenza 18.06.2002 in C-299/99 (in sede di interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa). La Corte ha infatti statuito quanto segue: “Va anzitutto ricordato in proposito che, conformemente all'art. 2 della direttiva, un segno che riproduce la forma di un prodotto può, in linea di principio, costituire un marchio a condizione che, da un lato, possa essere riprodotto graficamente e, dall'altro, sia adatto a distinguere il prodotto o servizio di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, va anche ricordato che i motivi dell'impedimento alla registrazione dei segni costituiti dalla forma di un prodotto sono esplicitamente menzionati all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Ai sensi di tale disposizione sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Conformemente al settimo ‘considerando’ della direttiva, tali impedimenti alla registrazione sono enumerati esaurientemente in quest'ultima. Va 20 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 58366/2010, si impone all’interprete una valutazione prudenziale delle forme di prodotti di Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 infine rilevato che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva possono, in conformità del n. 3 della stessa disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto. Detto art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato. Se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, se non addirittura da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio. I vari motivi d'impedimento alla registrazione elencati all'art. 3 della direttiva vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v., in tal senso, citata sentenza Windsurfing Chiemsee, punti 25-27). La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto. Dal momento che l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per 21 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a idonei a costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 adempiere quest'ultima, possa essere liberamente utilizzata da tutti, tale disposizione osta a che siffatti segni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione in quanto marchi (v., in tal senso, citata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25). Circa la questione se la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico autorizzi a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, va rilevato che nessun elemento del registrazione di detti segni, l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva riflette l'obiettivo legittimo di non permettere ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche. Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, detto art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, esclude la registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme”. Entro i confini rigidamente tracciati dalla Corte di Giustizia deve ritenersi che siano suscettibili di registrazioni solo quelle forme che, anche se funzionali, non siano esclusivamente tali. Devono perciò perseguire il risultato tecnico attraverso vie formali arbitrarie e non banali che si sovrappongono alla funzione in senso stretto, aggiungendovi qualche significativo elemento, non strettamente necessario, dotato di autonome potenzialità distintive, prescindendo dal quale i concorrenti possono comunque raggiungere il medesimo risultato adottando la medesima soluzione tecnica (si veda già in tal senso l’ordinanza 2038/11 nel procedimento 84065/10). Tale orientamento è stato ribadito e precisato nella sentenza 14.09.2010 in C-48/09 dove la Corte ha affermato che “un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad esprimere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica non può essere registrato come marchio, dato che siffatta registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme di prodotto che incorporano la stessa soluzione tecnica”. Nel caso di cui è causa, le forme cui Omer attribuisce carattere distintivo quali marchi di fatto sono relative ad elementi tecnici (come le porzioni estraibili delle corsie o le pedanine mobili dotate di particolari sagomature), perlopiù frutto di specifiche scelte progettuali, che 22 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a tenore letterale di tale disposizione autorizza una conclusione siffatta. Rifiutando la Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 incorporano una soluzione tecnica e concorrono nel loro insieme ad ottenere un risultato altrettanto tecnico. Detti elementi sono realizzati in forme standardizzate, cui pare dunque estranea una considerevole arbitrarietà estetica. Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, che sono diretti a limitare la facoltà di registrare marchi di forma, il Collegio ritiene sia da escludere la sussistenza nelle forme dei prodotti di Omer del carattere distintivo di fatto necessario ad essere tutelate ai sensi Alla luce delle considerazioni del CTU, sopra meglio analizzate, tuttavia può senz’altro dirsi confermato che il comportamento denunciato e comprovato dalla documentazione in atti integra imitazione dei prodotti e dei segni distintivi della attrice, sanzionabile quale atto di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti e per agganciamento all’attività dell’impresa concorrente, risultando riprodotte caratteristiche dei ponti sollevatori della attrice che non possono dirsi necessitate, ma che al contrario appaiono arbitrarie e discrezionali, caratterizzanti i prodotti della Omer (vedi punto 17 che segue) e, peraltro, suscettibili di essere variate, senza in alcun modo compromettere la funzionalità del prodotto. 17. Il Collegio intende a questo punto analizzare più nel dettaglio la prospettata sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598 c.c.. Come già affermato deve condividersi la tesi di parte attrice circa il fatto che non sia risolutivo che alcune caratteristiche tipiche dei ponti Omer fossero già presenti in prodotti precedenti, dal momento che tali prodotti le rivendicano singolarmente, mentre i prodotti della convenuta P&R le ricomprendono tutte. Tale coincidenza, infatti, si riscontra solo fra questi elevatori e non invece con quelli di altre marche, non essendo le caratteristiche comuni tutte necessitate. Al fine di un corretto inquadramento della fattispecie della concorrenza sleale, in particolare nella configurazione della c.d. concorrenza sleale parassitaria, si riporta un estratto di una pronuncia della Cassazione Civile (sez. I, n. 3787 del 20.4.1996, Soc. Chipe Chemicals C. Soc. Fama Chemicals), condivisa dalla giurisprudenza successiva: “In tema di concorrenza sleale, rientrano nell'art. 2598 n. 3 c.c. - che è una previsione aperta la c.d. concorrenza parassitaria, nonché tutte le condotte, ancorché non tipizzate dall'esperienza, comportanti la violazione della regola della correttezza commerciale; 23 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’art. 1 c.p.i.. Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 costituisce concorrenza sleale ai sensi della disposizione citata l'imitazione pedissequa delle tecniche e delle strumentazioni adoperate da un'impresa, perseguita anche mediante l'utilizzazione di un dipendente infedele di quest'ultima, atteso che tale comportamento, integrato pure da aspetti tipicamente parassitari, comporta la violazione della correttezza commerciale in quanto diretto ad appropriarsi illecitamente del risultato di mercato dell'organizzazione dell'impresa concorrente”. Tribunale (n. 6095 del 2.5.2013, Soc. Gucci C. Guess? Inc. e altri) che recita: “Deve ritenersi compresa tra gli atti di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. la cosiddetta concorrenza parassitaria, laddove l'attività commerciale dell'imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, giacché l'imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, nonché l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contraria alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza. Pertanto, la sommatoria di atti leciti potrebbe dar luogo anche ad un illecito, qualificato appunto in termini di concorrenza parassitaria, valutando l'attività asseritamente imitativa nel suo complesso”. L’imitazione servile consiste proprio nella riproduzione di tutte le caratteristiche del prodotto del concorrente, indipendentemente dal fatto che una o alcune di dette caratteristiche già appartengano alla realtà del mercato per essere presenti singolarmente nell’uno o nell’altro prodotto. Proprio il fatto che i prodotti sotto accusa riproducano tutte le caratteristiche fra le varie presenti sul mercato, già scelte primariamente dai prodotti del concorrente, può integrare concorrenza sleale. Infatti, non si tratta di tutelare l’idea inventiva dei singoli elementi, bensì la percezione che il pubblico ha del prodotto nel suo insieme con riferimento ai suoi caratteri di forma. Ed è proprio la sostanziale corrispondenza delle principali caratteristiche dei prodotti della Omer, già note sul mercato, e quelle degli omologhi ponti della P&R a supportare il rischio di confusione presso il pubblico. Quest'ultimo infatti, colpito da una percezione di identità fra gli uni e gli altri prodotti, potrebbe essere indotto a ritenere che tutti provengano dalla medesima impresa. Il comportamento della convenuta P&R è aggravato dal rilievo che la copiatura dei prodotti Omer consegue ad un periodo in cui i ponti di P&R erano stati realizzati in Italia da Omer, 24 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Si ritiene poi utile richiamare una massima contenuta in una recente sentenza di questo Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 così da poter suggerire al mercato un certo collegamento con la precedente produzione, “progettata” e realizzata appunto in Italia, e da indurre il potenziale cliente a credere che i prodotti realizzati in Cina e commercializzati da P&R siano quelli di sempre e cioè i prodotti italiani, forniti in private label dalla Omer a P&R. Un ulteriore aggravamento della situazione deriva inoltre dalla riproduzione dei disegni e del libretto d’uso e manutenzione dei corrispondenti prodotti Omer, che da un lato sembrano poter integrare un autonomo comportamento di concorrenza sleale ai sensi della terza previsione dell’art. 2598 c.c.. Costituisce infatti comportamento contrario ai principi della correttezza professionale l’appropriarsi dei mezzi di configurazione e presentazione del prodotto avversario, riproducendo esattamente sui propri manuali d’uso e manutenzione le stesse immagini dei manuali della Omer. Valutato l'insieme dei predetti elementi, risulta con evidenza, ad avviso del Collegio, l’intenzione della P&R di mettersi “nella scia” dei prodotti già rinomati di Omer, dando spazio a reali possibilità di confusione con i medesimi. Come accennato, infatti, vi è un forte rischio di confusione sul mercato, essendo state riprese nei prodotti delle convenute di cui è causa gran parte delle caratteristiche individualizzanti dei ponti di Omer. D’altro canto, è necessario considerare anche lo sfruttamento da parte della P&R dell’accreditamento sul mercato della Omer. Detto agganciamento parassitario si esplicita nella forma del look-alike configurandosi quale appropriazione di pregi, vietata ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c.. Tale norma infatti è diretta a sanzionare, tra l’altro, “gli atti di concorrenza caratterizzati da un intento di agganciamento alla notorietà altrui”, anche quando ciò non comporti un rischio di confusione. Peraltro, nel caso di specie, il Collegio ha già evidenziato che può sussistere rischio di confusione tra i prodotti della Omer e i prodotti della P&R oggetto di causa. Dunque, il comportamento perpetrato dalla P&R, comprovato dalla documentazione in atti, integra imitazione dei prodotti e dei segni distintivi della Omer, sanzionabile quale atto di concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti e per agganciamento all’attività dell’impresa concorrente, risultando riprodotte caratteristiche dei ponti sollevatori dell’attrice che, come detto, non possono dirsi necessitate, ma che al contrario appaiono arbitrarie e discrezionali, caratterizzanti i prodotti della Omer e, peraltro, suscettibili di 25 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a rafforzano l’impressione di una servile imitazione dell’altrui produzione, dall’altro Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 essere variate, senza in alcun modo compromettere la funzionalità del prodotto e delle singole parti. Deve ancora ribadirsi che le caratteristiche dei prodotti a confronto non possono essere considerate standardizzate posto che gli altri costruttori del settore, seppure riproducano alcuni degli elementi utilizzati da Omer, non ripropongono mai tutti i componenti dei prodotti di quest’ultima, adottando dimensioni e soluzioni tecniche almeno in parte Il Collegio ritiene dunque che la condotta tenuta da P&R e sopra meglio descritta sia idonea ad ingenerare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente Omer, a norma dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., avendo come effetto l’appropriazione del lavoro e dei pregi altrui, secondo il n. 2 della stessa norma, realizzando un illecito agganciamento e danneggiando il rendimento economico di Omer, nonché ponendosi per le ragioni sopra illustrate anche nell’ambito della violazione di cui al n. 3 della stessa norma. 18. Per quanto concerne la domanda di parte attrice diretta poi all’accertamento della violazione del proprio diritto d’autore, si ricorda che quest’ultimo diritto afferisce alle opere dell’ingegno che, ai sensi dell’articolo 1 legge sul diritto d’autore (22 aprile 1941, n. 633), sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Un’opera dell’ingegno, tutelabile tramite il diritto d’autore, deve essere pertanto il risultato di un’attività intellettuale avente “carattere creativo”. Parte attrice sostiene che sia stato violato il proprio diritto d’autore, in quanto i disegni riportati nel manuale d’istruzioni del ponte “MINI-28 LX” (doc. 17 di Omer) sarebbero stati pedissequamente ripresi da P&R nel proprio manuale del ponte “SR-28” (doc. 18 di Omer). Il Collegio a tal riguardo ritiene che la difesa di Omer non abbia sufficientemente circostanziato gli elementi di creatività rispetto ai quali, nello specifico, sarebbe sussistita violazione del diritto d’autore di Omer. Ciò anche alla luce del fatto che la ripresa del citato manuale di istruzioni da parte di P&R è già stata ampiamente considerata ai fini della prospettazione di una condotta di concorrenza sleale perpetrata da P&R nei confronti di 26 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a differenti e comunque in misura sempre significativa. Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Omer e, di conseguenza, sarà tenuta in adeguata considerazione anche in sede di liquidazione del danno subito dall’attrice. Ove si volessero poi considerare violazioni del diritto d’autore di Omer, diverse dai contenuti del citato manuale di istruzioni, il Collegio ritiene che, in ogni caso, non sia stata sufficientemente identificata l’eventuale opera dell’ingegno violata, nulla avendo dedotto la parte neppure ai fini dell'ipotesi di cui al n. 10 dell'art. 2 lda, fattispecie che peraltro appare non sussistano sufficienti elementi per configurare il diritto di autore di Omer e quindi potere verificare la sua eventuale violazione. 19. Il Collegio deve ora soffermarsi sull’analisi della responsabilità per inadempimento contrattuale della convenuta P&R, prospettata da Omer. Con riferimento al ponte R-45 di Omer si può infatti ricordare il rapporto di natura contrattuale in essere tra le parti, ai sensi del quale la P&R si era impegnata a non “appropriarsi” delle soluzioni tecniche ed estetiche della Omer con riferimento a tale ponte ed aveva sottoscritto una clausola di non concorrenza valida per i due anni successivi alla cessazione dell’accordo, afferente ai prodotti aventi “uguali caratteristiche” rispetto a quelli oggetto del contratto. In relazione agli accordi contrattuali intercorsi fra le parti in data 7 maggio 2008, cui si è già fatto riferimento al punto 5, deve innanzitutto darsi atto che, per affermazione della Omer non smentita dalla resistente, lo stesso è da intendersi risolto a far tempo dall’ottobre 2010. Ciò naturalmente non significa che le pattuizioni in esso convenute siano prive di effetti ab origine, con effetto ex tunc dalla sua stipulazione. Invero si deve osservare come si tratti di un contratto ad esecuzione continuata, per il quale, in base alla regola di cui all’art. 1458 c.c., gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite (in tal senso Cass. 10.3.10 n. 5771, 22.2.08 n. 4604, 20.10.98 n. 10383). I riconoscimenti contenuti nella clausola 12 del contratto in esame non possono quindi intendersi caducati per l’intervenuta risoluzione del contratto. Tali riconoscimenti, infatti, prescindono dal sinallagma delle obbligazioni fra le parti, cosicché appaiono dotati di autonomia e sopravvivono alla risoluzione dei reciproci rapporti. 27 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a poco inerente al caso di specie. Alla luce di quanto sopra dedotto, il Collegio ritiene che Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Nella clausola 12.1 la P&R prendeva atto che con il contratto il fornitore (Omer) “non intende(va) cedere all’acquirente qualsivoglia diritto sui ponti”, mentre alla successiva clausola 12.2 P&R riconosceva che la centralina di bordo era oggetto della domanda di brevetto n. VE2007U00018 e, alla successiva clausola 12.3, si impegnava a non registrare o depositare per proprio conto alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale relativo ai ponti, stabilendosi che detti riconoscimenti ed obblighi a carico di P&R sarebbero rimasti alla sua stipulazione. Analoga situazione sussiste con riferimento al patto di non concorrenza, dal momento che lo stesso è stato convenuto proprio per i due anni successivi alla risoluzione del contratto, così avendo incontestabilmente esplicato i suoi effetti fino all’ottobre 2012. Pertanto, pur ricordando che, conformandosi alla posizione del CTU, il Collegio non ritiene che il ponte RR-46 interferisca con l’ambito di protezione del modello VEO18, si può senz’altro ritenere che l’offerta sul mercato del ponte sollevatore RR-46 (nelle due versioni R-46CT e R46 CT LT) sia in violazione degli impegni contrattuali assunti dalla P&R, in relazione al ponte R-45 di titolarità di Omer. Tale comportamento è quindi sanzionabile a prescindere dalla valutazione dell’obiettiva validità della privativa registrata da Omer cosicché, come detto, il G.I. non ha ritenuto di disporre la richiesta CTU al riguardo, con statuizione che il Collegio ritiene pienamente di condividere. Può infine rilevarsi come, a fronte dei precisi impegni contrattualmente assunti da P&R, non rilevi se nell’ideazione dell’R45 sia stato o meno “cruciale” l’intervento di P&R, dal momento che P&R agiva in esecuzione degli accordi convenuti con Omer, ben consapevole degli impegni liberamente assunti con questa in forza della clausola 12 del contratto, dalla significativa rubrica “diritti di proprietà industriale”. P&R quindi si era vincolata a riconoscere i diritti di Omer sul modello R-45 e si era impegnata a non produrre ponti in concorrenza con tali diritti. Inoltre, con la già ricordata clausola 13 (rubricata “Non concorrenza” al punto 13.1) P&R si era impegnata per tutta la validità del contratto e per i due anni successivi alla sua risoluzione ad astenersi dalla commercializzazione di prodotti aventi uguali caratteristiche dei ponti oggetto del contratto. 28 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a in vigore, oltre che per tutta la durata del contratto, anche per qualsiasi momento successivo Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Del resto, il Collegio non ritiene di accogliere l’obiezione sollevata da P&R secondo la quale la citata clausola 13 farebbe riferimento unicamente a prodotti “aventi uguali caratteristiche dei Ponti” e che tali ponti sarebbero rigidamente definiti nell’Allegato A che ne prevede specificamente la portata (4.500 Kg) e la corsia (L=4.800,00), avendo valori differenti rispetto al ponte RR-46 di P&R. Infatti P&R non è stata in alcun modo in grado di dimostrare che la tecnologia sviluppata con il ponte RR-46 derivi dal proprio know how e Indipendentemente poi dalla entità delle differenze tra i ponti in questione, rimane come dato inconfutabile che P&R non avrebbe potuto, in considerazione degli impegni liberamente assunti con il contratto in esame, produrre a sua volta ponti con le caratteristiche dell’elevatore R-45. Né rileva che la centralina adottata da P&R presenti alcune differenze rispetto a quella Omer dal momento che l’impegno assunto nel contratto, come detto, era di portata ampia. Altrettanto ampio risulta poi essere il citato patto di non concorrenza biennale. Tutto quanto sopra premesso, il Collegio configura pertanto la responsabilità per inadempimento contrattuale a carico di P&R in relazione al contratto sottoscritto tra le parti in data 7 maggio 2008 e attinente, in particolar modo, al ponte R-45 di Omer (cfr. doc. 5 di parte attrice). 20. La convenuta P&R ha poi presentato domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria di nullità della domanda di modello di utilità n. VE2007U000018 di titolarità di Omer. Non è certo di secondario rilievo il fatto che, in corso di causa (in data 22 luglio 2011), l’UIBM abbia concesso effettivamente tale modello di utilità, che ha assunto il numero 269318, essendo all’epoca della domanda riconvenzionale di P&R ancora allo stato di domanda. E' il caso di richiamare la più volte citata clausola 12.1 del contratto (doc. 5 di Omer) denominata “diritti di proprietà industriale” che prevedeva a carico della P&R l'impegno a riconoscere in capo ad Omer la titolarità di ogni diritto e del know-how relativi ai ponti. Al successivo paragrafo 2 della stessa clausola 12 P&R assumeva espressamente l'impegno a non registrare o depositare per proprio conto alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale relativo ai ponti oggetto del contratto. 29 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dalle proprie specifiche tecniche. Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Alla luce della ingente complessità delle indagini peritali successivamente svolte dal CTU e tenuto anche conto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, il G.I. non ha ritenuto opportuno dare immediatamente corso alla CTU per accertare la validità del modello n. 269318 di titolarità della Omer. A tale riguardo occorre richiamare l'art. 122 del c.p.i. che prevede il diritto a contestare una privativa, a favore di chiunque ne abbia interesse. ritiene che sia intervenuta una rinuncia di tale natura da parte della P&R tramite la sottoscrizione del contratto già citato. E' infatti da respingere la tesi dell'attrice secondo la quale l'impegno a non contestare la validità del modello '018 sarebbe implicitamente contenuto nella clausola 12 del contratto. Ciò sulla base del fatto che le limitazioni dei diritti riconosciuti ex lege non possono essere desunte dai contratti, ove non siano state espressamente pattuite. Innanzitutto va considerato che la lettura testuale del contenuto della clausola 12, nelle sue diverse articolazioni, condotta a norma dell'art. 1362 c.c., non consente di ritenere che si sia voluta imporre a P&R la rinuncia a far valere eventuali ragioni di invalidità del titolo (peraltro all'epoca in fase di concessione), né che quest'ultima abbia chiaramente manifestato una simile intenzione. Sarebbe stato semplice infatti inserire nel contratto una clausola esplicita in tal senso, ove questa fosse stata la volontà delle parti. Del resto, tanto l'art. 1366 c.c. quanto l'art. 1363 c.c. che dispongono, rispettivamente, l'obbligo di interpretare il contratto in buona fede e di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, escludono che si possa configurare un impegno ulteriore a carico di P&R nel senso voluto dalla difesa attorea. Il riconoscimento della titolarità in capo ad Omer della domanda di modello e l'impegno a non presentare privative sulla stessa soluzione non possono essere letti come la rinuncia al diritto di contestare la validità del medesimo modello. Peraltro è del tutto naturale che all'interno di un accordo quadro che regola una collaborazione nella realizzazione e commercializzazione di un ponte, il produttore abbia voluto precisare di esserne l'autore e titolare delle relative privative. L'impegno, invece, a non contestare la validità delle privative altrui non è certo proprio di tali forme contrattuali ma, piuttosto, si rinviene all'interno degli accordi di coesistenza e/o nelle transazioni. 30 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Il Collegio pur riconoscendo che la facoltà di cui all'art. 122 c.p.i. sia rinunciabile, non Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 In considerazione dei rilievi svolti, si deve procedere con la disamina della domanda riconvenzionale di nullità formulata da P&R. A tal fine ragioni di economia processuale inducono a definire il presente giudizio con la pronuncia sulle altre domande già sufficientemente istruite, provvedendo alla separazione della domanda di nullità indicata e ad invitare la parte che ne avrà interesse ad iscrivere a ruolo la causa così separata. 21. Si deve ora affrontare l'addebito di parte attrice relativo al fatto che sul sito della realizzando un inganno per il pubblico e un autonomo profilo di concorrenza sleale ai danni della Omer, in quanto detti prodotti sarebbero effettivamente realizzati da un produttore cinese. La predetta dizione sarebbe poi un ulteriore elemento di confusione e agganciamento, giacché servirebbe ad accreditare e confermare negli acquirenti la convinzione di trovarsi di fronte ad un prodotto realizzato dalla Omer e semplicemente marcato diversamente in private label, come gli altri elevatori che P&R acquistava in precedenza dall’attrice. Costituirebbe inoltre un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e mendacio, giacché P&R attribuirebbe falsamente ai propri elevatori un pregio che non possiedono, presentandoli sul mercato come più appetibili di quanto in realtà siano (cfr. doc. 9 di Omer). Dal canto suo la difesa P&R ha rilevato che l’espressione “Made in Italy” si trova preceduta dall’acronimo “R&D” e che, dunque, il label segnalerebbe il fatto che in Italia si è svolta l’attività di ricerca e sviluppo (research & development) alla base dei prodotti e non anche la loro realizzazione. Non è contestato il fatto che l’espressione “R&D”, nell’ambito delle comunicazioni commerciali e promozionali internazionali, è comunemente intesa quale acronimo di “Research and Development”. L’interpretazione offerta dalla convenuta P&R però non sembra godere di fondamento. Anzitutto la denominazione “Made in Italy” che effettivamente segue l’acronimo “R&D” è scritta in maiuscolo e non in minuscolo, come sarebbe logico se fosse una specificazione dell’espressione che la precede. L’espressione “R&D”, accostata con una barra “/” all’espressione “Cylinder Hydraulic Compact Lift” sembra poi collegata a tale ultima espressione piuttosto che a quella seguente “Made in Italy”. 31 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a convenuta P&R i prodotti sarebbero indicati falsamente con la dizione “Made in Italy”, Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 In definitiva il complesso del messaggio risulta non del tutto limpido, risultando il “Made in Italy” slegato dalla dicitura “R&D”. Non appare certo con sufficiente chiarezza il fatto che solo l’attività di ricerca e sviluppo sia stata realizzata in Italia, essendo invece i ponti prodotti in Cina. Peraltro l’acronimo “Made in Italy” si può ritenere che sia immediatamente associato, da una parte rilevante dei consumatori, all’idea che un prodotto sia stato materialmente realizzato in Italia. visione della macchina o del suo libretto d’istruzione, sui quali è apposta la dicitura “Made in China” (così è dichiarato nei manuali di istruzioni), è possibile venire a conoscenza del fatto che il sollevatore è “prodotto ed assemblato nella Repubblica Popolare Cinese”. Non si considera rilevante la circostanza segnalata da P&R che il sito internet in questione fosse di titolarità della Rivolta, trattandosi infatti di società appartenenti al medesimo gruppo. Anzi, si può configurare, sotto questo profilo, la sussistenza di una responsabilità anche in capo alla Rivolta (cfr. doc. 9 di Omer). La Omer avanza anche l’obiezione che l’attività di ricerca sviluppo relativa ai ponti “clone” si potrebbe dire che sia stata effettuata in Italia, ma a cura della medesima attrice. Pertanto, anche se si volesse effettivamente limitare l’applicazione dell’espressione “Made in Italy” all’attività di R&D, si potrebbe comunque configurare un atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e mendacio. Si deve far presente che la realizzazione dei prodotti in Cina, notoriamente, permette considerevoli risparmi produttivi, essendo tuttavia i prodotti di minor pregio, cosicché può dirsi che la P&R ha tratto illecito vantaggio dal lavoro di progettazione, di disegno e dal lancio pubblicitario, realizzato dalla produttrice del prodotto italiano. Anche sotto tale profilo, pertanto, il Collegio ritiene che si possa configurare un atto di concorrenza sleale da parte della P&R nei confronti della Omer. L’aver falsamente affermato che i propri prodotti siano stati realizzati o, quantomeno, ideati in Italia, può infatti ragionevolmente aver concorso nella riduzione dell’entità dei volumi di vendita dei ponti levatori lamentata dall’attrice. 22. Il G.I. ha ritenuto che la totalità dei capitoli di prova formulati dalle parti fossero inammissibili. In particolare ha ritenuto superflue le prove attinenti all’attività di 32 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Solo al momento dell’acquisto e a seguito di un successivo approfondimento tramite la Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 progettazione eventualmente svolta da P&R, considerate le valutazioni già compiute dal CTU, nel corretto contraddittorio con i CTP, esaminando i relativi fascicoli tecnici. Il GI ha invece ritenuto necessario disporre CTU contabile. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2012 ha pertanto nominato quale CTU il dott. Luigi Guerra. Alla successiva udienza del 18 dicembre 2012, il consulente veniva a conoscenza del quesito peritale. Si trattava in particolare di accertare: quale sia stato il numero dei ponti sollevatori venduti stato il fatturato derivante da tali vendite e quali gli utili realizzati per ciascun modello; quali avrebbero potuto essere le royalties riconosciute sul mercato nel settore, supponendo che Omer avesse concesso una licenza (esclusiva o non) e, dunque, quali avrebbero potuto essere le royalties spettanti a Omer; se i costi di progettazione, di produzione e di lavoro (ore di lavoro e costo orario di lavoro) esposti da Omer possano essere considerati giustificati sotto un profilo tecnico e congrui sotto un profilo quantitativo. In linea generale può premettersi che il Collegio ritiene di dover aderire alle conclusioni assunte dal nominato CTU, Ing. Luigi Guerra, nella propria relazione contabile. Infatti il CTU ha dimostrato di aver svolto indagini dettagliate su tutta la documentazione a propria disposizione, nel pieno contraddittorio delle parti. Il Collegio dispone pertanto di un’analisi dettagliata ed attenta, supportata da ampia documentazione. Al fine di una più chiara comprensione della commisurazione del risarcimento del danno a favore di Omer, il Collegio ritiene di richiamare le principali considerazioni del CTU in risposta al quesito peritale sottoposto alla sua attenzione. Il CTU ha ritenuto anzitutto di escludere dalla propria analisi la convenuta Rivolta, sulla base del fatto che la Pogliani & Rivolta non ha mai consegnato, durante le operazioni, alcun documento riguardante la controllante Rivolta e che la stessa rappresentante della società (Stefania Rivolta) gli avrebbe confermato, pur informalmente, che la Rivolta non aveva mai prodotto, venduto o pubblicizzato i ponti sollevatori oggetto della controversia. Ciò naturalmente non limita il Collegio nel ritenere Rivolta solidalmente responsabile con la P&R per il risarcimento dei danni in favore di Omer, per le ragioni di seguito esposte. Il Collegio intende anzitutto soffermarsi sulla prima parte del quesito peritale e, cioè, sulla quantificazione dei ponti sollevatori venduti da P&R per ciascuno dei modelli SR28, DR62, VR30 e RR46. A tal fine il CTU ha analizzato la documentazione fornita dalla medesima 33 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dalle società convenute per ciascuno dei modelli SR28, DR62, VR30 e RR46; quale sia Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 convenuta P&R dalla quale risultano venduti n. 67 ponti SR28 (dal 30.09.2009 al 31.08.2010), n. 73 ponti DR62 (dal 18.11.2010 al 26.10.2012), n. 2 ponti VR30 (il 21.06.2010) e n. 36 ponti RR46 (dal 30.06.2010 al 19.01.2011). Non sono state rilevate discrepanze tra quanto riportato nelle fatture di vendita fornite dalla P&R e quanto risulta dalle schede di riepilogo delle movimentazioni di magazzino degli articoli in esame. Il CTU pertanto conferma i valori sopra elencati, segnalando però la mancanza di parte della unicamente una fattura in apparente contrasto con le schede di riepilogo delle movimentazioni del magazzino che indicano 2 pezzi venduti, ma sulla base di 13 pezzi usciti dal magazzino e 11 resi). Il CTU considerata la persistente assenza di tali documenti, rileva un’anomalia per quanto riguarda in ponte VR30, rispetto a quanto documentato in termini di movimenti di magazzino. Quanto alla determinazione del fatturato, può rilevarsi come questa sia avvenuta mediante sommatoria dei ricavi indicati nelle singole fatture consegnate per ciascun modello al CTU o, comunque, già agli atti. Il fatturato totale realizzato da P&R tramite la vendita dei ponti levatori SR28, DR62, VR30 e RR46, ammonterebbe pertanto ad euro 764.872. Non sono state sollevate particolari contestazioni dai CTP al riguardo. Solamente il CTP di Omer ha eccepito la scarsa coerenza dei documenti consegnati da P&R relativi in particolare alle vendite di 3 unità del ponte SR28, in quanto avvenute in un periodo precedente rispetto alla data della prima fattura d’acquisto del ponte in esame. L’utile ricavato da P&R dalla vendita dei prodotti indicati è stato poi determinato dal CTU dalla differenza tra i ricavi delle vendite e i relativi costi di produzione e di vendita. I costi considerati sono dunque i costi di acquisto dei prodotti e i costi accessori per provvigioni e per operazioni di installazione e trasporto. Si deve far presente che non tutti i ponti acquistati da P&R sono stati venduti, risultando così alcune giacenze di prodotto, come peraltro già risultava dai verbali di sequestro e descrizione. Il CTU pertanto ha proceduto al calcolo dell’utile di P&R valorizzando le rimanenze di prodotti in modo da neutralizzare i costi dei prodotti non ancora venduti, dunque applicando il criterio dell’azienda in funzionamento. Si ritiene utile segnalare che, per determinare il costo di acquisto dei ponti, diverso per ogni singola fattura di acquisto, il CTU ha ritenuto di utilizzare il metodo del costo medio ponderato, calcolato su tutti gli acquisti individuati. Per un’analisi più 34 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a documentazione in relazione al ponte VR30 (infatti per tale ponte è pervenuta al CTU Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 approfondita del calcolo degli utili, in relazione a ciascun singolo ponte, si richiama la relazione di CTU ed in particolare le pagine da 12 a 18. Complessivamente il CTU determina l’utile conseguito da P&R per tutti i modelli sopra elencati in euro 269.266. Al fine di calcolare le possibili royalties che avrebbero potuto spettare alla Omer in base al fatturato come calcolato, il CTU ritiene che il tasso da applicare al fatturato sviluppato per la vendita dei ponti da parte della convenuta P&R sia da individuare in un intervallo 764.862, si otterrebbe un canone variabile da euro 7.649 a euro 22.947. Sulla base di tali premesse il CTU ha dovuto analizzare i costi esposti da Omer al fine di verificare se fossero giustificati e congrui. Anzitutto i costi indicati da Omer per la progettazione dei ponti in esame sembrano essere giustificati da un punto di vista tecnico, mentre vengono parzialmente rideterminati da un punto di vista qualitativo. Si attestano pertanto nei valori di euro 112.397 per il ponte R45, euro 53.961 per il ponte Carry28 ed euro 84.860 per il ponte Fly30. Il CTU fa presente che la propria commisurazione prescinde da ogni considerazione riguardo agli anni in cui è stata sostenuta la spesa iniziale e al diritto dell’attore di pretenderne il risarcimento. I costi industriali di produzione (indicati nel paragrafo 6 della memoria dell’attore depositata in data 18.7.2011) possono dirsi, ad avviso del CTU, giustificati dal punto di vista tecnico e congrui sotto un profilo qualitativo. Tuttavia il CTU ha inteso rideterminarli sulla base del fatto che parte del costo di produzione si ritiene sia fisso e, dunque, non soggetto a variazione in caso di minor produzione. I costi industriali di produzione sono stati dunque determinati in euro 5.380,96 per il ponte R45, euro 1.596,28 per il ponte Carry28 ed euro 2.693,76 per il ponte Fly30. Il CTU segnala anche il valore della redditività media della Omer che si attesta nella percentuale del 10,2%. I costi attinenti, infine, le ore e i costi orari delle persone coinvolte nella causa, indicati negli allegati n. 29 (10.870 euro) e n. 65 (19.979 euro) alla relazione di CTU, sono stati confermati con attestazione del consulente del lavoro Bergamini, datata 20 marzo 2013 e riferiti al costo aziendale del 2010. Il dott. Bergamini ha più precisamente confermato l’entità del costo orario delle persone coinvolte e cioè di tre dipendenti e di un amministratore (sig.ra Rossato). Il CTU dal canto suo conferma la congruità dei costi orari indicati nei citati docc. 29 e 65. Per quanto riguarda, invece, la congruità delle ore 35 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a compreso tra l’1 ed il 3%. Applicando tali parametri al fatturato individuato in euro Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 impiegate per la causa non ritiene sia possibile esprimere un giudizio. Infatti, pur ritenendo ragionevole ipotizzare che alcuni dipendenti abbiano fornito assistenza ai propri legali per la causa, non è stato fornito alcun dato per esprimere un giudizio sulla loro congruità. 23. Pertanto, tenuto conto della consulenza tecnica contabile, ampiamente richiamata nel punto 22 che precede, il Collegio ritiene di poter procedere alla commisurazione del danno subito da Omer in via equitativa, pur attenendosi agli elementi quantificati in sede di CTU. nei confronti della Omer, ai sensi dell’art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ. che ha avuto conseguenze estremamente dannose a danno dell’attrice. Il Collegio ritiene anzitutto di escludere dalla commisurazione del danno a favore di Omer il mancato incasso di royalties sulla base del fatto che nella fattispecie di cui è causa non sussiste la violazione di una privativa di titolarità dell’attrice, né tantomeno un’attività propriamente contraffattiva, essendosi invece verificata una fattispecie di concorrenza sleale. La prima voce che il Collegio intende valutare ai fini della commisurazione in via equitativa del danno patito dalla Omer è il mancato utile dalla stessa sofferto, quale conseguenza diretta della mancata vendita dei propri prodotti corrispondenti a quelli “clone” messi in commercio dalla P&R. Il CTU, come detto, ha esaminato le schede di produzione relative ai singoli prodotti di Omer, estraendo sia il fatturato generato da Omer grazie alla vendita di un singolo esemplare, sia i costi di produzione per lo stesso singolo esemplare, concludendo che l’attrice, grazie alla vendita di un singolo prodotto originale, sarebbe stata in grado di generare i seguenti utili: per il proprio ponte Winger Carry 28 Lx € 704, per il Fly-30 € 1.206 e per l’R-45 € 1.870. Alla luce dei dati riportati nella consulenza tecnica, oggetto di ampio dibattito tra le parti, il Collegio ritiene di rideterminare in via equitativa l’utile acquisito da P&R tramite la vendita dei ponti oggetto di causa, che dovrà essere oggetto di risarcimento da parte delle convenute, in un ammontare pari ad € 250.000. Per quanto concerne poi la liquidazione delle voci di costo sostenute da Omer diverse dai costi di produzione, va anzitutto considerato che i costi di progettazione e i costi industriali relativi ai prodotti di cui si discute hanno portato un risultato economico favorevole alla 36 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Si è infatti sopra argomentato circa la condotta di concorrenza sleale perpetrata dalla P&R Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 stessa Omer per un certo periodo di tempo, quantificabile, perlomeno, negli anni in cui aveva un rapporto di natura commerciale con P&R. Il Collegio intende prendere quale punto di riferimento il contratto sottoscritto tra le parti in data 7 maggio 2008 (doc. 5 di Omer) che, alla clausola 16.1 disponeva: “Il contratto rimarrà in vigore a far data dalla sua sottoscrizione sino al 31.12.2010 e, salvo disdetta da comunicarsi per raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, sarà contratto era stata dunque concordemente stabilita nel periodo di tempo intercorrente tra il 7 maggio 2008 (data di sottoscrizione del contratto) e il 31 dicembre 2010. Dalla lettura della citata clausola contrattuale, si può ragionevolmente ritenere che Omer abbia valutato che tale periodo di tempo le fosse sufficiente ad ammortizzare i costi affrontati per lo studio e la progettazione dei prodotti oggetto del contratto. Il Collegio ritiene pertanto equo procedere alla riduzione ad un terzo dei costi di progettazione e dei costi industriali come quantificati dal CTU (con consono arrotondamento) e riconosce un risarcimento in via equitativa ad Omer per i costi di progettazione e industriali sostenuti pari ad €. 87.000. Occorre infine prendere in considerazione i costi attinenti alle ore impiegate dalle persone coinvolte nella causa, indicati negli allegati n. 29 (€. 10.870) e n. 65 (€. 19.979) alla relazione di CTU e confermati con attestazione del consulente del lavoro Bergamini, datata 20 marzo 2013. In considerazione della assoluta incertezza in relazione alla congruità del numero di ore che i dipendenti di Omer avrebbero impiegato al fine di fornire assistenza per la causa di cui si discute, il Collegio ritiene di liquidare dette voci di costo in via equitativa in un ammontare pari ad € 10.000. Alla luce del fatto che Rivolta è società controllante della P&R, appartenente al medesimo gruppo, ed in qualità di controllante ben si può ritenere che abbia se non imposto quantomeno condiviso le scelte commerciali attuate da P&R. Inoltre la stessa è titolare del sito internet ove il prodotto “SR-28” veniva pubblicizzato, accompagnato dalla descrizione “Midrise Low-Profile Compact Hydraulic Lift/R&D Made in Italy”. In quanto titolare di detto sito Rivolta avrebbe dovuto esercitare diligentemente la propria facoltà idi controllo ed eventualmente intervenire presso la società controllata. Il Collegio ritiene pertanto che 37 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni”. La durata minima del Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 le società convenute siano da considerarsi quali solidalmente responsabili del risarcimento dei danni riconosciuti ad Omer per i fatti di cui è causa. Il Collegio quindi, ai sensi dell’art. 1226 c.c., liquida in via equitativa il danno subito da Omer nella somma complessiva di € 347.000, in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, condannando solidalmente le convenute Rivolta e P&R al risarcimento del danno medesimo. derivanti dalla violazione dell’inibitoria disposta nel corso del procedimento cautelare R.G. 58366/2010, oggetto di domanda da parte di Omer. Ai sensi dell’articolo 2599 cod. civ.: “La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”. Non si contesta nel merito la fondatezza della domanda di parte attrice. Il G.D. ha, infatti, emesso decreto inaudita altera parte in data 13 settembre 2010, in cui ha disposto l’inibitoria cautelare a carico di P&R della produzione, importazione, commercializzazione e pubblicizzazione, anche attraverso la rete Internet, dei prodotti indicati, che rappresentassero imitazione o contraffazione dei prodotti della Omer, fissando per ogni violazione la penale di 500 euro. Detto decreto è stato poi confermato dallo stesso giudice nonché dal collegio in sede di reclamo. Dal canto suo il CTU ing. Galassi, nella propria relazione, non ha esitato a ritenere il ponte DR-62 quale rientrante nell’ambito delle misure di inibitoria già disposte e confermate dal Collegio in sede cautelare. Occorre tuttavia ricordare che la citata pronuncia del G.D. ha efficacia di titolo esecutivo tra le parti in causa ed è di per sé idonea a fondare l’esecuzione forzata sulla prestazione oggetto della condanna. Pertanto, Omer avrebbe potuto e potrebbe tuttora agire per il riconoscimento della penale innanzi al giudice dell’esecuzione. Sulla base del principio cardine dell’economia processuale, che trova incontestabile fondamento nell’art. 111 della Costituzione, non si può ritenere che una parte che disponga di un valido titolo esecutivo debba agire previa instaurazione di un ulteriore giudizio di merito, né, tantomeno, che l’esecuzione di tale titolo possa rimanere “sospesa” nelle more di un procedimento di merito. 38 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 24. Il Collegio ritiene di non poter procedere in questa sede alla liquidazione delle penali Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 Peraltro occorre segnalare che l’ordinanza del G.D. ha specificamente determinato le penalità di mora, fissandole in precise somme di denaro. Si tratta dunque di un’obbligazione pecuniaria dotata di autonomia e suscettibile di pronta determinazione, di per sé eseguibile forzatamente instaurando un procedimento ad hoc innanzi al giudice dell’esecuzione. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che non sia questa la sede per procedere ad una occasione del procedimento cautelare R.G. 58366/2010. 25. Le conclusioni definitive circa le domande reciprocamente svolte dalle parti individuano una preponderante ed assorbente soccombenza delle parti convenute, che devono, pertanto, essere condannate in solido e per intero alla rifusione delle spese processuali in favore dell’attrice. Tali spese, in relazioni al valore della causa (indeterminato, ma di importante rilievo) e con riferimento alla nota spese depositata dal difensore di Omer, vengono liquidate in favore di quest’ultima, con riferimento a tutti i procedimenti giudiziari che hanno coinvolto le parti in causa e sopra ampiamente richiamati, sulla base del DM n. 140/2012, applicabile nel momento in cui l'attività difensiva si è conclusa. Tale spese vengono liquidate per la fase di merito nella somma di €. 22.500, oltre rimborso spese vive per €. 764,00 e così in totale €. 23.264,00, e per le fasi cautelari in €.20.000, oltre rimborso spese vive per €. 528,00 e così in totale €. 20.528,00, oltre accessori nella misura di legge. A tali somme va aggiunto il rimborso delle spese per le consulenze di parte, da liquidarsi in un ammontare non superiore a quanto liquidato ai CTU. Quanto alle spese dell'ATP e delle CTU, queste vanno poste per intero a carico solidale delle convenute, nella misura già liquidata in corso di causa. PQM La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Pogliani & Rivolta S.p.A. in relazione alla domanda di parte attrice di accertamento di decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani di titolarità della Rivolta S.p.A. nn. 691.791, 918.969, 1.091.248 e 1.447.820; 39 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a commisurazione della penale per la violazione delle misure inibitorie disposte dal G.D. in Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 rigetta la domanda di parte attrice volta ad accertare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta dei marchi italiani n. 691.791, 918.969 e 1.091.248 e 1.447.820, di titolarità della Rivolta S.p.A.; dichiara inammissibile, consideratane la tardività, la domanda di parte attrice volta ad accertare l’avvenuta decadenza per illiceità sopravvenuta del marchio italiano n.1.241.258 di titolarità della Pogliani & Rivolta S.p.A.; RR-46 di Pogliani & Rivolta S.p.A., rispetto alla domanda di modello di utilità n. VE2007U000018, ora modello di utilità n. 269318; accoglie la domanda di parte attrice volta a dichiarare la sussistenza di inadempimento contrattuale a carico della Pogliani & Rivolta S.p.A., considerato che la messa in vendita del ponte sollevatore RR-46 costituisce violazione dell’accordo quadro concluso tra la Pogliani & Rivolta S.p.A. e la O.ME.R. S.p.A. in data 7 maggio 2008; accerta l’imitazione servile del ponte “VR30” di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto al ponte “FLY 30” di O.ME.R. S.p.A., del ponte “RR-46” di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto al ponte “R45” di O.ME.R. S.p.a. e dei ponti SR28” e “DR62” di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto al ponte “MINI 28 LX” di O.ME.R. S.p.A., non rilevando l'imitazione servile del ponte MR101 di Pogliani & Rivolta S.p.A. rispetto ai ponti di O.ME.R. S.p.A.; dichiara che il comportamento tenuto da Rivolta S.p.A. e da Pogliani & Rivolta S.p.A. di cui è causa è illecito e costituisce concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 1, n. 2 e n. 3 cod. civ. e che il mendace utilizzo da parte della Rivolta S.p.A. e della Pogliani & Rivolta S.p.A. dell’espressione “Made in Italy” costituisce ulteriore atto di concorrenza sleale;; rileva che il comportamento tenuto da Pogliani & Rivolta S.p.A. di cui è causa non integra violazione del diritto di autore di O.ME.R. S.p.A. e conseguentemente rigetta la domanda di O.ME.R. S.p.A. in tal senso; dispone la separazione della domanda riconvenzionale proposta da Pogliani & Rivolta S.p.A. tesa ad accertare e dichiarare che la domanda di modello di utilità n. VE2007U000018, ora modello di utilità n. 269318, sia priva dei requisiti di valida brevettazione ed invita la parte che ne avrà interesse ad iscrivere a ruolo la causa così separata, notificando la citazione anche all'U.I.B.M.; dichiara l'inammissibilità della domanda di parte attrice diretta alla liquidazione delle penali 40 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a rigetta la domanda proposta da parte attrice volta ad accertare la contraffazione del ponte Sentenza n. 5518/2014 pubbl. il 29/04/2014 RG n. 2956/2011 Repert. n. 4847/2014 del 29/04/2014 derivanti dalla violazione dell’inibitoria disposta nel corso del procedimento cautelare R.G. 58366/2010; inibisce alle convenute Pogliani & Rivolta S.p.A. e Rivolta S.p.A. la produzione e la messa in commercio dei prodotti che siano frutto della condotta di concorrenza sleale ivi configurata; fissa una penale di euro 500 per ogni violazione e/o inosservanza da parte delle convenute condanna in solido le convenute Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A. al risarcimento del danno a favore di O.ME.R. S.p.A., liquidato in via equitativa nell'ammontare complessivo di €. 347.000, in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo; ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sulle riviste di settore “Il Notiziario motoristico” e “Il giornale del Meccanico” per una volta e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute ed a cura dell’attrice; condanna in solido le convenute Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A. al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di O.ME.R. S.p.A per la fase di merito nella somma di €. 22.500, oltre rimborso spese vive per €. 764,00 e così in totale €. 23.264,00, e per le fasi cautelari in €.20.000, oltre rimborso spese vive per €. 528,00 e così in totale €. 20.528,00, oltre accessori come per legge; pone a carico solidale delle convenute, Rivolta S.p.A. e Pogliani & Rivolta S.p.A., le spese degli accertamenti tecnici d’ufficio, delle consulenze tecniche d’ufficio - nella misura già liquidata in corso di causa - e delle consulenze tecniche di Omer, quantificate tutte in misura non superiore alle spese liquidate ai consulenti dell'Ufficio; manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Così deciso nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014. Il Presidente est. dott. Marina Tavassi 41 http://bit.ly/1tgBtI9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a dell’inibitoria qui disposta e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione;