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Circolare 2189-2003 - Semplificazione amministrativa

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Circolare 2189-2003 - Semplificazione amministrativa
___________________________
___________________________
Servizio Organizzazione ed informatica
Piazza Fiera, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461496217 - Fax 0461235742
Ai Signori
SEGRETARIO GENERALE
PRESIDENZA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
DIRIGENTI GENERALI
RESPONSABILI DEI PROGETTI
SPECIALI
DIRIGENTI
LORO SEDI
Trento,
10 marzo 2003
Prot. n.
2189/03-18-15-S112
Oggetto: Rilascio di copie autentiche di atti e documenti e modalità di comunicazione
degli atti amministrativi ai destinatari. Disciplina vigente e indicazioni
applicative.
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti allo Scrivente servizio e al
servizio Segreteria della Giunta (Ufficio deliberazioni e determinazioni) in relazione al
rilascio di copie autentiche di documenti e atti amministrativi, nonché in merito alle
modalità di comunicazione degli atti amministrativi ai destinatari ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si ritiene
opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti essenziali della disciplina vigente in
materia, fornendo altresì ulteriori indicazioni applicative, elaborate d’intesa con l’Ufficio
sopra citato. Ciò al fine di chiarire i dubbi interpretativi e applicativi sollevati nonché di
fornire indicazioni omogenee alle strutture provinciali, stante anche la difformità di
comportamenti riscontrata.
COPIE AUTENTICHE
La materia è regolata dall’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1762 di data 13 luglio
Sede centrale: 38100 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461495111 - C.F. e P. IVA 00337460224
2001 (recante indicazioni per l’applicazione del citato d.P.R. 445/00 da parte
dell’amministrazione provinciale), nonché dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.
(che reca la disciplina dell’imposta di bollo e prevede, tra l’altro, il regime fiscale delle
copie conformi). Di seguito si illustrano gli elementi salienti della disciplina vigente.
COSA SI INTENDE PER COPIA AUTENTICA
Per copia autentica (o copia conforme) di un atto o un documento si intende
la copia, totale o parziale, del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o del documento (es. copia
fotostatica) e dichiarata conforme all’originale. La copia autentica così formata può
essere validamente prodotta in luogo dell’originale dell’atto o documento.
Non possono essere autenticate (foto)copie di copie autentiche, in
considerazione del fatto che l’autenticazione consiste nell’attestazione della conformità
della copia rispetto all’originale.
CHI PUÒ ATTESTARE L’AUTENTICITÀ DELLA COPIA
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, l'autenticazione della copia può essere fatta dal:
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale;
pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale;
pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento;
oppure dal:
notaio;
cancelliere;
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Ferma restando, dunque, la potestà certificatoria attribuita in via generale
dall’ordinamento ai soggetti da ultimo indicati (notaio, cancelliere, segretario comunale
o altro funzionario incaricato dal sindaco), si ribadisce, con specifico riferimento alle
ipotesi in cui l’atto o documento originale sia stato emesso da una struttura della PAT
o sia presso questa depositato o conservato, ovvero debba essere prodotto alla
stessa, che la competenza a procedere all'autenticazione spetta unicamente ai
soggetti dotati di potestà certificatoria nell’ordinamento provinciale, vale a dire - per gli
atti di rispettiva competenza - ai dirigenti generali, ai dirigenti e ai direttori.
Ulteriormente, nei soli casi in cui la copia autentica di un documento debba
essere prodotta ad una struttura dell'amministrazione provinciale nell’ambito di un
procedimento amministrativo, oltre ai soggetti già indicati sono legittimati a procedere
all'autenticazione della copia anche il responsabile del procedimento o qualsiasi
altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
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procedente. In tal caso, peraltro, la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento amministrativo in corso.
Per quanto riguarda specificatamente gli atti amministrativi, l’autenticità
della copia viene dunque attestata:
per le determinazioni, dal dirigente di servizio o di dipartimento che le ha adottate o
dal loro sostituto individuato a norma della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (art. 34);
per le deliberazioni della Giunta provinciale, dal dirigente del servizio Segreteria
della Giunta o dal suo sostituto individuato a norma della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 o
dal direttore dell’Ufficio deliberazioni e determinazioni. Qualora al servizio
Segreteria della Giunta vengano richieste copie conformi di determinazioni
dirigenziali, tale struttura può comunque corrispondere alla richiesta secondo le
modalità previste per le deliberazioni, purchè testo e allegati della determinazione
siano informatizzati e quindi contenuti nell’archivio informatico.
Si ribadisce pertanto che, al di fuori dei soggetti sopra espressamente
indicati, nessun altro funzionario è legittimato ad effettuare copie conformi di atti o
documenti.
COME SI EFFETTUA L’AUTENTICAZIONE
L'autenticazione di una copia consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale apposta alla fine della copia stessa, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.
Vanno altresì indicati i seguenti elementi:
se l’originale è depositato o conservato nei propri atti, o, in caso
contrario, il nome e cognome dell’esibitore e le modalità della sua
identificazione;
data e luogo di rilascio della copia autentica;
numero dei fogli impiegati o di cui si compone la copia da autenticare;
nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione, nonché la
qualifica rivestita;
Infine, il soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria
firma per esteso nonché il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta
di più fogli, la firma del pubblico ufficiale va apposta anche a margine di ciascun foglio
intermedio, e i fogli medesimi dovranno essere legati in modo da costituire un unico
documento (sui punti di congiunzione deve essere apposto il timbro della struttura).
Ove si tratti di copie parziali, o per estratto, dovranno essere riprodotti tutti
gli estremi necessari per individuare, senza possibilità di dubbio, l’atto originale.
A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito un fac-simile per l’effettuazione
della copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. 445/00, utilizzabile dalle
strutture anche per la predisposizione dell’apposito timbro:
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AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
(art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La presente copia, composta di n. ….. fogli, è conforme all’originale:
emesso da questo servizio/ufficio
depositato presso questo servizio/ufficio
esibito dal sig. ……………………………………………………………………….………..…,
identificato mediante ……..…..…………………….……………………………………………
luogo e data
FIRMA DEL SOGGETTO CHE
PROCEDE ALL’AUTENTICA
……………………….
REGIME FISCALE DELLE COPIE AUTENTICHE
Le copie autentiche sono considerate atti soggetti all’imposta di bollo fin
dall’origine (D.M. 20 agosto 1992, recante “Approvazione della tariffa dell’imposta di
bollo”). L’imposta quindi deve essere scontata contestualmente all’autenticazione, a
meno che non ricorra una delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti
in materia, nel qual caso è necessario che sia espressamente indicata la specifica
norma esentativa.
Il pagamento dell’imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata,
va assolto mediante l’impiego delle apposite marche (Euro 10,33 per ogni foglio,
composto da quattro facciate, del documento) da annullare con il timbro dell’ufficio,
indipendentemente dal fatto che l’originale sia esso stesso soggetto all’imposta di
bollo oppure no. Se il documento originale contiene degli allegati, per l’autenticazione
delle copie di ciascuno di essi dovrà ugualmente essere scontata l’imposta di bollo,
nella misura di una marca ogni quattro facciate.
Per le ipotesi di esenzione sopra citate si rinvia alla tabella allegato B al
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. (“Disciplina dell’imposta di bollo). A titolo
meramente esemplificativo, risultano esenti dall’imposta di bollo gli atti e documenti
posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi
o associazioni, nonché comunità montane “sempre che vengano fra loro scambiati”
(punto 16 dell’Allegato B al d.P.R. 642/72).
In sintesi, si ricorda dunque alle Strutture in indirizzo che:
le copie conformi rilasciate a privati, ove non ricorra una specifica
ipotesi di esenzione, sono sempre soggette all’imposta di bollo.
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Ulteriormente, si segnala che in tali casi, risulta assoggettata all’imposta
di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, anche l’istanza con cui il privato
richiede il rilascio della copia autentica (cfr. sul punto la circolare, a firma
dello Scrivente, prot. n. 3420/01-18-S112 del 15 ottobre 2001);
le copie conformi scambiate tra le amministrazioni indicate al
punto 16 dell’allegato B al d.P.R n. 642/72 non sono assoggettate
all’imposta di bollo, vista l’ipotesi di esenzione ivi richiamata.
COSTI DI RIPRODUZIONE DELLE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
Con riferimento al rilascio di copie - sia semplici che conformi - di documenti
e di atti amministrativi, si ricorda che il richiedente è tenuto altresì a corrispondere
all’amministrazione provinciale i relativi costi di riproduzione, su supporto cartaceo o
informatico, ed eventualmente i costi di trasmissione tramite fax, laddove gli stessi
siano superiori all’importo di Euro 3,00 (soglia di importo sotto la quale, ai sensi
dell’art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, non si procede all’introito
dell’entrata).
Si rinvia sul punto a quanto disposto con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1521 di data 5 luglio 2002 (in particolare si vedano gli importi riportati
nell’allegato A).
MODALITA’ ALTERNATIVE ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL PRIVATO,
ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI ATTI E DOCUMENTI (ART. 19
D.P.R. 445/00)
L’articolo 19 del d.P.R. 445/00 amplia il novero delle ipotesi in cui è data la
possibilità al privato di sostituire l'autentica di copia di un documento con
un'attestazione di conformità all'originale, resa direttamente dall’interessato nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta con le modalità di cui
all’articolo 38 del d.P.R. 445/00 (firma in presenza del dipendente addetto ovvero
presentazione della copia fotostatica di un documento di identità).
In particolare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai
sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, è possibile per l’interessato attestare che è
conforme all'originale:
la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione
la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o di servizio
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la copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Tale strumento di semplificazione si aggiunge quindi alle modalità
tradizionali di autentica di copie disciplinate dall’articolo 18 del d.P.R. 445/00, e ne
costituisce (limitatamente alle ipotesi indicate nella norma) una valida alternativa. Ciò
consente, a chi deve depositare presso l’amministrazione provinciale copie autentiche
di atti ricompresi nelle tipologie sopracitate, di attestare personalmente la conformità
dell’atto all'originale, tra l’altro senza dover scontare l’imposta di bollo considerato che
le dichiarazioni sostitutive sono esenti (art. 37 d.P.R. 445/00).
A mero titolo esemplificativo, si propone di seguito un fac-simile di
dichiarazione sostitutiva ex art. 19 del d.P.R. 445/00 che le strutture possono mettere
a disposizione dei soggetti interessati:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI E DOCUMENTI
(art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ………….…………...…….…………………………. nato a ……….…………..……….
il …………………….. residente a …………..………....………………….……...…………………..…
via ………………………………………………………………………..…………………………….…..
DICHIARA
che la copia del presente/dell’allegato :
documento/atto …………………………….…….…………………………….…………………………
è conforme all’originale rilasciato/depositato presso ………………….……………………………..;
pubblicazione è conforme all’originale dal titolo ……………………….……….……………….…...
edito da ………………………………….…………., riprodotto per intero/per estratto da pag. ...…
a pag. .….., e quindi composta da n. .….. fogli;
titolo di ………………………………………....………..…………..……….. è conforme all’originale
che si trova presso ………………………………………..…………………………………………….;
documento fiscale …………………………………………….….…….. è conforme all’originale.
luogo e data
A titolo di completezza, si segnala infine che l’articolo 15 della L. 16
gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”), introducendo nel d.P.R. 445/00 l’articolo 19 bis, ha disposto che la
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suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità di una
copia all’originale può essere apposta in calce alla copia stessa.
LA COPIA “MINUTA”
Con specifico riferimento alla necessità di disporre o di effettuare copie
conformi di deliberazioni della Giunta provinciale e/o di determinazioni dirigenziali, si
ricorda alle strutture che il sistema SAP (applicativo DDP) consente l’estrazione di
copie di tali provvedimenti, convenzionalmente definite “MINUTA”. Tali copie estratte
dal sistema informatico sono nella sostanza del tutto identiche al provvedimento
originale, ma si differenziano dalle copie autentiche propriamente dette in quanto
mancano dell’attestazione di conformità resa con le modalità di cui all’articolo 18 del
d.P.R. 445/00 (e pertanto non sono neppure soggette al regime dell’imposta di bollo).
La copia c.d. minuta dei suddetti provvedimenti recante tale dicitura (o
comunque la copia semplice dei medesimi estratta dal sistema informatico),
analogamente a quanto previsto per le copie rese conformi ai sensi dell’articolo 18 del
d.P.R. 445/00, viene rilasciata:
per le determinazioni dirigenziali, dalla struttura che ha adottato l’atto
per le deliberazioni della Giunta provinciale, dal servizio Segreteria della
Giunta; analogamente a quanto visto sopra, tale struttura può altresì
rilasciare all’interessato che ne faccia richiesta copia minuta delle
determinazioni dirigenziali, purché testo e allegati dell’atto siano
contenuti nell’archivio informatico.
Tutto ciò premesso in via generale in relazione alla vigente disciplina in
materia di copie autentiche e agli strumenti alternativi a disposizione sia dei privati (es.
attestazione di conformità all’originale ex art. 19 del d.P.R. 445/00) che
dell’amministrazione (es. utilizzo della c.d. “copia minuta” estratta dal sistema
informatico), si richiama l’attenzione delle strutture in indirizzo sulla necessità di
limitare la predisposizione di copie autentiche propriamente dette (ex art. 18 del d.P.R.
445/00) ai soli casi in cui il rilascio delle medesime sia effettivamente necessario
all’attività amministrativa ovvero risulti imposto da una disposizione di legge.
Ciò vale in primo luogo per quanto riguarda i rapporti “interni” tra uffici
della Provincia, vista la prassi diffusa (ma in molti casi ingiustificata) di utilizzare
copie autentiche di deliberazioni o determinazioni dirigenziali nei rapporti tra strutture
della medesima amministrazione provinciale. Tale prassi peraltro, e i connessi
adempimenti posti a carico della struttura competente ad effettuare la copia conforme
- servizio Segreteria della Giunta o struttura di merito - appaiono ancora più
ingiustificati tenuto conto che gli atti in questione sono gestiti nella quasi totalità dal
sistema informatico, il quale garantisce la piena corrispondenza del testo ivi contenuto
con quello originale conservato negli archivi cartacei della Provincia. Ciascuna
struttura, oltre che estrarre dal sistema copie dei propri atti, può inoltre accedere agli
atti della Giunta provinciale e a quelli adottati dalle altre strutture organizzative tramite
la rete Intranet (voce “Delibere di Giunta e Determinazioni dei Dirigenti”).
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Quanto ai rapporti con i soggetti privati, si suggerisce infine alle strutture
in indirizzo di rappresentare agli interessati che richiedano alla Provincia il rilascio di
copie conformi - laddove possibile - le facoltà alternative consentite loro dalla
normativa in materia. Ciò al duplice fine di limitare la produzione di copie autentiche da
parte dell’amministrazione provinciale e di evitare al cittadino il pagamento
dell’imposta di bollo (che in tali casi, si ricorda, a meno che non via sia un’ipotesi di
esenzione, va scontata sia per la richiesta di copia autentica che per il rilascio della
copia medesima).
COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (art. 33 della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23)
L’articolo 33 della L.P. 23/92, in materia di comunicazione degli atti
amministrativi, dispone che:
dell’atto amministrativo, anche se di archiviazione, è data
comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso
direttamente si riferisce;
nel caso di atti amministrativi aventi contenuto sfavorevole (es. diniego
di contributo, revoca, ecc.), la comunicazione viene effettuata da parte
della struttura che ha curato l’atto “mediante consegna diretta
all’interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale
o comunale”;
nel caso di “positiva concessione di ausili economici”, la comunicazione
può essere eseguita con lettera ordinaria;
laddove la comunicazione con le modalità sopra evidenziate risulti
“sommamente difficile” a causa del rilevante numero di destinatari, o per
la difficoltà di identificarli tutti, va effettuata la comunicazione nei modi
ordinari solo nei confronti di alcuni degli interessati e disposta
contestualmente la pubblicazione di un estratto dell’atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino Alto - Adige.
Con riferimento alla forma e alle modalità con le quali le suddette
comunicazioni vengono eseguite dalle strutture dell’amministrazione provinciale sono
state segnalate o rilevate dallo Scrivente e dall’Ufficio deliberazioni e determinazioni le
prassi più disparate: comunicazione dell’avvenuta adozione dell’atto con l’indicazione
dei suoi estremi e contenuti essenziali; invio di copia fotostatica dell’atto
(rispettivamente dell’originale della proposta di deliberazione o della determinazione);
invio di copia autentica dell’atto (per la quale il privato medesimo dovrebbe, di regola,
scontare l’imposta di bollo); invio di “copia minuta” dell’atto estratta dal sistema
informatico; invio di copia dell’atto stampato dalla rete Intranet (voce “Delibere di
Giunta e Determinazioni dei Dirigenti”), ecc.
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Considerate peraltro le numerose richieste di chiarimento pervenute anche
in relazione a tali aspetti, e allo scopo di fornire sul punto indicazioni omogenee alle
strutture, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni, riferite per
comodità di esposizione (e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) a
singole tipologie di atti per i quali deve essere effettuata la comunicazione ai
destinatari a cura dell’amministrazione provinciale.
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Considerata la formulazione del citato articolo 33 della L.P. 23/92, si ritiene
che la norma non imponga all’amministrazione l’obbligo generalizzato di invio di una
copia conforme del provvedimento, limitandosi invece a prevedere che il medesimo
sia comunicato, anche per estratto, ai destinatari diretti.
In tema di rilascio di atti e provvedimenti amministrativi, la tariffa
sull’imposta di bollo (D.M. 20 agosto 1992 e s.m.) prevede all’articolo 4 che sono
soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine “gli atti e provvedimenti degli organi
dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province …………….. rilasciati
anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano
fatto richiesta”.
Ciò premesso, si ritiene dunque conforme alla disciplina vigente in materia
la prassi di trasmettere all’interessato una copia semplice, anche per estratto, del
provvedimento, secondo una delle seguenti modalità:
nel caso di determinazioni dirigenziali: fotocopia del documento cartaceo
originale; copia estratta dal sistema SAP (applicativo DDP); testo
stampato dalla rete Intranet
nel caso di deliberazioni della Giunta provinciale: copia estratta dal
sistema SAP (applicativo DDP) rilasciata dal servizio Segreteria della
Giunta; testo stampato dalla rete Intranet.
Non trattandosi dell’invio dell’originale né di una copia autentica, bensì di
una copia semplice, l’atto così trasmesso non è assoggettato all’imposta di bollo.
Restano ferme, in ogni caso, le ulteriori modalità previste dall’articolo 33
della L.P. 23/92 (es. per la comunicazione degli atti a contenuto negativo, invio di
lettera raccomandata oppure notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo).
Conseguentemente, le strutture provinciali dovranno predisporre ed inviare
copia autentica del provvedimento amministrativo solo nelle ipotesi di effettiva
necessità, ossia in presenza di una espressa disposizione normativa in tal senso
ovvero su esplicita richiesta da parte dell’interessato (il quale sarà tenuto al
pagamento della relativa imposta di bollo, salvo che non ricorra un’ipotesi di
esenzione).
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COMUNICAZIONE
DELLA DECISIONE DELLA
PROVINCIA
A SEGUITO DI RICORSO
GERARCHICO
La materia è regolata dall’art. 5 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale
prevede modalità di comunicazione della decisione sul ricorso analoghe a quelle
previste dall’art. 33 della L.P. 23/92.
Anche nell’ipotesi considerata, dunque, si ritiene che non vi sia l’obbligo per
l’amministrazione di trasmettere copia conforme dell’atto - nel caso specifico:
deliberazione della Giunta provinciale - ma sia sufficiente la trasmissione di copia
semplice del medesimo, salvo diverse richieste da parte degli interessati (finalizzate,
ad esempio, a proseguire il contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti). In tali casi
sarà quindi sufficiente la trasmissione di una “copia minuta” della deliberazione
rilasciata dal Servizio Segreteria della Giunta ovvero del testo della medesima
stampato dalla rete Intranet.
Qualora venga inviata al/ai destinatario/i una copia autentica dell’atto in
questione e non ricorra un’ipotesi esentativa, dovrà essere scontata dall’interessato
anche la relativa imposta di bollo (in tal caso, infatti, anche se la struttura di merito
dovrà rivolgersi al servizio Segreteria della Giunta per ottenere copia conforme della
decisione sul ricorso, non si configura l’esenzione sopra richiamata relativa allo
scambio di atti tra amministrazioni).
ATTI
O DOCUMENTI DA ESPORRE O ESIBIRE IN OCCASIONE DELL’ATTIVITÀ DI
CONTROLLO DA PARTE DI ORGANI DI VIGILANZA
Fermo restando quanto sopra detto in relazione alla trasmissione di copia
semplice dei provvedimenti amministrativi agli interessati, vanno altresì segnalate le
ipotesi in cui l’atto medesimo o altro documento rilasciato dall’amministrazione deve
essere in possesso del titolare per essere esposto al pubblico ovvero esibito in caso di
controlli.
In tutte le ipotesi appena menzionate l’interessato si trova dunque nella
necessità di disporre di una copia dell’atto o del documento da poter esibire o produrre
a tutti gli effetti in luogo dell’originale, in altre parole di una copia autentica dello
stesso. Laddove ricorresse una delle ipotesi in esame, non vi è dubbio che
all’interessato, previo pagamento (se dovuta) della relativa imposta di bollo, debba
essere inviata, a cura della struttura competente, copia autentica dell’atto medesimo
resa conforme con le modalità di cui all’articolo 18 del d.P.R. 445/00.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse
necessario, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
- dott. Sergio Bettotti -
CP/
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