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Circolare 2189-2003 - Semplificazione amministrativa
___________________________ ___________________________ Servizio Organizzazione ed informatica Piazza Fiera, 3 - 38100 Trento Tel. 0461496217 - Fax 0461235742 Ai Signori SEGRETARIO GENERALE PRESIDENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIRIGENTI GENERALI RESPONSABILI DEI PROGETTI SPECIALI DIRIGENTI LORO SEDI Trento, 10 marzo 2003 Prot. n. 2189/03-18-15-S112 Oggetto: Rilascio di copie autentiche di atti e documenti e modalità di comunicazione degli atti amministrativi ai destinatari. Disciplina vigente e indicazioni applicative. In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti allo Scrivente servizio e al servizio Segreteria della Giunta (Ufficio deliberazioni e determinazioni) in relazione al rilascio di copie autentiche di documenti e atti amministrativi, nonché in merito alle modalità di comunicazione degli atti amministrativi ai destinatari ai sensi di quanto disposto dall’articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti essenziali della disciplina vigente in materia, fornendo altresì ulteriori indicazioni applicative, elaborate d’intesa con l’Ufficio sopra citato. Ciò al fine di chiarire i dubbi interpretativi e applicativi sollevati nonché di fornire indicazioni omogenee alle strutture provinciali, stante anche la difformità di comportamenti riscontrata. COPIE AUTENTICHE La materia è regolata dall’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1762 di data 13 luglio Sede centrale: 38100 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 2001 (recante indicazioni per l’applicazione del citato d.P.R. 445/00 da parte dell’amministrazione provinciale), nonché dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. (che reca la disciplina dell’imposta di bollo e prevede, tra l’altro, il regime fiscale delle copie conformi). Di seguito si illustrano gli elementi salienti della disciplina vigente. COSA SI INTENDE PER COPIA AUTENTICA Per copia autentica (o copia conforme) di un atto o un documento si intende la copia, totale o parziale, del medesimo ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o del documento (es. copia fotostatica) e dichiarata conforme all’originale. La copia autentica così formata può essere validamente prodotta in luogo dell’originale dell’atto o documento. Non possono essere autenticate (foto)copie di copie autentiche, in considerazione del fatto che l’autenticazione consiste nell’attestazione della conformità della copia rispetto all’originale. CHI PUÒ ATTESTARE L’AUTENTICITÀ DELLA COPIA Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione della copia può essere fatta dal: pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l’originale; pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale; pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento; oppure dal: notaio; cancelliere; segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Ferma restando, dunque, la potestà certificatoria attribuita in via generale dall’ordinamento ai soggetti da ultimo indicati (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), si ribadisce, con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’atto o documento originale sia stato emesso da una struttura della PAT o sia presso questa depositato o conservato, ovvero debba essere prodotto alla stessa, che la competenza a procedere all'autenticazione spetta unicamente ai soggetti dotati di potestà certificatoria nell’ordinamento provinciale, vale a dire - per gli atti di rispettiva competenza - ai dirigenti generali, ai dirigenti e ai direttori. Ulteriormente, nei soli casi in cui la copia autentica di un documento debba essere prodotta ad una struttura dell'amministrazione provinciale nell’ambito di un procedimento amministrativo, oltre ai soggetti già indicati sono legittimati a procedere all'autenticazione della copia anche il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione - 2 - procedente. In tal caso, peraltro, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento amministrativo in corso. Per quanto riguarda specificatamente gli atti amministrativi, l’autenticità della copia viene dunque attestata: per le determinazioni, dal dirigente di servizio o di dipartimento che le ha adottate o dal loro sostituto individuato a norma della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (art. 34); per le deliberazioni della Giunta provinciale, dal dirigente del servizio Segreteria della Giunta o dal suo sostituto individuato a norma della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 o dal direttore dell’Ufficio deliberazioni e determinazioni. Qualora al servizio Segreteria della Giunta vengano richieste copie conformi di determinazioni dirigenziali, tale struttura può comunque corrispondere alla richiesta secondo le modalità previste per le deliberazioni, purchè testo e allegati della determinazione siano informatizzati e quindi contenuti nell’archivio informatico. Si ribadisce pertanto che, al di fuori dei soggetti sopra espressamente indicati, nessun altro funzionario è legittimato ad effettuare copie conformi di atti o documenti. COME SI EFFETTUA L’AUTENTICAZIONE L'autenticazione di una copia consiste nell'attestazione di conformità con l'originale apposta alla fine della copia stessa, a cura del pubblico ufficiale autorizzato. Vanno altresì indicati i seguenti elementi: se l’originale è depositato o conservato nei propri atti, o, in caso contrario, il nome e cognome dell’esibitore e le modalità della sua identificazione; data e luogo di rilascio della copia autentica; numero dei fogli impiegati o di cui si compone la copia da autenticare; nome e cognome del soggetto che procede all’autenticazione, nonché la qualifica rivestita; Infine, il soggetto che procede all’autenticazione deve apporre la propria firma per esteso nonché il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, la firma del pubblico ufficiale va apposta anche a margine di ciascun foglio intermedio, e i fogli medesimi dovranno essere legati in modo da costituire un unico documento (sui punti di congiunzione deve essere apposto il timbro della struttura). Ove si tratti di copie parziali, o per estratto, dovranno essere riprodotti tutti gli estremi necessari per individuare, senza possibilità di dubbio, l’atto originale. A titolo esemplificativo, si fornisce di seguito un fac-simile per l’effettuazione della copia autentica ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. 445/00, utilizzabile dalle strutture anche per la predisposizione dell’apposito timbro: - 3 - AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI (art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) La presente copia, composta di n. ….. fogli, è conforme all’originale: emesso da questo servizio/ufficio depositato presso questo servizio/ufficio esibito dal sig. ……………………………………………………………………….………..…, identificato mediante ……..…..…………………….…………………………………………… luogo e data FIRMA DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’AUTENTICA ………………………. REGIME FISCALE DELLE COPIE AUTENTICHE Le copie autentiche sono considerate atti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine (D.M. 20 agosto 1992, recante “Approvazione della tariffa dell’imposta di bollo”). L’imposta quindi deve essere scontata contestualmente all’autenticazione, a meno che non ricorra una delle ipotesi di esenzione previste dalle disposizioni vigenti in materia, nel qual caso è necessario che sia espressamente indicata la specifica norma esentativa. Il pagamento dell’imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata, va assolto mediante l’impiego delle apposite marche (Euro 10,33 per ogni foglio, composto da quattro facciate, del documento) da annullare con il timbro dell’ufficio, indipendentemente dal fatto che l’originale sia esso stesso soggetto all’imposta di bollo oppure no. Se il documento originale contiene degli allegati, per l’autenticazione delle copie di ciascuno di essi dovrà ugualmente essere scontata l’imposta di bollo, nella misura di una marca ogni quattro facciate. Per le ipotesi di esenzione sopra citate si rinvia alla tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. (“Disciplina dell’imposta di bollo). A titolo meramente esemplificativo, risultano esenti dall’imposta di bollo gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi o associazioni, nonché comunità montane “sempre che vengano fra loro scambiati” (punto 16 dell’Allegato B al d.P.R. 642/72). In sintesi, si ricorda dunque alle Strutture in indirizzo che: le copie conformi rilasciate a privati, ove non ricorra una specifica ipotesi di esenzione, sono sempre soggette all’imposta di bollo. - 4 - Ulteriormente, si segnala che in tali casi, risulta assoggettata all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, anche l’istanza con cui il privato richiede il rilascio della copia autentica (cfr. sul punto la circolare, a firma dello Scrivente, prot. n. 3420/01-18-S112 del 15 ottobre 2001); le copie conformi scambiate tra le amministrazioni indicate al punto 16 dell’allegato B al d.P.R n. 642/72 non sono assoggettate all’imposta di bollo, vista l’ipotesi di esenzione ivi richiamata. COSTI DI RIPRODUZIONE DELLE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI Con riferimento al rilascio di copie - sia semplici che conformi - di documenti e di atti amministrativi, si ricorda che il richiedente è tenuto altresì a corrispondere all’amministrazione provinciale i relativi costi di riproduzione, su supporto cartaceo o informatico, ed eventualmente i costi di trasmissione tramite fax, laddove gli stessi siano superiori all’importo di Euro 3,00 (soglia di importo sotto la quale, ai sensi dell’art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, non si procede all’introito dell’entrata). Si rinvia sul punto a quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1521 di data 5 luglio 2002 (in particolare si vedano gli importi riportati nell’allegato A). MODALITA’ ALTERNATIVE ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL PRIVATO, ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI ATTI E DOCUMENTI (ART. 19 D.P.R. 445/00) L’articolo 19 del d.P.R. 445/00 amplia il novero delle ipotesi in cui è data la possibilità al privato di sostituire l'autentica di copia di un documento con un'attestazione di conformità all'originale, resa direttamente dall’interessato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del d.P.R. 445/00 (firma in presenza del dipendente addetto ovvero presentazione della copia fotostatica di un documento di identità). In particolare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, è possibile per l’interessato attestare che è conforme all'originale: la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o di servizio - 5 - la copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. Tale strumento di semplificazione si aggiunge quindi alle modalità tradizionali di autentica di copie disciplinate dall’articolo 18 del d.P.R. 445/00, e ne costituisce (limitatamente alle ipotesi indicate nella norma) una valida alternativa. Ciò consente, a chi deve depositare presso l’amministrazione provinciale copie autentiche di atti ricompresi nelle tipologie sopracitate, di attestare personalmente la conformità dell’atto all'originale, tra l’altro senza dover scontare l’imposta di bollo considerato che le dichiarazioni sostitutive sono esenti (art. 37 d.P.R. 445/00). A mero titolo esemplificativo, si propone di seguito un fac-simile di dichiarazione sostitutiva ex art. 19 del d.P.R. 445/00 che le strutture possono mettere a disposizione dei soggetti interessati: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DELLA COPIA DI ATTI E DOCUMENTI (art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il sottoscritto ………….…………...…….…………………………. nato a ……….…………..………. il …………………….. residente a …………..………....………………….……...…………………..… via ………………………………………………………………………..…………………………….….. DICHIARA che la copia del presente/dell’allegato : documento/atto …………………………….…….…………………………….………………………… è conforme all’originale rilasciato/depositato presso ………………….……………………………..; pubblicazione è conforme all’originale dal titolo ……………………….……….……………….…... edito da ………………………………….…………., riprodotto per intero/per estratto da pag. ...… a pag. .….., e quindi composta da n. .….. fogli; titolo di ………………………………………....………..…………..……….. è conforme all’originale che si trova presso ………………………………………..…………………………………………….; documento fiscale …………………………………………….….…….. è conforme all’originale. luogo e data A titolo di completezza, si segnala infine che l’articolo 15 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 (“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”), introducendo nel d.P.R. 445/00 l’articolo 19 bis, ha disposto che la - 6 - suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità di una copia all’originale può essere apposta in calce alla copia stessa. LA COPIA “MINUTA” Con specifico riferimento alla necessità di disporre o di effettuare copie conformi di deliberazioni della Giunta provinciale e/o di determinazioni dirigenziali, si ricorda alle strutture che il sistema SAP (applicativo DDP) consente l’estrazione di copie di tali provvedimenti, convenzionalmente definite “MINUTA”. Tali copie estratte dal sistema informatico sono nella sostanza del tutto identiche al provvedimento originale, ma si differenziano dalle copie autentiche propriamente dette in quanto mancano dell’attestazione di conformità resa con le modalità di cui all’articolo 18 del d.P.R. 445/00 (e pertanto non sono neppure soggette al regime dell’imposta di bollo). La copia c.d. minuta dei suddetti provvedimenti recante tale dicitura (o comunque la copia semplice dei medesimi estratta dal sistema informatico), analogamente a quanto previsto per le copie rese conformi ai sensi dell’articolo 18 del d.P.R. 445/00, viene rilasciata: per le determinazioni dirigenziali, dalla struttura che ha adottato l’atto per le deliberazioni della Giunta provinciale, dal servizio Segreteria della Giunta; analogamente a quanto visto sopra, tale struttura può altresì rilasciare all’interessato che ne faccia richiesta copia minuta delle determinazioni dirigenziali, purché testo e allegati dell’atto siano contenuti nell’archivio informatico. Tutto ciò premesso in via generale in relazione alla vigente disciplina in materia di copie autentiche e agli strumenti alternativi a disposizione sia dei privati (es. attestazione di conformità all’originale ex art. 19 del d.P.R. 445/00) che dell’amministrazione (es. utilizzo della c.d. “copia minuta” estratta dal sistema informatico), si richiama l’attenzione delle strutture in indirizzo sulla necessità di limitare la predisposizione di copie autentiche propriamente dette (ex art. 18 del d.P.R. 445/00) ai soli casi in cui il rilascio delle medesime sia effettivamente necessario all’attività amministrativa ovvero risulti imposto da una disposizione di legge. Ciò vale in primo luogo per quanto riguarda i rapporti “interni” tra uffici della Provincia, vista la prassi diffusa (ma in molti casi ingiustificata) di utilizzare copie autentiche di deliberazioni o determinazioni dirigenziali nei rapporti tra strutture della medesima amministrazione provinciale. Tale prassi peraltro, e i connessi adempimenti posti a carico della struttura competente ad effettuare la copia conforme - servizio Segreteria della Giunta o struttura di merito - appaiono ancora più ingiustificati tenuto conto che gli atti in questione sono gestiti nella quasi totalità dal sistema informatico, il quale garantisce la piena corrispondenza del testo ivi contenuto con quello originale conservato negli archivi cartacei della Provincia. Ciascuna struttura, oltre che estrarre dal sistema copie dei propri atti, può inoltre accedere agli atti della Giunta provinciale e a quelli adottati dalle altre strutture organizzative tramite la rete Intranet (voce “Delibere di Giunta e Determinazioni dei Dirigenti”). - 7 - Quanto ai rapporti con i soggetti privati, si suggerisce infine alle strutture in indirizzo di rappresentare agli interessati che richiedano alla Provincia il rilascio di copie conformi - laddove possibile - le facoltà alternative consentite loro dalla normativa in materia. Ciò al duplice fine di limitare la produzione di copie autentiche da parte dell’amministrazione provinciale e di evitare al cittadino il pagamento dell’imposta di bollo (che in tali casi, si ricorda, a meno che non via sia un’ipotesi di esenzione, va scontata sia per la richiesta di copia autentica che per il rilascio della copia medesima). COMUNICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) L’articolo 33 della L.P. 23/92, in materia di comunicazione degli atti amministrativi, dispone che: dell’atto amministrativo, anche se di archiviazione, è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce; nel caso di atti amministrativi aventi contenuto sfavorevole (es. diniego di contributo, revoca, ecc.), la comunicazione viene effettuata da parte della struttura che ha curato l’atto “mediante consegna diretta all’interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale”; nel caso di “positiva concessione di ausili economici”, la comunicazione può essere eseguita con lettera ordinaria; laddove la comunicazione con le modalità sopra evidenziate risulti “sommamente difficile” a causa del rilevante numero di destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, va effettuata la comunicazione nei modi ordinari solo nei confronti di alcuni degli interessati e disposta contestualmente la pubblicazione di un estratto dell’atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto - Adige. Con riferimento alla forma e alle modalità con le quali le suddette comunicazioni vengono eseguite dalle strutture dell’amministrazione provinciale sono state segnalate o rilevate dallo Scrivente e dall’Ufficio deliberazioni e determinazioni le prassi più disparate: comunicazione dell’avvenuta adozione dell’atto con l’indicazione dei suoi estremi e contenuti essenziali; invio di copia fotostatica dell’atto (rispettivamente dell’originale della proposta di deliberazione o della determinazione); invio di copia autentica dell’atto (per la quale il privato medesimo dovrebbe, di regola, scontare l’imposta di bollo); invio di “copia minuta” dell’atto estratta dal sistema informatico; invio di copia dell’atto stampato dalla rete Intranet (voce “Delibere di Giunta e Determinazioni dei Dirigenti”), ecc. - 8 - Considerate peraltro le numerose richieste di chiarimento pervenute anche in relazione a tali aspetti, e allo scopo di fornire sul punto indicazioni omogenee alle strutture, si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni, riferite per comodità di esposizione (e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) a singole tipologie di atti per i quali deve essere effettuata la comunicazione ai destinatari a cura dell’amministrazione provinciale. COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Considerata la formulazione del citato articolo 33 della L.P. 23/92, si ritiene che la norma non imponga all’amministrazione l’obbligo generalizzato di invio di una copia conforme del provvedimento, limitandosi invece a prevedere che il medesimo sia comunicato, anche per estratto, ai destinatari diretti. In tema di rilascio di atti e provvedimenti amministrativi, la tariffa sull’imposta di bollo (D.M. 20 agosto 1992 e s.m.) prevede all’articolo 4 che sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine “gli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province …………….. rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. Ciò premesso, si ritiene dunque conforme alla disciplina vigente in materia la prassi di trasmettere all’interessato una copia semplice, anche per estratto, del provvedimento, secondo una delle seguenti modalità: nel caso di determinazioni dirigenziali: fotocopia del documento cartaceo originale; copia estratta dal sistema SAP (applicativo DDP); testo stampato dalla rete Intranet nel caso di deliberazioni della Giunta provinciale: copia estratta dal sistema SAP (applicativo DDP) rilasciata dal servizio Segreteria della Giunta; testo stampato dalla rete Intranet. Non trattandosi dell’invio dell’originale né di una copia autentica, bensì di una copia semplice, l’atto così trasmesso non è assoggettato all’imposta di bollo. Restano ferme, in ogni caso, le ulteriori modalità previste dall’articolo 33 della L.P. 23/92 (es. per la comunicazione degli atti a contenuto negativo, invio di lettera raccomandata oppure notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo). Conseguentemente, le strutture provinciali dovranno predisporre ed inviare copia autentica del provvedimento amministrativo solo nelle ipotesi di effettiva necessità, ossia in presenza di una espressa disposizione normativa in tal senso ovvero su esplicita richiesta da parte dell’interessato (il quale sarà tenuto al pagamento della relativa imposta di bollo, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione). - 9 - COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE DELLA PROVINCIA A SEGUITO DI RICORSO GERARCHICO La materia è regolata dall’art. 5 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il quale prevede modalità di comunicazione della decisione sul ricorso analoghe a quelle previste dall’art. 33 della L.P. 23/92. Anche nell’ipotesi considerata, dunque, si ritiene che non vi sia l’obbligo per l’amministrazione di trasmettere copia conforme dell’atto - nel caso specifico: deliberazione della Giunta provinciale - ma sia sufficiente la trasmissione di copia semplice del medesimo, salvo diverse richieste da parte degli interessati (finalizzate, ad esempio, a proseguire il contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti). In tali casi sarà quindi sufficiente la trasmissione di una “copia minuta” della deliberazione rilasciata dal Servizio Segreteria della Giunta ovvero del testo della medesima stampato dalla rete Intranet. Qualora venga inviata al/ai destinatario/i una copia autentica dell’atto in questione e non ricorra un’ipotesi esentativa, dovrà essere scontata dall’interessato anche la relativa imposta di bollo (in tal caso, infatti, anche se la struttura di merito dovrà rivolgersi al servizio Segreteria della Giunta per ottenere copia conforme della decisione sul ricorso, non si configura l’esenzione sopra richiamata relativa allo scambio di atti tra amministrazioni). ATTI O DOCUMENTI DA ESPORRE O ESIBIRE IN OCCASIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DI ORGANI DI VIGILANZA Fermo restando quanto sopra detto in relazione alla trasmissione di copia semplice dei provvedimenti amministrativi agli interessati, vanno altresì segnalate le ipotesi in cui l’atto medesimo o altro documento rilasciato dall’amministrazione deve essere in possesso del titolare per essere esposto al pubblico ovvero esibito in caso di controlli. In tutte le ipotesi appena menzionate l’interessato si trova dunque nella necessità di disporre di una copia dell’atto o del documento da poter esibire o produrre a tutti gli effetti in luogo dell’originale, in altre parole di una copia autentica dello stesso. Laddove ricorresse una delle ipotesi in esame, non vi è dubbio che all’interessato, previo pagamento (se dovuta) della relativa imposta di bollo, debba essere inviata, a cura della struttura competente, copia autentica dell’atto medesimo resa conforme con le modalità di cui all’articolo 18 del d.P.R. 445/00. Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si porgono cordiali saluti. IL DIRIGENTE - dott. Sergio Bettotti - CP/ - 10 -