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Vademecum Trasporto Sicuro
Vademecum per un trasporto sicuro Norme vigenti per gli AUTOTRASPORTATORI Disciplina dell’orario di lavoro D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 1 a cura di Maila CASCIA in collaborazione con Responsabile prov. AREA LAVORO CONFARTIGIANATO e Gilberto GASPARONI Responsabile prov. CONFARTIGIANATO TRASPORTI 2 DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 Il D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, disciplina l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto di merci e persone. Le nuove disposizioni e limitazioni non sostituiscono ma affiancano quelle già vigenti in materia di orari di guida e relativi strumenti di registrazione. CAMPO DI APPLICAZIONE La nuova disciplina si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, che svolgono attività di autotrasporto di persone e merci su strada, rientranti nel regolamento CE n. 561/06 o nell’accordo AETR. DECORRENZA La nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008. Per gli autotrasportatori autonomi invece la nuova disciplina entrerà in vigore a decorrere dal 23 marzo 2009. Il D. Lgs. n. 234/2007 introduce alcune definizioni: PERSONA CHE EFFETTUA OPERAZIONI MOBILI DI AUTOTRASPORTO * LAVORATORE MOBILE un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi. * AUTOTRASPORTATORE AUTONOMO una persona la cui attività professionale consiste nel trasporto di persone e merci su strada dietro remunerazione in virtù di una licenza comunitaria o di un’altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che abbia le seguenti caratteristiche: - abilitata a lavorare per conto proprio; - non legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico; - con reddito che dipende direttamente dagli utili realizzati; - libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. 4 ORARIO DI LAVORO Ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ● il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita e della discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altra. COMPRESI ESCLUSI ● i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio: i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali. ● le interruzioni di guida ● i riposi intermedi ● i periodi di riposo ● i tempi di disponibilità 5 TEMPI DI DISPONIBILITA’ I periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare: ● i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno; ● i periodi di attesa alle frontiere; ● i periodi di attesa dovuti a divieti di circolazione; ● il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo. 6 POSTO DI LAVORO ● Il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell’impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell’impresa; ● il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; ● qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l’esecuzione del trasporto. 7 SETTIMANA il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica. ● La durata MEDIA della settimana lavorativa non può superare le 48 ore; ● la durata MASSIMA della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali; ● la durata della prestazione lavorativa svolta per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. SANZIONI ● sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione in caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita; ● sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.560,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione in caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita. 8 RIPOSI INTERMEDI Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto: ● non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio; ● qualora l’orario di lavoro sia compreso tra sei e nove ore deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti; ● qualora l’orario di lavoro superi le nove ore deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 45 minuti; ● i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno. SANZIONI ● Sanzione amministrativa da € 103,00 a € 300,00. 9 NOTTE Un periodo di almeno 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00 LAVORO NOTTURNO ogni prestazione espletata durante la notte In caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. SANZIONI Sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. 10 REGISTRO ORARIO DI LAVORO Registro in cui annotare l’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto, che deve: ● contenere l’indicazione del cognome, del nome, del numero di matricola del lavoratore e del numero delle ore lavorate durante il giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinarie; ● essere tenuto in aggiunta ai libri obbligatori (libri paga e matricola), ai cronotachigrafi, ai fogli di registrazione e alla carta del conducente; ● essere preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio; ● essere tenuto presso la sede legale dell’impresa; ● essere conservato per almeno due anni successivi alla fine dell’ultimo periodo registrato; ● essere aggiornato giornalmente; in caso di impossibilità per gli autisti impegnati in viaggi che non consentono il rientro in sede al termine della giornata, l’annotazione del registro è consentita “entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni”; ● essere compilato senza spazi in bianco, scritto con inchiostro indelebile, senza abrasioni e in modo che le cancellazioni siano leggibili; ● essere rilasciato in copia dal datore di lavoro al lavoratore su sua richiesta. 11 Considerata la sostanziale coincidenza dei dati riportati in questo registro con quelli contenuti nel libro presenze, è possibile utilizzare il solo libro presenze purché vidimato sia dall’Inail che dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro. SANZIONI Sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 in caso di: ● omessa istituzione; ● omessa o tardiva vidimazione; ● omessa esibizione; ● omessa, incompleta o inesatta registrazione; ● rimozione dalla sede legale; ● mancata conservazione nel termine previsto; ● omessa consegna al lavoratore che ne faccia richiesta di copia delle registrazioni relative alle ore svolte; ● mancata informazione da parte del datore di lavoro al lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento in terno dell’impresa e sugli accordi delle parti sociali in materia di orario di lavoro. 12 TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO Regolamento CE n. 561/2006 in vigore dal 11/04/2007 Il Regolamento CE n. 561/2006 ha disciplinato periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada con l’intento di perseguire le seguenti finalità: ● armonizzazione delle condizioni di concorrenza nel trasporto; ● miglioramento delle condizioni di lavoro; ● miglioramento della sicurezza stradale. CAMPO DI APPLICAZIONE Trasporto su strada: ● di merci, con veicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate; ● di passeggeri, con veicoli di trasporto per più di 9 persone compreso il conducente. 13 PERIODO DI GUIDA Periodo di guida giornaliero complessivo ● tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente; oppure ● tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale. Durata massima: 9 ore esteso a 10 ore non più di due volte nella settimana Periodo di guida settimanale Periodo complessivamente passato alla guida nel corso di una settimana Durata massima: 56 ore con il limite di 90 ore in un periodo di due settimane consecutive 14 15 TEMPO DI GUIDA Durata dell'attività di guida registrata Deroga Possibile se il conducente deve raggiungere un'area di sosta sicura per sè, per il veicolo e per il carico. Condizioni ● la guida non deve compromettere la sicurezza stradale; ● quando raggiunge il punto di sosta, l'autista deve segnare il motivo della deroga sul disco del cronotachigrafo o sullo stampato del cronodigitale. 16 INTERRUZIONI (pause all’interno del periodo di guida) Ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al riposo Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezzo: ● interruzione di almeno 45 minuti consecutivi oppure ● interruzione di almeno 15 minuti + ● interruzione di almeno 30 minuti 17 PERIODO DI RIPOSO Periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO da effettuare nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale REGOLARE = riposo ininterrotto di almeno 11 ore oppure un periodo di almeno 3 ore ininterrotte + un periodo di almeno 9 ore ininterrotte RIDOTTO = periodo di riposo di almeno 9 ore ma inferiore a 11 ore max tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale Casi particolari: ● trasporto accompagnato (quando si carica il camion su traghetto o vagone ferroviario): l’autista può interrompere il riposo giornaliero regolare per svolgere attività diverse dalla guida purché non superi il tempo complessivo di un’ora e massimo per due volte. ● multipresenza (almeno due autisti): i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale. 18 PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE = riposo di almeno 45 ore RIDOTTO = riposo inferiore a 45 ore ma di almeno 24 ore consecutive Nel corso di due settimane consecutive gli autisti effettuano alternativamente: ● due periodi di riposo regolare; ● un periodo di riposo regolare + un periodo di riposo ridotto, compensato con un riposo equivalente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana con riposo ridotto e attaccato ad un ulteriore periodo di riposo di almeno 9 ore. In trasferta i periodi di riposo giornaliero e settimanale ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 19 RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA DI TRASPORTO ● divieto di retribuire i conducenti o concedere premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se cio compromette la sicurezza o incoraggia la violazione dei tempi di guida. ● necessita di organizzazione dell’attivita e di fornitura delle istruzioni ai conducenti in modo da rispettare i tempi di guida e di riposo. ● responsabilita per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti. OBBLIGO DEI CONDUCENTI ● rispetto dei tempi di guida e di riposo; ● corretto uso dell’apparecchio di controllo e della carta del conducente. 20 CONSERVAZIONE DISCHETTI E DATI L’IMPRESA conserva i fogli di registrazione o i dati in ordine cronologico ed in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Il CONDUCENTE deve presentare in sede di controllo: ● carta del conducente, se ne e titolare; ● fogli di registrazione o tabulati relativi alla settimana in corso e ai ventotto giorni precedenti. 21 SISTEMA SANZIONATORIO I controlli su strada sono coordinati dal Ministero dell’Interno ed effettuati dalla Polizia Stradale, mentre i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sono coordinati dal Ministero del Lavoro ed effettuati dagli Ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro. Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo (art. 6,7,8 Reg. Cee 3820/85) Norma sanzionatoria A carico di: Sanzione (per ciascun illecito commesso) Art. 174, commi 4-5, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 174, comma 9, D.Lgs. n. 285/1992 Art. 174, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992 Da € 143,00 a € 570,00 Da € 74,00 a € 296,00 Da € 22,00 a € 88,00 Conducente Impresa Altri membri dell’equipaggio Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo per i veicoli sprovvisti degli apparecchi di controllo (art. 6,7,8 Reg. Cee n. 3820/85) Norma sanzionatoria A carico di: Sanzione (per ciascun illecito commesso) Art. 178, comma 3 D.Lgs. n. 285/1992 Conducente Altri membri equipaggio Art. 178, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992 Impresa Da € 143,00 a € 570,00 Da € 148,00 a € 594,00 Violazioni in materia di apparecchio di controllo cronotachigrafo (art. 179, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992) Norma sanzionatoria A carico di: Sanzione (per ciascun illecito commesso) Art. 179, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992 Da € 742,00 a € 2.970,00 Conducente Impresa Violazioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio e dei fogli di registrazione (artt. 13, 15 e 16 Reg. Cee n. 3821/1985) Norma sanzionatoria A carico di: Sanzione Artt. 18-19, Legge n. 727/1978 Conducente Impresa € 22 (per ciascun illecito commesso) 22,00 DOVERI DEL LAVORATORE SULL’USO DEL VEICOLO ● Uso del veicolo della ditta esclusivamente per il lavoro assegnato; ● Non far salire a bordo del veicolo persone estranee all’ambiente di lavoro o comunque senza l’autorizzazione della ditta; ● Per le spese dei viaggi non saranno ritenute valide le spese sostenute se prive di riscontro; ● Avvisare in tempo utile la ditta per eventuali manutenzioni e/o rotture dei mezzi per evitare la perdita del trasporto; ● In caso di impossibilita da parte del datore di lavoro di rintracciare il dipendente per le disposizioni del giorno seguente il lavoratore deve contattare la ditta almeno una volta al giorno; ● Il dipendente autista e tenuto ad accettare gli ordini di viaggio impartitegli dal datore di lavoro; ● In caso di incidente con danni a persone e/o a cose, il dipendente autista deve darne comunicazione immediata al datore di lavoro e nel caso attendere istruzioni. 23 MANSIONI A RISCHIO: OBBLIGO DEL TEST ANTIDROGA L’intesa raggiunta dalla Conferenza unificata tra Stato e Regioni il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, individua i lavoratori che svolgono mansioni a rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, tra i quali: ● conducenti di treni, autobus, navi, piloti e controllori di volo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci ● collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea ● conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada ● lavoratori che producono, confezionano, detengono, trasportano e vendono materiale esplosivo ● lavoratori che svolgono attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lo svolgimento di lavori considerati pericolosi, quali: a) impiego di gas tossici; b) fabbricazione e uso di fuochi pirotecnici; c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari. TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTI SANITARI ANTIDROGA OBBLIGATORI PREVENTIVI: sono quelli effettuati dal medico competente prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio. Se la tossicodipendenza è accertata, il lavoratore è dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione ed è sottoposto ad ulteriori controlli presso il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della Asl territorialmente competente, che possono dare esito negativo, con conseguente giudizio di inidoneità, o confermare la condizione di tossicodipendenza del lavoratore, il quale sarà sottoposto a un percorso di recupero e riabilitazione. 24 PERIODICI: hanno cadenza di norma annuale e vengono effettuati in corso di rapporto dal medico competente, che può disporre ulteriori e specifici accertamenti presso il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della ASL territorialmente competente. Il lavoratore risultato positivo ai test dovrà sottoporsi a un percorso di recupero, che se concluso positivamente gli consentirà il reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. ● Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari obbligatori: Accertamenti preventivi: il datore di lavoro ha l’OBBLIGO di non adibirlo alle mansioni a rischio. Accertamenti periodici: il datore di lavoro ha l’OBBLIGO di farlo cessare immediatamente dallo svolgimento delle mansioni a rischio. Sanzioni per il lavoratore Arresto fino a 15 giorni o l’ammenda da euro 103,00 ad euro 309,00. ● Se il lavoratore risulta positivo al test antidroga: il datore di lavoro ha l’obbligo di rimuoverlo immediatamente dallo svolgimento delle mansioni a rischio. Sanzioni per il datore di lavoro: Arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, il lavoratore a tempo indeterminato può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 3 anni per seguire programmi terapeutici e riabilitativi. 25 CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (estratto) Provvedimenti disciplinari (art. 32) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari: a. rimprovero verbale; b. rimprovero scritto; c. multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di previdenza sociale; d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni. L’impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l’entita del danno. A titolo indicativo: 1) il rimprovero verbale o scritto puo essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze; 2) il provvedimento della multa potra essere adottato a carico: ● del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro piu volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalita prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza; ● del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza; ● del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati; 26 ● del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto; ● del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela; ● del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda; 3) il provvedimento della sospensione potrà essere adottato a carico: ● del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro; ● del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; ● del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato. Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 27 La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 5 giorni stabilito dall’art. 7 della legge n. 300/1970*. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. * Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) - art. 7 (Sanzioni disciplinari). Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha ef- 28 fetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Responsabilità dell’autista e del personale di scorta (art. 34) L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. Il lavoratore è tenuto ad osservare le norme sulla sicurezza della circolazione ed è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. Il datore di lavoro è tenuto a garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli ed il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti ed anomalie nell’efficienza dei veicoli da lui riscontrate. Infatti, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e munito di tutto il necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci. Ritiro patente (art. 35) L’autista, al quale venga ritirata la patente di guida dall’autorità, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione. Se durante tale periodo viene adibito ad altre mansioni, ha diritto a percepire la retribuzione del livello nel quale presta servizio. 29 Nelle aziende fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente fino ad un massimo di 6 mesi. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre tale termine, oppure l’autista non accettasse di essere adibito ad altro lavoro, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Piccola manutenzione e pulizia macchine (art. 36) Il conducente è tenuto a curare la piccola manutenzione del veicolo al fine di conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Tali operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. 30 Centro Direzionale Ancona Via Fioretti 2/a Tel. 071 22931 Fax 071 2293230 [email protected] www.confartigianato.an.it SEDI CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI ANCONA AGUGLIANO ANCONA ANCONA ARCEVIA BELVEDERE O. CAMERANO CASTELFIDARDO CASTELPLANIO CHIARAVALLE CORINALDO CUPRAMONTANA FABRIANO FALCONARA FILOTTRANO JESI LORETO OSIMO OSTRA OSTRA V. RIPE S.MARIA N. SASSOFERRATO SENIGALLIA SERRA de’CONTI SIROLO Via Luigi Fagioli 1 Via Fioretti 2/a Via Palestro 7 Via S.Giov.Battista, 23 C.so Barchiesi 24 Via Martiri Libertà 10 Via Soprani 2 Via del Commercio 3 Via Montessori 35/c Via S. Pietro 4 Via Matteotti 8 Via Di Vittorio, 3 Via del Consorzio 2 Via Industria, 1 Via Pasquinelli 2 Via Bramante 41 Via M. Polo 94 P.zza S. Croce, 4 Via S.Crocifisso 2 V.le Umberto I 27 Via Piave 67 Via Cavour 21 Via Chiostergi 10 Via Ceresani, 3 Via Spontini 5 Tel.071.907959 Tel.071.22931 Tel.071.502351 Tel.0731.97556 Tel.0731.62310 Tel.071.732444 Tel.071.7822210 Tel.0731.811281 Tel.071.743215 Tel.071.7976067 Tel.0731.780052 Tel.0732.628196 Tel.071.9156033 Tel.071.7220884 Tel.0731.239611 Tel.071.7500728 Tel.071.7230854 Tel.071.68573 Tel.071.965068 Tel.071.7959088 Tel.0731.245406 Tel.0732.959331 Tel.071.64690 Tel.0731.879778 Tel.071.9331321 Fax 071.907959 Fax 071.2293230 Fax071.50235230 Fax 0731.97475 Fax 0731.62310 Fax 071.732445 Fax 071.7822327 Fax 0731.811281 Fax 071.743216 Fax 071.7977354 Fax 0731.789698 Fax 0732.629034 Fax 071.9156629 Fax 071.7222117 Fax 0731.239636 Fax 071.7500727 Fax 071.7230806 Fax 071.68685 Fax 071.965068 Fax 071.7957384 Fax 0731.245406 Fax 0732.959331 Fax 071.60265 Fax 0731.879778 Fax 071.9331321