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Vademecum Trasporto Sicuro

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Vademecum Trasporto Sicuro
Vademecum
per un trasporto sicuro
Norme vigenti per gli
AUTOTRASPORTATORI
Disciplina dell’orario di lavoro
D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234
1
a cura di
Maila CASCIA
in collaborazione con
Responsabile prov. AREA LAVORO CONFARTIGIANATO
e
Gilberto GASPARONI
Responsabile prov. CONFARTIGIANATO TRASPORTI
2
DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO
D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234
Il D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 234, in attuazione della Direttiva 2002/15/CE, disciplina l’organizzazione dell’orario
di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto di merci e persone.
Le nuove disposizioni e limitazioni non sostituiscono ma affiancano quelle già vigenti in materia di orari di guida e relativi strumenti di registrazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La nuova disciplina si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione
Europea, che svolgono attività di autotrasporto di persone e
merci su strada, rientranti nel regolamento CE n. 561/06 o nell’accordo AETR.
DECORRENZA
La nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008.
Per gli autotrasportatori autonomi invece la nuova disciplina
entrerà in vigore a decorrere dal 23 marzo 2009.
Il D. Lgs. n. 234/2007 introduce alcune definizioni:
PERSONA CHE EFFETTUA OPERAZIONI
MOBILI DI AUTOTRASPORTO
* LAVORATORE MOBILE
un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per
conto proprio o di terzi.
* AUTOTRASPORTATORE AUTONOMO
una persona la cui attività professionale consiste nel trasporto
di persone e merci su strada dietro remunerazione in virtù di
una licenza comunitaria o di un’altra autorizzazione professionale ad effettuare il suddetto trasporto, che abbia le seguenti caratteristiche:
- abilitata a lavorare per conto proprio;
- non legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro
o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico;
- con reddito che dipende direttamente dagli utili realizzati;
- libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti.
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ORARIO DI LAVORO
Ogni periodo compreso tra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o
attività
● il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto:
la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della
salita e della discesa di passeggeri dal veicolo, la
pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni
altra operazione volta a garantire la sicurezza del
veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse
la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico,
le formalità amministrative di polizia, di dogana, o
altra.
COMPRESI
ESCLUSI
● i periodi di tempo durante i quali il lavoratore
mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro,
pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attività di servizio:
i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non
se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale
a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra
le parti sociali.
● le interruzioni di guida
● i riposi intermedi
● i periodi di riposo
● i tempi di disponibilità
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TEMPI DI DISPONIBILITA’
I periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a
disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con
le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o
di eseguire altri lavori.
In particolare:
● i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di
un treno;
● i periodi di attesa alle frontiere;
● i periodi di attesa dovuti a divieti di circolazione;
● il tempo trascorso a fianco del conducente o in una
cuccetta durante la marcia del veicolo.
6
POSTO DI LAVORO
● Il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell’impresa per la quale il lavoratore mobile svolge determinate
mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla
sede sociale o allo stabilimento principale dell’impresa;
● il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni
mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni;
● qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l’esecuzione del trasporto.
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SETTIMANA
il periodo compreso fra le ore 00,00 del lunedì e le
ore 24,00 della domenica.
● La durata MEDIA della settimana lavorativa non può
superare le 48 ore;
● la durata MASSIMA della settimana lavorativa può
essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di 4 mesi la media
delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali;
● la durata della prestazione lavorativa svolta per conto
di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate.
SANZIONI
● sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per
ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione in caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% della durata consentita;
● sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.560,00 per
ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione in caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% della durata consentita.
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RIPOSI INTERMEDI
Le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto:
● non possono lavorare per più di 6 ore consecutive
senza un riposo intermedio;
● qualora l’orario di lavoro sia compreso tra sei e nove
ore deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30
minuti;
● qualora l’orario di lavoro superi le nove ore deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 45 minuti;
● i riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi
non inferiori a 15 minuti ciascuno.
SANZIONI
● Sanzione amministrativa da € 103,00 a € 300,00.
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NOTTE
Un periodo di almeno 4 ore consecutive
tra le ore 00,00 e le ore 7,00
LAVORO NOTTURNO
ogni prestazione espletata durante la notte
In caso di lavoro notturno, l’orario di lavoro giornaliero non
deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
SANZIONI
Sanzione amministrativa da € 300,00 a € 900,00 per ogni
lavoratore e per ciascuna giornata.
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REGISTRO ORARIO DI LAVORO
Registro in cui annotare l’orario di lavoro del
personale mobile delle imprese di autotrasporto, che
deve:
● contenere l’indicazione del cognome, del nome, del numero di matricola del lavoratore e del numero delle ore lavorate durante il giorno, con indicazione distinta delle ore di
lavoro straordinarie;
● essere tenuto in aggiunta ai libri obbligatori (libri paga e
matricola), ai cronotachigrafi, ai fogli di registrazione e alla
carta del conducente;
● essere preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;
● essere tenuto presso la sede legale dell’impresa;
● essere conservato per almeno due anni successivi alla fine
dell’ultimo periodo registrato;
● essere aggiornato giornalmente; in caso di impossibilità per
gli autisti impegnati in viaggi che non consentono il rientro in
sede al termine della giornata, l’annotazione del registro è
consentita “entro il terzo giorno successivo alla scadenza del
termine di ricorrenza del pagamento delle retribuzioni”;
● essere compilato senza spazi in bianco, scritto con inchiostro indelebile, senza abrasioni e in modo che le cancellazioni siano leggibili;
● essere rilasciato in copia dal datore di lavoro al lavoratore
su sua richiesta.
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Considerata la sostanziale coincidenza dei dati riportati in
questo registro con quelli contenuti nel libro presenze, è possibile utilizzare il solo libro presenze purché vidimato sia dall’Inail che dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
SANZIONI
Sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 in caso di:
● omessa istituzione;
● omessa o tardiva vidimazione;
● omessa esibizione;
● omessa, incompleta o inesatta registrazione;
● rimozione dalla sede legale;
● mancata conservazione nel termine previsto;
● omessa consegna al lavoratore che ne faccia richiesta di
copia delle registrazioni relative alle ore svolte;
● mancata informazione da parte del datore di lavoro al
lavoratore sulle disposizioni nazionali, sul regolamento in
terno dell’impresa e sugli accordi delle parti sociali in materia di orario di lavoro.
12
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO
Regolamento CE n. 561/2006
in vigore dal 11/04/2007
Il Regolamento CE n. 561/2006 ha disciplinato periodi di
guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti
che effettuano il trasporto di persone e di merci su
strada con l’intento di perseguire le seguenti finalità:
● armonizzazione delle condizioni di concorrenza nel
trasporto;
● miglioramento delle condizioni di lavoro;
● miglioramento della sicurezza stradale.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Trasporto su strada:
● di merci, con veicoli di massa massima superiore
a 3,5 tonnellate;
● di passeggeri, con veicoli di trasporto per più di 9
persone compreso il conducente.
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PERIODO DI GUIDA
Periodo di guida giornaliero complessivo
● tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente;
oppure
● tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
Durata massima:
9 ore
esteso a 10 ore non più di due volte
nella settimana
Periodo di guida settimanale
Periodo complessivamente passato alla guida nel corso di
una settimana
Durata massima:
56 ore
con il limite di 90 ore in un periodo
di due settimane consecutive
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15
TEMPO DI GUIDA
Durata dell'attività di guida registrata
Deroga
Possibile se il conducente deve raggiungere un'area di sosta
sicura per sè, per il veicolo e per il carico.
Condizioni
● la guida non deve compromettere la sicurezza stradale;
● quando raggiunge il punto di sosta, l'autista deve segnare il motivo della deroga sul disco del cronotachigrafo o
sullo stampato del cronodigitale.
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INTERRUZIONI
(pause all’interno del periodo di guida)
Ogni periodo in cui il conducente non può guidare o
svolgere altre mansioni e che serve unicamente al riposo
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezzo:
● interruzione di almeno 45 minuti consecutivi
oppure
● interruzione di almeno 15 minuti
+
● interruzione di almeno 30 minuti
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PERIODO DI RIPOSO
Periodo durante il quale il conducente può disporre
liberamente del suo tempo
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO
da effettuare nell’arco di 24 ore dal termine del precedente
periodo di riposo giornaliero o settimanale
REGOLARE = riposo ininterrotto di almeno 11 ore
oppure
un periodo di almeno 3 ore ininterrotte
+
un periodo di almeno 9 ore ininterrotte
RIDOTTO =
periodo di riposo di almeno 9 ore ma inferiore a 11 ore
max tre periodi di riposo giornaliero ridotto
tra due periodi di riposo settimanale
Casi particolari:
● trasporto accompagnato (quando si carica il camion su traghetto o vagone ferroviario):
l’autista può interrompere il riposo giornaliero regolare per
svolgere attività diverse dalla guida purché non superi il
tempo complessivo di un’ora e massimo per due volte.
● multipresenza (almeno due autisti):
i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
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PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE
REGOLARE =
riposo di almeno 45 ore
RIDOTTO =
riposo inferiore a 45 ore ma di almeno
24 ore consecutive
Nel corso di due settimane consecutive gli autisti effettuano
alternativamente:
● due periodi di riposo regolare;
● un periodo di riposo regolare + un periodo di riposo ridotto, compensato con un riposo equivalente entro la fine
della terza settimana successiva alla settimana con riposo ridotto e attaccato ad un ulteriore periodo di riposo di almeno
9 ore.
In trasferta i periodi di riposo giornaliero e settimanale ridotti
possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
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RESPONSABILITA’
DELL’IMPRESA DI TRASPORTO
● divieto di retribuire i conducenti o concedere premi
o
maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al
volume delle merci trasportate, se cio compromette la sicurezza o incoraggia la violazione dei tempi di guida.
● necessita di organizzazione dell’attivita e di fornitura
delle istruzioni ai conducenti in modo da rispettare i tempi di
guida e di riposo.
● responsabilita per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.
OBBLIGO DEI CONDUCENTI
● rispetto dei tempi di guida e di riposo;
● corretto uso dell’apparecchio di controllo e della carta
del conducente.
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CONSERVAZIONE DISCHETTI E DATI
L’IMPRESA conserva i fogli di registrazione o i dati in ordine
cronologico ed in forma leggibile per un periodo di almeno
un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta.
Il CONDUCENTE deve presentare in sede di controllo:
● carta del conducente, se ne e titolare;
● fogli di registrazione o tabulati relativi alla settimana
in corso e ai ventotto giorni precedenti.
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SISTEMA SANZIONATORIO
I controlli su strada sono coordinati dal Ministero dell’Interno ed effettuati dalla Polizia Stradale, mentre i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sono coordinati dal Ministero del Lavoro ed
effettuati dagli Ispettori delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo
(art. 6,7,8 Reg. Cee 3820/85)
Norma sanzionatoria
A carico di:
Sanzione
(per ciascun illecito commesso)
Art. 174, commi 4-5,
D.Lgs. n. 285/1992
Art. 174, comma 9,
D.Lgs. n. 285/1992
Art. 174, comma 6,
D.Lgs. n. 285/1992
Da € 143,00
a € 570,00
Da € 74,00
a € 296,00
Da € 22,00
a € 88,00
Conducente
Impresa
Altri membri
dell’equipaggio
Violazioni in materia di periodi di guida, di interruzione e di riposo
per i veicoli sprovvisti degli apparecchi di controllo
(art. 6,7,8 Reg. Cee n. 3820/85)
Norma sanzionatoria
A carico di:
Sanzione
(per ciascun illecito commesso)
Art. 178, comma 3
D.Lgs. n. 285/1992
Conducente
Altri membri equipaggio
Art. 178, comma 6,
D.Lgs. n. 285/1992
Impresa
Da € 143,00
a € 570,00
Da € 148,00
a € 594,00
Violazioni in materia di apparecchio di controllo cronotachigrafo
(art. 179, comma 2, D.Lgs. n. 285/1992)
Norma sanzionatoria
A carico di:
Sanzione
(per ciascun illecito commesso)
Art. 179, comma 2
D.Lgs. n. 285/1992
Da € 742,00
a € 2.970,00
Conducente
Impresa
Violazioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio
e dei fogli di registrazione
(artt. 13, 15 e 16 Reg. Cee n. 3821/1985)
Norma sanzionatoria
A carico di:
Sanzione
Artt. 18-19, Legge n.
727/1978
Conducente
Impresa
€
22
(per ciascun illecito commesso)
22,00
DOVERI DEL LAVORATORE
SULL’USO DEL VEICOLO
● Uso del veicolo della ditta esclusivamente per il lavoro assegnato;
● Non far salire a bordo del veicolo persone estranee
all’ambiente di lavoro o comunque senza l’autorizzazione
della ditta;
● Per le spese dei viaggi non saranno ritenute valide
le spese sostenute se prive di riscontro;
● Avvisare in tempo utile la ditta per eventuali manutenzioni e/o rotture dei mezzi per evitare la perdita del
trasporto;
● In caso di impossibilita da parte del datore di lavoro di rintracciare il dipendente per le disposizioni del
giorno seguente il lavoratore deve contattare la ditta almeno una volta al giorno;
● Il dipendente autista e tenuto ad accettare gli ordini di viaggio impartitegli dal datore di lavoro;
● In caso di incidente con danni a persone e/o a cose,
il dipendente autista deve darne comunicazione immediata
al datore di lavoro e nel caso attendere istruzioni.
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MANSIONI A RISCHIO:
OBBLIGO DEL TEST ANTIDROGA
L’intesa raggiunta dalla Conferenza unificata tra Stato e Regioni
il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, individua i lavoratori che svolgono mansioni a rischio
per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, tra i quali:
● conducenti di treni, autobus, navi, piloti e controllori di volo,
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
● collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea
● conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso
della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto
il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada
● lavoratori che producono, confezionano, detengono, trasportano e vendono materiale esplosivo
● lavoratori che svolgono attività per le quali è richiesto un
certificato di abilitazione per lo svolgimento di lavori considerati pericolosi, quali: a) impiego di gas tossici; b) fabbricazione e uso di fuochi pirotecnici; c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.
TIPOLOGIA DI ACCERTAMENTI
SANITARI ANTIDROGA OBBLIGATORI
PREVENTIVI: sono quelli effettuati dal medico competente prima
di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio.
Se la tossicodipendenza è accertata, il lavoratore è dichiarato
temporaneamente inidoneo alla mansione ed è sottoposto
ad ulteriori controlli presso il Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della Asl territorialmente competente, che possono dare esito negativo, con conseguente giudizio di
inidoneità, o confermare la condizione di tossicodipendenza
del lavoratore, il quale sarà sottoposto a un percorso di recupero e riabilitazione.
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PERIODICI: hanno cadenza di norma annuale e vengono effettuati in corso di rapporto dal medico competente, che può disporre ulteriori e specifici accertamenti presso il Servizio per le
tossicodipendenze (SERT) della ASL territorialmente competente.
Il lavoratore risultato positivo ai test dovrà sottoporsi a un
percorso di recupero, che se concluso positivamente gli
consentirà il reinserimento nell’attività lavorativa a rischio.
● Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari obbligatori:
Accertamenti preventivi: il datore di lavoro ha l’OBBLIGO di
non adibirlo alle mansioni a rischio.
Accertamenti periodici: il datore di lavoro ha l’OBBLIGO di
farlo cessare immediatamente dallo svolgimento delle mansioni
a rischio.
Sanzioni per il lavoratore
Arresto fino a 15 giorni o l’ammenda da euro 103,00 ad euro
309,00.
● Se il lavoratore risulta positivo al test antidroga: il datore
di lavoro ha l’obbligo di rimuoverlo immediatamente dallo
svolgimento delle mansioni a rischio.
Sanzioni per il datore di lavoro:
Arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 5.164,00 a
euro 25.822,00.
Indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, il lavoratore a tempo indeterminato può usufruire di un periodo di
aspettativa non retribuita della durata massima di 3 anni
per seguire programmi terapeutici e riabilitativi.
25
CCNL AUTOTRASPORTO
MERCI E LOGISTICA
(estratto)
Provvedimenti disciplinari (art. 32)
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all’Istituto di previdenza sociale;
d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
un periodo da 1 a 10 giorni.
L’impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al
lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l’entita del danno.
A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto puo essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze;
2) il provvedimento della multa potra essere adottato a carico:
● del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro
piu volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa
in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia
ripetutamente nello stesso mese alle formalita prescritte
per il controllo, a norma di legge, della presenza;
● del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con
provata negligenza;
● del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non
avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;
26
● del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali
dove sia prescritto il divieto;
● del lavoratore che tenga un contegno inurbano o
scorretto verso la clientela;
● del lavoratore che commetta qualunque atto che
porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed
alla sicurezza dell’azienda;
3) il provvedimento della sospensione potrà essere adottato a carico:
● del lavoratore che si assenti simulando malattia o
con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
● del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in
stato di ubriachezza;
● del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le
testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni
di grado immediatamente superiore a quelle applicate per
le mancanze precedenti.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La
contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15
giorni dalla data in cui l’impresa è venuta a conoscenza del
fatto contestato.
Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un
rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
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La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall’impresa al
lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 5 giorni stabilito dall’art. 7 della legge n. 300/1970*.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
* Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) - art. 7 (Sanzioni disciplinari).
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono
applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro
ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta
per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle
parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora
il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli
dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha ef-
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fetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Responsabilità dell’autista e del personale di scorta
(art. 34)
L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente
al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che
riceve in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti
e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di
forza maggiore.
Il lavoratore è tenuto ad osservare le norme sulla sicurezza
della circolazione ed è responsabile per le contravvenzioni a
lui imputabili per negligenza.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire le condizioni di piena
efficienza dei veicoli ed il lavoratore è tenuto a comunicare
tempestivamente difetti ed anomalie nell’efficienza dei veicoli da lui riscontrate.
Infatti, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e
munito di tutto il necessario ed in caso contrario deve darne
immediatamente avviso all’azienda.
Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo, il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per
prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Ritiro patente (art. 35)
L’autista, al quale venga ritirata la patente di guida dall’autorità, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire alcuna retribuzione.
Se durante tale periodo viene adibito ad altre mansioni, ha
diritto a percepire la retribuzione del livello nel quale presta
servizio.
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Nelle aziende fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente fino ad un massimo di 6 mesi.
Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre tale termine, oppure l’autista non accettasse di essere adibito ad
altro lavoro, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Piccola manutenzione e pulizia macchine (art. 36)
Il conducente è tenuto a curare la piccola manutenzione del
veicolo al fine di conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.
Tali operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
30
Centro Direzionale Ancona
Via Fioretti 2/a Tel. 071 22931 Fax 071 2293230
[email protected] www.confartigianato.an.it
SEDI CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI ANCONA
AGUGLIANO
ANCONA
ANCONA
ARCEVIA
BELVEDERE O.
CAMERANO
CASTELFIDARDO
CASTELPLANIO
CHIARAVALLE
CORINALDO
CUPRAMONTANA
FABRIANO
FALCONARA
FILOTTRANO
JESI
LORETO
OSIMO
OSTRA
OSTRA V.
RIPE
S.MARIA N.
SASSOFERRATO
SENIGALLIA
SERRA de’CONTI
SIROLO
Via Luigi Fagioli 1
Via Fioretti 2/a
Via Palestro 7
Via S.Giov.Battista, 23
C.so Barchiesi 24
Via Martiri Libertà 10
Via Soprani 2
Via del Commercio 3
Via Montessori 35/c
Via S. Pietro 4
Via Matteotti 8
Via Di Vittorio, 3
Via del Consorzio 2
Via Industria, 1
Via Pasquinelli 2
Via Bramante 41
Via M. Polo 94
P.zza S. Croce, 4
Via S.Crocifisso 2
V.le Umberto I 27
Via Piave 67
Via Cavour 21
Via Chiostergi 10
Via Ceresani, 3
Via Spontini 5
Tel.071.907959
Tel.071.22931
Tel.071.502351
Tel.0731.97556
Tel.0731.62310
Tel.071.732444
Tel.071.7822210
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Tel.071.7976067
Tel.0731.780052
Tel.0732.628196
Tel.071.9156033
Tel.071.7220884
Tel.0731.239611
Tel.071.7500728
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Tel.0731.879778
Tel.071.9331321
Fax 071.907959
Fax 071.2293230
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