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Policy di Negoziazione di azioni Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

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Policy di Negoziazione di azioni Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Policy di Negoziazione di azioni Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Premessa
La compravendita delle azioni di Banca Popolare FriulAdria SpA (di seguito “FriulAdria”) è regolata, fermo
restando le disposizioni di legge, da un meccanismo di negoziazione in conto proprio realizzata da FriulAdria
stessa, che si avvale del supporto operativo della Capogruppo Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA (di
seguito “Cariparma”).
La presente Policy stabilisce le regole per la gestione del servizio di negoziazione per conto proprio
relativamente alle modalità di formazione dei prezzi ed alle condizioni di esecuzione degli ordini.
La gestione del servizio di negoziazione in conto proprio relativamente alle azioni di FriulAdria è affidata
all’Ufficio Bond e Equity, fatte salve le facoltà attribuite al Presidente e del Direttore Generale di FriulAdria di
utilizzare il fondo di acquisto delle proprie azioni conformemente alle previsioni di cui alla delibera assembleare
assunta ex art.2357 c.c.
La presente Policy annulla e sostituisce la “Policy di Negoziazione di azioni Banca Popolare FriulAdria S.p.A.”
deliberata dal Consiglio di Amministrazione di FriulAdria in data 19 giugno 2009.
1. Modalità di negoziazione
I soci clienti delle Banche del Gruppo hanno diritto di chiedere, attraverso la rete delle filiali, centri private, centri
imprese e centri corporate l’acquisto o la vendita delle suddette azioni.
I soci non clienti delle banche del Gruppo possono chiedere la compravendita delle azioni per il tramite degli
intermediari presso i quali intrattengono un rapporto di deposito titoli.
Banca Popolare Friuladria ha facoltà di eseguire o meno gli ordini ricevuti, secondo le regole più avanti descritte.
1.1. Raccolta ordini
1.1.1 Gli ordini di compravendita dei clienti vengono raccolti dalle strutture della Rete delle banche del gruppo
attraverso la sottoscrizione dell’apposito modulo in duplice copia (copia banca, copia cliente) nel quale vengono
necessariamente riportati: data e orario dell’ordine, dati del cliente (cognome, nome, dossier titoli, rubricato),
segno (acquisto / vendita), quantità, prezzo, durata dell’ordine (data dopo la quale l’ordine è inefficace), tramite
inserimento nelle procedure aziendali.
Gli ordini di acquisto conferiti da clienti delle banche del Gruppo sono validi esclusivamente in presenza di una
valida profilatura Mifid; la condizione di appropriatezza si considera implicitamente assolta essendo le azioni
strumenti finanziari di complessità 1 e quindi appropriate per tutti i clienti profilati.
E’ obbligatoria la consegna della scheda prodotto prima della sottoscrizione dell’ordine.
1.1.2 Gli ordini di compravendita impartiti da altri intermediari vengono raccolti attraverso posta elettronica
(email) inviata dall’intermediario all’Ufficio Bond e Equity con indicazione: del segno (acquisto / vendita),
quantità, prezzo, durata di validità dell’ordine (periodo di tempo decorso il quale l’ordine decade
automaticamente). Quanto alla data e all’orario dell’ordine farà fede la data e l’ora di invio della email.
1.1.3 Gli ordini, siano essi impartiti da clienti o da altri intermediari, vengono conferiti con limitazione di prezzo,
che deve essere un multiplo di 0,50 euro. Non è prevista la possibilità di conferire ordini senza limitazione di
prezzo e non sono ammessi ordini inseriti “al meglio”.
I prezzi delle proposte di negoziazione sono liberi. Il lotto minimo di negoziazione è fissato in n. 1 azione. Gli
ordini conferiti mantengono la priorità temporale di conferimento e non sono modificabili, ma unicamente
revocabili, fino al giorno precedente la giornata di negoziazione fissata dalla Banca.
Nel caso di revoca di un ordine e di contestuale inserimento di un nuovo ordine ai fini della determinazione della
priorità temporale rileva esclusivamente quella dell’ordine inserito per ultimo.
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Gli ordini si considerano validi sino ad esecuzione o alla data di fine validità della disposizione impartita; gli
ordini decadono e vengono cancellati allo stacco del dividendo e in occasione di eventuale sospensione del
sistema per eventi societari specificatamente stabilita dalla Consiglio di Amministrazione della Banca (ad
esempio, aumento del capitale sociale), che ne determina anche la durata.
Gli ordini con indicazioni di prezzo inferiori o superiori a quelli previsti, per l’acquisto o la vendita, dalla delibera
assembleare assunta ai sensi dell’art. 2357 e seguenti dal codice civile, non sono considerati validi.
1.2. Gestione degli ordini
L’Ufficio Bond e Equity raccoglie gli ordini dei clienti e procede ad ordinarli in base al limite di prezzo ivi
indicato– decrescente se in acquisto e crescente se in vendita – nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità
temporale determinata dalla data e dall’orario di inserimento nella procedura.
Gli ordini provenienti da altri intermediari sono ordinati secondo gli stessi criteri.
1.3 Esecuzione degli ordini
Ogni giovedì, o giorno lavorativo precedente, se il giovedì fosse festivo, l’Ufficio Bond e Equity procede alla
determinazione del prezzo di equilibrio da applicare a tutti gli ordini eseguiti, secondo le regole specificate nel
paragrafo 2.1.
La Banca non garantisce l’integrale esecuzione delle proposte di negoziazione ricevute; pertanto queste
possono risultare non eseguite o parzialmente eseguite. Gli ordini provenienti da altri intermediari possono
essere soddisfatti solo in presenza di ordini dei clienti rimasti ineseguiti al prezzo di equilibrio.
Eventuali oneri fiscali nonché eventuali oneri correlati ai costi operativi, così come indicati nella scheda prodotto
saranno a carico dell’ordinante. I contratti di compravendita delle azioni FriulAdria sono liquidati (hanno cioè il
regolamento contabile dell’operazione) il terzo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.
Gli ordini ineseguiti o eseguiti solo parzialmente nel corso di una seduta di negoziazione restano validi,
mantenendo la priorità acquisita, fino alla data di scadenza indicata negli ordini stessi.
1.4 Trasparenza dei prezzi.
La Banca rende disponibile settimanalmente, sul sito internet (www.friuladria.it),l’informazione del prezzo fissato
nell’esecuzione degli ultimi scambi nonché le condizioni relative alla validità degli ordini ovvero le condizioni di
prezzo di cui alla delibera assembleare assunta ex art.2357 c.c.
2. Formazione dei prezzi e regole di negoziazione
2.1 Determinazione del prezzo di equilibrio
Gli ordini raccolti dai clienti delle banche del Gruppo concorrono a determinare un prezzo di equilibrio a cui
potranno essere regolati tutti gli ordini compatibili.
Alla determinazione del prezzo di equilibrio può concorrere anche il Fondo per l’acquisto delle azioni proprie nei
limiti stabiliti tempo per tempo.
Il prezzo di equilibrio si forma nel rispetto dei seguenti criteri e con le seguenti priorità:
1. prezzo che consente di soddisfare il maggior quantitativo di ordini in termini di numero di azioni;
2. se più prezzi di equilibrio sono compatibili con la condizione numero 1, il prezzo sarà quello che lascia
ineseguita la minore quantità di ordini in termini di numero azioni ;
3. se più prezzi di equiilibrio sono compatibili con la condizione 2, il prezzo sarà quello più vicino a quello
fissato nell’ultima seduta di negoziazione;
4. se più prezzi di equilibrio sono compatibili con la condizione numero 3, il prezzo di equilibrio sarà il
maggiore.
Non viene fissato un prezzo di equilibrio se:
• non vi sono ordini da parte dei clienti;
• si hanno proposte solo di acquisto o solo di vendita;
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•
i prezzi di acquisto e di vendita non sono compatibili, cioè il più alto prezzo in acquisto è inferiore al
minore prezzo di vendita;
• il prezzo di equilibrio risultante si discosti in misura maggiore di una data soglia dal prezzo di equilibrio
determinato nella precedente seduta di negoziazione nella quale ci siano stati degli scambi. La soglia è
fissata nella misura del 5% e soggetta ad incremento di un ulteriore 5% per ogni seduta nella quale non vi
siano stati scambi.
Nel caso in cui il prezzo di equilibrio non sia determinabile le proposte vengono totalmente ineseguite.
2.2 Regole per l’esecuzione degli ordini
Nel rispetto delle priorità degli ordini dei clienti, l’Ufficio Bond e Equity procede all’esecuzione degli ordini dei
clienti compatibili con il prezzo di equilibrio e con la condizione che al termine della seduta di negoziazione il
numero di azioni acquistate sia pari al numero di azioni vendute tenendo in considerazione l’eventuale impiego
del Fondo di acquisto di azioni proprie qualora abbia concorso alla determinazione del prezzo di equilibrio.
Al fine di garantire stabilità, equità e soddisfacimento di un maggior numero di ordini, qualora non fosse possibile
eseguire tutti gli ordini compatibili con il prezzo di equilibrio verrà fissato un limite massimo di 300 azioni per
operazione. Qualora la quantità richiesta in vendita o acquisto fosse maggiore e non trovi immediata
contropartita, l’ordine per la quantità residua rimarrà valido. Sarà nuovamente riconsiderato nel rispetto
dell’ordine cronologico alla successiva seduta di negoziazione (di norma la settimana successiva) fermo
restando un massimo parziale di ulteriori 300 azioni (esempio: il cliente che acquista 1.000 azioni in un periodo
nel quale gli acquisti complessivi sono maggiori delle vendite sarà soddisfatto per 300 azioni. Se nei giorni
successivi continueranno ad esserci acquirenti da soddisfare, solo alla prossima seduta di negoziazione si
ripristinerà la sua priorità nell’acquistare ulteriori 300 azioni).
In presenza di ordini impartiti dai clienti e rimasti ineseguiti al prezzo di equilibrio, la Banca potrà dare
esecuzione agli stessi compensandone la quantità mediante eventuali ordini provenienti da altri intermediari.
3. CONTROLLI.
I controlli di primo livello sono attribuiti all’Ufficio Bond e Equity, i controlli di secondo livello e di primo grado
sono attribuiti alla Direzione Desk Filiali di Cariparma ed i controlli di secondo livello e di secondo grado alla
Direzione Compliance.
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