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TITOLO II - DEL FALLIMENTO
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Fall., 1999, 454; Trib. Milano 1 giugno 2000, Fall., 2000, 1175; Trib. Napoli 3 ottobre 2001, Fall., 2002, 45;
Trib. Napoli 10 gennaio 2007, Soc., 2008, 1031; Trib. Padova 9 agosto 2007, F.it., 2007, 3261; Trib. Napoli 20
febbraio 2008, Fall., 2008, 847; Trib. Verona, ord. 7 novembre 2008, Riv.giur. econ.az., 2009, 131 s.; Trib.
Roma 10 febbraio 2009, F.it., 2009, 2534; Trib. Biella 5 marzo 2009, Fall., 2009, 955 e F.it., 2009, 2533; Trib.
Roma 30 giugno 2009, Fall., 2010, 536; Trib. Acireale 22 ottobre 2009, www.ilcaso.it, 2010; CTC 27 marzo
2007, n. 2510, Fisco, 2007, 3749; Trib. Roma (Gup) 7 novembre 2012, Fall., 2014, 966.
Art. 44
ATTI COMPIUTI DAL FALLITO
DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza
dichiarativa di fallimento.
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma, sono acquisite al
fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto
degli atti di cui al primo e secondo comma.
Norma precedente: r.d. 267/42
Art. 44. – Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione
di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fonti normative di riferimento:
artt. 16, 17, 42, 43, 46, 53, 56 l.f.; artt. 3, 24 Cost.; artt. 481, 499, 514, 524, 591, 1089, 1153, 1159, 1162, 1188,
1189, 1842, 2033, 2740, 2744, 29143, 2928 c.c.; art. 553 c.p.c.; art. 162 c.p.; art. 33 l. camb.; art. 83 d.P.R.
6.3.78, n. 218 [contributi Mezzogiorno]; l. 14.5.81, n. 219 [contributi eventi sismici]; l. 21.2.91, n. 52 [factoring]; art. 2 d.lgs. 12.4.01, n. 210 [attuaz. dir. 98/26/CE sistema pag. o regolam. titoli]; art. 2 d.l. 23.12.03, n.
347, conv. l. 18.2.04, n. 39 [l. Marzano]; art. 9 d.lgs. 21.5.04, n. 170 [attuaz. dir. 2002/47/CE contr. garanzia
finanz.]; d.lgs. 9.1.06, n. 5 [d.lgs. rif. fall.].
SOMMARIO: I. L’inefficacia quale effetto e presidio dello spossessamento del fallito. – II. Il meccanismo di
operatività dell’inefficacia. – III. Ambito oggettivo della norma. – IV. I pagamenti. – V. L’acquisizione delle utilità; in particolare, l’accettazione dell’eredità. – VI. Discipline speciali.
Legge delega e altre leggi di settore – Valutazioni di costituzionalità – Normativa comunitaria.
FOCUS n. 1: I pagamenti coattivi.
FOCUS n. 2: L’inefficacia delle rimesse su conto corrente bancario del fallito.
FOCUS n. 3: Fallimento del traente e pagamento della cambiale.
I – L’inefficacia quale effetto e presidio dello spossessamento del fallito.
1. La disciplina dell’articolo in esame completa la parabola del c.d. spossessamento sostanziale
e processuale del debitore fallito, tracciata, rispettivamente, dagli articoli 42 [←] e 43 [←], dei
quali esso rappresenta una proiezione [Caiazzo 08, 417; Pajardi-Paluchowski 08, 271]. In effetti, mentre le due norme che lo precedono si limitano ad imporre vincoli e divieti [Lo Cascio
07, 393], è qui che si concretizza la vicenda sanzionatoria della loro eventuale violazione [Rocco di Torrepadula 06, 718], in ossequio al principio della cristallizzazione, alla data del falli-
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mento, dei rapporti facenti capo al fallito, sia dal lato attivo che dal lato passivo. La centralità
della norma si proietta così anche nella fase della formazione dello stato passivo, ove regola il
conflitto fra creditori anteriori – che concorrono – e creditori posteriori – che non partecipano
– stante la riserva dei beni del fallito a favore solo dei primi e la preclusione del diritto al concorso per i secondi [C 22711/10; C 2151/10].
2. La sanzione, chiaramente sancita, è che nessun pagamento e nessun atto del fallito possono
avere efficacia nei confronti dei creditori e pregiudicare il patrimonio fallimentare, così come
nessun pagamento dei debitori effettuato a mani del fallito può avere effetto liberatorio per la
parte obbligata. Il presidio posto a tutela del divieto, per il fallito, di disporre dei propri beni e
diritti non corre dunque sulla lunghezza d’onda della validità dell’atto compiuto (nelle sue graduazioni della inesistenza, nullità o annullabilità), ma si colloca – meno radicalmente – sul piano dell’efficacia, peraltro in forma non assoluta, ma duplicemente relativa: sotto il profilo soggettivo, nel senso che l’atto è inopponibile solo ai creditori concorsuali (e, per essi, agli organi
fallimentari, esclusivi legittimati a farla valere); sotto quello oggettivo, nel senso che l’inopponibilità vale solo per la durata della procedura [cfr. T Sulmona 12.5.11, per cui in seguito alla
revoca del fall. acquistano efficacia gli atti e i negozi inefficacemente compiuti dal fallito].
3. Questa inefficacia relativa fa salva la validità dell’atto e la sua astratta vincolatività inter partes, sebbene il corrispondente programma negoziale non possa trovare attuazione nella vigenza
della procedura fall., o comunque contro gli interessi della massa che essa è destinata a tutelare.
Così facendo, il legislatore ha prescelto una forma di mero depotenziamento dell’attività negoziale del fallito [Caccavale 10, 595], mediante un congegno che, se su un piano dogmatico può
apparire sacrificato, sul piano operativo appare certamente congeniale al fine ultimo della massima soddisfazione delle pretese dei creditori, cui la cristallizz. del patrimonio del fallito è strumentale. D’altro canto, proprio in vista di questo obiettivo ultimo, i benefici astrattamente discendenti dal presidio dell’inefficacia trovano un contrappeso di enorme duttilità nell’ultimo
comma della norma (introdotto dal d.lgs. 5/06), che ha reso esplicita la possibilità per la massa
di appropriarsi degli effetti positivi di quell’attività negoziale, quand’anche improvvidamente
posta in essere dal fallito con un terzo, una volta che essa si sia in concreto rivelata utile e conforme agli interessi dei creditori.
4. Quanto alla posizione del terzo, con riferimento ai contratti ad effetti obbligatori è chiaro
che egli non potrà pretendere l’adempimento delle obbligazioni che ne derivino, né direttamente dal suo contraente (fin quando egli non rientrerà in bonis), né dalla curatela fallimentare
(non trattandosi di credito concorsuale insinuabile al passivo), anzi subendone immediatamente i possibili effetti ripristinatori o restitutori nei confronti della massa [T Marsala 5.1.05, in tema di inefficacia della compravendita conclusa con un venditore fallito], fatta salva l’esperibilità di un’eventuale azione di arricchimento senza causa nei confronti della massa medesima
[Maffei Alberti 13, 284; Caiazzo 08, 420; Tedeschi 06, 194; cfr. C 5230/11]. Per quanto attiene
invece agli effetti reali, si discute in dottr. se questi abbiano comunque a prodursi, salva la loro
non operatività verso i creditori [Caccavale 10, 596, n. 9, che assimila la questione a quella della duplice alienazione immobiliare ed alla prevalenza del secondo acquirente primo trascrivente, sottolineando che qui, però, il depotenziamento dell’alienazione è per un verso originario
per altro verso non definitivo], ovvero se si tratti di una inopponibilità preclusiva della stessa
produzione di effetti [Guglielmucci 07, 102; Cavalli 06, 93; cfr. Jorio 06, 343], salva la loro
riespansione con la chiusura della procedura, nei limiti in cui gli atti gestori e liquidatori compiuti dalla curatela gliene abbiano conservato un ambito di operatività. La vicenda può risultare ulteriormente complicata dall’eventuale riapertura del fallimento, dovendo chiedersi se quegli stessi atti, che abbiano visto riespandere la loro efficacia con la chiusura del fall., debbano
vederla vanificata e nuovamente compressa a seguito della sua riapertura – in coerenza con la
tesi che nega trattarsi di un nuovo fallimento [cfr. Pajardi-Paluchowski 08, 670 s.] –, ovvero
debbano essere trattati come atti validi ed efficaci a tutti gli effetti, appunto perché precedenti
l’apertura di una procedura che è nuova e distinta [Ferrara-Borgioli 95, 730], salvo il regime
della revocabilità [→ 123].
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dello spossessamento quanto alla sanzione dell’inefficacia degli atti dispositivi del fallito, anche
se si ritiene che, una volta alienati, il corrispettivo che se ne ritragga perda perciò stesso quella
connotazione di personalità, finendo per divenire di nuovo attraibile alla massa fallimentare
[Guglielmucci 07, 87].
22. In tema di locazione finanziaria di attività industriali, disciplinata dall’art. 83 d.P.R. n. 218/
78, nell’ambito degli interventi a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno d’Italia, si è ritenuto che ove i contributi pubblici agevolativi in conto canoni siano stati accreditati (dal Ministero dell’industria, subentrato all’Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno) alla società locatrice, dopo il fallimento dell’impresa conduttrice gli stessi non restano soggetti agli artt. 42 e 44 l.f., in quanto, ai sensi della speciale disposizione di cui al co. 7 dell’art. 83
cit. il contratto deve intendersi sciolto alla data del fallimento, e i suddetti contributi mai entrati
a far parte del patrimonio della impresa fallita, la quale, sulla base della convenzione con l’ente
pubblico, agisce quale incaricata di pubblico servizio rispetto all’erogazione di denaro sottoposto a vincolo di destinazione [C 9619/10]. Occorre peraltro rammentare che l’attuale art. 72, co.
6 [←] sancisce l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
IV – I pagamenti.
23. In seno al genus degli atti, contemplati nella rubrica dell’art. 44 l.f., quella dei pagamenti
è l’unica species sul cui regime di inefficacia la norma medesima ampiamente si sofferma,
tanto con riferimento ai pagamenti eseguiti dal fallito [per una rassegna dei quali v. Maffei
Alberti 13, 285 ss.] quanto ai pagamenti dallo stesso ricevuti [analogamente Maffei Alberti
13, 288 ss.; cfr. Federico 13, 552; C 21246/10]. Secondo la S.C., se è vero che compete al
curatore la legittimazione alla restituzione di tutte le somme affluite sul conto del fallito dopo
la sentenza, ciò non impedisce l’emissione e la consegna di assegni da detto conto per il
pagamento di terzi, in ragione di pregressi rapporti giuridici con il fallito, salva la verifica
della corretta effettuazione di tale pagamento, al fine di accertare un eventuale credito restitutorio del fallimento, previa identificazione del soggetto solvens ovvero del beneficiario
del pagamento stesso, quale legittimato passivo dell’azione della curatela, tenuto conto che
l’art. 42 l.f. si limita a sancire la perdita della capacità del fallito di disporre dei suoi beni dalla
data del fallimento [C 5230/11].
24. La categoria e la nozione di pagamento sottesa alla norma risultano talmente ampie da includere tanto i pagamenti volontari quanto quelli coattivi, relativi a debiti sorti sia prima che
dopo la dichiarazione di fallimento, di natura chirografaria o privilegiata [Provinciali 74, 836;
T Milano 10.4.07, con riferimento al credito pignoratizio realizzato al di fuori della disciplina di
cui all’art. 53 l.f., a prescindere dalla loro finalità, e quindi anche ove destinati alla tutela di beni
costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute – dovendo semmai il fallito accedere agli
appositi istituti previsti dalla legge fallimentare, come l’erogazione di un sussidio ex art. 47 l.f.
[T Roma 21.3.98] – o il diritto di difesa, come con riferimento agli onorari del difensore nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento [C 5821/94; contra Caiazzo 08, 418, il quale
ravvisa una incoerenza con il riconoscimento dello stesso diritto ad impugnare la sentenza, che
ne resterebbe svuotato]. D’altro canto, in un arresto di legittimità è stato ritenuto efficace il
conforme utilizzo da parte del fallito dei contributi per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui alla legge n. 219/81 [C 16995/04].
25. Lo stesso concetto di pagamento viene inteso in senso lato, con riguardo ad ogni prestazione, anche non strettamente pecuniaria (ad es. datio in solutum), e ad ogni tipo di atto estintivo
del debito, fatta eccezione della sola compensazione, in quanto soggetta a specifica disciplina
[→ 56]. In effetti, fatta eccezione per l’ipotesi prevista da quest’ultima norma, il principio della
par condicio creditorum, per la cui salvaguardia viene sottratta al fallito la disponibilità dei suoi
beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dich. di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in
quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, categoria cui va ricondotto
il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto
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l’assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c.; ed infatti, il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di
quest’ultimo [C 7508/11].
FOCUS n. 1: I pagamenti coattivi.
La giurisprudenza pressoché pacifica riconosce l’inefficacia dei pagamenti coattivi
eseguiti dopo il fallimento, anche se il relativo provvedimento del g.e. sia stato emesso
anteriormente, nel corso di procedure di esecuzione forzata già iniziate, restando irrilevante che il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell’esecutato [C 18714/
07; C 1544/06]. Invero, così come è revocabile, ex art. 67, co. 2, l.f., il pagamento – e non
già l’ordinanza di assegnazione [T Roma 24.8.04] – eseguito dal terzo debitore, «assegnato» al creditore «assegnatario», così pure è inefficace ex art. 44 l.f. il medesimo pagamento, ove intervenuto successivamente al fallimento – anche mediante bonifico della
somma accreditata sul conto corrente, il giorno stesso della dichiarazione di fallimento
[T Biella 3.11.08] –, quale che sia l’epoca di pronunzia del provvedimento giudiziale.
Non si deve, infatti, dare preminenza al profilo del depauperamento del debitore (che interviene al momento dell’assegnazione coattiva del credito), bensì a quello del soddisfacimento del creditore, giacché è al pagamento – con l’adempimento del debitor debitoris
– che si riconnette la violazione della par condicio creditorum, come si desume dagli
artt. 2928 c.c. e 553, co. 1, c.p.c., in forza dei quali le somme dovute dal terzo sono assegnate in pagamento «salvo esazione» e il debito dell’insolvente sopravvive all’assegnazione [C 463/06; T Bari 10.1.08; T Catania 30.3.06].
I pagamenti così eseguiti non espongono il solvens al rischio di ripetizione, ma obbligano l’accipiens a restituire le somme ricevute agli organi della procedura, con il conseguente diritto dello stesso all’ammissione allo stato passivo, per l’importo corrispondente a quanto ricevuto e restituito [T Milano 12.3.07].
A seguito del provvedimento di assegnazione di una somma di denaro al creditore
procedente, la proprietà di detta somma rimane al debitore finché non sia in concreto avvenuto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore, passaggio che resta però precluso dal previo fallimento del debitore medesimo, il quale rende inefficace una pretesa
così attuata in danno della massa [C 7093/05; C 6737/05].
La dottrina non ravvisa ostacoli logici nell’autonomia del provvedimento giudiziale,
quale quello del g.e., in quanto ad essere inefficace è il pagamento, non già il provvedimento che lo dispone; taluno peraltro afferma che gli atti del procedimento singolare
proseguito dopo la dich. di fallimento dovrebbero essere considerati addirittura nulli, in
analogia con la regola posta dall’art. 168 l.f. [←]; il discrimine temporale viene comunque individuato nel momento della riscossione della somma [Maffei Alberti 13, 288].
In particolare la S.C. ha affermato che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell’art. 44 l.f., se intervenuto successivamente alla
dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che
l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. Invero, l’ordinanza di assegnazione
opera contestualmente il trasferimento coattivo ed immediato del credito al creditore pignorante – alla stregua di una datio in solutum – e la conclusione dell’espropriazione;
peraltro essa, avendo luogo “salvo esazione” ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non opera anche
l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al cre-
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ditore assegnatario, realizzando il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario [C 7508/11].
In questa stessa prospettiva, si sostiene che l’art. 632, co. 2, secondo periodo, c.p.c.,
relativo agli effetti dell’estinzione del processo esecutivo, non è riferibile al caso di assegnazione di crediti, poiché l’ordinanza di assegnazione del credito chiude il processo di
espropriazione presso terzi, mentre la disposizione in esame presuppone che vi sia una
somma ricavata da distribuire, e che l’estinzione sopravvenuta ne impedisca la distribuzione, comportandone la restituzione al debitore; al contrario, l’estinzione tipica della
procedura esecutiva, che preceda l’assegnazione, travolge ai sensi del primo periodo della norma citata, gli atti già compiuti, compreso il pignoramento [C 26185/11].
Ancora, partendo dal presupposto che l’attuazione delle ordinanze di assegnazione
del g.e. si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore
del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario, si è statuito
che, in caso di sopraggiunto fallimento del debitore esecutato, il terzo deve pagare
quanto dovuto al curatore del fallimento, poiché il debitore perde ai sensi dell’art. 44 l.f.
il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all’epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell’esecutato [C 5994/11].
In tema di concordato preventivo, si è precisato che l’art. 168, co. 1 [←], che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio
in giudicato del provvedimento di omologazione, non si estende al pignoramento presso
terzi e, quindi, al pagamento effettuato dal debitor debitoris, poiché non esiste nella suddetta procedura una norma dal contenuto analogo a quello dell’art. 44 l.f.; pertanto, se il
creditore preconcordatario accipiente è tenuto a restituire alla massa quanto indebitamente percepito, tuttavia il pagamento effettuato dal debitor debitoris nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente
iniziata contro il medesimo debitore, conserva efficacia liberatoria [C 24476/09].
26. Una posizione a sé sembra assumere il pagamento dei debiti tributari da parte del fallito,
dopo la dich. di fallimento, ritenuto ordinariamente inefficace, secondo l’impostazione generale, anche se effettuato a seguito di riscossione coattiva – con conseguente obbligo dell’Erario
alla restituzione della somma ed alla insinuazione al passivo per il corrispondente credito –, salvo il caso in cui si sia trattato di pagamento del debito di imposta per ritenute di acconto Irpef,
operato dal datore di lavoro fallito sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori, ritenuto esente da
inefficacia [C 4957/00], sul presupposto che si tratti di somme versate dal datore di lavoro in nome e per conto del lavoratore, che resterebbe l’unico soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
27. Peculiare anche il regime del pagamento di stipendi, pensioni, salari ed altri emolumenti similari, effettuato dal debitore direttamente al fallito, prima dell’emanazione del decreto con
cui il giudice delegato fissa i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia [→ art. 46, co. 1, n. 2], che in giurisprudenza si ritiene inefficace, ai sensi dell’art. 44, soltanto per gli importi eccedenti detto limite, anche con riferimento al periodo anteriore al decreto
suddetto, stante la sua natura meramente dichiarativa [C 20325/07]. Anche il t.f.r. è ritenuto in
linea di massima assoggettabile, stante la sua natura assistenziale e previdenziale, allo speciale
regime previsto dall’art. 46 l.f. e quindi sottratto alla regola generale della indisponibilità del
patrimonio del fallito posta dall’art. 44 l.f.; tuttavia, ove il giudice delegato abbia disposto l’acquisizione per intero alla procedura fallimentare del citato emolumento, l’efficacia retroattiva
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del relativo decreto determina a sua volta l’inopponibilità, nei confronti dei creditori concorsuali, del pagamento nel frattempo disposto, in favore del fallito, dal terzo debitore, senza che il
solvens possa invocare la rilevanza del proprio stato soggettivo, ai sensi dell’art. 1189 c.c. [C
17751/09].
28. Anche più di recente la S.C. è tornata a ribadire che, sussistendo il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia prima ed
indipendentemente dal decreto del giudice delegato che, ai sensi dell’art. 46 l.f., ne fissi la misura, l’inefficacia (nei confronti del fallimento) del pagamento eseguito a mani del fallito da colui che quegli emolumenti è tenuto a corrispondere può essere disposta solo se, e nella parte in
cui, esso risulti eccedente rispetto al limite fissato dal predetto decreto, il quale ha natura dichiarativa ed efficacia retroattiva; pertanto il cur. ha l’onere di richiedere al g.d. la preventiva
emissione del decreto, così da poter poi documentare in causa l’eventuale eccedenza di quanto
pagato direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in tale decreto [C 29873/12].
29. Sotto analogo profilo, sono stati ritenuti soggetti al regime di inefficacia anche i pagamenti
eseguiti dal fallito con i proventi della sua attività lavorativa [T Torino 30.11.98] o, più in generale, attingendo a sue risorse personali, ex art. 46 [←], se riguardanti obbligazioni anteriori al
fall., non essendo ammissibile l’estinzione di un debito da soddisfare regolarmente in sede concorsuale, al di fuori della par condicio ivi prevista [Maffei Alberti 13, 287; Pajardi-Paluchowski, 08, 272 e 277], anche perché la norma si riferisce ai pagamenti effettuati dal fallito,
senza distinguere se con risorse di pertinenza del fallimento o meno. Tuttavia, se dette risorse
sono destinate ad estinguere debiti afferenti a rapporti anch’essi estranei al fallimento, si ritiene in dottr. che i relativi pagamenti siano pienamente efficaci [Lo Cascio 07, 397]. In questa
stessa latitudine, anche del pagamento effettuato con risorse di terzi potrebbe ritenersi la piena
efficacia [A Napoli 13.9.07], in quanto non destinato ad incidere sulla proporzionale ripartizione dell’attivo ma, semmai, a diminuire l’entità del passivo, attraverso la riduzione del numero
dei creditori concorsuali, con vantaggio indiretto per l’intero ceto creditorio. Laddove poi il pagamento provenga dal coobbligato del fallito (ad es. fideiussore), esso non potrà dichiararsi
inefficace, costituendo atto solutorio non del fallito ma del garante [T Milano 10.4.07], che a
sua volta sarà legittimato a surrogarsi nei diritti dell’accipiens, con un risultato di sostanziale indifferenza per la massa [Caccavale 10, 609 e 619 s.; T Roma 1.10.04].
30. È stato affermato che qualora il fallito, dopo l’apertura della procedura concorsuale, intraprenda una nuova attività economica autorizzata e si avvalga della collaborazione di un terzo, i
pagamenti in favore di quest’ultimo eseguiti dal fallito ricadono nel regime generale di inefficacia dell’art. 44 l.f., se non viene dimostrato, da parte di chi ne invoca l’immunità dalle iniziative recuperatorie della curatela, la natura di costi inerenti alle operazioni che, ai sensi dell’art.
42 l.f., sono destinate ad incrementare l’attivo concorsuale con beni sopravvenuti [C 1600/08].
Più in generale, si ritiene che anche l’esercizio di attività d’impresa da parte del fallito, per
quanto lecita, sia soggetta al regime di inefficacia descritto nelle norme in esame, con la conseguenza che resta ferma la possibilità per il curatore di far valere le ragioni della massa sui proventi dell’attività imprenditoriale, sempre nei limiti dell’art. 46 [←], ed eventualmente anche di
far valere l’inefficacia degli atti attraverso i quali si è articolata l’attività del fallito, nonché, da
ultimo, di rinunziare all’acquisizione del bene azienda – dismesso dal fallito-imprenditore – ove
le relative passività superino le attività [Caccavale 10, 638 e s.].
FOCUS n. 2: L’inefficacia delle rimesse su conto corrente bancario del fallito.
Una delle fattispecie più scandagliate in dottr. e giur. riguarda l’accensione di un conto corrente da parte del fallito, con atto successivo alla dichiarazione di fallimento, che
pone la problematica della sorte di rimesse, versamenti, ordini di pagamento da lui effettuati nei confronti dei terzi, o effettuati dai terzi.
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