Effetti del Fallimento sui contratti in corso L`art. 78 l.f. disciplina le
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Effetti del Fallimento sui contratti in corso L`art. 78 l.f. disciplina le
Effetti del Fallimento sui contratti in corso L’art. 78 l.f. disciplina le “sorti” dei contratti di conto corrente, mandato e commissione in caso di fallimento di una delle parti. In ordine al contratto di conto corrente il legislatore non lascia adito a dubbi, posto che leggiamo che “i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti” e ciò sulla base di una valutazione ex lege di incompatibilità con la struttura e le finalità della procedura concorsuale. La funzione civilistica del conto corrente, ossia la compensazione dei rapporti di debito e credito tra le parti, è incompatibile con il fallimento, in quanto si determinerebbe la violazione dell’art. 56 l.f. che ammette la compensazione unicamente per i crediti contrapposti preesistenti il fallimento. Per di più, nell’impossibilità di disporre del proprio patrimonio, al fallito è preclusa la facoltà di effettuare una rimessa in conto corrente, né tantomeno tale facoltà è riconducibile in capo al contraente in bonis, in quanto si determinerebbe in capo al fallito un indebito finanziamento (D’Aquino, Commentario, 2007). In conseguenza dello scioglimento del contratto, la banca deve provvedere al saldo del conto alla data della sentenza di fallimento, procedendo, poi, a versare al curatore le somme giacenti alla data della pubblicazione della sentenza stessa. Le operazioni disposte dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento sono inefficaci e tali sono anche quelle pervenute alla banca e da questa annotate nell’inconsapevolezza del sopravvenuto fallimento del correntista. Allo stesso modo non possono essere eseguiti accrediti di bonifici da parte di terzi a favore del correntista fallito che vanno trasferiti al curatore (Arato, Dir. Fall., 2006; cfr. Cass. Civ. n. 3519/2000). In ordine al contratto di mandato l’art. 78 l.f. prosegue prevedendo la facoltà di prosecuzione del contratto di mandato in caso di fallimento del mandante, di conseguenza l’applicazione della disciplina generale prevista dall’art. 72 l.f., dunque il contratto resterà sospeso fin quando il curatore non opererà la scelta tra il subentro o lo scioglimento. Allo scopo di porre fine a tali stati di incertezza, l’art. 72 l.f. dà la possibilità al contraente di mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.