...

Testo completo della sentenza del 23/11/05

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

Testo completo della sentenza del 23/11/05
1
Sent. …../05
Deciso il 23/11/05
Deposito il 23/11/05
Fallimento – Effetti del fallimento sui rapporti preesistenti: vendita - Giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo – Fallimento dell’opposto – Riassunzione - Domande riconvenzionali di risoluzione e
risarcimento del danno verso l’ingiungente poi fallito - Improcedibilità della domanda risarcitoria
verso il fallimento – Domande riconvenzionale di risoluzione e contrapposta domanda di pagamento
oggetto dell’ingiunzione - Ammissibilità e procedibilità in sede ordinaria – Rif.Leg.artt.24,56,93 RD
267/42;
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele
Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c.
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n°1250/03 R. G. vertente
tra
XX (ditta G.L.X.) (avv. G. Gualdi)
-ATTRICE-
E
Fallimento Maglificio YY srl (avv. P.Calciolari)
-CONVENUTOnonché
ZZ spa
-TERZO CHIAMATO contumace-
dandone lettura alle parti presenti.
rilevato che:
-il Maglificio YY srl ha a suo tempo ottenuto ingiunzione di pagamento contro XX per
la somma di €.17.611,68, quale prezzo della fornitura di merce;
-l’ingiunto ha proposto opposizione, contestando in parte l’esigibilità del credito ed
eccependo, inoltre, la mancanza di qualità promesse della merce fornita. In relazione a
ciò ha chiesto, oltre alla revoca dell’ingiunzione, la risoluzione del contratto di
compravendita e la condanna di controparte al risarcimento dei danni;
-l’opposto si è costituito contestando le avverse difese. Inoltre, a seguito di
autorizzazione del G.I., ha chiamato in causa il terzo ZZ spa, che non si è costituito ed è
stato dichiarato contumace;
-la controversia, interrotta per l’intervenuto fallimento della convenuta, è stata riassunta
dall’opponente, che ha riproposto le medesime domande. Nel giudizio riassunto si è
costituito il fallimento, riproponendo le richieste originarie della parte poi fallita, mentre
il terzo è rimasto contumace;
2
-concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, la causa è stata avviata alla presente
decisione a seguito di trattazione orale;
ritenuto di dover aderire a consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la
domanda di pagamento nei confronti del fallimento è improcedibile in sede ordinaria,
dovendo la stessa inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il
procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo (secondo
le recenti Cass., sez.U, sentt. n° 21499 del 12 novembre 2004 e n°23077 del 10 dicembre
2004, “E’ principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la
curatela per il recupero di crediti vantati verso il fallito, in quanto -ai sensi dell'art. 52, comma
secondo, della legge fallimentare- ‘ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve
essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge, vale
a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge
fallimentare. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di
fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per
poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al
passivo, la quale consente anche il contraddittorio -almeno potenziale- degli altri creditori
concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere
un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è
inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria -o improcedibile se formulata
prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore. E la regola vale
anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via riconvenzionale, dalla parte
convenuta nel giudizio instaurato da un soggetto quando era ancora in bonis -poi proseguito dal
curatore dopo la dichiarazione del fallimento-, oppure promosso ab initio dal curatore, per la
realizzazione di un credito vantato dal fallito. Infatti, non si ravvisano ragioni per ritenere che tali
ipotesi possano essere definite in modi differenti…”);
precisato che l’orientamento espresso, da ultimo, in Cass., sez.I, sent. n°10278 del 21
novembre 1996, secondo cui, nelle cause di opposizione a DI, in relazione a siffatte
domande, proposte in via riconvenzionale dall’opponente nei confronti dell’ingiungente
poi fallito, il giudice è tenuto a separare le cause, trattenendo il giudizio di opposizione e
disponendo la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato
al fallimento, è da intendersi superato in forza delle Cass., sez.U n° 21499 e n°23077
citate, che hanno in generale escluso che la questione de qua vada risolta secondo le
norme sulla competenza -che comportano con la relativa pronuncia l’assegnazione del
termine per la riassunzione ex art.50 cpc- trattandosi di questione di rito, da risolversi
con pronuncia di inammissibilità od improcedibilità (“il rapporto tra giudizio ordinario di
accertamento di un credito e procedimento di verifica concorsuale non può certo essere regolato
sulla base di una questione di competenza che non è configurabile, bensì resta soltanto affidato
alla questione di rito, comportante l'inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta
contro la curatela… il giudice, chiamato a pronunciare su domanda di pagamento proposta in sede
ordinaria contro il curatore di un fallimento, non emette una declaratoria di incompetenza ma
statuisce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda”);
ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale
risarcitoria avanzata dall’opponente;
precisato che analoga pronuncia non va resa in relazione all’altra riconvenzionale
proposta, relativa a pronuncia di risoluzione contrattuale, essendo detta domanda per un
verso ammissibile, siccome proposta prima del fallimento del contraente e quindi
opponibile alla procedura (vedi, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2003, n.
10780), e per altro verso procedibile in questa sede ordinaria (ed anzi, necessariamente
da trattarsi in questa sede: si veda, soprattutto, Cass., sez.I, sent. n°12396 del 9 dicembre
1998);
3
ritenuto, inoltre, che alla suddetta improcedibilità della domanda risarcitoria consegua il
rigetto, per assorbimento, della domanda di manleva proposta dal Maglificio YY –e poi
coltivata dal suo fallimento- nei confronti del terzo ZZ spa, essendo in conseguenza di
detta pronuncia esclusa la possibilità che in questa sede il fallimento subisca una
condanna contro l’opponente da cui essere tenuto indenne dal terzo;
dato atto, pertanto, che la causa prosegue esclusivamente fra l’opponente ed il fallimento
succeduto all’opposto, in relazione alla domanda di risoluzione del primo ed a quella
contrapposta di pagamento oggetto dell’ingiunzione opposta, come da separata
ordinanza;
ritenuto che rispetto alle domande qui definitivamente decise vadano regolate le spese di
giudizio, (v., per tutte, Cass., sent. n°6659 del 21 dicembre 1984);
ritenuta l’evidente ricorrenza di giusti motivi per l’integrale compensazione fra
opponente e fallimento, mentre nulla va disposto in relazione al rapporto con il terzo,
parte vittoriosa rimasta contumace;
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale
da XX nei confronti del Maglificio YY srl e poi riassunta nei confronti del fallimento di
tale società, nonché sulla domanda di manleva proposta dal Maglificio YY srl e poi
coltivata dal suo fallimento nei confronti del terzo ZZ spa, nella contumacia di
quest’ultimo cosi’ provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda risarcitoria proposta da XX ;
RIGETTA la domanda di manleva proposta nei confronti di ZZ spa;
DICHIARA integralmente compensate fra XX e fallimento le spese relative alla
domanda risarcitoria;
NULLA per le spese relative alla domanda di manleva;
DA’ ATTO che con separata ordinanza si dispone per la prosecuzione della causa
residua.
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele CifarelliDeciso il 23.11.2005
Dep. in cancelleria il 23.11.2005
Fly UP