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Testo completo della sentenza del 23/11/05
1 Sent. …../05 Deciso il 23/11/05 Deposito il 23/11/05 Fallimento – Effetti del fallimento sui rapporti preesistenti: vendita - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Fallimento dell’opposto – Riassunzione - Domande riconvenzionali di risoluzione e risarcimento del danno verso l’ingiungente poi fallito - Improcedibilità della domanda risarcitoria verso il fallimento – Domande riconvenzionale di risoluzione e contrapposta domanda di pagamento oggetto dell’ingiunzione - Ammissibilità e procedibilità in sede ordinaria – Rif.Leg.artt.24,56,93 RD 267/42; TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile n°1250/03 R. G. vertente tra XX (ditta G.L.X.) (avv. G. Gualdi) -ATTRICE- E Fallimento Maglificio YY srl (avv. P.Calciolari) -CONVENUTOnonché ZZ spa -TERZO CHIAMATO contumace- dandone lettura alle parti presenti. rilevato che: -il Maglificio YY srl ha a suo tempo ottenuto ingiunzione di pagamento contro XX per la somma di €.17.611,68, quale prezzo della fornitura di merce; -l’ingiunto ha proposto opposizione, contestando in parte l’esigibilità del credito ed eccependo, inoltre, la mancanza di qualità promesse della merce fornita. In relazione a ciò ha chiesto, oltre alla revoca dell’ingiunzione, la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna di controparte al risarcimento dei danni; -l’opposto si è costituito contestando le avverse difese. Inoltre, a seguito di autorizzazione del G.I., ha chiamato in causa il terzo ZZ spa, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace; -la controversia, interrotta per l’intervenuto fallimento della convenuta, è stata riassunta dall’opponente, che ha riproposto le medesime domande. Nel giudizio riassunto si è costituito il fallimento, riproponendo le richieste originarie della parte poi fallita, mentre il terzo è rimasto contumace; 2 -concessa la provvisoria esecuzione dell’ingiunzione, la causa è stata avviata alla presente decisione a seguito di trattazione orale; ritenuto di dover aderire a consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di pagamento nei confronti del fallimento è improcedibile in sede ordinaria, dovendo la stessa inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo (secondo le recenti Cass., sez.U, sentt. n° 21499 del 12 novembre 2004 e n°23077 del 10 dicembre 2004, “E’ principio pacifico che non si può agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero di crediti vantati verso il fallito, in quanto -ai sensi dell'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare- ‘ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge, vale a dire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio -almeno potenziale- degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria -o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore. E la regola vale anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via riconvenzionale, dalla parte convenuta nel giudizio instaurato da un soggetto quando era ancora in bonis -poi proseguito dal curatore dopo la dichiarazione del fallimento-, oppure promosso ab initio dal curatore, per la realizzazione di un credito vantato dal fallito. Infatti, non si ravvisano ragioni per ritenere che tali ipotesi possano essere definite in modi differenti…”); precisato che l’orientamento espresso, da ultimo, in Cass., sez.I, sent. n°10278 del 21 novembre 1996, secondo cui, nelle cause di opposizione a DI, in relazione a siffatte domande, proposte in via riconvenzionale dall’opponente nei confronti dell’ingiungente poi fallito, il giudice è tenuto a separare le cause, trattenendo il giudizio di opposizione e disponendo la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, è da intendersi superato in forza delle Cass., sez.U n° 21499 e n°23077 citate, che hanno in generale escluso che la questione de qua vada risolta secondo le norme sulla competenza -che comportano con la relativa pronuncia l’assegnazione del termine per la riassunzione ex art.50 cpc- trattandosi di questione di rito, da risolversi con pronuncia di inammissibilità od improcedibilità (“il rapporto tra giudizio ordinario di accertamento di un credito e procedimento di verifica concorsuale non può certo essere regolato sulla base di una questione di competenza che non è configurabile, bensì resta soltanto affidato alla questione di rito, comportante l'inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta contro la curatela… il giudice, chiamato a pronunciare su domanda di pagamento proposta in sede ordinaria contro il curatore di un fallimento, non emette una declaratoria di incompetenza ma statuisce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda”); ritenuto, pertanto, di dover dichiarare improcedibile la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dall’opponente; precisato che analoga pronuncia non va resa in relazione all’altra riconvenzionale proposta, relativa a pronuncia di risoluzione contrattuale, essendo detta domanda per un verso ammissibile, siccome proposta prima del fallimento del contraente e quindi opponibile alla procedura (vedi, ex multis, Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2003, n. 10780), e per altro verso procedibile in questa sede ordinaria (ed anzi, necessariamente da trattarsi in questa sede: si veda, soprattutto, Cass., sez.I, sent. n°12396 del 9 dicembre 1998); 3 ritenuto, inoltre, che alla suddetta improcedibilità della domanda risarcitoria consegua il rigetto, per assorbimento, della domanda di manleva proposta dal Maglificio YY –e poi coltivata dal suo fallimento- nei confronti del terzo ZZ spa, essendo in conseguenza di detta pronuncia esclusa la possibilità che in questa sede il fallimento subisca una condanna contro l’opponente da cui essere tenuto indenne dal terzo; dato atto, pertanto, che la causa prosegue esclusivamente fra l’opponente ed il fallimento succeduto all’opposto, in relazione alla domanda di risoluzione del primo ed a quella contrapposta di pagamento oggetto dell’ingiunzione opposta, come da separata ordinanza; ritenuto che rispetto alle domande qui definitivamente decise vadano regolate le spese di giudizio, (v., per tutte, Cass., sent. n°6659 del 21 dicembre 1984); ritenuta l’evidente ricorrenza di giusti motivi per l’integrale compensazione fra opponente e fallimento, mentre nulla va disposto in relazione al rapporto con il terzo, parte vittoriosa rimasta contumace; P.Q.M. definitivamente pronunziando sulla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da XX nei confronti del Maglificio YY srl e poi riassunta nei confronti del fallimento di tale società, nonché sulla domanda di manleva proposta dal Maglificio YY srl e poi coltivata dal suo fallimento nei confronti del terzo ZZ spa, nella contumacia di quest’ultimo cosi’ provvede: DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda risarcitoria proposta da XX ; RIGETTA la domanda di manleva proposta nei confronti di ZZ spa; DICHIARA integralmente compensate fra XX e fallimento le spese relative alla domanda risarcitoria; NULLA per le spese relative alla domanda di manleva; DA’ ATTO che con separata ordinanza si dispone per la prosecuzione della causa residua. IL GIUDICE ESTENSORE -Michele CifarelliDeciso il 23.11.2005 Dep. in cancelleria il 23.11.2005