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Reato di bancarotta sotto lo scudo

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Reato di bancarotta sotto lo scudo
Reato di bancarotta sotto lo scudo
Accordi di r i s t r u t t u r a z i o n e e piani a t t e s t a t i p r o t e t t i anche dal penale; gli a t t i e i
pagamenti effettuati in esecuzione di uno
dei due strumenti introdotti per il superamento delle crisi di impresa non solo non
saranno revocabili nella malaugurata ipotesi
di successivo fallimento dell'imprenditore
debitore, ma non potranno essere utilizzati
per configurare i r e a t i di b a n c a r o t t a preferenziale o semplice a carico del fallito o (in
concorso) dei soggetti coinvolti nell'originario progetto di risanamento.
La c o n v e r s i o n e in legge d e l l a m a n o v r a
d ' e s t a t e offre ancora più appeal ai nuovi
istituti i n t r o d o t t i con la riforma della legge fallimentare e divenuti, negli ultimi anni,
sempre più gettonati.
Fin dal loro apparire, con la riforma delle
procedure concorsuali, i piani a t t e s t a t i di
risanamento e gli accordi di ristrutturazione
dei debiti erano stati p r e s e n t a t i come strumenti volti a evitare l'innescarsi delle procedure concorsuali classiche al fine di favorire la ricomposizione della crisi di impresa
preservando il valore del complesso aziendale ed evitando la liquidazione concorsuale spesso penalizzante per t u t t i i soggetti
coinvolti, compresi i creditori. Principale
incentivo a p e r c o r r e r e la s t r a d a dei nuovi
accordi stragiudiziali legislativamente previsti era l'esenzione dalla revocatoria per i
pagamenti o gli a t t i posti in essere in esecuzione del piano a t t e s t a t o o di quello sotteso
all'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Così, per esempio, il finanziamento offerto
dalla banca e previsto dal piano a t t e s t a t o o
dall'accordo omologato non poteva in alcun
modo, in caso di successivo fallimento, mett e r e a repentaglio i pagamenti già effettuati
dall'imprenditore all'istituto di credito, attraverso l'esperibilità di azioni revocatorie
altrimenti del t u t t o lecite.
T u t t a v i a la p r o t e z i o n e p a t r i m o n i a l e dei
soggetti partecipanti al piano non trovava
analoga misura da un punto di vista penale. Cosicché, per l'imprenditore fallito, ma
anche per i finanziatori coinvolti nel piano o nell'accordo, non c'era alcuna t u t e l a
esplicita dai r e a t i fallimentari in a s t r a t t o
ipotizzabili.
Si pensi, semplicemente al fatto che l'imp r e n d i t o r e in s t a t o di insolvenza, nel predisporre un piano a t t e s t a t o di risanamento
o nel percorrere la più t o r t u o s a via dell'accordo di r i s t r u t t u r a z i o n e avrebbe, in caso
di esito negativo dei tentativi, quantomeno
r i t a r d a t o la propria dichiarazione di fallimento incorrendo (almeno potenzialment e ) nel r e a t o di bancarotta semplice di cui
all'articolo 217 If.
O ancora, ed è il caso più palese, si pensi
all'ipotesi in cui l'accordo di ristrutturazione preveda un pagamento differenziato per
le diverse tipologie di creditori. L'eventuale
fallimento, se pone al riparo dalla revocabilità dei p a g a m e n t i e f f e t t u a t i e p r e v i s t i
dall'accordo, non offre analoga t u t e l a cont r o eventuali ipotesi di b a n c a r o t t a preferenziale (articolo 216, comma 3 If); r e a t o
che può essere ascritto sia all'imprenditore
fallito che, in concorso, al creditore coinvolto. Tali timori, ovviamente, sono più che
sufficienti a sconsigliare, nella maggior parte dei casi, interventi da p a r t e dei creditori
coinvolti.
Così, o p p o r t u n a m e n t e , la legge di conversione del di n. 78 del 31 maggio 2010,
introduce l'articolo 217-bis alla legge fallimentare con il quale si prevede che alle
operazioni e ai pagamenti compiuti in esecuzione di un piano di r i s a n a m e n t o o di
un accordo di r i s t r u t t u r a z i o n e omologato
( o l t r e che, ovviamente, ad un concordato
preventivo omologato) non si applicano le
ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta
preferenziale. In tal modo l'imprenditore e i
suoi creditori non devono avere alcun timore, né patrimoniale né penale, di eventuali
ripercussioni negative del piano a d o t t a t o
nell'ipotesi in cui, successivamente, dovesse
verificarsi la dichiarazione di fallimento.
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Bj
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