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Reato di bancarotta sotto lo scudo
Reato di bancarotta sotto lo scudo Accordi di r i s t r u t t u r a z i o n e e piani a t t e s t a t i p r o t e t t i anche dal penale; gli a t t i e i pagamenti effettuati in esecuzione di uno dei due strumenti introdotti per il superamento delle crisi di impresa non solo non saranno revocabili nella malaugurata ipotesi di successivo fallimento dell'imprenditore debitore, ma non potranno essere utilizzati per configurare i r e a t i di b a n c a r o t t a preferenziale o semplice a carico del fallito o (in concorso) dei soggetti coinvolti nell'originario progetto di risanamento. La c o n v e r s i o n e in legge d e l l a m a n o v r a d ' e s t a t e offre ancora più appeal ai nuovi istituti i n t r o d o t t i con la riforma della legge fallimentare e divenuti, negli ultimi anni, sempre più gettonati. Fin dal loro apparire, con la riforma delle procedure concorsuali, i piani a t t e s t a t i di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti erano stati p r e s e n t a t i come strumenti volti a evitare l'innescarsi delle procedure concorsuali classiche al fine di favorire la ricomposizione della crisi di impresa preservando il valore del complesso aziendale ed evitando la liquidazione concorsuale spesso penalizzante per t u t t i i soggetti coinvolti, compresi i creditori. Principale incentivo a p e r c o r r e r e la s t r a d a dei nuovi accordi stragiudiziali legislativamente previsti era l'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti o gli a t t i posti in essere in esecuzione del piano a t t e s t a t o o di quello sotteso all'accordo di ristrutturazione dei debiti. Così, per esempio, il finanziamento offerto dalla banca e previsto dal piano a t t e s t a t o o dall'accordo omologato non poteva in alcun modo, in caso di successivo fallimento, mett e r e a repentaglio i pagamenti già effettuati dall'imprenditore all'istituto di credito, attraverso l'esperibilità di azioni revocatorie altrimenti del t u t t o lecite. T u t t a v i a la p r o t e z i o n e p a t r i m o n i a l e dei soggetti partecipanti al piano non trovava analoga misura da un punto di vista penale. Cosicché, per l'imprenditore fallito, ma anche per i finanziatori coinvolti nel piano o nell'accordo, non c'era alcuna t u t e l a esplicita dai r e a t i fallimentari in a s t r a t t o ipotizzabili. Si pensi, semplicemente al fatto che l'imp r e n d i t o r e in s t a t o di insolvenza, nel predisporre un piano a t t e s t a t o di risanamento o nel percorrere la più t o r t u o s a via dell'accordo di r i s t r u t t u r a z i o n e avrebbe, in caso di esito negativo dei tentativi, quantomeno r i t a r d a t o la propria dichiarazione di fallimento incorrendo (almeno potenzialment e ) nel r e a t o di bancarotta semplice di cui all'articolo 217 If. O ancora, ed è il caso più palese, si pensi all'ipotesi in cui l'accordo di ristrutturazione preveda un pagamento differenziato per le diverse tipologie di creditori. L'eventuale fallimento, se pone al riparo dalla revocabilità dei p a g a m e n t i e f f e t t u a t i e p r e v i s t i dall'accordo, non offre analoga t u t e l a cont r o eventuali ipotesi di b a n c a r o t t a preferenziale (articolo 216, comma 3 If); r e a t o che può essere ascritto sia all'imprenditore fallito che, in concorso, al creditore coinvolto. Tali timori, ovviamente, sono più che sufficienti a sconsigliare, nella maggior parte dei casi, interventi da p a r t e dei creditori coinvolti. Così, o p p o r t u n a m e n t e , la legge di conversione del di n. 78 del 31 maggio 2010, introduce l'articolo 217-bis alla legge fallimentare con il quale si prevede che alle operazioni e ai pagamenti compiuti in esecuzione di un piano di r i s a n a m e n t o o di un accordo di r i s t r u t t u r a z i o n e omologato ( o l t r e che, ovviamente, ad un concordato preventivo omologato) non si applicano le ipotesi di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale. In tal modo l'imprenditore e i suoi creditori non devono avere alcun timore, né patrimoniale né penale, di eventuali ripercussioni negative del piano a d o t t a t o nell'ipotesi in cui, successivamente, dovesse verificarsi la dichiarazione di fallimento. ©Riproduzione riservata Bj