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LE OPERAZIONI SULL’AZIENDA SULL’AZIENDA ANTECEDENTI IL FALLIMENTO: RESPONSABILITA’ E SANZIONI IN CASO DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI. GLI ASPETTI PROBLEMATICI PENALI* PENALI* 1- INTRODUZIONE INTRODUZIONE A norma dell’art. 2555 c.c. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa; per la prevalente giurisprudenza è costituita da una pluralità di beni e rapporti unificati dalla destinazione produttiva. L’azienda, in quanto tale, può essere oggetto di vicende “circolatorie” di vario tipo essendo orami pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per la finalità circolatoria l’azienda viene vista quale un unicum con piena adesione, sul punto, alla concezione “unitaria” dell’azienda. È quindi prassi della moderna imprenditoria formalizzare contratti di affitto di azienda, azienda di comodato di azienda, azienda di usufrutto di azienda ed infine di cessione di azienda. azienda La possibilità che la azienda possa essere oggetto di rapporti giuridici rileva ed incide in materia fallimentare posto che sulla stessa potrebbero essere effettuate delle operazioni giuridiche “in vista” del fallimento, e quindi quando la impresa sia già in stato di insolvenza. In tale ottica bisogna distinguere le operazioni preordinate dolosamente dall’imprenditore a distrarre l’azienda o la parte attiva della impresa con pregiudizio per i creditori, dalle operazioni finalizzate ad una conservazione dinamica dell’a dell’azienda attraverso la circolazione della stessa ante fallimento (art. 79 L.F.) oppure post procedura * di ANDREA SATTA, dottore di ricerca e Professore a contratto di Diritto Penale Università degli Studi di Salerno 1 concorsuale con l’istituto dell’esercizio provvisorio dell’azienda (art. 104 L.F.) e dell’affitto di azienda (art. 104 bis L.F.) In proposito la stessa nozione di azienda, in materia fallimentare, subisce una significativa dilatazione includendo in essa anche un complesso di beni solo potenzialmente riorganizzabile. E infatti secondo dottrina dominante “essa sarebbe coerente con un nuovo concetto di impresa, nella fase della insolvenza, non già come attività produttiva, ma come potenziale organizzazione di beni e di persone, che non si deve disgregare col procedimento concorsuale, che così assurge a strumento di conservazione di questa organizzazione potenziale nella sua unitarietà, in una prospettiva eventuale, ma compatibile con la fase della insolvenza”. Oggetto di vicende circolatorie, peraltro, potrebbe anche essere, per espressa previsione normativa (cfr. art. 104 L.F.) e per prassi imprenditoriale ormai avallata dalla giurisprudenza di legittimità, il c.d. ramo di azienda. Nella nozione di ramo di azienda rientra quella frazione del complesso destinato originariamente all’esercizio di un settore della attività aziendale che integrando un idoneo e compiuto strumento di impresa dotato di una attitudine alla destinazione imprenditoriale deve essere considerato, nella dinamica dei rapporti giuridici e della circolazione dei diritti, sostanzialmente come una azienda. In altre parole si constata il fenomeno giuridico del ramo di azienda quando l’impresa, seppur gestita originariamente in modo unitario, possa essere logicamente scissa in più ambiti di attività. 2 -L’AFFITTO e LA CESSIONE DI AZIENDA Per effetto della stipulazione del contratto di affitto d’azienda, d’azienda il concedente, proprietario del bene, attribuisce l'intera intera gestione dell'azienda di cui è proprietario ad un soggetto terzo - affittuario - il quale, in conseguenza di ciò, si obbliga a "gestire l'azienda senza 2 modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte" (artt. 2561 - 2562 c.c.). In particolare l’affitto di azienda permette il conseguimento di ulteriori fini (gestione di una crisi, passaggio generazionale, affitto infragruppo, ecc.) senza il necessario e definitivo trasferimento del complesso aziendale. La causa del contratto de quo è quella per il concedente di trasformare la struttura rischio-rendimento connaturata all'azienda con l'aspettativa, da un lato, di assicurarsi un rendimento periodico dell'investimento formalmente predeterminato e quindi certo, nella misura del canone, e, dall'altro, di mantenere nel tempo il valore economico del complesso aziendale dato in gestione. Per converso, l'affittuario assume, invece, la responsabilità dell'esercizio di un'attività economica senza dover effettuare un investimento iniziale. Il contratto di affitto d’azienda è disciplinato dall'art. 2561 c.c. il quale, pur regolando l'usufrutto di azienda, si applica anche all'ipotesi di affitto in conseguenza del richiamo ad esso effettuato dall'art. 2562 c.c. Oggetto del contratto di affitto è un’azienda, un’azienda considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi ( in tal senso, Cass. Civ., sentenza 7 novembre 1983, n. 6572). All’affitto affitto d’azienda si applicano gli artt. 2112 (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda), 2557 (divieto di concorrenza) e 2558 c.c. (successione nei contratti). Non sono, invece, applicabili gli artt. 2559 (crediti relativi all'azienda ceduta) e 2560 c.c. (debiti relativi all'azienda ceduta), salvo diversa pattuizione. La stipula di un contratto d’affitto d’azienda impone degli obblighi sia in capo al concedente sia in capo all’affittuario. Gli obblighi per il concedente possono essere fondamentalmente individuati nella consegna dell’azienda all’affittuario secondo le caratteristiche pattuite nel contratto d’affitto in modo che essa possa servire all’uso ed alla produzione a cui è destinata (art. 1617 c.c.) e nel divieto di concorrenza per tutta la durata dell’affitto (art. 2557, co. 4 c.c.). La consegna dell’azienda secondo le caratteristiche pattuite in modo che possa 3 servire alla funzione a cui è destinata e il divieto di concorrenza sono obblighi inderogabili. Maggiori sono i vincoli in capo all’affittuario e sono riassunti nell’art. 2561, co. 1 e 2 c.c. Ai sensi dell’art. 2561, co. 1 c.c., l'affittuario deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue, onde evitare il depauperamento depauperamento dell'avviamento commerciale dell'azienda e, di conseguenza, un danno nei confronti del nudo proprietario. In base al comma 2 della medesima norma, l'affittuario, altresì, deve gestire l'azienda nella prospettiva di tutelare l'interesse del nudo proprietario proprietario a non vedere ridotta l'efficienza del complesso aziendale, in vista di un ritorno nella posizione di imprenditore. Ricorre l’obbligo del versamento di un canone per l’affitto. La norma di cui all’art. 2558 c.c. - dettata in materia di cessione di azienda e ritenuta comunemente applicabile anche all’affitto affitto di azienda - pone il principio, derogabile volontariamente, del trasferimento ex lege dei contratti aziendali a prestazioni corrispettive non ancora completamente eseguite da entrambe le parti e che non abbiano carattere personale. In caso di fallimento della società concedente il contratto di affitto di azienda continuerà ad avere valore con la possibilità per le parti di esercitare, nei tempi debiti, il diritto di recesso (art. 79 l. fall.). È di lapalissiana evidenza che il contratto di affitto di azienda “fittizio”, in cui vi è un fittizio versamento del canone di locazione oppure in cui le parti contraenti sostanzialmente coincidano per essere l’affittuario “testa di legno” del concedente, oppure perché il canone di locazione appaia quantificato al ribasso al di fuori di logiche regole di mercato, può dar vita a responsabilità penale in capo al concedente ed allo stesso affittuario per bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale (cfr. par. 3). Gli stessi parenti “stretti” del contratto di affitto di azienda, quali il comodato di azienda e l’usufrutto usufrutto di azienda, azienda ove scoprano operazioni sostanzialmente finalizzate a pregiudicare i creditori del concedente e quindi finalizzate ad eludere la normativa fallimentare, possono costituire gli elementi tipici della condotta di distrazione propria della bancarotta fraudolenta (cfr. par. 3). 4 Per effetto della stipula del contratto di cessione dell’azienda si ha il trasferimento della proprietà dell’azienda. Secondo l’art. 2557 c.c. il soggetto che cede l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova attività in concorrenza con quella ceduta per il periodo di anni 5, ciò a tutela della componente dell’avviamento, quale parte dell’azienda, che potrebbe essere lesa dallo sviamento di clientela per la nuova attività posta in essere dal cedente. Secondo l’art. 2558 c.c. l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti aziendali, non personali, se non è stabilito diversamente. Non è ammesso patto contrario in riferimento ai contratti ex art. 2112 c.c. per i quali vi è automatico subentro del cessionario nei contratti di lavoro stipulati dal cedente. Per quanto attiene ai debiti relativi alla azienda ceduta l’art. 2560 c.c. dispone che gli stessi continueranno a gravare sull’alienante, se i creditori non abbiano consentito alla cessione, e che gli stessi debiti graveranno sull’acquirente se risultanti dalle scritture contabili obbligatorie. Orbene anche nel caso in questione operazioni di cessione dell’azienda possono disvelare, se poste in essere in prossimità di un fallimento, le intenzioni illecite di recare pregiudizio ai creditori, potendo essere anche in tal caso delle operazioni del tutto fittizie sotto il profilo della circolazione soggettiva dell’azienda così sotto il profilo del prezzo pagato dall’acquirente privilegiato dall’alienante. 3 -LE RESPONSABILITA’ PENALI IN CASO DI PREGIUDIZIO AI CREDITORI. La disciplina dei reati fallimentari tutela pienamente le ragioni della massa dei creditori attraverso un ventaglio dettagliato e specifico di condotte illecite: BANCAROTTA FRAUDOLENTA Tipi di bancarotta fraudolenta: 5 Patrimoniale Art.216 co 1 n.1: Documentale Art.216 co.1 n.2: Distrazione, dissimulazione, distruzione o dissipamento dissipamen to in tutto o in parte dei beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, esposizione o riconoscimento di passività inesistenti: Sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o altre scritture contabili o mantenimento degli stessi in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto ingiusto Diminuzione del patrimonio profitto o di recare in danno dei creditori pregiudizio ai creditori: Preferenziale Art.216 co.3: Post fallimentare Art. 216 co.2: Esecuzione di pagamenti o simulazione di titoli di prelazione prima o durante la procedura fallimentare allo scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri: violazione soddisfare creditori. dell’obbligo ugualmente Dopo la dichiarazione di fallimento o durante la procedura proce dura fallimentare la esecuzione dei fatti di bancarotta patrimoniale e di documentale: i può presupporre anche la sentenza dichiarativa di fallimento o intervenire a procedura concorsuale in atto. violazione degli obblighi che sono imposti agli imprenditori per la tenuta e la conservazione dei libri di commercio Nella ipotesi in cui venga effettuata una operazione sull’azienda sull’azienda antecedente al fallimento bisognerà distinguere: 1) se il contratto di affitto e/o di cessione di azienda sia concepito all’interno di un piano di salvataggio della impresa, in assenza di un intento speculativo e nel rispetto dei criteri economici corretti per il reperimento dei fondi utili all’adempimento delle obbligazioni dell’impresa, allora si escluderà la sussistenza del reato di bancarotta tanto per distrazione, quanto per dissimulazione e/o dissipazione (cfr. Tribunale Pisa 21/06/2000 e Cass. Pen. 18/06/1985) 2) se il contratto di affitto e/o di cessione di azienda sia realizzato elusivamente, in vista del fallimento, allora si realizzerà il reato di bancarotta fraudolenta: fraudolenta - per dissipazione nel caso in cui l’azienda sia affittata e/o ceduta con criteri economici fuori dalle logiche di mercato risultando il patrimonio posto a garanzia dei creditori disperso mediante operazioni antieconomiche; 6 - per dissimulazione nel caso in cui l’azienda sia affittata e/o ceduta allo scopo di simulare negozi giuridici in realtà inesistenti e tali che facciano apparire l’azienda appartenente a altri agli occhi degli organi fallimentari. In tal caso, indice sintomatico della bancarotta fraudolenta per dissimulazione sarà la realizzazione di operazioni giuridiche quali il comodato di azienda e/o l’usufrutto dell’azienda che dissimulano la reale titolarità dell’azienda data in comodato e/o usufrutto. - per distrazione nel caso in cui l’azienda sia affittata e/o ceduta con intento speculativo e la operazione economica sia eseguita con criteri economici non adeguati al reale valore della azienda oggetto della circolazione. 3) se, invece, oggetto del contratto di affitto e/o di cessione sia il c.d. ramo di azienda ben potrà verificarsi, oltre alle ipotesi sopra riferite, anche la fattispecie della bancarotta preferenziale nel caso in cui venga ceduta e/o affittata la parte sana della impresa al creditore che si vuole avvantaggiare nella divisione dell’utile. Rassegna di giurisprudenza: giurisprudenza - “La sequenza di cessioni di una licenza commerciale senza adeguato corrispettivo integra una ipotesi di distrazione d'azienda rilevante ai sensi dell'art. 216 Legge Fallimentare; tale comportamento consente di sostenere che sussistesse in capo agli autori del fatto la precisa volontà di arrecare danno ai creditori della fallita. Ufficio Indagini preliminari Monza, 17/07/2012” - “Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società. Cassazione penale, sez. V, 10/01/2012, n. 10778” - “In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell'azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Cassazione penale, sez. V, 27/11/2008, n. 46508” 7 - “Il concetto di avviamento va inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi e maggiori di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che lo compongono. Pertanto, mentre va escluso che la qualità di un bene possa formare oggetto di distrazione indipendentemente dal bene medesimo, assume rilevanza penale ai fini del reato di bancarotta fraudolenta l'attività diretta a svuotare un'azienda di quegli elementi costitutivi della sua capacità produttiva che identificano l'avviamento. Tale attività può rientrare nella fattispecie di cui all'art. 223 n. 2 l. fall., ove venga realizzata con dolo, determinando lo stato di decozione ed il conseguente fallimento. Cassazione penale, sez. V, 08/03/2006, n. 9813” - “Il fatto che l'imprenditore ed un terzo abbiano inteso realizzare un programma di risanamento mediante l'affitto dell'azienda e la cessione di tutti i beni facenti parte del magazzino della stessa, senza tuttavia operare alcuna dispersione e rappresentando in sede di fallimento una situazione economicamente vantaggiosa rispetto a quella preesistente, non integra, sotto il profilo dell'elemento psicologico del dolo specifico, la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta. Tribunale Pisa, 21/06/2000” - “Non è configurabile il reato di bancarotta fraudolenta a carico dei soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo imputati di avere simulato la costituzione di società di capitali e di aver ceduto ad essa l'azienda della loro società personale, poi messa in liquidazione, allo scopo di occultare il patrimonio sociale in danno della massa dei creditori. Tribunale Pisa, 15/04/1995” - “Un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'azienda può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Un tale contratto, infatti, lascia l'impresa dissestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 80 l.fall.), ostacola gli 8 organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati). (Fattispecie relativa alla locazione dei locali, delle attrezzature e dei macchinari da parte di una società in nome collettivo in stato di decozione, poi dichiarata fallita). Cassazione penale, sez. V, 29/10/1993” 4) PROFILI DI DIRITTO COMUNITARIO La tematica del trasferimento di azienda è stata affrontata anche dal diritto comunitario, prima con la direttiva n. 77/187 e poi con la n. 98/50. L’esigenza primaria e ratio normativa delle direttive richiamate è risultata essere quella della conservazione dei rapporti di lavoro interessanti le aziende trasferite. Il nostro ordinamento ha pienamente recepito la normativa comunitaria attraverso il D.Lgs. 2001 n. 18 che ha completamente modificato e riscritto l’art. 2112 del codice civile. Come detto, la normativa in questione appare essere “settoriale” essendo destinata ad armonizzare le legislazioni nazionali circa il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. La direttiva n. 98/50 ha comunque avuto il pregio di chiarire la nozione giuridica di trasferimento di impresa. impresa Questa direttiva precisa ed amplia il concetto di trasferimento d’impresa fino a ricomprendervi ogni cessione che derivi da contratto, da disposizione del giudice o di legge o provvedimento amministrativo. 9 Le modifiche più rilevanti introdotte nel nostro ordinamento riguardano essenzialmente la nozione stessa di trasferimento di azienda e quindi la delimitazione del campo di applicazione della norma. La prima sostanziale modifica apportata all’art. 2112 c.c. è stato il recepimento, attraverso l’aggiunta del 5 comma per il quale si è in presenza di un trasferimento d’azienda sostituzione del soggetto tutte le volte in cui vi è una titolare, indipendentemente dallo strumento giuridico utilizzato per il passaggio dal cedente al cessionario sia esso vendita, usufrutto, affitto, successione negli appalti. Il trasferimento d’azienda è da considerarsi “qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dal carattere negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda” . L’articolo 2112 c.c. in una lettura ermeneutica amplia le possibilità di circolazione giuridica dell’azienda utilizzando il termine “operazione” con cui il legislatore identifica il momento del passaggio nella titolarità dell’azienda. Introduce, peraltro, nell’ordinamento nazionale un’importantissima novità rappresentata dal trasferimento di “parte dell’azienda” che naturalmente abbia una sua articolazione autonoma, una sua propria consistenza economica organizzata e quindi una propria identità. Più dettagliatamente l’art. 1 della direttiva n.98/50 dispone che “per trasferimento s’intende quello di un’entità economica che conserva la propria identità di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”. La nozione comunitaria di trasferimento d’azienda risulta essere senza dubbio elastica ed aperta, finalizzata a ricomprendere le esigenze imprenditoriali manifestatesi negli ultimi anni. La Corte delle Comunità europee prima e poi quella della Unione europea poi, dal suo canto ha individuato il nocciolo essenziale della nozione di trasferimento di azienda nella 10 continuazione dell’attività, privilegiando tale elemento rispetto alla eventuale cessione e trasferimento di singoli beni aziendali che potrebbero non essere sintomatici o indizianti di un’operazione di trasferimento in atto. La Corte ha chiarito il concetto di operazione ritenendo tale “la dismissione di un’attività da parte di un’impresa e sulla prosecuzione della stessa da parte di un’altra”. Sul punto la sentenza Spijkers in cui si stabilisce che “il criterio decisivo per stabilire l’esistenza di un trasferimento d’impresa o di parte di questa, è quello del mantenimento dell’identità dell’entità economica ravvisabile dal concreto proseguimento o dalla ripresa, da parte del nuovo imprenditore, delle stesse attività economiche o di attività analoghe”. La più recente giurisprudenza della Corte sembra avere accantonato la nozione de quo fondata esclusivamente sull’individuazione del solo elemento della prosecuzione dell’attività dell’attività economica precedente per accedere alla valutazione della persistenza dell’attività organizzata, attraverso la permanenza di elementi significativi caratterizzanti l’attività oggetto del trasferimento. Ne è derivato che la nozione di azienda per il diritto comunitario, sia alla luce delle direttive che della giurisprudenza comunitaria, appare essere quella mezzi”, di organizzazione con ciò appalesandosi di “insieme di un chiaro punto di rottura tra la nozione di trasferimento d’azienda accolta a livello comunitario e quella sostenuta dal diritto interno. Infatti se a livello comunitario rileva non tanto l’effettivo passaggio del complesso organico di beni aziendali, quanto il profilo funzionale della ripresa o della prosecuzione dell’attività economica da parte del cessionario, viceversa nel diritto interno, si dà centralità proprio all’elemento oggettivo dell’azienda intesa quale complesso di beni destinati all’esercizio dell’impresa e, in tale prospettiva, si considera rientrante nella fattispecie anche il trasferimento del ramo d’azienda solo in quanto riguardi un insieme di beni autonomamente suscettibile di costituire idoneo e compiuto strumento d’impresa 11 Infine va peraltro segnalato che la Comunità europea ha inteso anche disciplinare il caso della insolvenza a livello comunitario nel caso in cui la stessa si manifesti su scala transnazionale attraverso il regolamento 1346/2000. E’ di immediata percezione, infatti, che i casi di fallimento aventi effetti transfrontalieri incidono sul buon funzionamento del mercato interno. In tale ottica, per giungere a procedure più uniformi, così da evitare che le parti siano indotte a trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da un paese dell’UE a un altro nell’intento di migliorare la propria situazione giuridica , le soluzioni proposte si basano sul principio dell’universalità della procedura, pur preservando la possibilità di avviare procedure secondarie, limitate al territorio membro del paese dell’UE in questione. 12