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Richiesta di rimborso Iva dalla curatela (no dal fallito)

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Richiesta di rimborso Iva dalla curatela (no dal fallito)
Richiesta di rimborso Iva
dalla curatela (no dal fallito)
Il fallito non può chiedere il rimborso dell'Iva eventualmente spettante. Tale diritto spetta solo alla curatela, che
lo esercita con la dichiarazione di cessazione dell'attività.
Quest'ultima, chiudendo di fatto il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale, fa sorgere il diritto
degli organi fallimentari al rimborso dei versamenti che
risultino effettuati in eccedenza. E' quanto ha affermato la
sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza
n. 13552/10, depositata il 4 giugno scorso. Il provvedimento
ha cassato (decidendo anche nel merito) una pronuncia della Ctr Campania, la quale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro il verdetto di primo grado, che aveva invece
accolto il ricorso del fallimento contro il silenzio-rifiuto
formatosi su istanza di rimborso Iva.
L'Agenzia delle e n t r a t e r i c o r r e n t e p e r c a s s a z i o n e si
opponeva all'interpretazione che riteneva validamente
p r e s e n t a t a la dichiarazione annuale Iva ( c o n t e n e n t e la
richiesta di rimborso) da p a r t e della società fallita, trasmessa dopo la s e n t e n z a dichiarativa di fallimento, ma
prima della sua notifica.
La Suprema corte rileva che la dichiarazione di fallimento
esplica i suoi effetti nei confronti del soggetto fallito a
prescindere dalla sua notificazione; p e r t a n t o , la società
alla data della presentazione della dichiarazione Iva aveva
già perso il potere di amministrare i propri beni. Da ciò gli
"ermellini" deducono che, ai sensi dell'articolo 74-bis del
dpr n. 633/1972 vigente all'epoca, il curatore fallimentare
doveva presentare due diverse dichiarazioni: in primis quella relativa al periodo prefallimentare, equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività, da cui sorge il diritto
al rimborso dei versamenti tributari in eccesso (principio
già sancito dalle sentenze n. 19169/03, 4225/04 e 10004/06
della Cassazione); in secondo luogo, qualora i termini non
fossero risultati scaduti, il curatore doveva predisporre la
dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare
precedente (si veda la pronuncia n. 8642/09).
In assenza della prima, scrivono dunque i giudici del "Palazzaccio", la commissione tributaria avrebbe dovuto rigettare
il ricorso, dal momento che la richiesta di rimborso poteva
essere validamente effettuata soltanto con la dichiarazione
del curatore relativa ai periodo prefallimentare.
La Corte accoglie quindi il ricorso delle Entrate, cassando
la sentenza e decidendo nel merito la causa.
Valerio
Stroppa
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