Richiesta di rimborso Iva dalla curatela (no dal fallito)
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Richiesta di rimborso Iva dalla curatela (no dal fallito)
Richiesta di rimborso Iva dalla curatela (no dal fallito) Il fallito non può chiedere il rimborso dell'Iva eventualmente spettante. Tale diritto spetta solo alla curatela, che lo esercita con la dichiarazione di cessazione dell'attività. Quest'ultima, chiudendo di fatto il rapporto tributario antecedente alla procedura concorsuale, fa sorgere il diritto degli organi fallimentari al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza. E' quanto ha affermato la sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 13552/10, depositata il 4 giugno scorso. Il provvedimento ha cassato (decidendo anche nel merito) una pronuncia della Ctr Campania, la quale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro il verdetto di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso del fallimento contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso Iva. L'Agenzia delle e n t r a t e r i c o r r e n t e p e r c a s s a z i o n e si opponeva all'interpretazione che riteneva validamente p r e s e n t a t a la dichiarazione annuale Iva ( c o n t e n e n t e la richiesta di rimborso) da p a r t e della società fallita, trasmessa dopo la s e n t e n z a dichiarativa di fallimento, ma prima della sua notifica. La Suprema corte rileva che la dichiarazione di fallimento esplica i suoi effetti nei confronti del soggetto fallito a prescindere dalla sua notificazione; p e r t a n t o , la società alla data della presentazione della dichiarazione Iva aveva già perso il potere di amministrare i propri beni. Da ciò gli "ermellini" deducono che, ai sensi dell'articolo 74-bis del dpr n. 633/1972 vigente all'epoca, il curatore fallimentare doveva presentare due diverse dichiarazioni: in primis quella relativa al periodo prefallimentare, equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività, da cui sorge il diritto al rimborso dei versamenti tributari in eccesso (principio già sancito dalle sentenze n. 19169/03, 4225/04 e 10004/06 della Cassazione); in secondo luogo, qualora i termini non fossero risultati scaduti, il curatore doveva predisporre la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente (si veda la pronuncia n. 8642/09). In assenza della prima, scrivono dunque i giudici del "Palazzaccio", la commissione tributaria avrebbe dovuto rigettare il ricorso, dal momento che la richiesta di rimborso poteva essere validamente effettuata soltanto con la dichiarazione del curatore relativa ai periodo prefallimentare. La Corte accoglie quindi il ricorso delle Entrate, cassando la sentenza e decidendo nel merito la causa. Valerio Stroppa