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Actio interrogatoria e legittimazione attiva all`azione, in Famiglia

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Actio interrogatoria e legittimazione attiva all`azione, in Famiglia
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IL COMMENTO
» Successione ereditaria
Actio interrogatoria
e legittimazione attiva all’azione
Vincenzo Barba
Professore associato di Istituzioni di Diritto privato
»
SOMMARIO
1. Introduzione – 2. L’actio interrogatoria nel procedimento successorio – 3. Il potere di accettare l’eredità e la c.d. qualità di chiamato – 4. La perdita tra
estinzione e modificazione soggettiva – 5. Sulla decadenza – 6. Legittimazione attiva e interesse all’azione – 7. L’esecutore testamentario e il curatore
dell’eredità giacente – 8. I creditori personali del chiamato – 9. I creditori ereditari, i legatari e i beneficiari di un onere
1. Introduzione
Sebbene l’ultima formulazione linguistica non sia certamente
nuova nel linguaggio del legislatore e, anzi, essa stessa sia alla
base di una fondamentale norma di rito civile, nella riduzione
dall’indefinito «chiunque» alle determinate tipologie di soggetti
che la prima, selettivamente, ha funzione di evocare, ci pare
che il processo di concretizzazione abbia scontato e continui a
scontare una palese noncuranza del fondamentale riferimento
teorico processuale.
La norma ha sempre funzione di sintesi; è frutto di un processo
di astrazione, che la conduce verso l’indefinito. La sua applicazione, per contro, si svolge secondo un processo esattamente
inverso: il quale, movendo dal criterio selettivo o de-selettivo
che ne ha consentito la formulazione, ne determina la concretizzazione, ossia – e non è un caso che i termini abbiano un
medesimo valore significazionale – l’applicazione.
La regola contenuta alla norma di cui all’art. 481 c.c. sembra
svolgere, in modo esemplare, il ragionamento astrattamente
ipotizzato.
È, infatti, frequente nella letteratura e anche nella pur modesta,
numericamente, giurisprudenza(1) raccoltasi intorno a questa disposizione di legge, una generica e poco condivisibile concretizzazione del «chiunque». La quale è condotta spesso prescindendo
dal riferimento teorico processuale che la disposizione, invece,
parrebbe evocare e, soprattutto, ragionando come se la norma
fosse slegata ed esterna a un complesso procedimento successorio(2). All’interno del quale il meccanismo da essa descritto vi si
inserisce con carattere di mera eventualità e non necessità, affiancato da altri e numerosi congegni tecnici e istituti procedimentali.
Tutti idonei a realizzare interessi soltanto procedurali e mai sostanziali, ma pur sempre prospetticamente orientati verso l’effetto ultimo: l’acquisto dell’eredità.
Movendo da queste premesse è, dunque, ricorrente la conclusione che nell’indefinita messe del «chiunque» debbano ricomprendersi i chiamati ulteriori, i legatari, i chiamati sotto condizione sospensiva, l’esecutore testamentario, il curatore dell’eredità giacente e anche i beneficiari di un onere testamentario,
i creditori ereditari e i creditori personali del chiamato(3).
(1) Le poche decisioni in materia raramente toccano il tema della legittimazione. Cosı̀, si è precisato che il provvedimento del presidente del tribunale
non deve essere trascritto (Trib. Roma, 19.1.2000, in Arch. civ., 2001, 435), che
l’azione può essere diretta anche contro una persona giuridica (Trib. Roma,
5.4.1994, in Gius, 1994, 16, 73) o un ente ecclesiastico (Cass., 27.8.1991, n. 9151,
in Riv. notariato, 1992, 240) o una persona incapace (App. Napoli, 25.5.1990, in
Vita notarile, 1991, 709 e già Cass., 6.7.1973, n. 1922, in Giust. civ., 1973, I,
1670). Quanto al tema della legittimazione Cass., S.U., 25.10.2004, n. 20644, in
Vita notarile, 2005, 855, ha precisato che legittimato attivo è anche il legittimario leso, dal momento che la sua lesione potrà essere accertata soltanto in
seguito alla accettazione o rinunzia del chiamato. Trib. Cagliari, 23.11.2000, in
Riv. giur. sarda, 2001, 805, ha precisato che l’azione può esser promossa da un
coerede nei confronti dell’altro.
(2) Sull’idea di procedimento successorio e sulle conseguenze che da
esso derivano sia consentito rinviare al nostro La rinunzia all’eredità, Milano, 2008, cap. I e spec. 10-29.
(3) Cosı̀, FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e
Branca, Roma – Bologna, 1965, 257; PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in
AA.VV., Diritto delle successioni, a cura di Calvo e Perlingieri, Napoli, 2008, I,
321; CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, 171 s.; MEZZASETTE, Art.
481 Fissazione di un termine per l’accettazione, in AA.VV., Comm. Gabrielli,
Delle successioni, I, Artt. 456-564 a cura di Cuffaro e Delfini, Torino, 2009,
244-246. Ma, diversa, la prospettiva di BARASSI, Le successioni per causa di
morte, Milano, 1941, 106, secondo il quale si tratterebbe di un’azione prevista
a favore dei creditori dell’eredità, e di GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime, in Commentario del codice civile, II, 1,
cit., 116, secondo il quale sembrerebbe ammessa soltanto a tutela dei chiamati ulteriori. Secondo BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile.
«Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta
o rinunzia l’eredità».
Con questa disposizione di legge, non soltanto viene segnato il
contenuto della c.d. actio interrogatoria, ossia di quella azione
mercé la quale si appone al potere di accettare l’eredità un c.d.
termine di decadenza, ma si regola, altresı̀, attraverso il singolare
rinvio all’indefinita classe segnata dal chiunque vi abbia interesse,
il confine tra coloro che sono e coloro che non
sono legittimati a esperire l’azione. Annodando
in un vizioso circolo ermeneutico interesse
e legittimazione. Le quali sembra che smarriscano
il loro essere autonome condizioni dell’azione,
confondendosi l’un l’altra, al punto che
la legittimatio ad causam sembra spettare
a colui che abbia interesse ad agire.
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IL COMMENTO
Un’ampissima tipologia di soggetti, in cui il solo tratto che pare
accomunarli e raccoglierli insieme è di essere, a qualche titolo,
interessati alla chiusura del procedimento successorio. Come
se fosse assolutamente irrilevante che il soggetto sia parte del
procedimento successorio o estraneo a esso e toccato da quello
soltanto in via mediata e indiretta e come se la sola circostanza
che possa esistere in capo al soggetto un interesse, più o meno
patrimoniale, più o meno strumentale alla chiusura del procedimento successorio, fosse di per sé garanzia e conferma di un
interesse giuridicamente qualificato capace di legittimare il
soggetto alla proposizione dell’azione(4).
Certo non può escludersi a priori né l’una né l’altra ipotesi di
lavoro. Ma si deve contestare il metodo, quando esse prescindano
dal processo di selezione della norma e quando non tengano
conto della effettiva funzione dello strumento e del suo ruolo
all’interno del procedimento successorio. Perché soltanto all’esito
di questa indagine crediamo che il tema possa trovare una più
coerente risposta. La quale non prescinda, neppure, dal riferimento teorico offerto dalla analoga norma sul rito civile.
2. L’actio interrogatoria nel procedimento
successorio
C
omprendere il senso dell’actio interrogatoria presuppone
chiarezza intorno alla sua funzione e soprattutto rispetto
alle situazioni giuridiche soggettive sulle quali essa incide e si
incardina.
L’indagine è, quindi, costretta, secondo la prospettiva che abbiamo creduta più convincente, a muovere dal procedimento successorio. Il cui padrone è, essenzialmente, il chiamato all’eredità,
ossia il soggetto al quale, per legge o per testamento, viene offerta
l’eredità e la cui essenza sta nel suo constare di una complessa
sequenza di atti o di fatti tra loro collegati, che muovono dalla
morte del de cuius e attendono sino all’accettazione dell’eredità.
Concepire quello successorio siccome procedimento significa,
per un verso, avvertire la necessità di due soli atti o fatti, quello
iniziale (la morte del de cuius) e quello finale (l’accettazione
dell’eredità), degradando tutti gli altri al rango di fatti o atti
eventuali, mai necessari, per altro verso, riconoscere agli atti
del procedimento valore ed effetti meramente strumentali e
assegnare soltanto all’atto o fatto conclusivo del procedimento
medesimo l’idoneità a produrre l’effetto finale e sostantivo
consistente nell’acquisto dell’eredità(5).
Il chiamato all’eredità è vero signore
del procedimento successorio sol perché egli
ha potere di orientarne l’andamento e,
addirittura, di finirne lo svolgimento.
4.2, Le successioni a causa di morte, Torino, 1996, 40, la legittimazione spetterebbe, soltanto, a chiamati in ordine successivo, legatari e creditori ereditari.
Non tocca il tema GIU. AZZARITI, L’accettazione dell’eredità, in AA.VV., Tratt.
Rescigno, V, Successioni, 2ª ed., Torino, 1997, 151.
(4) FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e
Branca, cit., 257, risolve il problema generale, osservando che «si tratterà
pertanto, in ogni singolo caso, di vedere se sussiste un interesse a proporre
tale domanda».
(5) Cfr. il nostro La rinunzia all’eredità, cit., cap. I.
(6) Cfr. il nostro La rinunzia all’eredità, cit., 29-82.
(7) In questo senso, il nostro La rinunzia all’eredità, cit., 113 ss.
(8) Anche per questa ragione, PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in AA.VV.,
Diritto delle successioni a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 320, legge questa
norma come sanzionatoria.
(9) Non condivisibile la linea di MEZZASETTE, Art. 481 Fissazione di un
termine per l’accettazione, in AA.VV., Comm. Gabrielli, Delle successioni, I,
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In capo al chiamato, infatti, nell’istante logico e cronologico in
cui s’apre la successione, si radicano, cosı̀ riempiendo di contenuto l’espressione con la quale si designa tale sovrano, non
soltanto i poteri di cui all’art. 460 c.c., bensı̀ anche quello di
rinunziare o di accettare l’eredità. Quest’ultimo, benché, prima
facie, possa apparire riducibile, anche in ragione dell’esistenza
di norme giuridiche che ne segnano tempo di vitalità, al genere
del diritto soggettivo e, in specie, del diritto potestativo, pare
più efficacemente riconducibile alla categoria del potere(6).
Il chiamato, infatti, si trova in una posizione giuridica tale per
cui gli è consentito di compiere efficacemente un atto: quello
di rinunzia o quello di accettazione. Con conseguenze radicalmente diverse, perché, se rinunzia, trasferisce al soggetto in
favore del quale si compie la delazione il potere di accettare
l’eredità(7), mentre, se accetta, consuma il potere, chiude il
procedimento e acquista l’eredità.
L’actio interrogatoria, pur inserendosi all’interno del procedimento successorio con cifra di mera eventualità, ne rompe con
forza l’ordinario svolgimento.
Essa genera, infatti, una vera e propria sincope
al potere del chiamato, il quale patisce
un’irrimediabile compressione temporale.
Il tempo concessogli per dichiarare se accetta o rinunzia smarrisce la distesa ordinaria prospettiva decennale e si traduce in
un angusto ed eccezionale breve orizzonte temporale fissato
dal giudice. Con l’ulteriore aggravante che il mero silenzio,
ossia l’omissione della dichiarazione, importa una vera e propria sanzione (8): la perdita del potere (9). Ossia una conseguenza che pare collocare il chiamato in una condizione giuridica anche peggiore rispetto a quella nella quale quegli si
potrebbe trovare in caso di rinunzia(10). Se non altro, per l’ovvia
considerazione che al chiamato parrebbe non essere più riconosciuto il potere di revocare la propria rinunzia(11), altrimenti
consentito. La perdita del diritto per estinzione pare diversa
dalla dismissione per rinunzia all’eredità(12).
Se non par dubbio che l’actio interrogatoria reagisce proprio
sul potere di accettare l’eredità, comprimendone, significativamente, il tempo di esercizio, di lı̀ occorre prender le mosse,
al fine di verificare la portata e l’effettiva conseguenza della
sanzione.
3. Il potere di accettare l’eredità e la c.d. qualità di
chiamato
L
o spatium deliberandi concesso al chiamato per accettare
l’eredità è quello ordinario di dieci anni(13).
Artt. 456-564 a cura di Cuffaro e Delfini, cit., 248, secondo la quale all’interrogato possono profilarsi «due alternative». Ci pare, piuttosto, che l’alternativa sia una soltanto: dichiarare, nella forma dell’accettazione o rinunzia, da un lato, tacere, dall’altro.
(10) V. anche il nostro La posizione giuridica del chiamato rinunciante, in
Fam. pers. succ., 2009, 869 – 877.
(11) F.S. AZZARITI, MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e
donazione, 6ª ed., cit., 75; GIU. AZZARITI, L’accettazione dell’eredità, in AA.VV.,
Tratt. Rescigno, V, Successioni, 2ª ed., cit., 151.
(12) In tale senso pare condivisibile la diversa scelta del legislatore del
1942 rispetto a quella del legislatore precedente. Il quale aveva collocata la
disciplina dell’actio interrogatoria (art. 951) nell’ambito della rinunzia all’eredità, avvalorando l’idea che voleva equiparare la rinunzia espressa
all’eredità al comportamento dell’interrogato che non compiva nel termine la dichiarazione di accettazione o rinunzia.
(13) Un efficace e completo quadro delle posizioni dottrinali che con-
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Tempo che la maggior parte della dottrina(14) e la stessa legge,
all’art. 480 c.c., considera di prescrizione, benché esista un’evidente difficoltà a ipotizzarne l’interruzione. Dal momento che
non sembrerebbe logicamente concepibile un atto di esercizio
del potere che non ne importi anche la sua definitiva consumazione. Ragione per la quale, altra parte della dottrina preferisce considerare tale tempo di decadenza(15).
La differenza tra le due soluzioni è evidente: per la dottrina
maggioritaria dovrebbero ammettersi le cause di sospensione
di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c. (16) e di interruzione di cui agli
artt. 2943 ss. c.c.(17), rimanendo sempre dubbia l’ammissibilità
di un riconoscimento ex art. 2944 c.c.(18), mentre, per quella
minoritaria, il termine non soltanto non potrebbe essere interrotto, ma non potrebbe neppure essere sospeso(19).
Di là di questa difficile questione che indiscutibilmente oltrepassa
la misura di queste riflessioni, meno dubbia parrebbe essere, invece, la riducibilità al genere della decadenza del termine fissato
dal giudice e assegnato al chiamato in caso di actio interrogatoria.
Benché non sia certamente concesso alla brevità di queste considerazioni un’analisi su ardui temi di prescrizione e decadenza, in via di prima approssimazione, agli angusti fini che ci
occupano, ci pare si possa dire che i due istituti appaiono
identici quanto all’effetto e vicini quanto alla fattispecie(20).
Si tratta, infatti, di regole giuridiche che sembrano trovar collocata nella loro apodosi una vicenda di estinzione, mentre
nelle rispettive protasi fatti non esattamente corrispondenti.
Da un lato, il mancato esercizio della situazione giuridica sog-
gettiva per un certo tempo, dall’altro, il mancato esercizio della
situazione giuridica entro un dato termine. Nell’un caso rileva
un’inerzia del titolare distesa su un lungo arco temporale, mentre nell’altro il mancato esercizio nel breve termine. Sicché, a
meno di non voler fondare la distinzione sulla espressa scelta
compiuta dal legislatore o sulla durata del tempo concesso
nell’uno o nell’altro caso, difficile è marcare i confini tra le
due ipotesi(21).
Ma v’è di più.
tendono la scena in tema di natura del termine e di conseguenze connesse
alla scelta predetta è in BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 5ª ed., Torino, 2010, 86 s.
(14) F.S. AZZARITI, MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e
donazione, 6 ª ed., Padova, 1973, 72, GIU. AZZARITI, L’accettazione dell’eredità, in AA.VV., Tratt. Rescigno, V, Successioni, 2 ª ed., cit., 149, GIU. AZZARITI,
Prescrizione del diritto alla accettazione dell’eredità di cui all’art. 480 c.c. ed
imprescrittibilità della «petitio hereditatis» di cui all’art. 533 c.c., in Giur.
it., 1993, I, 1, cc. 1893 ss. e spec. c. 1895, secondo i quali la questione non
ha più ragione di porsi con la nuova formulazione della norma; SCHLESINGER, Successioni (diritto civile): parte generale, in Noviss. Dig. It., XVIII,
Torino, 1971, 758, secondo cui non si può dubitare anche avuto riguardo
alla disciplina applicabile; GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime, in Commentario del codice civile, II, 1, Torino,
1959, 116; MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 9 ª ed., VI,
Diritto delle successioni per causa di morte, Milano, 1962, 382; CARIOTA
FERRARA, Le successioni per causa di morte. I. Parte generale. 1, Principii.
Problemi fondamentali, Napoli, 1955, 435; BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI,
NATOLI, Diritto civile. 4.2, Le successioni a causa di morte, cit., 39; C.M.
BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia e le successioni, 4ª ed., Milano, 2005,
612 s.
(15) CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e
acquisto dell’eredità, in Tratt. Cicu e Messineo, XLII, 1, Milano, 1954, 162
s., il quale parrebbe di questa opinione, almeno nel passaggio in cui, dopo
aver precisato che la norma di cui all’art. 481 c.c. consente di escludere
che esista un diritto del chiamato al termine dei dieci anni e che il termine
in esso previsto è di decadenza e non di prescrizione, conclude cosı̀: «il che
implicherebbe che egual natura avesse il termine legale». FERRI, Successioni
in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e Branca, cit., 246 ss., precisa
che non si tratta di mancato esercizio di un diritto per un certo tempo,
bensı̀ di mancata esplicazione dell’atto di accettazione nel termine fissato
dal legislatore. Per altro, nella prospettiva dell’A., questa soluzione sarebbe
la più coerente con l’idea che quello di accettare l’eredità non è un diritto
soggettivo, bensı̀ un potere giuridico, ossia un diritto potestativo. Al riguardo scrive l’A., a 249: «D’altro canto la soluzione da noi accolta è una logica
conseguenza della natura di potere giuridico riconosciuto al ‘‘diritto’’ di
accettare l’eredità».
(16) GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni
legittime, in Commentario del codice civile, II, 1, cit., 116.
(17) Ma, la dottrina tende a escluderlo. GIANNATTASIO, Delle successioni.
Disposizioni generali – Successioni legittime, in Commentario del codice
civile, II, 1, cit., 116, «interruzione per atto del chiamato è una contraddizione in termini», perché ogni forma di interruzione coinciderebbe con
esercizio del diritto, che importerebbe accettazione. PERLINGIERI, L’acquisto
dell’eredità, in AA.VV., Diritto delle successioni a cura di Calvo e Perlingieri,
cit., 319, il quale par considerare il termine di prescrizione, esclude, op-
portunamente, che possano trovare applicazione le norme in materia di
interruzione della prescrizione «in quanto l’esercizio del diritto determina,
in questo caso, la sua consumazione e, quindi, l’acquisto dell’eredità».
PIRAS, La successione per causa di morte. Parte generale. La successione
necessaria, in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, II, 3, Milano, 1965, 105 e
s., il quale, pur considerando quella di accettare l’eredità una facoltà,
riconduce al genere della prescrizione il termine entro il quale essa può
essere esercitata. BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile. 4.2,
Le successioni a causa di morte, cit., 39.
(18) PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in AA.VV., Diritto delle successioni a
cura di Calvo e Perlingieri, 319, alimenta il dubbio scrivendo: «il riconoscimento, espresso da un coerede, del diritto di accettare l’eredità spettante ad altro coerede, costituisce tacita rinunzia alla prescrizione ex art.
2937, 3º co., c.c.».
(19) FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e
Branca, cit., 248, il quale sostiene e argomenta la tesi della decadenza,
movendo dall’idea che la prescrizione presuppone l’esistenza di un rapporto giuridico e che tale disciplina è dettata esclusivamente nell’interesse
del soggetto titolare della situazione di svantaggio, scrive: «L’art. 2941 riguardante la sospensione della prescrizione per rapporti fra le parti, non
potrebbe certo essere applicato al ‘‘diritto’’ di accettare l’eredità, rispetto al
quale non esistono parti. Cosı̀ pure l’art. 2944, che prevede l’interruzione
della prescrizione per effetto del riconoscimento del diritto da parte di
colui contro il quale il diritto può essere fatto valere».
(20) Sulla distinzione tra prescrizione e decadenza, proprio nelle pagine dedicate al tema dell’actio interrogatoria, CICU, Successioni per
causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, in Tratt.
Cicu e Messineo, XLII, 1, cit., 162, scrive: «la nuova legge ha attenuato la
distinzione: ha ammesso che nella decadenza non operano normalmente le cause di interruzione o di sospensione; ma ha pure ammesso
che la decadenza possa essere impedita dal riconoscimento del diritto,
e che possa aversi sospensione; inoltre che non possa essere rilevata
d’ufficio dal giudice. Soltanto nelle materie sottratte alla disponibilità
delle parti essa può essere rilevata d’ufficio e non può essere impedita
dal riconoscimento».
(21) MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 9ª ed., VI, Diritto delle successioni per causa di morte, Milano, 1962, 382, nel pensiero
del quale è noto il collegamento tra diritto di accettare l’eredità e diritto
all’eredità, al fine di dimostrare e argomentare la trasformazione, a
seguito dell’azione interrogatoria, del termine prescrizionale in termine
di decadenza si richiama alla conseguenza prevista dalla legge in caso
di mancata dichiarazione. «Trascorso [il termine per dichiarare se accettare o rinunziare], al silenzio del chiamato la legge riconnette la
perdita del diritto di accettare e, quindi, la perdita dell’eredità. Nel
che, è da ravvisare la trasformazione del termine prescrizionale in termine di decadenza».
Se è vero, come non crediamo che si possa
dubitare, che l’actio interrogatoria si inserisce
nel procedimento successorio con carattere
di eventualità, ciò importa che l’effetto
a essa connesso non può che essere strumentale.
Bisognerebbe, allora, chiarire se il termine di decadenza entro il
quale è domandato al chiamato di dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità determini una vera e propria vicenda di
estinzione o una diversa vicenda di rapporto giuridico e, ancora, se tale vicenda tocchi il solo potere di accettare l’eredità o
una diversa e più ampia posizione giuridica.
Il dato letterale della disposizione di legge parrebbe abbastanza
chiaro: «trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità».
La sanzione che la legge collega alla mancata dichiarazione è la
perdita del potere.
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IL COMMENTO
Rimane, però, da precisare cosa significhi
esattamente perdita e, soprattutto, se essa
riguardi esclusivamente il potere di accettare
l’eredità o se, invece, non sia plausibile ipotizzare
che il legislatore abbia fatto ricorso a una
metonimia.
La formula linguistica perdita non descrive mai una precisa
vicenda di rapporto giuridico, né essa può dirsi coincidente
con l’estinzione(22). Traccia, piuttosto, il rapporto tra il soggetto
e la situazione giuridica, al fine di valutare l’appartenenza della
seconda al patrimonio del primo. Si discorre, infatti, di perdita
tanto nella vicenda di estinzione che in quella di modificazione
soggettiva, perché, in entrambi i casi, un soggetto resta privo di
una situazione giuridica.
Non v’ha, dunque, dubbio che la mancata dichiarazione importa per il chiamato esposto all’actio interrogatoria una perdita. La quale, stante il tenore letterale usato dalla disposizione
di legge, parrebbe limitata al solo potere di accettare l’eredità.
Questa soluzione, fedele al dato testuale, deve, però, lasciare
perplessi.
L’insicurezza del risultato si coglie ragionando a contrario o ad
absurdum.
Se si ipotizzasse, in linea di strenua fedeltà al dato letterale, che la
perdita è limitata al solo potere di accettare l’eredità, si dovrebbe,
altresı̀, concludere nel senso che il decaduto, di là di quest’ultimo,
conserva tutti gli altri poteri propri del chiamato. Quegli conserverebbe, dunque, i poteri di cui all’art. 460 c.c., ossia di esercitare
le azioni possessorie, di compiere gli atti conservativi di vigilanza
e amministrazione temporanea e, addirittura, di farsi autorizzare
alla vendita di beni ereditari difficili da conservare o la cui conservazione importi grave dispendio. Ciò starebbe a significare che
il soggetto, per un verso, parrebbe espulso dal procedimento successorio, essendo a quegli precluso il compimento dell’atto procedimentale più importante, ma, d’altra parte, parrebbe ancora
pienamente calato nel procedimento medesimo, perché conserverebbe altri fondamentali poteri strumentali capaci di orientarne
l’andamento. Pur non potendo accettare l’eredità, potrebbe, nondimeno, esperire un’azione possessoria o compiere un atto di
conservazione del patrimonio ereditario. Pur non residuando in
capo a lui alcun interesse giuridicamente qualificato alla gestione,
conservazione e controllo del patrimonio ereditario, conserverebbe, nondimeno, tutti gli ordinari e strumentali poteri di amministrazione.
La bizzarria di un tale risultato ermeneutico, in uno con la
valutazione delle fondamentali norme sulla devoluzione, le
quali individuano il nuovo soggetto chiamato all’eredità, al
quale dovrebbero spettare, come quello di accettare, anche
tutti gli altri poteri, induce a considerare criticamente la premessa del ragionamento. La quale, poiché era una fedele riproposizione del dato letterale della disposizione di legge, non può
che sospingere verso una lettura di più ampio respiro, capace
di considerare l’espressione usata dal legislatore nell’art. 481
c.c. una metonimia.
La conseguenza della mancata dichiarazione di
accettazione o rinunzia importa non già la perdita
(22) Per tutti, ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Rist. con prefazione di Irti, Torino, 1999, 24 s.
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del solo potere di accettare l’eredità, ma, più
rigorosamente, la perdita della qualità di
chiamato, ossia la perdita di tutti i poteri
strumentali che conferiscono significato
a tale qualità.
Con l’ulteriore corollario che la sanzione legata alla mancata
dichiarazione ha un carattere ben più ampio di quello angusto
localizzato nella sua sola formulazione letterale.
L’espressione «perdita del potere di accettare l’eredità» non è,
allora, referenziale di se stessa, ma della complessa posizione
giuridica di chiamato, rispetto alla quale il singolo potere di
accettare l’eredità, in ragione della sua capacità di esaurire il
procedimento successorio, ha valore soltanto sintomatico e
sintetico.
4. La perdita tra estinzione e modificazione
soggettiva
C
hiarito che la perdita non riguarda il solo potere di accettare l’eredità, ma la posizione stessa di chiamato, si tratta
di verificare che cosa accada di tutti i poteri connessi. Indagando se il distacco di essi dal chiamato che non abbia compiuta la
richiesta dichiarazione sia tale da smarrirne la vitalità nell’universo giuridico, estinguendoli, o se, invece, sia tale da conservarne l’identità in capo al nuovo chiamato, al quale, per legge, i
medesimi vengono trasferiti.
Poiché il subentrare del nuovo chiamato è segnato dalla devoluzione, ossia dalle norme in tema di sostituzione, rappresentazione, accrescimento e devoluzione in senso stretto, si impone una riflessione sulla continuità e identità o sulla frattura e
diversità esistente tra i poteri del chiamato sanzionato e quelli
del chiamato a favore del quale si matura la devoluzione.
Dal momento che una vicenda modificativo
soggettiva impone, per antonomasia, che la
situazione giuridica soggettiva, nel passaggio di
soggetto in soggetto, rimanga eguale a se stessa,
mentre le vicende di estinzione e costituzione
presuppongono che la situazione perduta sia
diversa e autosufficiente rispetto a quella
acquisita.
Tale scelta di metodo segna i termini del problema: se la disciplina della situazione giuridica soggettiva esistente nel patrimonio di chi la perde è la medesima di quella che in avanti si
ritrova nel patrimonio di colui che la acquista, allora la vicenda
deve ascriversi al genere della modifica soggettiva. Diversamente, se la situazione giuridica soggettiva che si trova nel
patrimonio di colui che la acquista è discrepante rispetto a
quella esistente nel patrimonio di chi la perde, allora le due
vicende, quand’anche legate e dipendenti da un medesimo
fatto giuridico, sono separate tra loro e riconducibili l’una alla
estinzione e l’altra alla costituzione(23).
Assumendo come paradigmatico il potere di accettare l’eredità,
intorno al quale ruota l’essenza del procedimento successorio e
il senso dell’actio interrogatoria, sembra facile scorgere nella
(23) Cfr. il nostro La rinunzia all’eredità, cit., cap. II, sezz. I e II.
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disciplina un’evidente soluzione di continuità. Militano in questa direzione non soltanto la disciplina della prescrizione, ma
anche le discipline dei meccanismi devolutori.
La prima, lasciando intendere che il termine di prescrizione
gravante sul potere di accettare l’eredità, quando esso venga
acquistato dal nuovo chiamato, non inizia un nuovo corso, ma
continua il suo precedente svolgimento cronologico; le seconde, lasciando intendere che la posizione giuridica nella quale
viene a trovarsi il soggetto a favore del quale si compie la devoluzione sia esattamente la medesima di quella nella quale si
trovava il precedente chiamato, al punto che il legislatore discorre di successione del secondo al primo.
La regola posta all’art. 480 c.c., nel distinguere i chiamati sotto
condizione(24), equipara i chiamati e i vocati in subordine. Per
costoro il termine di prescrizione decorre dal momento dell’apertura della successione. Nell’ipotesi in cui a una successione
vengano chiamati Tizio, in via principale, e Caio, in subordine,
il termine di prescrizione decorre per entrambi dal tempo dell’apertura della successione. Cosı̀, se dopo quattro anni dall’apertura della successione Tizio decade dal potere di accettare
l’eredità, subentra Caio, per il quale, però, il termine di prescri-
zione del potere di accettare non avvia un nuovo corso, ma
continua nel suo decorso.
Non meno efficaci le norme sulla devoluzione. Le quali prevedono, tutte, un’autentica successione. Il sostituto(25), infatti,
subentra nella medesima posizione giuridica del sostituito(26)
e il contenuto dei poteri riconosciuti al secondo pare il medesimo di quello esistente in capo al primo(27), al punto che l’art.
690 c.c., stabilisce che i sostituiti debbono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, salvo che non risulti una diversa volontà del testatore o che non si tratti di obbligazioni di carattere
personale(28). Indicazioni di segno non diverso possono togliersi dalla disciplina sulla rappresentazione e, in particolare, dalla
regola posta nel 2º co. dell’art. 468 c.c. La quale, nel consentire
la rappresentazione anche nel caso in cui i discendenti abbiano
rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano o siano incapaci o indegni di succedere rispetto a questa(29), rompe ogni continuità tra rappresentanti e rappresentato(30). Non diverse considerazioni valgono per l’accrescimento: il coerede a favore del quale si consuma l’accrescimento(31)
non subentra negli obblighi imposti al precedente chiamato(32). Infine, l’efficacia di indirizzo soggettivo della norma de-
(24) Al riguardo si consideri la posizione di CARIOTA FERRARA, Le successioni
per causa di morte, I, Parte generale, 2, Le specie – I soggetti, cit., 109, il
quale spiega il meccanismo in ragione della differenza tra delazione e
vocazione. Intanto valga l’osservazione che secondo la ricostruzione offerta ciò che è suscettibile di condizione è soltanto la vocazione, ma non la
delazione, la quale è l’effetto della vocazione e indica l’attribuzione di un
diritto a succedere. La vocazione sotto condizione sospensiva non può,
allora, dare luogo alla immediata o attuale delazione che si verifica soltanto in un momento successivo e all’avveramento del fatto dedotto in
condizione. La norma che fa decorrere il termine di prescrizione dal momento del verificarsi della condizione è, quindi, per l’A. un’applicazione
del principio generale.
(25) Sul tema delle sostituzioni si rinvia a LUMINOSO, Sostituzione (diritto
vigente), in Enc. dir., XLIII; Milano, 1990, 141 ss. e ivi riferimenti di dottrina.
L’A. spiega il meccanismo di funzionamento della sostituzione avvertendo
che esso sovverte il criterio legale di preferenza tra due disposizioni testamentarie, in quanto la disposizione che prevede la sostituzione, pur avendo il medesimo contenuto di quella che prevede l’istituzione, è destinata a
operare soltanto se la prima non può produrre effetti, perché il soggetto
istituito non vuole o non può accettare. Merita di essere ricordata l’idea di
ALLARA, La successione familiare suppletiva, cit., 61, il quale considera il
fenomeno della sostituzione, al pari di quello della rappresentazione, caratterizzato dalla esistenza di una vocazione indiretta e tale per cui la
chiamata di colui che subentra al primo non è autonoma, ma determinata
per relationem alla chiamata di colui che non può o non vuole accettare.
Nota, infine, la teoria più classica, secondo cui si tratterebbe di una vocazione subordinata alla condizione sospensiva della non accettazione da
parte del primo chiamato. Per tutti si veda F.S. AZZARITI, MARTINEZ, GIU.
AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, cit., 556 ss.
(26) Una conclusione in termini di vicenda modificativo soggettiva potrebbe conseguirsi ove pure si raccogliesse l’idea di chi, come BARASSI, Le
successioni per causa di morte, cit., 288, vede nel fenomeno una ipotesi di
istituzione condizionale, subordinata cioè alla condizione che l’istituito
non succeda. Naturalmente l’adesione a questa raffinata ricostruzione,
che pure è contestata in dottrina, renderebbe più complesso collegare
l’acquisto del potere in capo al sostituto per effetto dell’atto di rinunzia.
In quanto quest’ultimo varrebbe come verificazione del fatto dedotto in
condizione dal quale dipenderebbe l’efficacia della sostituzione. Mentre
essa non osta all’idea dell’identità del potere, osterebbe a quella della
circolazione ordinaria. La quale, tuttavia, non può essere esclusa a priori,
perché, se la rinunzia fosse avvenuta in un tempo successivo all’apertura
della successione, non potrebbe negarsi che sino a quel momento il potere
di accettare si sarebbe appuntato in capo all’istituito e che esso si sarebbe
trasferito in capo al sostituito solo successivamente e per effetto della
rinunzia.
(27) Sebbene non giunga a questa conclusione, ci pare che risulti davvero
utile, al fine che ci siamo proposti, una osservazione svolta da FERRI, Successioni in generale, cit., 107, quando si interroga della sorte degli oneri
posti a carico di colui che, istituito per testamento, rinunzi all’eredità. «È
interessante poi rilevare come la caduta della delazione testamentaria non
implichi caduta degli oneri gravanti il chiamato, i quali invece permarranno in vita andando a gravare l’erede legittimo (art. 677, 2º co.). La rinunzia
quindi fa cadere la delazione testamentaria, ma non le determinazioni
accessorie di volontà ad essa collegate, come i legati e gli oneri posti a
carico del rinunciante». Il fenomeno ci pare che poteva più razionalmente
spiegarsi proprio facendo riferimento alla vicenda modificativo soggettiva
del potere e, quindi assumendo che il potere perduto dal rinunziate sia il
medesimo acquisto dal soggetto nel cui favore si è compiuta la devoluzione. La identità del potere, senza necessità di ricorrere ad altri artifizı̂,
consente la conservazione delle determinazioni accessorie, in quanto le
medesime, ab origine, erano legate al potere dismesso.
(28) LUMINOSO, Sostituzione (diritto vigente), cit., 153 s., considera la norma in parola non già come norma di interpretazione speciale, ma come
regola di natura dispositiva, la quale può essere intesa soltanto avendo
riguardo alla «[...] funzione vicaria o sussidiaria della seconda istituzione,
considerato pure che una regola analoga viene posta dalla legge per tutte
le chiamate in subordine». L’acuta osservazione dell’A. potrebbe, quindi,
confortare l’idea che nelle cc.dd. chiamate in subordine si verifica sempre,
almeno nei casi in cui dipendano dalla rinunzia del primo chiamato, una
vicenda traslativa del potere di accettare l’eredità. La identità di disciplina
stabilita per tutte le ipotesi di chiamata in subordine fonderebbe l’idea
della identità della vicenda di rapporto giuridico che esse sottendono,
facendo propendere non tanto per la doppia vicenda estintivo-costitutivo,
ma per la vicenda modificativo soggettiva.
(29) Sul punto le osservazioni di C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia
- Le successioni, cit., 445, il quale osserva che la rappresentazione è «Un’ipotesi di surrogazione legale del rappresentante nel diritto successorio
destinato al rappresentato». Da ciò l’A. ricava l’identità del diritto e afferma che «Il diritto di successione fatto valere dal rappresentante è lo stesso
diritto (sia pure pro quota) destinato all’ascendente».
(30) Con riferimento alla rappresentazione a seguito di rinunzia all’eredità le osservazioni di FERRI, Successioni in generale, cit., 102.
(31) La disposizione in parola viene spiegata diversamente da GAZZARA,
Accrescimento, c) Diritto civile, cit., 327, il quale, movendo dall’idea che
ciascuno venga chiamato per l’intero e che l’accrescimento è in realtà un
diritto di non decrescimento, osserva che in difetto della regola in parola
colui il cui diritto si è accresciuto «[...] si avvantaggerebbe, per la vacanza,
di un plus rispetto a quanto non avesse conseguito con l’iniziale attribuzione del diritto all’intero, e cioè conseguirebbe il diritto iniziale epurato
persino delle passività, rappresentate dagli obblighi originariamente imposti al destinatario mancante». Nonostante l’acuta e suggestiva ricostruzione, non ci pare che essa possa essere conservata, perché non spiega
come sia possibile l’attribuzione dell’intero «diritto» a ciascuno. Il richiamo all’unicità della delazione, infatti, non può fungere a tale scopo, dal
momento che l’unicità può cogliersi soltanto con riferimento a una medesima persona e non già con riferimento al complesso dei soggetti che
possano eventualmente concorrere a una successione in forza di una medesima disposizione testamentaria. Ci pare che ciascuno sia parte del
procedimento successorio in forza di una chiamata e, quindi, in ragione
di un certo potere, che è definito non soltanto quantitativamente, ma
anche qualitativamente. Ciò risulta ancora più evidente se si riflette sull’autonomia del potere riconosciuto in capo a ciascuno che, come ben
potrebbe rinunciarvi, ben può autonomamente disporne.
(32) In questa stessa direzione e per la loro capacità a essere estesi anche
alla ipotesi della rappresentazione, che insieme all’accrescimento sono per
l’A. ipotesi di vocazione indiretta, sembrano le considerazioni di CARRARO,
La vocazione legittima alla successione, cit., 54, il quale scrive: «La singolarità sta, invece, nella circostanza che questi ultimi subentrino negli ob-
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volutoria, in uno con la regola contenuta nell’art. 677 c.c., a
mente della quale gli «eredi legittimi subentrano negli obblighi
che gravano sull’erede mancante», sembrano confermare l’idea
di una identità.
Perdita del potere di accettare l’eredità non
significa, allora, estinzione, ma modificazione
soggettiva, perché i medesimi poteri perduti
dal decaduto vengono acquistati dal soggetto
che prende il suo luogo.
La posizione giuridica di quest’ultimo non è autosufficiente,
bensı̀ connessa e dipendente da quella del decaduto, suo formale dante causa.
5. Sulla decadenza
L
e considerazioni che precedono aprono la via all’idea che
tra la perdita dei poteri del chiamato decaduto e l’acquisto
dei poteri in capo a colui che subentra al primo esista una
contiguità. La quale si risolve, in termini tecnici, nella negazione di una doppia vicenda di estinzione e costituzione e nell’affermazione di un’unitaria vicenda di modificazione soggettiva.
Il che, però, ha una ricaduta concettuale assai rilevante in termini di fattispecie.
Perché, se è possibile in caso di doppia vicenda di estinzione e
costituzione legare ognuna di tali vicende a uno specifico e
individuo atto o fatto, non lo stesso parrebbe potersi fare in
caso di vicenda di modificazione soggettiva. L’unità effettuale
dell’ultima sembrerebbe, infatti, reclamare una fattispecie, sia
pure complessa, bensı̀ unica.
Per quanto l’indiscussa e capricciosa sovranità della norma
possa legare a una fattispecie la produzione di una vicenda
sia di estinzione che di costituzione, per contro, non pare che
essa possa spingersi fino ad annodare un’unica vicenda di rapporto giuridico, qual è quella di modificazione soggettiva, a più
d’una fattispecie. Il criterio normativo di collegamento tra fattispecie ed effetto, mentre consente che la prima possa essere
fonte di uno o più effetti, non tollera, per un principio di non
contraddizione, che un solo effetto possa necessariamente dover dipendere da più di una fattispecie.
Questa considerazione ha conseguenze di non breve momento
nella riflessione che stiamo conducendo intorno alla regola
sull’actio interrogatoria.
La norma può essere tradotta nel seguente giudizio ipotetico:
«se taluno che vi abbia interesse chiede al Giudice di fissare un
termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o
rinunzia all’eredità e nel termine assegnato costui omette di
compiere la dichiarazione, allora v’è una modificazione soggettiva, dal decaduto al devoluto, della posizione di chiamato».
Essa consta, da un lato, di una fattispecie, complessa, a formazione progressiva, bensı̀ unica e, dall’altro, di un unitario effetto giuridico descrivibile in termini di modificazione soggettiva.
blighi che il testatore aveva imposto ai primi, sicché la legge conserva, nel
suo contenuto obbiettivo, la volontà testamentaria, indicando per altro un
destinatario diverso da quello voluto dal testatore e che non può o non
vuole accettare o che determina, col suo comportamento, la risoluzione
della vocazione stessa». Le parole dell’A., nonostante siano mosse da una
logica diversa, possono suggerire e confortare l’idea che vi sia una identità
del potere di accettare, quando questo si appuntava sul primo chiamato e
quando viene ad appuntarsi sul nuovo chiamato.
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Al verificarsi di tutti fatti descritti nella
fattispecie, segue non soltanto la perdita,
ma anche l’acquisto della qualità di chiamato.
Questa considerazione affaccia, però, il tema d’indagine su due
complesse aree tematiche: l’efficacia delle norme devolutorie e
la decadenza.
Affermare che il legislatore collega alla fattispecie descritta
all’art. 481 c.c. non soltanto la perdita della qualità di chiamato, bensı̀ anche l’acquisto della medesima, significa riconoscere alle norme devolutorie una mera funzione di indirizzo soggettivo(33).
Esse assolverebbero il solo ufficio di individuare il soggetto a
favore del quale si compie la devoluzione, allorquando il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità, ma non potrebbero, per contro, generare esse stesse l’effetto acquisitivo. Il
quale, nel caso di rinunzia all’eredità, dipenderebbe proprio
dall’atto di rinunzia, nel caso di impossibilità per morte, morte
presunta o indegnità dall’apertura della successione e, nel caso
di c.d. decadenza, dalla complessa fattispecie descritta nell’art.
481 c.c.
Questo risultato, indiscutibile nel caso di morte, morte presunta e indegnità, condivisibile e variamente argomentato nel caso
di rinunzia all’eredità(34), nel sembrare plausibile e ragionevole
anche nel caso di decadenza, finisce con il sancire, a livello più
generale di teoria del procedimento successorio, il convincimento che in tutti i casi in cui il chiamato non possa o non
voglia accettare l’eredità la vicenda di rapporto giuridico collegata a tale non volere o potere non è la sola estinzione, bensı̀
la modificazione soggettiva.
Questa considerazione, calata all’actio interrogatoria, solletica
il dubbio che il tempo di cui all’art. 481 c.c. possa, davvero,
essere considerato un termine di decadenza(35).
Delle due l’una: o si ammette, in via generale, che la decadenza
comporta una perdita non necessariamente estintiva della situazione giuridica soggettiva, ovvero si postula che la decadenza importa sempre una vicenda di estinzione della situazione
giuridica soggettiva. Nel primo caso, sarebbe possibile conservare l’idea che il tempo descritto nell’art. 481 c.c. sia di decadenza, mentre, nel secondo, ciò parrebbe precluso in premessa.
La differenza ha conseguenze rilevanti in termini di applicabilità diretta della disciplina sulla decadenza, da ammettere nel
primo caso e negare nel secondo.
Benché, a differenza della prescrizione (cfr. art. 2934 c.c.), il
legislatore non stabilisca esplicitamente che per decadenza il
diritto si estingue, la tradizione giuridica non par lasciar dubbi
sulla idoneità della medesima a generare una vicenda di estinzione del rapporto giuridico(36).
Questa considerazione, in uno con l’idea che la
norma sull’actio interrogatoria non determina
estinzione, bensı̀ modificazione soggettiva,
potrebbe lasciar accarezzare l’idea che il tempo
(33) Cosı̀, il nostro La rinunzia all’eredità, cit., 122 ss.
(34) Cfr. il nostro La rinunzia all’eredità, cit., 165 ss.
(35) La dottrina maggioritaria considera il termine in parola di decadenza. Per tutti, almeno, FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm.
Scialoja e Branca, cit., 256.
(36) Almeno, TEDESCHI, Decadenza (dir e proc. civ.), in Enc. dir., XI, Milano,
1962, 780 s., ivi riferimenti di dottrina.
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dell’art. 481 c.c. non possa essere considerato
di decadenza.
Questa ipotesi, benché di evidente rottura rispetto alla tradizione, non sembra priva di rilievo. L’esclusione della riconducibilità alla decadenza, sebbene apra il tempo entro il quale il
chiamato debba dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità alla
ricerca di una disciplina, lo sottrae a quella altrimenti inevitabile. La quale, per poco che se ne tracci anche il solo contorno,
non sempre risulta pienamente coerente e compatibile con
l’ipotesi in esame. Soprattutto nella prospettiva, pure plausibile
e per larghi versi condivisibile, che reputa il tempo descritto
nella norma sull’actio interrogatoria incidente su un diritto
disponibile(37) e, quindi, la relativa decadenza soggetta a impedimento per riconoscimento, rinunziabile dalle parti e non rilevabile d’ufficio(38).
D’altro canto, poi, non deve neppure trascurarsi che il procedimento civile per la fissazione di un termine entro il quale una
persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto non sempre è legato a ipotesi di decadenza.
Certamente non parrebbero esserlo il caso descritto all’art. 620
c.c., in tema di pubblicazione del testamento olografo, o quello
di cui all’art. 645 c.c., in tema di condizione sospensiva potestativa senza termine. Né può essere determinante la circostanza che il legislatore nel caso dell’art. 481 c.c. non abbia, al pari
di quanto ha fatto all’art. 702 c.c. in materia di esecutore testamentario, descritto l’effetto conseguente alla mancata dichiarazione, equiparando l’omissione alla rinunzia. Perché se
ciò è senza conseguenze rilevanti nel caso dell’esecutore testamentario, non può esserlo, nel caso di decadenza, dal momento che il chiamato c.d. decaduto versa in una situazione giuridica molto diversa da quella del chiamato rinunziante (cfr. art.
525 c.c.). Né, infine, può esser accomunato il caso in parola a
quello descritto nell’art. 650 c.c., se non altro per l’ovvia conseguenza che lı̀ v’è la definitiva chiusura del procedimento
successorio e la consolidazione dell’acquisto in capo al legatario, mentre qui non soltanto non c’è chiusura del procedimento, ma, au contraire, apertura del medesimo a un nuovo e problematico scenario.
(37) In senso contrario, FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in
Comm. Scialoja e Branca, cit., 250, «il testatore può imprimervi una certa
direzione, ma non alterarne la disciplina, mentre, d’altro canto, il chiamato si viene a trovare di fronte all’alternativa accettazione o rifiuto, senza
possibilità alcun a di poter influire sulla delazione, deferendo l’eredità ad
altri soggetti».
(38) Indispensabile, sul tema, il riferimento al contributo di NICOLÒ, La
vocazione ereditaria diretta e indiretta, Messina, 1934.
(39) Unanime e condivisa l’idea che i vocati ulteriori siano legittimati
all’azione. Almeno, FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm.
Scialoja e Branca, cit., 257.
(40) Il legame tra vocato ulteriore e rinunzia del primo chiamato è, però,
irrinunciabile, di guisa che è possibile discorrere di vocato ulteriore in
quanto esista un effettivo chiamato. Qualora il soggetto designato dalla
legge o dal testamento sia tolto ai vivi prima dell’apertura della successione, non sarebbe tecnicamente possibile considerarlo chiamato. Ciò impedirebbe di considerare mero vocato ulteriore colui che, secondo la disciplina devolutoria, lo segue. L’incapacità del primo esclude che, in capo a
quegli, anche soltanto per un istante, si possa radicare la posizione di
chiamato; sin dall’apertura della successione risulta effettivamente chiamato colui che, altrimenti, sarebbe un mero vocato ulteriore. Né, in senso
contrario, rileva il caso di chiamato che venga tolto ai vivi successivamente
all’apertura della successione, dal momento che in tale ipotesi la sostituzione del chiamato tolto ai vivi avviene non già secondo i noti meccanismi
devolutori, bensı̀ secondo la norma sulla trasmissione mortis causa di cui
all’art. 479 c.c. Prende il luogo del chiamato mancato, non colui a favore
del quale la successione sarebbe devoluta secondo la disciplina ordinaria
(sostituzione, rappresentazione, accrescimento e devoluzione), bensı̀ gli
eredi del chiamato mancato ai vivi.
6. Legittimazione attiva e interesse all’azione
C
ollocata l’actio interrogatoria all’interno del processo successorio ed esaminate la fattispecie e la vicenda di rapporto giuridico, movendo dalla posizione del vocato ulteriore ci
pare possibile svolgere qualche riflessione sul tema della legittimazione attiva, provandoci in una chiarificazione intorno al
contenuto della formula legislativa «chiunque vi abbia interesse».
Non certamente discutibile, non soltanto avuto riguardo alla
tecnica di costruzione della fattispecie, ma anche alla genesi
e alla funzione della norma indagata, che tra i legittimati all’azione vi siano i vocati ulteriori, ossia i soggetti la cui attualità
della chiamata dipende esclusivamente dalla rinunzia del primo chiamato, ossia dalla deliberata decisione dell’ultimo di
trarsi fuori, nei noti limiti, dal procedimento successorio(39).
La posizione giuridica del vocato ulteriore e la sua intima relazione con il primo chiamato(40), non può seriamente revocar in
dubbio la legittimazione del primo a esperire l’actio interrogatoria. La quale, nella prospettiva procedimentale del vocato
ulteriore, assolve due distinte e fondamentali funzioni che, al
contempo, giustificano e qualificano il suo interesse all’azione,
legittimandolo attivamente alla proposizione(41).
Da un lato, infatti, l’actio interrogatoria consente al vocato ulteriore di porre fine a un perdurante stato di incertezza giuridica astrattamente destinato a durare anche 10 anni, ossia tutto
il tempo che colui che, procedimentalmente, lo precede, ha a
propria disposizione per decidere se accettare o rinunziare all’eredità. Dall’altro lato, costituisce l’unico strumento giuridico
che consente al vocato ulteriore, nelle more dell’irrimediabile e
implacabile trascorrere del termine prescrizionale, di avocare a
sé il potere di accettare l’eredità(42). Benché, infatti, il chiamato
ulteriore, dacché il potere non si trova nel suo patrimonio, non
può efficacemente accettare l’eredità, nondimeno il termine di
prescrizione del potere egualmente decorre anche a suo danno(43).
Per poco che si indugi sulla posizione del vocato, il lettore non
stenta un istante ad avvedersi della sua legittimazione a promuovere l’azione interrogatoria. Legittimazione intrinseca-
(41) Il tema dell’azione interrogatoria costituisce per RADAELLI, L’eredità
giacente, Milano, 1948, 130 ss. uno degli indici per contestare l’idea che
la vocazione del chiamato ulteriore possa essere considerata condizionale. Nella prospettiva dell’A., i chiamati ulteriori sarebbero, infatti,
titolari di una situazione di aspettativa in senso tecnico. Indici di tale
aspettativa sarebbero non soltanto la trasmissibilità della delazione agli
eredi, ma anche la sua prescrittibilità. A proposito della legittimazione
all’actio interrogatoria, alla 132, precisa che ai chiamati ulteriori, ancorché non espressamente menzionati, non può certo negarsi l’esistenza di
un interesse che li legittima attivamente a promuovere l’azione «perché
in loro favore vi è qualche cosa di più che una mera speranza, come
potrebbe essere, prima della morte del testatore, quella di chi sia istituito erede in un testamento; vi è ormai un’effettiva e concreta possibilità di diventare erede, che la legge tutela e preserva e fa dipendere
solo dall’esercizio del diritto potiore del primo chiamato, e la cui incertezza è destinata a cessare, sia col decorso del periodo prescrizionale,
sia con quello del termine fissato dall’autorità giudiziaria».
(42) Ma SCHLESINGER, Successioni (diritto civile): parte generale, in Noviss. Dig. It., XVIII, cit., 758, anche al fine di sostenere e argomentare la
tesi secondo cui il chiamato in subordine può accettare l’eredità sin dal
momento dell’apertura della successione, ancorché la sua accettazione
sia destinata a restare inefficace soltanto quando si estingue il potere di
accettare del primo chiamato, esclude che l’actio interrogatoria costituisce una condizione necessaria per l’accettazione dei chiamati in subordine. Rispetto ai quali l’azione è una mera facoltà e il suo esercizio
un onere.
(43) GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni
legittime, in Commentario del codice civile, II, 1, cit., 117.
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mente dipendente dalla posizione del vocato ulteriore nel procedimento successorio e dal suo interesse alla chiusura del
medesimo(44).
In un breve torno di tempo, quello fissato
dal giudice, si definisce la posizione del vocato
rispetto al procedimento successorio, sancendone,
risolutivamente, la sua partecipazione
o estraneità.
dimento successorio prescrivono che l’ordine prenda il luogo
dell’incertezza.
Il risultato utile del provvedimento non è l’accertamento di una
situazione giuridica controversa o la condanna di taluno a fare
alcunché, ma, più semplicemente, la sicura definizione di una
situazione di incertezza. La quale, si badi, non è vaghezza circa
la titolarità di una situazione soggettiva, ma dubbiosità rispetto
a possibili esiti, tutti legittimi, possibili e plausibili, del procedimento successorio.
Un’azione, dunque, che parrebbe ricondursi
a quelle costitutive, bensı̀ non necessarie.
L’interesse del vocato ulteriore non è, dunque, un interesse
generico o qualunque, ma un interesse attuale e concreto, ossia
un interesse il cui grado di rilevanza si apprezza in funzione del
risultato atteso dall’azione; l’interesse ad agire è non altro dall’interesse all’azione nel suo passaggio dal piano obiettivo a
quello subiettivo e nel suo tradursi in sintetico rapporto tra
posizione giuridica e provvedimento invocato.
La legittimazione all’actio interrogatoria spetta, dunque, a colui
che vi abbia interesse.
Ma non un generico e obiettivo interesse all’azione, ossia l’interesse a inserirsi, a qualsiasi titolo, in un certo procedimento
successorio, indipendentemente dalla capacità di orientarne lo
svolgimento e definirne l’esito, bensı̀ un interesse concreto e
subiettivo, proprio di colui che abbia una potenziale idoneità a
divenire, ove pure ciò accada all’esito di più azioni, parte del
procedimento successorio in ragione del risultato connesso al
provvedimento giudiziario(45). Un interesse che non è un mero
e semplice interesse di spirito o materia, ma quello giuridicamente qualificato sul quale si fonda e regge l’intero sistema
processual-civilistico italiano(46).
Gli è, però, che l’interesse all’azione pare, nel caso che ci occupa, complicato dalla natura e dalla funzione del provvedimento
giurisdizionale.
Il quale non accerta il diritto di taluno né condanna altri a far
alcunché. Non definisce la titolarità di una situazione giuridica
soggettiva incerta, stabilendo a chi, tra più pretendenti in contestazione tra loro, essa spetti; non accerta se un certo soggetto
abbia adeguato o no il proprio contegno a una descrizione
normativa invocata da altri, né, in conseguenza, impone a taluno di tenere quel certo comportamento.
Esso si limita a segnare un breve orizzonte temporale entro il
quale il diritto attende una certa dichiarazione. La quale non
è né chiesta né, tantomeno, imposta. La cifra del provvedimento è soltanto l’attesa. Né è possibile pensare, sol perché
la legge collega alla mancata dichiarazione la vicenda di modificazione soggettiva, che l’attesa si traduca in imposizione.
Al diritto non importa che la dichiarazione venga resa. Nondimeno, esigenze connesse alla circolazione giuridica della
posizione di chiamato e alla più rapida chiusura del proce-
e considerazioni che abbiamo svolte, mentre parrebbero
consentire la sicura affermazione che legittimato all’azione in parola è il vocato ulteriore, il quale acquista, mercé il
provvedimento giudiziario, la giuridica certezza che, scaduto
il tempo fissato dal giudice, si definisce, in termini di partecipazione o di estraneità, la sua posizione rispetto al procedimento successorio, lasciano aperti i problemi rispetto ad altre
categorie di soggetti, a cui la tradizione non manca di riconoscere la legittimazione attiva all’azione.
È il caso dell’esecutore testamentario(48).
Si potrebbe, infatti, pensare a una sua legittimazione all’azione, dal momento che, in difetto della chiusura del procedimento successorio, difficilmente quegli potrebbe curare
l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del
defunto. Difficilmente, cioè, potrebbe onorare l’ufficio al
quale è preposto.
Il dubbio, tuttavia, si pone se, in luogo di pensare a un testamento che pone una istituzione semplice, si ipotizza una successione testamentaria in cui il de cuius, oltre a nominare un
esecutore testamentario e istituire l’erede, preveda una o più
d’una sostituzione.
(44) MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, 9ª ed., VI, Diritto
delle successioni per causa di morte, cit., 381, pur riconoscendo la diversità
di natura tra il termine legale di estinzione del potere di accettare l’eredità
e quello fissato dall’autorità giudiziaria, ne ravvisa una medesima ragione:
«gli ulteriori chiamati hanno interesse a sapere se il precedente chiamato
intenda, o meno, acquistare l’eredità, poiché in caso negativo, passa a loro
la possibilità di acquistarla».
(45) FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e
Branca, cit., 257 considera legittimato anche lo Stato. Il quale nella nostra
prospettiva, trattandosi di chiamato ulteriore, ossia di persona chiamata
alla successione se altri non possano o non vogliano accettare, è certamente legittimato all’azione.
(46) Diversamente, PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in AA.VV., Diritto
delle successioni a cura di Calvo e Perlingieri, cit., 321, ammette all’azione
un’amplissima categoria di soggetti, nella quale sono compresi anche curatore dell’eredità giacente, creditori dell’eredità, legatari, in quanto «tutti
questi soggetti sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante poiché dall’accettazione di altri potrebbero conseguire un beneficio, o quanto
meno, una conseguenza meritevole di tutela. Sı̀ che possono essere considerati terzi rispetto all’atto di accettazione, ma al contempo, destinatari
di un effetto favorevole o sfavorevole».
(47) Non convince la soluzione di MEZZASETTE, Art. 481 Fissazione di un
termine per l’accettazione, in AA.VV., Comm. Gabrielli, Delle Successioni, 1,
Artt. 456-564 a cura di Cuffaro e Delfini, cit., 246, la quale, senza preoccuparsi di indicare uno o più criteri, si limita a rimettere alla decisione del
giudice la decisione sulla legittimazione attiva all’azione.
(48) Sembra che escludano la sua legittimazione BIGLIAZZI GERI, BRECCIA,
BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile. 4.2, Le successioni a causa di morte, cit., 40.
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Famiglia, Persone e Successioni 2
In conseguenza, la legittimazione all’actio interrogatoria presuppone che il provvedimento giudiziario abbia, nei confronti
di chi lo domanda e in relazione agli interessi giuridicamente
qualificati di cui quegli sia titolare, la sicura e definitiva capacità di rimuovere una situazione di incertezza, mentre va esclusa nei casi in cui non possa assolvere tale ufficio. La legittimazione all’azione attende, dunque, di essere misurata dalla forza
e dalla capacità del provvedimento giudiziario di porre in chiarezza la condizione giuridica di colui che il provvedimento invoca, sancendo, in termini definitivi, l’interesse alla partecipazione o l’estraneità di quel soggetto al procedimento successorio(47).
7. L’esecutore testamentario e il curatore dell’eredità
giacente
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In un caso di tal sorta, mentre non v’ha dubbio
che l’actio interrogatoria possa essere esperita dal
primo sostituto, non facile, sulla base del criterio
di massima che abbiamo segnato, stabilire se
possa essere esperita anche da parte
dell’esecutore testamentario.
tario, chiamato a curare, in un breve arco temporale, l’esatta
attuazione delle disposizioni testamentarie del defunto. La prospettiva cronologica dei chiamati, i quali possono dichiarare se
intendono accettare o rinunziare all’eredità nel termine di prescrizione decennale, pare difficilmente conciliabile con la funzione dell’esecutore testamentario. Il tempo dell’ultimo è incompatibile con il tempo dei primi. Questa incompatibilità
giustifica e fonda l’interesse dell’esecutore testamentario a promuovere l’azione interrogatoria.
Un interesse qualificato non già dalla sua partecipazione al
procedimento successorio, bensı̀ dalla sua funzione di governatore del medesimo(49).
Ove pure una sola azione interrogatoria possa essere astrattamente insufficiente a chiudere il procedimento successorio
e ove pure debba essere necessario, per il risultato programmato, esperire, consecutivamente, più d’una actio interrogatoria, nondimeno la legittimazione dell’esecutore testamentario non crediamo possa essere messa in discussione. Rappresentando l’unico strumento giuridico a disposizione dell’esecutore per condurre il procedimento successorio alla sua
conclusione. Presupposto indefettibile per onorare il suo ufficio, ossia per curare, nel serrato termine concessogli dalla
legge, l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà
del defunto.
La prospettiva normativa che consente di riconoscere all’esecutore testamentario la legittimazione attiva all’azione non pare possa essere comune alla posizione del curatore dell’eredità
giacente. Rispetto al quale, per un verso, deve rilevarsi come
quegli non ha, necessariamente, interesse giuridico all’immediata chiusura del procedimento successorio(50) e, per altro
verso, che la legge non stringe i suoi doveri e uffici in un breve
orizzonte temporale.
Il curatore dell’eredità giacente è tenuto, compiuto l’inventario,
ad amministrare l’eredità, esercitandone e promuovendone le
ragioni, replicando alle istanze indirizzate contro la medesima,
pagando i debiti ereditari e i legati, rendendo il conto della
propria attività.
Mentre per il primo e nella sua singolare prospettiva l’azione
par avere una capacità risolutiva del procedimento, non lo
stesso sembra potersi affermare con riguardo al secondo.
I due non hanno un medesimo orizzonte di domande e problemi.
Qualora l’istituito interrogato non dichiarasse nel termine
se accetta o rinunzia, il procedimento successorio rimarrebbe ancora aperto, in balia della decisione del primo sostituto. Né la interrogazione di quest’ultimo ha, a sua volta,
una sicura capacità di chiudere il procedimento successorio, perché, ancora una volta, se l’interrogato non dichiara
nel termine se accetta o rinunzia, il procedimento si apre
alle decisioni dell’ultimo sostituto. Soltanto l’interrogazione
di costui ha, infatti, la capacità di chiudere il procedimento,
determinando, per il caso di mancata dichiarazione, l’acquisto dell’eredità in capo allo Stato. Potrebbe, allora, ipotizzarsi che l’esecutore testamentario ha un interesse qualificato a promuovere l’actio interrogatoria soltanto nel momento in cui si giunge all’ultimo gradino, ossia quello in
cui il tempo giudiziale del provvedimento è capace di segnare, anche in assenza della dichiarazione resa da parte
dell’interrogato, la conclusione del procedimento successorio e, cosı̀, la identificazione dei soggetti a favore dei quali
matura la successione.
Diversamente, nelle altre ipotesi, o meglio sarebbe dire negli
altri frammenti del procedimento successorio, la legittimazione
dell’esecutore testamentario a promuovere l’azione potrebbe
essere messa in discussione, perché il numero dei soggetti
che, successivamente, sono chiamati l’uno in sostituzione dell’altro, impedisce, nella prospettiva dell’esecutore testamentario, di attribuire al provvedimento giudiziario una efficacia risolutiva del procedimento successorio.
Il dubbio, tuttavia, pare che debba e possa risolversi in senso
negativo se solo si tenga conto delle funzioni che, a norma
dell’art. 703 c.c., competono all’esecutore testamentario. Dovendo curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di
ultima volontà del defunto, l’esecutore è tenuto ad amministrare la massa ereditaria, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e prendendo possesso dei beni ereditari. Gli è, però,
che il possesso e, dunque, l’ufficio non può durare oltre un
anno dalla dichiarazione di accettazione della nomina, salvo
che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, ne
prolunghi la durata.
Il tempo è, dunque, indomito sovrano dell’esecutore testamen-
Al curatore deve importare soltanto di amministrare un’eredità,
quando essa non sia ancora accettata(51).
Di là del caso delle dimissioni, il limite temporale dell’ufficio
del curatore dell’eredità giacente non è preventivamente stabilito, ma rimesso, per relationem, al tempo della chiusura
del procedimento successorio: il curatore, infatti, cessa dalle
sue funzioni quando l’eredità è stata accettata. E non potrebbe essere altrimenti, essendo il procedimentale personaggio
(49) Più genericamente, FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in
Comm. Scialoja e Branca, cit., 257, riconosce nell’esecutore testamentario
la legittimazione attiva, in quanto quegli può aver interesse a liberarsi dai
doveri ai quali è tenuto nei confronti degli eredi. Diversamente nella nostra prospettiva è proprio la sua situazione giuridica soggettiva a legittimarlo attivamente all’azione, prescindendo, come si dovrebbe convenire
nei casi di Ufficio, dal suo rapporto con i chiamati-eredi.
(50) In senso contrario, PERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, in AA.VV., Diritto delle successioni a cura di Calvo e Perlingieri, 321, che, sotto questo
punto di vista equipara il ruolo dell’esecutore testamentario a quello del
curatore dell’eredità giacente, assumendo che entrambi possono avere
interesse a «liberarsi dai doveri inerenti il proprio ufficio». Già FERRI, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. Scialoja e Branca, cit., 257, il
quale argomenta questa inclusione, precisando che «oggi non è più presupposto della giacenza dell’eredità, che il chiamato abbia rinunziato all’eredità o sia ignoto».
(51) Almeno NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari. I. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, 2ª
ed., Milano, 1968, 245 ss., RADAELLI, L’eredità giacente, cit., 152 ss. e TRIMARCHI, L’eredità giacente, 2ª ed., Milano, 1954, 65 ss.
Il suo ufficio, stretto tra l’amministrazione
e la resa dei conti, prescinde dall’esecuzione
delle disposizioni di ultima volontà del defunto e,
più genericamente, dalla conclusione
e definizione del procedimento.
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IL COMMENTO
del curatore dell’eredità giacente non soltanto servile, ma
anche antagonista rispetto a colui che sarà erede. Il curatore
reclama, infatti, un’eredità giacente la quale è compatibile
soltanto con lo stato di pendenza del procedimento.
La considerazione complessiva dei doveri e uffici del curatore,
in uno con la constatazione dell’inesistenza di un breve e circoscritto lasso temporale di durata del proprio ufficio, parrebbero escludere la esistenza in capo al curatore di un interesse
giuridicamente qualificato da legittimarlo attivamente alla proposizione dell’azione interrogatoria.
Il provvedimento giudiziario che fissa un termine entro il
quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità
non reca alcun vantaggio al curatore dell’eredità giacente e,
all’esatto opposto, avrebbe il potenziale precipitato di determinare la chiusura del procedimento successorio e, in conseguenza, la cessazione dell’ufficio del curatore medesimo. Il
quale, per quanto ciò possa apparire prima facie paradossale,
non soltanto non ha un interesse giuridicamente qualificato
a proporre l’azione, ma, addirittura, par avere un contro-interesse a non promuoverla, dal momento che essa, seppure
astrattamente, ha la capacità di determinare la cessazione
dell’ufficio. La conservazione del quale costituisce interesse
giuridicamente qualificato del curatore. Neppure la considerazione che possa esistere un interesse del curatore dell’eredità giacente alla chiusura del procedimento, par cogliere nel
segno. Infatti, ove pure esistesse un tale interesse, non v’ha
dubbio che si tratterebbe di un mero interesse individuale,
non presidiato, diversamente da quanto accade per l’esecutore testamentario, da alcuna norma giuridica. Sotto un diverso profilo, poi, non convince neppure la considerazione
che il curatore possa aver interesse alla cessazione della carica. Perché non soltanto tale interesse sarebbe del tutto configgente con lo stesso ufficio, ma soprattutto perché la tutela
del medesimo non potrebbe certamente essere affidata all’actio interrogatoria. L’ufficio non reclama, invero, accettazione, né par tollerare una rinuncia.
8. I creditori personali del chiamato
I
l criterio normativo per selezionare i soggetti portatori di un
interesse giuridicamente qualificato che, in funzione del
provvedimento atteso e della sua singolare natura, risultano
legittimati alla proposizione dell’actio interrogatoria parrebbe
capace di risolvere positivamente il caso del creditore personale del chiamato.
Il quale, proprio in ragione del suo essere titolare di un diritto
di credito nei confronti del chiamato, ha un evidente interesse
giuridico a verificare, con tratto di breve certezza giuridica, la
partecipazione o l’estraneità del proprio debitore al procedimento successorio.
Il principio generale della responsabilità
patrimoniale e il suo estendersi non soltanto
ai beni presenti, bensı̀ anche a quelli futuri fonda
l’interesse all’azione del creditore personale
del chiamato.
Il provvedimento giudiziario, infatti, non ha l’idoneità di porre
in chiarezza la condizione giuridica del curatore dell’eredità
giacente, sancendo, in termini definitivi, la partecipazione o
l’estraneità di quel soggetto al procedimento successorio. Né
sussiste un interesse giuridicamente qualificato, ossia protetto
e garantito da una norma, alla chiusura del procedimento successorio, sussistendo, piuttosto, un interesse giuridicamente
tutelato, se non proprio antagonista, quanto meno concorrente
con esso.
Il quale attende con esigenza di indiscutibile obiettività giuridica di conoscere se gli è consentito di soddisfarsi anche sui
beni ereditari, da ciò derivando, come è ovvio, un potenziale
vantaggio per l’accrescersi della garanzia patrimoniale del proprio debitore(52).
Garanzia che non potrebbe, altrimenti, tutelare e conservare,
dal momento che, nelle more del procedimento successorio e
in difetto di un atto o di un fatto del proprio debitore che possa
valere accettazione o rinunzia all’eredità, non potrebbe, rispetto ai beni che formano la potenziale eredità del proprio debitore, agitare alcuno dei mezzi di conservazione della garanzia
patrimoniale. Non può, per il carattere personale, accettare in
via surrogatoria l’eredità devoluta al proprio debitore, non può,
in assenza di atti o fatti di rinunzia agire in revocatoria, non
può neppure domandare il sequestro dei beni ereditari, trattandosi di beni non ancora del debitore.
L’interesse ad agire del creditore personale del chiamato sta,
dunque, nell’esigenza di tutelare il proprio credito, imprimendo al procedimento successorio, limitatamente alla persona del
suo debitore, una evidente accelerazione. Al creditore personale del chiamato, infatti, non interessa la sorte del procedimento
successorio tout court, ma soltanto le vicende che, all’interno
di quel certo procedimento, riguardano o possono riguardare il
proprio debitore. Un interesse non euristicamente orientato al
procedimento in sé, bensı̀ alle vicende procedimentali del proprio debitore. Una prospettiva, se vogliamo, ristretta e miope
che non può andar oltre ciò che accade al debitore chiamato,
una volta che costui sia definitivamente e irrevocabilmente
uscito dal procedimento successorio(53).
Ma il tema, per il caso del debitore personale del chiamato, non
crediamo sia tanto nella sola giuridica esistenza di un interesse
all’azione che fonda la sua legittimazione, la quale non par, alla
(52) Osserva CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, in Tratt. Cicu e Messineo, XLII, 1, cit., 159, che
l’accettazione dell’eredità non è atto personale, sicché potrebbe farsi anche a mezzo di rappresentante. Non sarebbe, però, consentito ai creditori
del chiamato, nonostante la norma di cui all’art. 524 c.c., di accettare
l’eredità in via surrogatoria. L’A. motiva questa sua posizione non soltanto
osservando che l’azione di cui all’art. 524 c.c. appartiene al genere dell’azione revocatoria e non surrogatoria, ma soprattutto facendo leva sulla
norma di cui all’art. 481 c.c.
(53) Sul tema le considerazioni di MENGONI, Successioni per causa di
morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Tratt. Cicu e Messineo e
continuato da Mengoni, XLIII, 2, 4ª ed., Milano, 2000, 242 s., il quale
ammette i creditori personali all’actio interrogatoria. Precisando che, qualora il chiamato all’eredità sia anche legittimario ammette che l’art. 524
c.c., possa essere applicato, analogicamente, anche per la impugnazione
della azione di riduzione. «Poiché l’intenzione del legislatore, rivolta ad
assicurare ‘‘un’efficace tutela dei creditori anteriori alla rinunzia’’ [...], implica che essi possano soddisfarsi su tutti i beni che il legittimario avrebbe
acquistato o potuto acquistare se non avesse rinunziato all’eredità (o perduto nell’altro modo il diritto di accettarla)».
Non par, dunque, che si debba riconoscere al
curatore dell’eredità giacente la legittimazione
attiva alla proposizione dell’azione interrogatoria,
mancando in lui un interesse giuridicamente
qualificato.
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IL COMMENTO
luce delle considerazioni svolte, revocabile in dubbio, essendo
il provvedimento giudiziario l’unico strumento capace di ridurre in giuridica e irrevocabile certezza l’estensione della garanzia patrimoniale ai cc.dd. beni ereditari, quanto piuttosto nella
verifica dell’utilità e del danno connessi a una scelta processuale orientata in tal verso.
Non è, cioè, questione di ammissibilità e accesso al mezzo
giuridico, quanto di opportunità e merito. L’indagine trascende
dall’analisi teorica alla valutazione pragmatica. Da quella del
giurista della cattedra a quella dell’avvocato del foro. Nella prospettiva teorica non par revocabile in dubbio la legittimazione
all’azione del creditore personale del chiamato, perché non
v’ha dubbio che esiste un interesse giuridicamente qualificato
ad assumere la giuridica certezza della partecipazione attiva o
estraneità del proprio debitore al procedimento successorio e
perché soltanto il provvedimento giudiziario chiesto è capace
di far chiarezza su quale dei possibili esiti abbia il procedimento successorio rispetto all’interrogato.
Nella prospettiva pragmatica, però, se l’interesse non è, come
sovente accade in casi di tal genere, la tregua del dubbio sull’esito del procedimento, almeno limitatamente al debitore
chiamato, la scelta processuale par la meno opportuna.
Perché essa, pur potendosi concludere con la dichiarazione di
accettazione o rinunzia, unici esiti possibili fuori da tale schema procedimentale, potrebbe concludersi con l’ostinato silenzio dell’interrogato. La quale importerebbe la definitiva, irrevocabile e irrimediabile fuoriuscita del debitore dal procedimento
successorio e travolgerebbe inesorabilmente con sé ogni vana
possibilità del creditore di poter contare su quei beni ereditari.
Tralasciando il caso della accettazione, la quale importerebbe
la soddisfazione del creditore, il caso della rinunzia sarebbe,
nell’ottica del creditore del chiamato, probabilmente da preferire al silenzio che importa la perdita del potere di accettare.
Perché avverso la rinunzia il creditore del chiamato avrebbe la
possibilità di agire con la speciale azione di cui all’art. 524 c.c.
Azione preclusa, secondo quanto siamo venuti dicendo, nel
caso di chiamato che abbia perduto per la mancata dichiarazione resa nel termine assegnato dal giudice il potere di accettare l’eredità e, più in generale, la posizione di chiamato. Definitivamente trasferitasi in capo al soggetto a favore del quale si
compie la devoluzione.
(54) Con la esclusione dei beneficiari di un onere, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA,
BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile. 4.2, Le successioni a causa di morte, cit., 40,
riconoscono a tali creditori la legittimazione ad agire.
(55) BARASSI, Le successioni per causa di morte, cit., 106, riconosce la
legittimazione attiva ai creditori dell’eredità, anche se par di intuire dalla
pagina dell’A. che quegli si riferisca, esclusivamente, ai creditori ereditari
in senso stretto.
(56) Da avvertire la non semplicità della ipotesi. Seguendo la dottrina
maggioritaria che distingue il legato dalla disposizione testamentaria modale in ragione della determinatezza del beneficiario, risulta evidente che
il beneficiario di un modo dovrebbe essere sempre un soggetto indeterminato (BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle successioni, Milano,
4ª ed., 2006, 249). Ma in senso contrario, BIONDI, Le donazioni, in Trattato
di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, 648, BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI, Diritto civile, I, 2, Fatti e atti giuridici, Torino, 1987, 778, non escludono che il modo possa riferirsi a una
persona determinata; occorre, però, che il beneficio sia indiretto o riflesso
o meramente strumentale al soddisfacimento dell’interesse del testatore
e che esso non consista nel subentrare del soggetto, a titolo particolare, in
un rapporto di cui era titolare il de cuius. Il modo, a differenza del legato,
non costituisce una passività ereditaria cui l’erede è tenuto ultra vires, ma
un peso di natura personale F.S. AZZARITI, MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6ª ed., Padova, 1973, 557. Di là di
questa problematica, non si dubita circa la natura obbligatoria del rapporto giuridico nascente dal modo. Secondo la dottrina ciò sarebbe rica-
9. I creditori ereditari, i legatari e i beneficiari
di un onere
I
l criterio per individuare coloro che vi abbiano interesse, e,
pur non senza qualche corruzione logica, i soggetti legittimati a esperire l’azione interrogatoria deve, infine, essere impiegato per affermare o negare tale legittimazione rispetto ai
creditori ereditari, ai legatari e ai beneficiari di un onere(54).
I quali, pur potendo risultare, a una prima impressione, lontani
gli uni dagli altri, non soltanto per posizione nel procedimento
successorio, ma anche e soprattutto per ruolo interpretato all’interno del medesimo, risultano, a un’indagine più severa, più
vicini di quanto una prima impressione non possa restituire e
capaci di vestire, nella prospettiva che qui ci occupa e interessa, un abito che pare eguagliarli.
Creditori ereditari, legatari e beneficiari di un
onere possono essere accomunati in ragione della
posizione giuridica soggettiva che costoro hanno
rispetto alla eredità o, meglio sarebbe dire,
rispetto agli eredi.
Senza cancellare le ricchezze della posizione di ciascuno, costoro risultano accomunati dall’essere, nel senso più generico
ma non descrittivo, di cui l’espressione è capace, creditori. Ossia titolari di un diritto soggettivo relativo(55).
Tale è il diritto del creditore ereditario, il quale attende dall’erede che costui faccia, dia o non faccia qualcosa, ossia attende
che venga esattamente eseguita la prestazione dovutagli che,
sola, consente di realizzare e soddisfare il suo interesse.
Tale è il diritto del beneficiario di un onere(56), il quale attende
che l’onerato, chiunque esso sia, erede o legatario, adempia la
prestazione portata nella clausola modale.
Tale, infine, è il diritto del legatario, il quale, benché il legato si
acquista automaticamente, non per questo non è o non può
essere creditore dell’onerato. E ciò non vale soltanto per il caso
più semplice che si possa immaginare, ossia del legato obbligatorio, il quale, per definizione, è fonte di un rapporto giuridico obbligatorio, in cui il legatario è creditore e l’onerato debitore, ma anche pel caso del legato c.d. reale. Perché se è vero
che l’effetto del legato può consistere in un c.d. effetto reale,
non è men vero che il legatario, a’ sensi del 3º co. dell’art. 649
vabile proprio dalla disciplina CARNEVALI, Modo, in Enc. dir., XXVI, Milano,
1976, 686 s. Il principale corollario che deriva da tale affermazione è che
possono essere dedotte nel modo soltanto prestazioni patrimoniali (arg.
ex art. 1174 c.c.), sebbene non sia necessario che esse rispondano a un
interesse patrimoniale del creditore (TORRENTE, La donazione, in Tratt.
Cicu e Messineo, XXII, Milano, 1956, 2293). Non possono, invece, essere
dedotti nel modo i comportamenti non patrimoniali quali, a esempio, il
prendere un certo nome, il compiere certi studi, l’assistere una persona, il
continuare ad abitare la cosa donata, ove pure questi comportamenti
siano presidiati da una clausola penale (BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle successioni, 4ª ed., Milano, 2006, 399; CARNEVALI, La donazione modale, Milano, 1969, 122 ss.; CARNEVALI, Modo, in Enc. dir., XXVI,
Milano, 1976, 687; TORRENTE, La donazione, in Tratt. Cicu e Messineo, XXII,
Milano, 1956, 294 s. Ma, in senso contrario, BIONDI, Le donazioni, in Tratt.
Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, 647, secondo cui una clausola che impone al
donatario un comportamento morale, essendo incoercibile, non può valere quale onere, a meno che il donante non la presidi con una clausola
penale o non colleghi all’inadempimento di essa la risoluzione del contratto). In tali ultimi casi, l’apparente modo si risolve o in mero consiglio
dato al donatario o in un desiderio espresso dal donante, ovvero in una
condizione potestativa, il cui mancato avveramento determina l’inefficacia successiva della donazione (CARNEVALI, La donazione modale, in Tratt.
dir. successioni e donazioni, diretto da Bonilini, VI, La donazione Milano,
2009, 846; CARNEVALI, Le donazioni, in Tratt. Rescigno, 6, 2ª ed., Torino,
1997, 554).
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c.c., deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata,
anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore. Ma v’è, perfino di più. Genera, infatti, una obbligazione
anche quel legato che parrebbe, per definizione, dover escludere ogni rapporto obbligatorio: ossia il legato di liberazione da
debito. Il quale produce, sı̀, come effetto la estinzione del rapporto giuridico obbligatorio, liberando il legatario debitore dal
proprio obbligo, ma, paradossalmente e nel contempo, costituisce un nuovo rapporto obbligatorio, avendo il legatario il
diritto di conseguire da parte dell’onerato i titoli del credito
legato che si trovavano presso il testatore.
Creditori ereditari, legatari e beneficiari di un
onere, sono accomunati dal loro essere titolari
di un diritto di credito vantato verso la massa
ereditaria. Il loro essere accomunati è anche
la ragione che consente, nella esclusiva
prospettiva che stiamo indagando, di trattare
il tema della loro legittimazione
all’actio interrogatoria in modo unitario.
Non v’ha dubbio, infatti, che il creditore ha sempre necessità di
individuare il proprio debitore e, anzi, secondo una nota e per
taluni versi condivisa prospettiva, non vi sarebbe altro dall’obbligo giuridico, risolvendosi il diritto soggettivo nella mera designazione dei soggetti beneficiari della prestazione dovuta.
Non v’ha, dunque, dubbio che creditori ereditari, legatari e
beneficiari di un onere aspirino sempre a poter conoscere il
loro debitore, al fine di poter volgere al suo indirizzo la pretesa
creditoria e, quindi, l’attesa di prestazione e, in difetto, la pretesa di soddisfazione.
Questa sola considerazione con carattere quasi assoluto, parrebbe dover risolvere in senso positivo il tema della loro legittimazione a esperire l’azione interrogatoria.
Nelle more del possibile e non rado lento decisionismo dei
chiamati, l’unico strumento per stringere il tempo del procedimento successorio e individuare, cosı̀, il loro debitore, parrebbe
l’azione interrogatoria. Mercé il provvedimento giudiziario, in
un breve torno di tempo, si dovrebbe definire il procedimento
successorio, di modo che il creditore, il legatario, il creditore
dell’eredità o il beneficiario del modo, possa conoscere il soggetto all’indirizzo del quale svolgere la propria pretesa.
Gli è, però, che tale considerazione parrebbe cedere quando
l’indagine venga indirizzata, al fine di indagare circa la sussistenza di un interesse qualificato capace di legittimare all’azione in parola i predetti i soggetti, sulla effettiva e concreta capacità del provvedimento giudiziario di attuare tale interesse.
Esso sarebbe, senz’altro, garantito qualora nel breve lasso di
tempo il chiamato dichiarasse di accettare l’eredità, mentre,
difficilmente, troverebbe compimento nelle altre due ipotesi,
ossia nel caso in cui il chiamato dichiarasse di rinunziare o
omettesse qualsiasi dichiarazione. Perché in tali due ultime
ipotesi, pur con le note differenze, il procedimento, in luogo
di chiudersi e definirsi, individuando, cosı̀, l’erede e, nella prospettiva dei nostri soggetti, il debitore, si aprirebbe a nuovi e
possibili esiti. La posizione di chiamato perduta da colui che è
stato esposto all’actio interrogatoria verrebbe a trasferirsi, se-
(57) Sul tema dell’amministrazione liquidazione compiuta dal curatore
dell’eredità giacente, almeno, NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari.
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condo i consueti e noti meccanismi devolutori, in capo ad altro
soggetto.
Ciò significa che il provvedimento giudiziale non avrebbe recato alcun effetto utile a colui che lo ha chiesto. Perché non gli
avrebbe consentito di conoscere il proprio debitore e, quindi, di
poter individuare il soggetto all’indirizzo del quale esercitare la
pretesa creditoria, rinviando a un’ulteriore actio interrogatoria
l’esito atteso.
I creditori ereditari, i legatari e i beneficiari di un onere, perché
il loro credito è della massa ereditaria, ossia di colui che risulterà erede, non hanno, né possono nutrire interesse a un certo
o altro erede, ma solo all’impersonale erede.
L’actio interrogatoria, poiché potenzialmente incapace di definire
il procedimento successorio rispetto all’indistinto e opaco chiamato, e capace di definirlo soltanto rispetto al soggetto, mano a
mano, interrogato, per il quale, di volta in volta, viene sancita la
sua partecipazione o estraneità, non pare svolgere un utile effetto
nei confronti di coloro che sono creditori. Perché costoro, stante la
situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari, non attendono
di conoscere la sorte del procedimento rispetto a uno o altro
chiamato, bensı̀ la sorte e la chiusura del procedimento tout court.
In conseguenza, tali soggetti avrebbero un interesse giuridicamente qualificato a esperire l’actio interrogatoria, soltanto nell’ipotesi in cui si accertasse che per costoro essa rappresenta
l’unico strumento, ove pure fosse necessario agitare più azioni
interrogatorie, l’una dopo l’altra, capace di consentir loro la
realizzazione e attuazione del proprio interesse creditorio.
Non esiste però questa relazione nella forma né della continenza né della necessità. E, all’esatto contrario, il nostro sistema
successorio, che pure è attento e sensibile alle esigenze dei
creditori, sembra disegnare un percorso molto diverso.
Il creditore che intenda immediatamente realizzare il proprio
interesse non ha, infatti, necessità di rivolgersi all’erede, ben
potendo trovare soddisfazione rivolgendosi al curatore dell’eredità giacente. Ossia colui che, pel caso di tempi di riflessione
dei chiamati in merito all’accettazione o rinunzia dell’eredità
piuttosto lunghi, vengono officiati del compito di amministrare
l’eredità giacente, ossia l’eredità in attesa dell’erede. Né può
sembrar un caso che la legge, nel fissare i compiti del curatore
dell’eredità giacente, dedichi al tema dei pagamenti dei debiti
ereditari una norma specifica, la quale rinvia, recettiziamente,
all’articolata e complessa disciplina della liquidazione dei debiti ereditari(57) compiuta dall’erede beneficiato. Disciplina alla
quale è affidata la composizione dei conflitti, mediante poziorità e regresso, tra i vari e diversi creditori ereditari.
Ne consegue, pertanto, che i creditori ereditari, laddove non
abbiano, altrimenti, un interesse giuridicamente qualificato a
conoscere l’esito del procedimento successorio rispetto a un
certo e determinato chiamato, ma abbiano soltanto il loro tipico e specifico interesse di creditori dell’eredità, ossia di vedere
soddisfatta la propria pretesa creditoria,
nell’ipotesi in cui il chiamato non decida in un
ragionevole lasso di tempo se accetta o rinunzia,
non potrebbero agire con l’actio interrogatoria,
bensı̀ con la istanza di nomina del curatore
dell’eredità giacente.
I. L’amministrazione durante il periodo antecedente all’accettazione dell’eredità, 2ª ed., cit., 290 ss.
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Perché, rispetto all’interesse giuridicamente qualificato di cui
sono portatori, mentre la prima azione non è necessariamente
autosufficiente, lo è, invece, la seconda.
Il chiamato interrogato, infatti, ove non accettasse, lascerebbe
ancora aperto il procedimento successorio e, quindi, imporrebbe al creditore, per consentirgli di conseguire il risultato atteso,
di promuovere tante altre successive azioni interrogatorie,
quanti sono i chiamati fino a che taluno non decida di accettare. Per contro, l’istanza di nomina di un curatore dell’eredità
giacente, pur lasciando aperto il procedimento successorio, individuerebbe immediatamente il soggetto istituzionalmente officiato, previa autorizzazione del Tribunale, di pagare i debiti
ereditari.
Rispetto ai creditori ereditari, titolari dell’interesse giuridicamente qualificato alla pretesa di soddisfazione, l’actio interrogatoria si presenta, allora, potenzialmente inadeguata. Ben essendo possibile che il provvedimento giudiziale non consenta a
colui che l’ha ottenuto di realizzare l’interesse che, solo, giustifica e fonda la legittimazione all’azione.
Una rigorosa interpretazione che giustifichi il senso del «chiunque vi abbia interesse» e induca dall’indefinita classe del chiunque alla finita classe dei soggetti portatori di un interesse giuridicamente qualificato, non può dunque tralasciare di considerare l’evidente liaison che corre tra la formula usata nell’art.
481 c.c. e il principio sancito all’art. 100 c.p.c. La legittimazione
attiva all’actio interrogatoria dovrebbe escludersi in tutti i casi,
e tra essi quello dei creditori dell’eredità, in cui il risultato del
procedimento giudiziario non costituisce il mezzo necessario
per ottenere il bene, materia del diritto soggettivo, che gli strumenti sostanziali non hanno fornito o mantenuto.
Perché sussista un interesse ad agire non occorre, allora, un
mero interesse alla chiusura del procedimento successorio,
prescindendo dalla circostanza che l’istante sia parte del procedimento o estraneo a esso e toccato da quello soltanto in
via mediata e indiretta o dalla circostanza che esista in capo
all’istante un interesse preciso alla chiusura del procedimento successorio rispetto all’interrogato, ma necessita che il
singolare provvedimento invocato abbia l’idoneità a essere
il mezzo necessario, ossia l’unico mezzo concreto e attuale,
capace di consentire al soggetto di ottenere il bene che sia
materia del diritto soggettivo. Considerata la particolare natura del provvedimento invocato, il quale né accerta né condanna, esso è da reputare strumento necessario soltanto
quando l’istante, mercé il provvedimento, attua l’interesse
sotteso a quella situazione giuridica soggettiva rispetto alla
quale la stessa definizione del procedimento tout court o del
procedimento rispetto a un certo chiamato, è meramente
procedimentale e strumentale.
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