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Interessi usurai

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Interessi usurai
 BANCARIO E FINANZIARIO
Aprile 2014
TEMI DI ATTUALITÀ IN MATERIA DI INTERESSI USURARI
La presente nota ha ad oggetto alcune tematiche controverse ed attuali in merito agli interessi c.d. “usurari”, di cui alla legge
n. 108/1996 ed all’art. 644 c.p. (1); ed in particolare quelle che attengono agli interessi moratori, alla c.d. “usura
sopravvenuta” e al tasso “floor”.
1. Per quanto concerne gli interessi moratori, è dibattuto se gli stessi debbano rientrare o meno nel calcolo del tasso usurario.
Su questo tema, la sentenza della Cass. Civ., Sez. I, del 9 gennaio 2013, n. 350 ha recentemente statuito che: “al fine del
riscontro di eventuale usurarietà dei tassi preveduti in un contratto di mutuo debbono essere computati anche gli interessi
moratori convenzionalmente stabiliti”.
Tale sentenza ha confermato un orientamento giurisprudenziale che si era affermato in precedenza (vedasi, ad esempio, la
Cass. Civ., Sez. I, n. 5286/2000 o la Cass. Civ, Sez. III, n. 5324/2003) (2).
Più recentemente sono intervenute due ordinanze che, da una parte, hanno confermato quanto statuito dalla Cassazione, ma al
contempo ne hanno precisato l’applicazione concreta. Si tratta delle ordinanze, datate 28 gennaio 2014, del Tribunale di
Milano (3) e del Tribunale di Napoli (4).
(1) Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge 7 marzo 1996 n. 108, apportando significative modifiche al
disposto dell’art. 644 c.p., il quale dispone come segue: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una
somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso
medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà
economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo
e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito
nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha
richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in
danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura
di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in
cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato
ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo
pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle
restituzioni e al risarcimento dei danni”.
(2) Entrambe le sentenze citate hanno affermato che “il tasso-soglia di cui alla legge n. 108/1996 riguarda anche gli
interessi moratori”.
(3) Il Tribunale di Milano (Dott.ssa Cosentini) ha statuito come segue: “nel condividersi il principio affermato dalla
Corte secondo cui la verifica del rispetto della soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue
che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del
contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con
l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero
unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)”.
BANCARIO E FINANZIARIO
Aprile 2014
In entrambi i casi, i procedimenti erano stati instaurati dai mutuatari che, alla luce di quanto disposto dalla Corte di
Cassazione con la sopra citata sentenza, richiedevano la restituzione o la compensazione di tutti gli interessi pagati sul mutuo,
in quanto ritenuti usurari.
I principi contenuti nelle due ordinanze, si possono così riassumere:
1) il tasso moratorio è rilevante ai fini dell’usura;
2) ciò non significa peraltro che si debba procedere ad una sommatoria tra quest’ultimo e il tasso corrispettivo, in
quanto tali indici dovranno invece essere verificati singolarmente;
3) se è usurario esclusivamente il tasso moratorio, la Banca dovrà restituire soltanto gli interessi moratori e non quelli
corrispettivi.
Pertanto, le Corti di merito, elaborando ulteriormente l’interpretazione della Corte di Cassazione, hanno ritenuto che,
nonostante la normativa consideri rilevante gli interessi convenuti a qualunque titolo (e dunque anche quelli moratori), è più
corretto valutare separatamente le singole componenti poichè “trattasi di tassi previsti ed applicati in via alternativa”.
Conseguentemente, il cliente potrà richiedere alla Banca, ai sensi dell’articolo 1815, comma 2 c.c., la restituzione degli
interessi moratori, ma dovrà continuare a pagare quelli corrispettivi, se inferiori alla soglia d’usura.
In conformità con le ordinanze citate, inoltre, si sono pronunciati anche, più recentemente, il Tribunale di Venezia (5) con
ordinanza del 26 febbraio 2014, il Tribunale di Trani (6) con ordinanza del 10 marzo 2014 ed il Collegio di Coordinamento
dell’ABF (7) con decisione n. 1875 del 28 marzo 2014.
2. Altro tema oggetto di acceso dibattito e che ha comportato un vasto contenzioso è quello della c.d. “usura sopravvenuta”
(8). Le controversie sono scaturite, in particolare, a seguito del progressivo abbassamento dei tassi di mercato, e pertanto, dal
conseguente abbassamento dei relativi tassi-soglia.
La legge 7 luglio 1996 n. 108, infatti, non dà alcuna indicazione circa il momento in cui occorre verificare il superamento del
tasso-soglia. Ciò ha portato alla affermazione, in dottrina e in giurisprudenza, di due opposti orientamenti.
Il primo orientamento (9) ritiene che l’esistenza o meno del tasso di usura vada verificata al momento della conclusione del
contratto.
(4) In modo conforme anche il Tribunale di Napoli (Dott. Ardituro) ha affermato che: “ad essere sanzionata con la
nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi è solo la previsione relativa al tasso da applicare
per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che comunque sono dovuti perché in
misura leggermente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministero del Tesoro”. (5) Il Tribunale di Venezia (Dott.ssa Zanon) così afferma: “ritenuto infatti che non sia corretto sostenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore contrattuale e quello moratorio: trattasi di tassi previsti in via alternativa e che sono stati in via alternativa applicati. La giurisprudenza della Suprema Corte invocata da parte attrice a sostegno dell'opposizione (Cass. 350/2013) non avvalla in realtà l'assunto della stessa, limitandosi ad affermare il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire che la
regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi a qualunque titolo dovuti, cioè a quelli corrispettivi come
a quelli moratori”.
(6) Il Tribunale di Trani (Dott.ssa Pastore) statuisce come segue: “è evidente che le parti hanno pattuito un tasso
diverso e alternativo per due differenti tipologie d’interesse, applicabili in ipotesi distinte e separate”.
( 7) Il Collegio di Coordinamento rappresenta un organo interno all’ABF incaricato di decidere quei ricorsi che
riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato - o possono generare - orientamenti differenti tra i
tre Collegi territoriali. Si segnala, inoltre, che in tale pronuncia il Collegio ha ritenuto applicabile anche agli interessi di
mora l’art. 1384 del cod. civ. che prevede la riducibilità d’ufficio della penale eccessiva, seguendo un’indicazione già
emersa in una sentenza della Cassazione in materia di leasing (Cass. Civ. Sez. III, n. 888/2014).
(8) Sul quale anche per i riferimenti, Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari – Regole, 2013, 163 ss. e Quaranta,
Su usura e interessi di mora: questioni attuali, BBTC, II, 2013, 491 ss. BANCARIO E FINANZIARIO
Aprile 2014
Pertanto, il contratto che al momento della stipulazione prevede un tasso inferiore alla soglia d’usura, deve ritenersi valido,
non essendo rilevante l’eventuale variazione successiva dei tassi-soglia.
Tali decisioni sembrano in linea con quanto stabilito dall’art. 1 della Legge n. 24 del 2001 (10), il quale ha così disposto: “si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (11).
A supporto di questa tesi che sostiene l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, si fa riferimento inoltre all’art. 1815, comma 2
c.c., il quale dispone la nullità della clausola pattuita se “sono convenuti interessi usurari”, e che lascia appunto presupporre
che la valutazione debba essere fatta quando viene stipulata la convenzione sugli interessi.
Il secondo orientamento invece propende per un continuo raffronto ed adeguamento dei tassi di interesse di volta in volta
maturati con i tassi soglia di volta in volta succedutisi nel tempo.
In altri termini qui il momento di riferimento è considerato quello del pagamento degli interessi (e non della conclusione del
contratto).
Tale tesi (12) sostiene in particolare che sarebbe usurario quel tasso di interesse che, nonostante fosse originariamente lecito in
quanto conforme al tasso-soglia, risulti successivamente superiore a quest’ultimo e che quindi se il TAEG (13) di periodo è
maggiore del TSU (14) in vigore al momento del pagamento, il primo dovrà ritenersi usurario, anche laddove non lo fosse
stato al momento della concessione del finanziamento.
Tale ricostruzione troverebbe il suo fondamento nel testo dell’art. 644 ter c.p., il quale dispone che “la prescrizione del reato
di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”.
E’ opportuno precisare, tuttavia, che qualora si optasse per l’ammissibilità dell’usura sopravvenuta, non potrebbe
ragionevolmente essere applicato l’art. 1815, comma 2 c.c., (che come detto dispone la nullità della clausola contenente
interessi usurari nel contratto di mutuo), poiché esso si riferisce solo ed esclusivamente alle clausole che fissano interessi
usurari nel momento in cui il contratto è stato pattuito.
Piuttosto dovrebbero essere applicabili le fattispecie della nullità parziale sopravvenuta e della sostituzione automatica della
singola clausola, previste rispettivamente dagli artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile. Conseguentemente il tasso
usurario “sopravvenuto” dovrà essere sostituito dal tasso-soglia e la Banca dovrà restituire al mutuatario la sola differenza tra i
due tassi.
(9) A tal proposito, si citano, tra tutte, le sent. della Cass. Civ., sez III, n. 8138/2009; Cass. Civ., Sez. I, n. 6514/2007;
Cass. Civ., Sez. I, n. 25016/2007 e la recentissima sentenza Cass. Civ., Sez. I, n. 21885/2013 che ha aperto un fronte di
contrasto all’interno della I Sezione della Corte di Cassazione orientandosi in senso opposto alle Cass. Civ., Sez. I, n.
602/2013 e n. 603/2013.
(10) Legge di conversione del D.l. n. 394 del 2000, concernente “l’interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996,
n. 108, recante disposizioni in materia di usura".
(11) Concorde con tale orientamento anche l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con numerose decisioni, tra le quali la
dec. 2183/2011, la dec. 132/2013 e la dec. 5195/2013. (12) A tal proposito, si citano le sent. Cass. Civ., Sez. I, n. 602/2013; Cass. Civ., Sez. I, n. 603/2013; Cass. Civ., Sez. I,
n. 5286/2000. A favore di tale tesi, vi sono state inoltre pronunce dell’ABF, tra le quali si citano la dec. n. 620/2012 e la
dec. n. 1796/2013.
(13) Con la sigla TAEG, si intende il tasso annuale effettivo globale.
(14) Tasso soglia di usura. BANCARIO E FINANZIARIO
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3.
Infine, altra questione che, in considerazione dell’andamento attuale dei tassi di mercato, ha destato grande interesse attiene
alla legittimità o meno della clausola cd. “floor” (15), prevista in alcuni contratti di mutuo a tasso variabile.
Sul punto è intervenuto l’ABF che, con le decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011 (16), ha affermato la validità di tali clausole
nei contratti conclusi con i consumatori in quanto compatibili con la disciplina stabilita dall’art. 34 del Codice del Consumo
sulla vessatorietà delle clausole, purché le stesse siano esposte in modo chiaro e quindi di facile comprensione per il cliente.
Qualora, peraltro, i tassi floor superassero, successivamente alla loro stipulazione, i tassi-soglia di usura, troverebbe
applicazione quanto previsto al punto 2 che precede.
Per ulteriori informazioni potete contattare
Stefano Padovani, [email protected]
(15) Il tasso “floor” è un tasso di interesse minimo e consiste nella previsione convenzionale di un tasso di interesse che
non scenda al di sotto del limite minimo indicato.
(16) L’ABF ha ritenuto valida, in quanto espressa in modo chiaro e comprensibile, la seguente clausola: “le parti
stabiliscono espressamente che, durante l’ammortamento del mutuo, il tasso come sopra determinato non potrà mai
essere inferiore al 4,9%”. 
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