PARTE QUARTA I TITOLI DI CREDITO Capitolo Primo Lineamenti
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PARTE QUARTA I TITOLI DI CREDITO Capitolo Primo Lineamenti
Capitolo Primo: Lineamenti generali dei titoli di credito Parte Quarta I titoli di credito Capitolo Primo Lineamenti generali dei titoli di credito L a dinamica dei rapporti commerciali esige la necessità di utilizzare strumenti creditizi di facile trasferibilità e tali da garantire una semplice, rapida e sicura circolazione dei diritti di credito. I titoli di credito sono documenti cartacei rappresentativi dei diritti di credito in esso incorporati e tale caratteristica rende possibile una pronta ed agevole mobilitazione e movimentazione della ricchezza, in quanto, trasferendo il documento, si attribuisce ad altri il diritto in esso incorporato. Si tratta, evidentemente, di una finzione giuridica, consistente nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento anziché il diritto in esso menzionato; tale finzione consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare tra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato (entità immateriale) e di superare così in radice tutti gli inconvenienti propri della cessione del credito (CAMPOBASSO). Caratteristiche dei titoli di credito sono la letteralità, l’autonomia e, per alcuni di essi, l’astrattezza (vedi infra). I titoli di credito si classificano in relazione: al rapporto fondamentale; al regime di circolazione del titolo; ai diritti enunciati nel titolo; alla natura dell’emittente. È prevista, infine, una particolare procedura nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli (cd. procedura di ammortamento). 1. Generalità e caratteri Il codice non definisce i titoli di credito, ma detta soltanto regole generali (artt. 1992 e ss.) e ne rinvia la disciplina specifica alle leggi che regolano cambiale e assegno. Titolo di credito è un documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione in favore di chi presenterà il titolo al debitore. Tale documento ha le seguenti caratteristiche: — rappresenta, di regola, un diritto di credito ad una prestazione pecuniaria, ma può incorporare anche un diritto di credito alla consegna di merci o perfino un diritto reale di garanzia quale il «pegno» (principio dell’incorporazione); — attua con la massima speditezza il trasferimento dello stesso, in quanto trasferendo il documento attribuisce ad altri il diritto in esso incorporato: esso agisce in sostanza quale «veicolo del diritto»; — nella sua materialità è una «res» e specificamente un bene mobile al quale si applica la regola generale del «possesso vale titolo» di cui all’art. 1153, sostanzialmente riprodotto, per i titoli di credito, nell’articolo 1994; — il diritto che si acquista con il titolo di credito è originario ed autonomo, ed è determinato dal tenore letterale del titolo. 153 Parte Quarta: I titoli di credito 154 Queste caratteristiche comportano che: — per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento, in quanto il diritto è immedesimato in esso; — per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento; — la distruzione del documento può importare, salvo quanto diremo a proposito dell’ammortamento, la perdita del diritto; — qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo; — con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto. ➤➤ Letteralità, ossia, a tutela del debitore, il diritto è solo quello che risulta dal tenore letterale del titolo: il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento. Caratteri dei titoli di credito ➤➤ Autonomia, per cui il diritto acquistato non è lo stesso ceduto dal precedente creditore, ma è un diritto «originario» sorto, cioè, «ex novo». La posizione di ogni singolo possessore del titolo, quindi, è autonoma rispetto a quella degli altri possessori. L’autonomia tutela il creditore in quanto non possono a lui essere eccepite dal debitore cartolare le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore. Al debitore vengono a fare capo due rapporti obbligatori: — un rapporto cd. fondamentale, derivante dalla relazione tipica (della più varia natura) intercorrente tra il sottoscrittore del documento ed il primo prenditore; — un rapporto cartolare, scaturente dal rilascio del titolo, che differisce dal primo per la sua fonte (sottoscrizione del documento), per il suo contenuto («lettera» del documento) e per l’individuazione del creditore (proprietario del documento). 2. Classificazioni Dei titoli di credito possono operarsi differenti classificazioni. A) In base al rapporto fondamentale (e cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo): ➤➤ Titoli causali: sono quelli connessi ad un rapporto fondamentale determinato, il quale emerge dal contesto del titolo (es.: azioni o obbligazioni di società, titoli rappresentativi di merci). Distinzione in relazione al rapporto fondamentale ➤➤ Titoli astratti: sono quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo; questi ultimi avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale (che ha dato luogo all’emissione del titolo) non esiste più o è viziato (es.: cambiale o assegno). B) In base al regime di circolazione: •• Distinzione in relazione al regime di circolazione del titolo ➤➤ Titoli nominativi Sono quelli intestati ad una determinata persona; la loro intestazione risulta non solo dal documento, ma anche da un registro tenuto dal debitore; la legittimazione cartolare è data dalla coincidenza tra l’identità del portatore, il nome che risulta dal titolo e quello che risulta dal registro (es.: azioni). Capitolo Primo: Lineamenti generali dei titoli di credito •• Il trasferimento avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente (transfert) o con il rilascio di un nuovo titolo. •• Sono quelli nei quali l’intestazione risulta solo dal titolo; la legittimazione all’esercizio del diritto incorporato nel titolo deriva dal possesso del titolo stesso derivante da una serie continua di girate. •• Il trasferimento si attua mediante girata (cioè l’ordine che il creditore rivolge al debitore di pagare ad una determinata persona) (es.: cambiale o assegno). •• Sono quei titoli in cui la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare è data dalla detenzione materiale del documento. •• Si trasferiscono mediante la semplice consegna del titolo (es.: denaro o alcuni tipi di titoli al portatore). ➤➤ Titoli nominativi ➤➤ Titoli all’ordine Distinzione in relazione al regime di circolazione del titolo ➤➤ Titoli al portatore C) In relazione al contenuto dei diritti enunciati nel titolo: ➤➤ Titoli di pagamento: danno diritto ad una determinata prestazione di carattere pecuniario (es.: cambiale). Distinzione in relazione ai diritti enunciati nel titolo ➤➤ Titoli rappresentativi: incorporano un diritto diverso da quello di credito, in genere un diritto reale (es.: fede di deposito, lettera di vettura). ➤➤ Titoli di partecipazione: attribuiscono al possessore uno status giuridico, con i relativi diritti da esso derivanti (es.: azioni di società). D) In relazione alla natura dell’emittente: Distinzione in relazione alla natura dell’emittente ➤➤ Titoli di credito pubblici: sono quelli emessi da un ente pubblico a ciò legittimato (es.: i cd. «buoni del tesoro»). ➤➤ Titoli di credito privati: sono tutti gli altri. E) In relazione al modo in cui sono creati ed emessi: Distinzione in relazione alla creazione e all’emissione ➤➤ Titoli individuali: creati di volta in volta in relazione ad ogni singola operazione. ➤➤ Titoli di massa: creati con una unica operazione diretta a porre in circolazione più titoli del medesimo contenuto (es.: azioni sociali). Essi devono essere causali. 3. Titoli impropri, di legittimazione e atipici Alcune figure giuridiche, pur se indicate comunemente come «titoli», debbono essere tenute distinte dai titoli di credito in quanto sono prive dei caratteri propri di quest’ultimi. Tali sono: a) i cd. titoli impropri, che consentono solo il trasferimento di un diritto senza l’osservanza delle normali forme della cessione, ma non attribuiscono al cessionario alcun diritto letterale ed autonomo (es.: polizza di assicurazione); 155 Parte Quarta: I titoli di credito 156 b) i cd. titoli (o documenti) di legittimazione, che servono solo ad identificare l’avente diritto ad una determinata prestazione (es.: biglietti ferroviari, teatrali, cinematografici, marche di guardaroba etc.). Essi sono predisposti unicamente allo scopo di facilitare l’esecuzione del contratto, approntando un mezzo di prova di particolare efficacia per l’individuazione della persona del creditore. I titoli di entrambe le categorie suddette non sono documenti necessari per l’esercizio del diritto in essi indicato, in quanto di regola, in caso di perdita, il creditore è sempre ammesso a provare con altri mezzi il proprio diritto. Inoltre, l’ultimo possessore dei cd. titoli impropri non ha alcun diritto autonomo, per cui nei suoi confronti sono sempre opponibili le eccezioni opponibili ai precedenti possessori; c) i titoli atipici sono quelli non previsti da alcuna disposizione normativa ma emergenti dalla pratica commerciale (es.: certificati di partecipazione ad un fondo comune di investimento mobiliare, certificati di deposito d’uso, warrants, etc.). Il codice ne esclude la libertà di emissione nel solo caso di titoli al portatore aventi per oggetto l’obbligazione di pagare una somma di denaro (art. 2004); nessun divieto pone, invece, per i titoli all’ordine e nominativi. 4. Le carte di credito Le carte di credito sono documenti (tesserini plastificati) che consentono al titolare l’acquisto di beni e servizi disparati senza obbligo di immediato pagamento del prezzo. Si distinguono in particolare due tipi di carte di credito: — le carte di credito bilaterali: sono rilasciate dalle stesse imprese che forniscono i beni o i servizi e consentono di effettuare l’acquisto degli stessi presso le singole unità di distribuzione commerciale delle imprese emittenti, fornendo al titolare una dilazione nel pagamento; — le carte di credito trilaterali (American Express, Visa etc.): sono emesse da imprese che gestiscono esclusivamente il servizio di intermediazione nei pagamenti. L’impresa emittente paga ai fornitori i prezzi dei beni o servizi acquistati dai titolari della carta e periodicamente incassa da questi ultimi quanto dovuto per gli acquisti; la stessa impresa, inoltre, quale suo corrispettivo, percepisce un compenso dai fornitori e uno dai titolari della carta. L’impresa emittente stipula due tipi di convenzione: — con i fornitori una convenzione di abbonamento, in virtù della quale costoro si obbligano a fornire ai titolari della carta i beni ed i servizi richiesti, senza pretenderne il contestuale pagamento. L’emittente, invece, si obbliga a pagare al fornitore il relativo corrispettivo, dedotta una percentuale quale compenso del servizio; — con colui che diviene titolare della carta una convenzione di rilascio, in virtù della quale costui ha la possibilità, dietro pagamento di un canone annuo, di utilizzare la carta stessa per effettuare acquisti presso gli esercizi convenzionati, senza pagare subito il prezzo. Divisa è la dottrina in ordine alla configurabilità del documento carta di credito quale titolo di credito atipico. 5. Eccezioni opponibili dal debitore La conseguenza principale dei caratteri della letteralità ed autonomia dei titoli di credito è la non opponibilità, al possessore del titolo, delle eccezioni derivanti dai rapporti intercorrenti con i precedenti portatori. Il debitore può quindi opporre al possessore del titolo solo le eccezioni a lui personali e quelle reali ed assolute. Capitolo Primo: Lineamenti generali dei titoli di credito ➤➤ di forma, quando la legge richiede particolari requisiti (come nella cambiale); ➤➤ fondate sul contesto letterale del titolo; Eccezioni reali ed assolute (opponibili a tutti i possessori) ➤➤ falsità della firma; ➤➤ difetti di capacità o di rappresentanza del sottoscrittore al momento dell’emissione; ➤➤ mancanza delle condizioni necessarie all’esercizio dell’azione (es.: prescrizione, mancanza del protesto nell’azione di regresso cambiaria). ➤➤ Nozione: sono le eccezioni fondate su rapporti diversi da quello cartolare, pertanto opponibili solo ad un determinato possessore. ➤➤ Tipi Eccezioni personali •• •• difetto di titolarità (es.: titolo sottratto). •• tutte le eccezioni collegabili a qualsiasi rapporto intercorso con un determinato portatore (es.: compensazione con un altro credito). tutte le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale. ➤➤ Intrasmissibilità: si trasmettono solo nel caso in cui il nuovo possessore, nell’acquistare il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno del debitore (art. 1993). 6. Ammortamento del titolo di credito Lo stretto legame esistente tra il diritto cartolare e il documento in cui esso è incorporato avrebbe certamente prodotto gravi conseguenze nell’ipotesi di perdita involontaria del documento (per distruzione, furto o smarrimento): in particolare l’impossibilità di ottenere la prestazione del debitore, dato che questa è subordinata alla presentazione del titolo. Per ovviare a ciò il legislatore ha predisposto un apposito procedimento cd. di ammortamento (artt. 2016-2019, 2027), finalizzato a reintegrare la legittimità dell’ex-possessore del titolo ovvero a sancire la nullità del titolo sottratto o disperso. Per quali titoli è ammessa la procedura di ammortamento? L’ammortamento è ammesso solo per i titoli all’ordine e nominativi e consta di due fasi: • una fase necessaria: su ricorso del titolare spossessato, il presidente del Tribunale, dopo sommario accertamento, può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l’ammortamento del titolo. Con ciò il titolo di legittimazione perde efficacia ed il debitore non sarà liberato se paga al presentatore dello stesso; • una fase eventuale: la legittimazione del ricorrente è reintegrata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento. Se in questo periodo intervengono opposizioni da parte del detentore del titolo, verrà istruito un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l’effettiva titolarità del diritto cartolare; in mancanza di opposizioni, il decreto di ammortamento va in giudicato, cioè diviene definitivo, consentendosi al ricorrente di esercitare i suoi diritti sul debitore. Il proprietario spossessato di un titolo al portatore, non essendo per tali titoli azionabile il procedimento di ammortamento, potrà soltanto notificare il fatto, fornendo la prova dell’avvenuto smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, al debitore: tuttavia la sua legittimazione ad ottenere la prestazione sarà reintegrabile solo trascorso il termine di prescrizione del titolo (art. 2006). 157 Parte Quarta: I titoli di credito 158 Nozione ➤ documenti in cui è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione in favore del portatore del titolo ➤ incorporazione Caratteri ➤ letteralità ➤ autonomia al rapporto fondamentale Titoli di credito ➤ titoli causali ➤titoli astratti al regime di circolazione del titolo ➤ titoli nominativi ➤ titoli all’ordine ➤titoli al portatore Classificazione in relazione ai diritti enunciati nel titolo ➤ titoli di pagamento ➤ titoli rappresentativi ➤ titoli di partecipazione alla creazione ed all’emissione assegno bancario Principali figure assegno circolare cambiale azioni di società ➤titoli individuali ➤titoli di massa 213 A Abuso di posizione dominante art. 102 TFUE; art. 3 L. 10-10-1990, n. 287 Pratica monopolistica consistente nel comportamento dell’imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conseguenza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza (es.: imposizione di condizioni contrattuali particolarmente gravose, disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali), facendo venir meno il principio di libera iniziativa economica. L’(—) è vietata sia a livello europeo sia a livello nazionale: l’elusione di tale divieto comporta la nullità assoluta della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, alla sospensione dell’attività di impresa. Accertamento dell’attivo [vedi → Liquidazione dell’attivo]. Accertamento del passivo Procedura volta a verificare la presenza dei creditori e l’eventuale esistenza, in loro favore, di titoli preferenziali in ordine al soddisfacimento delle rispettive pretese. • (—) nel fallimento artt. 92-103 R.D. 16-3-1942, n. 267; D.Lgs. 9-1-2006, n. 5; D.Lgs. 129-2007, n. 169; D.L. 18-10-2012, n. 179, conv. in L. 17-12-2012, n. 221 Nella procedura fallimentare, la fase di (—) si presenta alquanto articolata. In particolare, con esso si provvede alla: — verifica dei crediti; — verifica delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione delle cose mobili ed immobili in possesso del fallito. L’(—) ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori debbono presentare (con ricorso) almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il Decreto crescita bis (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di ammissione al passivo in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore. Sulla base delle domande, il curatore predispone il progetto di stato passivo. Il progetto di stato passivo è depositato in cancelleria dal curatore almeno 15 giorni prima di quello previsto per l’adunanza per l’esame del passivo, affinché i creditori, i terzi ed il fallito possano prenderne visione e presentare osservazioni scritte e i documenti integrativi fino all’udienza. Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ha reintrodotto il termine di 5 giorni prima dell’udienza (termine in precedenza abrogato dal D.Lgs. 169/2007) per la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte dei creditori. Segue l’udienza di verifica, in cui il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile. Non è necessaria la presenza delle parti, ma il fallito può chiedere di essere sentito sul merito delle domande. Secondo le precisazioni inserite in proposito dal decreto correttivo, il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il credito deve essere sempre succintamente motivato (e non solo in caso di contestazione del curatore o dei creditori, come previsto originariamente dalla riforma del 2006). Avvenuta la verifica, il giudice delegato forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo (art. 96 L.F.). Il Decreto crescita bis (D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) ha previsto che la comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo deve essere data a mezzo posta elettronica certificata. Il curatore non dovrà più informare, con apposita comunicazione, ciascun creditore circa l’esito della domanda di insinuazione allo stato passivo, ma si dovrà limitare ad inviare copia a ciascun creditore dello stato passivo reso esecutivo avvertendo gli stessi che, in caso di mancato accoglimento della domanda, potranno proporre opposizione [vedi → Opposizione allo stato passivo]. • (—) nel concordato preventivo A differenza che nel fallimento, manca in questa procedura un procedimento giurisdizionale appositamente volto alla verifica dei crediti. Dopo l’annotazione sui libri contabili dell’imprenditore del decreto di ammissione alla procedura, annotazione da eseguirsi a cura del giudice delegato, il commissario giudiziale procede al controllo dell’elenco dei debitori e dei creditori così come formato dall’imprenditore, ai soli fini dell’adunanza di approvazione della proposta di concordato. A 214 Accettazione della cambiale • (—) nella liquidazione coatta amministrativa art. 209 R.D. 16-3-1942, n. 267; D.Lgs. 12-9-2007, n. 169 A In tale procedura, l’accertamento del passivo è demandato al commissario liquidatore e il relativo procedimento è svincolato dall’iniziativa dei creditori. Il commissario liquidatore, perciò, forma lo stato passivo d’ufficio, senza che occorra una domanda di insinuazione da parte dei creditori. Egli redige, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione ammesse o respinte e provvede, poi, a depositarlo nella cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, dando comunicazione dell’esito della verifica ai creditori comunque esclusi. Con il deposito lo stato passivo diviene esecutivo. Se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento: si ha, così, l’inserimento di una vera e propria fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un’adeguata tutela ai diritti dei creditori opponenti e del debitore. Il decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ha integrato l’art. 209 L.F. prevedendo, infatti, che alle impugnazioni, alle domande tardive e alle domande di rivendica e restituzione si applichi la disciplina del fallimento, sostituendo al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore (artt. 98, 99, 101 e 103 L.F.). • (—) nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi art. 53 D.Lgs. 8-7-1999, n. 270 In questa procedura, l’(—) prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichirativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare con l’unica differenza che al curatore è sostituito il commissario straordinario [vedi →]. Accettazione della cambiale artt. 26 ss. R.D. 14-12-1933, n. 1669 L’(—) è l’atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario [vedi → Cambiale] e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo: in tal modo il trattario diviene obbligato cambiario principale. L’(—) è, dunque, istituto della sola cambiale tratta. L’(—) è espressa con le parole «accettato», «visto» o anche con la semplice sottoscrizione del trattario sulla facciata anteriore del titolo. Accomandante [vedi → Socio]. Accomandatario [vedi → Socio]. Accomandita [vedi → Società]. Accordo di ristrutturazione art. 182bis R.D. 16-3-1942, n. 267; D.L. 14-3-2005, n. 34 conv. in L. 14-5-2005, n.80; D.Lgs. 12-9-2007, n. 169; D.L. 31-5-2010, n. 78, conv. in L. 30-7-2010, n. 122; D.L. 6-7-2011, n. 98, conv. in L. 15-7-2011, n. 111; D.L. 22-6-2012, n. 83, conv. in L. 7-8-2012, n. 134 Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, il D.L. 35/2005 ha introdotto la possibilità di stipulare un piano stragiudiziale di ristrutturazione e ha, a tal fine, previsto un nuovo art. 182bis L.F. Si tratta di una procedura che velocizza il risanamento dell’esposizione debitoria perché basata su patti stragiudiziali fra debitore e parte dei creditori (almeno il 60%) suffragata dalla relazione di un esperto (iscritto nel registro dei revisori) sulla convenienza economica degli stessi. Il D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 è intervenuto sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione, innanzitutto prevedendo che l’esperto attesti la veridicità dei dati aziendali. Inoltre, sono stati fissati dei termini entro cui deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all’accordo: entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; ed entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione. Il decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 169/2007) ha chiarito che l’accordo può essere presentato dall’imprenditore che si trova «in stato di crisi», quindi non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. Se tale imprenditore intende chiedere l’omologazione dell’accordo stragiudiziale, deve depositarlo nella cancelleria del Tribunale, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 161 L.F. e alla relazione redatta dal professionista. L’accordo è poi pubblicato Affitto di azienda nel registro delle imprese (momento da cui acquista efficacia) ed i creditori ed ogni altro interessato possono proporvi opposizione entro 30 giorni. Il Tribunale, decise le opposizioni con decreto motivato, procede in camera di consiglio all’omologazione: o rigetta la domanda o la dichiara inammissibile. Contro il decreto di omologazione del concordato può essere proposto reclamo alla Corte d’appello, la quale provvede in camera di consiglio. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria. Il D.Lgs. 169/2007 ha inoltre introdotto una disposizione volta a tutelare il patrimonio dell’imprenditore da eventuali iniziative proposte da terzi estranei all’accordo: infatti, dalla data di pubblicazione dell’accordo e per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ha previsto un’estensione delle situazioni in cui è esclusa per i creditori la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nella fase delle trattative funzionali alla conclusione dell’accordo di ristrutturazione. Il D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 ha previsto che tali effetti si conservino anche qualora, nel corso di questa fase preliminare, il debitore che ha presentato domanda preventiva di accordo di ristrutturazione cambi idea e, quindi, presenti domanda di concordato preventivo. Il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina degli accordi di ristrutturazione, al fine di facilitare l’accesso al credito alle imprese in stato di crisi e di favorire, appunto, gli accordi di ristrutturazione. In particolare, è stata riconosciuta la prededucibilità ai finanziamenti erogati in esecuzione e in funzione della presentazione di accordi di ristrutturazione e concordati, in caso di insuccesso e successivo fallimento. Il D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (manovra economica), ha previsto che all’accordo di ristrutturazione, e nell’ambito di questa a quello di transazione fiscale, possano accedere anche le imprese agricole in stato di insolvenza, nell’attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo. Per gli agricoltori il vantaggio è che, durante il raggiungimento dell’accordo con i creditori, che deve riguardare il 60% dei crediti, sono sospese le azioni cautelari o esecutive. Acquisto di azioni proprie artt. 2357-2359quater c.c.; art. 132 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58; L. 18-4-2005, n. 62; D.Lgs. 4-8-2008, n. 142; D.L. 10-2-2009, n. 5, conv. in L. 9-4-2009, n. 33; D.Lgs. 29-11-2010, n. 224 Operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio capitale sociale [vedi →]. L’(—) può mettere a repentaglio l’integrità del capitale sociale ed è perciò sottoposto ad una disciplina volta ad assicurare la trasparenza dell’operazione attraverso le seguenti limitazioni: — è subordinato all’autorizzazione dell’assemblea dei soci [vedi →]; — il valore nominale [vedi →] delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale; — deve essere effettuato nei limiti degli utili [vedi →] distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio [vedi → Bilancio di esercizio] regolarmente approvato; — può essere relativo solo ad azioni interamente liberate [vedi → Azione (societaria)]. Le azioni acquistate in violazione delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate, secondo le modalità determinate dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale. Affitto di azienda artt. 2557-2558, 2562 c.c. Contratto di affitto avente ad oggetto un’azienda. L’affittuario ha l’obbligo di: — esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; — gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte. Per tutto il periodo dell’(—), il locatore non può esercitare un’attività in concorrenza con l’affittuario. Inoltre, l’affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell’(—), con la conseguenza che il locatore ridiventerà parte dei contratti che perdurano alla fine dell’(—). 215 A 216 Agenzia Non si verifica accollo dei debiti aziendali anteriori (salvo che per i debiti di lavoro), né si applica la disciplina dettata dall’art. 2559 c.c. per i crediti aziendali. Differenze A Secondo la Cassazione, si ha locazione ad uso commerciale, e non (—), quando il locatore cede in godimento al conduttore i locali ove esercitare l’attività commerciale e non anche i beni strumentali per detto esercizio. Nella locazione immobiliare, l’immobile concesso in godimento viene considerato specificamente come l’oggetto principale della stipulazione, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono carattere di accessorietà; nell’(—), invece, l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili strumentalmente collegati al fine dell’attività produttiva. Agenzia [contratto di] artt. 1742 ss. c.c.; D.Lgs. 10-9-1991, n. 303; D.Lgs. 15-2-1999, n. 65; L. 29-12-2000, n. 422; D.Lgs. 26-3-2010, n. 59; D.L. 31-5-2010, n. 78, conv. in L. 30-72010, n. 122 È il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale [vedi →], o meglio di un ausiliario autonomo dell’imprenditore [vedi → Ausiliari dell’imprenditore] preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato. Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusiva, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona. L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l’operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, qualora la conclusione degli stessi sia prevalentemente dovuta all’attività da lui svolta. All’atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità di fine rapporto in presenza di particolari condizioni descritte dalla legge (art. 1751). In passato, le diverse leggi di settore prevedevano che per esercitare le attività di agente o rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo, occorresse la preventiva iscrizione negli appositi ruoli tenuti dalle camere di commercio. In materia è intervenuto, dapprima, il D.Lgs. 59/2010, che ha disposto la soppressione dei ruoli degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e dell’elenco degli spedizionieri, prevedendo che l’esercizio di tali attività fosse soggetto ad una dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare alla camera di commercio competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive. La DIA doveva essere corredata delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti e la relativa attività poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione. La camera di commercio, infatti, doveva verificare il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le suddette attività ed iscrivere i dati relativi nel registro delle imprese, se l’attività fosse stata svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) assegnando la relativa qualifica. Da ultimo, invece, con la conversione, ad opera della L. 122/2010, del D.L. 78/2010, la dichiarazione di inizio attività (DIA) è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA deve: — essere presentata al registro delle imprese della camera di commercio di competenza nel giorno dell’inizio dell’attività economica; per le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla camera di commercio della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente; — essere allegata ad un modello di comunicazione unica e di iscrizione/variazione al registro delle imprese; Amministratore delegato 217 — contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative. Dopo aver presentato la SCIA, il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l’attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari. Differenze Il contratto di (—) si distingue dal mandato, in quanto l’agente è preposto a promuovere «la conclusione di contratti», mentre il mandatario è incaricato di compiere «uno o più atti giuridici». Nel caso, comunque, in cui sia attribuita all’agente la rappresentanza a contrarre in nome e per conto del preponente, all’agente devono riconoscersi le prerogative previste dalla disciplina relativa al mandato in quanto compatibili. L’agente, inoltre, a differenza del commissionario, non conclude occasionalmente contratti con i terzi in nome proprio e per conto del preponente, ma svolge esclusivamente una stabile attività promozionale per la conclusione del maggior numero di affari in capo al preponente. La figura dell’agente si distingue anche da quella del mediatore; quest’ultimo, infatti, non opera nell’interesse specifico di una delle parti: assume, cioè, una posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto agli aspiranti contraenti e la sua attività è sempre occasionale. Allegati al bilancio Documenti che il legislatore richiede di portare a corredo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa [vedi → Bilancio di esercizio]. Tra questi assumono particolare rilevanza: — la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, che deve illustrare la situazione della società e l’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti (art. 2428 c.c.). In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 32/2007 all’art. 2428 c.c., è previsto che la relazione degli amministratori debba contenere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e del risultato della gestione, da redigersi coerentemente con l’entità e la complessità degli affari societari. L’analisi dovrà inoltre contenere una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta e gli indicatori di risultato finanziari (e, se ritenuto opportuno, anche di quelli non finanziari) pertinenti all’attività specifica svolta dalla società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale; — la relazione del collegio sindacale sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri; — la relazione predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; — la relazione semestrale degli amministratori per le s.p.a. quotate; — le copie integrali dell’ultimo bilancio approvato dalle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali di bilancio delle società. All’ordine Clausola che si applica ad alcuni titoli di credito [vedi →] che vengono intestati ad una determinata persona e si trasferiscono con la consegna del titolo munito di girata [vedi →]. Al portatore, invece, sono quei titoli per il cui trasferimento è sufficiente la consegna degli stessi. Amministratore delegato art. 2381 c.c. È la persona cui il consiglio di amministrazione delega parte dei suoi poteri, se l’atto costitutivo [vedi →] o l’assemblea dei soci [vedi →] lo consentono. Non possono essere delegate le attribuzioni riguardanti la emissione di obbligazioni convertibili, la redazione del bilancio, l’aumento e la riduzione del capitale sociale, la redazione dal progetto di fusione e di scissione. Il consiglio di amministrazione esercita un potere di direttiva e di controllo sull’operato dell’(—) e può sostituirsi a questo in qualunque momento per svolgere gli atti rientranti nelle attribuzioni delegate, ovvero impartirgli direttive vincolanti. A