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Altalex - PraticaMente demo2015
Numero demo/2015 Supplemento settimanale di Altalex - Quotidiano scientifico di informazione giuridica reg.Trib.PT 548 del 28.11.2001 - ISSN 1720-7886 È consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale. Riproduzione vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto della direzione. I testi dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali linkati o pubblicati non rivestono carattere di ufficialità: si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Redazione:[email protected] - Tel. 0572772116 - Fax 0572955566 • Editore: Altalex Consulting srl - Strada 1 - Palazzo F6 - 20090 Assago (MI) • Internet Provider: Italway s.r.l. - Via Fucini 2/B - 51010 Massa e Cozzile (PT) • Altalex(R) è un marchio registrato della Altalex Consulting srl INDICE ATTO CIVILE Responsabilità extracontrattuale oggettiva ed obbligo di diligenza del danneggiato 3 3 Atto Civile Responsabilità extracontrattuale oggettiva ed obbligo di diligenza del danneggiato Cassazione Civile, sez. III, sent. 06/05/2015 n° 9009 (Costanza Mariconda) Nella responsabilità extracontrattuale grava sul danneggiato l’onere della prova di un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) del convenuto. Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza) può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.). La traccia d'esame >> Segnalazione a cura del servizio PraticaMente Clicca qui per acquistare Tizio, ragazzo di 22 anni, frequentava due volte a settimana il Centro Sportivo Alfa s.p.a. in Milano, via …, ove si allenava assiduamente con il nuoto libero. Il pomeriggio del 5 maggio 2015, Tizio, dopo aver concluso i propri esercizi, mentre si stava recando scalzo verso le docce, cadeva rovinosamente sul bordo piscina, riportando, come gli sarà successivamente diagnosticato al pronto soccorso, una frattura alla tibia sinistra. Pertanto, il ragazzo citava in giudizio il Centro Sportivo Alfa s.p.a., chiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la condanna al risarcimento dei gravi danni subiti. In particolare, a sostegno delle proprie domande, Tizio riferiva che quel giorno il bordo piscina risultava particolarmente bagnato e scivoloso, dal momento che nella mattina si erano tenute le lezioni di tuffi dal trampolino, il che aveva contribuito ad una maggiore fuoriuscita dell’acqua. Il candidato, assunte le vesti del difensore dell’Istituto Sportivo s.p.a., rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente. Leggere la traccia: oggetto, rischi e accorgimenti L’oggetto della traccia assegnata riguarda la disciplina della responsabilità extracontrattuale e, precisamente, delle cose in custodia. In particolare, gli interrogativi ai quali il candidato deve rivolgere la propria attenzione sono evidenziati di seguito tra parentesi. “Tizio, ragazzo di 22 anni, frequentava due volte a settimana il Centro Sportivo Alfa s.p.a. in Milano, via …, ove si allenava assiduamente con il nuoto libero. Il pomeriggio del 5 maggio 2015, Tizio, dopo aver concluso i propri esercizi, mentre si stava recando scalzo [Concorso del fatto colposo del creditore o caso fortuito?] verso le docce, cadeva rovinosamente sul bordo piscina, riportando, come gli sarà successivamente diagnosticato al pronto soccorso, una frattura alla tibia sinistra [Danno ingiusto presupposto di responsabilità]. Pertanto, il ragazzo citava in giudizio il Centro Sportivo Alfa s.p.a., chiedendo, previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la condanna al risarcimento dei gravi danni subiti [Conclusioni formulate dall’attore: domanda principale, ex art. 2051 c.c., e subordinata, ex art. 2043 c.c.]. 3 In particolare, a sostegno delle proprie domande, Tizio riferiva che quel giorno il bordo piscina risultava particolarmente bagnato e scivoloso, dal momento che nella mattina si erano tenute le lezioni di tuffi dal trampolino, il che aveva contribuito ad una maggiore fuoriuscita dell’acqua. Il candidato, assunte le vesti del difensore dell’Istituto Sportivo s.p.a., rediga l’atto più idoneo a difendere gli interessi del cliente “. La traccia non presenta particolari insidie. Un utile consiglio può essere quello di osservare con attenzione quali domande e, precisamente, quali istituti sono stati invocati dalla controparte a sostegno delle proprie conclusioni, dal momento che a seguito di questo esame, sarà più semplice comprendere quali argomenti sviluppare per difendere gli interessi del nostro cliente. Istituti giuridici La responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, conosciuta anche come responsabilità aquiliana, consiste nella disciplina dell’obbligazione risarcitoria che grava su chiunque cagioni un danno ad un terzo, e ciò a prescindere dalla preesistenza tra essi di un rapporto obbligatorio. 1. La definizione e la natura giuridica La responsabilità extracontrattuale si contrappone alla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 cod. civ., in quanto non dipende dall’inadempimento di una preesistente obbligazione, ma deriva da un fatto/atto illecito. La norma di riferimento è l’art. 2043 cod. civ., secondo cui «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona) ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Il fatto illecito è fonte di obbligazioni ex art. 1173 cod. civ. e, in particolare, è fonte dell’obbligazione di risarcimento del danno a favore del danneggiato. A differenza dell’illecito penale, l’illecito civile non è tipico, ma è atipico, tant’è che la formula adoperata dall’art. 2043 cod. civ. è volutamente generica. Ne consegue che qualsiasi fatto od atto che procuri un danno ingiusto, ossia un danno ad un interesse giuridicamente tutelato, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danneggiato. Poiché peraltro il danno che viene in considerazione è un danno da peggioramento di una situazione, l’obbligazione risarcitoria di cui il fatto illecito è fonte ha ad oggetto il solo interesse negativo del danneggiato. In sostanza, i presupposti della responsabilità extracontrattuale sono quattro: 1. il fatto, ossia l’elemento oggettivo; 2. il dolo o la colpa, ossia l’elemento soggettivo; 3. il danno ingiusto; 4. il nesso eziologico tra danno ed evento. Ne consegue che il danneggiato, agendo in giudizio, deve di norma provare la ricorrenza di tutti e quattro i presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ.. A questa regola generale fanno eccezione le norme di cui agli artt. 2047-2054 cod. civ., le quali, come sarà meglio precisato nel prosieguo, introducono una disciplina più vantaggiosa per il danneggiato, agevolandone l’onere probatorio. 2. I presupposti Passiamo ora all’esame dei singoli presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ.. Il fatto può consistere in un fatto giuridico in senso stretto, ossia in un fatto materiale, o in un atto giuridico in senso stretto: non può invece consistere in un atto negoziale. L’atto giuridico può inoltre corrispondere ad una azione o ad una omissione; ciò che conta è che sia un atto cosciente e volontario, mentre non è rilevante la capacità legale di agire del danneggiante. In altre parole, affinché un atto illecito sia imputabile al soggetto che lo compie, questi, al momento del compimento dell’atto, 4 deve essere dotato di capacità naturale, ossia deve essere cosciente dell’azione commessa. Altrimenti l’atto non gli sarà imputabile (ex art. 2046 cod. civ.). Non interessa la capacità legale di agire. L’incapace di intendere e di volere è però responsabile se lo stato di incapacità sia dipeso da colpa (art. 2046 cod. civ.). L’elemento soggettivo può essere rappresentato dal dolo, inteso come intenzionalità della condotta del danneggiante od accettazione del rischio di cagionare il danno (ex art. 43 cod. pen.), o dalla colpa, quale difetto di diligenza, prudenza e perizia (colpa generica) od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica: art. 43 cod. pen.). L’ingiustizia del danno, implica che il danno sia stato procurato in assenza di cause di giustificazione, quali: la legittima difesa, ex art. 2044 cod. civ., per cui non è responsabile chi ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché la difesa sia proporzionata all’offesa; stato di necessita, ex art. 2045 cod. civ., per cui non è responsabile chi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, purché il pericolo non sia stato da lui volontariamente causato né fosse altrimenti evitabile. Il nesso di causalità: un fatto è causa di un danno quando senza quel fatto, il danno non si sarebbe verificato. Se invece il danno è stato conseguenza eccezionale ed imprevedibile di quel fatto, significa che è intervenuta una causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento lesivo ed interrompere il nesso eziologico (ex art. 41 cod. pen.). Se poi il danno è stato cagionato da più persone, queste sono solidalmente responsabili verso il danneggiato (art. 2055 cod. civ.). A questo proposito, occorre altresì sottolineare che l’art. 2056 cod. civ. rinvia ad alcune norme dettate in materia di responsabilità contrattuale, tra cui l’art. 1227 cod. civ.. Ne consegue che, anche in materia di responsabilità da illecito, laddove il danneggiato concorra a cagionare il danno subito, il risarcimento a lui spettante deve essere diminuito secondo la gravità della sua colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, primo comma, cod. civ.). 3. Il danno risarcibile Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ. sorge l’obbligo di risarcimento del danno. Anzitutto, per effetto del rinvio di cui all’art. 2056 cod. civ. all’art. 1223 cod. civ., è risarcibile solo il danno che è conseguenza diretta ed immediata dell’evento: si parla di causalità immediata e diretta, al fine di escludere il risarcimento di quei danni causati da rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato comunque esposto. Non sono risarcibili i danni che il danneggiato avrebbe dovuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma, cod. civ.). Posto poi che anche in materia di risarcimento da responsabilità extracontrattuale è ammissibile la liquidazione in via equitativa di cui all’art. 1226 cod. civ. (sempre grazie al richiamo di cui all’art. 2056 cod. civ.), è però necessario chiarire che, a differenza con quanto previsto per la responsabilità contrattuale, il danneggiante deve risarcire anche i danni imprevedibili. Per danno, infine, si intende sia quello patrimoniale (consistente nel danno emergente e nel lucro cessante), sia quello non patrimoniale, risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 cod. civ.). La responsabilità da cose in custodia Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi che tali danni siano stati conseguenza di un caso fortuito. Definizione e natura giuridica 5 La responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati da cose in custodia è una responsabilità c.d. oggettiva. Il custode del bene, infatti, risponde a prescindere dal dolo o dalla colpa. Ciò che conta affinché possa operare l’obbligo risarcitorio di cui all’art. 2051 cod. civ. è che si verifichi un fatto riconducibile alla sfera di controllo del danneggiante e che intercorra tra il fatto ed il danno cagionato un nesso eziologico. Ne consegue che, nell’ipotesi di cui all’art. 2051 cod. civ., mentre il danneggiato ha il vantaggio di dover provare solo di aver subito un pregiudizio ingiusto per effetto di un fatto imputabile e/o riconducibile al danneggiante, questi può andare esente da responsabilità solo provando l’assenza e/o l’avvenuta interruzione del nesso eziologico. Ed infatti, gli artt. 2051-2052 e 2054 cod. civ. (i quali introducono altre forme di responsabilità oggettiva per danni cagionati rispettivamente da animali in custodia o dalla circolazione dei veicoli), pongono l’onere della prova in capo del custode/proprietario del bene, consistente nella dimostrazione del caso fortuito. Per caso fortuito si intende quel preciso fatto, imprevedibile ed inevitabile ed esterno alla cosa od all’animale in custodia od al veicolo in uso, che abbia interrotto il nesso causale tra l’evento e la sfera di dominio e di controllo del custode. Normativa di riferimento Codice civile Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito La responsabilità extracontrattuale Art. 2056 – Valutazione dei danni Art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore Codice civile La responsabilità da cose in custodia Art. 2051 – Danno cagionato da cose in custodia Orientamenti giurisprudenziali Una volta affrontato lo studio generale degli istituti rilevanti, occorre concentrarsi sulla questione oggetto del recente intervento della Cassazione, ossia il rapporto tra la responsabilità extracontrattuale e l’obbligo di diligenza del danneggiato. La questione al centro dell’intervento della pronuncia della Cassazione. Con la sentenza n. 9009 del 2015, la Cassazione ha affrontato un tema particolarmente attuale e rilevante: l’obbligo di diligenza che incombe sul danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la cui violazione può essere idonea ad escludere la responsabilità extracontrattuale gravante sul danneggiante. Dal momento che questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che conosce diversi precedenti, nel prosieguo, prima di esaminare la citata sentenza, si darà conto di alcune tra le altre importanti decisioni di Cassazione intervenute sul punto. Ciò premesso, al fine di fornire un quadro completo e sistematico dell’evoluzione giurisprudenziale, si è seguito il presente schema: 1. l’orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura ed alle caratteristiche della responsabilità da cose in custodia; 2. le decisioni della Cassazione che sono intervenute in merito all’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in caso di responsabilità oggettiva da cose in custodia; 3. la sentenza della Cassazione del maggio 2015. Massime Commentate L’orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura ed alle caratteristiche della responsabilità da cose in custodia Cass. civ., sez. III, sent. 27.11.2014, n. 25214 6 La Cassazione è intervenuta in diverse occasioni in materia di responsabilità da cose in custodia. Per quanto riguarda la natura giuridica di questa responsabilità, la Cassazione è costante nell’affermare che la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della "res", derivante dal suo cattivo funzionamento. Cass. civ., sez. III, sent. 20.12.2013, n. 28616 In senso analogo, i giudici di legittimità hanno efficacemente affermato che la responsabilità per le cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e necessita, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento e tale da prescindere dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito ed alla sola condizione che il danneggiato adempia l'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, salva comunque la possibilità di valutare in concreto l'apporto (o il concorso) causale della condotta del danneggiato o di terzi. L'art. 2051 cod. civ. contempla un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa. Pertanto, qualora il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, occorre stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori. Ne deriva che, nel caso in cui venga in gioco una responsabilità oggettiva da danno per cose in custodia, occorrerà procedere ad un esame congiunto della condotta tenuta dal danneggiato e dal danneggiante: se infatti, da un lato, il danneggiato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie di sicurezza, opportune a non recare danno a terzi, dall’altro il danneggiante non può pretendere di ottenere il risarcimento per i danni subiti per effetto di una condotta negligente ed imprudente. Starà comunque al convenuto-danneggiante dimostrare che l’evento è stato invero conseguenza del c.d. “caso fortuito”. Cass. civ., sez. III, sent. 4.12.2012, n. 21727 A questo proposito, la giurisprudenza tende a distinguere il c.d. fortuito autonomo dal c.d. fortuito incidentale. Ed infatti, la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che il nesso causale di cui all’art. 2051 cod. civ. debba essere negato non solo in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cd. fortuito autonomo, ma anche nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile (c.d. fortuito incidentale), ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. Con più specifico riferimento alla causa esterna prodotta dal fatto del danneggiato è stato, altresì, chiarito che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa e sulla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso causale tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.: in tale ipotesi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, risultando svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, rappresentata dal comportamento della vittima. Cass. civ. sez. III, sent. 28.10.2009, n. 22807 Volendo richiamare casi concreti, ossia esempi ricondotti dai giudici di legittimità ad ipotesi di “caso fortuito”, si segnala questa pronuncia in cui, con riferimento ad un danno cagionato per lo stato manutentivo di una piscina condominiale, i giudici di legittimità hanno sostenuto che il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. può essere costituito anche dalla condotta, imprevista ed imprevedibile, della stessa vittima: nella specie annegata in una piscina condominiale, nella quale si era introdotta superando un cancello, al di fuori del periodo di apertura, nonostante il divieto di entrata alle persone estranee e in mancanza di autorizzazione o di assenso da parte del 7 custode. Quindi il caso fortuito può corrispondere anche con la condotta del danneggiato, sempreché si tratti di condotta imprevista ed oggettivamente non evitabile. Cass. civ., sez. III, sent. 15.10.2004, n. 20334 Od ancora questo sentenza, nella quale la Cassazione ha invece affermato che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ.. Nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia dei gestori di un complesso immobiliare con piscina, ove si era svolta una festa notturna, e l'evento di danno occorso ad uno degli ospiti, che nel corso della festa decideva improvvisamente di tuffarsi in piscina riportando gravi lesioni, riconducendo al solo comportamento di costui, del tutto improvvisamente e repentinamente posto in essere , la causa dell'evento dannoso. Anche in questa circostanza, quindi, la condotta del danneggiante è stata considerata idonea ad interrompere il nesso eziologico perché imprevedibile ed imprudente. Per quanto nel caso di specie i giudici di legittimità non avessero richiamato la previsione di cui all’art. 1227 cod. civ., è tuttavia evidente che il ragionamento sviluppato dalla decisione della Cassazione aveva come presupposto la medesima ratio di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ.. Le decisioni della Cassazione che sono intervenute in merito all’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in caso di responsabilità oggettiva da cose in custodia Cass. civ., sez. III, sent. 8.02.2012, n. 1769 In diverse occasioni la Cassazione ha fatto applicazione del principio di cui all’art. 1227 cod. civ. in materia di responsabilità extracontrattuale oggettiva e, precisamente, con riferimento alla responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ.. Si pensi, ad esempio, al caso di un minorenne in gita scolastica che, dopo aver scavalcato il balcone della stanza di albergo ed essersi avventurato su un solaio di copertura di pari livello per assumere stupefacenti, cadeva nel vuoto. La Cassazione ha ritenuto l’albergatore responsabile in qualità di custode della struttura ricettiva, ma ha altresì precisato che la responsabilità dello stesso va commisurata e ridotta in considerazione del concorso del minorenne nella produzione del danno. Precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato che la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ.), quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. Cass. civ., sez. III, sent. 8.05.2008, n. 11227 In questa occasione, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. Nella specie, quindi, i giudici di legittimità hanno ravvisato nella condotta del danneggiato non un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico, ma una condotta comunque sufficiente ad integrare un concorso colposo ex art. 1227, primo comma, cod. civ.. Ed infatti, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la caduta dell'attore costituiva diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall'acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio 8 giudiziario, aveva ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l'evento omettendo, tuttavia, di valutare se la condotta dell'infortunato avesse assunto, per acquistare l'efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità e omettendo, altresì, di valutare se il detto comportamento, benché inidoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, potesse integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. La sentenza della Cassazione del maggio 2015 Cass. Civ., sez. III, sent. 6.05.2015, n. 9009 Con la sentenza da cui si è ricavata la traccia in esame, la Cassazione ha ribaltato la decisione adottata dal giudice di secondo grado, il quale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. da un soggetto rimasto incidentato per effetto della presenza di acqua sul bordo di una piscina. La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto di accogliere la doglianza del danneggiato sulla base della violazione del principio del neminem laedere, ravvisando la sussistenza dell’elemento oggettivo del fatto illecito nella presenza di «sostanze solitamente non rinvenibili in quel luogo e di quello soggettivo della loro non visibilità o rilevabilità con la normale diligenza». La Cassazione ha tuttavia completamente riformato la sentenza di appello. La Corte infatti ha ricordato che il bordo della piscina è per sua natura “bagnato” proprio in ragione dell’attività che vi si svolge, e dunque il rischio «va doverosamente calcolato ed evitato», adeguandovi la propria prudenza e diligenza. Ad avviso dei giudici di legittimità, pertanto, nel caso in cui venga invocata la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ., grava sul danneggiato l’onere della prova di un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) della parte convenuta, fornendo, quindi, almeno implicitamente la prova dell’elemento soggettivo di cui all’ art. 2043 cod. civ., comunque necessaria. Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., quale quella che risulta evocata nel caso specifico, il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Quanto all’elemento oggettivo, la Cassazione ha concluso che la mancanza di qualsiasi ulteriore precisazione sulla “natura del liquido” che avrebbe provocato la caduta, rende «insuperabilmente insufficiente la motivazione, in fatto, della sentenza impugnata e, correlativamente, apodittico il giudizio svolto in diritto circa l'ascritta violazione del principio del neminem laedere». Scaletta Nella proposta di svolgimento che verrà sviluppata nella sezione successiva si è ritenuto opportuno utilizzare il seguente schema di trattazione. ● ● ● ● ● ● [1] Intestazione [2] Narrazione del fatto [3] Nel merito ed in via principale ❍ [3.1] Breve premessa ❍ [3.2] Analisi e confutazione della domanda principale di Tizio ❍ [3.3] Principio del concorso del fatto colposo del danneggiato applicato all’art. 2051 cod. civ. ❍ [3.4] Domanda subordinata di Tizio: confutazione ❍ [3.5] Principio del concorso del fatto colposo del creditore applicato all’art. 2043 cod. civ. ❍ [3.6] Precedente giurisprudenziale [4] Domanda subordinata [5] Conclusioni [6] Procura Svolgimento [1] Intestazione 9 TRIBUNALE DI MILANO COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Nell’interesse del Centro Sportivo Alfa s.p.a. (P.IVA …), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in …, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. … (C.F. …), presso il cui studio in … è elettivamente domiciliato e dichiara di ricevere le comunicazioni di giudizio al n. fax … o all’indirizzo PEC …@...; - convenuto CONTRO Tizio (C.F. …), residente in …, rappresentato e difeso dall’avv. … (C.F. …), presso il cui studio in … via …, è elettivamente domiciliato; - attore - [2] Narrazione del fatto FATTO Con atto di citazione notificato in data …, Tizio ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità del Centro Sportivo Alfa s.p.a. (d’ora in avanti anche solo “Alfa”) ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la condanna di Alfa al risarcimento dei danni sofferti da Tizio, computati complessivamente in euro …. (cfr. doc. n. 1). A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha in particolare riferito che: - Tizio frequentava assiduamente il Centro Sportivo Alfa s.p.a., in Milano, via …, e da qualche anno era solito dedicarsi all’attività di nuoto libero presso la piscina curata e gestita dallo stesso Centro; - nel pomeriggio del 5.5.2015, dopo aver concluso gli allenamenti, il giovane era caduto rovinosamente sul bordo della piscina, scivolando a causa di una grande quantità di liquido presente in prossimità delle vasche; - in particolare, la quantità di liquido sul bordo piscina era stata cagionata anche dalle lezioni di tuffi che si erano svolte nella mattinata; - giunto in pronto soccorso, e sottoposto ad accertamenti radiografici, gli era stata diagnosticata una frattura della tibia sinistra; - a causa dell’incidente, quindi, Tizio non solo era stato costretto a letto, con conseguente impossibilità di recarsi sul posto di lavoro, ma aveva dovuto subire una complessa operazione chirurgica per la riduzione della frattura; - le spese sostenute per le visite mediche e per l’intervento erano state pari ad euro …. Pertanto, Tizio ha convenuto in giudizio Alfa, lamentando la responsabilità della stessa sia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quale custode della piscina, sia, in subordine, per violazione del generale principio neminem laedere, ex art. 2043 cod. civ.. Con il presente atto si costituisce in giudizio Alfa al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, e ciò alla luce delle seguenti ragioni di [3] Nel merito ed in via principale DIRITTO Nel merito ed in via principale: sulla responsabilità del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.. [3.1] Breve premessa Come emerge dalla narrativa che precede, Tizio ha convenuto in giudizio Alfa al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, dell’art. 2043 cod. civ. e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni. Secondo la tesi di parte attrice, Alfa sarebbe responsabile per l’infortunio in cui Tizio è occorso mentre si recava scalzo verso le docce, non avendo Alfa garantito la sicurezza degli impianti e non avendo provveduto ad eliminare il liquido in eccesso in 10 prossimità dell’uscita dalle vasche. Ciò detto, è evidente che le domande attoree sono entrambe infondate, dal momento che sono frutto sia di una scorretta e fuorviante ricostruzione degli accadimenti verificatisi, sia, e soprattutto, di una errata applicazione delle norme e delle regole che governano la disciplina della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. In particolare, parte attrice ha invocato a sostegno delle proprie pretese l’art. 2051 cod. civ. o, in subordine, l’art. 2043 cod. civ., i quali impongono nei confronti del danneggiato l’onere di provare, nel primo caso, di aver subito un danno per effetto di un fatto e/o di un atto imputabile al danneggiante, nel secondo caso, che l’atto e/o il fatto riconducibile al danneggiante sia altresì dovuto a dolo o colpa dello stesso. Ebbene, nella specie Alfa non è imputabile né in qualità di custode di cui all’art. 2051 cod. civ., né tantomeno per aver violato il principio del neminem laedere, e ciò per le seguenti ragioni. [3.2] Analisi e confutazione della domanda principale di Tizio Anzitutto, l’art. 2051 cod. civ., com’è noto, introduce una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del custode, con la conseguenza che, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, la responsabilità per danni da cose in custodia sussiste laddove ricorrano due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione di un’insidia o trabocchetto e la natura imprevedibile ed invisibile di tale alterazione (in questo senso, ex multis, Cass. n. 11592 del 2010). Ora, nel caso di specie, stando alla ricostruzione avversaria, Tizio sarebbe inciampato per la presenza di una rilevante quantità di liquido vicino al bordo della piscina: nessun’altra circostanza in ordine alle modalità od alle condizioni in cui si è verificata la caduta è stata dedotta dalla controparte. È dunque evidente che Tizio non ha affatto sostenuto l’onere probatorio su lui incombente ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non avendo dato alcuna prova dell’esistenza di una alterazione eccezionale e pericolosa dello stato dei luoghi, tale da poter essere qualificata come insidia imprevedibile ed oggettivamente non evitabile, fonte di pericolo per il danneggiato. È infatti certo che la presenza di acqua in prossimità dell’uscita da una piscina non possa configurarsi come condizione anomala; né dai rilievi fotografici ex adverso prodotti si evincono insidie particolari che non fossero evitabili con la normale ed ordinaria diligenza, gravante su qualsiasi soggetto che frequenti degli ambienti per loro stessa natura umidi e scivolosi. Del resto, proprio il menzionato obbligo di diligenza di cui all’art. 1227 cod. civ. avrebbe dovuto portare Tizio a prestare una maggiore cautela nell’uscire dalle vasche e nell’attraversare i bordi bagnati. [3.3] Principio del concorso del fatto colposo del danneggiato applicato all’art. 2051 cod. civ. L’art. 1227, primo comma, cod. civ. prevede infatti che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza». Si tratta dell’istituto del concorso colposo del danneggiato, il quale, per effetto del rinvio di cui all’art. 2056 cod. civ., trova applicazione anche con riferimento alla disciplina della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. La regola di cui all’art. 1227 cod. civ., com’è noto, risponde al generale principio di autoresponsabilità ed all’obbligo di reciproca lealtà di condotta; esso comporta il dovere di ciascuno di essere responsabile e di valutare le conseguenze dei propri atti e, in definitiva, contempera le scelte di dislocazione del rischio con il principio di precauzione al fine di realizzare l’obiettivo comune di prevenzione. Ne deriva pertanto che il rischio di scivolare sul bordo di una piscina, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell’attività che vi si svolge, andrebbe come tale doverosamente calcolato ed evitato utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza, non potendosi poi, una volta che una caduta dannosa si è verificata, invocare come fonte di responsabilità, l’esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base ad una condotta normalmente diligente. In sostanza, Tizio avrebbe dovuto prestare una particolare e maggiore attenzione al proprio incedere, e ciò tanto più che lo stesso era perfettamente consapevole che in quel momento i bordi della piscina risultavano particolarmente bagnati in seguito delle lezioni svoltasi nella mattinata. Il comportamento colposo di controparte pare in definitiva idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, dal momento che è chiaro, alla luce di quanto considerato, che esso si sia posto come unica causa esclusiva dell’evento dannoso. 11 L’imprudente esposizione al rischio di caduta da parte di Tizio non può che aver comportato l’interruzione del nesso di causalità tra la cosa e l’evento pregiudizievole o comunque non può che aver contribuito in misura rilevante al verificarsi del danno. Va da sé che la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata da Tizio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. non può essere accolta e meriti pertanto di essere rigettata. [3.4] Domanda subordinata di Tizio: confutazione Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla domanda subordinata di parte attrice. A questo proposito, va considerato che anche quando venga invocata, come nel caso specifico, la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ., grava sul danneggiato l’onere della prova di un’anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) della parte convenuta, fornendo, quindi, almeno implicitamente la prova dell’elemento soggettivo ex art. 2043 cod. civ.. Senonché, Tizio non ha fornito alcuna dimostrazione della presunta colpevolezza di Alfa in merito all’incidente. Come già detto, la presenza di acqua e di umidità è condizione tipica, prevedibile e connaturata degli ambienti circostanti ad una piscina. Né è peraltro pensabile pretendere che Alfa provveda a mantenere asciutti i bordi delle vasche: significherebbe esigere dall’odierna esponente un impegno non dovuto e certamente ben esorbitante rispetto a quanto deriva dagli obblighi di ordinaria diligenza, prudenza e perizia. [3.5] Principio del concorso del fatto colposo del creditore applicato all’art. 2043 cod. civ. Ne consegue che, pure con riferimento alla pretesa risarcitoria di cui all’art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato, ravvisabile quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), così escludendo sia il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante e l’evento sia qualsivoglia profilo di colpevolezza imputabile al medesimo danneggiante. Né peraltro il fatto che Tizio si fosse reso conto che i bordi della piscina quel giorno fossero più bagnati può essere ragione di esclusione del suo obbligo di diligenza e di prudenza, essendo per contro una ulteriore riprova che il pericolo in questione fosse evidente e tutt’altro che imprevedibile. [3.6] Precedente giurisprudenziale Come è stato infatti chiarito di recente anche dalla Suprema Corte di Cassazione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in questo senso, Cass. n. 9009 del 2015) . Ne deriva che se nell’ipotesi di cui all’art. 2051 cod. civ. il comportamento colposo e scarsamente prudente del danneggiato è idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito ed a liberare il custode da qualsiasi responsabilità, ciò vale a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., Cass. n. 9009 del 2015). In conclusione, alla luce di quanto esposto e considerato, le domande di parte attrice risultano infondate e, come tali, meritano di essere rigettate. [4] Domanda subordinata In subordine: riduzione della pretesa risarcitoria di Tizio in ragione della sua accertata responsabilità concorrente. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito giudicasse l’odierna esponente imputabile dell’incidente verificatosi presso le piscine del Centro Sportivo Alfa s.p.a., Alfa chiede fin d’ora che la pretesa risarcitoria avanzata da Tizio venga opportunamente ridotta in proporzione alla sua accertata responsabilità concorrente. Ed infatti, seppure il Giudice non ritenesse di condividere il ragionamento sopra sviluppato e volto a dimostrare la non sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta di Alfa e l’evento dannoso, è comunque indubbio che nella specie sussista almeno un concorso colposo di Tizio. Ne consegue che l’entità del risarcimento dovrà essere determinata tenendo conto dell’efficacia concorsuale del comportamento del danneggiato e, per l’effetto, proporzionalmente diminuita. 12 Per tutto quanto esposto e considerato, si chiede che l’Illustrissimo Tribunale adito voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti [5] Conclusioni CONCLUSIONI Nel merito ed in via principale, accertato e dichiarato che la responsabilità dell’evento dannoso è da ricondursi, integralmente, in capo a Tizio, respingere la richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in subordine, accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell’evento letale, determinare il quantum del risarcimento, riducendo l’importo in proporzione all’accertata responsabilità di Tizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell’onere della prova, in caso di ammissione di prova testimoniale dedotta da parte attrice, chiede prova contraria sui capitoli formulati da controparte. Si produce: 1. copia dell’atto citazione notificato in data …; Data … Firma avv. … [6] Procura PROCURA ALLE LITI Il Centro Sportivo Alfa s.p.a., con sede legale in …, P.IVA. … , in persona del legale rappresentante pro tempore, informato della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione e dei relativi benefici fiscali di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, delega l’avv. … (C.F….) a rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel presente giudizio in ogni stato, fase e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, conciliare, transigere, rinunciare agli atti di causa e chiamare in causa terzi. Dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il consenso di cui all’art. 23 del medesimo D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali comunicati per l’espletamento del mandato, ivi comprese la loro utilizzazione e diffusione al medesimo fine. Elegge domicilio presso lo studio dell’avv. … , in … , via … . Data … Firma cliente (per autentica) Firma avv. L'abbonamento a PraticaMente per un anno è disponibile a soli € 79,00 + iva. Clicca qui per acquistare responsabilità extracontrattuale obbligo di diligenza 13