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Metodi e mezzi del combattimento

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Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Metodi e mezzi del combattimento
Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario:
Emanuele Biolcati
Gruppo Pionieri di Torino
Comando Regionale Guardia di Finanza
16 dicembre 2008
1
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Sommario
2
1
Introduzione
2
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
3
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
4
Conclusioni
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Definizioni
Mezzi
Qualunque strumento con il quale i combattenti esercitano materialmente
la violenza bellica nei confronti del nemico
Metodi
Tutti i procedimenti tattici e strategici utilizzati nel corso dei
combattimenti per sopraffare il nemico
3
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Cenni storici I
1868 - Dichiarazione di San Pietroburgo
[. . . ] il solo scopo che gli Stati devono preffigersi durante la guerra è
d’indebolire le forze militari del nemico
[. . . ] mettere fuori combattimento
[. . . ] armi che aggravano inutilmente le sofferenze o ne rendono la
morte inevitabile
[. . . ] uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle Leggi dell’Umanità
1907 - IV Convenzione dell’Aja, Leggi e usi della guerra terrestre
I belligeranti non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per
nuocere al nemico
Art. 22
4
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Cenni storici II
1977 - I Protocollo aggiuntivo alle C.G. del 1949
Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma,
di nuovi mezzi o metodi di guerra, un’Alta Parte contraente ha l’obbligo
di stabilire se il suo impiego non sia vietato in talune circostanze o in
qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente protocollo o da
qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta
Parte contraente
Art. 36
Nuove armi
5
⇒
Emanuele Biolcati
Obbligo per gli Stati
di verificare se esse
sono consentite!
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Sommario
6
1
Introduzione
2
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
3
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
4
Conclusioni
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Principi fondamentali
Si accetta l’idea che il solo scopo legittimo della guerra sia mettere fuori
combattimento il maggior numero di uomini
Bisogna:
limitare i mali superflui e le sofferenze inutili
evitare danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Rispettando:
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
7
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
I mali superflui nella Storia
1139 - Concilio Laterano Secondo
[La balestra è ritenuta] odiosa per il
Signore e sconveniente per un
cristiano
1625 - Diritto della Guerra e della Pace (Grozio)
[. . . ] obbligo di evitare ogni superfluo spargimento di sangue
1762 - Contratto Sociale (Rosseau)
Nessun diritto autorizza ad infliggere piu’ sofferenze di quanto sia
necessario per il raggiungimento della vittoria
8
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Diritto per i mali superflui e le sofferenze inutili
1863 - Codice Lieber
Tutto ciò che è utile e fruttuoso per la realizzazione degli scopi bellici e,
di conseguenza, la cessazione delle ostilità è considerato lecito purché
conforme agli usi e ai costumi di guerra.
Sono tollerate delle vittime incidentali, ma non la violenza a scopo di
vendetta o l’uso di armi perfide come il veleno che renderebbero difficile
l’instaurarsi della pace
1868 - Dichiarazione di San Pietroburgo
Divieto all’uso di proiettili esplosivi inferiori a 400 g
1977 - I Protocollo Aggiuntivo alle C.G del 1949
È vietato l’impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra
capaci di causare mali superflui e sofferenze inutili
Art. 35.2
9
Emanuele Biolcati
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Diritto per danni all’ambiente naturale
1977 - II Protocollo Aggiuntivo alle C.G del 1949
[. . . ] vietato l’impiego di mezzi o metodi di guerra concepiti con lo scopo
di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi,
durevoli e gravi all’ambiente naturale
Art. 33.3
1976 - Convenzione EnMod
Convenzione sul divieto di impiegare tecniche di modifica dell’ambiente
per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile
10
Emanuele Biolcati
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Mali superflui e sofferenze inutili
Grazie al continuo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario, si sono
ottenuti almeno i seguenti risultati:
11
1
la limitazione del diritto delle parti in conflitto nella scelta di mezzi
e metodi di combattimento;
2
il divieto all’uso di mezzi e metodi di combattimento che provocano
mali superflui, sofferenze inutili e danni per l’ambiente;
3
il controllo sulla legittimità di nuove armi, mezzi e metodi di
combattimento da parte dei soggetti statali.
Emanuele Biolcati
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Principio di Distinzione
Un’arma deve poter essere indirizzabile contro un determinato obiettivo
militare. . .
Nel rispetto dei beni di carattere civile. . .
12
Emanuele Biolcati
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Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Distinzione tra persone
Quando si attacca, bisogna distinguere tra:
combattenti
civili
Ma allora...
è lecito usare le mine antiuomo?
1999 - Convenzione di Ottawa
[. . . ] divieto dell’uso, produzione, stoccaggio e trasferimento delle mine
antipersona
13
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Distinzione tra oggetti
Quando si attacca, bisogna anche distinguere tra:
beni civili
obiettivi militari
Ma allora...
è lecito usare i bombardamenti aerei a tappeto?
Conseguenza:
sviluppo delle tecnologie per i missili intelligenti
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Emanuele Biolcati
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Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Principio di Distinzione
Nascono naturalmente delle limitazioni direttamente sulle armi che si
possono utilizzare durante un conflitto.
E in generale:
1977 - I Protocollo Aggiuntivo alle C.G. del 1949
Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile
e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni
momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti,
nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di
conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.
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Emanuele Biolcati
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Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Principio di Proporzionalità
1949 - I Convenzione di Ginevra
[. . . ] astenersi dal decidere di lanciare qualsiasi attacco da cui ci si può
attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione
civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite
umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio
militare concreto previsto
Art. 57
Parole chiave:
incidentalmente
vantaggio militare → considerato alla luce dell’attacco nel suo
insieme e non nelle sue fasi isolate e particolari
previsto
16
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Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Necessità militare
Nasce il problema di commisurare perdite, danni e violazioni del DIU in
termini di vantaggi militari che si possono ottenere
vantaggio militare – vs – violazioni principi e DIU
17
Emanuele Biolcati
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Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Esempio della scuola
Durante un conflitto armato, si hanno dei sospetti riguardo ad una scuola
nella periferia di una città.
Informazioni dall’ultima ricognizione:
1
la scuola è piena di soli bambini
2
la scuola nasconde solo un
reggimento di soldati
3
la scuola, piena di bambini,
nasconde un reggimento di
soldati
Voi lancereste l’attacco sulla scuola nei tre casi?
18
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Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Esempio di Hitler
Siamo nel 1939 . . .
se fosse possibile bombardare un quartiere di Berlino con la certezza di
uccidere Adolf Hitler, voi che fareste?
19
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
Crimine di Guerra
Dal Principio di Proporzionalità e dal concetto di “vantaggio militare” si
giunge alla definizione di Crimine di Guerra:
2000 - Statuto Corte Penale Internazionale
Lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi
avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione
civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi,
duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi
rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti
Art. 8
20
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Sommario
21
1
Introduzione
2
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
3
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
4
Conclusioni
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi convenzionali
1980 - Convenzione sul divieto e le restrizioni all’uso di certi tipi di armi
convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose
o possono avere effetti indiscriminati
I Armi (e munizioni) che producono schegge non identificabili nel
corpo umano mediante raggi X
II Mine, trappole e altri dispositivi
III Armi incendiarie
IV Armi laser accecanti (1995)
V Residuati bellici esplosivi
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Mine antipersona - Definizioni
23
1
Mine = Qualsiasi ordigno collocato sotto o sopra il suolo o altra
superficie o in prossimità, concepito per esplodere per effetto della
presenza, della vicinanza o del contatto di una persone o di un veicolo
2
Trappole = Qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o
adottato per uccidere o ferire che funziona di sorpresa quando si sposta
un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina ad esso o si
compie un atto apparentemente privo di pericolo
3
Altri dispositivi = Munizioni o dispositivi collocati manualmente e
concepiti per uccidere, ferire, danneggiare e che sono fatti esplodere su
comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Mine antipersona - Obblighi per le Parti
1980 - Registrazione
nel corso dei combattimenti
scambio della documentazione a fine ostilità
regolazione nei territori occupati
1980 - Restrizioni all’utilizzo
in senso assoluto:
- contro civili o beni civili anche a scopo difensivo
- su segni distintivi o di protezione
- monumenti storici, opere d’arte, luoghi di culto
in determinate circostanze:
- messa in opera a distanza
- obbligo di avviso in caso di lancio o sganciamento
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Mine antipersona - Evoluzione
1996 - Conferenza di Revisione del 1980
Estensione ai conflitti armati non internazionali
Nuove procedure di protezione degli operatori umanitari
Estensione delle procedure di registrazione
Obbligo di adozione di sanzioni penali per la violazione della Convenzione
1997 - Conferenza Internazionale sul bando delle mine (Oslo)
1999 - Convenzione Internazionale sull’interdizione dell’utilizzo, dello
stoccaggio della produzione ed il trasferimento delle mine antipersona e sulla
loro distribuzione
148 Stati
25
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Bombe a grappolo
2008 - Trattato di Dublino
[. . . ] provvedere all’assistenza delle vittime e alla bonifica delle aree
interessate e prevede anche la distruzione degli arsenali nel giro di otto
anni
Problema
109 stati firmatari, ma non i maggiori
produttori di cluster bombs
26
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi di distruzione di massa
1948 - Commissione delle Nazioni Unite per gli armamenti classici
Armi eplosive atomiche
Armi che funzionano a mezzo di sostanze radioattive
Armi biologiche e chimiche che provocano la morte
Armi scoperte nel futuro che saranno paragonabili alle armi sopra
menzionate
NBCR
Nuclear
Biological
Chemical
Radiative
27
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi chimiche e batteriologiche nella Storia
1347 - Assedio di Caffa
Cadaveri infetti lanciati con catapulte oltre
le mura della città
Epidemia di peste (20 milioni di morti)
1763 - Colonie Inglesi
Uso di coperte infette e di prostitute
portatrici di sifilide
1915 - I Guerra Mondiale
Diffusione di antrace negli allevamenti di
bestiame e di vaiolo tra le truppe trincerate
sul fronte italiano
28
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
La peste dell’Assedio di Caffa - 1347
29
Emanuele Biolcati
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Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Diffusione delle Armi Chimiche
30
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Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi chimiche e batteriologiche I
1899 - II Dichiarazione dell’Aja
[. . . ] proiettili che hanno per unico scopo la
diffusione di gas asfissianti e deleteri
1925 - Protocollo di Ginevra
Trattato Internazionale mirante a vietare, in
termini abbastanza generali, l’uso di armi
chimiche e l’uso di armi batteriologiche
1953 - III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948
Arma chimica = qualsiasi equipaggiamento o apparecchiatura
appositamente concepita per l’utilizzazione a scopi militari delle proprietà
asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita,
antilubrificanti o catalitiche di una qualsiasi sostanza chimica
31
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Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi chimiche e batteriologiche II
1972 - Convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione e stoccaggio
di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro
distruzione (Londra, Mosca e Washington)
Ciascuno Stato si impegna a non mettere a punto, produrre,
accumulare, acquisire o conservare, in alcuna circostanza:
agenti microbiologici od altri agenti biologici oppure tossine,
qualunque ne sia l’origine, il modo di produzione, il tipo e la qualità,
se non sono destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini
pacifici
armi, equipaggiamenti o vettori destinati all’impiego di detti agenti o
tossine, per scopi ostili o in conflitto armato
32
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi nucleari I
Armi atomiche
Qualsiasi dispositivo suscettibile di liberare energia nucleare in modo
non controllato e che possiede un insieme di caratteristiche atte
all’impiego per scopi bellici
Armi “sporche”
Ogni arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare un
combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che per esplosione o
altra trasformazione nucleare non controllata o per radioattività del
combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi è capace di distruzioni di
massa, danni generalizzati o avvelenamenti di massa
33
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
Armi nucleari II
1963 - Trattato di
Mosca
Vietato l’utilizzo nello
spazio, sott’acqua e
sotto terra
1967 - Trattato di
Tlatelolco
Valido per i soli paesi
dell’America Latina
1968 - Trattato di
Non-proliferazione
Rafforza la superiorità
di 4 Stati
nuclearizzati
DIU e le Armi Nucleari
Nessun trattato riconosciuto a livello
internazionale,
ma forse non serve . . .
34
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Sommario
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1
Introduzione
2
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Mali superflui e sofferenze inutili
Danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente naturale
Principio di Distinzione
Principio di Proporzionalità
3
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Armi convenzionali
Armi di distruzione di massa
4
Conclusioni
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
Introduzione
Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
Conclusione
Il Diritto Internazionale Umanitario è riuscito nell’impensabile intento di
instaurare, in tempo di Confitto Armato,
convenzioni e norme specifiche per mezzi e metodi del
combattimento;
principi di carattere generale per i casi non è previsti dalle suddette
convenzioni e norme.
Diritto
36
Tecnologia
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Principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario
Le Armi e il Diritto Internazionale Umanitario
Conclusioni
FINE
Grazie dell’attenzione.
Bibliografia:
E. Greppi, G. Venturini, Codice di Diritto Internazionale Umanitario
G. Di Ruocco, Mezzi e metodi di combattimento (slides)
M. R. Jasinski, Mezzi e metodi di combattimento (slides)
37
Emanuele Biolcati
Metodi e mezzi del combattimento
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