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OGGETTO INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE

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OGGETTO INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
INCARICHI DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE
QUESITI
(posto in data 25 settembre 2014 )
1) -la procedura di nomina del responsabile di una struttura semplice
a valenza dipartimentale è quella dettata dall'articolo 15, comma 7
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo
vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 13
settembre 2012, n. 158 (noto come decreto Balduzzi)?
2) -tale procedura vale anche per le strutture semplici a valenza
dipartimentale di aziende ospedaliere universitarie, considerato che
il decreto legislativo 517/1999, disciplinante i rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, all'articolo 5 comma 6 pare
disciplinare le sole strutture semplici non dipartimentali?
3) -in caso di risposte affermative, gli atti aziendali che prevedono
procedimenti di nomina non conformi all'articolo 15, comma 7-quater
del decreto legislativo 502, soggiacciono alla nuova disciplina?
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RISPOSTE
(inviate in data 14 ottobre 2014)
1) -la procedura di nomina del responsabile di una struttura semplice
a valenza dipartimentale è quella dettata dall'articolo 15, comma 7
quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo
vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 13
settembre 2012, n. 158 (noto come decreto Balduzzi)?
La normativa di riferimento in materia di conferimento degli incarichi
dirigenziali conferibili dopo cinque anni di attività è il comma 7-quater
dell’articolo 15 del decreto legislativo 502, l’articolo 19, commi 1 ed
1bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (che richiama
principi generali quali il riconoscimento del merito e la trasparenza
nella pubblicizzazione degli incarichi conferibili, e nella preventiva
definizione dei criteri di valutazione adottati), nonché i commi 3, 4, 6,
7, 8 del CCNL 1998_2001.
Occorre peraltro precisare che le norme richiamate fissano soltanto
criteri e procedure di carattere generale, che devono essere declinate
con riferimento alle specifiche realtà aziendali, tenendo conto del
contesto, come questo viene definito nell’atto aziendale, adottando un
regolamento che specifica i criteri e le procedure per il conferimento e
la revoca degli incarichi dirigenziali.
2) -tale procedura vale anche per le strutture semplici a valenza
dipartimentale di aziende ospedaliere universitarie, considerato che
il decreto legislativo 517/1999, disciplinante i rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, all'articolo 5 comma 6 pare
disciplinare le sole strutture semplici non dipartimentali?
Le strutture semplici dipartimentali sono una tipologia di strutture
per le quali valgono le norme che disciplinano le strutture semplici,
come si evince dal comma 7 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001, che
precisa: Per strutture semplici si intendono sia le articolazioni interne
della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o
distrettuale, dotate di spazi di responsabilità ed autonomia disciplinati
dall’atto aziendale.
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3) in caso di risposte affermative, gli atti aziendali che prevedono
procedimenti di nomina non conformi all'articolo 15, comma 7-quater
del decreto legislativo 502, soggiacciono alla nuova disciplina?
L’atto aziendale, come qualsiasi altro atto che disciplina l’assetto
organizzativo di una amministrazione pubblica, deve essere adeguato
all’evoluzione della normativa nazionale e regionale vigente, e deve
essere quindi costantemente aggiornato per renderlo coerente con tale
normativa. Laddove ciò non sia effettuato è un diritto dovere di tutti
coloro che nell’atto aziendale trovano i riferimenti del loro rapporto
con l’azienda, segnalare i disallineamenti constatati alla direzione
regionale alla sanità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15.
Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie
7-quater. conferimento degli incarichi di struttura semplice
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come
articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal
direttore generale, su proposta del direttore della struttura
complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio
di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come
articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore
generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al
dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un
dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni
nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,
con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente
trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. criteri che devono essere seguiti nel conferimento degli incarichi
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze
di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti
al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e
al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
1-bis. obbligo di pubblicizzazione degli incarichi da conferire
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione
di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia
dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta acquisisce le disponibilità dei dirigenti
interessati e le valuta.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
articolo 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
3. incarichi conferibili dopo cinque anni di attività
Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili
gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza,
di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati
nell’articolo 27, comma 1, lettere b) e c).
4. procedura di conferimento degli incarichi di cui al comma 3
Gli incarichi di struttura semplice e di natura professionale sono
conferiti dall’azienda, a seguito di valutazione positiva da parte
del collegio tecnico al termine del quinquennio, su proposta
del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e
motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura
semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto
aziendale
6. criteri che devono essere adottati per il conferimento degli incarichi
Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di appartenenza;
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo
dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
internazionale;
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
f) del criterio della rotazione ove applicabile
g) che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica
l’art. 2103, comma 1, del codice civile
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
articolo 28
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
Criteri e procedure
7. modalità di selezione tra più candidati
In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede
sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del
comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre
articolazioni interne interessati
8. formulazione preventiva dei criteri di valutazione
Le Aziende, nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6,
formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento
e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima
della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione
con le organizzazioni sindacali aziendali.
DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1999, n. 517
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università
Articolo 5.
Norme in materia di personale
6. conferimento degli incarichi professionali e di struttura semplice
L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari
degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura
professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo
accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui
agli articoli 15, 15-bis e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
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