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OGGETTO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA SEMPLICE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE QUESITO (quesito posto in data 6 maggio 2009) Come è noto gli incarichi di struttura semplice e di alta specializzazione sono conferiti su proposta del direttore di struttura complessa. Tali incarichi vengono conferiti con criteri poco obiettivi. In sostanza se non si è "simpatici" al proprio direttore non basta avere un curriculum di tutto rispetto: si è fuori. Si pone la domanda se di fronte a queste palesi ingiustizie non si possa davvero fare nulla e si debba rassegnarsi ad una carriera miserevole anche se in possesso di requisiti di alta professionalità. Il giudizio del direttore proponente risulta basato su scelte personali piuttosto che su metodi certi ed obiettivi. (ad esempio, se sulle schede di valutazione occorre dare punteggio da 1 a 5 per valutare una serie di aspetti, quali il grado di collaborazione con l'équipe, la capacità di comunicazione, la capacità di innovazione, è chiaro che il direttore se ti vuole danneggiare, darà il punteggio più basso e a nulla servirà avere titoli, master, ed altro. Il contrario si farà per i più "simpatici" privilegiando un giudizio personale soggettivo sulla verifica oggettiva di un curriculum, di fatti e comportamenti che dovrebbero invece essere la base di una corretta valutazione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 8 maggio 2009) Il sistema degli incarichi dirigenziali ed il sistema di valutazione ad esso correlato, sia al momento del conferimento dell’incarico, sia al momento della verifica dei risultati conseguiti ai fini della conferma dell’incarico a suo tempo conferito, o del conferimento di un incarico di maggior rilievo e di maggior valore economico, costituiscono di fatto l’innovazione più significativa introdotta dal decreto legislativo 229, che ha come noto sostanzialmente modificato l’assetto della dirigenza medica, introducendo un unico livello dirigenziale articolato al suo interno secondo le responsabilità professionali o gestionali attribuite. La normativa nazionale (il decreto legislativo 502, come modificato e integrato dal decreto legislativo 229), ed il contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica fissano al riguardo criteri e principi di carattere generale, rinviando la regolamentazione delle procedure che devono essere seguite per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la valutazione dei risultati conseguiti alla scadenza dell’incarico al sistema delle relazioni sindacali aziendali, nei diversi istituti in cui lo stesso si articola (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione). Entrambi i momenti, sia quello del conferimento dell’incarico, sia quello della valutazione alla scadenza dello stesso, sono connotati intrinsecamente da elementi di soggettività, perché comunque una serie di persone (il diretto superiore nella valutazione di prima istanza, il collegio tecnico o il nucleo di valutazione nella valutazione di seconda istanza), devono formulare giudizi su una serie di aspetti che nell’insieme sostanziano la valutazione. Questa soggettività, che per certi versi è ineliminabile, può essere vincolata a meccanismi che rendano impossibile prescindere da elementi oggettivi (curriculum, titoli, fatti, comportamenti) definendo procedure che assicurino trasparenza, correttezza, equità. Le procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, così come quelle di valutazione dei risultati conseguiti, devono essere formalizzate dall’azienda in un regolamento (di norma allegato all’atto aziendale) che deve essere approvato d’intesa con le organizzazioni sindacali aziendali, utilizzando l’istituto della concertazione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006_2009, sottoscritto come noto il 17 ottobre 2008, ha sottolineato la valenza strategica ed innovativa del sistema degli incarichi dirigenziali e del connesso sistema di valutazione, ed ha altresì sottolineato l’opportunità che siano affinati procedure e strumenti che in molte aziende lasciano eccessivi spazi di discrezionalità alla valutazione dei soggetti ai quali è demandata la valutazione di prima e di seconda istanza. Esplicito a questo riguardo è il comma 1 dell’articolo 6 del citato contratto: “ Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego, il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti”. Nella consapevolezza che il sistema complessivamente realizzato non è ancora pienamente rispondente a quelle esigenze di “autonomia, responsabilità e valorizzazione del merito” che dovrebbero permearlo le parti hanno rinviato ad una coda contrattuale che dovrebbe essere chiusa entro il corrente anno, la più puntuale definizione dei criteri e delle procedure che devono essere seguiti. Questo impegno è espresso nel comma 4 dello stesso articolo 6 del CCNL 2006_2009: “Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie”. Il fatto che la materia sia suscettibile di ulteriori necessarie definizioni in sede di contrattazione collettiva nazionale non esclude la possibilità di migliorare l’attuale funzionamento di certi istituti, utilizzando tutti gli spazi che la normativa contrattuale vigente mette a disposizione, e tra questi in particolare la concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali per quanto attiene il conferimento degli incarichi dirigenziali (criteri e procedure) ed il connesso sistema di valutazione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 RIFERIMENTI NORMATIVI Le norme che devono essere seguite per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono riconducibili alle seguenti: Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. (decreto legislativo 165/2001, articolo 19, comma 1) Nel conferimento degli incarichi le aziende tengono conto: delle valutazioni del collegio tecnico della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare dell'area e disciplina di appartenenza delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate in merito alle attività svolte ed ai risultati conseguiti del criterio della rotazione ove applicabile. (CCNL 1998_2001, articolo 28, comma 6) Per quanto concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali in materia di conferimento degli incarichi, questo è precisato dal comma 8 dell’articolo 28 del CCNL 1998_2001 Le aziende formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali. (CCNL 1998_2001, articolo 28, comma 8) HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Gli incarichi di struttura semplice e di alta specializzazione sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva del collegio tecnico al termine del quinquennio dall’assunzione, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. (CCNL 1998_2001, articolo 28, comma 4) In caso di più candidati all'incarico da conferire, l'azienda procede sulla base di una rosa di idonei (selezionati secondo i criteri che devono essere definiti nel regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali) dai responsabili di dipartimento o di altre articolazioni interne interessati. (CCNL 1998_2001, articolo 28, comma 7) HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 INDICAZIONI OPERATIVE La discrezionalità del direttore di struttura complessa nell’indicare quali dirigenti possono titolari di incarichi di struttura semplice o alta specializzazione non è una discrezionalità assoluta, me deve tener conto delle valutazioni del collegio tecnico della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare dell'area e disciplina di appartenenza delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente; dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati . Della coerenza tra requisiti richiesti per assumere certe responsabilità e attitudini personali e capacità professionali del dirigente proposto deve essere dato conto con atto scritto e motivato. La discrezionalità del direttore di struttura complessa si riduce tanto più quanto più rigorosa e oggettiva è la valutazione che il collegio tecnico deve formulare al termine del quinquennio, e che costituisce precondizione per il conferimento dell’incarico. È evidente che se tale valutazione si basa su una scheda molto semplificata, nella quale si chiede ad esempio di dare un punteggio da 1 a 5 su pochi e generici parametri, lo spazio di discrezionalità è molto elevato. Se al contrario la scheda di valutazione è articolata in modo che il punteggio finale sui diversi parametri considerati sia calcolato tenendo conto di una serie di dati elementari oggettivi, con una struttura “ad albero”, tale spazio si riduce drasticamente, ed è comunque possibile al dirigente valutato contestare la valutazione formulata dal soggetto valutatore sia di prima che di seconda istanza, utilizzando opportunamente quegli spazi che la normativa gli consente. A questo riguardo l’articolo 25, comma 6, del CCNL 2002_2005, indica alcuni principi che devono essere rispettati nella valutazione della dirigenza la trasparenza dei criteri usati l’oggettività delle metodologie adottate l’obbligo di motivazione della valutazione espressa l’informazione adeguata e la partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio, nella valutazione di prima e di seconda istanza HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Resta quindi prerogativa del direttore di struttura complessa indicare i dirigenti ai quali ritiene opportuno conferire un incarico dirigenziale di struttura semplice o di alta specializzazione. Questa prerogativa, (peraltro coerente con il principio che il responsabile di una struttura dovrebbe poter scegliere i suoi diretti collaboratori, anche sulla base di una personale stima e fiducia), non può divenire arbitrio assoluto avulso da logiche di trasparenza ed oggettiva valutazione del merito. Lo spazio che le organizzazioni sindacali aziendali hanno a questo riguardo è l’inserimento, nell’ambito dei regolamenti che l’azienda deve preventivamente adottare per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione dei processi valutativi, di criteri, strumenti e procedure che riducano in misura significativa gli spazi discrezionali e soggettivi nella formulazione dei giudizi. Se i regolamenti in questione non soddisfano i requisiti che devono essere soddisfatti per assicurare trasparenza ed oggettività ed equità sia nelle procedure di valutazione, sia nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, le organizzazioni sindacali aziendali devono chiedere un incontro con la direzione generale e proporre alla stessa una revisione, integrazione, ristrutturazione di questi regolamenti, ponendosi nei confronti della direzione in termini positivi e propositivi e non in termini di mera denuncia di comportamenti non accettabili. In questa direzione dà forza ad una azione strutturata ed organica delle organizzazioni sindacali aziendali quanto affermato dal CCNL 2006_2009, che a proposito del sistema di valutazione precisa: Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione dirigenziale. (CCNL 2006_2008, articolo 8, comma 1) Il tema della valutazione costituisce infine uno degli aspetti centrali della riforma della pubblica amministrazione che il governo è delegato ad attuare sulla base della legge delega 4 marzo 2009, n.15, HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 che prevede un riordino complessivo degli strumenti e delle procedure di valutazione, finalizzati ad assicurare maggiore oggettività e rigore e maggiori garanzie di riconoscimento del merito. Dovrebbe essere imminente l’approvazione, da parte del consiglio dei ministri, del primo dei decreti legislativi che, ai sensi della legge citata, il governo è delegato ad emanare per riformare il settore. L’analisi dei contenuti di tale decreto può fornire ulteriori elementi alle organizzazioni sindacali che comunque dovrebbero, a mio avviso, promuovere un’azione coordinata per migliorare i regolamenti aziendali in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali ed in materia di processi valutativi. Questo ancor più se, come credo, il sistema sanitario della Regione Puglia è oggetto di una profonda ristrutturazione organizzativa, che richiede tra l’altro una omogeneizzazione dei diversi istituti che disciplinano l’organizzazione del lavoro così come questi erano definiti nelle diverse aziende che sono confluite nelle attuali aziende sanitarie locali. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it