LE FUNZIONI DELL`UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA
by user
Comments
Transcript
LE FUNZIONI DELL`UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA
LE FUNZIONI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA (Particolare disamina delle leggi della Regione Puglia n. 34 del 15-12-2008 e n. 4 del 24-2-2010) di Donato Berloco INDICE CAPITOLO I 1. Premessa. 1.1 Richiamo alla normativa del dpr 285/1990 e alla legge 130/2001. 1.2 Regionalizzazione. 1.3 Immediata applicazione della normativa regionale. 1.4Termini per l’adeguamento dei regolamenti comunali. CAPITOLO II FINALITA’, OGGETTO E PRINCIPI DELLA DISCIPLINA 2. Enunciazione. 2.1 Le definizioni di “ salma” e di “ cadavere”, di “ambito funebre” e di “attività funebre”. CAPITOLO III TRASPORTO DI SALME E DI RESTI MORTALI 3. principi del trasporto salma. 3.1 Trasporto di resti mortali. 3.1.a Trasporto prodotti abortivi. 3.2 Trasporto salma. 3.2.a I caratteri della innovazione. 3.2.b La volontà del parente o convivente. 3.2.c Strutture di commiato. 3.2.d Luoghi possibili di partenza. 3.2.e Luoghi possibili di destinazione salma. 3.2.f Il periodo di osservazione. 3.3 Il certificato per il trasporto rilasciato dal medico. 3.4 La certificazione medica per il trasporto nell’ambito della Regione. 3.4.a La scheda ISTAT. 3.4.b Correlazione tra il modulo per il trasporto salma e la formazione dell’atto di morte. 3.5 Precauzioni durante il trasporto della salma. 3.6 Trasporto della salma a pagamento. 3.7 Adempimenti da parte dell’incaricato del trasporto. 3.7.a L’addetto al trasporto. 3.8 Adempimenti da parte del responsabile della struttura ricevente. 3.9 Trasporto della salma in abitazione. 3.10 Sorveglianza della salma durante il periodo di osservazione. 3.11 La Circolare regionale del 7 agosto 2009, n.24/10564. 3.11.a Decessi avvenuti in Comuni nel cui ambito territoriale insiste una struttura ricevente. 3.11.b Trasporto salma in una struttura di un Comune diverso da quello del decesso. 3.12 Modulo per certificazione medica per il trasporto salma (prima dell’accertamento di morte). 3.12.a Osservazioni sul modulo Allegato 1. 3.13 La questione del bollo sul certificato del medico. CAPITOLO IV IL TRASPORTO DI CADAVERE 4. Trasporto di cadavere 4.a Diritto di privativa. 4.1 Parere del Ministero dell’Interno in data 13-12-2007 sull’istanza verbale. 4.2 Modulo per il rilascio da parte del Comune dell’autorizzazione al trasporto di cadavere. 4.2.a Modulo di autorizzazione per il trasporto cadavere. 4.2.b La sottoscrizione. 4.2.c Il bollo sulla autorizzazione al trasporto del cadavere. 4.3 Decoro del trasporto. 4.4 Il medico necroscopo. 4.4.a Modulo del certificato di accertamento di morte. 4.5 Decesso in struttura ospedaliera. 4.5.a Formazione atto di morte per decessi in ospedale. 4.6 Partenza da luogo diverso da quello di decesso. 4.7 Il personale idoneo. 4.8 Identificazione del cadavere. 4.9 Consegna della documentazione. 4.9.a Diverse interpretazioni in materia del termine iniziale di operatività della nuova disciplina. 4.9.b Modulo per chiusura feretro per trasporto cadavere 4.10 Trasporto all’estero. 4.11 Trasporto all’interno del cimitero. 4.12 L’accertamento della morte. 4.12.a Autorizzazione al seppellimento: rilascio della stessa dopo le 24 ore dal decesso. 4.12.b Formazione atto di morte in giorni festivi. 4.13 Casi in cui l’autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal dirigente. 4.14 Spese per il trasporto di cadavere dalla pubblica via. 4.15 Formazione dell’atto di morte in base al verbale o al nulla osta dell’Autorità giudiziaria. 4.15.a Morte violenta e trasporto del defunto. 4.15. b Decesso per causa violenta avvenuta in ospedale, case di cura o istituti. 4.16 Nulla osta del magistrato e certificato necroscopico. 4.17 Ammissione del cadavere nel cimitero. 4.18 Trasporto di resti umani e prodotti abortivi. 4.19 Comunicazione dei decessi all’Inps. CAPITOLO V PASSAPORTO MORTUARIO E AUTORIZZAZIONE ALL’ESTRADIZIONE O INTRODUZIONE DI CADAVERI. 5. Disciplina del passaporto mortuario. 5.a Competenza del dirigente o responsabile del servizio. 5.1 Estradizione di cadaveri verso Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 tramite passaporto mortuario. 5.1.a Schema di domanda per il trasporto all’estero del cadavere. 5.1. b Modulo di passaporto mortuario plurilingue. 5.2 Estradizione di cadaveri verso Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino. 5.2.a Modulo di autorizzazione all’estradizione di cadavere destinato a Stato non aderente alla Convenzione di Berlino. 5.3 Introduzione in Italia di cadaveri provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino. 5.4 Introduzione di cadaveri provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino. 5.4.a Caratteristiche comuni 5.4.b Modulo di autorizzazione all’ingresso di cadaveri da Stato non aderente alla Convenzione di Berlino. 5.5 Trasporto internazionale di ceneri. CAPITOLO VI L’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE N.34/2008. 6.1 Il trattamento conservativo. 6.1.a Trasporto di salma o di cadavere nell’ambito delle strutture sanitarie. CAPITOLO VII LA CREMAZIONE 7. Rinvio alla legge statale. 7.1 E’ l’ufficiale dello stato civile competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione. Legge n.130/2001, art.3, comma 1, lett.a). 7.2 Manifestazione di volontà per la cremazione. 7.2.a La volontà testamentaria. Art.3, comma 1, lett.b, punto 1 della legge 130/2001. 7.2.b L’iscrizione ad associazioni riconosciute. Art.3, comma 1, lett.b, punto 2) della legge 130/2001. 7.2.c La manifestazione di volontà del coniuge o dei parenti. 7.2.d Modalità di espressione di volontà del coniuge e dei parenti. 7.2.d.1 Modulo per la dichiarazione del coniuge o dei congiunti. 7.2.d.2Modulo di istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione, alla dispersione delle ceneri e all’affidamento delle ceneri 7.2.d.3 Modulo per l’autorizzazione alla cremazione. 7.2.d.4 Persona impossibilitata a manifestare la volontà per la cremazione delle spoglie del proprio coniuge. 7.2.d.5 Ipotesi di minori, di interdetti e di beneficiari dell’amministrazione di sostegno. 7.2.d.6 Cremazione di cittadino straniero. 7.2.d.7 Cremazione dei resti mortali. 7.2.d.8 Legge 2001 n.26 sul costo della cremazione. 7.3 Elementi identificativi da riportare sull’urna. Commi 2 e 3 della legge regionale n.34/2008. 7.4 Collocazione dell’urna nel cimitero. 7.5 Collocazione dell’urna in colombari. CAPITOLO VIII DISPERSIONE DELLE CENERI 8. La definizione normativa di dispersione. 8.1 Tesi contraria alla immediata operatività della “dispersione delle ceneri”. 8.2 Tesi favorevole alla immediata applicazione della dispersione delle ceneri. 8.3 La volontà del soggetto legittimato per la dispersione. 8.3. a La Circolare regionale del 7-8-2009. 8.4 Competenza dell’ufficiale dello stato civile al rilascio della autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 8. 5 Competenza a disporre la dispersione di ceneri a seguito di cremazione di prodotti abortivi. 8.6 Regolamento Comunale. 8. 7 Persona preposta per la materiale dispersione delle ceneri. 8. 8 Dispersione delle ceneri in altra Regione. Sentenza del TAR della Toscana, sez.II –del 2-12-2009, n.2583. 8. 9 Modulo ufficiale di istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri. 8.9.a. Modulo non ufficiale per la istanza di dispersione. 8.10 Modulo ufficiale di autorizzazione alla dispersione delle ceneri. CAPITOLO IX TUMULAZIONE DELL’URNA E/O AFFIDAMENTO DELLE CENERI. 9. 1 Conservazione e tumulazione delle ceneri. 9.1.a La decisione su un ricorso gerarchico in materia di affidamento. 9.2 L’affidamento delle ceneri .Volontà del defunto. \ 9.2.a Competenza dell’ufficiale dello stato civile. 9.2.b Regola comune alla dispersione e all’affidamento. 9.2.c Modulo della istanza di affidamento. (estratto Allegato 6) 9.2.d Modulo ufficiale per l’affidamento delle ceneri. 9.2.e Consegna dell’urna. 9.2.f Fac-simile di verbale di cremazione. 9.2.g Competenza dell’ufficiale dello stato civile del Comune di conservazione. 9.2.h Regolamento comunale. Procedura di approvazione. 9.3 Cremazione di cadaveri già inumati o tumulati. 9. 4 Dispersione o affidamento di ceneri già custodite . CAPITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 10. Esumazioni ordinarie. 10.1 Le estumulazioni ordinarie. 10.1.a Turno di rotazione 10.1. b Le esumazioni straordinarie. 10.2 Le estumulazioni straordinarie. CAPITOLO XI L’ATTIVITA’ FUNEBRE 11.Definizione 11.1 Imprese pubbliche o private. 11.2 Il futuro regolamento comunale. 11.3 I principi a cui dovrebbero ispirarsi i regolamenti. 11.4 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni. 11.5 Attività disgiunta. APPENDICE NORMATIVA • LEGGE REGIONALE della Puglia 15 dicembre 2008, n. 34, coordinata con la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 • Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" • Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285Regolamento di polizia mortuaria • Circolare 24 giugno 1993, n.24 del Ministero della Sanità. • Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 • Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" • Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254- Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.