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Contratto di assicurazione sulla vita mista rivalutabile

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Contratto di assicurazione sulla vita mista rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita
mista rivalutabile a premi annui
Il presente Fascicolo informativo, contenente
a) Scheda sintetica
b) Nota informativa
c) Condizioni di Polizza comprensive di
Regolamento della Gestione interna separata
d) Glossario
e) Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota informativa.
SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE
AGLI UTILI
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa.
Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui
costi e sugli eventuali rischi presenti sul contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Alleanza Assicurazioni è una Società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. con sede legale
e uffici amministrativi in Milano, Viale Luigi Sturzo, 35, cap 20154.
La Società fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
1.b) Denominazione del contratto
D®ORO DI ALLEANZA
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
Il contratto ha una durata minima di cinque anni e massima di quarantasette anni.
Per i contratti che prevedono la “garanzia complementare malattie gravi” la durata massima è ridotta
a venti anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto al pagamento di almeno tre annualità di premio.
1.e) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio annuo costante di importo minimo pari a € 960 o
equivalente mensile di € 80; il premio annuo massimo (aumenti volontari compresi) è pari a € 12.000
o equivalente mensile di € 1.000.
MOD. 10303680 3 di 47
2. Caratteristiche del contratto
D®ORO DI ALLEANZA appartiene alla categoria dei contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili che offrono due garanzie in via alternativa tra di loro, presentando una componente
di risparmio e una componente di protezione: una assicura il pagamento di un capitale al verificarsi di
un evento di particolare gravità attinente la vita umana (quale ad esempio la morte prematura dell’Assicurato), l’altra permette di ottenere un capitale rivalutato al termine del periodo stabilito.
Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici
previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità e malattia grave); conseguentemente il capitale
liquidabile, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto, è il risultato della capitalizzazione
(rivalutazione) delle somme versate, al netto dei costi e delle predette parti di premio per le coperture
di puro rischio.
Per l’illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione si rinvia alla sezione F della Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei
valori di riduzione e di riscatto.
L’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al
più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni in caso di vita a scadenza
– In caso di vita dell’Assicurato a scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai
Beneficiari designati in Polizza dal Contraente.
– In caso di vita dell’Assicurato a scadenza del contratto (se previsto contrattualmente e a condizione
che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza dal
Contraente di un bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura
prefissata.
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
– In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari
designati in Polizza dal Contraente del capitale assicurato.
– In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale (se previsto contrattualmente
e a condizione che siano stati pagati tutti i premi pattuiti), il pagamento ai Beneficiari designati in
Polizza dal Contraente di un bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una
misura prefissata.
Prestazioni complementari
– In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto dovuto a infortunio o incidente
stradale, rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale assicurato per il caso di morte.
– In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbia come conseguenza un’invalidità totale e
permanente, l’esonero pagamento dei premi residui relativi alle prestazioni assicurate.
– Il pagamento all’Assicurato del capitale nel momento in cui, prima della scadenza del contratto, venga
effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato stesso.
4 di 47
MOD. 10303680
Opzioni contrattuali
– La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita.
– La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi
cinque o dieci anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita.
– La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato
e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa
è in vita.
Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito, pari al 2% annuo,
riconosciuto alla scadenza o in caso di decesso.
L’operazione di riscatto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo.
Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite dal
contratto se non a scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato.
Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati.
Il mancato versamento di almeno tre annualità di premio comporta la perdita totale dei premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Articoli 1, 2, 3 e 4 delle
Condizioni di Polizza.
4. Costi
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva
dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle
prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito
riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione che ipoteticamente
non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a quindici anni il “Costo percentuale medio
annuo” del decimo anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in
caso di riscatto al decimo anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni
anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del quindicesimo anno
indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di
mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell’Assicurato ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione interna separata
che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale
e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento
degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
MOD. 10303680 5 di 47
INDICATORE SINTETICO “COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO”
GESTIONE INTERNA SEPARATA “FONDO EURO SAN GIORGIO”
Premio annuo: € 960
Premio annuo: € 1.500
Premio annuo: € 3.000
sesso ed età: Maschio - 50
sesso ed età: Maschio - 50
sesso ed età: Maschio - 50
durata: 15 anni
durata: 15 anni
durata: 15 anni
anno
5
indicatore
evento
sintetico
6,24%
Riscatto
anno
indicatore
sintetico
evento
anno
indicatore
sintetico
evento
5
6,14%
Riscatto
5
6,13%
Riscatto
10
3,70%
Riscatto
10
3,63%
Riscatto
10
3,63%
Riscatto
15
2,87%
Scadenza
15
2,35%
Scadenza
15
2,35%
Scadenza
Premio annuo: € 960
Premio annuo: € 1.500
Premio annuo: € 3.000
sesso ed età: Maschio - 45
sesso ed età: Maschio - 45
sesso ed età: Maschio - 45
durata: 20 anni
durata: 20 anni
durata: 20 anni
anno
5
indicatore
evento
sintetico
7,05%
Riscatto
anno
indicatore
sintetico
evento
anno
indicatore
sintetico
evento
5
6,95%
Riscatto
5
6,94%
Riscatto
10
4,07%
Riscatto
10
4,01%
Riscatto
10
4,00%
Riscatto
15
2,97%
Riscatto
15
2,92%
Riscatto
15
2,92%
Riscatto
20
2,47%
Scadenza
20
2,03%
Scadenza
20
2,03%
Scadenza
Premio annuo: € 960
Premio annuo: € 1.500
Premio annuo: € 3.000
sesso ed età: Maschio - 40
sesso ed età: Maschio - 40
sesso ed età: Maschio - 40
durata: 25 anni
durata: 25 anni
durata: 25 anni
anno
5
indicatore
evento
sintetico
7,80%
Riscatto
anno
indicatore
sintetico
evento
anno
indicatore
sintetico
evento
5
7,71%
Riscatto
5
7,71%
Riscatto
10
4,45%
Riscatto
10
4,39%
Riscatto
10
4,39%
Riscatto
15
3,19%
Riscatto
15
3,14%
Riscatto
15
3,14%
Riscatto
20
2,55%
Riscatto
20
2,51%
Riscatto
20
2,51%
Riscatto
25
2,21%
Scadenza
25
1,83%
Scadenza
25
1,83%
Scadenza
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare
significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
6 di 47
MOD. 10303680
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata
“Fondo Euro San Giorgio negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno
Rendimento realizzato
dalla
Gestione separata
Rendimento minimo
riconosciuto
agli Assicurati
Rendimento medio
dei titoli di Stato
e delle obbligazioni
Inflazione
2002
5,30%
4,10%
4,67%
2,50%
2003
5,31%
4,11%
3,73%
2,50%
2004
5,50%
4,30%
3,59%
2,00%
2005
5,24%
4,04%
3,16%
1,70%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità
leggere la sezione E della Nota informativa.
✦✧✦✧✦
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Scheda sintetica.
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
IL PRESIDENTE
Amato Luigi Molinari
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ugo Ruffolo
MOD. 10303680 7 di 47
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari
necessarie per conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche della Polizza denominata
D®ORO DI ALLEANZA.
La Nota informativa si articola in sei sezioni:
a) Informazioni sull’Impresa di assicurazione
b) Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
c) Informazioni sulla Gestione interna separata
d) Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
e) Altre informazioni sul contratto
f) Progetto esemplificativo delle prestazioni
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
a) Alleanza Assicurazioni è una Società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. facente parte
del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
b) La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Milano, Viale Luigi Sturzo, 35, cap 20154.
c) Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Customer Care telefonando al numero 02.62.96.1.
Oppure è possibile scrivere a:
– via posta:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Customer Care
Viale Luigi Sturzo, 35
20154 Milano
– via fax: n° 02.65.49.92
– via e-mail: [email protected]
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’ Art. 64 del R.D.L. n° 966 del
29 aprile 1923.
e) La Società di revisione è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via G.D. Romagnosi, 18/A.
8 di 47
MOD. 10303680
2. Conflitto di interessi
La Società ha al momento conferito a Generali Asset Management S.g.r. mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.
La Società, nella gestione degli attivi che compongono la Gestione interna separata “Fondo Euro San
Giorgio”, può sottoscrivere strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da Società facenti
parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. o con cui intrattenga rapporti di affari rilevanti.
La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Non sono previsti accordi di riconoscimento di utilità da parte di terzi inerenti gli attivi che
compongono la Gestione interna separata. Alcuni dei regolamenti degli OICR in cui possono essere investiti detti attivi prevedono la retrocessione di commissioni alla Società sottoforma di
attribuzione di nuove quote che sono, in ogni caso, poste a beneficio degli Assicurati. Indipendentemente dall’esistenza dei citati accordi, la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il
miglior risultato possibile.
Eventuali retrocessioni di utilità saranno riportate nel Rendiconto annuale della Gestione interna separata.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto può avere una durata minima di cinque anni e massima di quarantasette anni.
Per i contratti che prevedono la garanzia complementare malattie gravi la durata massima è ridotta a
venti anni.
La scelta della durata viene effettuata dal Contraente in relazione all’epoca in cui desidera avere la
disponibilità del capitale o della rendita.
Essa è indicata nella Polizza.
Il contratto prevede l’erogazione del capitale assicurato o in caso di sopravvivenza a scadenza o in caso
di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale (prestazioni principali).
È possibile sottoscrivere coperture complementari per morte dovuta a infortuni, invalidità totale e
permanente e malattie gravi (coperture complementari).
Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici
previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità e malattia grave); conseguentemente il capitale
liquidabile, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto, è il risultato della capitalizzazione
(rivalutazione) delle somme versate, al netto dei costi e delle predette parti di premio per le coperture
di puro rischio.
PRESTAZIONE IN CASO DI VITA A SCADENZA
Il contratto prevede una prestazione sotto forma di capitale in caso di sopravvivenza dell’Assicurato
alla scadenza.
La prestazione a scadenza è pari al capitale inizialmente assicurato così come indicato nella Polizza,
aumentato della quota di partecipazione agli utili (rivalutazione) e dell’eventuale bonus Più Valore (si
rinvia al punto 9 della presente Nota informativa).
Il capitale garantito (indicato nella Polizza) è determinato sulla base del tasso di interesse minimo pari
al 2% annuo: tale garanzia è riconosciuta alla scadenza del contratto.
MOD. 10303680 9 di 47
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
Il contratto prevede, in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, il pagamento ai
Beneficiari designati del capitale inizialmente assicurato aumentato delle rivalutazioni, con una garanzia
di rendimento minimo pari al 2% annuo fino alla data del decesso, e dell’eventuale bonus Più Valore.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa.
Si rinvia all’Articolo 2 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio delle esclusioni della garanzia.
L’emissione del contratto in assenza di visita medica comporta un periodo di carenza della copertura
pari a sei mesi.
Il Contraente può in ogni caso richiedere che venga accordata la copertura assicurativa senza periodo
di carenza a condizione che l’Assicurando si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli
eventuali oneri che ne dovessero derivare.
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DOVUTA A INFORTUNI (garanzia complementare)
Se il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede la “garanzia complementare per il caso di
morte conseguente a infortunio”, qualora la premorienza dell’Assicurato sia dovuta a cause accidentali,
viene raddoppiato il capitale assicurato da pagare ai Beneficiari; se la premorienza è dovuta a infortunio
derivante dalla circolazione stradale, viene triplicato il capitale assicurato da pagare ai Beneficiari.
Tale copertura complementare è sottoscrivibile esclusivamente nel caso in cui l’età dell’Assicurato a
scadenza sia inferiore a settant’anni.
Si rinvia all’Articolo 4.1 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio delle esclusioni della garanzia.
PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (garanzia complementare)
Se il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede la “garanzia dell’esonero dal pagamento
premi in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato”, qualora venga accertata la stessa, il
Contraente viene esonerato dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto, senza
riduzione alcuna delle prestazioni assicurate.
Tale copertura complementare è sottoscrivibile esclusivamente nel caso in cui l’età dell’Assicurato a
scadenza sia inferiore a sessant’anni.
L’emissione del contratto in assenza di visita medica comporta un periodo di carenza della copertura
assicurativa.
Si rinvia all’Articolo 4.2 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio della carenza e delle esclusioni della
garanzia.
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (garanzia complementare disponibile solo in combinazione con la copertura invalidità totale e permanente)
Se il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede la ”garanzia malattie gravi”, qualora
l’Assicurato venga colpito dall’insorgere di una delle malattie gravi indennizzabili, la Società si impegna
a corrispondere all’Assicurato il capitale assicurato.
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MOD. 10303680
Le malattie gravi incluse nella garanzia, dettagliate nell’Art. 4.3.7 delle Condizioni di Polizza, sono le
seguenti:
– ictus;
– attacco cardiaco;
– cancro;
– chirurgia cardiovascolare;
– insufficienza renale;
– trapianto di organi principali (come ricevente);
– malattia di Parkinson;
– malattia di Alzheimer.
L’emissione del contratto in assenza di visita medica comporta un periodo di carenza della copertura
assicurativa pari a sei mesi.
Qualora, nei trenta giorni successivi alla data di insorgenza della malattia grave, si verifichi il decesso
dell’Assicurato, non sarà corrisposto il capitale della presente garanzia accessoria.
Si rinvia all’Articolo 4.3.8 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio delle esclusioni della garanzia.
4. Premi
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età e sesso
dell’Assicurato, al suo stato di salute e stile di vita (professione, sport e consumo di tabacco).
Il contratto prevede che il premio sia pagato su base annua anticipata (premio annuo). Tuttavia, al fine
di agevolare il Contraente, è possibile frazionarlo in più rate, prevedendo quindi versamenti mensili,
bimestrali, trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali.
Il premio annuo minimo è pari a € 960 o equivalente mensile di € 80; il premio annuo massimo
(aumenti volontari compresi) è pari a € 12.000 o equivalente mensile di € 1.000.
Il mancato versamento di almeno tre annualità di premio comporta la perdita totale dei premi versati.
Il contratto prevede un premio annuo costante così composto:
– premio relativo alla prestazione principale determinato per ciascun Assicurato in base a statistiche
sulla durata della vita umana (Statistica Italiana maschi e femmine - 1992);
– eventuale premio per la garanzia complementare che prevede il raddoppio del capitale se la morte
è dovuta a cause accidentali e la triplicazione se la morte è derivante dalla circolazione stradale,
calcolato nella misura del 2 per mille del capitale inizialmente assicurato;
– eventuale premio per la garanzia complementare che prevede l’esonero dal pagamento dei premi in
caso di invalidità totale e permanente;
– eventuale premio per la “garanzia complementare malattie gravi”;
MOD. 10303680 11 di 47
– eventuale sovrappremio professionale e sanitario richiesto dalle condizioni di salute dell’Assicurato;
– diritti di frazionamento in più rate del premio annuo (si rinvia al punto 8.1.1);
– costi di intermediazione, consulenza e gestione (caricamenti) per la determinazione dei quali si rinvia
al punto 8.1.1.
La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:
• contanti, solo per importi di premio uguali o inferiori a € 1.500;
• assegno non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. (bancario, circolare o postale);
• bonifico bancario;
• “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico su conto
corrente dei premi di assicurazione.
In caso di scelta di quest’ultima soluzione e di successiva chiusura del conto corrente, sarà necessario
rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento.
I versamenti possono essere effettuati dal Contraente presso:
– il proprio domicilio grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
– l’Agenzia Generale che gestisce il contratto;
– la Direzione della Società (Viale Luigi Sturzo n. 35 - 20154 Milano).
L’uso da parte della Società di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio
dell’avviso della scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del premio.
Il Contraente, nella prima metà della durata contrattuale e comunque per una durata residua non inferiore ai cinque anni, può richiedere, a ogni anniversario della data di decorrenza della Polizza, di
aumentare il premio pattuito (a partire da un minimo del 5% del premio stesso) senza dover sostituire
il contratto.
La Società si riserva in ogni caso il diritto di accettare o meno tale richiesta.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La partecipazione agli utili viene riconosciuta una volta all’anno sulla base del rendimento finanziario
conseguito dalla Gestione interna denominata “Fondo Euro San Giorgio”, separata dalle altre attività
della Società (si rinvia alla sezione C della Nota informativa per i dettagli).
Il premio netto dell’assicurazione principale viene investito per tutta la durata contrattuale e determina
l’ammontare della prestazione inizialmente assicurata, ulteriormente incrementata dall’eventuale bonus
Più Valore e, di anno in anno, dalla prevista partecipazione agli utili.
La partecipazione agli utili viene assegnata a ogni anniversario della data di decorrenza del contratto
(data di scadenza compresa), mediante rivalutazione del capitale inizialmente assicurato o in vigore
nell’anno precedente, comprensivo dell’eventuale bonus Più Valore.
12 di 47
MOD. 10303680
Tale rivalutazione viene conteggiata sulla base del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione interna separata denominata “Fondo Euro San Giorgio”, nella misura espressa dall’aliquota di retrocessione
(crescente con l’aumentare del premio), che indica quanta parte del rendimento finanziario conseguito
viene riconosciuta al contratto (si rinvia al punto 8.2).
Il “Fondo Euro San Giorgio”, cui è collegata la rivalutazione delle prestazioni previste dal contratto, è
disciplinato dallo stesso Regolamento, riportato nelle Condizioni di Polizza.
Ogni anno, sulla base del rendimento finanziario effettivamente realizzato, si procede ad aggiornare le
prestazioni e comunicare al Contraente l’ammontare della rivalutazione assegnata.
Per l’illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione si rinvia alla sezione F della Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei
valori di riduzione e di riscatto.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il
contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6. Opzioni di contratto
Il Contraente può chiedere, entro la data di scadenza del contratto, che la prestazione, anziché in forma
di capitale, gli sia liquidata in forma di rendita annua, scegliendo una delle seguenti opzioni:
– vitalizia, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
– certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
– vitalizia reversibile (totalmente o parzialmente) a favore di altra persona designata.
La Società si impegna a fornire per iscritto all’avente diritto, entro sessanta giorni dalla data di
esercizio dell’opzione, una descrizione sintetica delle opzioni di rendita vitalizia, con evidenza dei
relativi costi.
La Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Polizza relative alla rendita vitalizia saranno
comunicate su richiesta del Contraente prima della scadenza del contratto.
C. Informazioni sulla Gestione interna separata
7. Gestione interna separata
a) La Gestione interna separata è denominata “Fondo Euro San Giorgio”.
b) La valuta di denominazione è l’Euro.
c) Finalità della gestione è la massimizzazione del rendimento nel rispetto delle garanzie prestate
agli Assicurati, tenendo conto della volatilità degli strumenti finanziari utilizzati. Le garanzie
prestate dalla Compagnia comportano una rivalutazione annua minima del “Fondo Euro San Giorgio”, che al momento della redazione della presente Nota informativa è pari al 2,75%, al 2,50%
e al 2% a seconda della tipologia di Polizze commercializzate dalla Compagnia.
MOD. 10303680 13 di 47
d) Il periodo di osservazione per determinare il rendimento decorre dal 1 novembre al 31 ottobre
successivo.
e) La composizione del portafoglio è prevalentemente obbligazionaria: vengono privilegiati titoli a
reddito fisso quali BTP, CCT, ed altre obbligazioni, ad elevato standard creditizio, quotate in Euro.
Non sono previsti dal regolamento limiti di investimento diversi da quelli emanati dall’Organismo
di Vigilanza.
f) Non è previsto alcun limite per la quota investita in strumenti finanziari emessi o gestiti da soggetti
appartenenti al Gruppo. L’esercizio 2004 ha visto, per la prima volta, l’introduzione di tale tipologia
di attivi con una quota inferiore al 5%.
g) La gestione del Fondo in oggetto viene effettuata sulla base delle seguenti linee guida, elencate in
ordine di importanza:
– minimizzazione del rischio derivante dal disallineamento tra gli impegni assunti dalla Compagnia
nei confronti degli Assicurati e le caratteristiche degli attivi, considerando al contempo le volatilità
e gli andamenti dei mercati finanziari;
– la allocazione degli investimenti viene pertanto effettuata in massima parte in strumenti obbligazionari, selezionati in modo da ridurre al minimo il rischio di credito presente in portafoglio;
– la componente azionaria del portafoglio viene gestita analizzando le prospettive macroeconomiche
ed individuando situazioni di sottovalutazione e sopravvalutazione dei singoli emittenti attraverso il contributo dell’ analisi fondamentale. Date le caratteristiche del portafoglio gestito, i titoli
azionari vengono selezionati privilegiando emittenti in grado di remunerare l’investitore con alti
livelli di dividendi distribuiti.
Alleanza Assicurazioni ha conferito a Generali Asset Management S.g.r. mandato per la gestione patrimoniale degli attivi.
La Società di revisione che certifica la Gestione interna separata è la Reconta Ernst Young.
Si rinvia, per i dettagli, al Regolamento della Gestione “Fondo Euro San Giorgio” che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.
14 di 47
MOD. 10303680
D. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale
8. Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
8.1.1 Costi gravanti sul premio
Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati:
IMPORTO
PERIODICITÀ
DI ADDEBITO
MODALITÀ
DI PRELIEVO
Spese di emissione
del contratto
€ 6
In unica soluzione
all’atto
della sottoscrizione
Maggiorazione
del primo
premio versato
Diritti di incasso
€ 0,5
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Spese
di frazionamento
PERCENTUALE
DEL PREMIO ANNUO
Mensile
5,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Bimestrale
3,5%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Trimestrale
3,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Quadrimestrale
2,5%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Semestrale
2,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
TIPOLOGIA
Caricamenti
Variano in funzione dell’età e della durata del contratto
così come indicato nelle tabelle che seguono
MOD. 10303680 15 di 47
Al fine di non appesantire la presente Nota informativa, le tabelle seguenti riportano i costi espressi
per fasce (di età e/o durata) con una oscillazione dei valori di costo non superiore allo 0,2%.
Nel caso di premio inferiore a € 120 mensili o equivalente annuo di € 1.440:
Durata
Età
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fino a 24
11,5%
11,5%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 25 a 29
11,5%
11,5%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 30 a 34
11,5%
11,5%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 35 a 39
11,5%
11,5%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 40 a 44
11,5%
11,5%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 45 a 49
11,5%
11,6%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,3%
12,4%
12,5%
Da 50 a 54
11,5%
11,6%
11,7%
11,9%
12,1%
12,3%
12,4%
12,5%
12,6%
Da 55 a 59
11,5%
11,6%
11,8%
11,9%
12,1%
12,3%
12,5%
12,6%
12,7%
Da 60 a 64
11,6%
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,5%
12,6%
12,7%
12,9%
Da 65 a 69
11,7%
11,8%
12,0%
12,2%
12,4%
12,7%
Superiore a 70 11,8%
Durata
16 di 47
Età
14
15
Fino a 24
12,6%
12,7%
12,8%
12,9%
12,7%
12,6%
12,4%
12,2%
12,0%
Da 25 a 29
12,6%
12,7%
12,8%
12,9%
12,7%
12,6%
12,4%
12,2%
12,0%
Da 30 a 34
12,6%
12,7%
12,8%
12,9%
12,7%
12,6%
12,4%
12,2%
Da 35 a 39
12,6%
12,7%
12,8%
13,0%
12,8%
12,7%
12,5%
12,3%
Da 40 a 44
12,6%
12,7%
12,8%
13,0%
12,8%
12,7%
12,6%
Da 45 a 49
12,6%
12,8%
12,9%
13,1%
13,0%
12,9%
Da 50 a 54
12,7%
12,8%
13,0%
13,2%
Da 55 a 59
12,8%
13,0%
13,2%
Da 60 a 64
13,0%
13,2%
MOD. 10303680
Da 16 a 17 Da 18 a 21 Da 22 a 28 Da 29 a 30 Da 31 a 34 Da 35 a 39 Da 40 a 47
Nel caso di premio uguale o superiore a € 120 mensili o equivalente annuo di € 1.440 (percentuale al
netto del bonus Più Valore - punto 9 della Nota informativa):
Durata
Età
5
6
7
8
9
10
Fino a 24
8,8%
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,1%
9,0%
8,8%
Da 25 a 29
8,8%
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,1%
9,0%
8,8%
Da 30 a 34
8,8%
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,0%
8,8%
Da 35 a 39
8,8%
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,0%
8,8%
Da 40 a 44
8,8%
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,0%
8,9%
Da 45 a 49
8,8%
8,8%
8,9%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,1%
9,0%
Da 50 a 54
8,8%
8,8%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,3%
9,3%
9,1%
Da 55 a 59
8,9%
8,9%
8,9%
9,0%
9,1%
9,3%
9,4%
9,5%
Da 60 a 64
8,9%
8,9%
9,0%
9,1%
9,2%
9,4%
9,7%
Da 65 a 69
9,0%
9,1%
9,1%
9,3%
9,4%
9,6%
Superiore a 70
9,1%
Da 11 a 14 Da 15 a 20 Da 21 a 23
Durata
Età
24 - 25
26
27
28
29
30
31
32
Fino a 24
8,6%
8,4%
8,3%
8,1%
7,9%
7,8%
7,6%
7,5%
Da 25 a 29
8,6%
8,4%
8,3%
8,1%
7,9%
7,8%
7,6%
7,5%
Da 30 a 34
8,6%
8,5%
8,3%
8,1%
8,0%
7,8%
7,7%
7,5%
Da 35 a 39
8,7%
8,5%
8,3%
8,1%
8,0%
7,9%
7,7%
7,5%
Da 40 a 44
8,7%
8,5%
8,4%
8,2%
8,1%
7,9%
7,8%
7,7%
Da 45 a 49
8,8%
8,7%
8,5%
8,4%
8,2%
8,1%
Da 50 a 54
9,0%
Età
33
34
Da 35 a 39
40
Durata
41
Fino a 24
7,3%
7,2%
6,6%
6,4%
6,3%
6,1%
Da 25 a 29
7,3%
7,2%
6,6%
6,5%
6,3%
Da 30 a 34
7,4%
7,3%
6,6%
6,5%
6,4%
Da 35 a 39
7,4%
7,3%
6,7%
6,6%
Da 40 a 44
7,5%
7,4%
42 - 43 44 - 45
46
47
5,9%
5,7%
5,6%
6,1%
5,9%
5,8%
5,7%
6,2%
6,0%
La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
MOD. 10303680 17 di 47
8.1.2 Costi per riscatto
Valori di riscatto per ogni € 100 di capitale ridotto (per la cui determinazione si rimanda al punto 13
della presente Nota informativa).
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
1
99,75
2
99,50
3
99,25
4
99,01
5
98,76
6
98,51
7
98,27
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
8
98,02
9
97,78
10
97,53
11
97,29
12
97,05
13
96,81
14
96,56
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
15
96,32
16
96,08
17
95,84
18
95,61
19
95,37
20
95,13
21
94,89
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
22
94,66
23
94,42
24
94,18
25
93,95
26
93,71
27
93,48
28
93,25
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
29
93,01
30
92,78
31
92,55
32
92,32
33
92,09
34
91,86
35
91,63
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
36
91,40
37
91,18
38
90,95
39
90,72
40
90,50
41
90,27
42
90,04
ANNI MANCANTI ALLA SCADENZA
43
89,82
44
89,60
45
89,37
8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione
La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire ai contratti. Tale
rendimento – che può avere valore positivo o negativo – si ottiene secondo le modalità di seguito indicate:
– Determinazione dell’aliquota di retrocessione applicabile
Sulla parte del premio inferiore o uguale a € 120 mensili, o equivalente annuo di € 1.440, sarà considerata un’aliquota pari all’80%; sulla parte del premio superiore a € 120 mensili, o equivalente annuo di
€ 1.440, sarà considerata un’aliquota pari all’90%. La percentuale così ottenuta, pari alla media ponderata
delle precedenti, è l’aliquota di retrocessione applicabile (la differenza viene trattenuta dalla Società).
Alcuni esempi per la determinazione dell’aliquota di retrocessione applicabile:
• Un premio mensile pari a € 180 prevede un’aliquota di retrocessione applicabile pari all’83,33%
(media = 2/3 * 80% + 1/3 * 90%).
• Un premio mensile pari a € 240 prevede un’aliquota di retrocessione applicabile pari all’85,00%
(media = 1⁄2 * 80% + 1⁄2 * 90%).
• Un premio mensile pari a € 360 prevede un’aliquota di retrocessione applicabile pari all’86,67%
(media = 1/3 * 80% + 2/3 * 90%).
– Determinazione del rendimento attribuito ai contratti
Il rendimento attribuito sarà pari al minore tra i seguenti due valori:
Minor valore tra
Rendimento lordo moltiplicato Rendimento lordo diminuito
per l’aliquota di retrocessione della percentuale fissa del 1,2%
applicabile
(rendimento minimo trattenuto)
18 di 47
MOD. 10303680
9. Bonus Più Valore
Più Valore consiste nella maggiorazione del capitale assicurato a condizione che il contratto abbia
una durata di almeno dieci anni e preveda un premio mensile di almeno € 120 o equivalente annuo di
€ 1.440.
Più Valore cresce con la durata contrattuale.
Per il calcolo è applicata la seguente formula:
2,50% + 0,1% per gli anni di durata contrattuale
Nella tabella che segue sono indicati i vantaggi per il Contraente calcolati in base alla durata del contratto:
anni 10
3,50% = (2,50% + 0,1% x 10)
anni 15
4,00% = (2,50% + 0,1% x 15)
anni 20
4,50% = (2,50% + 0,1% x 20)
anni 25
5,00% = (2,50% + 0,1% x 25)
anni 30
5,50% = (2,50% + 0,1% x 30)
anni 35
6,00% = (2,50% + 0,1% x 35)
anni 40
6,50% = (2,50% + 0,1% x 40)
anni 45
7,00% = (2,50% + 0,1% x 45)
anni 47
7,20% = (2,50% + 0,1% x 47)
Le percentuali indicate sono da applicare al capitale assicurato.
Più Valore è esteso a tutte le prestazioni complementari, se previste, e quindi raddoppia in caso di
premorienza dovuta a cause accidentali o triplica in caso di premorienza dovuta a cause accidentali
derivanti dalla circolazione stradale.
Più Valore viene riconosciuto a condizione che, al verificarsi di uno degli eventi previsti (premorienza
o scadenza), i premi dovuti siano stati effettivamente versati.
In caso di riduzione o riscatto della Polizza, Più Valore non è riconosciuto.
10. Regime fiscale
Il contratto stipulato in Italia con soggetti ivi residenti è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede:
– una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) relativamente alla “quota parte” dei premi complessivamente versati per la copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità
e malattie gravi. Tale detrazione è riconosciuta nella misura del 19% dei premi versati che, su base
annua, non possono eccedere l’importo massimo di € 1.291,14. La detrazione è riconosciuta, nei
limiti anzidetti, al Contraente per le polizze vita in cui l’Assicurato è il Contraente stesso oppure un
familiare fiscalmente a carico;
MOD. 10303680 19 di 47
– la totale esenzione da imposte della prestazione assicurativa corrisposta in caso di decesso dell’Assicurato;
– l’imposta sostitutiva del 12,5% se la prestazione assicurativa è erogata in forma di capitale e che
verrà applicata per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei
premi pagati destinata alla copertura caso vita;
– l’imposta sostitutiva del 12,5% calcolata sul reddito di capitale maturato, qualora l’Assicurato eserciti
l’opzione per la conversione in rendita. Le modalità di applicazione risultano demandate a un futuro
intervento legislativo, pertanto l’importo maturato da convertire in rendita sarà assunto al netto di
tale imposta sostitutiva. Nel corso del periodo di erogazione della rendita, il rendimento annualmente
attribuito alla medesima (rivalutazione annuale) sarà assoggettato a una imposta sostitutiva del 12,5%.
E. Altre informazioni sul contratto
11. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera perfezionato quando il Contraente è messo a conoscenza dell’accettazione della
proposta da parte della Società. Questo avviene con la consegna della Polizza.
La data di decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di perfezionamento del contratto.
L’emissione della Polizza avviene dopo che la Società ha valutato la proposta e i rischi in essa descritti.
La visita medica viene effettuata nei seguenti casi:
• su richiesta del Contraente, ad esempio nel caso in cui intenda inserire nel contratto la garanzia per
il caso di morte dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o nel caso in cui intenda
abrogare il periodo di carenza di 6 mesi;
• su richiesta della Società nei seguenti casi:
– se il capitale inizialmente assicurato supera € 100.000, importo ridotto a € 75.000 se chi intende
assicurarsi ha compiuto cinquanta anni;
– se chi intende assicurarsi ha compiuto sessanta anni;
– se chi intende assicurarsi dichiara in proposta di avere precedenti sanitari di una certa gravità.
Se non ricorre alcuna delle condizioni elencate la visita medica non è necessaria e viene sostituita:
– dalla autocertificazione sul proprio stato di salute, redatta a cura di chi intende assicurarsi tramite
compilazione di un breve questionario sanitario riportato in proposta. A questo proposito si ricorda
che è nell’interesse del Contraente che l’Assicurato dichiari fedelmente il proprio effettivo stato di
salute, poiché in caso contrario può essere contestata dalla Società la stessa validità del contratto;
– dalla sospensione della copertura del rischio di premorienza e di malattia grave (carenza) della durata
di sei mesi, ferma restando la piena copertura per il caso di premorienza dovuta a cause accidentali (a
cui non sono riconducibili ictus e infarto) o a malattie infettive acute, con manifestazione subitanea
e a decorso rapidissimo, elencate nelle Condizioni di Polizza.
12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha l’obbligo di versare la prima annualità di premio (Art. 1924 C.C.), fatta salva la facoltà
di recesso entro i primi trenta giorni dal perfezionamento del contratto.
20 di 47
MOD. 10303680
Il Contraente può successivamente interrompere o sospendere il pagamento dei premi.
L’interruzione del pagamento dei premi comporta:
– lo scioglimento del contratto con perdita dei premi già versati, se non sono state versate almeno
tre annualità di premio;
– lo scioglimento del contratto con eventuale restituzione di parte del risparmio accantonato (valore
di riscatto) se sono state versate almeno tre annualità di premio.
Il Contraente che ha pagato almeno tre annualità di premio ha la possibilità di sospendere o interrompere
i versamenti mantenendo tuttavia in vigore il contratto fino alla data di scadenza per una prestazione
ridotta (clausola di riduzione).
Il Contraente può chiedere la riattivazione del contratto riprendendo il pagamento e versando tutti i
premi arretrati, a condizione che alla scadenza della prima rata di premio non versata siano trascorsi
meno di dodici mesi.
Il Contraente, a condizione che risulti pagata almeno la prima annualità, può chiedere la riattivazione
del contratto senza versamento dei premi arretrati differendo la data di scadenza del contratto in relazione al periodo di sospensione (proroga). Il periodo di sospensione minimo per ottenere la proroga
non può essere inferiore a tre mesi. La Società si riserva in ogni caso di accettare tale possibilità anche
in relazione alle condizioni di salute dell’Assicurato.
Nell’arco della durata contrattuale i mesi complessivamente prorogabili senza il pagamento dei premi
non possono essere superiori a ventiquattro.
13. Riscatto e riduzione
La Società riconosce un valore di riduzione e di riscatto in seguito al pagamento minimo di tre
annualità di premio.
Per la determinazione dei valori di riduzione si veda la seguente tabella (si rinvia al punto 8.1.2. per
la determinazione del valore di riscatto).
Coefficienti di riduzione per ogni € 100 di prestazione iniziale
ANNUALITÀ
DI PREMIO
PAGATE
ANNUALITÀ DI PREMIO PATTUITE
5
10
15
20
25
30
35
40
45
3
60,0
30,0
20,0
15,0
12,0
10,0
8,6
7,5
6,7
5
100,0
50,0
33,3
25,0
20,0
16,7
14,3
12,5
11,1
100,0
66,7
50,0
40,0
33,3
28,6
25,0
22,2
100,0
75,0
60,0
50,0
42,9
37,5
33,3
100,0
80,0
66,7
57,1
50,0
44,4
100,0
83,3
71,4
62,5
55,6
100,0
85,7
75,0
66,7
100,0
87,5
77,8
100,0
88,9
10
15
20
25
30
35
40
45
100,0
I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati.
MOD. 10303680 21 di 47
Per chiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi all’Ufficio Customer Care telefonando al
numero 02.62.96.1.
Oppure è possibile scrivere a:
– via posta:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Customer Care
Viale Luigi Sturzo, 35
20154 Milano
– via fax: n° 02.65.49.92
– via e-mail: [email protected]
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della Nota informativa per l’illustrazione della
evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione. Si precisa a riguardo che l’indicazione puntuale dei valori
sarà contenuta nel Progetto esemplificativo personalizzato.
14. Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Centro Sud – Ufficio Assunzione
Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66103 Chieti Stazione.
La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e del numero
di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa.
A seguito della revoca la Società rimborserà al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, quanto versato al netto delle spese sostenute pari a € 6.
15. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data del suo perfezionamento,
inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Centro Sud
– Ufficio Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66103 Chieti Stazione.
A seguito del recesso il Contraente e la Società sono liberi da qualsiasi obbligo derivante dal contratto.
Inoltre, la Società rimborserà al Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata,
il premio versato al netto delle spese di emissione sostenute pari a € 6.
16. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle
prestazioni
Per ottenere qualsiasi tipo di pagamento la Società consiglia al Contraente, o agli aventi diritto, di
recarsi presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto e di compilare, con l’aiuto del personale di
Agenzia, il modulo di liquidazione che è incluso nel Fascicolo informativo (Allegato 2).
In alternativa, il richiedente può rivolgersi direttamente alla Direzione Generale della Società, inviando la documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza (Art. 15) tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista, effettua il pagamento
presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto, presso la Direzione oppure tramite bonifico bancario
in base alla richiesta dell’avente diritto.
22 di 47
MOD. 10303680
Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno
dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 C. C.).
17. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana, la quale al riguardo prevede in particolare che:
– il Beneficiario della Polizza, per effetto della designazione, è titolare di un diritto proprio nei confronti
delle somme assicurate che, in caso di premorienza, non rientrano nell’asse ereditario dell’Assicurato
(Art. 1920 C.C.);
– la designazione del Beneficiario è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta comunicata
alla Società o per testamento. La revoca non può essere operata dagli eredi del Contraente dopo la
sua morte (Art. 1921 C.C.);
– le somme dovute in dipendenza di contratti d’assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (Art. 1923 C.C.);
– il Contraente ha l’obbligo, qualora non si avvalga del diritto di recesso, di versare la prima annualità
di premio (Art. 1924 C.C.).
18. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e i documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
19. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto:
– presso la Direzione Generale della Società, Ufficio Customer Care - Viale Luigi Sturzo, 35 20154 Milano,
oppure
– tramite fax: 02.65.49.92, oppure
– tramite e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
20. Ulteriore informativa disponibile
In caso di eventuale richiesta, la Società si impegna a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto l’ultimo rendiconto annuale della Gestione interna separata e l’ultimo prospetto
riportante la composizione della Gestione stessa.
Tali documenti sono in ogni caso disponibili anche sul sito Internet della Compagnia: www.alleanza.it.
MOD. 10303680 23 di 47
21. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della Gestione interna separata.
La Società entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione
delle prestazioni assicurate, invierà al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa
contenente le seguenti informazioni:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto
conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto
precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed
un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti
minimi trattenuti dall’Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
F. Progetto esemplificativo delle prestazioni
Le tabelle che seguono riportano una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L’elaborazione della tabelle è stata
effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso
ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono
calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’ISVAP e pari, al momento di redazione dal
presente tabella, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica il minimo trattenuto dall’Impresa
pari al 1,2% indicato nelle Condizioni di Polizza.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa
è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle
Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e
non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo
delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli
investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
24 di 47
MOD. 10303680
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI
DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso annuo di rendimento minimo garantito a scadenza e in caso di morte: 2%
- Età dell’Assicurato: 40 anni
- Durata: 25 anni
- Sesso dell’Assicurato: maschio
- Premio annuo: € 2.400
Anni
trascorsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Scadenza
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
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€
€
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€
€
€
€
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€
Premio
annuo
Cumulo premi
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.400,00
4.800,00
7.200,00
9.600,00
12.000,00
14.400,00
16.800,00
19.200,00
21.600,00
24.000,00
26.400,00
28.800,00
31.200,00
33.600,00
36.000,00
38.400,00
40.800,00
43.200,00
45.600,00
48.000,00
50.400,00
52.800,00
55.200,00
57.600,00
60.000,00
Capitale
assicurato
alla fine
dell’anno
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
52.021,67
52.105,67
52.232,94
52.404,33
52.620,74
52.883,05
53.192,20
53.549,12
53.954,75
54.410,09
54.916,11
55.473,84
56.084,31
56.748,57
57.467,70
58.242,80
59.074,98
59.965,39
60.915,20
61.925,58
62.997,76
64.132,96
65.332,45
66.597,51
67.929,46
Interruzione del pagamento dei premi
Valore di
riscatto alla
fine dell’anno
-
Capitale
ridotto alla
fine dell’anno
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.181,39
8.324,81
10.511,11
12.741,13
15.015,75
17.335,86
19.702,38
22.116,22
24.578,35
27.089,71
29.651,30
32.264,12
34.929,21
37.647,59
40.420,34
43.248,54
46.133,31
49.075,77
52.077,09
55.138,43
58.260,99
61.446,01
-
Capitale
ridotto alla
scadenza
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
9.556,30
12.617,64
15.618,95
18.561,42
21.446,19
24.274,39
27.047,14
29.765,52
32.430,60
35.043,43
37.605,02
40.116,38
42.578,51
44.992,35
47.358,87
49.678,98
51.953,60
54.183,62
56.369,91
58.513,34
60.614,74
62.674,93
-
La garanzia di rivalutazione annua minima pari al 2% opera a scadenza o in caso di morte non opera
in caso di riscatto.
Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.
MOD. 10303680 25 di 47
B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO
– Tasso di rendimento finanziario annuo: 4%
– Trattenuto dal rendimento finanziario: 1,2%
– Tasso di rendimento retrocesso: 2,8%
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 25 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschio
– Premio annuo: € 2.400
Anni
trascorsi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Scadenza
Premio annuo
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
Cumulo premi
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.400,00
4.800,00
7.200,00
9.600,00
12.000,00
14.400,00
16.800,00
19.200,00
21.600,00
24.000,00
26.400,00
28.800,00
31.200,00
33.600,00
36.000,00
38.400,00
40.800,00
43.200,00
45.600,00
48.000,00
50.400,00
52.800,00
55.200,00
57.600,00
60.000,00
Capitale
assicurato alla
fine dell’anno
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
52.038,31
52.156,37
52.335,96
52.578,80
52.886,65
53.261,34
53.704,74
54.218,77
54.805,41
55.466,70
56.204,72
57.021,62
57.919,62
58.900,97
59.968,02
61.123,17
62.368,87
63.707,68
65.142,19
66.675,08
68.309,11
70.047,11
71.891,99
73.846,75
75.914,46
Interruzione del pagamento dei premi
Valore di
Capitale riCapitale
riscatto alla dotto alla fine
ridotto alla
fine dell’anno
dell’anno
scadenza
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.943,87
8.057,22
10.240,02
12.494,38
14.822,50
17.226,67
19.709,21
22.272,52
24.919,11
27.651,51
30.472,37
33.384,40
36.390,40
39.493,26
42.695,95
46.001,53
49.413,17
52.934,11
56.567,72
60.317,44
64.186,84
68.179,60
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6.279,51
8.490,97
10.764,36
13.101,40
15.503,88
17.973,63
20.512,53
23.122,52
25.805,59
28.563,79
31.399,21
34.314,03
37.310,46
40.390,79
43.557,37
46.812,62
50.159,01
53.599,10
57.135,52
60.770,95
64.508,18
68.350,04
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
11.528,53
15.163,97
18.700,38
22.140,48
25.486,87
28.742,11
31.908,70
34.989,03
37.985,46
40.900,28
43.735,70
46.493,90
49.176,97
51.786,96
54.325,86
56.795,61
59.198,08
61.535,13
63.808,51
66.019,98
68.171,21
70.263,85
-
Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.
✦✧✦✧✦
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
IL PRESIDENTE
Amato Luigi Molinari
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MOD. 10303680
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ugo Ruffolo
CONDIZIONI DI POLIZZA
Contratto di assicurazione sulla vita mista rivalutabile
a premi annui
• Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si impegna a pagare ai Beneficiari:
– alla scadenza, in caso di vita dell’Assicurato, il capitale assicurato aumentato delle rivalutazioni
annuali e dell’eventuale bonus Più Valore come in seguito definiti;
– prima della scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato, un capitale il cui ammontare è pari al capitale
assicurato in vigore al momento del decesso.
È comunque garantito, a scadenza e fino alla data del decesso, il rendimento minimo indicato nella Polizza.
Le prestazioni vengono pagate a condizione che i premi dovuti siano stati effettivamente versati.
È possibile sottoscrivere questa assicurazione solo se l’età dell’Assicurato a scadenza è inferiore a
settantacinque anni.
Più Valore
Qualora il contratto abbia una durata di almeno dieci anni e l’ammontare del premio versato:
– sia superiore o uguale a € 120 mensili o equivalente annuo di € 1.440, viene attribuita una maggiorazione delle prestazioni pari al 2,50%, aumentato dello 0,1% moltiplicato per il numero degli
anni di durata, del capitale assicurato;
– raggiunga, a seguito di adeguamenti del premio, il suddetto importo, Più Valore sarà attribuito in
misura proporzionale alla durata contrattuale residua risultante al momento dell’attribuzione, anche
se inferiore ad anni dieci.
Più Valore viene liquidato alla scadenza del contratto, ovvero immediatamente in caso di premorienza,
purché i premi dovuti siano stati effettivamente versati.
Più Valore non dà diritto a una prestazione ridotta né concorre a determinare il valore di riscatto.
Opzioni di rendita
Il Contraente può richiedere, entro la data di scadenza del contratto, che, a condizione che l’Assicurato
sia in vita alla scadenza, la prestazione sia pagata in forma di:
a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato; oppure
b) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni; oppure
c) rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente
designato.
La Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Polizza relative alla rendita vitalizia saranno
consegnate su richiesta del Contraente prima della scadenza del contratto.
MOD. 10303680 27 di 47
• Art. 2 - Rischio caso morte: limitazioni e periodo di carenza
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener
conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Sono esclusi dalla garanzia i decessi causati da:
– attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione dell’Assicurato ad atti criminali;
– guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o
qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita
dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in
ogni caso derivante da un atto di guerra;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
– attività sportiva non dichiarata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, anche
se intrapresa successivamente a tale momento.
In questi casi, la Società paga l’importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Limitazioni per contratti senza visita medica
Il contratto è assunto senza visita medica. Nel caso di morte dell’Assicurato durante i primi sei
mesi dalla data di emissione e il versamento dei premi sia regolare, la Società pagherà, in sostituzione della prestazione prevista, una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di
costi accessori.
Il Contraente può in ogni caso richiedere che venga accordata la copertura assicurativa senza periodo
di carenza a condizione che l’Assicurando si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli
eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Tali limitazioni non saranno applicate e la Società pagherà l’intera prestazione, in caso di morte dell’Assicurato:
a) dopo sei mesi dalla data di emissione;
b) in seguito a infortunio (a cui non sono riconducibili ictus e infarto), esclusa ogni concausa, avvenuto
dopo la data di emissione;
c) in seguito a una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenuta dopo la data di emissione:
tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro
spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite
virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse,
rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, shock anafilattico (malattia non infettiva).
In assenza della visita medica, qualora l’Assicurato fosse colpito da morte, dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure ad altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi
28 di 47
MOD. 10303680
cinque anni dalla data di emissione della Polizza, in luogo del capitale assicurato, viene corrisposto un
importo pari al cumulo dei premi versati al netto dei costi accessori che, per le Polizze che prevedono
una prestazione ridotta, non potrà superare la somma liquidabile in caso di morte.
Limitazioni per contratti con visita medica ma senza test HIV
Se l’Assicurato non ha aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività, in caso di suo decesso dovuto alla sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure ad altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i
primi sette anni dalla data di emissione della Polizza, in sostituzione della prestazione assicurata verrà
corrisposto un importo pari al cumulo dei premi versati al netto dei costi accessori che, per le Polizze
che prevedono una prestazione ridotta, non potrà superare la somma liquidabile in caso di morte.
• Art. 3 - Rivalutazione delle prestazioni
Il contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce
una rivalutazione annua delle prestazioni. A tal fine la Società gestisce le attività maturate (attività a
copertura delle riserve matematiche) nell’apposita Gestione interna separata denominata “Fondo Euro
San Giorgio” secondo le modalità e i criteri previsti nell’allegato Regolamento.
La Società riconosce quindi al contratto una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo
le modalità indicate di seguito.
La Società comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire ai contratti,
ottenuto prendendo il minor valore tra il rendimento annuo del “Fondo Euro San Giorgio” diminuito di
1,2 punti e il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio moltiplicato per l’aliquota di partecipazione;
tale aliquota non può essere inferiore all’80%.
Qualora il contratto preveda anche un premio mensile superiore a € 120 o equivalente annuo di € 1.440,
l’aliquota di partecipazione viene aumentata del prodotto tra i seguenti valori:
– differenza tra il 90% e la suddetta aliquota di partecipazione fissata entro il 31 dicembre di ciascun anno;
– rapporto tra il totale delle eccedenze di premio – compresi eventuali adeguamenti – rispetto a € 120
mensili o equivalente annuo di € 1.440, corrisposte dalla data di decorrenza del contratto alla data
di rivalutazione, e il totale dei premi complessivamente corrisposti nello stesso periodo.
Il rendimento attribuito così ottenuto, che non può essere superiore al rendimento annuo del Fondo
diminuito di 1,2 punti, viene riconosciuto anche agli adeguamenti di premio e all’eventuale assicurazione
complementare per il caso di morte accidentale.
La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito.
La prestazione rivalutata, fermo restando l’ammontare annuo del premio, sarà determinata sommando
alla prestazione in vigore:
– un importo pari al prodotto della prestazione inizialmente assicurata per la misura della rivalutazione,
ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata;
– in caso di frazionamento del premio annuo in più rate, allo scopo di considerare il minor periodo
disponibile per l’investimento dell’ultima annualità di premio, il numero degli anni trascorsi viene
diminuito delle seguenti frazioni di anno: 0,250 se le rate sono due; 0,333 se le rate sono tre; 0,375
se le rate sono quattro; 0,417 se le rate sono sei e 0,458 se le rate sono dodici;
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– un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra la
prestazione in vigore nel periodo annuale precedente e quella inizialmente assicurata.
La rivalutazione si intende estesa anche agli adeguamenti di premio considerando la data di decorrenza
di ogni adeguamento e gli anni di durata residua del contratto, e all’ eventuale assicurazione complementare per il caso di morte accidentale.
La rivalutazione delle prestazioni viene comunicata annualmente al Contraente.
• Art. 4 - Prestazioni complementari
Le prestazioni indicate all’Art. 1 possono essere integrate, su richiesta del Contraente e purché i premi
dovuti siano stati effettivamente versati, da una o più tra le seguenti altre prestazioni complementari,
elencate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono operanti solo se espressamente indicato nella Polizza. In questo
caso, il premio indicato è comprensivo del premio dovuto per dette prestazioni complementari.
4.1 - Assicurazione per il caso di morte accidentale ovvero per il caso di morte per infortunio
conseguente a incidente stradale
In caso di morte conseguente a infortunio la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, in aggiunta al
capitale assicurato per il caso di morte, una ulteriore somma pari a detto capitale.
In caso di morte conseguente a infortunio a seguito di incidente stradale la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, in aggiunta al capitale assicurato per il caso di morte, una ulteriore somma pari al
doppio di detto capitale.
È possibile sottoscrivere questa assicurazione solo se l’età dell’Assicurato a scadenza è inferiore a settant’anni.
Per infortunio s’intende l’evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall’Assicurato
per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata
della sua morte e purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le lesioni
anzidette. Per infortunio a seguito di incidente stradale s’intende lo stesso evento che abbia attinenza
con il traffico della strada comunque svolto.
Agli effetti della limitazione dell’assicurazione, è esclusa la morte dovuta a lesioni derivanti:
1) dalla partecipazione a corse e gare in genere e relative prove e allenamenti (salvo che si tratti di corse
podistiche, gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis) e dall’esercizio dei seguenti sport:
alpinismo con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, guidoslitta, motoslitta, salti dal trampolino con
sci, pugilato, lotta nelle sue varie forme e immersione subacquea nelle sue varie forme;
2) l’uso di mezzi di locomozione subacquei e dal rischio di volo, salvo quello dei viaggi aerei effettuati
dall’Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
3) da guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o
qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita
dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in
ogni caso derivante da un atto di guerra;
4) da insurrezioni, tumulti popolari, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da influenze termiche e atmosferiche, quelle che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
5) lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle
derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti
o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
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6) da carbonchio, da malaria, da avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed
esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di
trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.
4.2 Assicurazione esonero pagamento premi in caso di invalidità
Ferme le prestazioni assicurate, in caso di sopravvenuta riconosciuta invalidità dell’Assicurato, il Contraente è esonerato dal pagamento dei premi residui fino alla scadenza del contratto.
È possibile sottoscrivere questo tipo di garanzia solo se l’età dell’Assicurato a scadenza è inferiore a
sessant’anni.
L’invalidità dovrà essere riconosciuta dalla Società nei termini di seguito indicati.
Per invalidità, ai sensi e agli effetti della presente assicurazione complementare, deve intendersi la perdita
da parte dell’Assicurato in modo totale e presumibilmente permanente della capacità all’esercizio della sua
professione o mestiere e a ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini, purché la perdita
sia dovuta a malattia o a lesioni indipendenti dalla sua volontà e obiettivamente constatabili.
Dall’assicurazione complementare sono esclusi i casi di invalidità derivanti da: malattie contratte o
ferite riportate per cause di guerra; tentato suicidio; uso di mezzi aerei di locomozione, salvo i viaggi
effettuati dall’Assicurato in qualità di passeggero su aeromobili, alla condizione che gli apparecchi e i
piloti siano muniti delle autorizzazioni regolamentari.
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, il Contraente dovrà richiederne per iscritto il riconoscimento alla
Società, allegando un rapporto particolareggiato del medico curante sulle cause e sul decorso della
malattia o della lesione che ha prodotto l’invalidità. Nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia
imputabile ad infortunio l’Assicurato dovrà consegnare:
– la dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell’incidente;
– eventuale giornale che riporti notizia dell’incidente.
In considerazione di particolari esigenze istruttorie la Società può richiedere risultanze di eventuali
indagini giudiziarie.
L’Assicurato dovrà altresì fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenze dell’invalidità e assoggettarsi a tutti gli accertamenti di carattere sanitario che la Società giudicasse opportuni. Ultimati i controlli
medici, la Società comunicherà per iscritto al Contraente se riconosce o meno lo stato di invalidità.
Se lo stato di invalidità non viene riconosciuto, il Contraente, ove intenda insistere nella sua richiesta,
potrà ricorrere alla seguente procedura arbitrale, comunicando il nome del proprio arbitro.
L’eventuale controversia sull’esistenza dell’invalidità sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre
medici, scelti i primi due dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo d’accordo dai due primi nominati. In
mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Contraente risiede, su richiesta della parte più diligente. Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile. Ciascuna delle parti pagherà le spese e competenze del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Fino al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società tutti i premi e i costi accessori
devono essere regolarmente corrisposti. Il riconoscimento dell’invalidità, però, avviene con effetto dal
momento della presentazione agli uffici della Società della richiesta di riconoscimento dello stato di
invalidità. La Società, pertanto, rimborserà i premi, comprensivi dei costi accessori in scadenza nel
periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta e il riconoscimento dell’invalidità, che saranno
stati nel frattempo pagati.
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Se l’Assicurato riacquista in tutto o in parte la capacità al lavoro, cessano immediatamente le prestazioni previste per il caso di invalidità e il contratto viene a trovarsi soggetto in tutto e per tutto alle
presenti Condizioni di polizza. La Società avrà il diritto di procedere in qualunque tempo, però non più
di una volta all’anno, all’accertamento dello stato di invalidità dell’Assicurato.
Qualora la presente assicurazione complementare venga assunta senza visita medica rimane convenuto
quanto segue:
a) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante il primo anno di assicurazione, a decorrere dalla data di efficacia dell’assicurazione, la Società corrisponderà immediatamente soltanto una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto dei costi accessori e senza
aggiunta di interessi e il contratto perderà qualsiasi valore ed efficacia;
b) in caso di invalidità totale e permanente dell’Assicurato riconosciuta durante il secondo anno di
assicurazione, il contratto, liberato dal pagamento dei premi residui, rimarrà in vigore per la metà
delle prestazioni assicurate di base e prestazioni complementari.
Le limitazioni di cui sopra non avranno effetto anche se il riconoscimento dell’invalidità si verificherà
durante il suddetto periodo di carenza di due anni, qualora l’invalidità totale e permanente sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto.
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza l’invalidità. Non è riconosciuta, invece, agli effetti della copertura immediata del rischio, come dovuta a infortunio, l’invalidità
derivante: da guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva; da qualsiasi lesione
subita dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata
in ogni caso derivante da un atto di guerra; da tumulti civili, da partecipazione a risse, duelli o azioni
delittuose, da tentativo di suicidio, comunque e per qualunque circostanza avvenuto, o da incidente
verificatosi, sia in volo che in terra, in dipendenza di attività aeronautica, sia militare che civile.
4.3 Assicurazione caso malattie gravi (disponibile solo in combinazione con la copertura esonero
pagamento premi)
La Società si impegna a corrispondere all’Assicurato il capitale garantito per malattia grave qualora, dopo
la sottoscrizione della Polizza ed entro la durata della presente assicurazione complementare, insorga
una delle malattie gravi considerate indennizzabili ai sensi dell’Art. 4.3.7.
L’assicurazioni opera, in ogni caso, per una sola volta, nel senso che l’ “assicurazione caso malattie gravi”,
eseguito il pagamento del capitale assicurato per malattia grave, si estingue.
Il venire meno della presente copertura complementare non determina una riduzione del premio
pattuito.
Ai fini dell’individuazione del momento dell’insorgenza della malattia grave, farà fede la data in cui
la medesima viene diagnosticata, quale risulta dalla documentazione medica che dovrà corredare la
denuncia di sinistro.
4.3.1 Limiti di età
Per la copertura malattie gravi è prevista un’età minima di ingresso di diciotto anni e una età massima
di ingresso di cinquantacinque anni. L’età massima assicurabile è pari a sessanta anni.
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4.3.2 Premi per fumatori e per non fumatori
La copertura complementare malattie gravi ha un costo diverso a seconda del consumo di tabacco: è
premiante, quindi più basso, per i non fumatori.
Definizione di non fumatore
Ai fini della presente copertura si definisce non fumatore l’Assicurato che non ha fatto uso neanche
sporadico di tabacco negli ultimi due anni e che comunque, anche in questo caso, non ha smesso di
fumare su consiglio di un medico.
Perdita dello stato di non fumatore
Se l’Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo o il Contraente sono tenuti, ai sensi dell’Art. 1898 del C.C., a darne comunicazione scritta alla
Società, entro trenta giorni mediante raccomandata.
Contestualmente a tale comunicazione il capitale assicurato viene ridotto in base al rapporto tra il
premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore.
Verifica dello stato di non fumatore in caso di sinistro
Fermo restando l’obbligo di comunicare la perdita dello stato di non fumatore, in caso di sinistro la
Società verifica l’effettivo persistere dello stato di non fumatore dell’Assicurato. A tal fine l’Assicurato,
il Contraente o altra persona in sua vece devono fornire ogni dichiarazione e certificazione richiesta
(rilasciata dal medico curante, altre persone, ospedali, case di cura, laboratori di analisi e istituti in
genere) in grado di fornire notizie sul comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo.
Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si era verificata la perdita dello stato
di non fumatore dell’Assicurato, senza che il medesimo o il Contraente avessero adempiuto all’obbligo
della relativa comunicazione, la Società si riserva:
– di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’Art. 1892 del C.C., quando esiste dolo o colpa grave;
– di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre il capitale dovuto in base al
rapporto tra il premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore, ai sensi dell’Art.
1893 del C.C., quando non esiste dolo o colpa grave.
4.3.3 Periodo di qualificazione
Qualora, nei trenta giorni successivi alla data di insorgenza della malattia grave, si verifichi il decesso
dell’Assicurato, la Società non corrisponderà alcuna somma per la presente assicurazione accessoria di
malattia grave.
4.3.4 Periodo di carenza in caso di assicurazione senza visita medica
Qualora l’Assicurato venga colpito da una delle malattie gravi entro i sei mesi successivi alla data di
perfezionamento della presente assicurazione, la Società, effettuati gli accertamenti previsti, corrisponderà, in luogo del capitale assicurato in caso di malattia grave, una somma pari all’ammontare dei
premi versati, al netto dei costi accessori e senza aggiunta di interessi e il contratto perderà qualsiasi
valore ed efficacia.
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La carenza non viene applicata qualora l’insorgenza della malattia grave sia conseguenza diretta ed
esclusiva di un infortunio, avvenuto dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione
accessoria, dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili.
Resta comunque facoltà dell’Assicurato di richiedere che gli venga accordata la copertura assicurativa
alle condizioni tutte che regolano la presente assicurazione accessoria e senza applicazione della presente clausola di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali
oneri che ne dovessero derivare.
4.3.5 Obblighi di denuncia in caso di malattia grave
Al verificarsi di una delle malattie gravi indicate nel successivo Art. 4.3.7, il Contraente o l’Assicurato
o altra persona in loro vece debbono darne avviso alla Società entro novanta giorni dalla data della
diagnosi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Trascorso questo termine, la Società si riserva il diritto di non liquidare il capitale assicurato in caso di
malattia grave e la copertura si estingue.
Alla denuncia di sinistro devono essere allegati i seguenti documenti:
– originale della richiesta di liquidazione, sottoscritta dall’Assicurato o dal Contraente o altra persona in
loro vece, con la quale comunicano l’insorgenza della malattia grave, precisandone il tipo tra quelle
previste nelle condizioni contrattuali;
– copia di un documento d’identità dell’Assicurato;
– certificato medico redatto su apposito modulo;
– copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, durante
il quale è stata diagnosticata la malattia grave.
Inoltre l’Assicurato o il Contraente o altra persona in loro vece devono:
– rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione utile per l’accertamento della malattia grave;
– fornire ogni ulteriore documentazione che la Società ritenesse opportuno richiedere per l’accertamento;
– consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche che essa riterrà necessarie.
4.3.6 Accertamento dell’indennizzabilità della malattia e liquidazione del capitale
La Società provvederà a compiere gli accertamenti necessari a verificare l’indennizzabilità della malattia grave e renderà nota la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta.
La Società, una volta accertata l’indennizzabilità della malattia insorta, provvederà a liquidare il capitale
assicurato per la malattia grave entro i successivi trenta giorni.
4.3.7 Malattie gravi che danno diritto alla prestazione assicurata
Ai fini della presente copertura sono considerate malattie gravi le seguenti condizioni, a patto che,
a seguito della stessa malattia grave, si sia instaurato uno stato di invalidità permanente di grado
superiore al 5%.
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1. Ictus
Accidente cerebrovascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle ventiquattro ore
e che comprenda:
a) infarto del tessuto cerebrale,
b) emorragia di vaso intracranico,
c) embolizzazione da fonte extracranica.
2. Attacco cardiaco
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante dall’improvvisa interruzione di un apporto sufficiente
di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base di tutti e tre i seguenti criteri:
a) anamnesi di precordialgia tipica,
b) nuove alterazioni elettrocardiografiche,
c) aumento degli enzimi cardiaci.
3. Cancro
Presenza di crescita e diffondersi incontrollato di cellule maligne e invasione dei tessuti.
È necessario dimostrare con prove inconfutabili l’invasione dei tessuti con istologia dettagliata di neoplasia maligna. Il termine “cancro” comprende anche leucemia, linfomi e malattia di Hodgkin.
Dalla garanzia sono esclusi i carcinomi in situ, i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno,
i tumori localizzati non invasivi che mostrano solo degenerazioni maligne iniziali, e i tumori in presenza
di qualsiasi virus da immunodeficienza.
4. Chirurgia cardiovascolare
Intervento chirurgico a cuore aperto mirato a correggere il restringimento (stenosi) o l’occlusione di due
o più coronarie con innesti di porzioni autologhe della vena safena o dell’arteria mammaria interna. Non
sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o
la risoluzione chirurgica di un’ostruzione mediante tecniche laser. E’ necessaria prova angiografica della
patologia che ha reso necessario l’intervento.
5. Insufficienza renale
Insufficienza renale terminale, dovuta ad insufficienza renale cronica irreversibile di entrambi i
reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottoponga a emodialisi regolare o si sia già sottoposto
a trapianto renale.
6. Trapianto di organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente a un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato o midollo osseo.
7. Malattia di Parkinson
Diagnosi di Morbo di Parkinson formulata da uno specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o
Istituto Universitario di Neurologia prima del sessantesimo compleanno dell’Assicurato. La Società si
riserva la facoltà di richiedere la conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi da
essa designati.
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La diagnosi deve specificare che:
a) la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica;
b) la condizione mostra segni di compromissione progressiva;
c) la valutazione delle ADL (attività della vita quotidiana) conferma l’incapacità dell’Assicurando a
svolgere tre o più delle seguenti attività: lavarsi, vestirsi, andare in bagno, alimentarsi e capacità di
entrare e uscire dal letto o sedersi o alzarsi da una sedia.
È coperta solo la forma idiopatica della patologia mentre sono escluse tutte le altre forme di Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta, quindi non sarà coperta alcuna
forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l’azione di alcuni farmaci (ad esempio neurolettici)
o sostanze chimiche, tossiche o di origine traumatica.
8. Malattia di Alzheimer
Diagnosi di Malattia di Alzheimer formulata da uno specialista neurologo o geriatra di un istituto o
ospedale specializzato prima del sessantesimo compleanno dell’Assicurato. La diagnosi deve, al momento della formulazione, essere confermata da evidenza di deterioramento progressivo della memoria
e della capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione e di mettere in pratica
concetti astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCS-NADRDA). La Società si riserva la
facoltà di richiedere conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi o geriatri da
essa designati.
4.3.8 Esclusioni
La presente copertura non garantisce i casi di insorgenza di una malattia grave in seguito a:
– dolo del Contraente o del Beneficiario, compreso qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici;
– azioni delittuose o dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti
per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
– trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
– pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni
subacquee;
– esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, attività a
contatto con sostanze nocive e tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 250 V,
missionari, attività subacquee, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo;
– viaggi in zone a rischio;
– esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla
stipulazione del contratto;
– malattie correlate al consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e all’abuso di alcool;
– stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e malattie gravi ad essa correlate.
In questi casi, ad eccezione di attività dolosa del Beneficiario, la Società paga il solo importo della
riserva matematica calcolata alla data dell’insorgenza.
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• Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato
il suo consenso all’assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa: ha diritto, in presenza di dolo o colpa grave, di
contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza e/o rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento.
Nei casi in cui non esiste dolo o colpa grave la Società ha diritto di recedere dal contratto entro tre
mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza e/o di ridurre, in
caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
Trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla riattivazione, il contratto non è contestabile
per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia
stata alterata o taciuta con dolo o con colpa grave.
L’indicazione non esatta dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,
delle somme dovute.
• Art. 6 - Beneficiari
Il Contraente designa il/i Beneficiario/i e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
– il Contraente e il/i Beneficiario/i abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
– si sia verificata la morte del Contraente;
– i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio dopo la
morte dell’Assicurato.
In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
• Art. 7 - Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la Polizza.
Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato pagato il relativo premio, dalle ore ventiquattro
della data di decorrenza indicata nella Polizza.
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Alleanza Assicurazioni S.p.A.
– Centro Sud – Ufficio Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66103 Chieti Stazione.
Il recesso libera sia il Contraente sia la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dal momento in cui la relativa comunicazione arriva a destinazione.
La Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l’emissione della Polizza il cui
importo è indicato nella proposta.
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• Art. 8 - Pagamento del premio
Le prestazioni sono riconosciute a fronte del pagamento di un premio annuo, frazionabile in più rate
(mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale), pagabile presso:
– il proprio domicilio, grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
– l’Agenzia Generale che gestisce il contratto;
– la Direzione della Società (Viale Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano).
Il premio può essere pagato ponendo in essere una “Autorizzazione permanente di addebito in conto - RID”
che implica l’addebito automatico su conto corrente dei premi di assicurazione.
In caso di quest’ultima soluzione e di successiva chiusura del conto corrente, sarà necessario rivolgersi
alla Società per concordare una diversa modalità di versamento.
L’uso da parte della Società di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio
dell’avviso di scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del premio.
Adeguamento del premio
Per la prima metà della durata contrattuale, e comunque per una durata residua non inferiore a cinque
anni, a ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere di adeguare
il premio in misura non inferiore al 5% rispetto a quello in vigore l’anno precedente.
L’incremento del premio garantisce in base all’età raggiunta e alla durata residua del contratto un’ulteriore
prestazione, rivalutabile con gli stessi criteri e modalità previsti per la rivalutazione della prestazione
iniziale, considerando gli anni trascorsi dalla data di decorrenza dell’adeguamento e gli anni di durata
residua alla medesima data.
Il diritto al valore di riduzione e di riscatto maturato sul contratto viene esteso anche all’adeguamento
del premio, considerando ai fini della determinazione del coefficiente di riduzione il rapporto tra il numero
dei premi annui adeguati e il numero dei premi annui residui risultante alla data di adeguamento.
Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto allo stesso tasso annuo e per lo stesso periodo di tempo previsti per la prestazione iniziale.
L’aumento della prestazione, purché non determini il superamento del capitale massimo assicurabile
senza visita medica, può essere assunto, previa dichiarazione resa dall’Assicurato sul proprio stato di
salute, senza alcun accertamento sanitario.
In tal caso sono operanti le limitazioni per i contratti senza visita medica, cui si deroga liquidando
l’intero aumento di prestazione se la morte dell’Assicurato avviene trascorsi tre mesi a partire dalla data
di decorrenza dell’adeguamento.
In ogni caso la Società si riserva di accettare o meno le proposte di adeguamento presentatele oppure di subordinarne l’accettazione all’esito di visita medica e/o di altri accertamenti sanitari ritenuti necessari.
• Art. 9 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione e riduzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio determina, trascorsi trenta giorni dalla sua
scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società, salvo che il
contratto abbia maturato il diritto di rimanere in vigore per un capitale ridotto alle condizioni e con
le modalità più avanti riportate.
Allorché risultino versate le prime tre annualità di premio il contratto rimane in vigore, anche senza il
pagamento di ulteriori premi, per una prestazione ridotta pagabile nel caso di vita dell’Assicurato alla
scadenza o di sua morte prima di tale scadenza.
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MOD. 10303680
La prestazione ridotta pagabile in caso di vita dell’Assicurato a scadenza si determina moltiplicando
la prestazione iniziale caso vita per il coefficiente di riduzione, di seguito definito, e aggiungendo al
valore così ottenuto la differenza tra la prestazione rivalutata all’anniversario della data di decorrenza
che precede la scadenza della prima rata di premio non pagata e la prestazione iniziale.
Il coefficiente di riduzione è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, con eventuali
frazioni, e il numero dei premi annui pattuiti.
La prestazione ridotta verrà rivalutata secondo le modalità previste nell’Art. 3, senza aumento dell’aliquota di partecipazione, a ogni anniversario della data di decorrenza che coincida o sia successivo alla
data di sospensione del pagamento dei premi.
• Art. 10 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione
Entro dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto di
riattivare il contratto pagando tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla
base del tasso annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza di
ogni premio non pagato e quella di riattivazione.
Per tasso annuo di riattivazione si intende il tasso di rendimento complessivo, stabilito nel precedente Art.
3 attribuito al contratto in ciascun anno cui i premi si riferiscono, con un minimo del tasso legale di interesse.
Le rivalutazioni maturate dalla data di scadenza del primo premio non pagato a quella di riattivazione
vengono riconosciute nella misura e secondo le modalità previste per i contratti in pieno vigore.
Trascorsi dodici mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire, invece, solo dietro espressa
domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti
sanitari e decidere in merito alla riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore
ventiquattro del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
• Art. 11 - Riscatto
Il Contraente, purché siano state pagate almeno tre annualità di premio, può, mediante comunicazione da inviarsi per iscritto alla Società, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione.
La risoluzione anticipata del contratto comporta la liquidazione di un importo (valore di riscatto) che
si ottiene scontando l’importo della prestazione ridotta al tasso annuo dello 0,25% per il periodo che
intercorre tra la data della comunicazione stessa e quella di scadenza.
Il valore di riscatto viene aumentato, per il tempo trascorso dalla data dell’ultima rivalutazione sino
alla data di richiesta, in base alla misura annua di rivalutazione in vigore.
• Art. 12 - Prestiti e anticipazioni
Il Contraente, sui contratti al corrente con il pagamento dei premi e per i quali sia maturato il diritto
al riscatto, può chiedere di:
– ottenere prestiti alle condizioni indicate dalla Società nell’atto di concessione, per un importo comunque non superiore al 75% del valore di riscatto;
– ottenere anticipazioni senza interessi sull’importo garantito per il caso di morte, qualora l’Assicurato
abbia dovuto sottoporsi a un’operazione di alta chirurgia.
MOD. 10303680 39 di 47
L’anticipazione può anche superare il valore di riscatto, ma non può comunque superare il valore ridotto
delle prestazioni assicurate per il caso di morte, dedotti gli eventuali prestiti e anticipazioni in atto e
l’ammontare delle spese effettivamente sostenute per l’atto operatorio.
La richiesta di anticipazione deve essere fatta dal Contraente entro sei mesi dalla data dell’operazione stessa.
La Società si riserva in ogni caso il diritto di accettare la richiesta di prestito.
• Art. 13 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può:
– cedere il contratto ad altri;
– darlo in pegno;
– vincolare le somme assicurate.
Tali operazioni hanno validità giuridica solo quando la Società ne abbia fatto annotazione sul contratto
originale o su sua appendice.
In caso di pegno o vincolo, ogni liquidazione deve essere accompagnata dal consenso del creditore
pignoratizio o del vincolatario.
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2805 del C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
• Art. 14 - Duplicato della Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Polizza, il Contraente o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato sotto la propria responsabilità.
• Art. 15 - Pagamento delle somme assicurate
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti
documenti:
– richiesta scritta dell’avente diritto;
– Polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa;
– decreto del giudice tutelare se l’avente diritto alla liquidazione è minorenne;
– copia di un documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Per i pagamenti conseguenti alla morte devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società:
– certificato anagrafico di morte;
– relazione medica sulle cause del decesso;
– copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’Assicurato è
deceduto senza lasciare testamento.
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MOD. 10303680
In considerazione di particolari esigenze istruttorie la Società può richiedere:
– documentazione clinica sanitaria;
– referti autoptici e necroscopici;
– dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell’incidente;
– eventuale giornale che riporti notizia dell’incidente;
– risultanze di eventuali indagini giudiziarie.
Per i pagamenti conseguenti a malattie gravi riportiamo al precedente Art. 4.3.5.
La Società effettua ogni pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto, presso la Direzione
oppure tramite bonifico bancario.
• Art. 16 - Imposte
Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
• Art. 17 - Foro competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Contraente ha
la propria residenza o il domicilio.
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Allegato 1
REGOLAMENTO DEL FONDO EURO SAN GIORGIO
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
dell’Alleanza Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome Gestione Fondo Euro San Giorgio o
Fondo Euro San Giorgio.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per
le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del Fondo Euro San
Giorgio.
La gestione del Fondo Euro San Giorgio è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si
atterrà a eventuali successive disposizioni.
2) La gestione del Fondo Euro San Giorgio è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una
Società di revisione iscritta all’Albo di cui al Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, la quale
attesta la rispondenza della Gestione Fondo Euro San Giorgio al presente Regolamento. In particolare
sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Euro San Giorgio, il rendimento
annuo del Fondo Euro San Giorgio quale descritto al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare
delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) Il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene
rapportando il risultato finanziario di competenza di quell’esercizio al valore medio del Fondo stesso.
Per risultato finanziario del Fondo Euro San Giorgio si devono intendere i proventi finanziari di
competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del
Fondo Euro San Giorgio - al lordo delle ritenute d’acconto fiscali e al netto delle spese specifiche
degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attività nel Fondo Euro San Giorgio e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova
acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio per i beni già
di proprietà della Società.
Per valore medio del Fondo Euro San Giorgio si intende la somma della giacenza media annua dei
depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti
in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di
iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo
Euro San Giorgio l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell’anno precedente
fino al 31 ottobre dell’anno di certificazione.
4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie
a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
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Allegato 2
MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE
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GLOSSARIO
Il glossario ha mero obiettivo informativo e non contrattuale. Lo scopo è di chiarire il significato di alcuni
termini tecnici contenuti nei documenti che compongono il Fascicolo informativo.
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) applicabile
La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata che la Società riconosce agli
Assicurati.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e
con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati
anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente
stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento
Assicurato.
Conclusione del contratto (perfezionamento)
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della
Società che coincide con il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse
finanziarie gestite dalla Società.
Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a
quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia
stato pagato il premio pattuito.
Gestione interna separata
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso
delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto
polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione
deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da
parte della Società.
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ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di
vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni
informazione utile a valutare l’adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla
sua propensione al rischio.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti
previsto dal contratto di assicurazione.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta
alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle
condizioni in esso indicate.
Proroga
Prolungamento del periodo di copertura del contratto di assicurazione.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società
utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso
di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o postale), costituito invece dall’estratto
di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario).
Rendimento finanziario
Risultato finanziario della Gestione interna separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione
interna separata.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento
dei premi (comprensivi degli arretrati) a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente
di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente
pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
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Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore
maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una parte del rendimento della
gestione separata con periodicità annuale.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate in base
al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della
quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Società deve consegnare
al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche
in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da
consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i
dati storici di rendimento delle Gestioni interne separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Società di assicurazione
Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con la quale il Contraente
stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo, cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui
l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive
particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.
È disponibile sul sito della Società www.alleanza.it una versione completa del glossario.
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MOD. 10303680
∂∫
copia per il Contraente
AGENZIA GENERALE DI
____________________________________________________
(in lettere)
Viale L. Sturzo, 35 - 20154 Milano
_______________
(in codice)
_____________________________________________________________________
(Ispettorato Agenziale)
(Settore)
(Zona)
Da abbinare alla polizza N°
Proposta di assicurazione per la sottoscrizione del prodotto:
❑ D®ORO DI ALLEANZA Pag. 47 di 47 del Fasc. Inf. mod. 10303680
❑ ALLECAPITAL Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303684
❑ ALLORO Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303650
❑ ALPROFIT Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303683
❑ FARPIÙ Pag. 43 di 43 del Fasc. Inf. mod. 10303685
❑ ALLEATA Pag. 79 di 79 del Fasc. Inf. mod. 10303681
❑ ALRIPARO Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10301373
❑ ALSICURO Pag. 23 di 23 del Fasc. Inf. mod. 11400626
❑ METODO ALLEANZA Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10304750
❑ TFM EXECUTIVE Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10304484
❑ ALLERENDITA Pag. 35 di 35 del Fasc. Inf. mod. 10303682
❑ GARANTITA DI ALLEANZA Pag. 35 di 35 del Fasc. Inf. mod. 10305541
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Proposta, il Fascicolo
informativo relativo al prodotto sopra indicato di cui la Proposta costituisce parte integrante e di accettare
le Condizioni Contrattuali ivi contenute.
FIRMA PER RICEVUTA E ACCETTAZIONE
(leggibile) ______________________________
Solo in caso di Nuova Produzione
❑ Versamenti aggiuntivi/conguaglio/opzioni - Polizza N. _______________________
SI
M
ILE
TIPO OPERAZIONE
❑ Nuova Produzione
CONTRAENTE (Assicurando) - Il Delegato in caso di Contraente Persona Giuridica
Cognome e Nome __________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o Stato estero) ________________________________ Prov.
Prof.
Settore
Stato civile
Cittadinanza __________________________
(Inserire
(Ins
erire i codici) Codice Fiscale
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑
Scuola superiore ❑
Residenza ___________________________________________
____________________________ C.A.P.
Laurea ❑
Comune ____________________________ Prov.
o altro recapito
Comune ____________________________ Prov.
(per invio della corrispondenza se diverso dalla Residenza)
FA
C
Domicilio ____________________________________________ C.A.P.
N. telefono ________________________
Cell./altro recapito tel. _______________________
fax _________________________
S I CURA
ASSICURANDO (Se persona diversa dal Contraente)
Cognome e Nome _________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o Stato estero) __________________________________ Prov.
Cittadinanza _______________________
Prof.
Settore
Stato civile
(Inserire i codici) Codice Fiscale
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑
Scuola superiore ❑
Laurea ❑
Residenza ___________________________________________ C.A.P.
Comune ____________________________ Prov.
Domicilio ____________________________________________ C.A.P.
o altro recapito
mod. 11400560 - 3/2006
A
AS
.p.
N I S A.
AGENZIE
DELLE ENTRATE
UFFICIO
REGISTRO 2°
MILANO
IO
ALLEANZ
Z
e-mail __________________________________________@________________________________________________________________________
❑ Carta d’identità
❑ Passaporto
❑ Patente
❑ Altro
Numero _________________________________
Data di Rilascio ________________ Comune/Ente rilascio ___________________________________ Scadenza ___________________
Da compilare con i dati della Società se Contraente Persona Giuridica
Denominazione _____________________________________________________ Partita IVA
Sede Legale ___________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________ Prov.
N. telefono _______________________
Comune ____________________________ Prov.
(per invio della corrispondenza se diverso dalla Residenza)
Cell./altro recapito tel. _________________________
fax _________________________
BENEFICIARI (se altri, indicare cognome, nome, data e luogo di nascita)
Scadenza: ❑ Contraente ❑ Assicurato ❑ altri (specificare) ____________________________________________________________
Premorienza:
❑ coniuge
❑ coniuge in difetto figli
❑ eredi testamentari
❑ eredi legittimi
❑ altri (specificare) ______________________________________________________________________________________________________
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
REDDITO / NUCLEO FAMILIARE / ESPOSIZIONE FINANZIARIA
• Reddito annuo complessivo ❑ fino a € 20.000
❑ da € 20.001 a € 50.000
❑ oltre € 50.000
• Reddito annuo fortemente variabile si no • Numero componenti nucleo familiare _____ di cui a carico _____
• Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)
❑ assente
❑ fino a € 1.000
❑ da € 1.001 a € 5.000
❑ oltre € 5.000
OBIETTIVI DEL NUOVO CONTRATTO
❑ Previdenza
❑ Protezione
❑ Investimento
ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI
❑ nessuno
❑ Previdenza
❑ Protezione
❑ Investimento
– di cui annui ❑ fino a € 1.000 ❑ da € 1.001 a € 5.000
❑ oltre € 5.000
– di cui unici ❑ fino a € 20.000 ❑ da € 20.001 a € 50.000
❑ oltre € 50.000
ORIZZONTE TEMPORALE CHE MI PREFIGGO PER QUESTO CONTRATTO
❑ breve termine - fino a 5 anni
❑ medio - lungo termine - oltre 5 anni
RISPARMIO ANNUO A DISPOSIZIONE PER QUESTO CONTRATTO
❑ a) Inferiore o pari a € 5.000
❑ b) da € 5.001 a € 15.000
❑ c) Oltre € 15.000
SI
M
ILE
LA MIA PROPENSIONE AL RISCHIO PER QUESTO CONTRATTO È
❑ BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo
❑ MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale
❑ ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite
LA PROBABILITÀ DI RISCATTARE QUESTO CONTRATTO NEI PRIMI ANNI È
❑ BASSA
❑ ALTA
IL CONTRAENTE DICHIARA DI: non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione
dell’adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che la mancata risposta, anche solo
parziale, ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative
FIRMA CONTRAENTE (leggibile) ___________________________________________________
FA
C
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE IN CASO DI EVENTUALE INADEGUATEZZA
(Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte del questionario adeguatezza, o di qualsiasi altra informazione disponibile, non risulta o potrebbe non risultare adeguato)
Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati,
per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non
risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.
MOTIVI DI INADEGUATEZZA
❑ 1 - Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all’importo di premio
❑ 2 - Prodotto non conforme agli obiettivi espressi
❑ 3 - Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta
FIRMA INTERMEDIARIO (leggibile)
FIRMA CONTRAENTE (leggibile)
__________________________________________________
________________________________________________
DATI ECONOMICI - Tariffa ________________________
Morte accidentale si no
Copertura invalidità (EPI) si no
Malattie gravi si no
Garanzia LTC si no
Durata*
anni
mesi Decorrenza
Durata versamenti
anni
Il Contraente versa un importo (eventuale sovrappremio e costi inclusi) di € ______________________ , _____ quale premio:
❑ mensile ❑ bimestrale ❑ trimestrale ❑ quadrimestrale ❑ semestrale ❑ annuo ❑ unico
Piano di investimento: ❑ libero ❑ programmato
Fondi di riferimento:
%
Importo
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
* Per le tariffe a vita intera indicare VI
CAPITALI DA ASSICURARE
A) Caso morte/malattia € __________________ , _________ C) Caso morte per cause accidentali:
B) Caso vita € __________________ , _________
2 volte A) € __________________ , _________
VISITA MEDICA si no
3 volte A) € __________________ , _________
RENDITA DA ASSICURARE
€ _________________ , ____ pagabile in rate positicipate: ❑ annuali ❑ semestrali ❑ trimestrali ❑ mensili
❑ reversibile totalmente a favore di ___________________________________________________________________________________
❑ reversibile parzialmente
% a favore di ________________________________________________ nato il
❑ pagabile in modo certo per
anni e successivamente vitalizia
In caso di rendita immediata: dati bonifico - nome banca__________________________________________
C/C
ABI
CAB
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO (Contraente se tariffa P5a)
• Tariffe con copertura caso morte senza garanzia Malattie gravi
1) Stato di salute (buono o cattivo): _________________________ 2) Peso: Kg. ____________ 3) Statura mt. ____________
4) La misurazione della pressione arteriosa ha registrato alterazioni rispetto alla norma nell‘ultimo anno? si no
5) Fuma o ha mai fumato? si no
6) Malattie di una certa gravità si no Quali? ______________________________________________________________________
date:__________________________________ postumi: _______________________________________________________________________
7) Ricoveri in ospedale o in case di cura o esami diagnostici o interventi chirurgici
si no
SI
M
ILE
(Vedasi elenco, riportato sul retro, degli interventi chirurgici che non è necessario dichiarare)
date:__________________________________ Motivi: ________________________________________________________________________
8) Pensione di invalidità: si no
Motivi: ________________________________________________________________________
9) Attività sportive svolte
(Inserire i codici)
FA
C
• Tariffe con copertura caso morte e garanzia Malattie gravi
Questionario medico allegato si no
Inoltre l’Assicurando
– è a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nel presente modello o nell’allegato
questionario medico obbligatorio nel caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, anche se scritte di pugno
altrui, possono compromettere il diritto alla prestazione;
– conferma che le dichiarazioni rese nel presente modello o nell’allegato questionario medico obbligatorio nel
caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, sono veritiere ed esatte;
– proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato,
o altre persone alle quali la Società, anche dopo l’eventuale sinistro, credesse opportuno in ogni tempo di rivolgersi per informazioni ed acconsente che tali informazioni siano dalla Società o da chi per essa comunicate
ad altre persone o Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
– può chiedere, anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, di essere sottoposto a visita medica a
sue spese (pari a € 12) a cura di medico fiduciario designato dalla Società.
Firma dell’Assicurando o di chi fornisce le informazioni (leggibile) ______________________________________________________________
IL CONTRAENTE:
• dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata da Alleanza; che può essere
revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata al recapito indicato in Nota
informativa; che la comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e del
numero di Proposta;
• ha l’obbligo di versare la prima annualità di premio, in conformità al disposto dell’Art. 1924 del C.C.;
• versa i seguenti importi (eventuale sovrappremio e costi inclusi) a titolo di:
– deposito cauzionale, pari a n. ________________ rate di premio di € ______________________ restituibile sia in caso
di mancata accettazione che revoca;
– spese di emissione (valutazione proposta, costo polizza) più eventuali spese mediche pari a € _________
Trattasi di spese effettivamente sostenute e non ripetibili sia in caso di revoca della proposta sia di recesso
del contratto;
• dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta non è valida come Polizza;
• (solo per Alleata) dichiara di approvare specificamente il contenuto della clausola sub B) di cui alla Premessa
delle Condizioni di Polizza (Accettazione tacita delle modifiche degli Allegati) e di ricevere il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
(solo per Alleata) Firma del Contraente (leggibile)___________________________________________________________________
MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:
• contanti (solo per importi di premio inferiori o uguali a € 1.500,00);
• assegno bancario, circolare o postale non trasferibile all’ordine Alleanza Assicurazioni S.p.A.;
• bonifico bancario;
• “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico su conto corrente
dei premi d’assicurazione (ad eccezione del deposito cauzionale).
AVVERTENZE IMPORTANTI
Il pagamento del deposito cauzionale/premio di importo superiore a € 1.500 non può essere effettuato in
contanti ma esclusivamente a mezzo di ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE, POSTALE o BONIFICO BANCARIO
intestati ad ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. i cui dettagli sono sotto indicati:
Assegno ❑ Bancario ❑ Circolare ❑ Postale
N° _____________________________ Banca _____________________________________________ Importo € ___________________ , _____
BONIFICO: si no (Istruzioni sul retro)
ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio in contanti, la prova dell’avvenuto pagamento del premio alla
Compagnia è rappresentata dalla indicazione dell’importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto
che provvede materialmente alla riscossione della somma e alla raccolta della presente Proposta.
Il Consulente Alleanza non è autorizzato a fare eccezioni a questa regola
Importo pagato € ___________________ , _____ Incaricato alla riscossione _____________________________________________
(cognome e nome)
FIRMA DELL’INCARICATO ALLA RISCOSSIONE (leggibile)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SI
M
ILE
PAGAMENTO TRAMITE RID
COORDINATE BANCARIE:
CIN
ABI
CAB
C/C
NOME BANCA __________________________________________ FILIALE ______________________________
SOGGETTO PAGANTE (Intestatario c/c) coincide con: ❑ Contraente
❑ Assicurando
Da compilare solo se diverso da Contraente o Assicurando:
COGNOME ______________________________________ NOME ______________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________ N° _________
LOCALITÀ __________________________________________________
PROV.
CAP.
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
Desidero attivare il pagamento tramite RID anche sulle seguenti polizze:
FA
C
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del
creditore (ferma restando la valuta originaria concordata) tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate
dell’Azienda creditrice, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile d’addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno
la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso
da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca, o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte con la Banca, che formano parte integrante del presente contratto.
Con la sottoscrizione della presente, il Cliente autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. a riscuotere, tramite la modalità qui prescelta, gli importi
relativi ad eventuali precedenti premi che risultino non pagati.
Il sottoscrittore autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI a provvedere all’addebito dei premi della Polizza emessa a seguito della presente proposta e
delle Polizze sopra indicate appoggiando i pagamenti sull’autorizzazione permanente di addebito già in essere per la Polizza N. ______________
Firma del soggetto pagante (leggibile) ___________________________________________________________
CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Consenso al trattamento per finalità contrattuali - Sulla base di quanto contenuto nell’informativa contrattuale, riportata sul
retro, apponendo la sua firma in calce, lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa e al trattamento da parte di questi ultimi.
Luogo e data
Firma del Contraente (leggibile)
Firma dell’Assicurando (leggibile)
________________________________ ________________________________ _______________________________
Terza Parte Pagante (vedi nota 7 sul retro) ________________________________________________________________________
Consenso al trattamento per finalità commerciali - Sulla base di quanto contenuto nell’informativa commerciale, riportata sul
retro, lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni effettuato dalla Società, anche utilizzando i soggetti
indicati nell’informativa, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela, per iniziative di informazione e
promozione commerciale di propri prodotti e servizi, ovvero effettuato da Società del Gruppo per iniziative promozionali di
prodotti e servizi di tali Società.
si
no
Luogo e data
________________________________
FIRMA DEL CONTRAENTE
(Assicurando)
(leggibile) _______________________
(Se persona giuridica, il Delegato)
Firma del Contraente (leggibile)
Firma dell’Assicurando (leggibile)
________________________________ _______________________________
DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______ /______ /______
FIRMA DELL’ASSICURANDO
(leggibile)
_______________________
(Se persona diversa dal Contraente)
Proposta di assicurazione che
rappresenta la pagina 47 di 47 del
Fascicolo informativo D ORO di Alleanza
®
AL 3/2006
Mod. 10303680 - AGGIORNATO
www.alleanza.it
S.p.A. con Sede Legale in V.le L. Sturzo, 35 - 20154 Milano
Cap. Soc. � 423.171.162,50 int. vers.
Reg. Imp. MI e Cod. Fisc. n. 01834870154 - P.I. 01312950155
Tel. 02/6296.1 - Fax 02/653.718
Impr. aut. all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 64 del R.D.L. n.966 del 29.04.1923
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