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tribunale di massa relazione del commissario

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tribunale di massa relazione del commissario
GIUSEPPE INNOCENTI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE
54031 CARRARA - Viale G. Galilei, 27/A
Tel. 0585857930 - Fax 0585855451
e mail: [email protected]
PEC: [email protected]
TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare
Procedura di Concordato Preventivo
con cessione dei beni, proposto dalla
‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’
(R.C.P. n. 14/2012)
GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIOVANNI SGAMBATI
COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI
∗∗∗∗
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
AI SENSI DELL’ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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INDICE
Capitolo I -
Introduzione ................................................................................................. 4
Capitolo II -
Atti del Tribunale e del Commissario Giudiziale ........................................ 5
Capitolo III - Origine ed evoluzione della società, suoi atti rilevanti ................................ 7
•
Costituzione della società e modifiche degli assetti societari ................................................................. 7
•
Operazioni di gestione rilevanti.............................................................................................................. 7
•
Situazione dei dipendenti........................................................................................................................ 8
Capitolo IV - Cause e circostanze del dissesto ................................................................ 11
•
Indicazioni contenute nel ricorso depositato......................................................................................... 11
•
Esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società........................................ 12
•
Sintesi ................................................................................................................................................... 18
Capitolo V -
Esame delle scritture contabili................................................................... 20
Capitolo VI - Condotta della società debitrice................................................................. 24
Capitolo VII - Contenuti del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato ...... 27
•
Il ricorso depositato ed i documenti allegati ......................................................................................... 27
•
Stato analitico estimativo delle attività indicate in ricorso ................................................................... 27
•
Stato analitico estimativo delle passività indicate in ricorso ................................................................ 30
•
La proposta concordataria .................................................................................................................... 32
•
Convenienza del concordato secondo la proposta depositata ............................................................... 36
•
La relazione del professionista ai sensi del 3° comma dell’art. 161 L. Fall. ........................................ 36
•
La relazione del professionista ai sensi del 2° comma dell’art. 160 L. Fall. ........................................ 38
Capitolo VIII - Le poste indicate in ricorso, rettifiche apportate........................................ 40
•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste attive ...................................................... 40
Beni strumentali e magazzino............................................................................................................... 40
Crediti................................................................................................................................................... 42
S.A.L. – stati avanzamento lavori......................................................................................................... 55
Altri crediti ........................................................................................................................................... 57
Magazzino ............................................................................................................................................ 57
Depositi bancari.................................................................................................................................... 57
Cassa..................................................................................................................................................... 58
la somma messa a disposizione dal socio............................................................................................. 58
•
Riepilogo variazioni apportate alle poste attive.................................................................................... 58
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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•
Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste passive ................................................... 59
Capitolo IX - Raffronto tra fabbisogno e disponibilità ....................................................64
Capitolo X -
Convenienza della proposta rispetto all’eventuale fallimento ...................68
Capitolo XI - Creditori ammessi alla votazione e creditori privilegiati ...........................71
Capitolo XII - Considerazioni conclusive .........................................................................77
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Capitolo I - INTRODUZIONE
La ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ con sede in Carrara (MS), Via Provinciale Nazzano 24, codice fiscale e Registro Imprese n. 01198710459, in persona del signor Amilcare Dal Pino, nato a Pisa (PI) il 24 ottobre 1972 e residente a Pietrasanta (LU), in via della Dilectosa
n. 1, codice fiscale DLPMCR72R24G702R, legale rappresentante pro tempore della medesima, ha
presentato, in data 9 maggio 2012, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 del R.D. 16.3.42 n. 267 (qui di seguito indicata “L. Fall.”). Il Tribunale ha dichiarato
aperta la procedura di Concordato Preventivo nei confronti della società medesima (R.C.P. n.
6/2012), ma tale proposta non ha ottenuto l’approvazione della massa creditoria. Ne è conseguito
che il legale rappresentante della società, Sig. Amilcare Dal Pino, ha ravvisato l’opportunità di reiterare il procedimento concordatario, previa formulazione di una proposta ai creditori migliorativa
rispetto a quella precedente e conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160 L.F..
A tal fine è stato predisposto un piano concordatario che contiene la indicazione programmatica
delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati
attesi, allegando, inoltre, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno
stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore.
Il ricorso è stato depositato il 14/11/2012, congiuntamente alla relazione ex art. 161, terzo
comma L. Fall.,del Dott. Emanuele Giorgi, Dottore Commercialista con studio in Carrara (MS), via
del Cavatore, avente i requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lett. d) L. Fall., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato.
Il piano concordatario, prevedendo la falcidia di taluni creditori privilegiati, risulta accompagnato anche dalla relazione giurata ex art. 160, secondo comma L. Fall. 1, da parte del medesimo Dott.
Giorgi.
1
La procedura ricade nella disciplina prevista dalla normativa vigente per le procedure concorsuali dichiarate dopo il
01/01/2008, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 12/09/2007, n.169, che ha introdotto la previsione di tale ulteriore attestazione da parte di un professionista.
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Capitolo II - ATTI DEL TRIBUNALE E DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con decreto del 20/11/2012, depositato in Cancelleria Fallimentare il 30/11/2012, ha riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 160 e
161 L. Fall., in particolare ha constatato la regolarità della domanda di ammissione alla procedura
di Concordato Preventivo, completa dei documenti di cui agli allegati, nonché della relazione del
professionista incaricato, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
e fornito, come indicato in premessa, l’attestazione indicata al secondo comma dell' art. 160 L. Fall.
prevista per le proposte concordataria, come quella in esame, che prevedano che i creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente.
. Il Tribunale ha pertanto:
• dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nei confronti della ‘Società Costruzioni
Dal Pino Sr l in liquidazione’ con sede in Carrara (M8), Via Provinciale Nazzano 24, codice fiscale e Registro Imprese n. 01198710459;
• delegato alla procedura il Dott. Giovanni Sgambati;
• nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto;
• ordinato la convocazione dei creditori per l’udienza del giorno 21 febbraio 2013 alle ore 10,30,
presso l’aula di udienza civile in Massa, Piazza De Gasperi;
• stabilito il termine di quindi giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente
per il deposito della somma di € 60.000,00, per le spese di procedura, ex art. 163 L. Fall., da acquisirsi tramite la giacenza del conto corrente bancario, riferito alla precedente procedura di
concordato preventivo proposto dalla società, presso UBI Banca Regionale Europea S.p.A.;
• conferito alla Cancelleria il mandato di provvedere alla pubblicazione prevista dall’art. 166 della Legge Fallimentare ed al Commissario Giudiziale di provvedere immediatamente alle notifiche del decreto ai competenti uffici per le annotazioni nei pubblici registri, a norma dell’art. 88,
secondo comma, richiamato dal citato art. 166 della Legge Fallimentare.
Assunto l’Ufficio, il sottoscritto ha provveduto a richiedere autorizzazione all’acquisizione alla
procedura della giacenza del conto corrente bancario ordinario n. 0000027779 presso UBI Banca
Regionale Europea S.p.A., filiale di Avenza Carrara (Iban IT68M0690624500000000027779 swift BLOPIT22) intestato a ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione Concordato Preventivo’, il cui saldo attuale è pari ad € 607.747,66 (cfr. copia allegata), designando il conto medesimo quale conto corrente bancario da intestarsi alla nuova procedura di concordato preventivo
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(R.C.P. 14/2012), riconoscendo in tal modo l’avvenuto versamento a carico della ricorrente della
somma per le spese di procedura.
Inoltre, lo scrivente ha richiesto autorizzazione ad acquisire anche la perizia di stima dell’Arch.
Mauro Bondielli del 25/07/2012, il quale è stato già designato stimatore per il precedente concordato preventivo n. 6/2012, provvedendo alla valutazione dei beni di pertinenza della società concordataria.
Tali autorizzazioni sono state concesse dal Giudice Delegato alla procedura. All’istituto di credito presso il quale era già in essere il conto corrente intestato alla procedura è stata notificata
l’esistenza della nuova procedura alla quale il deposito è stato integralmente riferito.
Lo scrivente Commissario Giudiziale ha provveduto ad comunicare con raccomandata, o posta
elettronica certificata, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e gli estremi della
proposta concordataria, ai sensi dell’art. 171 L. Fall., desumendo i nominativi dagli elenchi presentati dalla società debitrice.
In data 15/12/2012 è stata notificata al tenutario del Pubblico Registro Automobilistico di Massa
Carrara copia conforme del decreto di ammissione alla procedura, con la richiesta di trascrizione di
tale provvedimento in relazione agli automezzi di pertinenza della società concordataria ivi registrati.
Inoltre, considerato che il buon esito della proposta concordataria è strettamente legato al recupero degli ingenti crediti vantati, lo scrivente, con l’invio di messaggi di posta elettronica certificata, ha richiesto ai singoli debitori di confermare la loro posizione debitoria risultante dall’elenco
clienti depositato. Ciò al fine di verificare non solo la consistenza della massa attiva, ma soprattutto
di determinare il grado di rischio, la percentuale di solvibilità ed i tempi di recupero.
Sempre nell’ambito dei doveri imposti dall’art. 171. L. Fall. lo scrivente ha esaminato i documenti depositati unitamente al ricorso per l’ammissione alla procedura, procedendo alla verifica
dell’elenco dei creditori e del debitori sulla scorta delle scritture contabili e della documentazione
amministrativa di supporto.
Lo scrivente, in base agli elementi sinora acquisiti, presenta la presente relazione.
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Capitolo III - ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ, SUOI ATTI RILEVANTI
Il ricorso depositato per l’ammissione alla procedura e le relazione allegate al medesimo ribadiscono le vicende sociali e l’evoluzione storica della società, rappresentabili come segue.
• COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E MODIFICHE DEGLI ASSETTI SOCIETARI
La Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. è stata costituita il 18/12/2008 con atto del Notaio Luigi
Cattaneo.
Il settore di riferimento è quello della realizzazione di opere pubbliche. Il capitale sociale di €
100.000,00 suddiviso come segue:
– Dal Pino Amilcare, nato a Pisa (PI) il 24/10/1972, residente a Pietrasanta (LU) in via della Dilectosa n. 1, codice fiscale DLP MCR 72R24 G702 R, € 80.000,00 pari all'80% del capitale sociale;
– Fuksinska Grazyna Lidia, nata a Plock (Polonia) il 15/08/1940, residente a Pietrasanta (LU) in
via della Dilectosa n. 1, codice fiscale FKS GZY 40M55 Z127 V, € 20.000,00 pari al 20% del
capitale sociale.
La compagine sociale non ha subito modifiche dalla costituzione.
La forma prescelta per l’amministrazione della società è stata, sin dalla sua costituzione, quella
dell’amministratore unico, nella persona del signor Amilcare Dal Pino, nominato liquidatore della
società il 12/12/2011 quando la società è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2487. Al medesimo, per la liquidazione, sono stati attribuiti tutti i poteri ivi compresi quelli per la presentazione
di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
• OPERAZIONI DI GESTIONE RILEVANTI
La ‘Società costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ ha sottoscritto nell’anno 2009 due contratti di affitto di azienda con due società in liquidazione, rispettivamente ‘CO.G.E. S.r.l.’ e ‘I.O.S.
S.p.A.’, nei quali figura come affittuaria.
In virtù di tali accordi è subentrata nella gestione dei lavori e nei contratti di appalto relativi alle
opere stradali facenti capo a tali imprese. Il contratto stipulato con la ‘I.O.S. S.p.A.’ in seguito a richiesta da parte di un committente, la provincia di La Spezia, il 18/05/2009 è stato integrato.
La società ‘CO.G.E. S.r.l.’ è stata posta in liquidazione il 1° aprile 2009 e il 16/04/2009 ha pre-
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sentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 16.04.2009. Il
concordato è stato omologati il 15/12/2009 e la procedura è tutt’ora in corso.
La società ‘I.O.S. S.p.A.’ è stata posta in liquidazione il 19.03.2009 e il 19.06.2009 ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, revocando il ricorso medesimo in data 02.07.2009. La società è stata è stata dichiarata fallita il 12/11/2009.
• SITUAZIONE DEI DIPENDENTI
La società concordataria ha fatto ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali a seguito della
dichiarazione di cessazione dell' attività.
Il consulente del lavoro incaricato di tali pratiche, il Rag. Vincenzo Casella ha riferito che il
23/11/2011 è stata inviata presso la sede dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia
di Massa Carrara, come da procedura, la richiesta di esame congiunto, previsto dall'art. 2 del D.P.R.
n. 21812000, preliminare alla presentazione della richiesta di intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 223/91 e dell'art. 2 del
D.M. n. 31826 del 1811212002, modificato ed integrato con D.M. n. 33582 del 15/12/2004.
La ‘Società Costruzioni Dal Pino s.r.l. in liquidazione’ in quella sede ha comunicato la propria
indifferibile intenzione di cessare l'attività, a seguito della registrazione di un grave deficit finanziario, causato dalla crisi economica che ha colpito il settore edile.
Con accordo delle organizzazioni sindacali di settore, il giorno 01/12/2011, è stato siglato il
verbale di consultazione sindacale utile per la presentazione della domanda di cassa integrazione
guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 223/91, per trentotto lavoratori e con sospensione a zero ore per dodici mesi, decorrenti dal 02/12/2011.
A seguito della dichiarata cessazione dell'attività, non sono stati individuati dei criteri di rotazione tra i lavoratori ed è stato previsto il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS.
Il consulente incaricato ha specificato che, come previsto dalla normativa in vigore, le parti sociali hanno altresì concordato un piano di gestione degli esuberi articolato nel ricorso ad una procedura di mobilità, finalizzata alla ricollocazione del personale in esubero, unitamente all'utilizzo degli strumenti di politica attiva messi a disposizione dal competente Centro per l'impiego.
Il 02/12/2011, le parti sociali interessate hanno, pertanto, convenuto 1'avvenuto esaurimento,
con esito positivo, della procedura di mobilità, prevista dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, riconoscendo la possibilità, per la totalità dell'organico, di aderire con il criterio dell'adesione volontaria entro il termine del 01/12/2012.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 64322 del 20/02/2012 ha autorizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per cessazione dell'attività in favore per un massimo di trentotto unità lavorative.
Nei primi mesi dell'anno 2012, si è verificata l'adesione volontaria di due lavoratori alla procedura di mobilità e la scadenza di due contratti a tempo determinato, fissando una forza lavoro pari a
trentaquattro dipendenti.
A seguito dell’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo è sorta la necessità, a seguito della modifica della causale, di presentare una domanda di cassa integrazione
guadagni straordinaria per procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n.
223/91.
Le parti sociali, ritenuto di garantire l'intervento del trattamento di integrazione salariale allo
scopo di sostenere il reddito dei lavoratori, con verbale siglato in data 18/06/2012 presso l'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Massa Carrara, hanno concordato, in subordine alla
concessione dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, la richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale per procedure concorsuali, per il periodo dal 10/05/2012 al
09/05/2013.
In data 19/07/2012, è stata, pertanto, presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali istanza di Cigs, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/91, per la totalità del personale in forza pari a n. 33 lavoratori.
Con decreto n. 68385 del 09/10/2012, è stato autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per il periodo richiesto, disponendo, altresì, l’annullamento del
decreto direttoriale n. 64322 del 20/02/2012, limitatamente al periodo coincidente con la richiesta di Cigs per procedure concorsuali.
In relazione alla necessità di allineare il termine ultimo di adesione alla procedura di mobilità
con la scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria per procedure concorsuali, ai sensi
e per gli effetti degli art. 4 e 24 della Legge 223/91, in data 20 novembre 2012, è stata
formalmente attivata una nuova procedura.
Con verbale sindacale del 27/11/2012, atto a sostituire l’accordo del 02/12/2011, le parti sociali hanno accordato la collocazione in mobilità per la totalità del personale in organico ed
hanno disposto criteri di scelta del personale alternativi rispetto a quelli previsti dalla normativa in
vigore dovendo l’azienda, alla data del 09/05/2013, ritenersi soddisfatta delle adesioni ricevute con
il solo criterio dell’adesione volontaria.
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Alla data odierna, l’organico consta di n. 31 lavoratori, essendo intervenute n. 3 adesioni alla
suddetta procedura di mobilità.
Il Rag. Casella ha indicato che in mancanza di prospettive di reimpiego, fatte salve eventuali
proroghe dell'intervento di integrazione salariale previste solo in caso di prosecuzione dell'attività
dell'impresa, , la totalità dei lavoratori, in organico alla data del 09/05/2013, sarà collocata in mobilità alla scadenza del periodo di Cigs per procedure concorsuali.
Il professionista ha altresì precisato che l'intervento della cassa integrazione guadagni per procedure concorsuali non comporta oneri aggiuntivi per la procedura, in quanto non è dovuto il contributo addizionale del 3% del trattamento di integrazione salariale, previsto nel caso di aziende con
meno di cinquanta dipendenti, e non viene versato il contributo di ingresso alla procedura di mobilità in quanto azienda edile. L'utilizzo della Cigs con sospensione a zero ore non determina inoltre,
la formazione dei costi relativi alla retribuzione diretta e indiretta in quanto, per il periodo corrispondente, non maturano i ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive e non è dovuta la contribuzione previdenziale ed assistenziale. Nel caso di lavoratori licenziati al termine del trattamento di
integrazione salariale straordinario, anche la quota di trattamento di fine rapporto, relativa al periodo di sospensione caratterizzato da continuità cronologica, rimane a carico dell'Inps.
Ai fini delle presente esposizione, l’elenco dei dipendenti è stato fornito dalla società concordataria e lo scrivente ha integrato tali informazioni con quelle desunte dal Centro per l’Impiego di
Massa.
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Capitolo IV - CAUSE E CIRCOSTANZE DEL DISSESTO
• INDICAZIONI CONTENUTE NEL RICORSO DEPOSITATO
Nel ricorso è specificato che per un’adeguata ricostruzione delle cause del dissesto aziendale, è
necessario ripercorrere le motivazioni per le quali la società ricorrente è stata costituita ed ha iniziato ad operare.
Nel ricorso il liquidatore indica che la compagine societaria cui la società fa riferimento, la famiglia Dal Pino, vanta una significativa tradizione imprenditoriale nel comparto delle opere pubbliche e nell' edilizia, iniziata nei primi anni dello scorso secolo a cura del nonno Amilcare, omonimo del liquidatore medesimo.
Il padre del ricorrente, Ing. Settimo Dal Pino, ha fondato negli anni '80 la società "Impresa Opere Stradali S.p.A." (IOS S.p.A.) avente per oggetto sociale la realizzazione di opere pubbliche, da
lui amministrata fino al decesso avvenuto nell' anno 2005.
Successivamente a tale data e fino a metà 2008, recita il ricorso, la società stessa è stata amministrata e gestita da parte di un soggetto, estraneo alla famiglia, che pare non aver adempiuto all'incarico secondo i principi di buona amministrazione previsti dalla normativa vigente. A metà 2008
circa, la famiglia Dal Pino, titolare della maggioranza del capitale della società, decideva di intervenire direttamente nell' amministrazione della società, avvedendosi del fatto che la società stessa
verteva in uno stato di grave deficit patrimoniale, cagionato da perdite subite in precedenti esercizi,
celato a causa della valutazione alterata delle poste patrimoniali dei bilanci degli esercizi precedenti
al 2008. Poiché il deficit accertato non ha consentito la ricapitalizzazione della società, la famiglia
Dal Pino ha deciso di tentare di salvare il complesso aziendale mediante stipulazione di un contratto di affitto di azienda con l'allora neo costituita ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l.’, che iniziò la
propria attività nel mese di aprile 2009.
L'attività della nuova società si mostrò, tuttavia, difficile fin dall' inizio, a causa del pesante fardello ereditato dalla precedente gestione. L'azienda avrebbe subito un avviamento negativo per appalti in corso di esecuzione con margini, nel migliore dei casi, assai risibili (spesso anche in perdita) e da una qualità modesta delle maestranze, contraddistintasi per tassi di assenteismo assai elevati. In relazione a ciò, pertanto, il canone di affitto di azienda pattuito nel contratto si è rivelato elevato e sproporzionato rispetto agli effettivi valori concessi in uso.
A quanto sopra, prosegue il documento, un fattore decisivo per le sorti della società è derivato
dai rapporti con le pubbliche amministrazioni, clienti di riferimento della debitrice, che a causa del-
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la vigenza dei cosiddetti ‘patti di stabilità’, si sarebbero concesse tempi di pagamento “stratosferici”, da cui è conseguito che la società si è venuta spesso a trovare in situazione di illiquidità.
Il deficit finanziario avrebbe causato l'impossibilità di pagare con puntualità i fornitori, quindi
ritardi nella fornitura dei materiali e nelle prestazioni d'opera. A ciò si aggiungono le sanzioni amministrative subite per i ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali.
Nell' anno 2011 il dissesto si è manifestato in maniera ancor più evidente e la società, spesso,
non era in grado di svolgere la propria attività per la carenza delle materie prime e/o delle maestranze. Da ciò sono derivate numerose azioni legali dei creditori, con aggravio di spese, per cui,
vista l'impossibilità di proseguire l'attività veniva dato incarico ai professionisti di fornire
l’assistenza per il ricorso alla procedura di concordato preventivo.
Come già specificato nelle premesse, la proposta di concordato domandata con ricorso depositato in data 09/05/2012 non ha ottenuto l’approvazione da parte di creditori che rappresentassero la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il Sig. Dal Pino ha ravvisato comunque l’opportunità di
reiterare la domanda di concordato, provvedendo a formulare ai creditori, con il presente ricorso,
una proposta migliorativa rispetto a quella precedente.
• ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ
Il sottoscritto, sulla base dei documenti ufficiali presentati, ha proceduto all’analisi e alla riclassificazione dei dati di bilancio della società ammessa al beneficio della procedura di concordato
preventivo, soprattutto per approfondire l’indagine sulle cause e le circostanze del dissesto.
Poiché l’ultimo bilancio approvato che l’assemblea dei soci ha approvato in data 28 settembre
2012 è quello relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2011, perento si è proceduto a riclassificare i bilanci della ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ per il triennio 2009 - 2011
e, successivamente, procedere alla loro analisi attraverso i principali numeri indici.
Supponendo che i criteri adottati nella redazione del bilancio dei vari esercizi siano stati uniformi, la riclassificazione dello stato patrimoniale, relativo agli ultimi tre esercizi, in aree finanziarie
omogenee, consente di ottenere le seguenti informazioni contabili, utilizzabili per meglio definire i
fatti di gestione. I criteri seguiti per tale riclassificazione sono stati uniformi per tutti gli esercizi
considerati: conformarsi alle
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TABELLA 1
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
4.897.453
524.841
3.261.374
1.111.238
6.708.356
28.540
4.670.832
2.008.984
4.414.152
112.799
3.247.706
1.053.647
Attività fisse
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
88.828
88.763
65
181.247
59.207
121.975
65
68.353
46.317
21.971
65
Capitale investito
4.986.281
6.889.603
4.482.505
6.756.590
1.436.693
-3.207.002
5.895.333
828.036
166.234
3.832.941
536.476
113.088
4.986.281
6.889.603
4.482.505
Attivo
Attività disponibili
Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze finali
Passivo
Debiti a breve
Debiti a medio/lungo
Mezzi propri
Fonti del capitale investito
In termini percentuali:
TABELLA 2
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
Attivo
Attività disponibili
Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze finali
98,22%
10,53%
65,41%
22,29%
97,37%
0,41%
67,80%
29,16%
94,02%
2,40%
69,18%
22,44%
Attività fisse
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
1,78%
0,00%
1,78%
0,00%
2,63%
0,86%
1,77%
0,00%
5,98%
0,99%
0,47%
0,00%
Capitale investito
100,00%
100,00%
100,00%
Debiti a breve
Debiti a medio/lungo
Mezzi propri
135,50%
28,81%
-64,32%
85,57%
12,02%
2,41%
85,51%
11,97%
2,52%
Fonti del capitale investito
100,00%
100,00%
100,00%
Passivo
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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La composizione delle fonti, all’inizio ed alla fine del periodo osservato, mostra la larga prevalenza dei debiti a breve rispetto a quelli a medio/lungo termine e sui mezzi propri. Questi ultimi diventano ampiamente negativi nell’ultimo esercizio osservato a causa della rilevante perdita che si è
manifestata.
∗
Il conto economico riclassificato “a valore aggiunto” illustra in maniera più significativa
l’andamento economico della gestione. Nei tre anni considerati essa è rappresentabile come segue:
TABELLA 3
31/12/2011
Ricavi netti
Costi esterni
31/12/2010
31/12/2009
3.599.563
6.029.670
4.811.297
4.892.609
3.640.302
3.136.660
-1.293.046
2.389.368
1.674.637
1.851.343
2.132.327
1.578.005
Margine operativo lordo
-3.144.389
257.041
96.632
91.573
23.535
11.341
Reddito operativo della gestione tipica
-3.235.962
233.506
85.291
53.064
28.986
24.741
-3.182.898
262.492
110.032
274
111
28
124.597
84.195
20.973
-3.307.221
178.408
89.087
-
Valore aggiunto
Costo lavoro
Ammortamenti
Proventi diversi
Reddito operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Reddito di competenza
Proventi straord. e rivalutazioni
Oneri straordinari e svalutazioni
Reddito ante imposte
Imposte
Reddito (perdita) netta
-
20
66.015
268
-
-3.373.236
178.160
89.087
-
125.014
75.999
-3.373.236
53.146
13.088
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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In termini percentuali:
TABELLA 4
31/12/2011
Ricavi netti
31/12/2010
31/12/2009
100,00
100,00
100,00
135,92
60,37
65,19
-35,92
39,63
34,81
51,43
35,36
32,80
Margine operativo lordo
-87,35
4,26
2,01
2,54
0,39
0,24
Reddito operativo della gestione tipica
-89,90
3,87
1,77
1,47
0,48
0,51
-88,42
4,35
2,29
Costi esterni
Valore aggiunto
Costo lavoro
Ammortamenti
Proventi diversi
Reddito operativo
Proventi finanziari
0,01
Oneri finanziari
Reddito di competenza
Proventi straord. e rivalutazioni
Oneri straordinari e svalutazioni
Reddito ante imposte
Imposte
Reddito (perdita) netta
3,46
1,40
0,44
-91,88
2,96
1,85
-
-
-
1,83
-
-
-93,71
2,95
1,85
-
2,07
1,58
-93,71
0,88
0,27
Il conto economico della società evidenzia un valore aggiunto ampiamente negativo
nell’ultimo esercizio, nel quale si è dimezzato il valore dei ricavi, mentre i ‘Costi esterni’ sono addirittura aumentati. In tale esercizio, di conseguenza, anche il margine operativo lordo è risultato
negativo, sebbene il ‘Costo lavoro’ abbia subito una flessione (-13,18%). Il risultato di esercizio del
2011, desunto dalla bozza di bilancio, risulta anomalo rispetto all’andamento degli esercizi precedenti. Si ricorda che la società è stata costituta nel dicembre 2008 ed avrebbe iniziato ad operare
dall’aprile 2009, per cui non sono disponibili serie storiche di valori aziendali utili a formulare
proiezioni più significative.
∗
I dati dei due prospetti appena esposti consentono la determinazione di indici finanziari e di
struttura ed una rappresentazione più chiara (in termini percentuali) degli impieghi e delle fonti
(capitale acquisito e capitale investito).
Gli indici di liquidità e di solidità consentono di delineare le caratteristiche della struttura patrimoniale e finanziaria della società.
Tale analisi è la seguente:
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CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Indici finanziari
Liquidità primaria =
liquidità immediate + liquidità differite
debiti a breve
misura l’attitudine dell’azienda a soddisfare, mediante la riscossione di attività immediate e differite, gli impegni assunti con le passività correnti. In una situazione equilibrata dovrebbe tendere all’unità, ossia vi dovrebbe essere fisiologicamente un’equivalenza tra i debiti a breve e
le risorse finanziarie disponibili per soddisfarli. Rappresenta il Margine di Tesoreria espresso sotto forma di rapporto. Il suo range fisiologico è
rappresentato da valori maggiori di 1.
Nel caso in esame:
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
0,56
0,80
0,88
Liquidità primaria =
Liquidità secondaria =
liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze
debiti a breve
denominato anche indice di liquidità generale, o indice di disponibilità, quantifica la copertura delle uscite dovute all’estinzione di passività a
breve scadenza con mezzi liquidi esistenti nell’azienda ed altri proventi dalla realizzazione delle attività correnti. Rappresenta il Capitale Circolante Netto espresso sotto forma di rapporto. È un indicatore più grossolano del precedente, includendo tra i mezzi a disposizione le rimanenze. I valori del suo range fisiologico variano tra l’unità e 2.
Nel caso in esame:
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
0,72
1,14
1,15
Liquidità secondaria =
I valori assunti dai due indici mostrano come l’indebitamento a breve abbia sempre superato
l’importo delle risorse che avrebbero dovuto soddisfarlo, ossia la difficoltà che l’azienda ha avuto
nello svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. I valori più confortanti espressi
dall’indice di liquidità secondaria devono essere soppesati adeguatamente tenuto conto che tale indice, rispetto a quello di liquidità primaria, tiene conto della giacenza di magazzino, che ha però in
genere scarsa attitudine a divenire liquidità.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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Margini significativi della struttura patrimoniale
Oltre alle valutazioni fin qui effettuate, i valori patrimoniali e finanziari del bilancio riclassificato consentono un analisi di tipo strutturale mediante la determinazione del margine di tesoreria, del margine di struttura e del capitale circolante netto, che rappresentano differenze tra aree finanziarie omogenee degli impieghi – capitale investito – e delle fonti – i finanziamenti acquisiti.
Margine di tesoreria =
liquidità immediate + liquidità differite – passività
è un indice utile per valutare la solvibilità poiché confronta gli impieghi liquidabili entro 12 mesi con la passività che l’azienda sarà chiamata a
rimborsare entro 12 mesi. Affinché l’azienda non sia soggetta a problemi di solvibilità nel breve termine, l’indice deve essere positivo.
Nel caso in esame:
Margine di tesoreria =
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
-2.970.375
-1.195.961
-472.436
Margine di struttura = capitale netto – attivo immobilizzato
mette in evidenza quanto parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. Vista la condizione di equilibrio patrimoniale che
prevede che l’attivo immobilizzato sia finanziato dalle passività consolidate e dal patrimonio netto, questo indice evidenzia il fabbisogno di
passività consolidate dell’azienda
Nel caso in esame:
Margine di struttura =
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
-3.295.830
-15.013
44.800
Capitale circolante netto = rimanenze + liquidità differite + liquidità immediate – passività correnti
esprime la capacità dell’azienda di far fronte con le attività correnti alle passività correnti. Il Capitale Circolante Netto, detto anche Capitale
Circolare, affinché l’azienda non abbia problemi di solvibilità, deve essere positivo.
Nel caso in esame:
Capitale circolante netto =
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
-1.859.137
813.023
581.211
Anche le tabelle appena esposte illustrano la prevalenza dei mezzi di terzi rispetto a quelli propri dell’impresa. L’esigenza di far fronte agli eventuali rimborsi dei debiti a breve con la propria liquidità non è stata adeguatamente supportata (margine di tesoreria sempre negativo), il capitale
netto è stato insufficiente a coprire il capitale fisso, finanziato in parte con debiti (indicazione del
margine di struttura negativo negli ultimi due esercizi). L’indicazione del capitale circolante
netto positivo non deve trarre in inganno, in quanto tale valore non esclude che l’azienda abbia
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CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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problemi di liquidità. Questo indicatore, infatti, comprende tra le attività correnti anche le rimanenze che, come già indicato in precedenza, non sempre sono beni che possono essere vendute senza
difficoltà e quindi spesso non consentono di generare liquidità pari al valore a cui sono state contabilizzate.
Indici di redditività
R.O.I. =
reddito operativo
capitale investito
Rapporta il reddito operativo al capitale investito nell’attività tipica svolta. Evidenzia il rendimento dell’intero capitale investito, esprimendo
l’efficienza reddituale intrinseca dell’azienda. Il valore che esprime deve essere raffrontato con il costo medio ponderato del denaro sia a breve che a medio termine, ossia il valore minimo che deve raggiungere la redditività.
Nel caso in esame:
R.O.I. =
R.O.E. =
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
-0,65
0,03
0,02
utile netto
mezzi propri
indica la redditività del capitale proprio. Il suo valore deve essere confrontato con il rendimento (costo-opportunità) di investimenti alternativi. il
valore espresso da questo indice è la risultante di tre fattori distinti: la redditività espressa dall’indice R.O.I., la struttura finanziaria dell’azienda
e l’incidenza del reddito netto su quello operativo.
Nel caso in esame:
R.O.E. =
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
n.d.
0,32
0,12
L’esame della redditività si prospetta poco rilevante i risultati ottenibili. I due indici utilizzati
sono calcolabili solo per gli anni 2009 e 2010, in ragione dei risultati economici negativi
nell’ultimo esercizio. I valori ottenuti in quell’anno si attestano a livelli poco soddisfacenti.
∗
• SINTESI
L’analisi condotta conferma le difficoltà economiche che la società ha incontrato, soprattutto
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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nell’ultimo esercizio, ma anche in precedenza la redditività è stata assai modesta.
L’inadeguata struttura finanziaria è stata fronteggiata con apporti effettuati dai soci e con il ricorso al credito. Alla base di tale patologia vi è quanto emerso nella verifica delle posizioni creditorie della società: i clienti di riferimento sono gli enti pubblici che, soggetti a vincoli di stabilità, adempiono al pagamento dei propri impegni in tempi assai lunghi.
Per la comprensione delle cause del dissesto, a tali motivazioni di carattere aziendale deve aggiungersi quanto indicato nel ricorso per l’ammissione alla procedura, di cui si è già detto, ossia i
risicati margini realizzabili sulle commesse assunte dagli enti appaltanti.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Capitolo V - ESAME DELLE SCRITTURE CONTABILI
Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha verificato il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Massa, da parte del liquidatore, del libro giornale, del libro inventari, del libro dei verbali
delle assemblee dei soci, del libro dei verbali del consiglio di amministrazione e del libro soci.
Ai medesimi è stato apposto il visto del Giudice Delegato che indica l’ammissione della società
alla procedura di concordato preventivo.
Sebbene la legge fallimentare vigente non richieda più al Commissario Giudiziale di accertare
che il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo abbia tenuto una “regolare contabilità” e che la tutela dei creditori sociali in merito all’attendibilità delle scritture contabili sia, inoltre, garantita dal lavoro del professionista incaricato di redigere la relazione ex. art.161, terzo
comma, L. Fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del concordato, lo scrivente
ha comunque visionato la contabilità aziendale al fine di verificare la consistenza patrimoniale della società (crediti, debiti etc.) ed anche in relazione a quanto richiesto dall’art. 173 L. Fall..
Da una prima verifica della documentazione contabile è emerso che i libri obbligatori previsti
dall’art. 2441 e segg. del Codice Civile sono stati regolarmente istituiti.
L’esame dei libri depositati ha consentito di verificarne la regolarità formale. Al riguardo si rileva quanto segue:
– libro giornale 2011, compilato sino alla pagina 2011/148 con la trascrizione di operazioni contabili dal 01/01/2011 sino al 31/12/2011;
– libro giornale 2010, compilato sino alla pagina 2010/180 con la trascrizione di operazioni dalle
operazioni di apertura a quelle di chiusura del 2010;
– libro inventari, costituito complessivamente da 67 pagine complessive, di cui 16 pagine numerate progressivamente dalla 2009/1 alla 2009/16, oltre a 24 pagine numerate progressivamente
dalla 2010/1 alla 2010/24 e 27 pagine numerate progressivamente dalla 1/2011 alla 27/2011; sul
libro sono riportati gli inventari ed i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011;
– libro dei verbali delle assemblee dei soci, con vidimazione iniziale effettuata dalla C.C.I.A.A.
di Massa-Carrara il 23/12/2008 n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; dette pagine risultano compilate meccanograficamente fino alla n. 2008/27 con la trascrizione del verbale del
28/09/2012 afferente l’approvazione del bilancio al 31/12/2011 e varie ed eventuali;
– libro dei verbali del consiglio di amministrazione, con vidimazione iniziale effettuata dalla
C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il 23/12/2008 n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; in
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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bianco;
– libro soci2, con vidimazione iniziale effettuata dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il 23/12/2008
n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; compilato sino alla pagina 2008/2, con la trascrizione della compagine sociale, mai variata.
Sono stati, inoltre, esaminati i seguenti registri previsti dalla normativa fiscale:
a) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2009, composto da n. 29 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2009/1 alla 2009/29; la prima annotazione riguarda la registrazione della fattura n. 1033 del 24/12/08 del Notaio Luigi Cattaneo di € 1.350,00 oltre I.v.a.
e € 850,00 di spese escluse dalla base imponibile, l’ultima riguarda la registrazione della
fattura n. 19 del 28/12/09 della società ‘Marzotti Oviedio e C. S.n.c.’ di € 2.717,00 oltre
I.v.a..
b) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2010, composto da n. 33 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2010/1 alla 2010/33; la prima annotazione riguarda la registrazione del documento n. 1 ‘AUT. CONTR. PUBB.’ di € 20,00 importo escluso dalla base
imponibile I.v.a., l’ultima riguarda la registrazione della fattura n. 15 del 01/07/2010 di
‘CM Elettra di Mancini Cesare’di € 4.221,00 oltre I.v.a..
c) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2011, composto da n. 32 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2011/1 alla 2011/32; la prima annotazione riguarda la registrazione di una nota spese di € 20,00 importo escluso dalla base imponibile I.v.a., l’ultima riguarda la registrazione della fattura n. 21 del 16/12/11 della società ‘B. M. Impianti Termoidraulici S.n.c.’ di € 15.000,00 oltre I.v.a..
d) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2012, composto da n. 11 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2012/1 alla 2012/8; la prima annotazione riguarda la registrazione della fattura n. 29 del 01.01.2012 della G&G Informatica Srl di € 289,65 oltre I.v.a.; l'ultima riguarda l’ultima riguarda la registrazione della fattura n. 14582 del 07/11/12 della
Alba Leasing Spa di € 254,00 oltre I.v.a..
e) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2009, utilizzato per la registrazione
delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 21 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2009/1 alla 2009/21; la prima annotazione
2
L’obbligo di tenuta del Libro Soci da parte delle società a responsabilità limitata è stato soppresso a decorrere dal 30
marzo 2009 (art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009
n.2 - G.U. 28 gennaio 2009 n. 22), la legittimazione ad esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; riscossione dei dividendi; poteri di controllo) si acquisisce con il deposito al Registro del Imprese dell'atto dal quale deriva l'assunzione della qualità di socio.
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riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 27/04/09 emessa a carico del Comune di Cesena per € 219.900,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di dicembre 2009.
f) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2010, utilizzato per la registrazione
delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 24 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2010/1 alla 2010/24; la prima annotazione
riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 05/10/2010 emessa a carico del Comune di
Carrara per € 101.700.000,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di
dicembre 2010.
g) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2011, utilizzato per la registrazione
delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 24 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2011/1 alla 2011/24; la prima annotazione
riguarda
la
registrazione
della
fattura
n. 1
del
03/01/11 emessa
a
carico
dell’Amministrazioni Provinciale della Spezia per € 773,56 oltre I.v.a., l’ultima pagina
contiene la liquidazione I.v.a. di dicembre 2011.
h) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2012, utilizzato per la registrazione
delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 20 pagine, compilate meccanograficamente dalla n. 2012/1 alla 2012/17; la prima annotazione
riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 27/01/12 emessa a carico del Comune di Sorano per € 1.000,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di dicembre
2012.
Dalla visione dei registri e dei libri sociali non sono emersi rilievi formali degni di nota, atteso
che le scritture risultano redatte ed aggiornate nei termini e con le modalità di legge.
Oltre al controllo formale sul libri e registri relativo al biennio precedente l’istanza di ammissione al concordato preventivo, il sottoscritto ha provveduto a verificare a campione alcune registrazioni contabili:
Anno 2010
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/24 la registrazione, in data 24/02/10, della fattura d’acquisto n. 220 del 30/01/2010 emessa da ‘Vela S.p.A.’ di € 784,08.
Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acquisti alla pagina 2010/04 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/68 la registrazione, in data 27/05/10, della fattura d’acquisto n. 1263 del 06/05/2010 emessa da ‘SDP S.r.l.’ di € 3.564,00.
Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acqui-
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 23 di 78
sti alla pagina 2010/15 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/121 la registrazione, in data 17/09/10,
della fattura d’acquisto n. 2433 del 31/08/2010 emessa da ‘Lumachelli Pietro &
Figli S.r.l.’ di € 3.658,57. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acquisti alla pagina 2010/28 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
Anno 2011
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/16 la registrazione, in data 31/01/11, della fattura d’acquisto n. 22 del 31/01/2011 emessa da ‘Eurobeton S.r.l.’ di €
5.339,96. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acquisti alla pagina 2011/02 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/73 la registrazione, in data 31/05/11, della fattura d’acquisto n. 1664 del 31/05/2011 emessa da ‘I.C.E.S. S.p.A.’ di €
4.196,42. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acquisti alla pagina 2011/15 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
•
Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/112 la registrazione, in data 31/08/11,
della fattura d’acquisto n. 2373 del 31/08/2011 emessa da ‘CO.I.MAR. S.r.l.’ di €
639,30. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acquisti alla pagina 2011/24 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.
Per l’anno 2012 il termine di stampa del Libro Giornale non è ancora scaduto.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Capitolo VI - CONDOTTA DELLA SOCIETÀ DEBITRICE
Come è noto, le modifiche intervenute sulla legge fallimentare hanno affievolito il rilievo dato
in precedenza alla condotta del debitore ed alla sua meritevolezza, pur confermando l’obbligo in
capo al commissario giudiziale, qualora accerti “che il debitore ha occultato o dissimulato parte
dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o
commesso altri atti di frode” di riferirne immediatamente al Tribunale che apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato. Ciò implica lo svolgimento di accertamenti
necessari a valutare il comportamento di chi ha gestito l’azienda.
L’analisi della gestione sin qui effettuata ha messo in risalto che il triennio di attività della società concordataria è stato caratterizzato da una cronica scarsa redditività, accompagnata da una situazione finanziaria non equilibrata, probabile concausa dei risultati di gestione con una pesante
perdita.
Da rilevare che l’ultimo esercizio, quello che si è chiuso al 31/12/2011, è stato particolarmente
negativo. Da una situazione di modesta redditività dei due anni precedenti si è passati a un risultato
di gestione pesantemente deficitario.
Lo scrivente ritiene dover rilevare che l’assemblea dei soci ha deliberato un compenso per
l’amministratore unico per l’esercizio in corso al 07/04/2010 ed al 29/04/2011 di € 100.000,00, annui, che commisurato all’ammontare dei ricavi realizzato non appare eccessivo, ma, alla luce
dell’evoluzione negativa dell’andamento gestionale, quanto meno inopportuno.
In merito al tenore di vita dei soci, tra cui vi è l’amministratore unico della società, oggi liquidatore, gli elementi che lo scrivente può analizzare provengono dalle operazioni di gestionali tracciate
nei libri contabili.
Alla luce di quanto sopra, ad oggi, non sono emersi elementi giuridicamente rilevanti che facciano presumere distrazioni di somme dal patrimonio aziendale o, comunque, attività occulte condotte con riferimento allo stesso, con riserva di relazionare ulteriormente gli Organi di Giustizia
circa gli esiti di eventuali approfondimenti d’indagine, se occorrenti e/o di interesse.
In merito alla consistenza del patrimonio personale dei soci, sebbene i termini concessi siano
stati ristretti, lo scrivente ha effettuato un ricerca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il signor Amilcare Dal Pino, socio di maggioranza, è risultato intestatario dei seguenti diritti e
quote su beni immobili:
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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TABELLA 5
Comune
u/t
Fg.
Mapp
sub
Quota
Tipo
Gravami
Carrara
u
101
861
57
1/1
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
t
1/1
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Massa
u
118
994
1/1
1/1
Massa
u
118
995
1/1
1/1
Massa
u
129
1
1/1
Massa
u
129
314
1/1
Carrara
t
55
58
1/5
1/5
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12731/12
Carrara
t
56
153
1/5
1/5
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Pietrasanta
U
44
220
Arcola
t
7
134
917
1
np
1/1
np
1/1
Ipoteca n. 2469/06, 2468/06, 1347/09, Locaz ultrav nt 9154/07
Ipoteca n. 2469/06, 2468/06, 1347/09, 558/12,
584/12, 731/12, Locaz ultrav nt 9154/07
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Ip vol 3273/06, 1360/12, 1417/12, 1711/12
1/1
Ip. Giud. 525/12, 555/12, 666/12
L’altro socio, la signora Fuksinska Grazyna, madre del signor Amilcare Dal Pino, risultato titolare dei seguenti diritti e quote su beni immobili
TABELLA 6
Comune
u/t
Fg.
Mapp
sub
Quota
Tipo
Gravami
Massa
u
129
1
1/1
Us 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Massa
u
129
314
1/1
Us 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12
Carrara
u
101
861
51
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
u
101
861
54
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
u
101
950
16
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
u
101
950
33
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
u
101
951
64
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Carrara
u
101
904
3
1/1
Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10
Camaiore
U
37
471
18
1/1
Ip. Giud. 1043/12, 1098/12, 1354/12
Il patrimonio rilevato è di un certo interesse, anche se sui beni che lo costituiscono sono trascritti i gravami sopra precisati. La documentazione a disposizione risulta la successione ereditaria per
la morte dell’Ing. Settimo Dal Pino e l’assegnazione di beni al signor Amilcare Dal Pino, in qualità
di socio della ‘Immobiliare Apua S.r.l. in liquidazione’.
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Il possesso di tali immobili appare coerente con quanto indicato nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ove si legge che “la famiglia Dal Pino vanta una significativa tradizione imprenditoriale nel comparto delle opere pubbliche e nell' edilizia, iniziata nei primi anni dello scorso secolo a cura del nonno Amilcare, omonimo dell' odierno debitore”, per cui è
verosimile che tali beni provengano dall’attività che la famiglia ha per lungo tempo condotto con
profitto.
Qualora emergano nuovi elementi per gli argomenti esposti nel presente capitolo, lo scrivente
provvederà a fornire adeguata integrazione a quanto esposto.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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Capitolo VII - CONTENUTI DEL RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
• IL RICORSO DEPOSITATO ED I DOCUMENTI ALLEGATI
La proposta depositata contiene una rappresentazione della situazione patrimoniale aggiornata al
31/10/2012, che può essere così rappresentata:
TABELLA 7
Attivo
Beni strumentali
Crediti
Magazzino
Importo
Passivo
Importo
81.881,00 Dipendenti
334.826,19
1.401.732,12 Professionisti
456.806,60
10.835,00 Artigiani, cooperative e coltiva527.347,28
tori diretti
S.A.L. netti
263.086,47 Fondo Rischi
200.000,00
Depositi bancari
336.483,73 Entri previdenziali
39.673,41
Altri crediti
38.462,12 Fondo Oneri
545.476,43
Denaro in cassa
42,77 Erario
1.204.853,06
Esattoria
71.802,74
Fornitori
2.837.869,22
Banche
24.440,11
Soci
224.065,66
TOTALE ATTIVO € 2.132.523,21
TOTALE PASSIVO € 6.467.160,70
• STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ INDICATE IN RICORSO
In relazione ai valori dell’attivo, la proposta concordataria specifica la consistenza dell’attivo
dello stato patrimoniale, in base alle categorie individuando le seguenti categorie omogenee.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni indicate nel ricorso introduttivo sono sostanzialmente costituite da beni
strumentali all’esercizio di impresa. In particolare si tratta di ”macchinari”, “automezzi” ed “attrezzature” i cui valori fanno riferimento alla relazione estimativa redatta a cura dell’Architetto Marco
Bondielli, incaricato dal Giudice Delegato nell’ambito della procedura di concordato preventivo
scaturente dal ricorso depositato in data 09/05/2012. Il valore di mercato attribuito ai medesimi è
pari ad € 81.881,00.
Beni in leasing
Il ricorso depositato contiene dei seguenti beni detenuti in precedenza dalla società concordataria in base a contratti di locazione finanziaria stipulati.
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Tali beni sono stati tutti restituiti e sono i seguenti:
1) Contratto di locazione finanziaria n. 01004124/001, stipulato con la società Alba Leasing,
per n. 1 escavatore cingolato Hitachi mod.ZX240 NM-3 e n. 1 escavatore cingolato Hitachi modo
ZX60USB-3-LR, durata 24/07/2010-24/07/2015; bene restituito il 14/09/20212;
2) Contratto di locazione finanziaria n. 01016295/001, stipulato con la società Alba Leasing,
per n. 1 mini escavatore cingolato Hitachi modo ZX17U-2, durata 02/04/2011-02/04/2016; bene restituito il 14/09/20212;
3) Contratto di locazione finanziaria n. 01016296/001, stipulato con la società Alba Leasing,
per n. 1 mini escavatore cingolato Hitachi modo ZX33U-3, durata 02/04/2011-02/04/2016; bene restituito il 14/09/20212;
4) Contratto di locazione finanziaria n. 01019098/001, stipulato con la società Alba Leasing,
per n. 1 autovettura Toyota Rav 4, durata 29/06/2011-29/06/2015; bene restituito il 14/09/20212;
5) Contratto di locazione finanziaria n. 3010652, stipulato con la società Biella Leasing, per n. 1
autocarro Iveco Stralis AD260S42Y/PS, durata 01/06/2010-01/06/2015; bene restituito il
26/10/20212.
Trattandosi di contratti di natura traslativa, la società ha sostenuto l’applicabilità a tali rapporti
della previsione di cui all' art. 1526 del codice civile, riguardante il contratto di vendita con riserva
di proprietà. La norma citata prevede che nel caso intervenga la risoluzione del contratto, l'utilizzatore abbia diritto alla restituzione delle rate pagate ma, al contempo, il concedente vanti il diritto ad
un ‘equo compenso’ per l'utilizzazione della cosa, oltre al risarcimento dell' eventuale danno.
Nel ricorso è stato proposto il calcolo di tale equo compenso, rappresentato dal differenziale tra
il valore del bene all'inizio del contratto e quello, invece, risultante al momento della restituzione
dello stesso, e 1'interesse implicito per il periodo di detenzione del bene da parte dell' utilizzatore.
Il calcolo ha tenuto conto dei valori di mercato dei beni oggetto dei contratti di leasing, sulla base
della stima del perito incaricato dal Giudice Delegato.
Dai conteggi indicati in ricorso la società concordataria sostiene essere nei confronti di Alba
Leasing di € 51.425,38 e nei confronti della Biella Leasing di € 31.655,47, da considerati tra i debiti del concordato.
Stati di avanzamento lavori
Il ricorso specifica che una parte dell’attivo liquidabile della So.Co.Da.P. è relativo a crediti per
lavori in corso che, alla data di riferimento del 31/10/2012, non risultavano ancora esigibili perché
ancora oggetto di contradditorio rivolto alla definizione degli importi di dare/avere tra la ricorrente
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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e le stazioni appaltanti. L’ammontare presumibile di realizzo indicato in ricorso ammonta ad €
263.086,47, il dettaglio dei medesimi è il seguente:
TABELLA 8
Valore
contabile
Committente
Comune di Arenzano
Comune di Massa
631,52
3
342.363,42
Comune di Massarosa
Immobiliare Chiara S.r.l. in liq.
svalutazione
631,52
50%
22.564,51
4
40.711,91
Netto ricorso
171.181,71
22.564,51
100%
0
Provincia della Spezia
46.780,99
46.780,99
Provincia di Grosseto
21.927,74
21.927,74
Provincia di Savona
5
24.500,00
100%
Totale €
0
263.086,47
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime e di consumo sono stimate dalla ricorrente, sulla base della perizia dell’Arch. Marco Bondielli, in € 10.835,00
Crediti verso i clienti
I crediti vantati verso clienti riferiti alla data del 31/10/2012 sono stati indicati nel ricorso depositato nell’ammontare di € 2.236.345,71. In relazione ai medesimi, nel ricorso è precisato quanto
segue:
€ 482.822,54 risultano essere stati ceduti agli istituti di credito a garanzia delle operazioni di anticipo fattura. È precisato che le cessioni di credito con gli istituti di credito sono state tutte effettuate, come previsto dalla normativa vigente, mediante atto notarile, con successiva esecuzione delle formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi le cessioni stesse;
€ 102.580,09 vantati nei confronti del cliente TEAS Srl, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 169 e 56 L.F., devono compensarsi con il debito verso il medesimo soggetto;
€ 87.891,04 vantati nei confronti della Provincia di Massa Carrara sono stati oggetto di assegnazione in una procedura di pignoramento;
€ 100.212,42 vantati verso la Provincia di Grosseto sono stati oggetto di assegnazione;
3
Il valore del SAL, relativo ad un’opera svolta in loc. Capannelle, è stato oggetto di contenzioso da parte del Comune di
Massa con la stazione appaltante, che, a fronte di opere asseritamente eseguite, per complessivi € 921.143,38, ha riconosciuto il solo importo di € 578.779,96. Ai fini del ricorso depositato è stato svalutato dalla società ricorrente del 50%.
4
Il valore del SAL è stato contestato nei confronti della società ‘Immobiliare Chiara Srl in liquidazione’ ed ai fini del ricorso depositato è stato svalutato dalla società ricorrente del 100%.
5
Si tratta di importo trattenuto dalla Provincia di Savona a titolo di penale, per i quali è in corso una trattativa per il riconoscimento, ma che in via prudenziale è stato svalutato dalla società ricorrente del 100%.
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€ 60.200,00 sono di dubbia esigibilità.
Ne consegue che il presumibile valore di realizzo dei crediti verso i clienti indicato in ricorso è
pari ad € 1.401.732,12.
Altri crediti
Nel ricorso per l’ammissione ala procedura di concordato preventivo, la società ha indicato che
negi altri crediti “… è collocato un credito verso la Banca Carige che in precedenza risultava essere cessionaria di alcune fatture emesse dalla società nei confronti della Provincia Della Spezia. A
fronte di tali cessioni era stato erogato un finanziamento a favore della società ricorrente. La Banca Carige aveva poi messo in sofferenza la posizione debitoria della società ottenendo l’emissione
di un decreto ingiuntivo. Le fatture oggetto di cessione e di anticipo da parte della Banca Carige
sono state di recente integralmente incassate da quest’ultima, con un surplus attivo di € 38.462,12
che dovrà essere riconosciuto alla procedura.”.
Disponibilità liquide
In merito a disponibilità liquide nella proposta concordataria sono indicati depositi bancari e
cassa contante, per l’ammontare rispettivamente di € 336.483,73 ed € 42,77.
*
Il ricorso della società procede indicando che all’importo delle attività sopra elencate, deve aggiungersi la somma messa a disposizione dal socio Dal Pino a favore dei creditori chirografari e dei
privilegiati rimasti insoddisfatti dalla liquidazione dei beni.
• STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE PASSIVITÀ INDICATE IN RICORSO
Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione delle passività risultanti alla data del 31/10/2012, è la seguente:
– Debiti Vs. Dipendenti comprensivi del T.F.R. e delle altre competenze maturate: € 334.826,19,
di cui di cui € 295.650,19 di rango privilegiato ed € 39.176,00 di rango chirografario.
– Debiti Vs. Banche per rapporti di conto corrente: € 24.440,11.
– Debiti vs. fornitori: € 2.837.869,22 di rango chirografario.
– Debiti vs. professionisti: € 456.806,60 di cui € 312.000,00 prededuttivi, € 121.302,41 di rango
privilegiato ed € 23.504,19 di rango chirografario.
– Debiti vs. artigiani: € 308.614,17 di cui € 238.727,27 di rango privilegiato ed € 69.886,90 di
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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rango chirografario.
– Debiti vs. cooperative: € 168.071,61 di cui € 138.315,76 di rango privilegiato ed € 29.755,85
di rango chirografario.
– Debiti vs. coltivatori diretti: € 50.661,50 di cui € 49.394,50 di rango privilegiato ed € 1.267,00
di rango chirografario.
– Debiti Tributari: € 1.204.853,06, di rango privilegiato.
– Debiti Vs. Enti previdenziali: € 39.673,41, di rango privilegiato.
– Debiti Vs. Esattoria: € 71.802,74 di cui € 64.944,85 di rango privilegiato ed € 6.857,89 di rango chirografario.
– Fondo Oneri: € 545.476,43 per appostazione prudenziale per le passività maturate e/o maturande, non ancora contabilizzate, di cui:
€ 340.980,69 di rango privilegiato per far fronte alle spese per sanzioni ed interessi di
riscossione afferenti al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali;
€ 59.000,00 in prededuzione sono stati stanziati in relazione ai servizi di consulenza
ed assistenza tecnica, legale e contabile relativi alle ulteriori attività che saranno svolte in
conseguenza del concordato preventivo;
€ 31.271,45 di rango privilegiato per interessi legali stimati per 3 anni per i creditori
privilegiati diversi dall’erario e dagli enti previdenziali;
€ 24.000,00 in privilegio quale contributo per CIG straordinaria;
€ 90.224,28 (chirografari) sono stanziati a far fronte delle spese afferenti alle spese di
riscossione relative al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali.
– Fondo rischi: € 200.000,00 (di cui € 100.000,00 di rango privilegiato), in considerazione
dell’attuale situazione societaria.
– Finanziamento soci: € 224.065,66, per le somme che la società ha ricevuto dai soci a titolo di
mutuo non oneroso. Il ricorso contiene la precisazione che tale esposizione è soggetta alla disciplina di cui all' art. 2467 codice civile, che ne dispone la postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali. Il documento prosegue indicando che “in una proposta di
concordato che preveda una qualsivoglia falcidia dei creditori non postergati, tali importi non
possano trovare soddisfazione alcuna e, pertanto, non debbano essere considerati nell' ambito
del presente piano concordatario.”.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
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*
Il riepilogo delle passività indicate nella situazione patrimoniale al 31/10/2012, sono state suddivise nel documento depositato, in funzione delle eventuali cause di prelazione previste dalla normativa vigente, come segue
TABELLA 9
prededuttivo
privilegiato
chirografario
0
295.650,19
39.176,00
0
334.826,19
312.000,00
121.302,41
23.504,19
0
456.806,60
Artigiani, cooperative e coltivatori diretti
0
426.437,53
100.909,75
0
527.347,28
Fondo Rischi
0
100.000,00
100.000,00
0
200.000,00
Entri previdenziali
0
39.673,41
0
0
39.673,41
59.000,00
396.252,14
90.224,29
0
545.476,43
Erario
0 1.204.853,06
0
Esattoria
0
Fornitori
0
0 2.837.869,22
0 2.837.869,22
Banche
0
0
24.440,11
0
24.440,11
Soci
0
0
0
224.065,66
224.065,66
Dipendenti
Professionisti
Fondo Oneri
Totale €
64.944,85
6.857,89
371.000,00 2.649.113,59 3.222.981,45
postergato
totale
0 1.204.853,06
0
71.802,74
224.065,66 6.467.160,70
• LA PROPOSTA CONCORDATARIA
La proposta depositata dalla Società prevede la liquidazione di tutte le attività aziendali, nessuna
esclusa. Le somme ricavate saranno utilizzate per il pagamento delle spese di procedura e, per il residuo, per soddisfare i creditori concorsuali come meglio di seguito descritto.
Più dettagliatamente, il piano prevede, anzitutto, che le risorse finanziarie ottenute dalla liquidazione dei beni sociali siano utilizzate:
1) in via prioritaria per il pagamento dei debiti per IVA e ritenute fiscali. Tali debiti, infatti,
per espressa disposizione dell'art. 182 ter L. Fall. non possono essere oggetto di falcidia e, pertanto, devono essere integralmente soddisfatti senza che ciò determini una violazione dell' obbligo di rispetto dell' ordine legittimo di prelazione (in ricorso contiene il riferimento alla sentenza della Corte Cassazione, sez. Civile n. 22931 del 12/10/2011);
2) in via residuale, per il soddisfacimento dei creditori muniti di legittime cause di prelazione, in funzione dell'ordine preferenziale previsto dalla normativa vigente.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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Il piano prevede che, subordinatamente al passaggio in giudicato dell'eventuale provvedimento
di omologa della proposta concordataria, si consegua la disponibilità dell'ulteriore somma di €
600.000 (cinquecentomila/00) da parte del socio Amilcare Dal Pino ("appositamente versata a fondo perduto" si legge nella domanda), somma che viene destinata al soddisfacimento dei creditori
chirografari e di quei creditori che, pur muniti di cause di prelazione, non saranno soddisfatti dalla
ripartizione delle somme ottenute dalla liquidazione delle attività. Pertanto nell'elenco dei crediti da
intendersi come chirografari, è compresa anche la quota parte dei crediti privilegiati oggetto di falcidia, la quale, come previsto dall'art. 177 comma 3 L. Fall., è equiparata ai crediti chirografari in
senso stretto. La somma offerta viene indicata come "da versare entro e non oltre 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.". La percentuale di soddisfacimento di tali tipologie di creditori (privilegiati non soddisfatti, da equiparare ai chirografari, e chirografari) è stimata, nella proposta depositata, nella misura del 14,25% del valore del credito.
Pertanto, la proposta non offre una percentuale di soddisfazione ai creditori, ma la cessione dei
beni aziendali con il cui ricavato si dovrà procedere, come già indicato, anzitutto al pagamento delle spese di procedura e di quelle prededuttive, dei creditori prededuttivi pregressi, quindi dei creditori privilegiati, in via prioritaria con pagamento dei debiti IVA e delle ritenute fiscali, quindi secondo l’ordine dei privilegi, con il declassamento dei creditori privilegiati insoddisfatti a chirografari.
Il piano prevede anche l'eventualità di esperire azioni risarcitorie nei confronti di quelle stazioni
appaltanti che, con il loro inadempimento e/o tardivo, abbiano cagionato o contribuito a cagionare
l'attuale dissesto.
La proposta stabilisce, infine, che l'eventuale fase di liquidazione delle attività aziendali sia eventualmente affidata ad un professionista incaricato dalla società ricorrente, dotato dei requisiti
previsti dall'art. 28 L. Fall., così come richiamato dall'art. 182, comma 2, della stessa Legge Fallimentare, al quale verrebbe versato un compenso predeterminato nell'importo di € 50.000,00 da ritenersi inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione dei criteri di determinazione del
compenso stesso ex art. 5 comma 3 del recente Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012 n. 30.
Gli elementi fondamentali della proposta, rinviando all’esame della documentazione depositata
(domanda di concordato, Relazione del professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, L. Fall.
e 160, seconda comma, L. Fall., e tutti gli altri documenti depositati dalla società ricorrente) per gli
opportuni approfondimenti, sono come già anticipato i seguenti.
Nella domanda il passivo concordatario è indicato nei seguenti termini:
1) € 67.600,00 per le spese di procedura, riferiti agli onorari del Commissario Giudiziale e
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CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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del Liquidatore della procedura;
2) € 31.200,00 per spese in prededuzione, per pagamento delle spese professionali per la
predisposizione della proposta, compreso il professionista attestatore del piano;
3) € 371.000,00 ai creditori prededuttivi, rappresentati quanto ad € 312.000,00 ai crediti
sorti quali spese di procedura e prededuttive nella precedente proposta di concordato preventivo
e quanto ad € 59.000,00, quale fondo in prededuzione per i servizi di consulenza legale e contabile per le attività da svolgersi nel corso del concordato;
4) creditori privilegiati: l'ammontare complessivo dei creditori privilegiati è indicato in €
2.649.113,59;
5) creditori chirografari: l’ammontare dei creditori chirografari è indicato pari ad €
3.222.981,45, comprensivi di un fondo rischi.
Non è indicata l’esposizione nei confronti dei soci, coerentemente a quanto già specificato al riguardo.
È precisato che qualora le passività potenziali stanziate nel fondo rischi, complessivamente per
€ 200.000,00 (di cui € 100.000,00 privilegiati ed € 100.000,00 chirografari) si rivelassero difformi
rispetto a quanto prudenzialmente stimato, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari sarebbe ovviamente destinata a variare rispetto all'importo sopra stimato.
L'attivo indicato nella domanda è il seguente:
A. € 2.132.523,21, derivanti dalla cessione di tutte le attività aziendali così come si desume dalle
valutazioni del ricorso, che sono già state esposte;
B. € 600.000,00, somma messa a disposizione dei soli creditori chirografari e dei privilegiati non
soddisfatti.
Pertanto, la somma derivante dalla cessione di tutte le attività aziendali (€ 2.132.523,21), dedotte detratte le spese di procedura, quelle in prededuzione ed i debiti pregressi prededuttivi (complessivamente apri ad € 469.800,00) diviene pari ad € 1.662.723,21, inferiore al totale dei creditori privilegiati (€ 2.649.113,59). Nella prospettazione depositata, parte dei creditori privilegiati non verrà
pagata in misura integrale. In particolare, viene previsto il pagamento integrale dei debiti nei confronti dell’Erario per IVA e ritenute fiscali, nei confronti dei dipendenti e dei professionisti. Infine,
il pagamento dei creditori muniti del privilegio di cui all’art. 2751 bis n° 5 Cod. Civ., artigiani, coltivatori diretti e società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente rispettivamente
all’importo di € 62.076,18, € 12.844,04 ed € 35.966,21, che, in relazione alle indicazioni contenute
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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in ricorso6, rappresenta il 26,00% circa del loro credito. I crediti privilegiati non soddisfatti integralmente (artigiani, coltivatori diretti e società cooperative), o del tutto non soddisfatti (Enti previdenziali ed Erario – per crediti diversi da IVA e ritenute fiscali – ed Esattoria, nonché eventuali altri privilegiati, prudenzialmente appostati nel Fondo Oneri) da sommare ai chirografari sono stimati
in ricorso pari ad € 986.390,38.
Ne consegue che il totale dei creditori chirografari e di quelli equiparati ai medesimi è pari ad €
4.209.371,83.
La proposta concordataria può essere riassunta, quindi, come segue:
TABELLA 10
Attivo patrimoniale
Beni strumentali
81.881,00
Crediti
1.401.732,12
Magazzino
10.835,00
S.A.L. netti
263.086,47
Depositi bancari
336.483,73
Altri crediti
38.462,12
Cassa
42,77
Totale €
2.132.523,21
Passivo concordatario
Spese di procedura
67.600,00
Spese in prededuzione
31.200,00
Creditori pregressi in prededuzione
371.000,00
Privilegiati soddisfatti
1.662.723,21
Totale €
Privilegiati non soddisfatti (da sommare ai chirografari)
Chirografari
2.132.523,21
986.390,38
3.222.981,45
Totale chirografari ed equiparati €
4.209.371,83
Somma da assegnare ai chirografari ed equiparati €
600.000,00
Ipotesi % di soddisfacimento dei creditori chirografari ed equiparati 14,25%
In caso di dichiarazione di fallimento, verrebbe meno l'impegno di uno dei soci di provvedere
all'esborso nelle casse sociali a fondo perduto dell'ulteriore importo di € 600.000,00 a disposizione
dei creditori chirografari, che vedrebbero compromessa totalmente la possibilità di veder soddisfatto, anche in parte, il proprio credito.
6
I crediti riferibili agli artigiani sono indicati complessivamente pari ad € 238.727,27, quello dei coltivatori diretti in €
49.394,50, mentre quello delle società cooperative è indicato pari ad € 138.315,76.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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• CONVENIENZA DEL CONCORDATO SECONDO LA PROPOSTA DEPOSITATA
La parte conclusiva la proposta depositata contiene considerazioni circa la convenienza del piano rispetto all'ipotesi di fallimento, poiché si otterrebbe una più rapida e proficua liquidazione dell'attivo, oltre al fatto che, in caso di fallimento, verrebbe meno l'impegno di uno dei soci di provvedere al versamento a fondo perduto dell'ulteriore importo di € 600.000,00, messo a disposizione dei
soli creditori chirografari, con la conseguenza che questi ultimi non percepirebbero verosimilmente
alcunché dalla liquidazione dell' attivo della massa fallimentare.
• LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART. 161 L. FALL.
In relazione a quanto previsto dal comma 3° dell’art. 161 L. Fall., la società ha incaricato il
Dott. Emanuele Giorgi di predisporre la relazione idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali
e la fattibilità del piano medesimo. Tale elaborato è stato allegato al ricorso depositato.
Scopo di tale relazione è quello di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, rappresenta quindi elemento di garanzia per i creditori chiamati ad approvare la proposta concordataria.
Questi ultimi, è evidente, confidano nella competenza e piena autonomia del professionista incaricato, anche se permane l’attività del Commissario Giudiziale, indirizzata al riscontro della regolarità dell’impianto contabile societario e della concreta fattibilità del piano, attestati dal perito.
Il professionista incaricato ha rilevato che “.. in considerazione della massa di decreti ingiuntivi
pendenti e della necessità di evitare ulteriori oneri nonché della peculiarità della proposta che
prevede l'attribuzione di tutte le attività, nessuna esclusa, ai creditori, ha reso necessario privilegiare la velocità rispetto all'accuratezza delle verifiche. Un diverso modo d'operare avrebbe comportato tempi d'attesa di alcune risposte (contenziosi in essere, definitiva valutazione delle differenze inventari ali relative alla riconsegna dei rami d'azienda IOS S.p.a. ecc.) incompatibili con
l'esigenza di tutelare l'integrità del patrimonio.”.
Per la scelta della metodologia da adottarsi, egli ha ritenuto adeguato riferirsi ai principi di revisione per le piccole e medie imprese, per ciò che riguarda i dati contabili storici assunti a fondamento del piano. In merito ai criteri di valutazione, il giudizio di fattibilità è stato improntato al rispetto di un “principio rigorosamente prudenziale”.
Poiché il Dott. Giorgi è stato nominato liquidatore della società ‘Impresa Chiara S.r.l. in liqui-
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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dazione’, ha mancato di valutare l’asserito credito della società concordataria nei confronti della
medesima, in quanto in posizione conflittuale. Oltre a tale posizione, il professionista ha confermato gli importi indicati dalla società ricorrente quanto a crediti verso clienti e stati di avanzamento
lavori, precisando la sussistenza di contenzioso per opere effettuate per conto della Provincia di
Massa e della Provincia di Savona.
Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, egli si è riferito alla perizia di stima redatta
dall’Architetto Marco Bondielli, su incarico del Tribunale di Massa, sezione fallimentare, nel corso
della prima proposta concordataria, al netto delle cessioni nel frattempo intervenute.
La valutazione complessiva cui il professionista si è riferito è pari ad € 81.881,00 riferita a tutti i
beni materiali riscontrati con possibilità di vendita in sede di liquidazione.
Il professionista incaricato di redigere la relazione circa la fattibilità del piano, non ha mancato
di evidenziare elementi di criticità individuati nella possibilità che sopravvengano controversie in
materia di lavoro e, in genere, in merito ad accordi contrattuali pregressi, che possano intervenire
ritardi negli incassi dei crediti, per cause meramente dilatorie o per atteggiamento scorretto dei debitori, con l’opposizione di contestazioni in merito all’esecuzione dei lavori, o la mancata capacità
dell'impresa di fare fronte al deposito delle spese di procedura indicate dal decreto di ammissione
alla procedura, considerata l’attività esecutiva intrapresa da alcuni creditori. Egli tra i potenziali rischi ha inoltre evidenziato la mancata capacità della società concordataria di fare fronte al deposito
delle spese di procedura , nell’ipotesi in cui azioni esecutive dei creditori possano aggredire la liquidità esistente. Tale ultima insidia è stata però scongiurata e l’obbligo del deposito è stato assolto.
Il Dott. Giorgi ha concluso la relazione attestando che i dati aziendali esposti nel piano presentato sono corretti ed esprimono in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società
in ottica liquidatoria dichiarando, quindi, la veridicità dei dati offerti dall'impresa ricorrente con la
presentazione del piano concordatario.
In merito alla fattibilità del piano, l’esperto incaricato ha attestato che il medesimo piano appare
“coerente alla prospettazione formulata al ceto creditorio, serio, concretamente realizzabile sulla
base delle risorse patrimoniali attuali della società, di quelle che verranno fornite dal Sig. Amilcare Dal Pino e di quelle che alla stessa perverranno anche all'esecuzione della liquidazione da parte degli organi della procedura, purché ispirata a criteri di corretta, pratica e celere gestione amministrativa e che pertanto, conclusivamente, dopo la copertura di tutte le spese di giustizia e produci bili residuino somme tali da consentire:
• la soddisfazione integrale dei crediti aventi titolo di privilegio ex art. 182 ter L. Fall. e art.
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2751 bis n. 1,
• la soddisfazione parziale dei crediti aventi titolo di privilegio ex art. 2751 bis n. 5 nella misura che risulterà tra il residuo dalla liquidazione delle attività ed il totale dei crediti ex art. 2751
bis n.5 ed al momento stimata nell'67,34%
• il passaggio a rango chirografario dei crediti privilegiati non integralmente soddisfatti e di
quelli non soddisfatti del tutto e quindi il pagamento al ceto chirografario della somma di €
600.000 che, sulla base delle previsioni del piano consente di stimare la percentuale di soddisfazione nel 14,25%”.
• LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL 2° COMMA DELL’ART. 160 L. FALL.
Poiché la proposta concordataria prevede che dalla liquidazione dell'attivo concordatario non
emergeranno somme sufficienti alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, la società ha
incaricato il Dott. Emanuele Giorgi di predisporre anche la relazione previsto al 2° comma dell’art.
160 L. Fall..
Il professionista tenuto conto di quanto indicato dall’art. 160 L. Fall., considerato altresì l’art.
182ter della legge fallimentare, ha precisato che l’ordine dei privilegi deve essere “raccordato, in
sede concordataria, non solo con le previsioni del Codice Civile e delle leggi speciali, ma anche
con quelle dell' art. 182 ter della L. Fall.”. Egli ha inoltre rilevato che “il passivo di So.Co.Dap.
S.R.L. non contempla creditori titolari di privilegi speciali” che potrebbero subire nell’ipotesi concordataria in esame un trattamento peggiorativo.
Il Dott. Giorgi, dopo aver ripercorso le valutazioni già svolte per la relazione indicata al paragrafo che precede, è quindi passato a considerare le eventuali azioni di responsabilità e revocatorie,
precisando però che le valutazioni del perito non possano prescindere da quelli che sono i limiti posti dalla vigente Legge Fallimentare alla valutazione del Tribunale e che le sue verifiche non possono “superare quelle che la legge fissa al Tribunale Fallimentare in merito alla convenienza o
meno della procedura in sede di ammissibilità del ricorso” e quindi nemmeno formulare valutazioni che nemmeno il Tribunale potrebbe fare in merito a somme che potrebbero derivare da eventuali azioni di responsabilità e/o da azioni revocatorie. Ciò premesso, egli ha comunque evidenziato
come dalla condotta dell'organo amministrativo della società concordataria “non siano emersi profili di responsabilità nel dissesto tali da indurre a ritenere che sia possibile avviare un'azione di responsabilità nei suoi confronti.”, rilevando, infine che i soci abbiano versato nelle casse della società l'importo complessivo di € 224.066 a titolo di finanziamento infruttifero soci per le esigenze
finanziarie della società medesima.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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L’esperto incaricato, ritenendo che, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 182ter e dell'art. 160 L. Fall. ed anche alla luce della Cassazione Civile n. 22931 del 12/10/2011, le valutazioni
ex II comma dell' art. 160 L. Fall. “non debbano considerare le distorsioni all'ordine dei privilegi
previste dall'art. 182ter ma limitarsi ad un confronto delle due alternative (concordataria o fallimentare) secondo le previsioni di legge”, ha infine attestato “che la misura della soddisfazione dei
creditori privilegiati oggetto di falcidia così come prevista dal piano sottoposto ai creditori dalla
società So.Co.Dap. S.R.L. non risulta inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare.”.
Al fine di illustrate ai singoli creditori tutti gli elementi per valutarne la convenienza, lo scrivente osserva che effetti diversi si avrebbero nella liquidazione fallimentare – alternativa cui si è riferito il professionista per valutare la proposta –, ove il pagamento dei creditori privilegiati avverrebbe unicamente in base all’ordine previsto dalle cause legittime di prelazione. Pertanto, sebbene
nel parere depositato ai sensi 2° comma dell’art. 160 L. Fall. non sia stata rilevata nell’ambito concordatario “violazione alcuna all’ordine dei privilegi che rispecchiano le previsioni di legge”, in
ipotesi di fallimento, considerato il parziale pagamento dei creditori privilegiati, i creditori privilegiati medesimi verrebbero soddisfatti con un diverso ordine, o meglio con una diversa collocazione
preferenziale, rispetto a ciò che è ipotizzato nel piano proposto.
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Capitolo VIII - LE POSTE INDICATE IN RICORSO, RETTIFICHE APPORTATE
In relazione a quanto indicato all’art. 172 L. Fall., lo scrivente ha provveduto ad effettuare delle
rettifiche, sull’entità delle attività e delle passività indicate nella proposta concordataria, per consentire ai creditori di poter valutare il grado di convenienza della medesima.
• VARIAZIONI APPORTATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE ALLE POSTE ATTIVE
In relazioni alle poste attive indicate in ricorso si procede all’analisi che segue:
a) Beni strumentali e magazzino
Come già indicato, per ottenere una indicazione circa l’adeguatezza della valutazione dei beni
mobili offerti dalla società con la proposta ai creditori di concordato, lo scrivente, ha chiesto al
Giudice Delegato di acquisire i valori dalla perizia di stima depositata dall’Architetto Marco
Bondielli, depositata il 25 luglio 2012. Il Giudice ha autorizzato tale acquisizione.
Da rilevare però che l’inventario effettuato ha evidenziato una consistenza di beni inferiore rispetto a quella riguardante la precedente procedura di concordato preventivo. Infatti medio tempore è intervenuta la vendita del bene ‘Escavatore CASE CX210’ matricola n. DCH21N0446 che
il Giudice Delegato ha autorizzato. Inoltre, vi è stata, previa autorizzazione, la restituzione dei
beni in leasing e tra le dotazioni degli escavatori restituiti vi erano gran parte delle benne erroneamente indicate come beni disponibili dalla società concordataria nel ricorso depositato7. La benna superstite rinvenuta è quella usata da fossato, stimata € 300,00.
Il dettaglio dei beni disponibili inventariati è il seguente:
TABELLA 11
N
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
7
Stima
n.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
descrizione
autocarro per trasporto cose marca MAN NUTZFAHRZEUGE, targato CX648JX
rullo Compattatore DYNAPAC CA152D, targato AE F 036
escavatore cingolato HINOWA, modello MINIDUMPER HS1100/A
furgone per trasporto cose IVECO, tipo DAYLY 35S13, targato CA331GK
Pick-Up FIAT AUTO SPA, tipo FIAT STRADA 178ED1A 1A, targato CT512ZW
furgone per trasporto cose MERCEDES BENZ 313 CDI, targato BR695JJ
autocarro per trasporto cose IVECO, tipo DAILY 35/A, targato DB059YJ
gruppo di ventilazione per scavi FLAKTWOODS
cassaforma circolare
Tubi in acciaio x micropali
condotta in acciaio zincato
beni
strumentali
24.000,00
25.000,00
7.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00
1.000,00
3.000,00
0
0
magazzino
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000,00
500,00
Le benne complessivamente indicate erano 9, di cui 8 restituite alla società di leasing in quanto di pertinenza delle macchine operatrici rese al locatore.
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N
5
6
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
Stima
n.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
descrizione
n. 19 pozzetti in cemento prefabbricati per opere stradali
n. 29 blocchi in calcestruzzo per opere stradali
benna per escavatore usata da fossato
legname vario per casserature
reti in pvc per recinzioni
residui di pavimentazione stradale
residui di cartellonistica stradale
serbatoio per carburanti
autocarro ASTRA, targato CG305XS
fax HP Laser Jet, M1319fMFP
cellulare HTC
chiavetta internet Alice Mobile
stufa elettrica
Valore complessivo €
beni
strumentali
0
0
300,00
0
0
0
0
200,00
3.000,00
150,00
10,00
1,00
20,00
80.181,00
magazzino
520,00
345,00
0
300,00
20,00
50,00
100,00
0
0
0
0
0
0
10.835,00
Dal raffronto tra il valore indicato nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e quella derivante dalla tabella sopra esposta vi è una riduzione del valore dei beni strumentali di € 1.700,00, relativo alle benne non disponibili.
Lo scrivente ribadisce che la società Vebra S.r.l. ha inviato comunicazione nella quale ha richiesto la possibilità di ritirare il materiale consegnato alla concordataria il 06/09/2010 in conto
noleggio, dal quale deriverebbe il credito di € 5.040,00, che ha indicato per precisare il credito nei
confronti della procedura. Il bene in questione è rappresentato da casseforme circolari per la realizzazione di un muro circolare. Al riguardo lo scrivente ha chiesto chiarimenti al liquidatore della
società concordataria, interessando anche il perito nominato per la stima dei beni. Il signor Dal
Pino ha esibito la fattura finale di acquisto delle casseforma, segnalando che le fatture precedenti
sono relative al nolo. Il partitario contabile riferito al fornitore evidenza la contabilizzazione di
varie fattura tra cui la fattura n. 114 del 28/02/2011 che risulta contabilizzata e che riguarda la
cessione di “merce usata, vista e piaciuta da rigenerare” tra cui casse forma (articolo 010400 e
010401) di dimensioni 1200 x 3000 e 1100 x 3000. Il perito incaricato nella precedente procedura
di concordato preventivo, aveva proceduto alla valutazione di tali beni indicando “La società
concordataria ha acquistato il bene mobile dalla soc. VEBRA come risulta da fattura n. 114 del
28/02/2011 (Allegato 12b)”. Tale bene è stato quindi ritenuto tra i beni della società concordataria.
Nella relazione di stima relativa alla precedente concordato, il professionista incaricato ha fornito la seguente valutazione dei beni in leasing, utile al calcolo dell’equo compenso da riconoscersi alla società di leasing, tenuto conto delle rate pagate:
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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TABELLA 12
Descrizione bene
escavatore cingolato HITACHI ZX60 USB-3 CLT
escavatore cingolato HITACHI ZX240N-3
autocarro IVECO, modello MAGIRUS 260S/E4 ST 22, targa DS618BK
escavatore cingolato HITACHI ZX33U-3 CLR
escavatore cingolato HITACHI ZX17U-2 YLR
autovettura TOYOTA RAV 4, targata EJ375JE;
Stima del perito
30.000,00
70.000,00
85.000,00
25.000,00
16.000,00
14.000,00
Tenuto conto del costo storico dei beni, quindi del loro deprezzamento, del tasso di interesse applicato e del numero di rate pagate, nonché dell’epoca di restituzione dei beni, la valutazione fornita dal perito consente la determinazione del differenziale a favore della società di leasing tra
l’equo compenso per l’utilizzo del bene e gli importi pagati delle rate del contratto.
b) Crediti
Il buon esito della proposta depositata dipende in gran parte dal recupero di rilevanti crediti indicati nella proposta concordataria. Lo scrivente ha proceduto ad aggiornare il valore dei crediti tenuto conto della fatturazione intervenuta (nel precedente concordato, alcuni valori erano inseriti
negli stati di avanzamento lavori ed in seguiti, per l’emissione della fattura, sono divenuti crediti),
nonché dei pagamenti effettuati dai debitori. In ricorso soni indicati i seguenti importi:
TABELLA 13
Clienti
Belloni Barbara
Consorzio di Bonifica della Versilia Massaciuccoli
Comune di Arcola
Comune di Bolano
Comune di Carrara
Comune di Fosdinovo
Comune di Fivizzano
Comune di Massa
Comune di Sorano
Comune di Spezia
Comune di Vezzano Ligure
Immobiliare Chiara S.r.l. in Liquidazione
Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.
Edilturci S.r.l.
Fuksinska Grazyna lidia
Provincia di Grosseto
Provincia di Massa Carrara
Provincia della Spezia
Provincia di Savona
Teas S.r.l.
Unione di Comuni Alta Versilia
Vescovi Renzo S.p.A.
Totale €
Importo contabile
907,50
82.473,12
14.520,91
94.517,58
167.765,72
64.826,13
29.252,71
164.662,46
1.210,00
29.086,15
213.646,95
24.200,00
36.000,00
8.200,00
508,20
543.499,84
254.938,84
331.456,51
0,00
102.580,09
69.129,00
2.964,00
2.236.345,70
Svalutazione /
Netto residuo
assegnazione/
indicato in ricorso
compensazione
-907,50
0,00
0,00
82.473,12
0,00
14.520,91
0,00
94.517,58
0,00
167.765,72
0,00
64.826,13
0,00
29.252,71
0,00
164.662,46
0,00
1.210,00
0,00
29.086,15
0,00
213.646,95
-24.200,00
0,00
-36.000,00
0,00
0,00
8.200,00
0,00
508,20
-100.212,42
443.287,42
-87.891,04
167.047,79
0,00
331.456,51
0,00
0,00
-102.580,09
0,00
0,00
69.129,00
0,00
2.964,00
-351.791,05
1.884.554,65
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 43 di 78
Nel ricorso depositato, tali voci sono state diminuite dalla società ricorrente in regione delle cessioni di credito agli istituti bancari per l’importo di € 482.822,54, per giungere ad un valore netto
di € 1.401.732,11.
La valutazione dei crediti, effettuata in questa sede, anche sulla base della indicazioni fornite dai
clienti che sono stati contattati, già in occasione della precedente procedura di concordato preventivo, tenuto conto delle informazioni che il liquidatore della società ha fornito e dell’altra documentazione disponibili, vale a dire le copie delle fatture emesse corredate in gran parte dei certificati di pagamento (in realtà si tratta di documenti di liquidazione degli importi dovuti e non, come
indicato dal termine, di documentazione relativa all’effettivo pagamento delle somme) emessi dagli enti appaltanti, nonché le risposte pervenute dai medesimi.
La cessione dei crediti
Si deve considerare, inoltre, che parte di tali importi sono stati oggetto di cessione di credito agli
istituti bancari, tramite atto notarile, si tratta quindi di importi relativi a cessioni notificate ai singoli debitori.
Come già indicato, nel ricorso depositato sono state sottratte le cessioni di credito effettuate con
atto notarile a favore degli istituti di credito per complessive € 482.822,54. La somma anticipata
degli istituti è pari all’80% del credito.
Nella presente esposizione si procederà alla quantificazione dei crediti vantati dalla società, sottraendo quindi, dall’importo complessivamente determinato, il valore delle anticipazioni che gli
istituto di credito hanno erogato e di cui hanno richiesto il riconoscimento.
In merito alle cessioni già esaminate in occasione del precedente concordato preventivo, gli istituti di credito hanno aggiornato le indicazioni già fornite, precisando quanto segue:
• Banca Carige S.p.A. ha indicato che “….. la Provincia di La Spezia ha provveduto al pagamento di tutte le fatture a noi cedute dalla So.Co.Da.P. Srl per complessivi Euro 198.163,90=
(Euro 169.794,83= ft. 44/2010 ed Euro 28.369,07= a saldo della ft. 53/10 - in data
07/09/2011 già ricevuto acconto di Euro 37.375,42=); considerato che il ns. credito nei confronti della So.Co.Da.P. Srl al 09/05/20112 - data di deposito della proposta di Concordato
Preventivo - ammontava ad Euro 155.431,37=, ne deriverebbe un importo di Euro
42.738,53= eventualmente da restituire…..”; l’importo di € 42.738,53 è già stato accreditato
nel conto corrente bancario intestato alla procedura;
• Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ha effettuato la rimessa delle quote dei crediti che i debi-
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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tori hanno pagato, non oggetto di anticipazione, precisando che “Considerato che la Provincia
di Massa Carrara deve tuttora provvedere al saldo della fattura n. 5/2011 per Euro
89.600,00= e che il Comune di Fosdinovo deve ancora provvedere al pagamento della fattura
n. 18/2011 di Euro 64.826,13=, riteniamo che, nell'attesa di ricevere i suddetti pagamenti,
nessuna ulteriore somma (quale ad esempio l'importo di Euro 54.306,56= rinveniente da
compensazione legale) possa e debba essere restituita.”. Pertanto l’importo di due fatture oggetto di cessione alla banca (la fattura n. 18 del 03/05/2011 emessa nei confronti Fosdinovo
di € 64.826,13 ed il saldo della fattura n. 5 del 14/02/2011 emessa nei confronti della Provincia di Massa € 89.600), al momento del pagamento da parte dei committenti, dovrà essere integralmente riaccreditato alla So.Co.Da.P., poiché la banca ha già trattenuto altre somme che
hanno già coperto gli anticipi ricevuti;
• Banca Popolare S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A.): la società
concordataria ha effettuato a favore di questo istituto numerose cessioni di credito pro solvendo tramite atti notarili, per complessive € 656.237,94. Per le anticipazioni effettuate la banca
ha comunicato un residuo credito di € 461.923,32.
Procedure esecutive ed altri pagamenti
Nel ricorso per accedere alla procedura di concordato preventivo inoltre specificato che sono intervenute numerose procedure esecutive, azionate secondo la modalità del pignoramento presso
terzi ex art. 543 c.p.c .. In alcuni casi sono state disposte alcune assegnazioni di cui si è tenuto
conto nella valutazione dei crediti nella presente esposizione.
*
In base alle indicazioni contenute in ricorso e alle dichiarazioni che sono pervenute al Commissario Giudiziale, l’analisi dei crediti della società concordataria è la seguente:
1 - Barbara Belloni
L’importo contabile del credito della società concordataria nel ricorso depositato è stato azzerato.
La signora Barbara Belloni rivendica somme per retribuzioni per le quali è stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della società concordataria. L’importo a debito è stimato nel ricorso tra i debiti verso dipendenti da soddisfare. La debitrice, per il combinato disposto
degli artt. 169 e 56 L. Fall., può invocare la compensazione.
Il credito è stato opportunamente azzerato.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 45 di 78
2 - Comune della Spezia
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 14
Indicato in
ricorso
29.086,15
Stima
Pagamenti
29.086,15
Residuo
-
29.086,15
Il Comune della Spezia ha confermato il credito della società concordataria di € 29.086,15, precisando che “la somma non è stata ancora corrisposta alla ditta sopra citata in quanto la stessa non
ha costituito la garanzia fidejussoria "a saldo" prevista dalla vigente normativa in materia. Detta
somma peraltro è stata ceduta dalla ditta medesima alla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.A. Si rimane in attesa di conoscere Vostre disposizioni al riguardo.”.
Tale indicazione si riferisce alla cessione alla ‘Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.’
del credito portato dalla fattura n. 43 di € 29.086,15 del 01/08/2011, a carico Comune della Spezia,
importo anticipato € 23.268,92, assistita da cessione pro solvendo atto autenticato nelle firme dal
Notaio Dott. Giulio Faggioni Rep. n. 38847 del 03/08/2011.
3 - Comune di Arcola
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 15
Indicato in
ricorso
14.520,91
Stima
14.520,91
Pagamenti
Residuo
14.520,91
-
Il Comune di Arcola ha effettuato il pagamento di tali importo con bonifico nel conto corrente bancario intestato alla procedura in data 21/12/12, al netto delle spese.
4 - Comune di Bolano
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 16
Indicato in
ricorso
94.517,58
Stima
94.517,58
Pagamenti
Residuo
-
94.517,58
Il credito è rappresentato da quanto dovuto per le fatture n. 13 del 01/08/2012 di € 57.103,57 e n.
67 del 22/12/2011 per € 37.414,01.
Il credito è riferito a due distinti interventi:
−
l’intervento di “Adeguamento statico-sismico allo stato limite della salvaguardia della vita umana (SLU) ex DM 14.01.2008 dell’edificio sede della scuola secondaria di 1° grado sita in loc.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Ceparana” di cui allo ‘Stato finale dei Lavori’ eseguiti dalla società concordataria del
10/05/2012, ove è evidenziato un totale S.A.L. finale di € 64.091,33 e l’emissione di certificato
di pagamento in data 15/09/2011 per l’importo di € 51.915,34. A fronte di tale stato avanzamento lavori, la società ha emesso la fattura n. 13 del 01/08/2012 di € 57.103,57 (CUP N°
D26E10000090007);
−
l’intervento di “Sistemazione dei movimenti franosi verificatisi in loc. Casa Botti di Sopra”, di
cui documentato da “atto di sottomissione” per l’assunzione dell’esecuzione dei lavori da parte
della società concordataria; l’Ente nell’agosto 2012 ha richiesto la produzione della fattura
67/2011 non ancora acquisita, che gli è stata inviata in data 10.08.2012 (CUP N°
D26J10000270004).
5 - Comune di Carrara
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 17
Indicato in
ricorso
167.765,72
Stima
167.765,72
Pagamenti
Residuo
-
167.486,52
Il Comune di Carrara ha confermato il credito della società concordataria di € 167.486,52, precisando che le due fatture riferibili a tale importo sono state oggetto di due cessioni di credito a favore della ‘Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.’ notificate al Comune, debitore ceduto,
rispettivamente il 05/08/2011 e 03/11/20118.
Con comunicazione del 25/01/2012 l’Avv. Vannucci ha però precisato che sebbene la So.Co.Da.P.
srl vanti nei confronti del Comune un credito complessivo di € 167.486,52, per lo Stato finale dei
lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Carrione in loc. Pontecimato (€ 46.470,92 oltre IVA
10%, fattura n° 45 del 1.8.2011), e per lo Stato finale dei lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Carrione in loc. Pontecimato, opere complementari ed integrative (€ 96.973,76 oltre IVA
20%, fattura n° 55 del 14.9.2011), a causa di “mancata attestazione di regolarità contributiva da
parte della Ditta appaltatrice, ad oggi non sono stati redatti i corrispondenti atti di liquidazione.
Le somme risultano quindi accantonate dal Comune e, tra l'altro, non sono mai richieste dalla
Banca.”.
8
Cessione del credito portato dalla fattura n. 45 di € 51.118,01 del 01/08/2011 atto del Notaio Dott. Giulio Faggioni Rep.
n. 38847 del 03/08/2011 e cessione del credito portato dalla fattura n. 55 di € 116.368,51 del 14/09/2.011 atto del Notaio
Dott. Giulio Faggioni Rep. n. 39014 del 02/11/2011.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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6 - Comune di Fivizzano
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 18
Indicato in
ricorso
29.252,71
Stima
Pagamenti
29.252,71
Residuo
29.252,71
-
Il Comune di Fivizzano ha effettuato il pagamento di tale importo con bonifico nel conto corrente
bancario intestato alla procedura in data 05/11/2012, versando la somma dovuta.
7 - Comune di Fosdinovo
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 19
Indicato in
ricorso
64.826,13
Stima
Pagamenti
64.826,13
Residuo
-
64.826,13
In relazione a tale posizione, in atti sono contenuti i documenti della cessione dell'intero credito alla
banca Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., nonché il certificato di pagamento che identifica la
somma liquidata. In relazione a quanto dichiarato dalla banca9 l’importo dell’anticipazione è già
stato introitato, quindi la somma dovrà essere girata alla società concordataria e non verrà sottratta
ai crediti disponibili.
8 - Comune di Massa
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 20
Indicato in
ricorso
164.662,46
Stima
Pagamenti
169.865,66
Residuo
-
169.865,66
L’importo indicato dalla società ricorrente è costituito dal credito confermato dal Comune di Massa
per la fattura n. 41 del 18/07/11 dell’importo di € 116.368,51, già oggetto di cessione e dal credito
portato dalla fattura n. 3 del 13/07/2012 di € 38.282,40, oltre ad Iva per € 8.039,30, per complessive € 46.321,70. Oltre a tali fattura, la ricorrente evidenzia anche il credito portato dalla fattura n.
16 del 26/04/2011 per complessive € 5.203,20.
Il Comune con nota del 19 aprile u.s., ha riconosciuto il debito per i seguenti interventi:
− l’intervento n. 39 di consolidamento della frana in località Pariana, Polla di Tommaso, per l'importo complessivo di € 164.662,46, disconoscendo, in questa sede, la rivendicazione del subap-
9
Cfr. comunicazione del 14/11/2012.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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paltatore (la Tecnopali Apuana srl), ritenendo che la somma debba essere computata tra i crediti
della procedura concorsuale in corso;
− l’intervento di riqualifìcazione della pavimentazione a Forno per l'importo complessivo di €
5.203,20.
Il credito qui stimato è quindi superiore a quello dichiarato in ricorso.
9 - Comune di Sorano
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 21
Indicato in
ricorso
1.210,00
Stima
Pagamenti
1.210,00
Residuo
-
1.210,00
Il Comune di Sorano ha confermato il credito di € 1.210,00, rimanendo in attesa di indicazioni per
le modalità di pagamento nell’ambito della procedura di concordato preventivo, che gli sono state
trasmesse.
10 - Comune di Vezzano Ligure
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 22
Indicato in
ricorso
213.646,95
Stima
213.646,95
Pagamenti
213.500,00
Residuo
146,95
Il Comune ha proceduto al pagamento dei seguenti importi:
– Fattura n. 13 del 05/04/2011 per € 115.254,82, in data 06/11/1210,
– Fattura n. 2 del 03/02/2011 per € 15.575,70, in data 19/11/1211,
– Fattura n. 33 del 01/07/2011 per € 82.669,48, in data 21/11/1212,
per un importo complessivo di € 213.500,00.
L’importo residuo è rappresentato da quanto dovuto per la fattura n. 37 del 25/06/2010.
10
Come comunicato da Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. in data 14/11/2012.
Sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso Ubi Banca Europea.
12
Sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso Ubi Banca Europea.
11
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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11 - Consorzio di Bonifica della Versilia
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 23
Indicato in
ricorso
82.473,12
Stima
Pagamenti
83.739,25
Residuo
-
83.739,25
In Consorzio ha dichiarato che il debito è costituito dalla somma di € 1.266,13 (saldo
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori) ed € 82.473,12, oggetto di cessione alla banca.
12 - Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.
La società ricorrente ha già operato nel ricorso depositato l’intera svalutazione del credito di €
36.000,00, non ritenendolo perseguibile. Lo scrivente ha inviato richiesta di conferma di tale importo alla società ‘Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.’ senza ottenere riscontro.
13 - Edilturci S.r.l.
La società debitrice ha precisato che l’entità del credito ed i tempi per la sua realizzabilità dipendono rispettivamente dal riconoscimento della contabilità finale la quale “se approvata così com'è, dà
il credito a favore di So.Co.Da.P. s.r.l, di € 8.200,00, ma se il collaudatore dovesse, malauguratamente, applicare delle decuratazioni, queste verrebbero portate in detrazione sul credito
So.Co.Da.P.” e dai tempi di pagamento della stazione appaltante, il Comune di Sorano, da cui dipende la riscossione dalla società debitrice.
Per i motivi predetti si rende opportuna una svalutazione prudenziale del 20%.
L’importo del credito della società concordataria è quindi così rappresentabile:
TABELLA 24
Indicato in
ricorso
8.200,00
Stima
Pagamenti
6.560,00
Residuo
-
6.560,00
14 - Fuksinska Grazyna Lidia
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 25
Indicato in
ricorso
508,20
Stima
508,20
Pagamenti
Residuo
-
508,20
Il credito è riferito al socio della società concordataria ed è da ritenersi realizzabile.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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15 - Immobiliare Chiara S.r.l. in liquidazione
Nel ricorso depositato la società concordataria ha azzerato prudenzialmente il credito nei confronti
di ‘Immobiliare Chiara Srl in liquidazione’ ai soli fini del conteggio depositato, in ragione delle
contestazione che la committente ha sollevato in ordine alle opere svolte.
Lo scrivente ritiene opportuna la svalutazione operata.
17 - Provincia della Spezia
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 26
Indicato in
ricorso
331.456,51
Stima
331.456,51
Pagamenti
Residuo
194.467,91
136.988,60
Il credito è portato dalle seguenti fatture, riconosciute dalla parte committente:
TABELLA 27
fatt. n. 42 del 19/07/2011
fatt. n. 54 del 12/09/2011
fatt. n. 62 del 23/11/2011
fatt. n. 69 del 30/12/2011
fatt. n. 70 del 30/12/2011
fatt. n. 5 del 13/07/2012
fatt. n. 6 del 13/07/2012
fatt. n. 7 del 13/07/2012
fatt. n. 10 del 13/07/2012
Totale €
29.757,36
194.467,91
358,11
78.350,21
26.330,22
573,9
531,99
502,14
584,67
331.456,51
In data 15/11/12 è pervenuto l’incasso della fattura n. 54 del 12/09/2011 per € 194.467,91.
17 - Provincia di Grosseto
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 28
Indicato in
ricorso
443.287,42
Stima
308.289,14
Pagamenti
Residuo
-
308.289,14
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 51 di 78
La Provincia di Grosseto ha già confermato il credito della società concordataria per gli importi di
€ 407.614,25 (oltre I.V.A. aliquota 10%) e di € 8.191,83 (oltre I.V.A. aliquota 21%). Da tale indicazione si otterrebbe un importo più elevato di quello indicato in ricorso. Prudenzialmente si assume il valore inferiore.
L’importo indicato in ricorso è già al netto di quanto l’ente ha corrisposto ai dipendenti della società (€ 46.921,59) ed alla C.E.R.T. (€ 53.290,83), per complessivi € 100.212,42.
Dal medesimo deve però detrarsi l’ulteriore somma che, successivamente alla presentazione del ricorso, è stato pagata dall’ente a seguito dell’assegnazione del Tribunale di Grosseto ai lavoratori
della società concordataria. Si tratta dell’importo complessivo di € 134.998,28 che il Tribunale ha
ordinato doversi corrispondere entro il 18/04/2013. Di tale pagamento è pervenuta conferma e se ne
terrà conto per la stima del passivo.
18 - Provincia di Massa Carrara
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
TABELLA 29
Indicato in
ricorso
167.047,80
Stima
167.047,79
Pagamenti
Residuo
-
167.047,79
Il credito nei confronti della Provincia di Massa Carrara è documentato da varia documentazione
(certificati di regolare esecuzione dei lavori o certificati di pagamento) ed è stato oggetto di parziale cessione alla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. e alla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A..
È rappresentato dalle seguenti fatture:
TABELLA 30
fatt. n. 47 del 19/07/2010
fatt. n. 48 del 19/07/2010
13
saldo fatt. n. 5 del 14/02/2011
fatt. n. 37 del 08/07/2011
fatt. n. 11 del 13/07/2012
Totale €
7.711,27
590,11
89.600,00
48.285,12
108.752,33
254.938,83
Poiché innanzi al Tribunale di Massa, si è svolta la procedura esecutiva R.G. Es. N. 432/2011, con
terzi pignorati la Provincia di Massa Carrara e la banca Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., con
l'intervento dei creditori Ing. Carlo Chioni, David Pettazzoni, Land Mover di Tonelli Emanuele e
Metronotte Massa S.r.l. ed il Giudice delle Esecuzioni ha ordinato alla Provincia di Massa Carrara
di provvedere al pagamento complessivo di € 87.891,0414, la società ricorrente ha dedotto tale im13
Importo al netto di quanto già incassato dalla C.R.C. cessionaria del credito (€ 100.000,00).
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
Pag. 52 di 78
porto dal credito complessivo portato dalle fattura sopra indicate. Di tali pagamenti si terrà per la
stima del passivo.
Anche in questo caso una fattura (il saldo della fattura n. 5 del 14/02/2011 per € 89.600,00) è stata
oggetto di cessione alla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., ma, in base a quanto dichiarato dalla
banca stessa15, l’importo dell’anticipazione è già stato incassato, quindi la somma dovrà essere girata alla società concordataria e non deve quindi sottrarsi ai crediti disponibili.
19 - Provincia di Savona
Per valutare questa posizione occorre considerare che si è svolta innanzi al Tribunale di Savona un'unica procedura esecutiva mobiliare di pignoramento del credito della società concordataria presso terzi (RGE 185/2012), che ha visto terzo pignorato la Provincia di Savona. L’azione è stata promossa da ‘LAMAES s.r.l.’ con l'intervento dei lavoratori subordinati della società debitrice. La
Provincia di Savona, visto il provvedimento di assegnazione relativo a tale procedura, emesso dal
Tribunale e notificato alla medesima in data 31.05.2012, ha emesso provvedimento di liquidazione
(n. 2012/4514 del 26/07/12) procedendo al pagamento dell'importo corrispondente al credito derivante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 171.751,33, spettante all'impresa So.Co.Da.P.
S.r.l., in persona dei creditori istanti, riservandosi il pagamento dell’Iva 21% (pari ad euro
36.067,77), se dovuta, con successivo provvedimento. Pertanto l’ente ha proceduto preliminarmente al pagamento dalle somma di € 1,00 all'Inps e di € l.504,13, all’Inail, quindi alla liquidazione di
€ 170.246,20 da assegnare ai creditori procedenti di cui € 46.890,36, alla ditta ‘La.M.A.E.S. di Marina Volonté’ ed € 123.355,84 ai dipendenti, quindi per complessive € 171.751,33. Di tali assegnazioni si terrà per la stima del passivo.
In relazione all’emissione della fattura n. 14 del 27/11/2012, imponibile € 171.751,33 ed Iva €
36.067,78, il credito si è consolidato in € 207.819,11. Risulta pertanto dovuta la differenza di €
36.067,78, rappresentata dall’Iva sulla fattura emessa.
TABELLA 31
Indicato in
ricorso
0
Stima
36.067,78
Pagamenti
Residuo
-
36.067,78
20 - TEAS S.r.l.
La ‘Teas S.r.l.’ risulta creditrice, come riconosciuto dalla società concordataria, di un maggior importo. Anche in questo caso la debitrice, per il combinato disposto degli artt. 169 e 56 L. Fall., può
14
Nelle seguenti misure: € 44.583,98 all'Ing. Carlo Chioni, € 11.929,61 alla ditta Pettazzoni David, € 5.000,00 alla ditta
Metronotte Massa Srl ed € 26.377,45 alla ditta Land Mover di Tonelli Emanuele.
15
Cfr. comunicazione del 14/11/2012.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 53 di 78
invocare la compensazione, come la medesima ha comunicato. Nel ricorso introduttivo la società
concordataria ha già evidenziato tale compensazione.
21 - Unione di Comuni Alta Versilia
Il credito che la società ha indicato nei confronti dell’Unione di Comuni Alta Versilia è costituto
dal saldo della fattura n. 58 del 04/10/11 (€ 69.129,00) che l’ente ha invece versato all’Inail. Infatti,
per i lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro, per un importo complessivo liquidabile di € 133.100,00 (fattura n. 58 del 04/10/2011), l’ente appaltante, considerato il
DURC ricevuto in data 21/12/2011 risultato irregolare in relazione al mancato versamento
all’INAIL dei premi ed accessori per l’anno 2011 per un importo pari ad €. 69.129,00, pur riconoscendo che il credito medesimo era stato oggetto di cessione, con atto del notaio Dott. Giulio Faggioni di Carrara n° 5279 in data 5/10/2011, a favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A., ha determinato di liquidare la somma complessiva di €. 63.971,00 all’impresa
SO.CO.DA.P S.r.l. e la somma di € 69.129,00 all’INAIL sede di Carrara, a saldo del debito vantato
dal medesimo Ente. L’importo corrisposto alla società concordataria presso la Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno S.p.A. è stato trattenuto dalla banca per l’importo della cessione. La società
concordataria ritiene che il pagamento effettuato all’Inail sia avvenuto in maniera indebita e lo ha
inserito nei crediti ancora in essere.
Gli esisti del tentativo di ottenere dall’istituto previdenziale la ripetizione di tale importo dipenderà
da argomentazioni giuridiche favorevoli, o meno, alla posizione che la società concordataria ha assunto. Si ritiene prudenzialmente di non considerare tra i crediti l’importo già versato all’Inail.
Come evidenziato più sotto, in merito ai S.A.L., nei confronti dell’Unione di Comuni Alta Versilia
deve evidenziarsi il credito relativo allo stato finale di alcuni interventi, per cui successivamente al
deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, è stata emessa la relativa fattura (€ 27.303,05 Iva compresa), pertanto da includersi tra i crediti.
In base alla valutazione di tali elementi il credito in esame è rappresentabile come segue:
TABELLA 32
Indicato in
ricorso
69.129,00
Stima
27.303,05
Pagamenti
Residuo
-
27.303,05
21 - Vescovi Renzo S.p.A.
L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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TABELLA 33
Indicato in
ricorso
2.964,00
Stima
Pagamenti
2.964,00
Residuo
2.964,00
-
In data 26/11/12 è pervenuto il pagamento di tale importo, a mezzo bonifico, nel conto corrente
bancario intestato alla procedura
*
La sintesi cui si perviene è pertanto la seguente:
TABELLA 34
Clienti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Valore
contabile
Valore
indicato
in ricorso
Valore
stimato
Barbara Belloni
907,50
0
0
Comune della Spezia
29.086,15
29.086,15
29.086,15
Comune di Arcola
14.520,91
14.520,91
14.520,91
Comune di Bolano
94.517,58
94.517,58
94.517,58
Comune di Carrara
167.765,72 167.765,72 167.486,52
Comune di Fivizzano
29.252,71
29.252,71
29.252,71
Comune di Fosdinovo
64.826,13
64.826,13
64.826,13
Comune di Massa
164.662,46 164.662,46 169.865,66
Comune di Sorano
1.210,00
1.210,00
1.210,00
Comune di Vezzano Ligure
213.646,95 213.646,95 213.646,95
Consorzio di Bonifica della Versilia
82.473,12
82.473,12
83.739,25
Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.
36.000,00
0
0
Edilturci S.r.l.
8.200,00
8.200,00
6.560,00
Fuksinska Grazyna Lidia
508,20
508,20
508,20
Immobiliare Chiara S.r.l. in liquidazione
24.200,00
0
0
Provincia della Spezia
331.456,51 331.456,51 331.456,51
Provincia di Grosseto
543.499,84 443.287,42 308.289,14
Provincia di Massa Carrara
254.938,84 167.047,80 167.047,79
Provincia di Savona
0
0
36.067,78
TEAS S.r.l.
102.580,09
0
0
Unione di Comuni Alta Versilia
69.129,00
69.129,00
27.303,05
Vescovi Renzo S.p.A.
2.964,00
2.964,00
2.964,00
Totale crediti € 2.236.345,71 1.884.554,66 1.748.348,33
Incassi
Residuo
0
0
0
29.086,15
14.520,91
0
0
94.517,58
0 167.486,52
29.252,71
0
0
64.826,13
0 169.865,66
0
1.210,00
213.500,00
146,95
0
83.739,25
0
0
0
6.560,00
0
508,20
0
0
194.467,91 136.988,60
0 308.289,14
0 167.047,79
0
36.067,78
0
0
0
27.303,05
2.964,00
0
454.705,53 1.293.642,80
Da tale valore occorre sottrarre l’importo rivendicato dal Banco Popolare16 − considerato che la
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ha già ottenuto il pagamento di quanto anticipato, pur in costanza di crediti ancora da incassare − per le cessioni di credito stipulato, pari ad € 461.923,32.
Ne consegue che il valore disponibile per la liquidazione concorsuale è pari ad € 831.719,48.
16
Già Cassa di Risparmio di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A..
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 55 di 78
c) S.A.L. – stati avanzamento lavori
La verifica degli stati di avanzamento (S.A.L.) è stata effettuata con l’ausilio di certificati di pagamento (come già detto sono documenti di liquidazione degli importi e non di vero e proprio pagamento) e dei computi metrici degli enti committenti, delle schede di lavoro della società concordataria, nonché con le indicazioni pervenute dai committenti dei lavori in esame.
Comune di Arenzano
L’importo di € 631,52, oltre ad Iva, a favore della società concordataria è rappresentato dal saldo
delle ritenute di garanzia indicate nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, in data
04/05/2012, per l’intervento di asfaltatura delle strade comunali via Rue, via Leopardi, via Romana di Ponente, via Cesare Battisti, via Della Colletta (C.I.G. 05158962D8).
Comune di Massa
In relazione alla posizione riferita ai lavori svolti per il Comune di Massa in località Capannelle è
sorto un contenzioso con la stazione appaltante. Il credito menzionato trae origine da un lavoro di
"somma urgenza" per sistemazione idrogeologica del versante a monte SP Bassa Tambura in località Capanelle. Il lavoro è stato assegnato alla ricorrente in data 10/01/2010, previa redazione
del relativo verbale di assegnazione e consegna. L'opera è stata ultimata nel mese di settembre
2010, quando la stazione appaltante emetteva un certificato di ultimazione lavori e un verbale di
regolare esecuzione dell' opera appaltata, con importi tuttavia sensibilmente inferiori rispetto ai
valori scaturenti dal computo metrico dell’opera stessa. Per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti, la società concordataria ha conferito incarico professionale allo Studio legale ‘MerusiToscano’ di Pisa, specializzato nel diritto amministrativo e delle opere pubbliche, di assisterla nel
contenzioso nei confronti della stazione appaltante. È già stato svolto, peraltro, un accertamento
tecnico preventivo per la verifica dello stato dei lavori.
Per tali motivi, nel ricorso depositato l’importo è stata abbattuto prudenzialmente del 50%. Si
condivide tale valutazione.
Unioni di Comuni Alta Versilia (Comune di Massarosa)
L’importo indicato in ricorso come stato avanzamento lavori per intervenuti a favore del Comune
di Massarosa è divenuto un credito a seguito dell’emissione della fattura n. 15 del 27/11/2012,
emessa a carico di ‘Unioni di Comuni Alta Versilia’ che sarebbe il committente cessionario
dell’appalto.
Si tratta delle medesime opere di cui al credito già esposto nei confronti dell'Unione di Comuni
Alta Versilia. Sono interventi di cui al contratto di appalto del 9 luglio 2010 (rep. 8022 Comune
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
Pag. 56 di 78
di Massarosa) relativo ai lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro. Il
contratto risulta ceduto dal Comune di Massarosa all'Unione di Comuni Alta Versilia. Per tali
motivi, poiché all’epoca del deposito del ricorso per l’ammissione ala procedura di concordato la
fattura citata non era ancora stata emessa, la società, nella proposta depositata, ha indicato il relativo valore tra i SAL, indicando però erroneamente quale debitore il Comune di Massarosa, che
ha invece ceduto il contratto all'Unione di Comuni Alta Versilia.
Nella contabilità della società concordataria è contenuto il ‘Libretto delle misure’ dei ‘Lavori di
mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro nel Comune di Massarosa’ datato
09/11/2011, che evidenza quale committente la società concordataria e un importo netto dei lavori
di € 247.541,89 che, al netto degli acconti già corrisposti, tra cui il secondo stato avanzamento lavori di cui si è detto a proposito dei crediti nei confronti dell’ente, e di una penale addebitata, risulta ancora da saldare per € 22.564,51, oltre ad Iva.
Come già detto, poiché la fattura è stata emessa e la relativa Iva (€ 4.738,54) contabilizzata nelle
passività della procedura tra l’Iva da pagarsi, la posizione (€ 27.303,05 Iva compresa) deve essere
inserita, come è stata inserita nella tabella che precede, nei crediti e non tra i S.A.L..
Provincia della Spezia
L’importo è riferito allo stato finale dei lavori presso il cantiere di Maramozza – Telaro, nel Comune di Lerici, eseguiti a tutto 05/12/2011, di cui la Provincia ha richiesto l’emissione della fatture con comunicazione in data 17/09/2012.
Provincia di Grosseto
Si tratta delle ritenuta a garanzia desumibili dalla comunicazione della Provincia in data
19/07/2012 per € 21.927,74 e riguarda lo svincolo della ritenuta effettuata a garanzia, che deve
essere fatturata.
*
In ragione di quanto esposto, la rappresentazione dei valori relativi ai S.AL. è la seguente:
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 57 di 78
TABELLA 35
Committente
Cantiere
Comune di Arenzano
Asfaltatura strade comunali
Comune di Massa
Capannelle
Valore
Stima del
in ricorso
Commissario
631,52
631,52
171.181,71
171.181,71
Unioni di Comuni Alta Versilia (Comune di Massarosa) monte Pitoro
22.564,51
0
Provincia della Spezia
Tellaro
46.780,99
46.780,99
Provincia di Grosseto
Manciano
21.927,74
263.086,47
21.927,74
240.521,96
Totale €
d) Altri crediti
Nel ricorso depositato è indicato realizzabile l’importo di € 38.462,12 quale credito nei confronti
della Banca Carige S.p.A. per un “surplus attivo sulla somme incassate in relazione alle cessioni
dei crediti che la banca ha anticipato. Tale avanzo è stato incassato dalla procedura per €
42.738,53 il 26/11/2012.
Altri crediti sono però rappresentati dalla somme posta in compensazione dalla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. riferita al saldo del conto corrente ordinario, pari ad € 54.306,56, oltre ad
una differenza costituita da quanto l’istituto si era dichiarato obbligato a restituire17 e quanto effettivamente ha rimborsato18. Tale ulteriore somma è pari ad € 5.138,44. L’importo complessivo
di tali crediti è pertanto € 59.445,00.
e) Magazzino
Il valore del magazzino è stato indicato nella valutazione dei beni strumentali e delle macchine
operatrici indicato al punto ‘a’.
f) Depositi bancari
Nella situazione contabile allegata al ricorso, tra le poste attive i saldi dei conti correnti bancari
sono quantificati come segue:
TABELLA 36
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
101.117,57
UBI Banca S.p.A.
235.366,16
totale €
363.922,03
a seguito di successive operazioni, il conto presso Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. è stato estinto e il ricavato è stato accredito tramite bonifico sul conto corrente intestato alla procedura in
data 13/11/12 (estinzione c/c bancario 24714.80 con accredito di € 101.060,72) ed in conto cor17
18
Comunicazione dell’istituto del 14/11/2012 dove erano indicata € 69.964,57 da restituire.
€ 64.826,13 tramite bonifico in data 16/11/2012.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
Pag. 58 di 78
rente intestato alla procedura mostra attualmente un saldo positivo di € 550.882,27.
g) Cassa
Il valore della giacenza di cassa indicata in ricorso è paria ad € 42,77.
h) la somma messa a disposizione dal socio
Il Sig. Amilcare Dal Pino ha assunto l'impegno di versare nelle casse aziendali la somma di €
600.000 da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari e dei privilegiati che resteranno
insoddisfatti, in tutto od in parte, dalla liquidazione del patrimonio aziendale.
La somma che il signor Dal Pino ha offerto ai creditori non è assistita da alcuna garanzia ad
eccezione di quella personale del medesimo
Egli, come già rilevato, risultato intestatario di diritti e quote su beni immobili che costituiscono un patrimonio di una certa entità, sebbene sul medesimo risultino annotate trascrizioni pregiudizievoli. Il signor Dal Pino ha onorato impegni analoghi riguardanti altre società riferibili allo
stesso.
Ciò premesso, ritenuto che l’apporto che il socio si è impegnato ad effettuare è di grande rilievo, sebbene non vi siano motivi di dubitare della buona fede del signor Amilcare Dal Pino, rilevandone l’indiscussa credibilità personale, lo scrivente ritiene opportuno prospettare, ai fini del
calcolo del soddisfacimento del ceto creditorio, due ipotesi che si distingueranno per l’includere o
meno, tra le disponibilità della procedura, l’impegno che il signor Amilcare dal Pino ha assunto.
Sarebbe opportuno che, qualora la proposta concordataria venisse approvata da creditori, il signor Amilcare Dal Pino si impegnasse a mettere a disposizione della procedura tale somma prima
dell’udienza per l’omologazione.
*
• RIEPILOGO VARIAZIONI APPORTATE ALLE POSTE ATTIVE
La sintesi delle disponibilità della procedura, con evidenziati i valori espressi nella proposta depositata dal debitore e quelli rettificati dallo scrivente, è la seguente:
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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TABELLA 37
Valore
indicato
in ricorso
Attività
a)
Beni strumentali
b)
Valore
stimato
dal Commissario
81.881,00
80.181,00
Crediti
1.401.732,12
831.719,48
c)
S.A.L.
263.086,47
240.521,96
d)
Altri crediti
38.462,12
59.445,00
e)
Magazzino
10.835,00
10.835,00
f)
Depositi bancari
336.483,73
550.882,27
g)
Cassa
42,77
42,77
Totale attività
2.132.523,21
1.773.627,48
h) la somma messa a disposizione dal socio
600.000,00
600.000,00
Totale disponibilità €
2.732.523,21
2.373.627,48
∗
• VARIAZIONI APPORTATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE ALLE POSTE PASSIVE
Nella valutazione del buon esito della proposta concordataria influisce anche l’entità del fabbisogno concordatario. Al riguardo, sulla base dagli elenchi forniti dalla società e delle scrittura contabili, è stati richiesto ai singoli creditori di indicare l’importo del rispettivo credito.
Nella tabella che segue, dal valore complessivo dei debiti chirografari stimati è stato sottratto
l’importo delle anticipazioni che il Banco Popolare S.p.A. (Cassa di Risparmio di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A..) ha concesso alla società concordataria per un valore complessivo di € 461.923,32, che verrà soddisfatto dai debitori ceduti. Nello stesso modo, come già esposto,
per la determinazione del valore dell’attivo disponibile, l’importo dei crediti accertati verranno ridotti del medesimo importo. Il valore dei crediti relativi alle cessioni assume però rilevanza al fine
del diritto di voto alla proposta concordataria da parte del cessionario pro solvendo del credito medesimo.
Il fabbisogno concordatario, con le necessarie modifiche intervenute sui valori espressi nella
proposta depositata dalla società concordataria, è il seguente:
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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TABELLA 38
Valore indicato in ricorso
Valore rettificato
Passività
Prededuttivo
a) dipendenti
Privilegio
Chirografo
Postergato Prededuttivo
Privilegio
Chirografo
Postergato
0
295.650,19
39.176,00
0
0
199.794,70
28.452,51
0
312.000,00
121.302,41
23.504,19
0
305.760,00
121.382,42
23.504,18
0
c) artigiani
0
238.727,29
69.886,88
0
0
260.374,99
73.268,53
0
d) coltivatori diretti
0
49.394,50
1.267,00
0
0
48.534,25
2.127,25
0
e) cooperative
0
138.315,76
29.755,85
0
0
138.315,76
35.402,00
0
f) fondo rischi
0
100.000,00
100.000,00
0
0
100.000,00
100.000,00
0
g) enti previdenziali
0
39.673,41
0
0
0
97.868,68
2.793,93
0
59.000,00
396.252,14
90.224,29
0
59.000,00
48.088,28
90.224,28
0
i) erario
0 1.204.853,06
0
0
0 1.480.187,90
0
0
j) esattoria
0
6.857,89
0
0
0
4.006,14
0
k) fornitori
0
0 2.837.869,22
0
0
0 2.807.595,81
0
l) banche
0
0
24.440,11
0
0
0
5.911,34
0
m) soci
0
0
0
224.065,66
0
0
0
224.065,66
371.000,00 2.649.113,61 3.222.981,43
224.065,66
364.760,00 2.494.546,98 3.173.285,97
224.065,66
b) professionisti
h) fondo oneri
Totali parziali €
64.944,85
Totale complessivo indicato in ricorso € 6.467.160,70
Totale complessivo rettificato € 6.256.658,61
L’analisi delle poste sopra indicate è la seguente:
a) Dipendenti
La rettifica in diminuzione che è stata eseguita è indotta, oltre dalle dichiarazioni di credito che i
dipendenti hanno opportunamente documentato, dalle assegnazioni effettuate ai dipendenti dalla
Provincia di Grosseto e dalla provincia di Savona. Gli importi erogati sono stati posti in corrispondenza delle somme dovute ai singoli soggetti.
b) Professionisti
Gli importi indicati in ricorso sono coerenti con quanto riscontrato, salvo per quanto riguarda la
parte prededuttiva, che tenuto conto della liquidazione del compenso al commissario giudiziale
ed al perito stimatore, è quantificabile in € 305.760,00. L’appostazione chirografaria riguarda la
parte di credito non assistita da privilegio.
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c) Artigiani
La rettifica in aumento deriva dal riconoscimento del privilegio ad alcuni creditori che ne hanno
fondatamente fatto richiesta.
d) Coltivatori diretti
La variazione dell’importo assistito da privilegio rispetto al chirografario è giustificata dalla
precisazione delle somme realmente dalla causa legittima di prelazione.
e) Cooperative
La variazione in aumento trova fondamento nei titoli prodotti dalle due società per la precisazione del loro credito, in particolare per la parte chirografaria dello stesso.
f) Fondo Rischi
Nel ricorso depositato è stanziato un fondo rischi riservato, a differenza del fondo oneri destinato ad accogliere passività certe, riservato alla contabilizzazione di passività potenziali, di incerto
esito. Si tratta di un accantonamento generico di € 200.000 di cui € 100.000 di rango privilegiato.
g) Enti Previdenziali
Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato il debito nei confronti degli enti previdenziali è suddiviso nelle voci ‘ENTI PREVIDENZIALI’ e ‘ESATTORIA’ al netto degli accessori, la rappresentazione sopra esposta tiene conto della cartelle esattoriali emesse per le
somme dovute e tale titolo, dei pagamenti effettuati dalla società di cui in tali documenti non si
tiene conto, nonché degli accessori dovuti.
h) Fondo Oneri
È condivisibile la previsione di oneri prededuttivi per l’importo di € 59.000,00, prospettati
nel ricorso (fondo oneri per consulenze legali, adempimenti contabili e contabilità del lavoro),
mentre:
l’ammontare complessivo degli interessi ai privilegiati (dipendenti e professionisti) che verranno soddisfatti per il periodo di 3 anni, può essere ridotto;
le sanzioni ed interessi per Iva ed altre imposte e sulle ritenute fiscali, le sanzioni ed interessi
sui debiti previdenziali, sono già stimate nelle voci di riferimento.
i) Erario
L’importo appostato tiene conto delle cartelle esattoriali pervenute, della contabilità aziendale e
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delle operazioni di gestione della procedura, successivamente alla presentazione del ricorso, tra
cui i versamenti Iva effettuati.
Gli importi sono riferibili a imposta sul reddito delle società, Irap, Iva, ritenute fiscali operate,
oltre agli accessori, questi ultimi rilevabili dalla documentazione pervenuta da Equitalia ed in
parte stimati. Le sanzioni e gli interessi nel ricorso depositato erano invece inserite nel fondo
oneri.
Come già indicato, per Iva e ritenute fiscali la società concordataria ha proposto il pagamento
integrale.
j) Esattoria
Nella voce è rimasto inserito l’importo evidenziato dal concessionario della riscossione per
diritti camerali e spese per la riscossione (diritti di notifica e spese tabellari).
k) Fornitori
La determinazione della voce è avvenuta in base alla valutazione delle dichiarazioni di credito
che sono pervenute.
l) Banche
Il debito verso gli istituti di credito è rappresentato dall’esposizione nei confronti della Bnaca
Popolare (già Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A.) rappresentato da:
scoperto di conto corrente c/c 2641/269
€
5.911,34
scoperto di anticipo fatture c/anticipo 2641/325 €
461.923,32
L’importo degli anticipi è da detrarsi dall’ammontare dell’attivo disponibile, quindi nella tabella
riepilogativa che precede non è stato inserito tra le passività.
m) Soci
La posta presente nel bilancio al 31/12/2010 sotto la voce ‘402.00071 DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.>12mesi’ è stata movimentata nel corso del 2011, come segue:
TABELLA 39
Data
01/01/11
31/01/11
11/02/11
19/04/11
19/04/11
16/06/11
05/07/11
12/07/11
03/11/11
Descrizione
Saldo d’apertura
PAGAMENTO PAG.FATTURE
MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DA CRLU
MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DAL PINO/CRLU
MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DAL PINO/CRLU
MOVIM.VARI RIMB.PREST.SOCIO DAL PIN
PAG.FT.CON CARTASI PAG.FT.LA TAVERNA ETRUS
PAGAMENTO PAG.SPESE CONTRATT.C/MS
PAGAMENTO PAG.FT.FINANZ.SDP
Saldo d’apertura
importo
273.294,37
1.131,00
-3.000,00
-15.000,00
-16.000,00
-20.000,00
237,29
1.151,92
2.122,58
223.937,16
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A tale importo deve aggiungersi quello portato dal partitario ‘402.00051 DEB.vs SOCI FINANZIAM.>12mesi’ il cui saldo è pari ad € 28,50 e si ottiene il credito del socio indicato in ricorso (€ 223.965,66), oltre ad un incremento successivo di € 100,00 indicato in ricorso che se
pur non rilevabile nella contabilità prodotta, rimane del tutto marginale ed ininfluente sulla procedura.
In relazione a tale esposizione il socio Da Pino ha inviato alla società dichiarazione di postergazione ai sensi dell’art. 2467 Cod. Civ. del proprio credito.
Nella proposta si legge inoltre che tale importo non può trovare soddisfazione di pagamento
nell’ambito della procedura e quindi non viene considerato.
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Capitolo IX - RAFFRONTO TRA FABBISOGNO E DISPONIBILITÀ
La ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ ha offerto ai creditori la liquidazione di
tutte le attività aziendali, nessuna esclusa ed il pagamento, con le somme ottenute, delle spese di
procedura e, per il residuo, per soddisfare i creditori concorsuali in ragione e in funzione del loro
legittimo ordine di prelazione, così come stabilita dalla normativa vigente. In particolare in anzitutto il pagamento dei debiti per IVA e ritenute fiscali, quindi il pagamento degli altri creditori privilegiati in funzione dell'ordine preferenziale previsto dalla normativa vigente. Ai creditori chirografari e a quelli privilegiati rimasti in parte o in tutto insoddisfatti da tale liquidazione dei beni aziendali, subordinatamente al passaggio in giudicato dell' omologa della proposta concordataria, la disponibilità dell'ulteriore somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) da parte del socio Amilcare Dal
Pino appositamente versata a fondo perduto, che verrà versata “entro e non oltre 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.”.
Lo scrivente, in base agli elementi acquisti, nel termine disponibile per un più accurato accertamento, ha apportato una serie di rettifiche alle attività ed alle passività indicate nel ricorso.
Tali variazioni si sono rese necessarie per assicurare elementi adeguati ad una ragionevole valutazione della proposta depositata.
Per la stima dei beni mobili è stata acquisita la recente relazione estimativa redatta a cura
dell’Architetto Marco Bondielli, incaricato dal Giudice Delegato nell’ambito della precedente procedura di concordato preventivo scaturente dal ricorso depositato in data 09/05/2012.
Riguardo ai crediti verso clienti e agli stati di avanzamento lavori, lo scrivente si è avvalso della
documentazione messa a disposizione dalla società ricorrente e dalle indicazioni pervenute a seguito delle comunicazioni inviate a tutti i debitori. Gran parte dei crediti sono riferibili ad enti pubblici, clientela di riferimento di So.Co.Da.P., per cui le risposte pervenute non sono state granché
tempestive. La valutazione è avvenuta in maniera prudenziale.
Il giudizio da formularsi richiede, quindi, la comparazione tra l’attivo realizzabile ed il passivo
da soddisfare.
Tali valori di cui si è dato ampia illustrazione nella presente esposizione possono riassumersi
come segue:
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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TABELLA 40
Attività
Beni strumentali
80.181,00
Crediti
831.719,48
Stati di Avanzamento Lavori
240.521,96
Altri crediti
59.445,00
Magazzino
10.835,00
Depositi bancari
550.882,27
Cassa
42,77
Totale attività aziendali
1.773.627,48
somma messa a disposizione dal socio
600.000,00
Totale disponibilità €
2.373.627,48
Poiché le attività sopra, in particolare i crediti, sono già al netto delle cessioni pro solvendo dei
crediti medesimi agli istituti di credito, anche l’entità dei debiti verso le medesime banche devono
essere esposti al netto di tali cessioni.
Il passivo concordatario è rappresentabile come segue:
TABELLA 41
Passivo concordatario
Spese di procedura
78.000,00
Spese in prededuzione
31.200,00
Creditori pregressi in prededuzione
Passività
Dipendenti
Prededuttivo
364.760,00
Privilegio
Chirografo
Postergato
0
199.794,70
28.452,51
0
305.760,00
121.382,42
23.504,18
0
Artigiani
0
260.374,99
73.268,53
0
Coltivatori diretti
0
48.534,25
2.127,25
0
Cooperative
0
138.315,76
35.402,00
0
Fondo rischi
0
100.000,00
100.000,00
0
Enti previdenziali
0
97.868,68
2.793,93
0
59.000,00
48.088,28
90.224,28
0
Professionisti
Fondo oneri
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Passività
Erario
Prededuttivo
19
Privilegio
Chirografo
Postergato
0
1.480.187,90
0
0
Esattoria
0
0
4.006,14
0
Fornitori
0
0
2.807.595,81
0
Banche
0
0
5.911,34
0
Soci
0
0
0
224.065,66
364.760,00
2.494.546,98
3.173.285,97
224.065,66
Totale passivo €
Ne consegue che il pagamento ai creditori concorsuali può avvenire nella seguente misura:
Ipotesi 1 – nel caso in cui il socio Dal Pino adempia al versamento per il quale si è impegnato
In questa ipotesi l’attivo disponibile è stimato in € 2.373.627,48, di cui 600.000, 00 da destinarsi al pagamento dei creditori chirografari ed assimilati, per cui il pagamento ai creditori privilegiati
può avvenire nella seguente misura:
TABELLA 42
Spese di procedura
78.000,00
Spese in prededuzione
31.200,00
Creditori pregressi in prededuzione
364.760,00
Privilegiati soddisfatti
1.299.667,48
Totale €
1.773.627,48
Il dettaglio dei pagamenti ai creditori privilegiati è il seguente:
TABELLA 43
spettante
%
erario (art. 182 ter L.F.)
817.949,00
817.949,00
100,00%
dipendenti
199.794,70
199.794,70
100,00%
14.984,60
14.984,60
100,00%
professionisti
121.382,42
121.382,42
100,00%
fondo rischi (art. 2752 bis n. 2)
100.000,00
100.000,00
100,00%
fondo oneri (art. 2751 bis n. 1)
19
da corrispondersi
Dell’importo complessivo in via privilegiata, € 817.949,00 per Iva e ritenute da pagarsi integralmente, il rimanente da
retrocedersi a chirografario.
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spettante
fondo oneri (art. 2752 bis n. 2)
artigiani
coltivatori diretti
cooperative
da corrispondersi
%
9.103,68
9.103,68
100,00%
260.374,99
21.223,03
8,15%
48.534,25
3.956,00
8,15%
138.315,76
11.274,05
8,15%
Totale €
1.299.667,48
da cui deriva:
TABELLA 44
Privilegiati non soddisfatti (da sommare ai chirografari)
1.194.879,49
Chirografari
3.173.285,97
Totale chirografari ed equiparati €
4.368.165,46
Somma da assegnare ai chirografari ed equiparati €
600.000,00
% di soddisfacimento dei creditori chirografari ed equiparati 13,74%
I creditori privilegiati rappresentati da Erario per I.V.A. e ritenute20, dipendenti e professionisti
vengono soddisfatti integralmente, i coltivatori diretti, gli artigiani e le cooperative nella misura del
8,15% e per il credito rimanente assimilati ai creditori chirografari.
∗ ∗ ∗
Ipotesi 2 – nel caso di mancato versamento da parte del socio Dal Pino
In questa ipotesi peggiorativa i creditori possono trovare soddisfazione unicamente nel ricavato
della liquazione dei beni aziendali, stimato in € 1.773.627,48.
Vengono soddisfatti unicamente l’Erario per I.V.A. e ritenute, i dipendenti e i professionisti in
maniera integrale, mentre i coltivatori diretti, gli artigiani e le cooperative vengono soddisfatti nella
misura del 8,15% del loro credito, come risulta dal dettaglio già esposto e nulla residua per il credito rimanente ed altrettanto dicasi per i chirografari integralmente insoddisfatti.
∗ ∗ ∗
Le percentuali sopra esposte potranno variare all’esito della liquidazione concordataria, considerato che le stime effettuate sono piuttosto prudenti e nel fabbisogno sono stati accantonati rilevanti
importi che potrebbero rivelarsi non necessari per eventi imprevisti.
20
Per complessive € 817.949,00.
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CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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Capitolo X - CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO
ALL’EVENTUALE FALLIMENTO
La presente relazione ha la funzione di informare i creditori per consentire ai medesimi di essere
nelle condizioni di esprimere il proprio voto alla luce di una valutazione pienamente consapevole
delle soluzioni alternative prospettabili e, quindi, sulla base di una conoscenza adeguata di tutti gli
elementi informativi a questo scopo necessari.
L’analisi dei profili di convenienza della proposta concordataria rispetto all’eventualità del fallimento deve considerare la possibilità che il curatore possa intraprendere attività che consentano di
incrementare le disponibilità per il soddisfacimento del ceto creditorio.
Poiché la società concordataria era solita effettuare cessioni di crediti commerciali, sorte istintivo chiedersi se le cessioni effettuate siano revocabili qualora intervenisse il fallimento. Al riguardo
occorre rilevare che, rispetto alla previgente disciplina, l’attuale formulazione dell’art. 67 L. Fall.
ha fortemente ridotto l’ampiezza dei “periodi sospetti” ed escluso dal novero degli atti revocabili
alcune importanti fattispecie; in questo modo, si è finito per penalizzare fortemente l’efficacia della
revocatoria fallimentare rispetto alle speranze di ricostituzione del patrimonio del debitore.
Affinché vi siano i presupposti del’azione revocatoria occorre verificare se l’operazione oggetto
di azione al momento in cui è stata compiuta aveva carattere «normale» o «anormale», se è avvenuta in periodo sospetto, se chi ha contrattato col fallito conosceva lo stato di insolvenza del debitore
e se l’operazione ha pregiudicato le ragioni dei creditori.
Nella cessione di credito nella quale il debitore (cedente) ceda ad altro soggetto (cessionario) un
credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto), la cessione è considerata un mezzo normale di pagamento quando le parti l’abbiano prevista sin dal sorgere del debito come mezzo di adempimento dell’obbligazione21, o se tale modalità è seguita per prassi dalle parti. Diversamente la
cessione è considerata come mezzo anormale di pagamento.
La cessione del credito a fronte di una contestuale anticipazione del credito ceduto è considerata
un normale mezzo di pagamento22. Anche la cessione “pro solvendo” di un credito verso terzi, effettuata nell’ambito di un contratto di sconto, al fine di ottenere della banca cessionaria
l’anticipazione, previa deduzione degli interessi, dell’importo del credito stesso è considerata un
normale mezzo di pagamento 23.
21
Cass. 23 aprile 2002 n. 5917, Cass. 5 luglio 1997 n. 6047, App. Bologna 13 gennaio 2006.
Trib. Milano 16 giugno 2004, Trib. Milano 5 dicembre 2002.
23
Cass. 19 ottobre 2007 n. 22014.
22
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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In merito alla cessione del credito a scopo di garanzia occorre considerare se la garanzia di cui
si intende chiedere la revoca è contestuale, o meno, rispetto al sorgere del credito. La garanzia che
nasce contestualmente al sorgere del debito garantito si ritiene normale24. La garanzia non contestuale, cioè quella costituta per debiti preesistenti, si considera invece come atto anormale, non essendo espressione di un’autotutela preventiva del creditore.
Nel caso di cui si tratta, nell’ipotesi di fallimento della società concordataria, trattandosi
dell’ipotesi di consecuzione di procedure, secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma, la data
di riferimento per calcolare a ritroso il periodo sospetto era quella di emissione del decreto di apertura del concordato25. Dal 17 marzo 2005, il presupposto per accedere al concordato preventivo
non è più lo stato di insolvenza, ma anche un più generico «stato di crisi», per cui può venire a
mancare il legame logico e consequenziale con il fallimento. La dottrina prevalente ritiene quindi
che , in generale, se al concordato segue il fallimento, il periodo sospetto non può essere fatto retroagire al momento di apertura della procedura di concordato, a meno che non sia possibile provare, in concreto e caso per caso, che al momento dell’apertura del concordato, l’imprenditore era già
insolvente. Da considerare però la particolarità di due procedure di concordato che si sono succedute, per cui alla fattispecie potrebbero rivelarsi applicabili argomentazioni giuridiche ulteriori.
Altro atto che invece risulta più facilmente valutabile per un’azione di revocatoria, ai sensi del
primo comma dell’art. 2467 Cod.Civ., è parte del rimborso al socio Dal Pino del finanziamento che
egli ha fatto. Si tratta dell’importo di € 20.000,00 (rispetto ai complessivi € 54.000,00 che gli sono
stati rimborsati nell’anno 2011), qualora venga accolta la tesi della retrodazione del termine, per il
computo del periodo “revocabile”, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, anziché da quella del fallimento, salvo diverse considerazioni che la successione di
due autonome procedure di concordato preventivo possa comportare.
In merito ad eventuali azioni di responsabilità esercitabili nei confronti dell’organo amministrativo, sebbene l’analisi della gestione aziendale possa essere ulteriormente approfondita, ciò che
emerge dall’analisi condotta è che il dissesto aziendale sia stato provocato da una gestione poco
oculata, con l’assunzione di appalti poco redditizi e subendo le lungaggini dei pagamenti eseguiti
dagli enti pubblici che hanno minato l’equilibrio finanziario della società. Per quanto sinora emerso, tali accadimenti non concretizzano violazioni di un obbligo e il venir meno ad uno dei doveri
posti a carico dell’organo amministrativo.
La convenienza della procedura di concordato preventivo rispetto a quella fallimentare deve essere valutata considerando le eventuali maggiori possibilità di soddisfacimento dei creditori chiro24
25
Cass. 22 gennaio 2009 n. 1617, Cass. 6 dicembre 2006 n. 26154.
Fra le altre Cass. 14 marzo 2006 n. 5527, Cass. 13 dicembre 202 n. 17844.
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grafari.
Nella proposta concordataria vi è l’impegno del socio di maggioranza, Amilcare Dal Pino, di effettuare il versamento di € 600.000,00, a favore dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati
che soddisfatti, in tutto o in parte, dalla ripartizione delle somme ottenute dalla liquidazione delle
attività.
La rinuncia a tale opportunità , benché, allo stato, l’impegno sia stato adeguatamente garantita,
significherebbe di certo la rinuncia a tale possibile introito. Le azioni legali da potersi intraprendersi, peraltro non ancora individuate, né valutate nella fondatezza, a causa del breve termine a disposizione. Qualora tali attività risultassero esercitabili sarebbe comunque accompagnate da margini di
incertezza e con prospettive non certo di breve termine.
Si richiama quanto già indicato alla pagina 39 della presente esposizione, in merito al diverso
ordine con cui le somme verrebbero ripartite ai creditori privilegiati in caso di fallimento.
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Capitolo XI - CREDITORI AMMESSI ALLA VOTAZIONE E CREDITORI PRIVILEGIATI
A norma dell’art. 177 L Fall., i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto
al voto a meno che non rinuncino alla prelazione, anche parzialmente. La valutazione del voto dei
creditori privilegiati dovrà avvenire nel limite della rinuncia che i medesimi avranno esplicitamente
espresso al privilegio.
Nel caso dei creditori artigiani, dei coltivatori diretti e delle cooperative, per i quali in base alla
proposta concordataria è desumibile il soddisfacimento parziale, il voto dovrà essere conteggiato
nella misura del credito non soddisfatto in via privilegiata, in base alla percentuale di soddisfazione
di tale classe di creditori, stimata nella presente relazione, salvo diversa indicazione del creditore in
merito all’espressa rinuncia al privilegio per la totalità del credito.
In merito agli istituti di credito che sono intervenuti nelle operazioni di cessione di credito che
la società concordataria ha effettuato, vi è da rilevare che sebbene la fattispecie del credito del cessionario pro solvendo possa essere assimilata a quella del credito condizionale, in quanto il credito
è condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, tuttavia, sulla base dell'art. 169 L. Fall., deve
ritenersi che i cessionari pro solvendo abbiano diritto di voto per effetto dell'espresso richiamo all'art. 55 comma 3 L. Fall., nonché all'art. 61 L. Fall. Infatti, a tutti gli effetti, i crediti che non possono farsi valere contro il debitore, se non previa escussione di un obbligato principale, sono crediti
che partecipano al concorso e che sono ammessi a votare, così come il creditore di più coobligati in
solido, in base alla regola dettata dall'art. 1292 c.c., concorre per l'intero credito nel concordato di
quello che vi è stato ammesso.
Viceversa non è da includersi tra i creditori con diritto di voto il socio per i finanziamenti postergati effettuati alla società. La proposta concordataria specifica già che “in una proposta di concordato che preveda una qualsivoglia falcidia dei creditori non postergati, tali importi non possano trovare soddisfazione alcuna e, pertanto, non debbano essere considerati nell' ambito del presente piano concordatario.”. La Corte di Cassazione26 ha previsto inoltre che i crediti di rimborso
dei soci per finanziamenti a favore della società, in quanto postergati ai sensi dell'art. 2467, primo
comma, Cod. Civ. non possano essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori
chirografari, poiché tale collocazione violerebbe la necessaria omogeneità degli interessi economici
alla cui stregua vanno formate le classi ex art. 160, primo comma, lett. c) L. Fall.. Tuttavia, il Supremo Collegio, trattandosi comunque di creditori, da soddisfare teoricamente dopo l'estinzione
26
Cfr. Corte Cassazione, Sez. I Civile 04 febbraio 2009, n. 2706 .
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degli altri debiti, sarebbe ammessa la deroga al principio della postergazione, qualora vi sia il consenso maggioranza di ciascuna classe di creditori e non già il solo consenso della maggioranza assoluta del totale dei crediti chirografari. Allo stato attuale tale ipotesi non ricorre per cui lo scrivente ritiene che il socio creditore del finanziamento postergato non sia titolare del diritto di voto.
In considerazione di quanto detto, l’ammontare di ciascun credito complessivamente accertato,
è rappresentabile come segue, salvo le eventuali variazioni che il Signor Giudice vorrà apportare:
ELENCO DEI CREDITORI - TABELLA 45
N°
dipendenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nominativo
Adragna Francesco
Alberti Claudio
Argenti Giorgio
Argini Paolo
Baldi Gianluca
Balloni Giuliana
Belloni Barbara
Belloni Giorgio
Bertelloni Gianluca
Calabrese Francesco
Campani Pier Luigi
Carboni Sandro Sebastiano
Casotti Almo
Certa Antonio Giuseppe
Cichosz Robert
De Nitto Antonio
De Nitto Claudio
Dell'Amico Renato
Duarte Pena Aneudy
Gassani Andrea Nicola
Gennaio Salvatore
Giannetti Rossano
Grillotti Onesto
Gussoni Marco
Kadelski Jacek
Lachgar Ahmed
Lega Cristian
Lorenzetti Angelo
Marando Angelo
Marcis Franco
Marii Mauro
Marroncini Alessandro
Mazzanti Giorgio
Mazzanti Manuele
Mura Fiorenzo
Mura Tiziana
Novani Ivano
Pagliai William
privilegio
0
5.010,01
1.559,74
8.626,74
1.976,96
7.567,84
9.809,43
48.744,99
2.547,07
2.252,15
1.625,83
3.193,40
3.828,15
0
1.265,18
97,44
2.791,37
1.167,47
2.806,41
1.629,04
1.225,98
2.457,53
2.958,90
7.239,64
3.285,92
2.962,79
941,91
5.441,05
8.281,61
3.024,46
6.378,75
0
0
0
2.167,19
6.636,38
3.257,66
4.492,59
chirografo
1.540,43
1.555,82
500,73
0
0
0
1.354,84
1.895,77
1.562,49
0
1.598,59
0
0
182,90
0
0
0
2.083,32
0
1.567,89
0
634,96
1.701,66
0
0
0
0
0
0
0
0
160,88
41,42
1.490,21
0
0
1.937,52
0
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 73 di 78
N°
Nominativo
39
Panesi Stefano
40
Pedrinzani Antonio
41
Peducci Fabrizio
42
Pellegrini Roberto
43
Prendin Marco
44
Pucci Enrico
45
Ribul Moro Alberto
46
Ricci Antonio
47
Ricci Michele
48
Ricci Pietro
49
Rossi Enrico
50
Scalabrelli Athos
51
Scarcella Edoardo
52
Stasi Ciro
53
Tonarelli Roberto
54
Tonioni Libero
55
Zavaglia Loris
professionisti
56
Barbieri Stefano
57
Capulzini Achille
58
Casella Rag. Vincenzo
59
Ferdani Luca
60
Giuliani Ing. Roberto
61
Lenzetti Avv. Carlo
62
Nerbi Avv. Matteo
63
Perfetti Avv. Franco
64
Sarith Phon-Sary
65
Vallini Francesca
66
Viani Ing. Michele
artigiani
67
A.B.S. di Alessandro Biasci
68
Alberici Andrea
69
Artigiana Mirafiora S.n.c.
70
Autofficina Cherubini S.n.c.
71
Badaracco Trasporti S.n.c.
72
Beghini Auto S.n.c.
73
Benedetti Scavi di Benedetti Andrea
74
Bertelloni Franco
75
Campra Duilio
76
Capetta Gianni
77
Cm Elettra di Mancini Cesare
78
De.Ca. S.r.l.
79
Edilscavi Val di Vara di Volpi Franco
80
F.lli Beghini S.n.c.
81
Grossi Giancarlo
82
I.M.E.C. Costruzioni di Elio Vulcano & C. S.a.s.
83
Land Mover di Tonelli Emanuele
84
M.B. Sport di Biondi F.
85
Marcuccetti Rinaldo
86
Martinelli S.a.s.
87
Moglia Danilo & C. S.a.s.
88
Montali Sauro
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
privilegio
4.204,24
2.832,54
749,58
76,52
1.664,40
1.733,57
947,28
6.741,00
0
2.145,93
686,37
836,57
531,21
4.846,85
0
4.243,84
303,22
0
14.705,86
1.829,26
12.175,00
4.873,49
1.650,00
600,00
61.246,78
11.018,23
11.227,60
856,20
1.200,00
0
6.307,87
1.372,00
540,79
11.333,00
1.952,00
37.288,03
1.210,00
9.891,00
9.670,02
0
8.558,29
7.692,50
48.400,00
2.534,88
12.686,37
9.646,67
39.095,54
3.693,22
790,00
3.538,02
0
6.550,00
chirografo
0
1.696,73
0
0
0
1.567,89
0
0
725,39
1.767,63
0
0
0
0
1.188,71
0
1.696,73
0
687,59
384,14
2.851,38
687,59
509,41
109,20
12.762,40
2.166,83
2.868,24
179,80
297,60
0
1.261,58
288,12
113,57
0
390,40
7.831,34
1.539,99
1.978,20
4.365,60
1.057,92
2.470,96
1.538,50
9.680,00
1.844,47
7.635,51
1.929,33
18.151,56
1.579,48
158,00
742,98
853,00
1.310,00
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
Pag. 74 di 78
N°
Nominativo
89
Progetto Verde di Pitanti Paola
90
Rumiz Stefano
91
Scopetani Maurizio
92
Zambelli Sopalù Sandro
93
Zanelli Claudio
coltivatori diretti
94
Ricci Az. Agriflorovivaista di Ricci Cipriano
95
Spatarra Elena
cooperative
96
Ambiente S.C.
97
La Montagna Soc.Cooperativa
enti previdenziali
98
C.E.R.T. - Cassa Edile Regionale Toscana
99
Inps (Equitalia Centro S.p.A.)
erario
100
Agenzia delle Entrate (Equitalia Centro S.p.A.)
esattoria
101
Equitalia Centro S.p.A.
fornitori
102
888 Software Products S.r.l.
103
Agraria Cantarelli & C.S.n.c.
104
Alba Leasing S.p.A.
105
Albergo Il Cantuccio di Longhi e Bertolotto S.n.c.
106
Alberto Mazzi & C. S.n.c.
107
Alga S.p.A.
108
Area-Azienda Riciclaggio Edilizia Ambiente
109
Articoli Sanitari ed Ortopedici Ciaglia di Bertaccini Loriana
110
Autostrade per l'Italia S.p.A.
111
Avcp
112
B.M. Impianti Termoidraulici S.n.c.
113
Baglioni Giancarlo
114
Bedini Olinto
115
Beton Cave Olivi S.r.l.
116
Betonbit S.r.l.
117
Bg Service di Barattini Claudio
118
Biella Leasing S.p.A.
119
Bocchi S.r.l.
120
Bono Delia
121
C.M. di Stoppa Riccardo
122
Calcestruzzi Lusardi S.r.l.
123
Campanini Luca & C. S.n.c.
124
Cave Piandirena S.n.c.
125
Celaschi & C. S.n.c.
126
Cemenbit S.r.l.
127
Centro Edile Lombardelli S.r.l.
128
Co.I.Mar.Srl
129
Coge S.r.l. in Liquidazione
130
Colliva Edilizia S.r.l.
131
Cooperativa Le Lame S.r.l.
132
Corpo Vigili Giurati S.p.A.
133
Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.
134
Costruzioni Grenti S.r.l.
privilegio
7.050,00
341,00
1.249,02
18.984,78
10.000,00
0
4.301,25
44.233,00
0
17.420,34
120.895,42
0
3.465,84
94.402,84
0
1.480.187,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
chirografo
1.410,00
68,20
249,80
2.820,00
2.000,00
0
860,25
1.267,00
0
0
35.402,00
0
0
2.793,93
0
0
0
4.006,14
0
953,97
871,07
51.425,38
1.980,00
96,00
32.951,47
65.643,91
741,38
2.389,18
1.584,25
18.150,00
1.127,52
840,00
89.395,96
16.815,51
23,76
31.655,47
46.608,00
2.461,38
55.591,80
1.641,00
12.778,32
1.998,30
41,75
83.255,76
2.760,73
46.862,01
1.800,00
431,69
12.400,00
1.753,60
583,20
11.380,00
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 75 di 78
N°
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Nominativo
Culligan Technoacque S.r.l.
Dat.El. S.r.l.
Demolscavi S.a.s.
Due G S.n.c.
E.L.I.O.S. S.r.l.
Ecology Group Cons. Stabile a r.l.
Edil Marchetti S.a.s.
Edil.Co.Pre S.r.l.
Edilcementi S.r.l.
Edilizia Odalis di Marte Rodriguez Odalis
Edilmarket 2000 dei 3G S.r.l.
Edilverde S.r.l.
El.Ma Scavi S.n.c.
Enel Servizio Elettrico S.p.A.
Errebian S.p.A.
Eurosol Palimodena S.r.l.
Euroverde Group S.r.l.
F.lli Fiasella S.r.l.
Fibro Edil S.r.l.
Flakt Woods S.p.A.
Fracasso S.p.A.
Fratelli Albertazzi S.n.c.
G.D. S.r.l.
General Costruzioni S.r.l.
Geobrugg Italia S.r.l.
Geonord Wellpoint S.r.l.
Gieffesse di Rossi Gigliola & C.S.n.c.
Graffiti S.p.A.
Gre.Col. S.r.l.
I.C.E.S. S.p.A.
I.O.S. S.p.A. in liq.
Idrosanitaria di Rinaldi Vincenzo & C. S.a.s.
Impresa F.lli Massai S.r.l.
Kaloroil di Bartolini Mario & Figli S.r.l.
La Pietra di Cassio di Giulia Magnani
Ligure Calcestruzzi S.r.l.
Lo.Com. S.r.l.
Lombardi Marco - Autofficina meccanica
Lumachelli Pietro & Figli S.r.l.
M. Ferrero S.r.l.
Mancini Costruzioni Generali S.a.s.
Manfredi & Bocchi S.r.l.
Marchini A. & G. S.n.c.
Marsiliana Bitumi S.r.l.
Merigo S.p.A.
Metaltecnica Apuana S.r.l.
Milani Macchine S.r.l.
Nucciarelli Rino
Nuova Service Commerciale S.r.l.
Off. Padana Gru e Pelegatti Guido & C S.r.l.
Passaglia Fulvio
Pavitecna S.r.l.
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
privilegio
chirografo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.163,60
12.448,45
25.844,15
25.660,00
1.620,00
3.352,65
8.480,00
10.188,87
47.313,57
2.049,61
18.125,57
5.366,31
6.500,96
1.770,01
1.275,81
176.586,36
1.768,91
1.091,16
5.216,83
4.800,00
12.525,51
135,00
671,24
11.500,00
14.184,00
4.012,80
2.940,00
21.400,80
3.864,00
13.281,42
652.621,37
66.990,97
68.595,51
40.777,60
1.944,32
47.448,00
4.907,15
817,20
15.072,80
1.828,56
3.000,00
744,00
5.595,00
128.510,70
31.288,77
4.123,20
20.080,01
78.712,00
577,60
256,23
6.116,23
42.000,00
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
Pag. 76 di 78
N°
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
banche
214
Nominativo
privilegio
Perforazioni Calabrese S.r.l.
Pneu.Mar di Tommaso Bartolomei
Reb S.r.l.
Risp S.r.l.
Ronca Fabio
S.I.M.A. S.r.l.
S.P.V.M. di Vazio Bruno & C. S.a.s.
Safe S.r.l.
Scai S.p.A.
Sicurimpianti S.r.l.
Società Articoli Industriali S.r.l.
Teas S.r.l.
Tecnopali Apuana S.r.l.
Tecnosistampa Italia S.r.l.
Telecom Italia S.P.A.
Telepass S.p.A.
Tirrena Carri Service S.r.l.
Tirrena Petroli di Tranchinetti Valeria
Tnt Global Express S.p.A.
Trattoria La Lanterna Blu di Manini Morena
Tuscia Sider S.r.l.
Vebra S.r.l.
Venturini Marmi S.r.l. Unipersonale
Versilgas S.r.l.
Versilia Garden di Fracassini Paola
Water Time Il Boccione S.r.l.
Wuerth S.r.l.
Banca Popolare S.p.A.
(già Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.)
Totale €
chirografo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.840,09
3.718,38
8.000,00
21.864,00
4.860,00
5.690,69
490,00
10.320,00
22.580,11
5.000,00
4.853,69
217.833,08
86.767,60
303,36
10.091,18
2.389,18
4.211,66
730,07
74,47
3.679,00
1.865,59
5.040,00
12.000,00
65,83
676,50
71,21
2.442,94
0
0
467.834,66
2.346.458,71
3.444.984,99
La tabella che precede individua la categoria dei creditori privilegiati e quella dei chirografari.
Occorre tener conto però che i creditori privilegiati parzialmente o totalmente insoddisfatti saranno
equiparati ai chirografari e potranno esprimere il proprio voto, limitatamente alla parte di credito
non soddisfatta in via privilegiata.
Tenuto conto di ciò, il totale dei crediti per i quali potrà essere espresso il voto, considerato
l’ammontare dei crediti chirografari in senso stretto e delle percentuali di pagamento previste per i
creditori privilegiati, è pari ad € 4.615.864,51.
In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 177 L.F., il presente concordato preventivo, per essere
approvato, deve ottenere il voto favorevole, da acquisirsi nelle modalità di legge, di tanti creditori i cui crediti ammontino almeno ad € 2.307.933,26, pari alla maggioranza dei crediti
ammessi al voto, ossia i chirografari e i privilegiati che non soddisfatti, integralmente o parzialmente, in relazione al privilegio detenuto.
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
Pag. 77 di 78
Capitolo XII - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’articolata proposta depositata evidenzia un punto di criticità rappresentato della fatto che il
socio si è impegnato al versamento di una cifra considerevole (€ 600.000,00) a favore dei creditori, senza fornire idonea garanzia di tale adempimento ad eccezione di quella propria personale.
Tenuto conto del’insufficienza del patrimonio aziendale a soddisfarla proposta concordataria,
sarebbe opportuno che tale impegno venisse garantito adeguatamente.
Il patrimonio personale di Amilcare Dal Pino risulta di una certa consistenza, benché gli immobili risultino gravati da trascrizioni pregiudizievoli.
Le due ipotesi di soddisfacimento dei creditori sono sintetizzabili come segue:
Ipotesi 1 – nel caso in cui il socio Dal Pino adempia al versamento per il quale si è impegnato
In questa ipotesi l’attivo disponibile è stimato in € 2.373.627,48, per cui il pagamento ai creditori privilegiati consentirebbe:
• il pagamento delle spese di procedura;
• il pagamento delle spese in prededuzione;
• il pagamento dei debiti prededuttivi pregressi;
• l’integrale pagamento: dell’Erario per I.V.A. e ritenute, dei dipendenti e dei professionisti;
• il pagamento dei coltivatori diretti, degli artigiani e delle cooperative nella misura dell’8,15%
del loro credito assistito da privilegio e la retrocessione del residuo a credito chirografario;
• il pagamento dei creditori chirografari ed equiparati nella misura del 13,74% del loro credito.
∗ ∗ ∗
Ipotesi 2 – nel caso di mancato versamento da parte del socio Dal Pino
In questa ipotesi peggiorativa i creditori possono trovare soddisfazione unicamente nel ricavato
della liquazione dei beni aziendali, stimato in € 1.773.627,48 e ciò consentirebbe:
• il pagamento delle spese di procedura;
• il pagamento delle spese in prededuzione;
• il pagamento dei debiti prededuttivi pregressi;
DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA
CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)
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• l’integrale pagamento: dell’Erario per I.V.A. e ritenute, dei dipendenti e dei professionisti;
• il pagamento dei coltivatori diretti, degli artigiani e delle cooperative nella misura dell’8,15%
del loro credito assistito da privilegio.
Lo scrivente ritiene opportuno ribadire che le percentuali sopra esposte potranno variare
all’esito della liquidazione concordataria, considerato che le stime sono avvenute con un approccio
prudenziale e per gli accantonamenti che potrebbero non essere impiegati per imprevisti.
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Ciò premesso, il sottoscritto ha esposti tutti gli elementi accertati allo scopo di illustrare ai creditori la proposta depositata ed ai fini della loro valutazione, ritenendo di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Ringrazia il Tribunale per la fiducia rinnovata.
Con la massima osservanza,
Carrara, 6 maggio 2013.
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Dott. Giuseppe Innocenti
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