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Le altre procedure concorsuali: le finalità LEZIONE 5

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Le altre procedure concorsuali: le finalità LEZIONE 5
LEZIONE
5
Le altre procedure concorsuali:
le finalità
Sappiamo che, oltre al fallimento, sono previste altre procedure concorsuali,
che hanno presupposti e finalità diverse dal fallimento vero e proprio.
In questa lezione tratteremo delle caratteristiche generali di queste procedure; ci occuperemo pertanto di:
• concordato preventivo, che consiste in un accordo tra creditori e debitore
avente lo scopo di evitare il fallimento e che prevede, oltre al pagamento
integrale dei creditori privilegiati, il pagamento per almeno il 40% dei creditori chirografari;
• amministrazione controllata, che ha lo scopo di consentire all’imprenditore
di riprendersi da una situazione di crisi momentanea, attraverso il riconoscimento di un periodo di moratoria dei pagamenti;
• amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che è stata
introdotta allo scopo di risanare, o comunque di preservare dal fallimento,
le grandi imprese;
• liquidazione coatta amministrativa, alla quale vengono assoggettate particolari categorie di imprese, come per esempio quelle pubbliche o quelle private che esercitano attività particolari (banche, assicurazioni).
LE ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
Il concordato
preventivo
La liquidazione
coatta
amministrativa
L’amministrazione
straordinaria delle
grandi imprese in
crisi
L’amministrazione
controllata
• CREDITORI
PRIVILEGIATI
(M5•1.2)
• CREDITORI
CHIROGRAFARI
(M5•1.2)
• CONCORDATO
FALLIMENTARE
(M5•4.6)
• IMPRENDITORE
COMMERCIALE
(M1•3.1)
• ART. 160 L. FALL.
COMMA 1
“L’imprenditore
che si trova in istato
d’insolvenza, fino a
che il suo fallimento
non è dichiarato,
può proporre ai
creditori un concordato preventivo
secondo le disposizioni di questo
Titolo se:
1) è iscritto nel
registro delle
imprese da almeno
un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa
ha avuto una mino-
re durata, ed ha
tenuto una regolare
contabilità per la
stessa durata;
2) nei cinque anni
precedenti non è
stato dichiarato fallito o non è stato
ammesso a una
procedura di concordato preventivo;
3) non è stato con-
dannato per bancarotta o per delitto
contro il patrimonio, la fede pubblica,
l’economia pubblica, l’industria o il
commercio.”
5.1 Il concordato preventivo
Finalità
Il concordato preventivo consente all’imprenditore insolvente di evitare la
dichiarazione di fallimento.
Differenze con
l’amministrazione
controllata...
La procedura conduce nella generalità dei casi alla liquidazione dell’azienda,
al fine di soddisfare – nei termini stabiliti dal concordato – i creditori privilegiati e
chirografari. Esso si differenzia sotto questo profilo dall’amministrazione controllata che, al contrario, è volta a consentire il ripristino della regolare attività
di impresa, superando un periodo di temporanea difficoltà.
...e con
il concordato
fallimentare
Il concordato preventivo si differenzia dal concordato fallimentare in quanto
interviene prima (o, meglio, in sostituzione) del fallimento; il concordato fallimentare, invece, segna la chiusura di una procedura fallimentare vera e propria.
Ferma restando questa differenza fondamentale, numerose sono le affinità tra i
due tipi di concordato per quanto attiene alla procedura. Infatti, anche il concordato preventivo consiste in un accordo che interviene, sotto il controllo
dell’Autorità giudiziaria, tra l’imprenditore e i suoi creditori.
I contenuti
dell’accordo
La legge stabilisce il contenuto minimale di tale accordo: nel concordato preventivo, l’imprenditore deve impegnarsi a pagare:
• integralmente i creditori privilegiati;
• una percentuale non inferiore al 40% ai creditori chirografari.
E Il signor Bianchi, imprenditore, è insolvente. Il totale dei suoi debiti è pari a 10 milioni
di euro, di cui 6 nei confronti di creditori privilegiati e 4 nei confronti di creditori chirografari. Per poter accedere al concordato preventivo, egli dovrà impegnarsi a pagare almeno
7,6 milioni di euro (6 ai creditori privilegiati e 1,6 ai creditori chirografari).
Utilità
della
procedura
Questa procedura interessa sia all’imprenditore, sia ai creditori. Il primo, infatti, evita il fallimento e le sue conseguenze sotto ogni profilo: patrimoniale,
personale, penale; i secondi, invece, accettano una decurtazione del loro credito, ma a fronte di una maggior certezza e celerità di pagamento.
Condizioni
per
l’ammissione
Non tutti gli imprenditori commerciali possono essere ammessi al concordato
preventivo. A tal fine, infatti, l’imprenditore deve soddisfare i requisiti previsti
dall’art. 160, primo comma, l. fall. La legge, in effetti, considera il concordato
preventivo come un beneficio concesso all’imprenditore che, pur avendo operato correttamente, non ha avuto successo, e vuole evitare che si avvalgano di
questa procedura soggetti che non ne siano meritevoli.
5.2 L’amministrazione controllata
Finalità
Rispetto al concordato preventivo, l’amministrazione controllata ha una
finalità diversa. Essa, infatti, consente all’imprenditore che si trovi in una situazione di crisi temporanea e risolvibile di superare tale situazione, risanando l’impresa. L’amministrazione controllata non porta, dunque, a realizzare
• Le altre procedure concorsuali: le finalità
397
• COMMISSARIO
GIUDIZIALE
È un organo nominato dal Tribunale
nelle procedure
concorsuali di concordato preventivo
e di amministrazio-
ne controllata. Ha il
compito di redigere l’inventario del
patrimonio del
debitore e di controllare l’andamento dell’impresa,
oltre che di informare sull’andamento della procedura il giudice delegato e il Tribunale.
• LEGGI
DI SETTORE
Leggi emanate per
regolamentare
specificamente
una determinata
materia.
• RISTRUTTURAZIONE
È il processo di
revisione e riorga-
nizzazione dei
costi, del sistema
lavorativo e produttivo di un’azienda.
DIRITTO
CIVILE
• INTERESSI
LEGALI E CONVENZIONALI
Sono frutti civili,
cioè beni prodotti
da altri beni (in
questo caso dal
denaro).
Si calcolano applicando una certa
percentuale al valore del debito; la
misura di tale percentuale si dice
legale quando è
quella prevista dalla
legge, convenziona-
l’attivo per pagare i debiti; al contrario, essa tende a consentire la prosecuzione
dell’attività di impresa, temporaneamente resa disagevole da difficoltà economiche o finanziarie dell’imprenditore.
Condizioni
per
l’ammissione
Anche per l’ammissione all’amministrazione controllata la legge richiede che
l’imprenditore ne sia meritevole: anche qui, infatti, devono essere soddisfatte
le condizioni di cui all’art. 160 c. 1 l. fall. In più, deve sussistere la possibilità
di risanare effettivamente l’impresa (la legge parla di “comprovate possibilità” di risanamento).
Il piano
di risanamento
Al fine di essere ammesso all’amministrazione controllata, l’imprenditore deve
presentare un piano di risanamento dell’impresa, dimostrando che sussistono concrete possibilità di recupero dell’attività.
Il periodo
e gli effetti
L’amministrazione controllata – che, analogamente al concordato, deve essere approvata dai creditori – può essere concessa per un periodo massimo di due anni.
La sua attivazione produce i seguenti effetti principali:
• l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, ma sotto la vigilanza del
giudice delegato e di un commissario giudiziale;
• i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
A differenza del concordato, continuano però a decorrere gli interessi legali e
convenzionali, ma questi sono inesigibili durante la procedura.
La moratoria
In altri termini, l’imprenditore si vede riconoscere un periodo di moratoria nei
pagamenti: gli si consente dunque di operare senza dover preoccuparsi dell’assillo di eventuali procedure esecutive, intentate dai creditori, e potendosi così
concentrare sulla ripresa dell’attività e sul risanamento dell’impresa.
L’intervento dell’autorità giudiziaria e di un commissario nominato dal Tribunale
tende ad assicurare che, durante il periodo di durata dell’amministrazione controllata, l’imprenditore operi correttamente, e rispetti il programma presentato
per il risanamento dell’attività.
Chiusura
della
procedura
Se, scaduto il termine assegnato, l’impresa è risanata, la procedura si chiude
con il ritorno alla gestione ordinaria. In caso contrario, la procedura si converte
in fallimento, a meno che l’imprenditore non proponga (sussistendone i presupposti) un concordato preventivo.
5.3 La liquidazione coatta amministrativa
Le imprese
assoggettate
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La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si svolge sotto il controllo dell’Autorità amministrativa; vi sono assoggettate, in sostituzione del fallimento, particolari categorie di imprese: per esempio, imprese
pubbliche o imprese private soggette a vigilanza, quali banche, imprese di assicurazione, imprese finanziarie.
La crisi dell’impresa •
le quando è stabilita dalle parti.
ECONOMIA
POLITICA
• IMPRESE
PUBBLICHE
Sono attività economiche organizzate e gestite da un
ente pubblico allo
scopo di produrre
beni e servizi.Tali
imprese seguono la
stessa disciplina
delle imprese private, ma hanno
diversa natura e
sono ovviamente
sottoposte a controlli pubblici, che
ne determinano
l’indirizzo.
• GIUDICE
DELEGATO
(M5•2.5)
• REVOCATORIA
FALLIMENTARE
(M5•3.3)
• LEGGE
BANCARIA
(M2•8.5)
Le condizioni
Le condizioni per l’avvio della procedura possono essere anche diverse da
quelle previste per il fallimento. Infatti, la liquidazione può essere imposta,
anche se non sussiste uno stato di insolvenza, qualora risultino violate norme
di legge o regolamenti che disciplinano l’attività di impresa.
Lo
svolgimento
La funzione della procedura è analoga a quella del fallimento: la liquidazione
dell’impresa e il soddisfacimento dei creditori.
Lo svolgimento è regolato, in termini generali, dalla legge fallimentare, ma le
singole leggi di settore (per esempio, la legge bancaria, la legge sulle assicurazioni ecc.) dettano regole specifiche che integrano la disciplina generale.
Differenze
con il
fallimento
Le differenze principali rispetto al fallimento possono così riassumersi:
• l’avvio della procedura è disposto con decreto dell’Autorità amministrativa
competente (per esempio, per le Banche spetta alla Banca d’Italia);
• tutti i compiti normalmente svolti nel fallimento dall’Autorità giudiziaria sono
svolti dall’Autorità amministrativa competente;
• se l’impresa è insolvente, resta ferma la competenza dell’Autorità giudiziaria
per il relativo accertamento e per i provvedimenti conseguenti (incluso,
ovviamente, l’accertamento di eventuali responsabilità di tipo penale o civile). Si applicheranno anche le norme in tema di revocatoria fallimentare;
• se l’impresa non è insolvente, la procedura si svolge a livello amministrativo,
secondo regole non molto diverse da quelle del fallimento.
5.4 L’amministrazione straordinaria
Il risanamento
delle grandi
imprese in crisi
Introdotta nel nostro ordinamento nel 1979 e di recente completamente riformata dal d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, è una procedura concorsuale che tende a
sottrarre le grandi imprese in stato di insolvenza al fallimento, al fine
di consentire la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell’attività
imprenditoriale senza dispersione del patrimonio produttivo (ove possibile). Vi
possono accedere le imprese che superano i parametri dimensionali minimi
stabiliti dalla legge: in particolare, il numero di lavoratori subordinati, compresi
quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non deve essere
inferiore a 200 unità da almeno un anno e i debiti non devono avere un
ammontare complessivo inferiore ai due terzi del totale dello stato patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.
La procedura
La procedura prevede la predisposizione di uno o più piani di risanamento, da
realizzarsi a cura di un commissario nominato dall’Autorità governativa.
Essa si può chiudere:
• con la ristrutturazione dell’impresa e la prosecuzione dell’attività;
• con il riparto ai creditori delle somme ricavate dalla vendita del patrimonio;
• con un concordato con i creditori;
• con la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento.
• Le altre procedure concorsuali: le finalità
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