Le altre procedure concorsuali: le finalità LEZIONE 5
by user
Comments
Transcript
Le altre procedure concorsuali: le finalità LEZIONE 5
LEZIONE 5 Le altre procedure concorsuali: le finalità Sappiamo che, oltre al fallimento, sono previste altre procedure concorsuali, che hanno presupposti e finalità diverse dal fallimento vero e proprio. In questa lezione tratteremo delle caratteristiche generali di queste procedure; ci occuperemo pertanto di: • concordato preventivo, che consiste in un accordo tra creditori e debitore avente lo scopo di evitare il fallimento e che prevede, oltre al pagamento integrale dei creditori privilegiati, il pagamento per almeno il 40% dei creditori chirografari; • amministrazione controllata, che ha lo scopo di consentire all’imprenditore di riprendersi da una situazione di crisi momentanea, attraverso il riconoscimento di un periodo di moratoria dei pagamenti; • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che è stata introdotta allo scopo di risanare, o comunque di preservare dal fallimento, le grandi imprese; • liquidazione coatta amministrativa, alla quale vengono assoggettate particolari categorie di imprese, come per esempio quelle pubbliche o quelle private che esercitano attività particolari (banche, assicurazioni). LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Il concordato preventivo La liquidazione coatta amministrativa L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi L’amministrazione controllata • CREDITORI PRIVILEGIATI (M5•1.2) • CREDITORI CHIROGRAFARI (M5•1.2) • CONCORDATO FALLIMENTARE (M5•4.6) • IMPRENDITORE COMMERCIALE (M1•3.1) • ART. 160 L. FALL. COMMA 1 “L’imprenditore che si trova in istato d’insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo Titolo se: 1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una mino- re durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata; 2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo; 3) non è stato con- dannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio.” 5.1 Il concordato preventivo Finalità Il concordato preventivo consente all’imprenditore insolvente di evitare la dichiarazione di fallimento. Differenze con l’amministrazione controllata... La procedura conduce nella generalità dei casi alla liquidazione dell’azienda, al fine di soddisfare – nei termini stabiliti dal concordato – i creditori privilegiati e chirografari. Esso si differenzia sotto questo profilo dall’amministrazione controllata che, al contrario, è volta a consentire il ripristino della regolare attività di impresa, superando un periodo di temporanea difficoltà. ...e con il concordato fallimentare Il concordato preventivo si differenzia dal concordato fallimentare in quanto interviene prima (o, meglio, in sostituzione) del fallimento; il concordato fallimentare, invece, segna la chiusura di una procedura fallimentare vera e propria. Ferma restando questa differenza fondamentale, numerose sono le affinità tra i due tipi di concordato per quanto attiene alla procedura. Infatti, anche il concordato preventivo consiste in un accordo che interviene, sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria, tra l’imprenditore e i suoi creditori. I contenuti dell’accordo La legge stabilisce il contenuto minimale di tale accordo: nel concordato preventivo, l’imprenditore deve impegnarsi a pagare: • integralmente i creditori privilegiati; • una percentuale non inferiore al 40% ai creditori chirografari. E Il signor Bianchi, imprenditore, è insolvente. Il totale dei suoi debiti è pari a 10 milioni di euro, di cui 6 nei confronti di creditori privilegiati e 4 nei confronti di creditori chirografari. Per poter accedere al concordato preventivo, egli dovrà impegnarsi a pagare almeno 7,6 milioni di euro (6 ai creditori privilegiati e 1,6 ai creditori chirografari). Utilità della procedura Questa procedura interessa sia all’imprenditore, sia ai creditori. Il primo, infatti, evita il fallimento e le sue conseguenze sotto ogni profilo: patrimoniale, personale, penale; i secondi, invece, accettano una decurtazione del loro credito, ma a fronte di una maggior certezza e celerità di pagamento. Condizioni per l’ammissione Non tutti gli imprenditori commerciali possono essere ammessi al concordato preventivo. A tal fine, infatti, l’imprenditore deve soddisfare i requisiti previsti dall’art. 160, primo comma, l. fall. La legge, in effetti, considera il concordato preventivo come un beneficio concesso all’imprenditore che, pur avendo operato correttamente, non ha avuto successo, e vuole evitare che si avvalgano di questa procedura soggetti che non ne siano meritevoli. 5.2 L’amministrazione controllata Finalità Rispetto al concordato preventivo, l’amministrazione controllata ha una finalità diversa. Essa, infatti, consente all’imprenditore che si trovi in una situazione di crisi temporanea e risolvibile di superare tale situazione, risanando l’impresa. L’amministrazione controllata non porta, dunque, a realizzare • Le altre procedure concorsuali: le finalità 397 • COMMISSARIO GIUDIZIALE È un organo nominato dal Tribunale nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di amministrazio- ne controllata. Ha il compito di redigere l’inventario del patrimonio del debitore e di controllare l’andamento dell’impresa, oltre che di informare sull’andamento della procedura il giudice delegato e il Tribunale. • LEGGI DI SETTORE Leggi emanate per regolamentare specificamente una determinata materia. • RISTRUTTURAZIONE È il processo di revisione e riorga- nizzazione dei costi, del sistema lavorativo e produttivo di un’azienda. DIRITTO CIVILE • INTERESSI LEGALI E CONVENZIONALI Sono frutti civili, cioè beni prodotti da altri beni (in questo caso dal denaro). Si calcolano applicando una certa percentuale al valore del debito; la misura di tale percentuale si dice legale quando è quella prevista dalla legge, convenziona- l’attivo per pagare i debiti; al contrario, essa tende a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa, temporaneamente resa disagevole da difficoltà economiche o finanziarie dell’imprenditore. Condizioni per l’ammissione Anche per l’ammissione all’amministrazione controllata la legge richiede che l’imprenditore ne sia meritevole: anche qui, infatti, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’art. 160 c. 1 l. fall. In più, deve sussistere la possibilità di risanare effettivamente l’impresa (la legge parla di “comprovate possibilità” di risanamento). Il piano di risanamento Al fine di essere ammesso all’amministrazione controllata, l’imprenditore deve presentare un piano di risanamento dell’impresa, dimostrando che sussistono concrete possibilità di recupero dell’attività. Il periodo e gli effetti L’amministrazione controllata – che, analogamente al concordato, deve essere approvata dai creditori – può essere concessa per un periodo massimo di due anni. La sua attivazione produce i seguenti effetti principali: • l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa, ma sotto la vigilanza del giudice delegato e di un commissario giudiziale; • i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. A differenza del concordato, continuano però a decorrere gli interessi legali e convenzionali, ma questi sono inesigibili durante la procedura. La moratoria In altri termini, l’imprenditore si vede riconoscere un periodo di moratoria nei pagamenti: gli si consente dunque di operare senza dover preoccuparsi dell’assillo di eventuali procedure esecutive, intentate dai creditori, e potendosi così concentrare sulla ripresa dell’attività e sul risanamento dell’impresa. L’intervento dell’autorità giudiziaria e di un commissario nominato dal Tribunale tende ad assicurare che, durante il periodo di durata dell’amministrazione controllata, l’imprenditore operi correttamente, e rispetti il programma presentato per il risanamento dell’attività. Chiusura della procedura Se, scaduto il termine assegnato, l’impresa è risanata, la procedura si chiude con il ritorno alla gestione ordinaria. In caso contrario, la procedura si converte in fallimento, a meno che l’imprenditore non proponga (sussistendone i presupposti) un concordato preventivo. 5.3 La liquidazione coatta amministrativa Le imprese assoggettate 398 La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si svolge sotto il controllo dell’Autorità amministrativa; vi sono assoggettate, in sostituzione del fallimento, particolari categorie di imprese: per esempio, imprese pubbliche o imprese private soggette a vigilanza, quali banche, imprese di assicurazione, imprese finanziarie. La crisi dell’impresa • le quando è stabilita dalle parti. ECONOMIA POLITICA • IMPRESE PUBBLICHE Sono attività economiche organizzate e gestite da un ente pubblico allo scopo di produrre beni e servizi.Tali imprese seguono la stessa disciplina delle imprese private, ma hanno diversa natura e sono ovviamente sottoposte a controlli pubblici, che ne determinano l’indirizzo. • GIUDICE DELEGATO (M5•2.5) • REVOCATORIA FALLIMENTARE (M5•3.3) • LEGGE BANCARIA (M2•8.5) Le condizioni Le condizioni per l’avvio della procedura possono essere anche diverse da quelle previste per il fallimento. Infatti, la liquidazione può essere imposta, anche se non sussiste uno stato di insolvenza, qualora risultino violate norme di legge o regolamenti che disciplinano l’attività di impresa. Lo svolgimento La funzione della procedura è analoga a quella del fallimento: la liquidazione dell’impresa e il soddisfacimento dei creditori. Lo svolgimento è regolato, in termini generali, dalla legge fallimentare, ma le singole leggi di settore (per esempio, la legge bancaria, la legge sulle assicurazioni ecc.) dettano regole specifiche che integrano la disciplina generale. Differenze con il fallimento Le differenze principali rispetto al fallimento possono così riassumersi: • l’avvio della procedura è disposto con decreto dell’Autorità amministrativa competente (per esempio, per le Banche spetta alla Banca d’Italia); • tutti i compiti normalmente svolti nel fallimento dall’Autorità giudiziaria sono svolti dall’Autorità amministrativa competente; • se l’impresa è insolvente, resta ferma la competenza dell’Autorità giudiziaria per il relativo accertamento e per i provvedimenti conseguenti (incluso, ovviamente, l’accertamento di eventuali responsabilità di tipo penale o civile). Si applicheranno anche le norme in tema di revocatoria fallimentare; • se l’impresa non è insolvente, la procedura si svolge a livello amministrativo, secondo regole non molto diverse da quelle del fallimento. 5.4 L’amministrazione straordinaria Il risanamento delle grandi imprese in crisi Introdotta nel nostro ordinamento nel 1979 e di recente completamente riformata dal d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, è una procedura concorsuale che tende a sottrarre le grandi imprese in stato di insolvenza al fallimento, al fine di consentire la prosecuzione, la riattivazione e la riconversione dell’attività imprenditoriale senza dispersione del patrimonio produttivo (ove possibile). Vi possono accedere le imprese che superano i parametri dimensionali minimi stabiliti dalla legge: in particolare, il numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non deve essere inferiore a 200 unità da almeno un anno e i debiti non devono avere un ammontare complessivo inferiore ai due terzi del totale dello stato patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio. La procedura La procedura prevede la predisposizione di uno o più piani di risanamento, da realizzarsi a cura di un commissario nominato dall’Autorità governativa. Essa si può chiudere: • con la ristrutturazione dell’impresa e la prosecuzione dell’attività; • con il riparto ai creditori delle somme ricavate dalla vendita del patrimonio; • con un concordato con i creditori; • con la conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento. • Le altre procedure concorsuali: le finalità 399