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IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Poteri e funzioni nel concordato con

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IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Poteri e funzioni nel concordato con
COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI
Gruppo di lavoro formato da:
Grana Castagnetti Massimo (responsabile)
Altomonte Luca
Burani Eugenio
De Lillo Marfisa
Donnicola Santo
Quartieri Cristina
Vaccari Carlo
Membro esterno Dott. Adani Emanuele
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni
1
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni
INDICE
n.pagina
1)
Poteri e funzioni nel concordato con cessione di beni
3
2)
Adempimenti iniziali del Commissario Giudiziale
4
3)
Adempimenti, funzioni e relazione ai creditori
7
4)
Adempimenti successivi al deposito della relazione
10
5)
Adempimenti post-omologa
12
2
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
1) Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni1
Nel precedente elaborato abbiamo analizzato le funzioni del commissario giudiziale nominato
nella fase di pre-concordato.
Nel presente capitolo si tenterà di esporre, con un taglio pratico, le funzioni ed i poteri che il
Commissario Giudiziale assume a seguito dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex
art. 163 comma 2 n. 3 L.F., anche alla luce delle recenti novità introdotte. In linea di massima il
Commissario, eventualmente nominato in fase di pre–concordato, sarà confermato in tale veste con il
decreto di ammissione del debitore alla procedura.
Il professionista è nominabile commissario soltanto se in possesso dei requisiti per la nomina a
curatore fallimentare previsti dall’art. 28 l.f. ovvero rientra in una delle seguenti figure:
 Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
 Studi professionali associati e società tra professionisti, purché i soci delle stesse appartengano ad
una delle categorie di cui al punto precedente, fermo restando che, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, venga espressamente designata il singolo professionista responsabile della procedura;
 Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni,
fornendo prova di adeguate capacità imprenditoriali, e a condizione che non sia intervenuta nei loro
confronti una sentenza dichiarativa di fallimento.
E’ preclusa la nomina a commissario giudiziale ai parenti od affini entro il quarto grado del debitore, i
creditori dello stesso e chi ha concorso alla crisi dell’impresa nei due anni anteriori al decreto di
ammissione al concordato preventivo, oltre a chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
*
1
La maggior parte dei concordati proposti si caratterizza con la cessione dei beni, motivo per il quale abbiamo scelto di
qualificare in questo modo il presente lavoro. Tuttavia la maggior parte delle indicazioni qui richieste possono essere
riferite anche al commissario giudiziale nelle altre procedure concordatarie.
3
2) Adempimenti iniziali del commissario giudiziale
Dopo la nomina il commissario dovrà:
 Accettare la nomina: il professionista nominato Commissario Giudiziale, deve comunicare entro due
giorni, utilizzando le modalità telematiche previste dal PCT, la propria accettazione al Giudice
Delegato, in mancanza il tribunale, ai sensi dell’art. 29 L.F., deve provvedere d’urgenza in camera di
consiglio ad una nuova nomina. Con l’accettazione il professionista, nell’esercizio delle funzioni di
commissario giudiziale, assume la qualifica di pubblico ufficiale (art. 165 L.F.) ed a lui sono
applicabili alcune disposizioni previste anche per il curatore (art. 36 – Reclamo contro gli atti di
amministrazione; art. 37 – Revoca; art. 38 – La responsabilità; art. 39 – Il compenso). Ritirare in
Cancelleria copia del decreto di ammissione e relativa documentazione.
 Munirsi di indirizzo PEC della procedura e comunicarla al Registro delle Imprese entro 10 giorni
dalla nomina (nel caso tale adempimento non sia già stato eseguito in fase di pre-concordato);
 Richiedere con apposita istanza la nomina dell’istituto di credito presso il quale effettuare il deposito
della somma indicata nel decreto quale deposito spese da parte del debitore;
 Eseguire le forme di pubblicità prescritte dal decreto di ammissione e quelle riconducibili alla
particolare natura dei beni del debitore (art. 166 L.F.).
In particolare l’art. 166 stabilisce che il cancelliere debba provvedere alla pubblicazione del decreto di
ammissione con il quale può essere anche disposta la pubblicazione in uno o più giornali, oppure
mediante alte modalità, come quelle telematiche, ad esempio sul sito internet del Tribunale. E’
inoltre previsto che, se il debitore possiede beni immobili ed altri cespiti soggetti a registrazione,
trovi applicazione l’art. 88, co. 2 L.F., il quale prescrive la necessità di notificare il decreto di
ammissione alla procedura ai competenti uffici, affinché sia trascritto nei pubblici registri di
riferimento (Conservatoria registri immobiliari, Pubblico Registro Automobilistico). Anche se la
legge prevede la notifica, nella prassi essa si concretizza nella trascrizione del provvedimento nei
suddetti pubblici registri.
Altro particolare adempimento di notifica potrebbe
sorgere qualora l’attivo del debitore
comprenda quote di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Si applica in tal caso quanto
previsto dall’art. 2471, co. 1 del c.c. il quale stabilisce che tali titoli possono formare oggetto di
4
espropriazione e che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva
iscrizione nel registro delle imprese”.
Tutte le copie delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate con il decreto di ammissioni dovranno
essere depositate in Cancelleria.
 Richiedere al debitore l’elenco anagrafico di tutti i creditori completo di indirizzo, partita Iva, codice
fiscale, recapiti telefonici e fax, e se possibile indirizzo mail e PEC.
In alternativa ricostruire tale elenco sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori
depositato in cancelleria. Per tutti i creditori è poi necessario reperire l’indirizzo PEC che risulta dal
registro delle imprese (ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti).
 Comunicare a tutti i creditori, ai sensi dell’art. 171 L.F., l’avvenuta ammissione alla procedura della
società, indicando altresì:
- La data di convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato
- La proposta del debitore
- Il decreto di ammissione
- L’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura
- L’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni dovranno, poi, essere riferite
tempestivamente al commissario giudiziale, in quanto tutte le successive comunicazioni saranno effettuate mediante
PEC
- L’avvertimento di cui all’art. 92, co. 1, n. 3 L.F., il quale prevede che nel caso di omessa comunicazione
dell’indirizzo di osta elettronica, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria
(art. 31 bis, co. 2 L.F.).
Con la medesima comunicazione dovrà essere richiesto di comunicare l’entità del credito da
loro vantato e l’espressione di voto (si veda facsimile allegato n. 1 )
E’ necessario sottolineare che in questa fase non si tratta di verificare giudizialmente il debito, ma
semplicemente di formare l’elenco dei creditori ai fini del voto. Rimane infatti inalterata ogni possibilità
di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del debito vantato dai terzi da svolgersi nella
successiva fase di liquidazione dei beni. Sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in
ordine ai debiti che ai creditori, si determinano le maggioranze necessarie all’approvazione della proposta
di concordato.
5
Le comunicazioni previste dall’art. 171 L.F. dovranno essere inviate tramite posta elettronica
certificata o, nel caso in cui il debitore ne sia sprovvisto (privati, dipendenti), mediante lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore.
Il commissario giudiziale deve conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e
ricevuti in pendenza di procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa (art. 31
bis co. 3 L.F. richiamato dall’art. 171 co. 2 L.F.).
Nel caso in cui la comunicazione ex art. 171 L.F. risulta particolarmente difficile a causa del
rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il Tribunale, sentito il
commissario giudiziale, può, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 171, concedere l’autorizzazione di cui
all’art. 126 L.F. , prevedendo di “dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli
creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.”
 Provvedere all’inventario dei beni: l’art. 172 L.F. prevede che il commissario giudiziale è tenuto, tra
l’altro, a redigere l’inventario dei patrimonio del debitore, potendo altresì richiedere la nomina di uno
stimatore al Giudice Delegato. Dovrà pertanto essere redatto, con il supporto del perito estimatore
eventualmente nominato, un apposito verbale di inventario finalizzato alla valutazione della
consistenza patrimoniale del debitore, necessaria per la verifica della fattibilità del concordato ed alla
conseguente esecuzione.
L’inventario dovrà pertanto soddisfare le seguenti condizioni:
- Avere un contenuto valutativo, oltre che descrittivo dei beni patrimoniali di qualunque natura;
- Riguardare l’intero patrimonio del debitore;
- Essere analitico.
 Richiedere al Tribunale di fissare il limite entro il quale effettuare pagamenti senza la necessaria
autorizzazione di cui all’art. 167 co. 2 L.F., del medesimo Tribunale, ove non sia già disposto dal
decreto di ammissione a concordato preventivo del debitore (nella prassi ormai con il decreto di
ammissione viene anche stabilito tale importo)
 Effettuare l’eventuale comunicazione prevista dall’art. 173 L.F. , nel caso in cui il commissario
giudiziale accerti che il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di
frode.
In tali casi il commissario deve informare immediatamente il Tribunale, il quale apre d’ufficio il
procedimento di revoca dell’ammissione alla procedura, dandone comunicazione al pubblico
6
ministero e tramite il commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 171, co. 2 L.F. , mediante posta
elettronica certificata, ai creditori.
Nella fase preliminare, è opportuno che il commissario, al fine di effettuare un corretto esame
della situazione patrimoniale, prenda contatto con i professionisti della società:
- Il Consulente del Lavoro per ottenere informazioni circa le pendenze contributive, l’ammontare corretto del
T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- Il Commercialista e l’eventuale responsabile amministrativo per ottenere la situazione relativa ad imposte e
contributi non versati, l’eventuale contenzioso tributario in essere, e la previsione di ogni altro potenziale
onere o rischio tributario;
- Il Legale per ottenere un resoconto delle cause pendenti;
- Tutti i debitori ai quali richiedere la conferma dei crediti esposti nell’attivo.
*
3) Adempimenti, funzioni e relazione ai creditori
 Il Commissario Giudiziale in primo luogo svolge un’attività di vigilanza, in quanto, a differenza del
fallimento con il quale interviene lo spossessamento, ovvero il subentro del curatore nella gestione
del patrimonio del debitore, nel concordato preventivo l’imprenditore conserva l’amministrazione
dei propri beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 167,
co. 1 L.F.). Egli non è, pertanto, qualificabile come un rappresentante del debitore, in quanto gli
organi sociali del debitore rimangono nel pieno potere delle proprie funzioni, fatto eccezione per
quanto riguarda il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione disciplinati dagli
artt. 161 co. 7 e 167 co. 2 L.F.. Rimane al commissario soltanto il potere di gestione per quanto
riguarda il deposito delle spese di procedura, sul quale è tenuto a rendere contro al tribunale ed ai
creditori;
 Le disposizioni evidenziate nel precedente capoverso prevedono che, per il compimento di
determinati atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sia necessaria l’autorizzazione del giudice
delegato, previo parere reso dal commissario giudiziale, in particolare si tratta di:
-
mutui, anche sotto forma cambiaria;
-
transazioni
-
compromessi
-
alienazioni di beni immobili
-
concessioni di ipoteche e pegni
-
fideiussioni
7
-
rinunzie alle liti
-
ricognizioni di diritti di terzi
-
cancellazioni di ipoteche
-
restituzioni di pegni
-
accettazioni di eredità e donazioni
Si ritiene poi che rientrino in tale regime, anche se non espressamente elencate dall’art. 167 L.F.,
le operazioni di affitto d’azienda, le cessioni di beni produttivi od immateriali, il pagamento di crediti
anteriori alla domanda di concordato e la stipulazione di contratti definitivi, anche se relativi ad atti
preliminari conclusi prima dell’ammissione alla procedura. In ogni caso, la valutazione della natura
straordinaria dell’atto deve essere operata considerando l’idoneità o meno dello stesso ad incidere
negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza ed atto a compromettere il
soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale ha comunque la facoltà di stabilire in sede di decreto di
ammissione un limite di valore dell’operazione al di sotto del quale non è richiesta l’autorizzazione (art.
167, u.c., l.f.).
 La relazione ex art. 172 L.F.: il commissario deve redigere, oltre all’inventario del patrimonio del
debitore, una relazione particolareggiata sui seguenti aspetti:
-
Cause del dissesto
-
Condotta del debitore
-
Proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori
La relazione deve essere depositata presso la cancelleria fallimentare, almeno 10 giorni prima dalla
data fissata per l’adunanza dei ceditori e, nel medesimo termine comunicata ai creditori mediante
posta elettronica certificata, a norma dell’art. 171, co. 2 L.F..
Nel corso dell’adunanza dei creditori il commissario provvederà ad illustrare la relazione, unitamente
alla proposta definitiva del debitore. Infatti quest’ultimo potrebbe apportare modifiche alla propria
proposta fino al momento dell’inizio delle operazioni di voto (art. 175, co. 1 e 2 L.F.).
I destinatari della relazione del commissario giudiziale sono pertanto:
-
Il Tribunale ed il giudice delegato alla procedura, che possono acquisire adeguati elementi di
valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per la prosecuzione del concordato
preventivo;
8
-
I creditori ammessi al voto, al fine di poter, consapevolmente ed adeguatamente informati,
esercitare il proprio diritto di voto.
Per la redazione della relazione, in base al contenuto previsto dall’art. 172, è opportuno che il
commissario giudiziale metta in atto le seguenti principali attività:
-
Esaminare i bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi
che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo, il momento in
cui tali cause i sono manifestate e se effettivamente abbiano condotto l’impresa all’insolvenza o
all’incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 L.F.);
-
Verificare l’eventuale sussistenza di profili di responsabilità attribuibili ai componenti degli
organi sociali, la consistenza patrimoniale degli stessi e l’eventuale compimento di operazioni che
sarebbero potenzialmente soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Tale attività è
volta ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre
soluzioni concorsuali prospettabili, quali - appunto - il fallimento, nell’ambito del quale il
curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e
revocatorie fallimentari, precluse nell’ambito del concordato preventivo.
-
Accertare la fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziare i
fattori di rischio e di criticità, sulla base della documentazione depositata in tribunale e di ogni
altra informazione acquisita (si rivela spesso utile, per valutare la congruità dell’attivo e la
consistenza del passivo, acquisire una relazione del legale del debitore sullo stato delle cause
pendenti).
-
Al fine di redigere una relazione che possa adempiere a quanto imposto dalla legge fallimentare e
dare la miglior informazione possibile al tribunale ed ai creditori, sarà opportuno che il
commissario metta in atto anche le seguenti attività:
-
Verificare la corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto esposto nell’elenco
depositato dal debitore o dalle risultanze contabili e, se necessario, aggiornarne gli importi;
-
Effettuare una analisi sulla solvibilità dei debitori, sia sulla base dell’andamento storico dei
pagamenti risultante dalle scritture contabile, sia con visure potesti o altri canali che possano
permettere di ottenere informazioni più dettagliate sui debitori. La ricostruzione/verifica di un
9
attivo attendibile richiede infatti che si verifichi se la valutazione dei crediti facenti parte
dell’attivo concordatario risulti corretta e prudente.
-
Effettuare tutte le necessarie rettifiche ai dati esposti nel piano dal debitore adeguando i valori
attivi e passivi a quelli scaturiti dalle attività sopra descritte, nonché ai valori dell’inventario di cui
all’art. 172 L.F.
-
La possibile rilevanza delle differenze riscontrate rispetto alla proposta del debitore spesso
richiede che il Commissario concluda la propria analisi con la redazione di una propria situazione
concordataria, da sottoporre ai creditori come possibile esito alternativo della procedura.
Per quanto riguarda la possibile struttura della relazione in esame si rimanda all’allegata bozza
(all. n. 2 )
 L’adunanza dei creditori: nell’adunanza dei creditori (la cui data viene fissata con il decreto che
ammette alla procedura il debitore) presieduta dal Giudice Delegato, il Commissario Giudiziale
illustra la propria relazione e le proposte definitive del debitore (art. 175 L.F.). Dopo l’inizio delle
operazioni di voto la proposta non può più essere modificata. Ciascun creditore può esporre le
ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare
contestazioni sui crediti concorrenti.
A tali contestazioni il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere
di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.
*
4) Adempimenti successivi al deposito della relazione
 La raccolta dei voti: il commissario deve raccogliere i voti pervenuti dai creditori prima e durante
l’adunanza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri:
-
Maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (somma
superiore al 50% del complessivo ammontare dei crediti ammessi);
-
Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, oltre alla maggioranza dei crediti
ammessi al voto, occorre che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche all’interno del
maggior numero di classi;
-
E’ prassi in tale fase che il commissario predisponga un apposito elenco dei creditori ammessi al
voto (si veda allegato n. 3 ) da allegare prima al verbale di adunanza dei creditori, e poi
10
successivamente aggiornato all’attestazione finale ex art. 178, con il quale si rendono evidenti le
espressioni del voto favorevoli, contrarie e consenzienti per silenzio (coloro cioè che non hanno
esercitato il diritto di voto).
Il novellato art. 178 L.F. prevede che “I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio
dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal
cancelliere in calce al verbale”.
La verifica delle maggioranze si conclude pertanto solo dopo venti giorni successivi alla chiusura del
verbale di adunanza dei creditori ed il commissario, decorso tale termine, dovrà predisporre e
depositare apposito verbale di attestazione finale delle adesioni successive ex art. 178 L.F., con
il quale da’ atto delle dichiarazioni di voto, favorevole o contrario, pervenute successivamente
all’adunanza. Con il medesimo verbale è necessario dare atto del raggiungimento o meno delle
maggioranze necessarie (si veda bozza allegata al n. 4).
Se le maggioranze sono raggiunte il Tribunale, ai sensi dell’art. 180 L.F., fissa l’udienza di
comparizione in Camera di Consiglio del Commissario e del debitore davanti a sé. Tale
provvedimento è pubblicato ai sensi dell’art. 17 dalla Cancelleria e notificato a cura del debitore al
Commissario Giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti, i quali, insieme a qualsiasi interessato,
possono costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata.
Il secondo comma dell’art. 180 prevede che il Commissario depositi il proprio motivato parere
nello stesso termine di 10 giorni prima dell’udienza di cui sopra.
Quest’ultimo documento ha la funzione di fornire al Tribunale una piena informazione, su ogni
circostanza utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti accertativi e valutativi e deve contenere
ogni fatto nuovo od elemento intervenuto successivamente al deposito della relazione ex art. 172
L.F., oltre a:
- Indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè indicare la sussistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 160 L.F.);
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- Indicazioni profili di merito (fare cioè un sunto del ricalcolo dell’attivo disponibile e del passivo
accertato (aggiornati in base ai fatti intervenuti successivamente alla redazione della relazione ex
art. 172);
- Indicazioni sul raggiungimento delle maggioranze;
- Un parere finale sul concordato con il quale il commissario è tenuto ad illustrare ed argomentare
la propria conclusione, favorevole o contraria, rispetto all’omologazione della proposta
concordataria.
Se non sono state proposte opposizioni il tribunale, dopo avere verificata la regolarità della
procedura e l’esito della votazione in termini di correttezza e regolarità, tenuto conto del parere
espresso dal commissario, omologa la proposta di concordato preventivo e nomina il liquidatore
giudiziale che dovrà dare esecuzione al piano proposto dal debitore.
Il decreto motivato con il quale il tribunale provvede all’omologa è comunicato al debitore e al
commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori a mezzo posta elettronica
certificata.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo. Qualora venga
contestata la convenienza della procedura da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una
classe dissenziente oppure, in mancanza di suddivisione dei creditori in classi, dai creditori
dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto, il tribunale può comunque
omologare la proposta del debitore se ritiene che il/i creditore/i sia soddisfatto nel concordato in
misura non inferiore a quella presumibilmente realizzabile dalle alternative concretamente praticabili
(tipicamente il fallimento).
*
5) Adempimenti post – omologa
 Ad omologa avvenuta il commissario giudiziale deve, ai sensi dell’art. 185 L.F., sorvegliare
l’adempimento della proposta del debitore da parte del liquidatore giudiziale ed è tenuto a
riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare un pregiudizio per i creditori.
Nel caso di inosservanza degli obblighi concordatari, che non siano di scarsa importanza, ciascun
creditore può richiedere la risoluzione del concordato preventivo, entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano di concordato. La risoluzione non può
12
essere richiesta dal commissario giudiziale, la cui attività in questo caso è limitata all’invio di una
comunicazione a tutti i creditori per avvertirli dei loro diritti.
 Relazioni semestrali: Il comma 6 dell’articolo 182 L.F. prevede poi che : “Si applica l'articolo 33,
quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità
semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma” vale a
dire a mezzo posta elettronica certificata.
(Elaborato a cura di Grana Castagnetti Massimo e Adani Emanuele)
ALLEGATI:
Lettera di convocazione dei creditori ex art. 171 l.f.;
Schema bozza relazione ex art. 172 l.f.;
File voti;
Verbale adesioni proposta concordato ex art. 178 l.f.
13
TRIBUNALE DI MODENA
Sezione fallimentare
Concordato preventivo: XXXXXXXXX N. 00/20__
Giudice Delegato:
_____________
Commissario giudiziale:
_____________
***
ATTESTAZIONE FINALE DELLE ADESIONI SUCCESSIVE
(ART. 178, IV c., L.Fall.)
Si dà atto che, successivamente alla data del __________ ed a tutto il
, sono pervenute le seguenti dichiarazioni di voto
favorevole:
Voto
Creditore
favorevole
Totale
Si dà atto, altresì, che i seguenti creditori hanno espresso voto contrario:
Voto
Creditore
Contrario
Totale
- aggiungendo alla totalità dei crediti corrispondenti i voti favorevoli
all’adunanza del __________ , pari ad €. _______, la totalità dei crediti per i
quali è stato dato voto favorevole nel corso dei successivi 20 giorni, pari ad
€.
, ed i creditori che non hanno espresso il voto, che devono
essere considerati consenzienti per €.
come da tabella riportata, si
ottiene un totale di adesioni e di €.
;
- è, dunque, risultata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto
poiché i crediti ammessi al voto ammontano a complessivi €.
maggioranza assoluta è formata da crediti per €.
, la
,
ed i creditori che hanno espresso voto favorevole ammontano,
complessivamente, a €.
, importo superiore alla maggioranza
richiesta;
- pertanto, è stata raggiunta la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 177
L.Fall., per l’unica classe di creditori prevista;
tutto ciò premesso e rilevato,
il Giudice Delegato
dà atto che è stata raggiunta la maggioranza prevista dall’art. 177 L.fall. e
rimette la causa al Tribunale perché venga fissata l’udienza in camera di
consiglio come previsto dall’art. 180 L.fall.
Modena,
Il Giudice Delegato (_____________________)
Il Cancelliere (______________)
Il Commissario Giudiziale (__________________)
Concordato Preventivo
XXXXXXXXXXX
Via …………….., n. .. – 41…. Modena
C.F. e Partita I.v.a. n. …….
Tribunale di Modena – C.P. n. 00/20..
Decreto di apertura in data 00-00/00/000
Giudice Delegato: ……………………
Commissario Giudiziale:……………..
PEC: [email protected]
Modena,
PEC/Raccomandata a.r.
A TUTTI I CREDITORI
LORO SEDI
Oggetto:
Convocazione
dei
creditori
del
Concordato
Preventivo
“XXXXXXXXXXXX” – Tribunale di Modena - Concordato Preventivo n. 00/20..
Giudice Delegato: Dott.ssa Alessandra Mirabelli
E-mail PEC: [email protected]
Apertura della procedura
Con decreto in data………, depositato in Cancelleria in data……., il Tribunale di Modena
ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società
“XXXXXXXXXXXX”, con sede in Modena, Via………., n. .., nominando Giudice
Delegato la …………………………….e Commissario Giudiziale il sottoscritto
…………………..
Adunanza dei creditori
L’adunanza dei creditori prevista dall’art. 174 e seguenti, L.F., è convocata per il giorno
………………… ad ore ……, avanti al Giudice Delegato.
Proposta del debitore
Il debitore “XXXXXXXXXXXX”, con istanza di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, propone un concordato per cessione dei beni con riferimento a tutto
il patrimonio sociale di cui dispone, al fine di soddisfare i creditori nella misura seguente,
una volta pagate le spese di procedura:
- creditori privilegiati
..….. %
- creditori chirografari non postergati
…… %
- creditori chirografari postergati
…… %
Verifica dell’elenco dei creditori
Dovendo il Commissario Giudiziale procedere alla verifica dell’elenco dei creditori
predisposto dal debitore, apportandovi le eventuali rettifiche, ed alla stima dell’importo
necessario all’adempimento del concordato, si pregano i Signori Creditori di voler
cortesemente comunicare per iscritto e con la massima urgenza, all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato, allegando gli estratti conto della situazione creditoria,
l’ammontare del credito vantato nei confronti di “XXXXXXXXXXXX” alla data del
………. (data di deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo, ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F.), indicando separatamente l’importo
relativo alla fornitura e/o alla prestazione, e quello relativo all’I.V.A. di rivalsa, eventuali
titoli di privilegio esaurientemente documentati, nonché garanzie reali o personali rilasciate
dal debitore o da terzi.
Concordato Preventivo
XXXXXXXXXXX
Via …………….., n. .. – 41…. Modena
C.F. e Partita I.v.a. n. …….
Tribunale di Modena – C.P. n. 00/20..
Decreto di apertura in data 00-00/00/000
Giudice Delegato: ……………………
Commissario Giudiziale:……………..
PEC: [email protected]
Qualora la natura privilegiata del credito derivi dalla qualità di impresa artigiana, si
pregano i Signori Creditori di trasmettere anche i seguenti documenti:
- certificato di iscrizione all’albo degli artigiani della Camera di Commercio;
- ultime due dichiarazioni I.V.A. presentate;
- ultimo mod. UNICO presentato;
- estratto autenticato del libro matricola.
Con le stesse indicazioni, si prega di comunicare eventuali crediti sorti successivamente
alla data predetta.
Relazione del Commissario Giudiziale e documentazione relativa alla procedura
La relazione del Commissario Giudiziale prevista dall’art. 172, L.F., sarà depositata in
Cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei creditori.
Nello stesso termine tale relazione sarà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata
a norma dell’art. 171, comma 2, L.F..
Ulteriore documentazione relativa alla procedura sarà resa disponibile sul sito internet del
Tribunale di Modena, Sezione Fallimenti, accessibile con il codice di accesso indicato in
calce alla presente.
Intervento di adunanza e modalità per l’approvazione del concordato
Ogni creditore potrà intervenire personalmente all’udienza o farsi rappresentare da un
mandatario speciale sottoscrivendo, senza altre formalità, il modulo allegato alla presente.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non
avranno diritto al voto se non rinunceranno alla prelazione.
La rinuncia può essere anche parziale. In tal caso, il voto espresso e le adesioni pervenute
comporteranno, nella misura rinunciata, la perdita del diritto di prelazione.
Ai sensi dell’art. 177, L.F., cui si fa rinvio, il concordato sarà approvato qualora la
proposta ottenga il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto.
Per quanto riguarda le adesioni alla proposta di concordato (art. 178, L.F.), nel processo
verbale dell’adunanza dei creditori saranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori
con l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti. Sarà,
altresì, inserita l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e
l’ammontare dei loro crediti. Il processo verbale sarà sottoscritto dal Giudice Delegato, dal
Commissario e dal Cancelliere. Se nel giorno stabilito non sarà possibile compiere tutte le
operazioni, la loro continuazione verrà rimessa dal Giudice ad una udienza prossima, non
oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto potranno far pervenire il proprio dissenso per
telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica alla Cancelleria Fallimentare
del Tribunale di Modena nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale.
In mancanza, si riterranno consenzienti e come tali saranno considerati ai fini del computo
della maggioranza dei crediti.
Concordato Preventivo
XXXXXXXXXXX
Via …………….., n. .. – 41…. Modena
C.F. e Partita I.v.a. n. …….
Tribunale di Modena – C.P. n. 00/20..
Decreto di apertura in data 00-00/00/000
Giudice Delegato: ……………………
Commissario Giudiziale:……………..
PEC: [email protected]
Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti, a norma dell’art. 178, comma
4, L.F., saranno annotati dal Cancelliere in calce al verbale.
Per comodità dei Signori Creditori, si allega alla presente, inoltre, modulo per eventuale
adesione alla proposta.
I signori creditori sono pregati di indirizzare le loro comunicazioni a:
Commissario Giudiziale: ……………………
Via …………………, n. …,– 41…. Modena
Tel. ……………. Fax ……………..
PEC: [email protected]
Ai sensi della Legge n. 221/2012, inoltre, con la presente:
- Vi comunico che l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra,
al quale rivolgerVi in futuro, è il seguente: [email protected];
- Vi invito a comunicare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del presente
avviso, all’indirizzo di cui sopra il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura;
- Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che, in caso di omessa
indicazione, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite
esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.
CODICE DI ACCESSO FALLCO
Distinti saluti.
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
TRIBUNALE DI MODENA
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETA'
....
N. ....
_________________________________________________
CON SEDE IN ...., ....
C.F. ....
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
ai sensi dell'art.172, R.D. 267/1942
____________________________________________________
Giudice Delegato: Dott.ssa ....
Commissario Giudiziale: Dott. ....
1
1)
1.1)
1.2)
1.3)
2)
2.1)
2.2)
3)
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
4)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
5)
5.1)
5.2)
6)
6.1)
6.1.1)
6.1.2)
6.1.3)
6.1.4)
6.1.5)
6.1.6)
6.1.7)
6.2)
6.2.1)
6.2.2)
6.2.3)
6.3)
6.4)
7)
7.1)
7.2)
INDICE
n.pagina
Introduzione
Dalla domanda “prenotativa” della ricorrente al decreto di apertura del
Concordato Preventivo
Il decreto di apertura della Procedura di Concordato Preventivo
I primi adempimenti di procedura
La società ....
Cenni storici
La compagine sociale e gli organi sociali
Cause del dissesto e condotta della società
Le cause della crisi indicate nel ricorso
Analisi dei bilanci sociali anni 2009-2013 e verifica delle cause della crisi
La condotta della società
Contabilità e libri sociali
La proposta di concordato preventivo
Illustrazione della proposta
La relazione del professionista ex art.161, comma terzo della L.F.
La "degradazione" di parte dei crediti di natura privilegiata (credito speciale
mobiliare per rivalsa Iva ex art. 2758, secondo comma, c.c.)
La richiesta di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione con gli Istituti
di Credito e le società di leasing
Controversie
Illustrazione del contenzioso in essere
Considerazioni sul contenzioso in essere
Valutazione patrimoniale di liquidazione: attivo e passivo accertati
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Fabbricato commerciale
Mezzi di trasporto in proprietà
Altri beni mobili
Beni in locazione finanziaria
Crediti verso Clienti
Crediti diversi
Passivo
Spese in prededuzione
Crediti privilegiati/ipotecari
Crediti chirografari
Fondo rischi
Riepilogo della situazione patrimoniale e presumibile soddisfazione dei
creditori
Valutazioni conclusive
Valutazione comparativa del piano proposto
Conclusioni
3
3
3
4
5
5
6
6
6
8
12
15
15
15
21
22
23
25
25
28
29
29
29
29
31
32
32
34
37
39
40
46
53
55
56
58
58
59
Allegati
2
1) INTRODUZIONE
1.1) Dalla domanda “prenotativa” della ricorrente al decreto di apertura del Concordato Preventivo
Con domanda c.d. “prenotativa” depositata presso il Tribunale di Modena in data ...., la società ...., in persona
del suo amministratore unico, ...., chiedeva l’ammissione ai benefici della procedura di concordato
preventivo, con espressa riserva di successivo deposito della documentazione di cui all’art. 161 l.f..
Accertati i presupposti di ammissibilità previsti dagli artt. 160 e 161 l.f., con decreto del .... il Tribunale di
Modena assegnava alla ricorrente termine sino al .... per la presentazione della proposta, del piano e della
documentazione ex art. 161, secondo e terzo comma, l.f., disponendo altresì il deposito, a far data dal ...., di
relazioni mensili ex art. 161, ottavo comma, l.f., aventi ad oggetto l’attività nel frattempo svolta dalla società.
La ricorrente, previo deposito di n. 2 relazioni mensili di aggiornamento ex art. 161, ottavo comma, l.f., in data
.... depositava la proposta ed il piano di concordato ex art. 161 l.f. sottoscritti dall'amministratore unico ex artt.
161 e 152 l.f e corredati dalla relazione ex art. 161, terzo comma, l.f. a firma del Dott. .....
La proposta di concordato veniva quindi sottoposta all’esame del sottoscritto, quale ausiliario del Collegio
nominato con decreto del ....
Ai sensi del quinto comma dell’art. 161 l.f., la stessa veniva inoltre comunicata al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Modena.
La parola ritornava quindi al Tribunale.
1.2) Il decreto di apertura della Procedura di Concordato Preventivo
Con decreto del ... il Tribunale di Modena, ritenuta la formale sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 160
l.f. ed accertata la ritualità della domanda ex art.161 l.f., dichiarava aperta la procedura di concordato
preventivo della società ...., delegando alla procedura la Dott.ssa ... e nominando commissario giudiziale il
sottoscritto Dott. .....
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale di Modena:
- ordinava la convocazione dei creditori per il giorno ...., alle ore ....;
- disponeva la comunicazione ai creditori del decreto di apertura del concordato preventivo nei termini e
secondo le modalità disposte dall’art. 171 l.f., come modificato da dl. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012;
- ordinava alla ricorrente il deposito di Euro ..., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, secondo comma, n.
4, l.f.;
- stabiliva che non fosse dovuta l’autorizzazione di cui all’art. 167, secondo comma, l.f., per gli atti di valore
inferiore ad Euro 10.000,00;
3
- disponeva la pubblicità di cui all’art. 166 l.f., nonché la pubblicazione per estratto del decreto di apertura del
concordato preventivo, per una sola volta, sulle pagine di cronaca locale del quotidiano “Il Resto del Carlino”;
- ordinava la notifica del decreto di apertura del concordato preventivo agli uffici competenti per l’annotazione
nei pubblici registri, ai sensi degli artt. 88 e 166 l.f..
1.3) I primi adempimenti di procedura
Accettato l’incarico, il sottoscritto commissario giudiziale curava quindi gli adempimenti indicati nel decreto
del Tribunale, provvedendo in particolare:
- all’apertura del conto corrente bancario intestato alla Procedura (c/c n. ..., acceso presso la Banca ..., sede
di Modena, Via ...) a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato, sul quale, in data ..., la società ricorrente
perfezionava il versamento della somma di Euro ...., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, secondo
comma, n. 4, l.f., in conformità a quanto disposto dal Tribunale di Modena nel decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo sopra richiamato;
- a comunicare, in data ..., al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) della
procedura di concordato preventivo;
- alla pubblicazione per estratto del decreto di ammissione alla procedura a pag. ... dell’edizione di ... del
quotidiano “Il Resto del Carlino”, cronaca locale;
- all’invio, secondo le modalità disposte dall’art. 171 l.f. (come modificato da dl. n. 179/2012, convertito in l. n.
1
221/2012), delle comunicazioni di legge ai creditori, individuati in base agli elenchi forniti dalla società;
- all’annotazione sui pubblici registri (ufficio del territorio di ... - servizi pubblicità immobiliare ex conservatoria
e P.R.A.) del decreto di apertura del concordato;
- alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori, con la scorta delle scritture contabili, apportando le
necessarie rettifiche ai sensi dell’art. 171 l.f.;
- a richiedere la nomina di periti estimatori, ai sensi del secondo comma dell’art. 172 l.f., al fine di attribuire
una valorizzazione il più possibile corretta ed attendibile a talune consistenze facenti parte dell’attivo
concordatario (periti designati in data .... nelle persone del Geom. ... e dell'Ing. ..., come si dirà più
approfonditamente in seguito);
- all’esame dei libri contabili e dei libri sociali dell’impresa.
1
Attraverso tali comunicazioni si è dunque provveduto a recapitare ai creditori sociali l’avviso di convocazione e la
proposta della debitrice, come disposto dall’art. 171 l.fall., invitando altresì i creditori a comunicare il credito vantato e a
segnalare l’esistenza di eventuali privilegi.
4
2) LA SOCIETA’ “....”
2.1) Cenni storici
La ricorrente viene costituita sotto forma di società a responsabilità limitata con atto del ... (registrato il...).
La società opera da sempre nel settore ....
L’iscrizione della ricorrente nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di .... risale al ..., con C.F. ... e
numero REA .....
La sede legale della società è stabilita in .... presso un immobile di proprietà della società a suo tempo adibito
a .... La sede operativa ed amministrativa dell'attività principale di ...è sempre stata ubicata a ... presso un
immobile a suo tempo assunto in locazione, di proprietà della .... (contratto di locazione) poi risolto
consensualmente con scrittura privata in data .....
L’oggetto sociale della Rizzi Trasporti S.r.l. richiama testualmente ”...".
Precisa infine l’oggetto sociale che “...".
Per una compiuta analisi delle cause del dissesto della società e dei principali dati degli ultimi bilanci sociali si
rimanda in ogni caso al successivo capitolo 3).
A fronte delle sempre crescenti difficoltà economiche e finanziarie della società il sig. ... attuale legale
rappresentante, con determina dell'organo amministrativo del ... autenticata nella firma dal Notaio ..., ha
disposto il deposito del ricorso per l'ammissione ai benefici della procedura di concordato preventivo con
riserva ex art. 161, sesto comma, l.f.. Successivamente con nuova determina dell'organo amministrativo del
..., autenticata nella firma dal Notaio ...., ha disposto il deposito del ricorso definitivo ai sensi dell'art. 161 l.f..
2.2) La compagine sociale e gli organi sociali
Al momento della delibera di presentazione della proposta concordataria, la compagine sociale della Rizzi
Trasporti S.r.l. era composta da n. 2 soci (sig.ri ...titolare di una quota di capitale sociale del valore nominale
di Euro ... e .... titolare di una quota sociale del valore nominale di Euro ...). La società a far data dal ... è
amministrata da un amministratore unico nella persona del sig. .....
In precedenza la società era amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal sig. ...
(Presidente) e dal sig. ...(Consigliere).
L'organo di controllo non è mai stato nominato, non sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 2477 c.c..
5
3) CAUSE DEL DISSESTO E CONDOTTA DELLA SOCIETÀ
3.1) Le cause della crisi indicate nel ricorso
La società ricorrente nel proprio ricorso non fornisce una pronta analisi in merito alle ragioni del suo stato di
crisi, ma si limita a sottolineare i seguenti fattori:
-
drastica riduzione del fatturato e progressivo indebitamento (superiore ad Euro 500.000,00) che ha
investito la società;
-
consistenti perdite su crediti per cui è stato stanziato un fondo rischi su crediti di Euro ... quale posta
rettificativa che consente di esprimere il valore di presunto realizzo dei crediti verso la clientela, evidenzia un
deficit patrimoniale di Euro ..., al lordo delle ulteriore rettifiche che dovranno essere compiute;
-
procedimenti monitori promossi da diversi creditori della società.
Oltre alle cause della crisi sopra evidenziate, come illustrate dalla società, è d'uopo evidenziare i dati che
connotano la crisi che ha investito il settore del ..., quale conseguenza della crisi globale che, purtroppo, ha
investito anche il nostro paese con effetti devastanti sull'economia nazionale.
Il settore del ... ha dovuto e deve tutt'ora affrontare - tra gli altri - il problema del perdurante aumento del ...
A conferma di quanto precede basti pensare che ...
6
3.2) Analisi dei bilanci sociali anni 2009-2013 e verifica delle cause della crisi
Ciò posto, al fine di verificare - dal punto di vista numerico - le ragioni del dissesto individuate dalla ricorrente,
il sottoscritto ha provveduto ad analizzare i dati emergenti dai bilanci relativi agli anni dal 2009 al 2013, forniti
in copia dai consulenti della società.
La breve analisi che segue si fonda dunque sui dati di tali bilanci e viene illustrata attraverso i seguenti
prospetti:
1)
conto economico riclassificato a margine di contribuzione per gli anni 2009/2013
2)
stato patrimoniale riclassificato a liquidità decrescente anni 2009/2013;
3)
stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale anni 2009/2013
4)
indici finanziari e patrimoniali anni 2009/2013
5)
prospetto dei flussi di cassa anni 2010/2013
Il conto economico riclassificato è il seguente:
...
L’analisi del risultati reddituali del periodo 2009/2013 mette in evidenza che....
Si può quindi concludere che ...
L’andamento dei ricavi della società nel periodo è illustrato nel grafico che segue:
....
Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato a liquidità decrescente per gli anni 2009/2013:
....
Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il metodo funzionale per gli anni da 2009 a 2013 è riportato di
seguito
...
Gli indici di bilancio sono i seguenti:
...
7
Sotto il profilo patrimoniale, gli indicatori di bilancio mettono in evidenza come ....
Anche i valori assunti dell’indice di indebitamento complessivo (Leverage ovvero Capitale Investito / Mezzi
Propri) confermano questa situazione di profondo squilibrio, ulteriormente fotografata dal valore ampiamente
inferiore a quello - pari a 1,00 - generalmente considerato come rappresentativo di un buon grado di solidità
finanziaria dal Quoziente Primario di Struttura (Mezzi Propri / Immobilizzazioni).
Di seguito riporta altresì il prospetto dei flussi di cassa per gli anni dal 2010 al 2013:
....
3.3) La condotta della società
Pur essendo venuto meno il requisito della "meritevolezza" tra le condizioni per accedere alla procedura
concorsuale di concordato preventivo, nella presente relazione vengono comunque illustrati gli elementi che
caratterizzano la condotta del debitore, sia attraverso la verifica dell’esistenza delle scritture contabili, sia
attraverso l'analisi dell'attività sociale e delle cause del dissesto, anche allo scopo di soddisfare la funzione
informativa attribuita al commissario giudiziale, finalizzata a consentire al ceto creditorio di esprimere con
consapevolezza il proprio assenso (ovvero il proprio dissenso) alla proposta concordataria.
In merito alla condotta della società tenuta ante concordato lo scrivente non può esimersi dal segnalare,
come già peraltro evidenziato nella relazione in qualità di ausiliario del collegio ex artt. 161, settimo comma,
l.f. e 68 c.p.c. agli atti della procedura, che dall'analisi del ricorso e della documentazione ivi allegata risulta
come la società ricorrente abbia ...
...
Tale informativa alla luce del decreto adottato dal Collegio giudicante del Tribunale di Modena in sede di
valutazione in merito all'ammissione o meno della società .... ai benefici della procedura di concordato
preventivo, in cui ebbe a specificare come "... ...".
Nel corso delle verifiche successivamente esperite dallo scrivente è emerso che la società ricorrente ha...
Tanto esposto riguardo alla condotta della società ante concordato, si segnala da ultimo, per completezza di
informazione, che tanto il legale rappresentante quanto i professionisti della società hanno sempre fornito
piena e costante collaborazione al commissario, ciascuno per quanto di competenza, a fronte delle richieste
di chiarimenti agli stessi rivolte durante le verifiche effettuate e nel corso della stesura della presente
relazione.
8
3.4) Contabilità e libri sociali
Il sottoscritto per il tramite dei suoi collaboratori ha verificato l’esistenza delle scritture contabili e dei libri
sociali, ed in particolare:
-
libro inventari (n... volumi, di cui il primo relativo al periodo dal ..., il secondo dal ..., il terzo dal ... al... ed il
quarto dal ... al ....);
-
libro giornale, anni dal ... al ...;
-
libro cespiti ammortizzabili (n.... volumi);
-
registri previsti dalla normativa fiscale in materia di IVA (acquisti e vendite), anni dal ... al ...;
-
libro verbali assemblee (ultimi due volumi);
-
libro verbali c.d.a. (ultimi due volumi);
Quanto alle schede contabili, ne è stata verificata l’esistenza su supporto informatico con riferimento agli anni
dal ... al ....
9
4) LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO
4.1)
Illustrazione della proposta
La società .... sottopone al proprio ceto creditorio una proposta concordataria di carattere esclusivamente
liquidatorio, senza suddivisione in classi, che prevede in sintesi:
-
la soddisfazione in via integrale delle passività in prededuzione (per spese di procedura e di
funzionamento della società);
-
la soddisfazione in via integrale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati ex art. ... c.c. (con
esclusione del credito speciale mobiliare per rivalsa Iva di cui all'art. 2758, secondo comma, c.c.,
espressamente declassato e trattato al pari dei crediti chirografari in quanto, per l'attività svolta dalla società
ricorrente, consistente nelle prestazioni di ...., non è dato rinvenire nel patrimonio della società i beni su cui tale
privilegio può essere azionato);
-
il pagamento del ....% dei creditori chirografari, nonché delle parte di crediti privilegiati "declassati" a
chirografari.
Ferme le considerazioni che precedono, il fabbisogno concordatario è stato così stimato nel dettaglio dalla
Società proponente:
Creditori
Importi
Percentuale
offerta
Fabbisogno concordatario (pagamenti)
1) Prededuzione
Spese per l'ammissione alla procedura
Euro
100%
Euro
Spese giudiziali
Euro
100%
Euro
Spese esecuzioni piano e altre prededucibili
Euro
100%
Euro
Euro
100%
Euro
Euro
100%
Euro
TFR Dipendenti
Euro
100%
Euro
Altri debiti privilegiati verso dipendenti
Euro
100%
Euro
Professionisti
Euro
100%
Euro
Artigiani
Euro
100%
Euro
Debiti verso istituti di prev. e sic. sociale
Euro
100%
Euro
Fornitori per locazioni
Euro
100%
Euro
Debiti tributari per imposte dirette
Euro
100%
Euro
Debiti tributari per IVA
Euro
100%
Euro
Debiti tributari enti locali
Euro
100%
Euro
Rivalsa per accise
Euro
100%
Euro
Totale
2.A) Privilegio ipotecario (art. 2808 ss
c.c.)
Mutuo Ipotecario
2.B) Privilegio ex artt.
10
Totale
Euro
100%
Euro
Euro
100%
Euro
Euro
100%
Euro
Banca ...
Euro
...%
Euro
Fornitori
Euro
...%
Euro
Altri debiti chirografari
Euro
...%
Euro
Euro
...%
Euro
3) Fondo rischi generici
Totale
3) Chirografari
Totale
TOTALE
....
Euro
....
Il fabbisogno concordatario, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, verrebbe in particolare assicurato:
-
dal corrispettivo derivante dalla cessione dell’intera consistenza immobiliare sita in ....;
-
dalla cessione dei ....;
-
dalla vendita dei beni mobili ubicati presso la sede di ....;
-
dall’incasso di crediti verso clienti, dei crediti erariali e "per anticipo a fornitori";
-
da liquidità esistenti.
Detta proposta è sintetizzabile nel seguente quadro sinottico:
Attivo
Valore stimato di realizzo in
caso di concordato preventivo
1)
Immobilizzazioni immateriali
Euro
2)
Fabbricato Commerciale
Euro
3)
Mezzi di trasporto in proprietà
Euro
4)
Altri beni mobili
Euro
5)
Clienti fatture da emettere - classe A (%)
Euro
6)
Clienti - classe A (%)
Euro
7)
Clienti - classe B (%)
Euro
8)
Clienti - classe C (%)
Euro
9)
Clienti - classe D (0%)
Euro
10)
Crediti tributari
Euro
Anticipi a fornitori
Euro
Disponibilità liquide
Euro
Totale
Euro
11)
12)
0,00
Pertanto - secondo la prospettazione del debitore - l’attivo concordatario ammonterebbe ad Euro .... e
sarebbe sufficiente a coprire l’integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti privilegiati e di
11
una percentuale del credito vantato nei confronti dei creditori chirografari, come specificato nella
tabella che precede.
Il soddisfacimento dei creditori avverrebbe secondo la seguente ripartizione temporale:
-
Crediti prededucibili: pagamento alle scadenze ...;
-
Crediti garantiti da ipoteca: pagamento contestualmente alla riscossione del prezzo della
liquidazione del bene su cui insiste l'ipoteca o comunque nel termine massimo di .... mesi dalla data
dell'aggiudicazione;
-
Crediti privilegiati: pagamento in ...;
-
Creditori chirografari: pagamento in .....
Trattasi dunque di pagamenti ai creditori che si prevede saranno completati (vantino essi crediti
prededucibili, privilegiati e chirografari) entro la data indicativa del .....
Nella proposta concordataria la società debitrice ha, quindi, analiticamente illustrato le singole voci
patrimoniali (cfr. n. 2 tabelle sopra riportate), intervenendo - laddove necessario - con rettifiche ed
integrazioni mirate alla corretta individuazione dell’attivo e del passivo.
La proposta assume quindi quale base di partenza la situazione patrimoniale riferita alla data del .... (tale
data è stata individuata in considerazione della circostanza che la Domanda di Preconcordato è stata
pubblicata sul registro delle imprese in data ..., e che, ai sensi dell'art. 184 l.f., il concordato omologato è
obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione, ovvero per coloro che risultavano tali alla
data del ....) che qui di seguito si riepiloga:
Attivo
1)
Immobilizzazioni immateriali
2)
Fabbricato Commerciale
3)
Mezzi di trasporto in proprietà
4)
Altri beni mobili
5)
Clienti fatture da emettere - classe A
(95%)
6)
Clienti - classe A (95%)
7)
Clienti - classe B (50%)
8)
Clienti - classe C (25%)
9)
Clienti - classe D (0%)
10)
Crediti tributari
11)
12)
Valore contabile
Anticipi a fornitori
Disponibilità liquide
12
Totale Attivo
Passivo
Valore contabile
Patrimonio netto e fondi
1)
Passività prededucibili
2)
Creditori privilegiati
3)
Fondo rischi
4)
Creditori chirografari
5)
Totale Passività e netto
Totale complessivo
Eseguite le dovute rettifiche ed integrazioni, tenuto conto delle spese di procedura, dei fondi rischi nonché
delle spese di assistenza professionale, è stata infine formulata la proposta ai creditori concorsuali,
rappresentata nel prospetto di liquidazione che qui di seguito si riepiloga:
Attivo
1)
Immobilizzazioni
immateriali
2)
Fabbricato Commerciale
3)
Mezzi di trasporto in
proprietà
4)
Altri beni mobili
5)
Clienti fatture da emettere classe A (95%)
6)
Clienti - classe A (95%)
7)
Clienti - classe B (50%)
8)
Clienti - classe C (25%)
9)
Clienti - classe D (0%)
10)
Crediti tributari
11)
12)
Valore liquidazione
Euro
Anticipi a fornitori
Disponibilità liquide
Totale Attivo al servizio
del concordato
Euro
Passivo
Valore contabile
Prededuzione
(100%)
1)
2)
Spese per l'ammissione
alla procedura
Euro
Spese giudiziali
13
3)
Spese esecuzione piano e
altre prededucibili
Totale prededuzione
Euro
Tfr dipendenti
Euro
Privilegiati (100%)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Mutuo ipotecario
Professionisti
Artigiani
Fornitori per locazioni
Rivalsa per accise
Debiti tributari per
imposte dirette
Debiti tributari per Iva
Debiti tributari enti locali
10)
Debiti verso ist. previd. e
sic. sociale
11)
Altri debiti verso
dipendenti
12)
Fondo rischi generici
Totale privilegio
Euro
Banca
Euro
Chirografari
(24,30%)
1)
2)
3)
Fornitori
Altri debiti chirografari
Totale chirografo
Euro
Totale Passività e netto
Euro
Totale complessivo
Euro
0,00
14
4.2)
La relazione del professionista ex art.161, comma terzo della L.F.
Allo scopo di rafforzare la tutela del ceto creditorio chiamato a votare la proposta di concordato, l’art.161,
terzo comma, l.f., prevede che il piano e la documentazione a corredo della proposta medesima siano
accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
piano proposto ai creditori.
Attraverso l'attestazione circa la veridicità dei dati aziendali, al professionista viene richiesto di fornire ai
creditori un quadro completo ed esaustivo che rispecchi fedelmente non solo la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria del debitore, ma anche tutti quelli che sono gli elementi presi in considerazione per la
predisposizione del piano.
La verifica sulla veridicità dei dati è peraltro evidentemente prodromica alla successiva prognosi di fattibilità
del piano stesso.
Per una adeguata valutazione della veridicità dei dati aziendali il professionista deve in particolare accertare
la corretta tenuta delle scritture contabili, sia formale che sostanziale, nonché la loro attendibilità, dando
corso ai necessari approfondimenti del caso, senza limitarsi al mero riscontro dei saldi di contabilità con i
debiti ed i crediti esposti nel ricorso, ma avendo riguardo anche alla maturazione di eventuali interessi,
all’applicazione di possibili sanzioni, alla sussistenza di spese legali derivanti dal contenzioso in essere e/o
potenziale, ecc.
A ciò deve inoltre aggiungersi la verifica della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori.
Nella fattispecie, la relazione del professionista allegata alla proposta di concordato presentata dalla .... è
stata redatta da....., iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti i di Modena, il quale (testualmente):
"....”,
conclude il proprio elaborato attestando:
A) “....
B) ...”.
4.3) La "degradazione" di parte dei crediti di natura privilegiata (credito speciale mobiliare per rivalsa
Iva ex art. 2758, secondo comma, c.c.)
Si segnala come la ricorrente abbia declassato al chirografo il credito di rivalsa Iva dei creditori chirografari e
ciò in considerazione della tipologia di attività svolta dalla società, la quale consiste nella prestazione di ...,
(attività) che non consentirebbe di rinvenire nel patrimonio della società i beni su cui tale cessioni o
prestazioni di servizio ineriscono. La ricorrente osserva come sul punto sia recentemente intervenuta, tra le
altre, la Cassazione Civile con la Sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, per la quale, salvo che - come nel
15
caso di specie - sia diversamente disposto come espresso patto di concordato, il creditore privilegiato ha
diritto all'integrale soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio
del debitore. La ricorrente, per operare tale falcidia non ha tuttavia ritenuto necessaria la relazione ex art.
160, secondo comma, l.f., ma si rendeva disponibile, qualora il Tribunale la ritenesse strettamente
necessaria, a produrre tale ulteriore e nuovo documento, poi, non richiesto dal Tribunale.
4.4) La richiesta di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione con gli Istituti di Credito e le
società di leasing
La Società ricorrente, avvalendosi della facoltà riconosciuta ex art. 169bis l.f., ha chiesto di sciogliersi da
alcuni contratti in corso di esecuzione o, in subordine, sempre ai sensi dell'art. 169 bis l.f., di ottenerne la
sospensione degli effetti.
Nello specifico la ricorrente ha chiesto lo scioglimento o, in subordine, la sospensione dei seguenti contratti in
essere con gli Istituti di Credito:
....
nonché dei contratti di locazione finanziaria in essere con le società di leasing:
....
In merito ai contratti in essere con gli Istituti di Credito tale richiesta aveva lo scopo di impedire che, per
effetto di eventuali patti di compensazione, o in applicazione dell'art. 1853 c.c., gli Istituti di Credito potessero
trattenere i crediti, già oggetto di precedenti anticipazioni, incassati successivamente alla Domanda di
Preconcordato e di paralizzare l'eccezione di compensazione già formulata da ....in relazione ad incassi da
questa incamerati e trattenuti (circa Euro ....).
Il Tribunale di Modena, con il Decreto del ...., ha concesso la sospensione dei medesimi, come richiesto dalla
ricorrente. La ricorrente con istanza ... ha reiterato la richiesta di scioglimento dai contratti in essere con gli
Istituti di Credito o, in via subordinata, il rinnovo della sospensione dei medesimi per ulteriori 60 giorni.
La ricorrente - con riferimento alle somme incassate dalle banche a fronte di anticipi su ricevute bancarie o
fatture per crediti ceduti in assenza di notifica tempestiva e alle somme incassate dalle banche senza
correlate anticipazioni né cessioni di crediti – ha informato che sta chiedendo agli Istituti di Credito la
restituzione delle somme incassate. In ogni caso, come si dirà al capitolo 6 della presente relazione, la
società ha ritenuto, sempre a titolo prudenziale, di considerare anche tali crediti come non incassabili.
Si segnala, infine, che i crediti verso banche per conti correnti e conto anticipi sono assistiti dalle garanzie
personali fornite dai soci della società, secondo quanto indicato dalla ricorrente.
16
In merito, invece, ai contratti in essere con le società di leasing pare che i canoni di locazione siano stati
corrisposti sino al mese di .... In merito ai contratti di locazione finanziaria di cui ai punti .... sopra richiamati
occorre anzitutto ribadire, come già evidenziato in premessa, che il Tribunale di Modena, con il Decreto del
..., ha concesso la sospensione dei medesimi, come richiesto dalla ricorrente per tali contratti non è previsto
nel piano concordatario alcun valore, anche alla luce delle valutazioni del Perito .... La ricorrente con istanza
... ha reiterato la richiesta di scioglimento dai contratti in essere con gli Istituti di Credito o, in via subordinata,
il rinnovo della sospensione dei medesimi per ulteriori 60 giorni.
17
5) CONTROVERSIE
5.1) Illustrazione del contenzioso in essere
Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non risultano allegate relazioni
riepilogative aventi ad oggetto il contenzioso pendente che vede coinvolta la società ... con l'assistenza
dell'Avv. ... del Foro di ....
Lo scrivente commissario ha richiesto ai professionisti della società un aggiornamento del contenzioso in
essere, al fine di informarne il ceto creditorio.
Dalla relazione ricevuta dall'Avv. ... in data ... risultano attualmente pendenti le seguenti posizioni passive:
1) ...;
2) ...;
3) ...;;
nonché le seguenti posizioni attive:
1) ...;
2) ...;
3) ...;
Sono, inoltre, pendenti una serie di azioni promosse nei confronti di società soggette a procedure
concorsuali:
1)...;
2)...;
3)...;
Sulla base della relazione fornita dall'Avv. ..., legale che assiste la ... in conc. prev., non risulta, allo stato,
pendenti altri contenziosi ed in particolare non risulta pendente alcun contenzioso di carattere fiscale.
5.2) Considerazioni sul contenzioso in essere
In conclusione, per quanto riguarda il contenzioso civile attualmente pendente, sulla base delle informazioni
ricevute dal legale della società ricorrente non si ritiene necessario lo stanziamento di apposito fondo che
tenga conto dell'emersione di passività legate all'esito del contenzioso, considerata la natura e lo stato dei
procedimenti in corso (come sopra sinteticamente illustrati), visto l’ammontare tutto sommato modesto delle
possibili future spese legali (come quantificate dal legale della ricorrente) e tenuto conto sia dello
stanziamento a tal fine della voce “spese di procedura” (di cui si dirà oltre), sia dell’accantonamento
prudenziale operato a titolo di “fondi rischi” a copertura di eventuali sopravvenienze passive privilegiate o
chirografarie.
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6) VALUTAZIONE PATRIMONIALE DI LIQUIDAZIONE: ATTIVO E PASSIVO ACCERTATI
La valutazione dell’attivo e del passivo concordatario è stata operata dal sottoscritto prendendo quale base di
partenza i dati contenuti nel piano concordatario, riferiti alla data del ... nonché il bilancio di verifica contabile
alla medesima data. Tali dati sono poi stati raffrontati con quelli emergenti dalla situazione patrimoniale
aggiornata al ....
6.1)
Attivo
La situazione patrimoniale presentata dalla ricorrente in allegato al piano concordatario è riferita al ...., giorno
antecedente la data di deposito del ricorso per l’ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo.
Come in precedenza accennato, la valutazione dell’immobile sociale e dei beni mobili e mobili registrati di
proprietà della società ricorrente tiene conto dei valori indicati nelle perizie predisposte dall’Ing. ... (immobile)
e del Geom. ... (mezzi di trasporto e beni mobili).
Nel presente capitolo si procederà dunque alla valutazione dell'attivo ed alla determinazione del passivo in
funzione della quantificazione della percentuale ipotizzabile di soddisfazione dei creditori della società
ricorrente.
6.1.1) Immobilizzazioni immateriali
In accordo con quanto previsto dal piano, si ritiene di non attribuire alcun valore alle immobilizzazioni
immateriali, tenuto conto che le stesse non risultano in alcun modo individuate, né tanto meno valorizzate.
Totale immobilizzazioni immateriali
Euro 0
6.1.2) Fabbricato commerciale
Costituisce parte dell’attivo concordatario un fabbricato ... posto nel comune di S....oltre ad adiacente
appezzamento di terreno, il cui valore di mercato, individuato dalla ricorrente tramite apposita perizia di stima, è
stato quantificato dal perito Geom. ... in € ..., importo poi diminuito in considerazione “del particolare momento
congiunturale” dal professionista attestatore ... nella propria relazione ex art.161 3° comma L.F., ad € .... Tale
minor valore è stato recepito nel piano concordatario.
La valorizzazione nel piano concordatario è stata pertanto indicata dalla ricorrente in Euro ....
Il commissario giudiziale ha richiesto la nomina di un perito estimatore per una verifica della valutazione
economica attribuita dalla ricorrente al bene in oggetto.
Agli esiti delle proprie valutazioni, l’Ing. ... con Studio in ... - perito nominato dal Giudice Delegato con
provvedimento del ... - ha rilevato in particolare le seguenti caratteristiche dell’immobile facente parte dell’attivo
concordatario:
“...."
19
Così definite le caratteristiche dell’immobile, l’Ing. ... ne ha infine quantificato il valore in complessivi Euro ....
Il valore stimato dall’Ing. ... risulta superiore:
o
di € ... (circa il ...%) rispetto al valore definito dal perito di parte Geom. ...;
o
di € ... (circa il ...%) rispetto al valore espresso prudenzialmente nel piano concordatario.
Alla luce delle diverse valutazioni e in ottica prudenziale si ritiene di confermare il valore espresso nel piano
concordatario di € ..., pur ponendo in evidenza come un maggior realizzo dell’immobile potrà generare
maggiore liquidità da destinarsi al ceto creditorio chirografario aumentandone con ciò la percentuale di
soddisfazione.
Totale fabbricato commerciale
Euro ....
6.1.3) Mezzi di trasporto in proprietà
Sono compresi in tale voce tutti gli automezzi rappresentati da ....
Tali beni sono stati oggetto di valutazione da parte del perito incaricato dalla società ricorrente Ing. ..., il quale
ha determinato un valore complessivo di tali beni pari ad € .... Nel piano concordatario è stata operata, su
indicazione dell’attestatore ..., una svalutazione pari al ...% e pertanto è stato assunto un valore pari ad € ....
Il perito nominato dal Giudice Delegato con provvedimento del ... nella persona del Geom. ...ha provveduto a
visionare gli automezzi dislocati in diverse sedi, confermando di fatto la congruità della valorizzazione alle
stesse attribuita dalla ricorrente nel piano, avendo egli stabilito un valore complessivo di Euro ... (per i dettagli
si rimanda anche in questo caso alla perizia depositata in Cancelleria).
Si ritiene pertanto di confermare il valore previsto nel piano concordatario.
Totale mezzi di trasporto in proprietà
Euro ...
6.1.4) Altri beni mobili
In tale voce vengono ricompresi tutti i beni mobili di proprietà della società ricorrente ed in particolare...
...
Totale altri beni mobili
Euro ...
6.1.5) Beni in locazione finanziaria
La società ricorrente dà atto nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
dell’esistenza di n. ... contratti di leasing pendenti, ed in particolare:
...
Come già ampiamente illustrato nell'apposito paragrafo della presente relazione, per i contratti ... il Tribunale,
su istanza della società ricorrente, ha disposto con decreto del ... la sospensione.
20
La società con istanza del ... ha chiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione allo scioglimento dai detti
contratti o, in subordine, la proroga della sospensione degli stessi per ulteriori sessanta giorni.
Il perito di parte Ing. ... ha confermato l’assenza di qualsivoglia valore, rapportando il valore di mercato dei
beni oggetto di contratto con le rate ed il valore di riscatto ancora da pagare alle società di leasing.
Come si illustrerà compiutamente nella parte della presente relazione a commento delle voce del passivo
“Spese esecuzione piano e altre prededucibili”, sono stati previsti oneri legati ai canoni di leasing maturati
successivamente alla presentazione della domanda di concordato. In particolare:
...
In relazione alla valutazione dei beni oggetto di contratti di locazione finanziaria il perito della procedura,
nominato dal Giudice Delegato nella persona del Geom..., ha operato le stime seguenti:
...
Sulla base di tali valutazioni e del valore capitale dei canoni ancora da pagare, oltre al prezzo di riscatto, si
determina il plusvalore o minusvalore insito nel relativo contratto di leasing. Nella tabella che segue si illustra
tale calcolo, precisando che il valore capitale dei canoni residui è al netto di quelli accantonati tra le spese in
prededuzione.
....
Totale beni in locazione finanziaria
Euro ...
6.1.6) Crediti verso Clienti
Nel ricorso per l’ammissione alla domanda di concordato, l’importo dei crediti commerciali (riferito a quelli
esistenti alla data del ...) viene indicato per un presunto valore di realizzo pari ad Euro ..., somma desunta dai
dettagliati prospetti forniti dalla società ed al netto di compensazioni, rettifiche e svalutazioni specifiche.
Tra le rettifiche operate dalla società la stessa ha tenuto conto delle cessione di crediti a favore degli Istituti di
credito a fronte di anticipi degli stessi, ed in particolare ha tenuto conto dei crediti anticipati da ... e da queste
ultime incassati sino al momento di redazione del ricorso definitivo per l’ammissione alla procedura di
concordato preventivo.
Lo scrivente ricorda - come già ampiamente illustrato nell'apposito paragrafo della presente relazione - che il
Tribunale, su istanza della società, ha disposto la sospensione dei seguenti contratti bancari con proprio
decreto del ...:
o
...
La società con istanza del ... ha chiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione allo scioglimento dai detti
contratti o, in subordine, la proroga della sospensione degli stessi per ulteriori sessanta giorni.
21
Lo scrivente ha verificato quanto intercorso tra il ... e la data di redazione della presente relazione ed in
particolare facendo riferimento ad una situazione contabile aggiornata alla data del ... nonché agli estratti
conto del conto corrente attivo della società presso ....
Da tale analisi è emerso che:
o
le fatture da emettere risultanti dalla situazione patrimoniale contabile alla data del ... in € ...,
diminuite dell’importo di una nota di accredito da emettere per € ..., sono state emesse per importi
maggiorati di IVA di legge. L’importo dell’IVA addebitata ha aumentato il credito verso il cliente e nello
stesso tempo il debito per IVA nei confronti dell’Erario, lasciando pertanto inalterato il saldo netto
dell’attivo concordatario;
o
alcuni clienti hanno provveduto a pagare i propri debiti bonificando sia il conto attivo (...) che i conti
passivi (...); in particolare gli incassi affluiti sul conto corrente attivo acceso dalla società presso ... nel
periodo ... ammontano ad Euro ...;
La società ha poi fornito un dettagliato elenco dei crediti anticipati presso banche, dall’analisi del quale lo
scrivente ha ritenuto, in ottica prudenziale, di considerare gli importi anticipati presso gli Istituti di credito a
riduzione del debito verso i medesimi, ciò in considerazione del fatto che non si è a conoscenza se il credito
sia o meno stato effettivamente incassato dalle banche ed inoltre avuto riguardo alla ritrosia dimostrata dagli
Istituti di credito alle richieste avanzate dalla società ricorrente di restituire gli importi dei crediti incassati. Ciò
anche tenuto conto dell’incompatibilità dei tempi di un giudizio, eventualmente promosso dalla società per
vedersi riconosciuto il diritto alla retrocessione degli incassi, con i tempi previsti dal piano concordatario.
Il presumibile valore di realizzo dei crediti iscritti in contabilità, con riferimento alla data del ..., tenuto conto
delle compensazioni, delle rettifiche ed ulteriori svalutazioni operate dallo scrivente risulta dal seguente
prospetto:
CREDITI VERSO CLIENTI - PRESUMIBILE REALIZZO
VALORE CONTABILE CREDITI AL ...
VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO PIANO
RETTIFICHE COMMISSARIO CREDITI ANTICIPATI
ULTERIORI SVALUTAZIONI COMMISSARIO
ALTRE RETTIFICHE CG
TOTALE VALUTAZIONE CREDITI CG
Riepilogando, si ritiene dunque di poter stimare il valore di presunto realizzo dei crediti verso clienti in
complessivi Euro ...
Totale crediti verso clienti
Euro ...
22
6.1.7) Crediti diversi
Tale voce di attivo è rappresentata nel piano concordatario come segue:
o
...
In merito al credito verso ... si osserva come ...
Lo scrivente, per questione di omogeneità dei dati considerati nelle voci di credito e di debito, ha assunto i
saldi di cassa e banca aggiornati alla data del ....
Riepilogando quanto sopra esposto la voce del piano concordatario “Altri crediti” viene così dettagliata e
rettificata:
o
...
Si ritiene dunque di poter stimare il valore di presunto realizzo dei crediti diversi in complessivi Euro ....
Totale crediti diversi
6.2)
Euro ...
Passivo
Conformemente a quanto previsto nel piano concordatario, il passivo viene suddiviso nelle tre seguenti
macro-categorie:
A) spese in prededuzione
B) creditori privilegiati/ipotecari
C) creditori chirografari
le stesse verranno illustrate nel dettaglio nei successivi paragrafi.
Preliminarmente, occorre rilevare che, nella procedura di Concordato Preventivo, non esiste una verifica dei
crediti e dei relativi diritti a carattere giurisdizionale, e dunque il loro inserimento o meno nell'elenco, o il
riconoscimento della loro natura privilegiata o chirografaria, non comportano alcun effetto preclusivo sulla
loro successiva verifica e soddisfazione.
Nella fattispecie, la quantificazione del passivo è avvenuta considerando le risultanze degli estratti conto e
delle dichiarazioni di credito inviate dai creditori (ai fini della redazione della presente relazione e dell’allegato
elenco dei creditori tali dichiarazioni sono state recepite sino alla data del ...; per quelle successive si
procederà in seguito ai dovuti aggiornamenti).
Ove il creditore non abbia invece provveduto alla comunicazione dell’importo del proprio credito è stato
considerato il saldo indicato dalla società ricorrente, come risultante dalla contabilità e dagli elenchi dettagliati
messi a disposizione dai professionisti della società, opportunamente aggiornato alla data del ....
Inoltre, laddove la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza di eventuali privilegi non sia
stata prodotta dal creditore, oppure il creditore non abbia prodotto la dichiarazione del proprio credito con
23
l’indicazione di eventuali cause di prelazione, il sottoscritto ha assunto, nella formazione dell’elenco dei
creditori, il medesimo criterio contenuto nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Si informa comunque che il creditore escluso dall'elenco conserva il diritto di far accertare il proprio credito
dal Giudice competente in via ordinaria e di chiederne il soddisfacimento nella misura concordataria.
In ogni caso, in sede di riparto spetterà al Liquidatore Giudiziale l’approfondita verifica circa la sussistenza o
meno dei privilegi indicati nel ricorso e nell’elenco dei creditori allegato alla presente relazione.
Si ricorda poi come la ricorrente abbia previsto nel piano di declassare al chirografo il credito di rivalsa Iva
dei creditori chirografari e ciò in considerazione della tipologia di attività svolta dalla società, la quale consiste
nella prestazione di ..., (attività) che non consentirebbe di rinvenire nel patrimonio della società i beni su cui
tale cessioni o prestazioni di servizio ineriscono.
La ricorrente osserva come sul punto sia recentemente intervenuta, tra le altre, la Cassazione Civile con la
Sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, per la quale, salvo che - come nel caso di specie - sia
diversamente disposto come espresso patto di concordato, il creditore privilegiato ha diritto all'integrale
soddisfazione anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore. La
ricorrente, per operare tale falcidia non ha tuttavia ritenuto necessaria la relazione ex art. 160, secondo
comma, l.f., ma si rendeva disponibile, qualora il Tribunale la ritenesse strettamente necessaria, a produrre
tale ulteriore e nuovo documento, poi, non richiesto dal Tribunale.
Considerato che il credito di rivalsa IVA riveste identica natura sia per i creditori chirografari che per quelli
privilegiati, lo scrivente ha ritenuto, nella definizione dell’elenco dei creditori per quanto attiene al privilegio di
rivalsa dell’IVA, di recepire l’impostazione prevista nel piano concordatario, ovvero quella di escludere la
sussistenza del privilegio di rivalsa dell’IVA per l’assenza dei beni sui quali esso insiste, applicando tale
regola sia ai creditori chirografari (come previsto dal piano) che ai creditori privilegiati, ciò al fine di garantire il
medesimo trattamento nell’ambito di situazioni identiche.
6.2.1) Spese in prededuzione
Per tali spese si osserva che l’IVA che verrà addebitata sulle fatture non modificherà il patrimonio netto
concordatario, costituendo essa da un lato un debito verso il fornitore/professionista e, dall’altro, un credito
verso l’Erario.
A) Spese per l’ammissione alla procedura
Tali spese nella proposta concordataria sono quantificate in complessivi Euro ... e riguardano:
 ...
Lo scrivente ha verificato la rispondenza dei compensi previsti alle lettere d’incarico dei professionisti.
24
Alla luce di quanto sopra illustrato il debito riferito alla data del ... nei confronti dei professionisti ammonta
pertanto a complessivi € ... comprensivo di contributo cassa di previdenza ed oltre ad IVA.
Totale spese per l’ammissione alla procedura
Euro ...
B) Spese giudiziali
Tali spese nella proposta concordataria sono quantificate in complessivi Euro ... e riguardano:
o
...
Considerato che:
o
il compenso previsto per il commissario giudiziale (€ ...) risulta sostanzialmente congruo rispetto alle
regole di determinazione stabilite dal D.M. 25/1/2012 n.30 e sullo stesso è stato conteggiato il
contributo alla CP;
o
il compenso previsto per i coadiutori del commissario giudiziale, nel caso di specie l’Ing. ...nominato
per la stima dei beni immobili e il Geom. ... nominato per la stima dei beni mobili, è stato aumentato
per € ... così da adeguarlo ai preventivi di spesa acquisiti;
o
il compenso previsto per il liquidatore giudiziale coincide con quello accettato da... nella propria
dichiarazione allegata al ricorso.
Totale spese giudiziali
Euro ...
C) Spese esecuzione piano e altre prededucibili
Nella tabella che segue vengono dettagliate le diverse spese previste nel piano con le integrazioni previste
dallo scrivente.
Voce
Piano
concordatario
Commissario
giudiziale
Fornitori fatture da ricevere
Spese di gestione della società
Spese Legali (preventivo Studio legale ...)
Studio...
Altre spese
adempimenti lavoro
Assicurazione immobile
Diritto annuale RI+tassa bollatura libri anni ...
Notaio ... - verbale...
IMU anni ...
Debiti verso proprietario immobile
Fatture fornitori successive al ...
CANONI DI LEASING
25
TOTALE
Relativamente ai canoni di leasing da riconoscersi in prededuzione si rammenta quanto già riportato a
commento della voce dell’attivo “beni in leasing”. La società ricorrente dà atto nel ricorso per l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo dell’esistenza di ...contratti di leasing pendenti, ed in particolare:
1. ...
Per i contratti ... il Tribunale, su istanza della società, ha disposto con decreto del ... la sospensione.
La società con istanza del ... ha chiesto al Giudice Delegato l’autorizzazione allo scioglimento dai detti
contratti o, in subordine, la proroga della sospensione degli stessi per ulteriori sessanta giorni.
Lo scrivente ha pertanto ritenuto di quantificare i canoni mensili di leasing da pagarsi in prededuzione ...
Nella tabella che segue vengono evidenziate le spese prededucibili considerate nel piano che sono state
pagate sino alla data di aggiornamento dei dati contabili (...).
Pagamenti
anno ...
...
Alla luce di quanto sopra illustrato le spese di esecuzione del piano e le altre spese prededucibili vengono
quantificate in complessivi € ... al lordo dei pagamenti eseguiti per € ....
Totale spese di esecuzione del piano e le altre spese prededucibili
Euro
Riepilogo spese prededucibili
Per una maggiore facilità di lettura, si riporta in conclusione il dettaglio di tutte le sopra descritte “spese
prededucibili”, così come accertate agli esiti delle verifiche del commissario (e quantificate in complessivi
Euro ... al lordo dei pagamenti già operati):
Spese per l'ammissione alla procedura
importo
...
Totale
Spese di giudiziali
...
importo
...
Totale
...
26
Spese esecuzione piano e altre prededucibili
importo
Fornitori fatture da ricevere
Spese di gestione della società
Spese Legali (preventivo Studio legale ...)
Studio...
Altre spese
adempimenti lavoro
Assicurazione immobile
Diritto annuale RI+tassa bollatura libri anni ...
Notaio ... - verbale...
IMU anni ...
Debiti verso proprietario immobile
Fatture fornitori successive al ...
Totale
importo
TOTALE GENERALE SPESE PREDEDUCIBILI
Totale spese prededucibili
...
Euro ...
6.2.2) Crediti Privilegiati/Ipotecari
Si premette che la società nel piano concordatario non ha provveduto ad integrare le singole voci di credito
assistite da diritti di prelazione con gli interessi e la rivalutazione di legge, rimandando la copertura di interessi
e rivalutazione al fondo rischi generico stanziato per € ....
Tenuto conto della tempistica prevista nel piano per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione si
prevede che il fondo stanziato possa fornire idonea copertura.
A) Debiti verso dipendenti
A quanto risulta dalle informazioni ricevute dalla società e dai suoi consulenti tutto il personale dipendente ha
cessato il rapporto di lavoro il ....
Come si legge dalla documentazione messa a disposizione del consulente del lavoro la società in data ... ha
inviato alle Organizzazioni Sindacali di categoria ed agli organi istituzionali la comunicazione di apertura della
procedura di mobilità, versando all’INPS di Modena il contributo previsto.
Risultano poi “Verbali di conciliazione in sede sindacale” nei quali i singoli lavoratori, accettando la
cessazione del rapporto di lavoro, dichiarano, tra l’altro, di rinunciare ad ogni diritto in merito al pagamento
dell’indennità di mancato preavviso di licenziamento.
27
I debiti per indennità di mancato preavviso sono stati rilevati nelle buste paga del mese di ... e pertanto
risultano dalla situazione contabile aggiornata al ....
L'importo dei debiti verso il personale dipendente risulta dalla situazione patrimoniale concordataria al ... in
complessivi Euro ... (di cui Euro ... quale debito per Trattamento di fine rapporto ed Euro ... quale debito per
retribuzioni ed accessori).
Il detto importo trova conferma nella documentazione prodotta dal Consulente del lavoro (...), che tuttavia non
ha ritenuto di rilasciare alcuna certificazione attestante i predetti debiti.
L’importo di € ... è stato integrato dallo scrivente per € ... relativamente ai ratei di retribuzione ed accessori
maturati nel periodo ..., per € ... a titolo di contribuzione omessa a fondi pensione richiesta direttamente da un
ex lavoratore, per € ... a titolo di differenza su ritenute fiscali ripartite proporzionalmente al credito per lavoro
dipendenti vantato dai soggetti interessati, per - € ... a titolo di differenza su busta paga ed infine per - € ... a
titolo di arrotondamenti. Tale credito per l’importo maturato successivamente alla presentazione della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo va considerato prededucibile.
Sulla scorta di quanto sopra illustrato, il sottoscritto ritiene dunque di quantificare l’importo di tale posta in
complessivi € ....
Si ricorda che il piano concordatario non prevede nessuna integrazione di tale voce di debito con interessi e
rivalutazione monetaria di legge, ma a tal fine prevede apposito fondo rischi, che si ritiene congruo allo
scopo.
Si informa infine che il Consulente del lavoro ha prodotto allo scrivente un “Verbale di primo accesso
ispettivo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
eseguito in data .... Successivamente all’acquisizione della documentazione in materia di lavoro in sede di
accesso non risultano, ad oggi, atti successivi.
Totale debiti verso dipendenti
Euro ...
B) Debiti verso fornitori
Con riferimento a tale voce del passivo, agli esiti delle verifiche operate è emerso che le cause di prelazione
che assistono i crediti dei fornitori della società riguardano essenzialmente i privilegi indicati dai seguenti
articoli del Codice Civile: ....
La verifica in punto alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione dei privilegi - seppur da non
ritenersi definitiva in quanto suscettibile di possibili modifiche in sede di riparto - é stata operata applicando i
criteri dettati dalla giurisprudenza prevalente e dalla prassi del Tribunale di Modena, ed in particolare:
28
- è stato riconosciuto, senza eccezione alcuna, il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ai crediti per prestazioni
professionali (fatta salva comunque ogni successiva approfondita indagine sia sull'effettiva riferibilità del
credito agli "ultimi due anni di prestazione" sia sul riconoscimento del privilegio al credito vantato dagli studi
professionali associati);
- per la verifica del privilegio ex art. 2764, laddove prodotta la documentazione dal creditore, unitamente alla
dichiarazione di credito è stato verificato anche il requisito temporale;
- per la verifica del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. relativamente alla categoria degli artigiani, laddove
prodotta dal creditore la documentazione necessaria, sono state verificate - assumendo come parametro di
riferimento l’orientamento del Tribunale di Modena in materia - le seguenti condizioni: iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane, prevalenza del lavoro dell’imprenditore (o dei soci, se società) sul capitale, dimensioni
aziendali;
Ove invece la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza di eventuali privilegi non sia stata
prodotta dal creditore, oppure il creditore non abbia prodotto la dichiarazione del proprio credito con
l’indicazione di eventuali cause di prelazione, il sottoscritto ha assunto, nella formazione dell’elenco dei
creditori, il medesimo criterio contenuto nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'importo complessivo in linea capitale dei fornitori che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, godono
di privilegio ammonta ad Euro ...., di cui:
- Euro ... riferibili a ...;
- Euro ... riferibili ad ...;
- Euro ... riferibili a ...;
- Euro ... riferibili a ....
Si ricorda che il piano concordatario non prevede nessuna integrazione di tale voce di debito con interessi e
rivalutazione monetaria di legge, ma a tal fine prevede apposito fondo rischi, che si ritiene congruo allo
scopo.
Si precisa che i debiti verso fornitori maturati successivamente al ... sono stati inseriti nella voce “Spese
piano ed altre prededucibili”.
Ciò posto, a seguito delle verifiche operate dal commissario, anche sulla scorta delle dichiarazioni di credito e
della documentazione prodotta dai creditori, i debiti verso fornitori assistiti da privilegio vengono quantificati in
complessivi Euro ....
Totale fornitori debiti verso fornitori privilegiati
Euro ...
C) Debiti tributari verso Erario ed Enti locali
29
Lo scrivente ha provveduto a verificare tutta la documentazione prodotta dalla società (e così, in particolare,
...).
La società ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di Modena in data ... un certificato dei carichi pendenti; ad
oggi tale certificato non risulta essere stato rilasciato.
I debiti tributari riguardano le somme dovute per ...; in particolare risultano i seguenti versamenti omessi:
o
...
Complessivamente, il debito evidenziato dalla ricorrente nel piano ammonta ad Euro .... Lo scrivente ha
rideterminato il saldo dei suddetti debiti in € .... In particolare nella definizione di tale voce di debito:
o
...
Il debito per imposte e sanzioni, al netto dei crediti relativi per errato versamento di ritenute, è pertanto pari a
complessivi Euro ... di cui € ... in privilegio ed € ... in chirografo.
Per una maggiore facilità di lettura, si riporta qui di seguito il prospetto dettagliato di quanto sopra illustrato:
PIANO
CG
privilegio
chirografo
Descrizione tributo
totale
Da ultimo, si ritiene che il fondo rischi stanziato nel piano concordatario per complessivi Euro ... possa fornire
idonea copertura alla società nel caso in cui, all’atto della riscossione dei tributi, vengano addebitate a
quest’ultima somme a titolo di compenso dell’Esattore (c.d. “aggio”).
2
2
Si ritiene infatti che le somme eventualmente addebitate a titolo di aggio potrebbero tutt’al più avere natura
chirografaria, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva da parte dell’Esattore in epoca antecedente al
deposito della domanda prenotativa di concordato.
Peraltro, secondo una circolare del 20.1.2010 a firma del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano,
Dott. Filippo Lamanna, qualora il ruolo venga trasmesso dall’ente impositore al concessionario dopo la dichiarazione di
Fallimento della società, le somme eventualmente richieste a titolo di aggio non andrebbero proprio riconosciute.
30
Laddove peraltro l’agente della riscossione addebitasse l’aggio ed il liquidatore ritenesse di contestarne il
fondamento, l'apposito fondo stanziato potrà comunque fornire idonea copertura alle spese per il relativo
contenzioso.
Si ricorda che il piano concordatario non prevede nessuna integrazione di tale voce di debito con interessi e
rivalutazione monetaria di legge, ma a tal fine prevede apposito fondo rischi, che si ritiene congruo allo
scopo.
Totale debiti tributari
Euro ...
D) Debiti verso banche con prelazione ipotecaria
...
Totale Debiti verso banche con prelazione ipotecaria
Euro 29.843
E) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
La situazione debitoria nei confronti degli Enti di previdenza ed assistenza si riassume nello schema che
segue, nel quale vengono riportati i debiti risultanti: dal piano concordatario, dalla situazione contabile al ...
nonché la situazione debitoria accertata dallo scrivente.
PIANO
contabile
CG
...
totale
Lo scrivente ha preso visione dei tabulati forniti dal Consulente del lavoro trovando sostanzialmente conferma
La proposta concordataria espone un debito nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali pari ad
Euro ....
Su tale debito la ricorrente non calcola somme aggiuntive né interessi.
Secondo quanto verificato dal sottoscritto presso il sito ufficiale dell’INPS, alla data di redazione della
presente relazione le somme aggiuntive da applicarsi in caso di omissioni contributive, come nella fattispecie,
ammontano al 5,75% su base annua. Le somme aggiuntive si ritiene possano trovare copertura nel fondo
rischi stanziato nel piano, che si ritiene congruo allo scopo.
Si informa infine che il Consulente del lavoro ha prodotto allo scrivente un “Verbale di primo accesso
ispettivo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
31
eseguito in data .... Successivamente all’acquisizione della documentazione in materia di lavoro in sede di
accesso non risultano, ad oggi, atti successivi.
L’importo accertato dallo scrivente tiene conto dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati sulle
retribuzioni ed accessori nel periodo ... per € ..., credito da pagarsi in prededuzione.
Totale debiti verso enti di previdenza e assistenza
Euro ...
6.2.3) Crediti chirografari
Anche la quantificazione del passivo chirografario è avvenuta considerando le risultanze degli estratti conto e
delle dichiarazioni di credito inviate dai creditori (ai fini della redazione della presente relazione e dell’allegato
elenco dei creditori tali dichiarazioni sono state recepite sino alla data del ...; per quelle successive si
procederà in seguito ai dovuti aggiornamenti).
Laddove il creditore non abbia provveduto alla comunicazione dell’importo del proprio credito è stato
considerato il saldo indicato dalla ricorrente, come risultante dalla contabilità e dagli elenchi dettagliati messi
a disposizione dai professionisti della società.
Ove la documentazione relativa alla verifica circa la sussistenza di eventuali privilegi non sia stata prodotta
dal creditore, oppure il creditore non abbia prodotto la dichiarazione del proprio credito con l’indicazione di
eventuali cause di prelazione, il sottoscritto ha assunto, nella formazione dell’elenco dei creditori, il medesimo
criterio contenuto nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Si ribadisce comunque che il creditore escluso dall'elenco conserva il diritto di far accertare il proprio credito
dal Giudice competente in via ordinaria e chiederne il soddisfacimento nella misura concordataria.
In ogni caso, in sede di riparto spetterà al Liquidatore Giudiziale l’approfondita verifica circa la sussistenza o
meno dei privilegi indicati nel ricorso e nell’elenco dei creditori allegato alla presente relazione.
A) Fornitori chirografari
Tale voce è stata quantificata nel piano concordatario in Euro ..., tenuto conto di compensazioni, integrazioni
e rettifiche operate.
Lo scrivente ha esaminato la situazione debitoria risultante dalla situazione patrimoniale alla data del ... e,
tenuto conto delle necessarie rettifiche e delle compensazioni tra i debiti ed i crediti vantati dallo stesso
soggetto, anche sulla scorta delle dichiarazioni di credito pervenute dai singoli creditori, il debito nei confronti
dei fornitori è stato quantificato in complessivi ....
Totale debiti verso fornitori chirografari
Euro ...
B) Banche
Tale voce accoglie i debiti della società nei confronti degli istituti di credito.
32
Contabilmente alla data del ... risultano iscritti debiti per complessivi Euro ....
Come già illustrato a commento della voce dell’attivo “Crediti verso clienti”, si rammenta che, sulla scorta del
dettagliato elenco dei crediti anticipati presso banche fornito dalla società, sono stati individuate quelle
posizioni per le quali lo scrivente ha ritenuto, in ottica prudenziale, di considerare gli importi anticipati presso
gli Istituti di credito a riduzione del debito verso i medesimi, ciò in considerazione del fatto che, nella maggior
parte dei casi, non si è oggi a conoscenza se il credito sia o meno stato effettivamente incassato dalle
banche ed inoltre avuto riguardo alla ritrosia dimostrata dagli Istituti di credito alle richieste avanzate dalla
società ricorrente di restituire gli importi dei crediti incassati. Ciò anche tenuto conto dell’incompatibilità dei
tempi di un giudizio, eventualmente promosso dalla società, per vedersi riconosciuto il diritto alla
retrocessione degli incassi, con i tempi previsti dal piano concordatario.
Per maggior chiarezza si riportano nella tabella che segue i dati relativi ai debiti verso Istituti di credito come
risultanti dal piano, dalla contabilità (alla data del ... e ....) e nell’importo determinato dallo scrivente.
...
Si precisa che il debito nei confronti degli Istituti di credito è stato ricostruito sulla base della documentazione
fornita dalla società, evidenziando tuttavia che solo ... ha prodotto la dichiarazione di credito, mentre sia ...
che ... non hanno ad oggi provveduto a comunicare allo scrivente le relative dichiarazioni del credito vantato
ed inoltre hanno da tempo omesso di comunicare alla società gli estratti conto.
Totale istituti di credito
Euro ...
C) Altri debiti
Tale voce prevista nel piano concordatario in € ... accoglie unicamente il debito per l’utilizzo della carta di
credito aziendale con addebito sul conto corrente bancario. Tale debito dovrebbe essere ricompreso tra i
debiti verso banche, essendo il saldo della carta di credito addebitato sul conto corrente.
Totale altri debiti
Euro ...
6.3) Fondo rischi
Nella domanda di concordato preventivo sono state accantonate somme a titolo di fondi rischi per
complessivi Euro ...
Il fondo, secondo quanto si legge nella detta domanda, è destinato ad assicurare la copertura ...
Il sottoscritto ritiene di poter confermare l’entità di tale stanziamento, anche in relazione a quanto
precedentemente illustrato.
Totale fondi rischi
Euro ...
33
6.4) Riepilogo della situazione patrimoniale e presumibile soddisfazione dei creditori
Dati ricorso
Verifica
commissario
giudiziale
ATTIVO
Fabbricato commerciale
Mezzi di trasporto in proprietà
Beni in leasing
Altri beni mobili
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Anticipi a fornitori
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO
Dati ricorso
PASSIVO
Crediti prededucibili
Crediti dei lavoratori dipendenti
Crediti dei fornitori
Crediti delle banche
Crediti degli Enti di previdenza ed
assistenza
Crediti dell'Erario per imposte e sanzioni
Crediti degli Enti locali per tributi e sanzioni
Altri debiti chirografari
TOTALE PASSIVO
PREVISIONE RIPARTO
Prededucibili
privilegio
ipoteca
Chirografari
Dati ricorso
Verifica
commissario
giudiziale
Verifica commissario
giudiziale
Prededucibil
i privilegio
ipoteca
Chirografari
TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO
Fondo rischi
ATTIVO PE RIPARTI
Pagamento crediti prededucibili, privilegiati
e ipotecari
Residuo attivo per i creditori chirografari
% soddisfazione creditori chirografari
In conclusione, agli esiti delle verifiche operate dallo scrivente risulta come i valori accertati dell’attivo e del
passivo potranno consentire le seguenti previsioni di soddisfazione dei creditori:
- ...% dei crediti prededucibili, privilegiati ed ipotecari;
- ...% dei crediti chirografari.
34
Le ipotesi di riparto, nelle misure sopra ipotizzate, potranno peraltro trovare conferma solo con il verificarsi di
tutte le condizioni indicate nel piano stesso, ed in particolare:
1) ....
Decisiva per una maggior soddisfazione dei creditori chirografari sarà la vendita dell’immobile di proprietà
sociale che è stato valutato dal perito della procedura in € .... Un realizzo pari alla valutazione fatta dall’Ing. ...
consentirebbe di destinare la maggior somma di € ... ad una miglior soddisfazione del ceto creditorio
chirografario la cui percentuale, nella migliore delle ipotesi potrebbe pertanto raggiungere il ...%.
Riguardo infine alla tempistica per la soddisfazione dei creditori il piano prevede:
o
...
Nel piano si precisa quindi che: “...".
Lo scrivente rileva una criticità nella tempistica dei pagamenti previsti per i creditori chirografari ed in
particolare, considerato che la liquidità per il pagamento dei creditori chirografari dovrebbe formarsi a seguito
della vendita dell’immobile sociale, la stessa dovrebbe avvenire, secondo la tempistica di pagamento prevista
dal piano (prima rata entro il ...), nel corso del ..., previsione che si ritiene oltremodo ottimistica considerata la
perdurante crisi del mercato immobiliare.
7) VALUTAZIONI CONCLUSIVE
7.1) Valutazione comparativa del piano proposto
Volgendo al termine della relazione, il commissario ritiene da ultimo doveroso prospettare, per quanto
possibile visti i ridottissimi termini concessi per esperire ogni accertamento, una comparazione tra il
prevedibile esito del concordato preventivo e l'alternativa della liquidazione in ambito fallimentare (diversa
procedura che, seppur non in modo automatico, potrebbe venir attivata in caso di rigetto della proposta
concordataria), al fine di assicurare ai creditori della ricorrente tutti gli elementi necessari alla formazione di
una loro volontà pienamente consapevole circa l’approvazione o meno della proposta formulata dalla ....
Al riguardo, si osserva in particolare:
-
...
Pare infine ragionevole ipotizzare che l’alternativa fallimentare potrebbe offrire minor tutela ai creditori sotto
l'aspetto della celerità dei tempi di realizzo dell'attivo e di conseguente riparto a loro favore.
7.2) Conclusioni
In conclusione, il sottoscritto commissario giudiziale auspica di aver fornito ai creditori gli elementi necessari
e sufficienti ad una valutazione consapevole ed informata della proposta concordataria formulata dalla
ricorrente.
35
Si rimanda in ogni caso ai creditori sociali - e all’On.le Tribunale di Modena, nell’eventuale successiva fase di
omologazione - l’ultimo e definitivo giudizio.
Con osservanza.
Modena, ...
Il commissario giudiziale
(...)
Si allegano:
1. .
36
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