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Data certa e valore probatorio nella verifica dei
DE GENNARO - TRIBUNALE DI NAPOLI IL REGIME PROBATORIO NELLA VERIFICA DEI CREDITI L’onere della prova, e della fondatezza del credito e delle prelazioni che lo assistono grava sul creditore. DOMANDA FONDATA SU SCRITTURA PRIVATA Nei giudizi aventi per oggetto la ammissione al passivo fallimentare di un credito fondato su una scrittura privata, il curatore che contesta l’anteriorità al fallimento della data dell’atto, riveste la qualità di terzo con la conseguenza che non è a lui opponibile la scrittura che non abbia data certa anteriore , a norma dell’art. 2704 c.c. La certezza della data è fornita, a norma dell’art. 2704 c.c. principalmente dalla registrazione m anche da ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. La data certa può essere costituita: a. Dalla vidimazione dei libri sociali da parte di un notaio o del cancelliere. Se l’annotazione viene effettuata dopo la vidimazione di apertura o di chiusura del libro sociale, è rispetto a quest’ultima che va fissata la certezza della data. b. Dalle risultanze del libro giornale di una banca, soggetto a vidimazione annuale ad opera del pubbl ufficiale c. Dalla vidimazione notarile del registro valori in garanzia di una banca, in cui sia annotata una determinata operazione di credito su pegno, sempre che fra il contenuto di questa ed il documento invocato come sostitutivo della prelazione sussista il necessario collegamento. d. Dalla vidimazione del libro pegni di una banca e. Dal timbro postale apposto su un foglio formante corpo unico con quello che contiene la scrittura privata non autenticata f. Dalla copia notarile, integrale o per estratto, di una scrittura privata non autenticata g. Dalla attestazione da parte dell’ufficiale giudiziario procedente a pignoramento di aver avuto cognizione personale di un documento ovvero dalla esibizione della scrittura privata allo stesso ufficiale giudiziario h. Dalla esecuzione del contratto consacrato nella scrittura in quanto tale esecuzione ne presuppone la conclusione i. La data certa del patto di riservato dominio j. “Il patto di riservato dominio , che deve essere necessariamente coevo alla stipula della compravendita (posto che nella vendita con riserva di proprietà la volontà dei contraenti è unica ed inscindibile in ordine al rinvio dell’effetto traslativo della proprietà della cosa venduta al momento del completo versamento del prezzo ) è opponibile ai creditori del compratore solo se è possibile provarlo documentalmente con atto reso pubblico anche in epoca successiva alla stipula purchè anteriormente al pignoramento (nell’ipotesi di esecuzione individuale) ovvero alla dichiarazione di fallimento (in ipotesi di esecuzione concorsuale art. 45 l.f.) “ . DOMANDA FONDATA SU TITOLI DI CREDITO In questi casi bisogna distinguere se l’insinuazione è proposta sulla base del solo titolo di credito oppure se la domanda è fondata sul rapporto causale sottostante. Nel primo caso, poiché il curatore si presenta come terzo estraneo alla circolazione del titolo, la cambiale ha il solo valore di una scrittura privata, per cui si pongono gli stessi problemi visti sopra circa la certezza della data. Se il curatore non contesta l’anteriorità della data, né in genere l’opponibilità alla massa del titolo, egli si pone nella posizione del fallito ed allora, essendo quella del creditore una azione cambiaria vera e propria , il curatore deve vedere se il fallito era obbligato in via diretta (accettante ed i suoi avallanti nella tratta , emittente ed i suoi avallanti , nella cambiale) o in via di regresso (traente, giranti e loro avallanti nella tratta e nella cambiale) perché diversi sono : 1. I termini di prescrizione (tre anni dalla scadenza, nella azione diretta; un anno, a decorrere dalla data del protesto, per l’azione di regresso del portatore; sei mesi, per l’azione del girante contro gli altri giranti o contro il traente, a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui (art. 94 l. camb); 2. I presupposti per l’azione: il regresso non può essere esercitato, se il mancato pagamento o la mancata accettazione non risultano da regolare protesto. 3. le eccezioni proponibili: le eccezioni reali di cui agli artt. 64 e 65 l. camb. e 1993 sono opponibili a tutti i portatori mentre le eccezioni personali , come quelle derivanti dal rapporto fondamentale sono opponibili solo a quel portatore con il quale è intercorso il rapporto dal quale derivano Il curatore che si insinua in forza del rapporto causale che ha dato causa alla emissione del titolo deve, in virtù dell’art. 66 l.camb. (e art. 53 l. assegno per il portatore di assegno) offrire al debitore la restituzione della cambiale e depositarla presso la cancelleria del giudice competente e deve aver adempiuto alle formalità necessarie per consentire al debitore stesso le azioni di regresso che possono competergli. L’offerta dei titoli non è necessaria in tutti i casi in cui si può escludere la possibilità della insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria (ad es. quando l’azione cambiaria è prescritta, quando la cambiale è nulla..) La prova dei crediti bancari. Per poter ottenere l’ammissione del suo credito al passivo del fallimento del suo cliente debitore, la banca deve documentalmente provare: 1. Che il contratto da cui deriva il suo credito è stato stipulato per iscritto (l’art. 17 T.U.L.B richiede infatti la prova scritta a pena di nullità) 2. Che il credito risulta dall’estratto conto integrale e non dal semplice “saldoconto” previsto dall’art. 50 T.U.L.B che, a partire da Cass S.U. 18.7.94 nr. 6707 è un documento in base al quale la banca può chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo contro il correntista suo debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo . Le Sezioni Unite hanno dato in premessa decisivo rilievo alla considerazione che, diversamente dall’estratto conto disciplinato dall’art. 1832 c.c. , l’estratto dei saldoconti è invece un documento appositamente formato dalla banca per la finalità di cui all’art. 102 l.fall e nel quale viene indicato solo il saldo debitore del conto senza che sia portata l’evoluzione delle operazioni attive e passive che l’hanno determinato. Crediti cambiari Per disposizione dell’art. 93 l.fall. la domanda di ammissione al passivo del fallimento deve contenere anche l’indicazione del titolo da cui il credito origina. Essendo la cambiale titolo letterale astratto ed autonomo, la sua produzione soddisfa l’onere di cui all’art. 93 l.fall. ; spetterà invece al curatore proporre eccezioni a quel titolo o provare l’inesistenza o l’intervenuta estinzione del credito portato dalla cambiale. Essendo il titolo di credito anche un documento cartaceo , la sua utilizzabilità in sede di verifica dei crediti , richiede la data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. Se il titolo di credito è munito di siffatta data certa, il curatore può proporre in relazione allo stesso: 1. eccezioni reali; 2. eccezioni personali Per eccezioni reali si intendono quelle opponibili a qualunque portatore e che, pertanto, incidono sul diritto di credito in ogni fase della circolazione del titolo. Le eccezioni reali si fondano su circostanze inerenti oggettivamente al documento e, pertanto, sono opponibili al portatore del titolo per la sua oggettiva qualità di portatore dello stesso. Le eccezioni reali sono: a. quelle che riguardano vizi di forma del titolo; b. quelle fondate sul contesto letterale del titolo; c. quelle che dipendono dalla falsità della firma. Ogniqualvolta la sottoscrizione non sia riferibile al soggetto che sul titolo figura come emittente , il debitore può opporre, nei confronti di qualunque portatore del titolo, l’eccezione reale di falsità della propria firma. Poiché i titoli di credito costituiscono delle scritture private non autenticate , il debitore cartolare può limitarsi a disconoscere la sottoscrizione del titolo, mentre è onere del portatore per poter superare tale eccezione, di proporre l’istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 ss cpc Sottoscrizione cambiaria non autografa effettuata mediante timbro o stampa: è invalida in quanto in materia cartolare la regola della sottoscrizione è l’autografia, mentre hanno natura eccezionale le norme che consentono la sottoscrizione non autografa. d. quelle che dipendono da difetto di capacità del debitore al momento della emissione del titolo. Per difetto di capacità si intendono tutte quelle situazioni , quali la minore età, l’interdizione, l’inabilitazione, normalmente previste come cause legali di esclusione o limitazione della capacità di agire della persona fisica. Per quanto concerne le situazioni di incapacità naturali di intendere o di volere previste dall’art. 428 c.c. si ritiene che le stesse non diano luogo ad eccezioni reali ma solo personali nei confronti del primo prenditore e dei terzi in mala fede e colpa grave, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 428 c.c. e. quelle che dipendono da difetto di rappresentanza . Il difetto di poteri di rappresentanza, sia nel caso in cui tali poteri non esistano , come nel caso in cui il rappresentante ecceda i limiti quantitativi o qualitativi del potere conferitogli, consente , pertanto, al rappresentato di proporre eccezioni di natura reale nei confronti di qualunque portatore del titolo di credito. L’art. 11 l. camb. , stabilisce che chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il presunto rappresentato . La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri . E l’art. 12 aggiunge: “ la facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l’atto di rappresentanza , pubblicato a norma dell’art. 9 non disponga diversamente. Il conferimento della rappresentanza cambiaria necessita di una procura speciale ad hoc , salvo il caso di cui al 2° co art 12. f. quelle che dipendono dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Mentre le eccezioni reali sono opponibili dal debitore cartolare nei confronti di ogni portatore del titolo di credito, le eccezioni personali sono proponibili solo nei confronti di una persona determinata, man on nei confronti dei successivi portatori del titolo. L'ipotesi più diffusa in cui sia opponibile una eccezione di natura personale è quella in cui tale eccezione derivi da un rapporto causale. L'obbligazione che l'emittente di un titolo di credito assume con la sottoscrizione dello stesso non rappresenta che l'incorporazione in un documento di un debito preesistente nei confronti del primo prenditore del titolo. L'eccezione di annullamento dell'atto cambiario per conflitto di interessi è una eccezione personale e quindi opponibile solo all'immediato prenditore del titolo ed al terzo portatore che, nell'acquistare il titolo abbia agito scientemente a danno del debitore. Anche l'eccezione di prescrizione ha natura personale ed è disciplinata dagli artt. 94 e 95 l. camb. La prescrizione cambiaria è soggetta alle cause di sospensione e di interruzione previste dal codice civile. Nella cambiale pagabile a vista ed in quella senza indicazione della data di scadenza , la prescrizione triennale della azione diretta decorre dalla data di pagamento (e non di emissione) o, in mancanza dallo spirare del termine di un anno dalla data di emissione , termine entro il quale la cambiale deve essere presentata per il pagamento (art. 39 l.camb). L'azione cambiaria di rivalsa dell'avallante contro l'accettante o l'emittente si prescrive in tre anni che decorrono dalla scadenza della cambiale e non dal pagamento da parte dell'avallante. Secondo Cass. 9.6.90 nr. 5638 nel caso in cui assegni bancari o cambiali tratte non accettate siano stati regolarmente protestati, il portatore prescritta l'azi0ne cartolare di regresso , può agire con l'azione causale depositando in cancelleria i titoli i quali possono essere azionati dal convenuto girante con l'azione cartolare entro 6 mesi dal pagamento se e quando da lui effettuato. Verifica dei crediti portati da assegni bancari Il portatore dell'assegno bancario impagato può esercitare, nel fallimento del traente-debitore 1. l'azione cambiaria e 2. l'azione causale. Entrambe le azioni vanno esercitate a mezzo della domanda di ammissione al passivo. Se il portatore esperisce l'azione cambiaria, deve allegare alla domanda di ammissione allo stato passivo l'assegno bancario in suo possesso . Spetta allora al curatore sollevare e provare le eccezioni proponendole secondo la disciplina dei titoli cambiari . Ove tale onere non sia adempiuto , il creditore non può essere escluso dallo stato passivo . Non può invece essere ammesso al passivo il creditore cambiario la cui azione di regresso nei confronti del fallito sia prescritta o sia decaduta per l'omessa tempestiva levata del protesto. In ogni caso, se le azioni che nascono dal titolo siano prescritte o decadute, il creditore cambiario può esercitare nella procedura fallimentare l'azione causale ; in tal caso, tuttavia egli ha l'onere di provare il buon fondamento della sua pretesa o la sussistenza dei requisiti in base ai quali egli può proporre l'azione di arricchimento. L'insinuazione nel fallimento di crediti cambiari non preclude al creditore l'esercizio ordinario delle sue azioni contro gli altri obbligati cambiari che non sono falliti. L'assegno bancario, in base all'art. 1988 c.c., implica una presunzione relativa della sussistenza del rapporto fondamentale sottostante, finchè il debitore obbligato non fornisca la prova della inesistenza , della invalidità o della estinzione di tale rapporto su cui è basata la causa debendi. (Cass. 16.11.90 n. 11100; Cass. 9.8.1994 n. 7348). L'azione causale proprio in quanto fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di detti rapporti , comporta la conseguenza che il possessore del titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto promittente, onde la predetta presunzione iuris tantum opera solo tra il traente ed il suo immediato giratario e non anche per saltum tra il traente ed il giratario ovvero tra il girante ed il giratario di un girante intermedio (Cass. 28.11.1984 nr. 61894; Cass. Civ. 12.4.94 nr. 3417). Altri documenti probatori dei crediti Il libretto di lavoro Ha efficacia probatoria in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro, alla sua durata ed al suo contenuto, pur potendo essere contrastati dal lavoratore con altri mezzi di prova documentali, testimoniali. I dati risultanti dal libretto di lavoro possono essere riscontrati dal curatore attraverso l’esame del libro matricola nel quale sono iscritti , nell’ordine cronologico della loro assunzione tutti i dipendenti , con l’indicazione della qualifica, della data dell’inizio e di cessazione del rapporto nonché di tutti i dati necessari per l’identificazione della situazione occupazionale di ciascun dipendente. Efficacia probatoria scritture contabili Secondo l’opinione prevalente, l’art.2710 c.c. non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento , il quale agisce non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito per cui egli non può, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati nella norma in questione, operante solo tra imprenditori che assumono la qualità di controparti nei rapporti di impresa. Pertanto, nella fase sommaria di verifica, le risultanze di tali libri offrono solo indizi sulla consistenza della pretesa e, quindi , un credito suffragato solo da elementi indiziari non può essere ammesso. La giurisprudenza sul punto ha ritenuto che la certificazione notarile di regolare tenuta dei libri contabili e della conformità ad essi delle copie estratte e prodotte in giudizio che è successiva al fallimento, non è idonea a dimostrare l’anteriorità al fallimento degli atti trascritti nei libri : la attestazione notarile costituirebbe un fatto equipollente a quelli indicati nell’art. 2704 co 2 c.c. solamente qualora fosse anteriore alla dichiarazione di fallimento potendosi da tale anteriorità trarsi la certezza della anteriorità al fallimento anche degli atti trascritti nei libri. (ex multis, Cass 14 gennaio 1999 n. 352; Cass. 28 maggio 1997 nr. 4729; Cass. 14 novembre 1996 nr. 759; Tri Padova 2 marzo 1999 ). Nel procedimento di accertamento passivo il curatore è terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori di guisa che non risultano opponibili alla curatela i crediti non aventi data certa né al contempo risultano applicabili le previsioni di cui agli artt 2709 c.c. e 2710 c.c in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili contro gli imprenditori e tra gli imprenditori. (Cass S.U 8879/90). Domanda fondata su atti giudiziari La sentenza ed i decreti ingiuntivi già passati in giudicato alla data del fallimento sono vincolanti per la curatela, la quale se nulla può dire in merito alla fondatezza del credito , può però eccepire l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori (es: la revocabilità del negozio giuridico sul quale la sentenza si fonda) Se il creditore fonda la sua pretesa su un atto non ancora passato in giudicato alla data del fallimento, bisogna distinguere se si tratta di una sentenza o di un decreto ingiuntivo . Se si tratta di sentenza , trova applicazione l’art. 96 terzo co. n. 3 l.f. e quindi il credito viene ammesso al passivo con riserva. Quando la sent passa in giudicato si applica l’art. 113 bis per cui, su istanza del curatore o della parte interessata, il gd modifica lo stato passivo, disponendo che la domanda ammessa con riserva deve intendersi definitivamente accolta. Nel caso il creditore abbia ottenuto una sentenza di condanna generica o limitata all’an debeatur egli, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza stessa deve far valere il quantum in sede fallimentare. Nel caso contrario, in cui sia stata emessa una sentenza favorevole al debitore fallito, non passata in giudicato alla data del fallimento , il creditore soccombente che intenda ottenere un titolo da far valere contro il fallimento deve insinuarsi al passivo con conseguente improcedibilità del giudizio di appello da lui proposto o riassunto nei confronti del curatore, dopo l’interruzione determinata dal fallimento . (Cass. 2100/83; Cass. 3753/81). Il principio secondo cui << il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., ancorchè l’effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa >> non può certamente essere inteso nel senso che , per l’ammissione al passivo di un credito fondato su decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione del fallimento), sia necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento : anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo (per la necessità di una ricognizione giudiziale della avvenuta scadenza dei termini per l’opposizione a seguito di regolare notifica dello stesso) , non può dubitarsi della efficacia retroattiva di tale decreto dal momento che, anche anteriormente alla sua pronuncia, l’opposizione da parte dell’ingiunto non potrebbe più essere proposta (salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 650 c.p.c. nella specie non ricorrente), una volta scaduto il termine perentorio previsto dalla legge, e quindi il diritto sostanziale riconosciuto non potrebbe più essere messo in discussione. Ammissione al passivo del fallimento del debitore del credito di regresso del fideiussore Art. 61 l.f. stabilisce che fino a quando il creditore non sia stato integralmente soddisfatto , non è possibile il regresso fra i coobbligati falliti. Quindi, il diritto di regresso tra i condebitori solidali, tutti dichiarati falliti, è possibile solo se il creditore sia stato integralmente pagato. Si pone il problema se lo stesso principio debba valere per l’ipotesi in cui un condebitore non fallito abbia fatto dei pagamenti parziali a favore del creditore, dopo la dichiarazione di fallimento dell’altro o degli altri coobbligati. Il principio deve essere lo stesso come è stato riconosciuto dal Supremo Collegio secondo cui : “ che il pagamento durante il fallimento venga effettuato da un coobbligato fallito oppure da un coobbligato non fallito è indifferente, ai fini che si propongono la norma ed il sistema, in quanto il pagamento non può portare che alla non esperibilità della azione di regresso, sancita dal 2 co. “ Ciò che solo ha rilevanza è che il pagamento sia avvenuto durante il corso del fallimento dell’altro coobbligato e non prima di esso, poiché la circostanza che il pagamento sia avvenuto in data posteriore al fallimento , trovando già stabilizzata l’insinuazione del creditore per l’intero credito originario, non può che escludere il concorso della azione di regresso in ogni caso e cioè tanto che il pagamento sia effettuato da un fallito che da parte di un non fallito, sempre ad evitare la duplicazione dello stesso credito nel passivo del fallimento. Altro problema: il coobbligato non fallito (o il garante, ad es il fideiussore) che dopo la dichiarazione di fallimento dell’altro coobbligato che non abbia eseguito alcun pagamento o ne abbia eseguito di parziali a favore del creditore , non potendo ancora esercitare il diritto di regresso nei confronti del fallito, mancando la condizione dell’integrale soddisfacimento del creditore , deve rimanere fuori dalla procedura in attesa del realizzarsi della predetta condizione oppure può chiedere di attendere il realizzarsi della detta condizione stando all’interno della procedura e, per avere tale collocazione , chiedere ed avere l’ammissione con riserva al passivo del fallimento del suo credito, condizionato, nella sua efficacia, all’integrale soddisfacimento delle ragioni del creditore?. Il Supremo Collegio ha ritenuto che il fideiussore che non ha pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale , per il combinato disposto degli artt. 61 2° co e 55 £° co l.fall. , è considerato un creditore condizionale per quanto attiene all’eventuale esercizio delle azioni di regresso nei confronti del debitore fallito , onde va ammesso al concorso dei creditori con riserva , la quale potrà ritenersi sciolta solo se e quando si sia verificato l’integrale soddisfacimento (ex parte creditoris e non debitoris) delle ragioni del creditore nel corso della procedura fallimentare. Concorso del coobbligato o del fideiussore con diritto di garanzia (pegno o ipoteca) nel fallimento del debitore. Il coobbligato o il fideiussore che ha un diritto di pegno o ipoteca sui beni del debitore assoggettato a fallimento, concorre, in questa procedura, per la somma per la quale ha pegno o ipoteca. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta. Da tali disposizioni si ricava che il coobbligato concorre nel fallimento del debitore per la somma garantita, ma il ricavato della vendita dei beni gravati dalla garanzia reale, comunque ottenuto spetta al creditore a tacitazione totale o parziale del suo credito , nei limiti della somma per la quale è dovuto il diritto di regresso. Si è in presenza di una surroga del creditore nella posizione del coobbligato che riguarda non solo l’eventuale credito di regresso ma anche la prelazione da cui il creditore è assistito nei confronti degli altri creditori concorrenti . Le domande di rivendica e di restituzione. Il novellato art. 103 l.fall. prende in considerazione unitariamente due tipologie di domande proponibili dai terzi: - la domanda di rivendicazione che si basa sul presupposto di un diritto di proprietà o di un diritto reale minore del richiedente ed ha come finalità il recupero del possesso del bene mobile; -la domanda di restituzione che si basa sul presupposto di un contratto di natura obbligatoria , indipendentemente e prescindendo dalla proprietà del richiedente. La finalità è la medesima della domanda di rivendicazione. Anche queste domande sono assoggettate al procedimento di verifica dei crediti che diventa l’unico strumento per separare i beni rivendicati o chiesti in restituzione da quelli inventariati ed appresi dal curatore. Sono quindi inammissibili o improcedibili nel fallimento i sequestri conservativi o giudiziali , i ricorsi in via possessoria, i ricorsi ex art. 700 cpc , le azioni costitutive o di mero accertamento del diritto di proprietà o alla restituzione di beni inventariati ed appresi dal curatore. Le domande di cui all’art. 103 l.fall. presuppongono che i beni ,oggetto delle stesse , siano stati inventariati ed appresi dal curatore. Non può quindi trovare accoglimento la domanda di rivendica o restituzione di un bene non acquisito dal curatore. Se il bene è stato ceduto a terzi prima del fallimento, il diritto alla restituzione si converte in diritto di credito ; quindi, il titolare del diritto , anche nel corso dell’udienza di cui all’art. 95 può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo in via chirografaria del controvalore del bene, determinato alla data della sentenza di fallimento. Se il curatore dopo l’inventariazione del bene ne perde il possesso il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Il procedimento di cui all’art. 103 non può essere utilizzato per la rivendicazione , restituzione o separazione di crediti facenti parte dell’attivo del fallimento; può esserlo, invece, se il bene oggetto della richiesta è un titolo di credito (cambiali, assegni, obbligazioni, titoli di debito pubblico etc), inteso come res; il procedimento in esame non può essere utilizzato per la rivendicazione, restituzione o separazione di cose fungibili (ed, in particolare, di somme di denaro entrate e confuse nel patrimonio del fallito) Nell’ipotesi di vendita di un bene con riserva di proprietà , il venditore con patto di riservato dominio può, in via alternativa, chiedere l’ammissione al passivo delle rate insolute del prezzo oppure la restituzione della cosa oggetto della vendita, eventualmente trattenendo le rate già riscosse a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1526 c.c. secondo comma del codice civile , qualora ciò sia convenuto nel contratto , salva l’indennità del giudice di ridurre l’indennità spettante. In caso di rivendicazione di una cosa detenuta dal fallito, ove il curatore faccia valere in via riconvenzionale un credito verso il proprietario, la restituzione della cosa riconosciuta di proprietà del rivendicante non può, in difetto di espressa previsione legale di un diritto di ritenzione, essere condizionata alla esecuzione della obbligazione oggetto della domanda riconvenzionale (Cass. 22.10.1993 nr. 10482). Per quanto concerne le intestazioni fiduciarie, opera il principio della separazione dei valori mobiliari affidati dal privato ad una fiduciaria rispetto al patrimonio della società, sempre che l’esistenza del rapporto fiduciario risulti da una scrittura avente data certa, e la sua riferibilità ai titoli formalmente intestati alla fiduciaria sia del tutto in equivoca, sostanziandosi il rapporto intercorrente tra società fiduciaria e fiducianti nella mera intestazione , alla prima di beni appartenenti effettivamente ad altri proprietari. Ne consegue che al fiduciante va riconosciuto il diritto di far valere, nei confronti degli organi della eventuale procedura concorsuale medio tempore instauratasi nei confronti della società, il diritto alla restituzione dei beni in precedenza ad essa affidati, dovendo ritenersi, all’uopo , sufficiente la dimostrazione di una situazione idonea ad impedire che la cosa della quale si reclami la restituzione si sia confusa con il patrimoni del fallito , per essere entrata a far parte di sua proprietà. Pur occorrendo infatti, in linea di principio, perché si realizzi una situazione siffatta, che la res sia determinata nella sua specifica e precisa individualità , non va dimenticato che per l’acquisto della proprietà da parte di chi riceve in deposito una quantità di denaro o di altre cose fungibili è pur sempre necessario che, alla semplice detenzione, si aggiunga la facoltà di servirsi di tale bene, non essendo la sua natura fungibile sufficiente, di per sé sola, a determinare il prodursi di tale effetto. Ciò posto si rileva che le società fiduciarie , non potendo disporre o, comunque utilizzare nel proprio interesse i beni loro affidati , risultano in concreto, mere depositarie di beni costituenti una massa patrimoniale distinta, a tutti gli effetti, dal loro personale patrimonio e, come tale, sottratta alle azioni esecutive degli eventuali creditori. Il permanere, in capo ai fiducianti , della proprietà sui beni affidati alla fiduciaria e, così sufficiente a giustificare l’accoglimento, da parte degli organi deputati alla procedura concorsuale, della domanda di restituzione dei titoli avanzata ex art. 103 l.fall. (Cass. 14.10.1997 n. 10031). Regime probatorio della domanda ex art. 103 l.f. L’art. 103 l.f. recependo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale dispone che “ai procedimenti che hanno ad oggetto le domande di restituzione o separazione , si applica il regime probatorio previsto dall’art. 621 cpc il quale come è noto stabilisce che “ il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore , tranne che l’esistenza del diritto stesso sua resa verosimile della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore”. In altre parole, l’inventariazione del bene, da parte del curatore, nella abitazione o nella azienda del fallito, fanno presumere , salvo prova contraria, che il bene sia di sua proprietà. Per vincere tale presunzione ed ottenere la riconsegna del bene , il terzo che agisca in rivendica deve dimostrare con atto scritto di data certa non solo la titolarità del bene ma anche , entro gli stessi limiti, l’affidamento del suddetto bene al debitore. Nel qual caso può avvenire che la prova dell’affidamento risulti dal medesimo documento con il quale si è dimostrata la proprietà (es. nel caso di atto di vendita con riserva della proprietà dal quale emerge anche il titolo in base al quale l’acquirente ha iniziato a detenere il bene), ma è evidente che il proprietario del bene, che lo abbia affidato al fallito in forza di un titolo autonomo, non può limitarsi a dimostrare l’acquisto della proprietà dal precedente venditore (ad es. attraverso la produzione dell’atto di vendita). Quando il terzo si limita a far valere il proprio diritto alla restituzione del bene, per l’accoglimento della domanda è invece sufficiente la dimostrazione per iscritto e con atto di data certa anteriore al fallimento, l’esistenza del rapporto obbligatorio in base al quale il fallito è stato immesso nel possesso o nella detenzione del bene (così ad es. nel caso di locazione o deposito sempre tenendo conto che il divieto di prova testimoniale non opera quando si tratta di diritti che appaiono verosimili in base alla professione o commercio del fallito o del ricorrente. Statuisce la Suprema Corte che “il giudizio di rivendicazione (così come quello di separazione e di restituzione) di beni del fallito instaurato a norma dell’art. 103 l. fall. soggiace alla disciplina delle opposizioni di terzo alla esecuzione (artt. 619 e 621 cpc) , con conseguente inibizione della prova orale del diritto altrui su quei beni e conseguente obbligo per il rivendicante , di fornire prova documentale del proprio assunto mercè la produzione di un atto recante data certa anteriore alla apertura del fallimento. A tale regime di limitazione probatoria si perviene anche in ragione dell’analogo regime previsto in tema di ammissione al passivo dei crediti, atteso che tanto l’azione di rivendica quanto quella diretta alla insinuazione al passivo del credito , producono la riduzione delle aspettative di soddisfacimento della massa concorsuale , nell’un caso diminuendo l’attivo , nell’altro caso allargando l’area del concorso (Cass. 19.3.2003 n. 4043). E’ ugualmente consolidata l’opinione della Suprema Corte per la quale il terzo opponente che coabiti col debitore o comunque divida con lui a parità di condizioni la detenzione dei beni nei luoghi in cui il pignoramento è stato legittimamente eseguito , è onerato solo di provare l’acquisto della proprietà e non anche l’affidamento dei beni al debitore: ciò in considerazione dell’eguale relazione materiale con la cosa che non consente di dare prevalenza di significato alla detenzione del debitore (Cass. 15.2.71 n. 377) ovvero per il fatto che la detenzione del debitore trova titolo sufficiente nel rapporto di convivenza (Cass. 18.5.77 n. 2040) ovvero per il fatto che la detenzione del debitore lo legittima a tenere cose di sua proprietà esclusiva nella case del debitore (Cass. 3.7.78 n. 2780). Ordinariamente l’acquisto della proprietà dei beni che il terzo opponente deduce in giudizio è a titolo derivativo; ciò di per sé implicherebbe l’ulteriore prova del diritto di proprietà del dante causa fino a risalire ad una proprietà acquistata a titolo originario (probatio diabolica) : soccorre il noto disposto dell’art. 1153 c.c. sulla inefficacia sanante dell’acquisto del possesso in buona fede , per cui l’acquisto a titolo derivativo è sufficiente se risulti o non sia contestato che il terzo abbia avuto , al momento della produzione dell’effetto reale del negozio di trasferimento della proprietà , il possesso pieno della cosa. Nel caso in cui il terzo opponente deduca di aver comprato i beni dal debitore (o da un suo convivente) al contempo lasciandone al venditore la detenzione (constitutum possessorium) l’opposizione deve essere rigettata per difetto di prova dell’acquisto della proprietà, mancando sia la prova della proprietà del dante causa , sia quella del possesso. E’ frequente il caso che nel verbale di pignoramento i beni siano descritti in modo diverso da come lo sono nelle scritture prodotte dal terzo , se si tratti degli stessi beni, o che, comunque, sulla identità fra beni costituenti oggetto del diritto come documentato dal terzo e beni pignorati sorga contestazione. In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che non è possibile superare con una prova testimoniale o presuntiva l’eventuale difformità descrittiva in quanto ciò significherebbe inidoneità della prova documentale ed assolvimento dell’onere probatorio a mezzo di testimoni o di presunzioni (Cass. 29.8.94 n. 7564). CAPITOLO TERZO (Redattore: Ciro Esposito) Programma di liquidazione. Art. 107 l.fall. vendita e liquidazione degli attivi INDICE PARTE PRIMA 1. Esempio di programma di liquidazione. pag. 12 2. Esempio di procedura competitiva relativa ad immobili e beni in leasing. pag. 28 3. Esempio di procedura competitiva relativa ad azienda con espressa previsione anche ex art. 1424 c.c. pag. 38 4. Esempio di procedura competitiva relativa alla vendita di merci in blocco ex art. 1377 c.c. con espressa previsione ex art. 1424 c.c. pag. 44 5. Esempi di riallocazione beni in leasing. 5.1 Esempio di atto notarile di riallocazione con “terzo contraente” indicato dalla procedura. pag. 49 5.2 Esempio di atto notarile di riallocazione con “terzo contraente” indicato dalla società di leasing. pag. 56 6. Esempio atto di vendita. pag. 58 7. Esempio atto di cessione di azienda. pag. 65 8. Relazione ex art. 108 l.fall. pag. 70 INDICE PARTE SECONDA (PARTE TEORICA) 1. Riflessioni in tema di criteri di redazione del programma di liquidazione. pag.72 2. Riflessioni in tema di celere riallocazione ex art. 72 quater l.fall. secondo il modello “ a concorsualità privilegiata”. pag. 94 1 1. Esempio di programma di liquidazione TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ILL.MO GIUDICE DELEGATO DOTT. ………. Fallimento …………... Curatore Dott. ………. SOMMARIO: 1. Il programma di liquidazione ( premessa di metodo). 2. Breve analisi della società e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza. 3. Le attività di inventario. 4. I beni immobili. 5. I beni mobili. 6. I rapporti pendenti. 7. Le partecipazioni. 8. I crediti. 9. Le azioni recuperatorie. 9.1 L’azione revocatoria. 9.2. L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. 9.3. Le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito. 10. Le disponibilità liquide. 11. La procedura competitiva unica. 12. L’approvazione del comitato dei creditori. 13. L’autorizzazione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal cdc. 1. Il programma di liquidazione ( premessa di metodo). Oggetto del presente documento è la redazione del programma di liquidazione relativo alla procedura in oggetto. Al fine di ottemperare al disposto di cui agli artt. 104 ter, 105, 107 l.fall., si ritiene opportuno strutturare il programma in maniera che lo stesso si articoli secondo le seguenti determinazioni esplicitate nei successivi paragrafi. Ciò posto - dopo una breve analisi della società fallita e del contesto nel quale è maturato il fallimento – si è ritenuto necessario dare conto di quello che è il patrimonio fallimentare come desumibile dalle attività di inventario. E tanto in guisa da esporre, dapprima, una descrizione e successivamente una valutazione dei singoli elementi dell’attivo patrimoniale, sì da soddisfare il disposto di cui all’art. 107 l.fall. che impone di porre in essere “stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti”. Si darà conto anche delle azioni giudiziali esperite ovvero esperibili e dei possibili esiti. 2 Non basta, in quanto le risultanze dell’attività di inventario devono essere rielaborate sì da esprimere anche la composizione qualitativa del patrimonio fallimentare in modo da verificare la presenza, in seno allo stesso, del dato “azienda”, ovvero di beni cedibili in blocco ed in guisa da consentire il rispetto dell’art. 105 l.fall. secondo il quale “ la liquidazione dei singoli beni …è disposta quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, o di beni o rapporti giuridici individuabili i blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori” Successivamente, si passerà ad individuare la procedura competitiva immaginata nel rispetto dell’art. 107 l.fall.. Si anticipa che è stata scelta una procedura competitiva mediante la quale il fallimento “pone in vendita” – in uno stesso momento e contesto – l’intero patrimonio fallimentare sì da sfruttare la possibilità, attraverso un’ unica procedura competitiva che tenga conto delle differenziazioni dei singoli beni: 1) di ricevere offerte che abbiano ad oggetto l’intero patrimonio, sì da risolvere la liquidazione in un unico contesto temporale; 2) di ricevere offerte che riguardino singole categorie di beni ( solo gli immobili) ovvero beni in blocco individuati secondo la volontà dell’offerente ( taluni immobili e taluni mobili, ecc.) 3)di ricevere offerte che si riferiscano a singoli beni. 4) In questo modo si ottengono contemporaneamente diversi risultati. In prima analisi, si riducono i costi in quanto non si dà corso a tante e diverse procedure competitive per quanti sono i beni o le categorie di beni, ma ad una unica procedura nella quale tuttavia si tenga conto delle differenze esistenti tra le varie tipologie di beni. Ancora, porre sul mercato contestualmente l’intero compendio fallimentare comporta la possibilità di ricevere offerte che permettano la liquidazione “immediata” dell’intero attivo sì da compiere celermente l’attività di liquidazione. Inoltre, solo una procedura competitiva che mostri l’intero compendio, consente la formulazione di proposte in ” blocco” e per converso la valutazione ex art. 105 l.fall.. 2. Breve analisi della società e del contesto in cui è maturato lo stato di insolvenza 3 Il fallimento della ………………… s.p.a. è stato dichiarato in data ……………….. L’attività sociale ……………… La compagine sociale è composta da ……… L’organo amministrativo è costituito …. Il collegio sindacale………. Il soggetto deputato al controllo contabile è …….. (…..ulteriori eventuali informazioni…) Come osservato le cause del dissesto sono da individuarsi………………. 3. Le attività di inventario. Le attività di inventario hanno avuto avvio in data ………….e sono proseguite fino al ………( allegato… verbale di inventario) Ad oggi l’attività può dirsi conclusa, sicché si è nelle condizioni di redigere il programma di liquidazione nel rispetto del termine dei sessanta giorni dalla “redazione dell’inventario”. Come si vedrà più compiutamente di seguito, il patrimonio fallimentare si compone, di beni immobili, di beni mobili, di beni mobili registrati, di partecipazioni, di crediti e di azioni giudiziarie intraprese e da intraprendere. I singoli elementi sono di seguito ( nei successivi paragrafi) descritti e valutati con l’ausilio – ove necessario - di operatori esperti ex art. 107 l.fall. Relativamente alla composizione qualitativa del patrimonio, deve affermarsi che non è possibile individuare il c.d. “dato azienda” secondo l’ipotesi definitoria di cui all’art. 2555 c.c. Al contrario, invece, esiste la possibilità si classificare “beni in blocco”, come si desume dalla esposizione si seguito formulata. 4. I beni immobili. La società è proprietaria di taluni beni immobili così identificati …….. …………………… I beni di cui sopra sono stati oggetto di stima ex art. 107 l.fall., sì da assumere i seguenti valori……. Ciò posto, la stima degli immobili, come sopra succintamente descritti, rappresenta il primo riferimento utile al rispetto dell’art. 107 l.fall. in uno alla “relazione ventennale” redatta dal notaio (allegato ..stima e relazione notarile). 4 Ciò posto, la stima è solo il primo elemento utile al rispetto dell’art. 107 l.fall. E’ necessario quindi immaginare una procedura competitiva tale da rispettare i crismi della norma appena citata, onde assicurare la “massima partecipazione e informazione degli interessati” . Come detto, nel presente programma si è immaginata una procedura competitiva unica per tutti i beni esposta nel paragrafo …. Laddove la procedura competitiva delineata nel par. …, dovesse concludersi, senza che al fallimento pervengano offerte valutabili soddisfacenti relativamente ai beni immobili, il curatore provvederà a riproporre la stessa con cadenza ……..E tanto previa acquisizione – trascorsi ….mesi - di una nuova ed aggiornata stima degli immobili, conferendo, a tal fine, incarico ad un “operatore esperto”, diverso da quello o da quelli precedenti. Tanto predeterminando, in ogni caso, i compensi in ragione delle “tariffe” previste per i CTU. 5. I beni mobili. Per quanto attiene ai beni mobili si tratta di un insieme di macchinari ed attrezzature come da elenco e stima allegati (allegato ….stima). Allo stato i detti beni sono custoditi ………. Vista la condizione dei beni, verranno prese in considerazione proposte irrevocabili, qualunque sia il corrispettivo offerto dal proponente ed indipendentemente dal contenuto dell’offerta che potrà alternativamente avere ad oggetto: 1) singoli cespiti; 2) una categoria omogenea di beni mobili … 3) una qualunque combinazione di cespiti, anche eterogenei, che l’offerente potrà prescegliere nell’ambito del coacervo di beni mobili presenti nel patrimonio fallimentare. 6. I rapporti pendenti Indicare i rapporti pendenti esistenti alla data del fallimento e le scelte che si intendono realizzare rispetto gli stessi. ……. 7. Le partecipazioni. L’attivo fallimentare si compone anche di una partecipazione, posseduta in una società operante nel medesimo comparto produttivo cui apparteneva la società fallita. Trattasi, in particolare, della partecipazione di seguito specificata: 5 A) partecipazione posseduta nella …………… spa pari al …….. per cento del capitale sociale della stessa e costituita da ……… azioni dal valore nominale unitario pari ad Euro …….., sicché il valore nominale complessivo della partecipazione è pari ad Euro …... I dati più significativi emergenti dall’ultimo bilancio approvato sono i seguenti…….. La stima è pari a ….( all stima) La partecipazione risulta liberamente trasferibile/ ovvero non risulta liberamente trasferibile ( in tal caso è necessario tenere conto verosimilmente delle clausole di gradimento, di prelazione e, nel caso di srl, di quanto previsto dall’art. 2471 c.c.) 8. I crediti. Il patrimonio fallimentare - stando a quanto risulta dalle scritture contabili della società e dagli altri documenti - è composto anche da crediti commerciali, il cui valore nominale ammonta complessivamente ad Euro …………. In merito, è già stata posta in essere una analisi della “esigibilità” dei crediti come da stima e pareri allegati . E tanto ha condotto ai seguenti risultati………( allegato….stima ed elenco dei crediti). Ad oggi, è stato intimato l’adempimento ai vari debitori come emerge dalla stima suddetta. Ciò posto, la procedura - che si intende adottare per il realizzo di tali crediti - si articolerà nei seguenti step: 1. In prima analisi, sarà espletata la procedura competitiva indicata nel regolamento che segue, sì da verificare la possibilità di cedere anche in blocco i crediti. 2. Esaurita la procedura competitiva di cui al regolamento, la curatela conferirà – relativamente ai crediti non ceduti - incarico all’avv…… al fine di porre in essere le azioni recuperatorie utili ad ottenere l’incasso dei crediti ritenuti esigibili e quindi …….. 9. Le azioni recuperatorie. Nell’ambito dell’attivo fallimentare possono essere ricomprese una serie di azioni recuperatorie. Di queste una prima azione risulta già essere avviata laddove altre lo saranno in esito alla approvazione del presente programma ed alla autorizzazione degli atti ad esso conformi da parte dell’Ill.mo Giudice delegato. 9.1 L’azione revocatoria. Una prima azione giudiziaria - di cui è necessario dar conto in questa sede - riguarda un’azione revocatoria ex art…. - già posta in 6 essere dalla procedura, su autorizzazione dell’Ill.mo Giudice Delegato. La stessa ha ad oggetto ……, …………. L’azione è stata affidata al patrocinio DELL’AVV ………… Relativamente al possibile esito dell’azione giova ribadire quanto già espresso all’atto della richiesta di autorizzazione ….. Ebbene, anche di tale azione, è necessario esporre le modalità di liquidazione visto il carattere di “omnicomprensività” che deve possedere il programma di liquidazione che, per essere tale, deve riguardare “tutta la vicenda patrimoniale ossia ogni entità suscettibile di traduzione in danaro compresa nella massa attiva”. E tra tali entità - suscettibili di essere monetizzate - sono da ricomprendersi anche le azioni revocatorie proposte dalla procedura visto che a norma dell’art. 106 l. fall. “il curatore……può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti”. Ne viene, allora, che nulla osta a che la procedura si determini a cedere il credito eventuale e futuro, ossia il credito derivante dall’azione revocatoria, sì da monetizzare, in termini immediati e senza attendere, l’esito della relativa azione. Tenuto conto di ciò, la liquidazione di tale credito sarà articolata adottando la seguente procedura: 1. In prima analisi, il credito sarà posto sul mercato mediante la procedura competitiva di cui al regolamento di seguito riportato. A tal fine, saranno prese in considerazione proposte irrevocabili che offrano un prezzo di acquisto che, orientativamente, si ragguagli ad un importo pari ad euro……… Tanto fermo restando l’accollo da parte dell’acquirente del debito futuro nascente nei confronti del terzo in forza dell’art. 70, II comma,l.fall. Sicché il terzo soccombente possa trattenere in compensazione all’atto del pagamento o della restituzione a favore dell’acquirente vittorioso, una somma corrispondente al suo credito da determinarsi in ragione della quota di riparto spettante ai creditori di uguale rango. 2. In caso di esito negativo della proceduta competitiva di cui sopra la curatela proseguirà nell’azione revocatoria, vagliando, laddove dovessero pervenire proposte transattive, l’opportunità di comporre stragiudizialmente la lite. 9.2. L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci. 7 Nella specie è stata posta in essere una valutazione della azione di responsabilità verso amministratori e sindaci della società fallita. Tanto in ragione della analisi di tre presupposti: il contegno antigiuridico addebitale agli amministratori e sindaci, l’esistenza di un danno ad esso collegato secondo il nesso eziologico di cui all’art. 1223 c.c., la condizione patrimoniale di amministratori e sindaci. Orbene, ……… Relativamente al possibile esito…… 9.3. Le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito Indicare le ulteriori azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito 10. Le disponibilità liquide. …………… 11. La procedura competitiva unica Come detto, la vendita del patrimonio fallimentare deve avvenire percorrendo la via della procedura competitiva che offra garanzie di informazione e partecipazione del mercato tenendo conto dell’obiettivo della massima soddisfazione dei creditori. Massima soddisfazione dei creditori che a sua volta si esprime secondo le variabili del massimo introito possibile, nel minore tempo possibile, sostenendo i minori costi immaginabili. Proprio per questo motivo si ritiene opportuno e conveniente effettuare una unica forma di pubblicità nella quale si manifesti, per l’appunto, la regolamentazione della liquidazione di tutto l’attivo fallimentare. Entrando nel vivo, in prima analisi, la volontà di ricevere offerte sarà pubblicizzata, entro 10 giorni dalla autorizzazione degli atti conformi al programma, sui quotidiani, (indicare i quotidiani o le riviste specializzate) onde fare apparire il seguente annuncio: “ Il Fallimento ……………… è interessato a raccogliere e valutare - relativamente a beni immobili siti …….. - proposte di acquisto da formulare in base al regolamento e stime pubblicate sui siti……….E’interessato a ricevere offerte relative alle partecipazioni, ai beni mobili, crediti e azioni sempre ivi pubblicate. La presente non costituisce offerta al pubblico”. Sui siti internet…………., poi, sarebbero pubblicate, in via integrale, le stime ex art. 107 l.fall. ed il seguente regolamento. 8 REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE Con sentenza datata …………… il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società ……………. nominando curatore il Dott. …………..e Giudice delegato il Dott. …………….. Successivamente è stato approvato il programma di liquidazione ove si è disposta la vendita, anche in blocco, dei beni immobili, mobili, crediti, partecipazioni e azioni di seguito specificate. In data ….sono stati autorizzati dall’Ill.mo GD gli atti conformi al programma di liquidazione come approvato dal cdc. Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare ……; selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni o rapporti giuridici in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare; cauzione la somma di danaro versata a mezzo assegni circolari ( intestati a FALLIMENTO ………….. spa) all’atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 10 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare, e del pari non provveda, nei termini indicati dalla procedura, al versamento delle spese e oneri di trasferimento (compreso il compenso del Notaio) e di quelle necessarie alle cancellazioni di cui all’art. 108, II comma, l.fall.. La cauzione potrà essere versata dal fallimento sul proprio conto corrente sin dalla comunicazione della qualità di soggetto selezionato ed in caso di mancata conclusione del contratto –laddove la procedura ritenga di 9 non dovere trattenere, a suo insindacabile giudizio, la somma non avendo per sua scelta dato corso alla vendita – sarà restituita nella misura dell’assegno circolare senza che nulla il selezionato possa pretendere neanche a titolo di interessi; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Tanto dichiarando che è nell’interesse della procedura privilegiare ex art. 105 l. fall. offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell’intero compendio patrimoniale. Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente i beni indicati nelle seguenti categorie. Categoria A) I Beni immobili 1. I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono……..Essi sono meglio identificati nelle perizie di stima pubblicate sul sito www…….. e nella relazione ventennale del pari pubblicata sul sito www……..( all,). 2. I beni sono stati stimati secondo le perizie e in ragione delle quali sono stati attribuiti i seguenti valori …… Valori che rappresentano il prezzo minimo di acquisto. Non saranno prese, pertanto, in considerazione proposte che prevedano un prezzo di acquisto inferiore al valore di stima, in aggiunta al quale il proponente dovrà impegnarsi ad offrire l’importo delle spese notarili e quello di qualsiasi altro onere, anche tributario, connesso al trasferimento dell’immobile nonché le spese di cancellazione ex art. 108 II comma, l.fall.. 3. Le vendite degli immobili di cui sopra avverranno senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di quantità,mancanza di qualità dei beni anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l’alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. Pertanto la vendita è da intendersi a “rischio e pericolo” dell’acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità, quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e quindi a titolo esemplificativo,la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il 10 proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che – senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere – la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell’immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. Categoria B) Beni mobili. 1. I beni mobili per i quali si è interessati a ricevere offerte, preferibilmente in blocco, sono meglio identificati nella stima 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni. 3. condizione di validità della proposta è che con la stessa il proponente assuma l’impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati, entro……dalla vendita. 4. in aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto in blocco dei beni mobili, il proponente deve accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto dei beni nonché le spese di cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall. per i beni mobili registrati 5. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli stessi avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. Categoria C) Crediti. 1. I crediti, per i quali si è interessati a ricevere offerte, hanno natura commerciale. Gli stessi sono identificati nell’allegato ove sono esposti al valore nominale. 11 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere proposte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la possibilità di cedere tali crediti. 3. Le proposte irrevocabili potranno essere formulate in modo da prevedere l’acquisto unitario di tutti i crediti nella titolarità della procedura ovvero soltanto di una parte di essi . 4. In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto, anche unitario, dei crediti il proponente deve accollarsi qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto di tali crediti. 5. L’alienazione dei crediti avverrà senza che la procedura assuma alcuna garanzia in merito alla esistenza effettiva del credito ed alla solvenza del debitore ceduto, che, quindi, resterà definitivamente a carico del cessionario. Categoria D) Partecipazioni. 1.Nell’ambito dell’attivo fallimentare è ricompresa la partecipazione nella società…..La stessa è stimata in ragione della perizia pubblicata sul sito….. 2. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita di tale partecipazione. 3. La vendita avverrà senza garanzia di vizi, evizione e senza che la procedura assuma alcuna garanzia in ordine all’effettiva consistenza sia qualitativa che quantitativa del patrimonio della società partecipata, la quale resta a rischio e pericolo dell’acquirente, anche per quanto riguarda le cc.dd. “sopravvenienze passive”. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. 4. La partecipazione non è liberamente trasferibile sicché è necessario tenere conto dell’art. …dello statuto sociale a norma del quale ……ovvero dell’art. 2471 c.c. a norma del quale…….. Categeria E) Azioni revocatorie. 1. La procedura fallimentare ha posto in essere un’azione giudiziaria volta ad ottenere la revocatoria dell’atto di vendita avente ad oggetto il trasferimento del seguente bene: ……………. 2. la procedura è interessata a ricevere offerte irrevocabili che prevedano l’acquisto del credito futuro ed eventuale avente origine nell’azione revocatoria di cui al punto 1. 12 3. In aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto, resterà a carico del proponente qualsivoglia onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto di tale credito. Tanto ferma restando la previsione dell’accollo da parte dell’acquirente del debito futuro nascente nei confronti del terzo in forza dell’art. 70, II comma,l.fall. Sicché il terzo soccombente possa trattenere in compensazione all’atto del pagamento o della restituzione a favore dell’acquirente vittorioso, una somma corrispondente al suo credito da determinarsi in ragione della quota di riparto spettante ai creditori di uguale rango. 4. Il credito sarà trasferito, nel contenuto e nella consistenza, che lo stesso assumerà nel momento in cui verrà ad esistenza, senza che, al riguardo, la procedura fallimentare assuma alcun obbligo di garanzia neanche in merito all’esistenza del credito stesso. PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE 1. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita dei suddetti beni e/o diritti, preferibilmente in blocco o dell’intero patrimonio. Si ribadisce che le proposte irrevocabili potranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo: a) singoli beni inclusi nelle categorie indicate con lettere maiuscole; b) le singole categorie di beni; c) più categorie considerate in blocco; d) l’intero patrimonio fallimentare; e) altre combinazioni di beni in blocco indicate dall’offerente. Si ribadisce che, in relazione alla discrezionalità tecnica che la procedura si riserva, si prediligeranno offerte che tendano all’acquisto di beni in blocco. 2. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. L’offerta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all’art. 1329 c.c. con un termine di irrevocabilità fino al …………. La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà indicare il numero di fax al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare. 3. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il……….presso il Notaio …….. ……………… Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al … per cento dell’importo offerto intestato a “………………….”. 13 4. Nella proposta si dovranno specificare i singoli beni ovvero le categorie di beni in blocco, che si intendono acquistare ovvero se si intende acquistare l’intero patrimonio fallimentare costituito dall’insieme di categorie sopra elencate. 5. Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente o a mezzo di procuratore legale, non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 6. Successivamente, entro 5 giorni dal……il Notaio provvederà all’apertura delle buste, alla redazione di un verbale di apertura ed alla consegna del verbale e delle copie conformi delle proposte al curatore. L’apertura delle buste e la consegna avverranno nella massima riservatezza e nessuno dei proponenti potrà partecipare all’operazione. 7. Il curatore fallimentare – nell’ambito di apposita riunione con il comitato dei creditori da tenersi dinanzi al Giudice delegato/ in esito ad apposita relazione al GD (in caso di assenza del comitato dei creditori) - selezionerà la proposta/le proposte ritenuta/e più conveniente/i per la procedura tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni, quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all’art. 105 l.fall.. E difatti, a seconda, dell’articolarsi delle proposte è possibile, tanto per fare degli esempi, che l’immobile abbia un determinato soggetto selezionato, i crediti altro soggetto selezionato, e così via. Nella selezione delle proposte si utilizzeranno i seguenti criteri ……/ovvero la selezione delle proposte avverrà secondo la discrezionalità tecnica della procedura oggetto di apposita motivazione. Si specifica che sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni ovvero i diritti sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma. 8. Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti partecipanti interessati al medesimo bene sarà comunicata l’esistenza di una proposta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. 14 9. Il curatore curerà, a seconda della natura dei beni, la notifica di cui all’art. 107, III comma, l.fall. 10. Il curatore, se del caso, convocherà, a mezzo fax – tenuto conto anche dei termini ex art. 108 l.fall. e sempreché la liquidazione non sia impedita o sospesa - il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di sette giorni, per la stipulazione del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura. Si specifica che la convocazione dianzi al notaio potrà avvenire – secondo la discrezionalità della procedura – in un qualsiasi momento fino al ……. sempre rispettando il termine di preavviso di 7 giorni. Il selezionato, prima della stipula, provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati al fallimento oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all’atto di trasferimento e, ove necessario, di cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall.. Resta ferma la facoltà, da parte della procedura, di adottare, fino al momento dell’atto di vendita, provvedimenti di sospensione e mancata stipula della vendita quali ad esempio quelli di cui all’art. 107 e 108 l.fall. Tanto senza che nulla il selezionato ed i partecipanti possano eccepire o pretendere. 11. La vendita avverrà, in ogni caso, senza garanzia di vizi evizione, mancanza di quantità, qualità e nello stato di fatto i beni si trovano all’atto del trasferimento senza garanzia, in caso di immobili, di agibilità, regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica. Il possesso sarà trasferito a mezzo del semplice consenso espresso in atto senza che null’altro il fallimento debba fare ed il proponente possa pretendere. Analogamente – e quindi con esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia - avverrà mutatis mutandis per gli ulteriori elementi dell’attivo come espresso con riferimento alle varie categorie di beni di cui sopra. Gli interessati avranno la possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell’offerta e di chiedere informazioni. Essi saranno tenuti ad inviare la richiesta via fax al n. …….. ed un incaricato del curatore provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. Sarà in facoltà della procedura concorsuale richiedere che il soggetto che intende visionare i beni versi alla procedura le spese a ciò necessarie. 12. Una volta concluso il contratto – il che potrà avvenire in qualsiasi momento entro il ….. - la procedura fallimentare autorizzerà 15 – a mezzo fax inviato al notaio e agli interessati – gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione. 13. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare – entro il ……… - via fax ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni presso il Notaio. 14. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti medesimi verranno invitati, tramite fax, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo - quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto - anche l’importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 10 per cento del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L’integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo le modalità di cui al presente regolamento e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a FALLIMENTO …….. E la proposta dovrà essere depositata presso il Notaio …… entro 3 giorni dalla comunicazione del curatore ed entro le ore ………. 15. Se, in esito all’invito di cui al precedente punto, non dovessero pervenire, entro il termine di cui sopra, offerte migliorative di quelle precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata individuando quale selezionato il soggetto che abbia depositato,per primo, presso il notaio, la propria prima proposta. 16. Eseguita la vendita il GD emetterà il provvedimento ex art. 108,II comma,l.fall..Il notaio incaricato della vendita curerà,a spese dell’acquirente, la realizzazione della cancellazione disposta dall’Ill.mo GD nel decreto stesso. Il fallimento sarà unicamente tenuto a comunicare il provvedimento in esame al Notaio senza che nulla altro possa essergli richiesto. 16 bis. Si applica l’art. 107, IV l.fall., per cui è possibile che il curatore sospenda la liquidazione ove riceva una proposta irrevocabile di acquisto – il cui contenuto deve essere conforme a quanto previsto nel presente regolamento – per un importo migliorativo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto nella proposta del selezionato. La proposta, per essere presa in considerazione, dovrà essere depositata presso il notaio ………., secondo le modalità previste nel presente regolamento, prima della 16 conclusione della vendita al soggetto selezionato. Ad essa dovrà essere allegato assegno circolare a cauzione (intestato a Fallimento ……..) pari al dieci per cento del prezzo offerto. In esito all’esame della detta proposta – e in ogni caso in cui il curatore dovesse decidere di sospendere la vendita – il curatore relazionerà all’Ill.mo GD in merito alla opportunità di scelta del proponente come nuovo selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di nuovo soggetto selezionato con tutte le conseguenze previste nel regolamento. Al precedente selezionato (e solo a questi) sarà comunicata, a mezzo fax, l’esistenza di una nuova offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. Il curatore provvederà nuovamente alle incombenze di cui ai punti 9 e ss ed anche questa volta sarà ovviamente applicabile anche il punto 16 ter sicché vi potrà essere nuovamente, prima della vendita, una proposta irrevocabile migliorativa in aderenza al disposto di cui all’art. 107, IV comma, l.fall.ed al regolamento con tutte le conseguenze previste nel presente regolamento e nella legge. 12. L’approvazione del comitato dei creditori. Il presente programma è stato oggetto dell’approvazione del comitato dei creditori in esito alla riunione dello stesso “organo” tenutasi il …….come da verbale allegato…….. 13. L’autorizzazione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal cdc. Si chiede all’Ill.mo Giudice Delegato di autorizzare gli atti conformi al programma di liquidazione ed in particolare: autorizzare la liquidazione dei beni e “diritti” secondo la procedura competitiva di cui al par……Procedura da ripetersi con cadenza ….. autorizzare l’azione …. autorizzare l’azione …. autorizzare le azioni recuperatorie relative ai crediti commerciali ………Tanto laddove gli stessi non siano oggetto di cessione in esito alla procedura competitiva. Relativamente ai rapporti pendenti di cui al par…… essere autorizzato a….. Napoli 17 2. Esempio di procedura competitiva relativa ad immobili e beni in leasing Annuncio sui quotidiani e altri strumenti di informazione Il Fallimento …Xspa….. è interessato a raccogliere e valutare relativamente a beni immobili siti in ……….. decritti nel regolamento di vendita - proposte di acquisto da formulare in base al regolamento medesimo pubblicato sui siti www……..net www.fallimentoXspa.it, www………………...it. La presente non costituisce offerta al pubblico” Sui siti sarebbe pubblicato il regolamento REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE Con sentenza datata ……….. il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società ………. spa nominando curatore il ………. e Giudice delegato la ………., oggi sostituita dall’Ill.mo GD ……………… Successivamente è stata approvata la presente procedura competitiva . Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle proposte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare il Fallimento ………… spa; selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente del bene, del diritto o dei beni o rapporti giuridici in blocco. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita per il quale ha formulato proposta irrevocabile. La qualifica e comunicazione di soggetto selezionato non determina alcun impegno per la procedura fallimentare che rimane libera di non dare esito alla liquidazione del bene in ogni momento fino alla stipulazione del contratto notarile di vendita. Contratto di vendita che potrà essere 18 stipulato entro il …… secondo la discrezionalità della procedura; cauzione la somma di danaro versata a mezzo assegni circolari ( intestati a FALLIMENTO ………….. spa) all’atto della presentazione della proposta irrevocabile (e suoi miglioramenti) pari al 10 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare, e del pari non provveda, nei termini indicati dalla procedura, al versamento delle spese e oneri di trasferimento (compreso il compenso del Notaio) e di quelle necessarie alle cancellazioni di cui all’art. 108, II comma, l.fall.. La cauzione potrà essere versata dal fallimento sul proprio conto corrente sin dalla comunicazione della qualità di soggetto selezionato ed in caso di mancata conclusione del contratto –laddove la procedura ritenga di non dovere trattenere, a suo insindacabile giudizio, la somma non avendo per sua scelta dato corso alla vendita – sarà restituita nella misura dell’assegno circolare senza che nulla il selezionato possa pretendere neanche a titolo di interessi; soggetto partecipante colui che ha presentato domanda dianzi al notaio. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle proposte. Tanto dichiarando che è nell’interesse della procedura privilegiare, ex art. 105 l. fall., offerte che prevedano acquisti in blocco, possibilmente dell’intero compendio patrimoniale. Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente i beni indicati nelle seguenti categorie ovvero le intere categorie. Categoria A) BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 1. I beni immobili per i quali si è interessati a ricevere offerte anche in blocco sono, come meglio desumibile dalla relazione notarile del pari pubblicata sul sito www.fallimento.......it. : A) Complesso immobiliare in Comune di ……….:fabbricato destinato ad attività commerciale, sviluppantesi tra il piano primo ………….. Il valore stimato è pari ad euro ……. come da perizia …… B) Immobile nel Comune di ……… 19 Gli immobili sono, in ogni caso, meglio identificati nella relazione notarile pubblicata in uno al regolamento sul sito www.fallimento............. La proposta irrevocabile,di cui si dirà di seguito, deve specificare: 1) che la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti venduti si trovano all’atto della vendita, senza alcuna garanzia neanche in merito alla regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica dell’immobile. 2) che la vendita dell’ immobile avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di quantità,mancanza di qualità dei beni anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistica, catastale, energetica, sicché l’alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. Pertanto la vendita è da intendersi a “rischio e pericolo” dell’acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità, quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e quindi a titolo esemplificativo,la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che – senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere – la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero e rinuncia a qualsiasi garanzia nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell’immobile, diritti di prelazione ovvero ogni altra richiesta. 3) che il proponente accetti le condizioni poste nel regolamento da intendersi trascritto nella proposta impegnandosi a stipulare l’atto di vendita presso Notaio scelto dalla procedura concorsuale. 4) che oltre al prezzo offerto, il proponente si accolli le spese dell’atto di vendita ed ad esso connesse, nonché le imposte e tasse e le 20 spese di cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall.. Tanto specificando che esse sono a carico della acquirente la quale si obbliga a manlevare, a prima richiesta il fallimento, per qualsiasi ulteriore onere di qualsivoglia natura anche tributaria pure se riferita ad accertamenti anche di valore. In particolare, dovrà specificarsi che le spese di cui sopra, comprese quelle ex art.108,II comma, l.fall. ed il compenso del Notaio siano versate,all’atto della stipulazione del rogito, mediante assegno circolare intestato al Notaio indicato dalla procedura e nella misura comunicata dalla curatela senza nulla potere eccepire. 5) che il possesso del bene viene trasferito col semplice consenso espresso in atto senza che nulla altro il fallimento sia tenuto a fare e l’acquirente pretendere a qualsiasi titolo. Categoria B. BENI IMMOBILI PER I QUALI E’IN CORSO DI ACCERTAMENTO LA EVENTUALE OPPONIBILITA’ DI CONTRATTI DI LEASING Nell’ambito del patrimonio fallimentare sono stati acquisiti taluni beni immobili che pare fossero detenuti dalla società in bonis in relazione a contratti di leasing. La procedura fallimentare non ha ancora accertato, in via definitiva, se i contratti di leasing siano opponibili al fallimento, né l’eventuale diritto di restituzione in capo alla medesima società. Né quindi è stata assunta alcuna decisione o scelta ex art. 72 ovvero 72 quater l.fall. Si tratta dei seguenti beni: A) Immobile nel comune di ……… L’immobile in esame– stando almeno alla perizia dell’arch …….. e ferma restando la verifica della opponibilità del contratto alla procedura nelle sedi opportune - è oggetto di contratto di locazione finanziaria n………. stipulato tra la concedente e l’utilizzatore società fallita. Orbene, la opponibilità del contratto di leasing alla procedura ed il diritto delle società di leasing ad ottenerne la restituzione fermo restando il disposto di cui all’art. 72 quater l.fall. non è stato ancora accertato definitivamente nella sede della verifica del passivo. Né il fallimento ha assunto alcuna decisione ex artt. 72 e 72 quater l.fall. Sicché, nelle more, il fallimento è disposto a ricevere offerte irrevocabili nelle quali il potenziale acquirente mostri la propria volontà di acquistare l’immobile dal fallimento ovvero dal soggetto (es società di leasing ove nelle more ne fosse accertata la proprietà ed 21 effettuata la scelta ex art. 72 quater l.fall.) nominato dal fallimento all’atto dell’invito alla stipulazione dell’atto di vendita dianzi al notaio. La proposta irrevocabile,di cui si dirà di seguito, deve specificare: 1) che la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti venduti si trovano all’atto della vendita senza alcuna garanzia neanche di regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica dell’immobile. 2) che la vendita dell’ immobile avverrà senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di quantità,mancanza di qualità dei beni anche in relazione alla loro agibilità e regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica sicché l’alienazione avverrà nello stato di fatto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. Pertanto la vendita è da intendersi a “rischio e pericolo” dell’acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità, quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi o altro - il compratore potrà pretendere alcunché dalla procedura e dal venditore e quindi a titolo esemplificativo,la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente il proponente rinuncia. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. Tanto affermando espressamente che – senza che il proponente possa nulla addurre, eccepire o pretendere – la procedura sia libera di riconoscere la prelazione o diritti potestativi in genere a terzi. In merito, la proposta irrevocabile dovrà contenere tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di richieste di terzi in generale che rivendichino la proprietà dell’immobile e/o altro diritto o pretesa. 3) che il proponente accetti le condizioni poste nel regolamento da intendersi trascritto nella proposta impegnandosi a stipulare l’atto di vendita presso Notaio scelto dalla procedura concorsuale. 4) che oltre al prezzo offerto, il proponente si accolli le spese dell’atto di vendita ed ad esso collegate, nonché le imposte e 22 tasse.Tanto specificando che esse sono a carico della società acquirente la quale si obbliga a manlevare, a prima richiesta il fallimento, per qualsiasi ulteriore onere di qualsivoglia natura anche tributaria ed anche se relativa ad accertamenti anche di valore. In particolare, dovrà specificarsi che le spese ed il compenso del Notaio siano versate,all’atto della stipulazione del rogito, mediante assegno circolare intestato al Notaio indicato dalla procedura e nella misura comunicata dalla curatela senza nulla il selezionato potere eccepire. 5) che il possesso del bene viene trasferito col semplice consenso espresso in atto senza che nulla altro il fallimento sia tenuto a fare e l’acquirente possa pretendere. 6) la proposta irrevocabile dovrà specificare che il proponente si impegna ad acquistare il bene dal fallimento ovvero dal soggetto indicato dal fallimento all’atto dell’invito alla presentazione presso il notaio e quindi con la comunicazione successiva ed ulteriore a quella nella quale si comunica la qualifica di soggetto selezionato. 7) la proposta irrevocabile dovrà specificare l’impegno del soggetto a versare il prezzo di acquisto secondo le modalità indicate dal fallimento anche nella ipotesi in cui questi dovesse avvalersi della facoltà di esprimere la dichiarazione di nomina di cui al punto 6. PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE 1. Il curatore fallimentare è disposto a ricevere proposte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la liquidazione dei suddetti beni e/o diritti, preferibilmente in blocco o dell’intero patrimonio. Si ribadisce che le proposte irrevocabili potranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo: a) singoli beni inclusi nelle categorie indicate con lettere maiuscole; b) le singole categorie di beni; c) più categorie considerate in blocco; d) altre combinazioni di beni in blocco indicate dall’offerente. Si ribadisce che, in relazione alla discrezionalità tecnica che la procedura si riserva, si prediligeranno offerte che tendano all’acquisto di beni in blocco. 2. Gli interessati sono tenuti a formulare proposta scritta. La proposta dovrà essere irrevocabile secondo lo schema di cui all’art. 1329 c.c. con un termine di irrevocabilità fino al ….. La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà essere ad esso conforme e indicare la espressa accettazione del medesimo. La proposta dovrà indicare il 23 numero di fax al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare. 3. Le proposte dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il …………. ore ……….. presso il Notaio ….con studio …….. Ad esse dovrà essere allegato assegno circolare pari al 10 per cento dell’importo offerto intestato a “FALLIMENTO ………. spa ”. Ove si tratti di società dovrà allegarsi visura aggiornata e documento in copia del legale rappresentante e nella ipotesi di persona fisica un documento di riconoscimento in copia del soggetto proponente. 4. Nella proposta si dovranno specificare i singoli beni ovvero le categorie di beni in blocco, che si intendono acquistare . 5. Ognuno, salvo le incompatibilità di legge, è ammesso ad effettuare la proposta personalmente. Non sono ammissibili proposte per persona da nominare. 6. Successivamente, entro 5 giorni dalla data di cui al punto 3, il Notaio provvederà all’apertura delle buste, alla redazione di un verbale notarile di apertura ed alla consegna delle copie conformi delle proposte al curatore. L’apertura delle buste e la consegna avverranno nella massima riservatezza e nessuno dei proponenti potrà partecipare all’operazione. 7. Il curatore fallimentare – nell’ambito di apposita relazione al Giudice delegato (sentito il cdc se presente)- selezionerà,con riferimento ai beni o alle categorie e combinazioni, la proposta ritenuta più conveniente per la procedura tenendo conto del prezzo offerto e della possibilità della vendita in blocco dei beni, quale ipotesi da privilegiare nei termini di cui all’art. 105 l.fall.,nonché delle garanzie offerte. La selezione delle proposte avverrà secondo la discrezionalità tecnica della procedura. La relazione in esame varrà anche come deposito ai fini dell’art. 107,V comma,l.fall. Si specifica che sarà nella discrezionalità della procedura decidere di non alienare il bene o i beni ovvero i diritti sebbene in presenza di offerte, essendo in ciò la procedura pienamente autonoma. 8. Agli esiti della procedura, laddove si ritenesse conveniente una delle proposte formulate, si individuerà il proponente come soggetto selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di soggetto selezionato. Agli altri soggetti 24 partecipanti interessati al medesimo bene sarà comunicata l’esistenza di una proposta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. 9. Il curatore curerà, a seconda della natura dei beni, la notifica di cui all’art. 107, III comma, l.fall. 10. Il curatore, se del caso, convocherà, a mezzo fax – tenuto conto anche dei termini ex art. 108 l.fall. e sempreché la liquidazione non sia impedita o sospesa - il selezionato, al quale sarà assegnato un termine di sette giorni, per la stipulazione del contratto di vendita dinanzi al Notaio scelto dalla procedura. Si specifica che la convocazione dianzi al notaio potrà avvenire –secondo la discrezionalità della procedura – in un qualsiasi momento fino al ……. sempre rispettando il termine di preavviso di 7 giorni . Il selezionato, prima della stipula, provvederà al versamento del prezzo a mezzo assegni circolari intestati al fallimento oltre al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse relative all’atto di trasferimento e cancellazione ex art. 108, II comma, l.fall.. Resta ferma la facoltà, da parte della procedura, di adottare, fino al momento dell’atto di vendita, provvedimenti di sospensione e mancata stipula della vendita quali ad esempio quelli di cui all’art. 107 e 108 l.fall. Tanto senza che nulla il selezionato ed i partecipanti possano eccepire o pretendere. 11. La vendita avverrà, in ogni caso, senza garanzia di vizi evizione,mancanza di quantità, qualità e nello stato di fatto i beni si trovano all’atto del trasferimento senza garanzia di agibilità, regolarità urbanistico edilizia, catastale ed energetica. Il possesso sarà trasferito a mezzo del semplice consenso espresso in atto senza che null’altro il fallimento debba fare ed il proponente possa pretendere. Gli interessati avranno la possibilità di visionare i beni prima della formulazione dell’offerta e di chiedere informazioni. Essi saranno tenuti ad inviare la richiesta via fax al n. …….. ed un incaricato del curatore provvederà a fissare un appuntamento finalizzato alla visione e/o alle informazioni. Sarà in facoltà della procedura concorsuale richiedere che il soggetto che intende visionare i beni versi alla procedura le spese a ciò necessarie. 12. Una volta concluso il contratto – il che potrà avvenire in qualsiasi momento entro …… - la procedura fallimentare autorizzerà – a mezzo fax inviato al notaio e agli interessati – gli altri partecipanti al ritiro di proposta e cauzione. 25 13. Laddove, invece, la procedura dovesse ritenere che per tutti o alcuni dei beni, le offerte giunte non siano soddisfacenti provvederà a comunicare –entro il ……… - via fax ai vari offerenti il mancato esito delle proposte invitandoli al ritiro degli assegni presso il Notaio. 14. Laddove, alla procedura, dovessero pervenire due o più offerte di acquisto di pari importo o valutabili di identica convenienza, gli offerenti medesimi verranno invitati, tramite fax, ad effettuare una nuova proposta irrevocabile di acquisto migliorativa di quella precedente, adeguando, nel contempo - quale elemento perfezionativo della nuova offerta di acquisto - anche l’importo della cauzione precedentemente versata in modo che la stessa raggiunga la misura del 10 per cento del corrispettivo offerto con la proposta migliorativa. L’integrazione della cauzione dovrà essere versata, secondo le modalità di cui al presente regolamento e, quindi, a mezzo assegno circolare intestato a FALLIMENTO …….. E la proposta dovrà essere depositata presso il Notaio …… entro 3 giorni dalla comunicazione del curatore ed entro le ore ……. 15. Se, in esito all’invito di cui al precedente punto, non dovessero pervenire, entro il termine di cui sopra, offerte migliorative di quelle precedentemente formulate alla procedura, la scelta del selezionato sarà effettuata individuando quale selezionato il soggetto che abbia depositato,per primo, presso il notaio, la propria prima proposta. 16. Eseguita la vendita il GD emetterà il provvedimento ex art. 108,II comma,l.fall..Il notaio incaricato della vendita curerà,a spese dell’acquirente, la realizzazione della cancellazione disposta dall’Ill.mo GD nel decreto stesso. Il fallimento sarà unicamente tenuto a comunicare il provvedimento in esame al Notaio senza che nulla altro possa essergli richiesto. 16 bis Si applica l’art. 107, IV l.fall., per cui è possibile che il curatore sospenda la liquidazione ove riceva una proposta irrevocabile di acquisto – il cui contenuto deve essere conforme a quanto previsto nel presente regolamento – per un importo migliorativo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto nella proposta del selezionato. La proposta, per essere presa in considerazione, dovrà essere depositata presso il notaio ……… secondo le modalità previste nel presente regolamento, prima della conclusione della vendita al soggetto selezionato. Ad essa dovrà essere allegato assegno circolare a cauzione (intestato a Fallimento 26 ……..) pari al dieci per cento del prezzo offerto. In esito all’esame della detta proposta – e in ogni caso in cui il curatore dovesse decidere di sospendere la vendita – il curatore relazionerà all’Ill.mo GD in merito alla opportunità di scelta del proponente come nuovo selezionato senza che ciò valga e significhi accettazione della proposta. In tal caso, si provvederà a comunicare via fax al soggetto la sua qualifica di nuovo soggetto selezionato con tutte le conseguenze previste nel regolamento. Al precedente selezionato (e solo a questi) sarà comunicata, a mezzo fax, l’esistenza di una nuova offerta selezionata ed il prezzo senza indicare il nome del selezionato. Il curatore provvederà nuovamente alle incombenze di cui ai punti 9 e ss ed anche questa volta sarà ovviamente applicabile anche il punto 16 bis sicché vi potrà essere nuovamente, prima della vendita, una proposta irrevocabile migliorativa in aderenza al disposto di cui all’art. 107, IV comma, l.fall.ed al regolamento con tutte le conseguenze previste nel presente regolamento e nella legge. Napoli, data della pubblicazione Il Curatore 27 3 Esempio di procedura competitiva relativa ad azienda con espressa previsione anche ex art. 1424 c.c. REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE Con sentenza ….. il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società ………………. nominando curatore il Dott. …… e Giudice delegato il Dott. …… Il fallimento riguarda una società avente ad oggetto l’attività relativa a ………….…. I beni inventariati sono costituiti da talune attrezzature nonché taluni arredi. Sinteticamente si tratta, oltre a taluni arredi quali sedie lettini, armadi, scrivanie ecc di una serie di attrezzature qui sommariamente indicate e quindi: un apparecchio …………, marca …………….; 1 ……….. classe …… tipo …….., matricola …………..; n. 2 apparecchi ………… marca …….., modello ……………; n. 2 macchine ……….. marca ………..modello ……….. seriale n. ……. anno ………. I beni di cui sopra sono collocati – secondo la disposizione data dalla società in funzionamento – presso i locali ove si svolgeva l’attività di impresa. Locali siti alla ………. Locali detenuti in ragione di un contratto di sublocazione stipulato con la società ……… E’ possibile, secondo le modalità di cui si dirà appresso, visionare i detti beni ed avere ulteriori informazioni. Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte affinché le stesse siano ritenute valutabili dalla procedura fallimentare, nonché i criteri di massima che verranno adottati per la valutazione delle stesse specificando sin da ora che il parametro di riferimento nella scelta del selezionato è quello del massimo vantaggio dei creditori che non coincide necessariamente col maggiore prezzo. Massimo vantaggio dei creditori stabilito secondo un criterio di discrezionalità tecnica espresso dagli organi della procedura. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare il fallimento……..; selezionato/soggetto selezionato/nuovo soggetto selezionato: il soggetto che la procedura 28 fallimentare ha individuato quale possibile acquirente dei beni o rapporti giuridici in blocco o dell’azienda. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare; cauzione la somma di danaro versata a mezzo di assegni circolari all’atto della presentazione della proposta irrevocabile ( e suoi miglioramenti) pari al 20 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato/nuovo soggetto selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari, nei termini indicati dalla procedura fallimentare e ove non si attenga alle indicazioni del tecnico incaricato dalla procedura ai fini del rispetto della normativa in tema di detenzione, smontaggio e trasporto dei beni e ogni altra prescrizione utile; soggetto partecipante colui che ha depositato la proposta irrevocabile al notaio; accreditamento il riconoscimento in capo all’acquirente, da parte degli organi competenti, della possibilità di svolgere l’attività svolta in precedenza dalla ……….. o comunque l’attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale extraospedaliero; Beni in blocco i beni inventariati e siti presso i locali di pertinenza della società ………..Beni ceduti senza garanzia di vizi ed evizione e mancanza di qualità. Beni venduti nella loro consistenza così come gli stessi si troveranno all’atto del trasferimento; Azienda i beni inventariati e siti presso i locali di pertinenza della società ……….. Beni ceduti senza garanzia di vizi ed evizione e mancanza di qualità. Beni venduti nella loro consistenza così come gli stessi si troveranno all’atto del trasferimento. Complesso di beni qualificato come azienda dall’offerente pel fatto che questi ritiene – a suo rischio e pericolo – che i detti beni, come sistemati all’interno dei locali di pertinenza della società ……… alla Via ………….., siano idonei a consentirgli l’avvio di una attività di impresa. Tanto in guisa da richiedere alla procedura di prestare il proprio consenso – senza alcuna garanzia in merito – al trasferimento della posizione contrattuale del fallimento relativamente al contratto di sublocazione di cui in premessa. Azienda dalla quale sono esclusi i crediti ed i debiti ex art. 2560 c.c.. Contratto di locazione il contratto di locazione stipulato in data ………… del quale il fallimento non fornisce alcuna garanzia neanche in termini di validità, efficacia e cedibilità, laddove la parte acquirente è tenuta a fornire dichiarazione di liberazione del cedente, 29 da responsabilità ex art. 36 l. 392/1978, da parte del locatore Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Tanto dichiarando che è nell’interesse della procedura ricevere unicamente, ex art. 105 l. fall. offerte che prevedano acquisti in blocco di tutti i beni inventariati. Si specifica che saranno oggetto di valutazione sia proposte che qualifichino i detti beni come “beni in blocco”, sia proposte ove il proponente qualifichi – a suo rischio – gli stessi come “azienda”sì da potersi riservare la possibilità – senza che la procedura assuma al riguardo alcun onere ovvero obbligo – di richiedere alle autorità competenti il riconoscimento dell’accreditamento. In tale ipotesi la proposta avrà ad oggetto il complesso dei beni mobili come sistemato all’atto della consegna presso la struttura ed il subentro, ex art. 2558 c.c. e 36 l. 392/78 con le relative conseguenze di legge in tema di cessione del contratto, nel contratto di locazione di cui sopra. Tanto con la conseguenza che la procedura fallimentare presti, agli esiti e senza garanzie, esclusivamente il consenso al trasferimento dei beni nonché il consenso alla cessione del contratto di locazione, ricevute le idonee garanzie di cui sopra. Oggetto della proposta dovranno essere complessivamente e necessariamente tutti i beni mobili situati presso i locali di …….. come esistenti e nelle condizioni in cui saranno i beni all’atto del trasferimento ed appartenenti alla società ….. srl ovvero i medesimi beni considerati come azienda, a cui aggiungere il consenso della procedura al trasferimento del contratto di locazione ferme restando le garanzie di cui sopra da parte dell’acquirente. Gli organi fallimentari valuteranno unicamente proposte che contengano - oltre ai requisiti di completezza richiesi dalla legge e di cui sopra - quantomeno le seguenti condizioni: a) la proposta sia una proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. con termine di irrevocabilità ….. b) il prezzo di acquisto sia pagato, a mezzo di assegni circolari nt intestati al “Fallimento …..”. Prezzo da versarsi in sede di atto notarile. c) la proposta, contenuta in busta chiusa, sia accompagnata da una cauzione pari al 20 per cento del prezzo offerto. Cauzione da versarsi sempre a mezzo di assegni circolari nt intestati al “Fallimento ….”. Assegni da includere nella busta chiusa. 30 d) nel caso in cui si intendano acquistare i “beni in blocco” la espressa previsione di volere acquistare, secondo la seguente dicitura: “tutti i beni in blocco situati all’atto del trasferimento presso i locali di pertinenza della …….. nello stato di fatto e di diritto e nella consistenza in cui essi si troveranno all’atto del trasferimento della proprietà”. e) nel caso si intenda considerare i beni quali azienda la specifica indicazione che il complesso dei beni è costituito esclusivamente, secondo la seguente dicitura da: “azienda composta esclusivamente da : a) tutti i beni in blocco situati all’atto del trasferimento presso i locali di pertinenza della ……… nello stato di fatto e di diritto e nella consistenza in cui essi si troveranno all’atto del trasferimento della proprietà, b) il consenso della procedura al trasferimento del contratto di locazione ex art. 2558 c.c. con le conseguenze di legge in tema di cessione del contratto in guisa che il cedente sia liberato dalle eventuali obbligazioni verso il contraente ceduto in esito ad apposita dichiarazione allegata.. Questo senza che la procedura concorsuale assuma alcun onere od obbligo onde favorire o realizzare l’accreditamento in capo all’acquirente, né il subentro nel contratto di locazione” . Dovrà precisarsi poi che la proposta non ha ad oggetto crediti e debiti ex art. 2560 c.c. relativi alla azienda ceduta. f) L’espresso esonero, a vantaggio del fallimento, di qualsivoglia garanzia - in termini di vizi ed evizione mancanza di qualità – sì da specificare che la vendita avviene a rischio e pericolo dell’acquirente sia nella ipotesi in cui questi intenda acquistare beni in blocco che in quella in cui proponga di qualificare gli stessi quale azienda. Tanto con la conseguenza che in nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese ed ogni altra pretesa. In particolare, laddove si intenda proporre l’acquisto dell’azienda, è necessario specificare che la procedura presta il proprio consenso unicamente alla vendita dei beni in blocco ed il consenso alla cessione del contratto, sicché – ferma restando l’assenza di alcuna garanzia – nulla potrà essere richiesto alla procedura ove non si ottenga il riconoscimento “ dell’accreditamento” da parte delle autorità competenti e/o non si realizzi il subentro nel contratto di locazione ex art. 2558 c.c. Tanto visto che anche in questo caso la vendita è a rischio e pericolo 31 dell’acquirente. La proposta dovrà altresì contenere la specificazione che, sia nel caso di cessione dell’azienda che dei beni in blocco, la vendita è da considerarsi in blocco nella consistenza all’atto del trasferimento sicché, ove all’atto del trasferimento dovessero mancare alcuni beni (ad esempio anche in esito alla restituzione ad eventuali società di leasing, ovvero a terzi rivendicanti ecc.) nulla potrà essere eccepito o richiesto alla procedura, data la natura di vendita in blocco ed a rischio e pericolo dell’acquirente. g) la previsione di una specifica affermazione – anche ai sensi dell’art. 1424 c.c. – in ragione della quale il proponente dichiari, per l’ipotesi di acquisto dell’azienda, che il contratto assuma, ove la vendita della azienda non possa essere realizzata, gli effetti del contratto di vendita dei beni in blocco a parità di prezzo sicché nulla possa essere preteso dalla procedura anche nell’ipotesi di nullità del trasferimento di azienda. Tanto visto anche che il contratto assumerà, in tal caso a parità di prezzo, la efficacia di contratto di vendita in blocco dei beni a rischio e pericolo dell’acquirente. h) Il proponente si accolli oltre alle spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto dei beni accollandosi eventuali imposizioni derivanti da accertamenti di valore. i) La proposta dovrà prevedere la pianificazione anche temporale, con relativo accollo degli oneri e manleva a favore della procedura fallimentare, dello smontaggio e trasporto dei beni ed adeguate garanzie in merito al fatto che lo stesso avvenga nel più breve tempo possibile e comunque entro il tempo massimo indicato dalla procedura concorsuale e nel rispetto della normativa vigente. Tale pianificazione dovrà essere esposta sia nell’ipotesi in cui il proponente si proponga di spostare i beni sia ove si proponga di acquistare l’azienda e subentrare nel contratto di locazione visto che lo spostamento dovrà essere pianificato e garantito per qualsiasi ipotesi in cui l’acquirente non subentri effettivamente nel contratto di sublocazione. l) l’impegno dell’offerente ad accettare che, a norma dell’art. 1349 c.c., un tecnico nominato dalla procedura stabilisca, in ogni caso, i criteri a cui deve attenersi l’acquirente per il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs 230/95 ovvero ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare. Tanto con la ulteriore precisazione che, prima della stipulazione dell’atto di vendita, il proponente dimostri di 32 avere realizzato tutte le attività preparatorie che gli consentono il rispetto delle prescrizioni di legge come indicate anche dal tecnico. Tecnico che a sua volta comunicherà le dette prescrizioni entro 7 giorni dalla vendita al n. di fax che il proponente indicherà nella proposta. m) redazione del contratto di vendita per scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico a scelta della procedura da parte del Notaio scelto dal curatore fallimentare. n) la presa d’atto ed accettazione che la scelta del selezionato avviene – da parte degli organi della procedura – in ragione della discrezionalità tecnica espressa dal giudice delegato e dal curatore i quali terranno conto non solo del prezzo offerto ma di tutte le ulteriori variabili su cui possa fondarsi l’interesse della procedura stessa. Tanto in guisa da adottare il concetto di discrezionalità tecnica tipico del diritto amministrativo sì da lasciare agli organi della procedura la possibilità – motivando le scelte – di non alienare comunque i beni, ovvero di selezionare le offerte anche in base a variabili diverse dal prezzo ( es la rinuncia ai vizi ed alla evizione, garanzie in merito alla pianificazione del trasporto e liberazione dei locali, ecc.). Tanto in guisa da non precludere agli organi della procedura alcuna possibilità. o) La proposta, oltre a possedere i requisiti di completezza desumibili anche dal presente regolamento, dovrà indicare il numero di fax al quale ricevere le comunicazioni della procedura fallimentare. p) la proposta non potrà essere per persona da nominare visto che la procedura prenderà in considerazione unicamente proposte ove sia noto il potenziale acquirente il quale dimostri anche e se del caso la capacità di acquistare i beni anche ai sensi del D.lgs 230/95. Anche per questo il proponente dovrà dare vita, nell’ambito della proposta, ad una presentazione della sua azienda e/o della sua attività. q) l’espressa previsione di attenersi ed accettare tutto quanto previsto dal presente regolamento. PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE ..si ripete la formulazione precedente (cfr regolamento par. 2) 33 4. Esempio di procedura competitiva relativa alla vendita di merci in blocco ex art. 1377 c.c. con espressa previsione anche ex art. 1424 c.c. REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IRREVOCABILI INERENTI L’ACQUISTO DEI BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE SUDDIVISO NELLE CATEGORIE DI SEGUITO ELENCATE - FALLIMENTO DI ………. Con sentenza datata …. il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società ………. nominando curatore il Dott. ……….. e Giudice delegato la Dott.ssa ……… Successivamente è stata approvata la presente procedura competitiva ove si è disposta la vendita in blocco, dei beni costituenti il magazzino di …… cat A) il magazzino di ……..( cat B), i beni mobili registrati siti presso il sito di ....... ( Cat C) Con il presente regolamento s’intendono determinare le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte, nonché i criteri che verranno adottati per la valutazione delle stesse. Ai fini del presente regolamento si intende per: procedura fallimentare il fallimento ………..; selezionato/soggetto selezionato: il soggetto che la procedura fallimentare ha individuato quale possibile acquirente. Soggetto obbligato così alla stipula del contratto di vendita, senza che ciò determini alcun impegno per la procedura fallimentare. Soggetto che sarà selezionato in ragione della valutazione di una serie di variabili e quindi non solo del prezzo offerto ma anche delle “garanzie” che riesce a fornire in merito alla assunzione dei rischi ed alla liberazione dei locali; cauzione la somma di danaro versata a mezzo di assegni circolari intestati a Fallimento ……… all’atto della presentazione della proposta irrevocabile ( e suoi miglioramenti) pari al 20 per cento del prezzo complessivamente offerto. La cauzione sarà trattenuta a titolo di “penale” - salvo il risarcimento del danno ulteriore - laddove il selezionato non stipuli il contratto definitivo versando l’intero prezzo a mezzo assegni circolari intestati a ………… spa, nei termini indicati dalla procedura fallimentare; soggetto partecipante colui che ha 34 presentato la proposta dianzi al notaio, categoria la singola categoria di beni da acquistare in blocco in guisa che ogni categoria sia considerata bene unico e non sia possibile scegliere e proporre l’acquisto di uno più beni componenti la categoria ma solo l’intera categoria o più categorie. Tutto ciò premesso si indicano, qui di seguito, le condizioni inderogabili alle quali dovranno attenersi gli offerenti per la formulazione delle offerte. Oggetto della proposta potranno allora essere complessivamente o singolarmente le seguenti categorie. Categoria A) MAGAZZINO MERCI E BENI DI ……….. Il magazzino di ……….. è costituito da tutte le merci e le attrezzature (…….. presenti all’interno del magazzino di ………. sito all’interno ……………. Il magazzino di ………. è considerato quale bene unico secondo lo schema della vendita di massa di cui all’art. 1377 c.c1. Sicché il contratto di vendita – e la proposta che lo precede – ha ad oggetto una quantità di merci omogenee o non omogenee, attrezzature e arredi considerate nel loro complesso e acquistate e vendute per un prezzo unico senza avere riguardo al peso al numero o alla misura. Di conseguenza, il prezzo offerto è un prezzo forfetario che 1 Il legislatore ammette e disciplina espressamente nel nostro ordinamento la vendita di massa ex art. 1377 c.c. intesa quale “ vendita in cui il negozio abbia ad oggetto una quantità di merci omogenee o non omogenee considerate nel loro complesso e acquistate e vendute per un prezzo unico senza avere riguardo al peso al numero o alla misura “ ( in tal senso la famigerata Cass., 21 aprile 1951, n. 988, in Rep Foro it1951, Vendita 328.332 anche in Cian Trabucchi; Trib Bologna 17.10.2006,Mass).Nella specie il prezzo concordato è un prezzo forfetario che prescinde dal peso, dal numero o dalla misura delle cose vendute. Illustre dottrina evidenzia, a rimarcare la valenza del fenomeno, che nella specie “il compratore non ha sentito il bisogno di accertare preventivamente la quantità della massa dei beni acquistati”, ( Rubino, La compravendita,in Tatt Cicu Messineo, Milano 1971, 100) L’autore usa come esempio “ la vendita di tutto il grano presente nel mio magazzino” , la Suprema Corte “tutte le piante che si trovano in un bosco prescindendosi dalla quantità e qualità delle stesse”” ( Cass., 19.4.1949,n. 930, Giur compl Cass civ 1949, III, 436). Ora, il fallimento, meno nobilmente, dirà “ la vendita di tutti i prodotti presenti nel magazzino di …. ” sicché non è applicabile neanche la disciplina dell’errore e il passaggio del rischio si opera col “consenso” e non con la consegna o la individuazione precisa ( Cass., 21 aprile 1951, n.988, cit). 35 prescinde dal peso, dal numero o alla misura delle cose vendute. L’acquirente nulla potrà eccepire o pretendere in caso di mancanza di quantità, qualità, vizi ed evizione dei singoli beni componenti la categoria e della categoria in sé. La vendita è di massa ed a rischio e pericolo dell’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno al momento della conclusione del contratto. Tale consapevolezza dovrà essere specificata nella proposta irrevocabile quale individuazione dell’oggetto del contratto. Il possesso della categoria si trasmette col semplice consenso espresso in atto di vendita ed i rischi saranno ad esclusivo carico dell’acquirente che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla procedura anche ove non riesca a conseguire la disponibilità dei beni. CATEGORIA B) MAGAZZINO ……. Il magazzino di ……….. è costituito da tutte le merci e le attrezzature egli arredi presenti all’interno del magazzino di ……………….. Il magazzino di ………. è considerato quale bene unico secondo lo schema della vendita di massa di cui all’art. 1377 c.c. Sicché il contratto di vendita – e la proposta che lo precede – ha ad oggetto una quantità di merci omogenee o non omogenee, attrezzature e arredi considerate nel loro complesso e acquistate e vendute per un prezzo unico senza avere riguardo al peso al numero o alla misura. Di conseguenza, il prezzo offerto è un prezzo forfetario che prescinde dal peso, dal numero o alla misura delle cose vendute. L’acquirente nulla potrà eccepire o pretendere in caso di mancanza di quantità, qualità, vizi ed evizione dei singoli beni componenti la categoria e della categoria in sé. La vendita è di massa ed a rischio e pericolo dell’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si troveranno al momento della conclusione del contratto. Tale consapevolezza dovrà essere specificata nella proposta irrevocabile quale individuazione dell’oggetto del contratto. Il possesso della categoria si trasmette col semplice consenso espresso in atto di vendita ed i rischi saranno ad esclusivo carico dell’acquirente che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla procedura anche ove non riesca a conseguire la disponibilità dei beni. CATEGORIA C) Beni mobili registrati rinvenuti ed inventariati presso il sito di ……….. - ……………… 36 Anche i detti beni saranno venduti in guisa da considerare le singole categorie come beni in blocco sicché la vendita sia una vendita di massa ex art.1377 c.c. ed a rischio e pericolo dell’acquirente senza garanzia di quantità,qualità, vizi ed evizione. Il possesso della categoria si trasmette col semplice consenso espresso in atto di vendita ed i rischi saranno ad esclusivo carico dell’acquirente che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dalla procedura anche ove non riesca a conseguire la disponibilità dei beni. 1. Il curatore fallimentare - secondo la premessa di cui sopra è disposto a ricevere offerte irrevocabili d’acquisto al fine di valutare la vendita delle categorie di beni A,B,C. La proposta dovrà contenere - oltre alla individuazione dell’oggetto del contratto come descritto sopra – l’indicazione del soggetto proponente che dovrà allegare visura aggiornata e copia del documento del legale rappresentante o documento di identità in copia a seconda che sia società o persona fisica . 2. La proposta dovrà indicare la categoria o le categorie di beni che si intendono acquistare, il prezzo offerto oltre iva e imposte per ciascuna categoria, l’espressa accettazione del regolamento, la possibilità per la procedura di scegliere di selezionare il soggetto anche relativamente ad una sola o più delle categorie proposte e secondo la discrezionalità della procedura stessa. 3. il proponente deve assumere l’impegno di curare, a proprie spese, il trasporto dei beni dai luoghi in cui gli stessi sono attualmente depositati, entro …... L’assunzione di tale obbligo deve avvenire in maniera tale da sollevare la procedura dal sostenimento di alcun costo ovvero senza richiedere che questa svolga alcuna attività in merito. La proprietà ma anche il possesso dei beni è trasferita col semplice consenso senza che null’altro la procedura debba fare e il proponente possa pretendere anche in caso non dovesse conseguire la disponibilità dei beni. 4. in aggiunta al prezzo offerto per l’acquisto il proponente deve accollarsi oltre alle spese di trasporto, gli oneri notarili e qualsiasi altro onere, anche tributario, che dovesse rendersi necessario per perfezionare l’acquisto dei beni. 5. la proposta deve contenere esplicita indicazione che la vendita avverrà secondo lo schema della vendita di massa ex art.1377 c.c. e senza nessuna garanzia: di mancanza di quantità, di vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni, sicché l’alienazione degli 37 stessi avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano all’atto del trasferimento. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità,quantità o altro - il compratore potrà pretendere dalla procedura il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese,né potrà esimersi dalla stipulazione del contratto di vendita. La vendita è di massa ed a rischio e pericolo dell’acquirente. PER I BENI INCLUSI NEL PATRIMONIO FALLIMENTARE E SUDDIVISI NELLE CATEGORIE SOPRA INDICATE ...si ripete la formulazione precedente (cfr regolamento par. 2) 38 5. Esempi di riallocazione beni in leasing 5.1 Esempio di atto notarile di riallocazione con “terzo contraente” indicato dalla procedura. L'anno duemilatredici il giorno del mese di febbraio, in …………. e nel mio studio al ………… Avanti a me dott. notaio alla residenza di iscritto al Collegio Notarile di …………, sono comparsi: SONO PRESENTI Per la parte venditrice: - BANCA ……………………… Per la parte acquirente: - la società a responsabilità limitata "………….. E' PRESENTE, altresì: il Dott. ………..il quale dichiara di costituirsi nel presente atto nella qualità di curatore fallimentare del fallimento: - "…………….." con sede legale in Napoli …….; Fallimento dichiarato in data ……….., n. …., come da estratto autentico della sentenza dichiarativa di fallimento qui allegato sotto la lettera " … ". Esso Dr. …………… è a quest'atto legittimato in virtù della autorizzazione dell’Ill.mo Gd del fallimento in esito alla relazione con la quale il curatore è autorizzato a stipulare il presente atto. Relazione che, in copia conforme rilasciata dal Tribunale di Napoli in data ……, a quest'atto si allega, per estratto, sotto la lettera " … ". Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella loro rispettiva qualità e ciascuno per le rispettive competenze, dichiarano e premettono: - che la società venditrice ha per oggetto l'attività della locazione finanziaria; - che la società di leasing, ……, con contratto di locazione finanziaria ………, debitamente registrato, ebbe a concedere in locazione finanziaria l'immobile in …., appresso descritto, alla società all'epoca denominata ……. - che in relazione e per le finalità di cui sopra, la società di locazione finanziaria "….. ebbe ad acquistare, con l’unico scopo di concederlo in locazione finanziaria alla suddetta società ….. s.r.l., l'immobile de quo, con atto per notaio ……..; 39 - che la società "Utilizzatrice" in data ……. con sentenza n……. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli; - che la società di leasing vanta in relazione al detto contratto di leasing del …. – all’atto del fallimento – un credito residuo in linea capitale pari ad euro ….. - che la costituita società "……." – in relazione alla procedura competitiva posta in essere dal fallimento come risulta anche da verbale ricevuto da me Notaio …. - ha proposto, per l'acquisto dell’immobile di che trattasi sito nel Comune di ……, la somma di Euro ………. (Euro …………. virgola zero zero) oltre imposte come per Legge; - che in detta proposta si accettano – con consenso qui ribadito - le condizioni del regolamento pubblicato dal fallimento sul sito www…...it con riferimento alla detta procedura competitiva; - che è intenzione del fallimento e della società di leasing dare corso – in esito allo scioglimento del contratto di leasing ed al fine di definire i rapporti e le potenziali liti aventi ad oggetto il contratto e l’immobile medesimo – alla riallocazione del bene sul modello dell’art. 72 quater l.fall. in guisa che la società di leasing venda il bene alla società ……. srl al prezzo di euro X e versi al fallimento la somma di euro Z pari alla differenza tra prezzo di vendita ( euro X) e credito residuo in linea capitale ( H). Tanto premesso e dichiarato, da valere parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite addivengono a quanto segue. Art.1) Il costituito Dr. ………., nella qualità di curatore fallimentare del fallimento "…., si “scioglie” dal contratto di leasing ex artt 72 e 72 quater l.fall. Art.2) La società di leasing … SPA vende e trasferisce in favore della società "….", che, come in epigrafe costituita e rappresentata, accetta ed acquista, la piena proprietà della seguente porzione immobiliare sita in Comune di …. e precisamente: - Complesso ….. Il suddetto immobile risulta distinto nel Catasto Fabbricati ….. Art.3) La vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con ogni azione e ragione, annessi e connessi, usi e diritti, attinenze, pertinenze, accessioni, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato; il tutto come pervenuto alla società 40 VENDITRICE secondo i titoli di provenienza, e senza alcuna garanzia neanche in merito alla regolarità urbanistico-edilizia, alla agibilità, alla certificazione energetica e catastale. Art.4) Il prezzo è stato dalle parti dichiarato e convenuto in complessivi Euro …….00 (Euro …………… virgola zero zero) oltre imposte come per Legge. Ad ogni effetto di legge le parti venditrice ed acquirente, come in epigrafe costituite e rappresentate, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la somma come sopra convenuta viene corrisposta dalla società acquirente alla parte venditrice come segue: - quanto ad Euro …….. (Euro …………. virgola zero zero) vengono versati a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo tratto sulla ……….., emesso ……….. e recante il numero …………; - quanto ad Euro …….. (Euro …………. virgola zero zero) vengono versati a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo tratto sulla ……….., emesso ……….. e recante il numero …………; ……. La parte venditrice, come in epigrafe costituita e rappresentata, stante il pagamento come sopra effettuato e salvo il buon fine dei menzionati assegni circolari,dei quali la acquirente garantisce la autenticità, rilascia in favore della società acquirente ricevuta dell'intero prezzo di vendita. “Ad ogni effetto di legge le parti venditrice ed acquirente, come in epigrafe costituite e rappresentate, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.”. 41 Art.5) La società acquirente, come in epigrafe costituita e rappresentata, rinuncia a qualsiasi garanzia per vizi, evizione e mancanza di quantità e qualità del bene, regolarità catastale,edilizio urbanistica, agibilità, certificazione energetica. Pertanto le parti specificano che la vendita è a “rischio e pericolo” dell’acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi, mancanza di regolarità urbanistico edilizia ed agibilità, conformità catastale, energetica e/o qualsiasi altro motivo o causa o fatto - il compratore potrà pretendere alcunché dalla venditrice né, in ogni caso, dal fallimento e quindi a titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente l’acquirente rinuncia. In merito, la parte acquirente ribadisce tale espresso esonero nonché idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. La società acquirente, inoltre, prende atto sin d'ora ed accetta che la società venditrice non presta alcuna garanzia in merito ad eventuali problematiche ambientali ed ecologiche che dovessero interessare gli immobili, gli impianti tecnologici di qualsiasi natura ad oggi esistenti nonché il suolo ed il sottosuolo dell'intero compendio immobiliare oggetto del presente contratto, facendosi carico la medesima società acquirente di ogni onere e costo per eventuali interventi di bonifica. Le parti dichiarano e reciprocamente accettano che di tutte le condizioni innanzi indicate, inerenti il trasferimento degli immobili nello stato in cui si trovano, si è tenuto espressamente conto nella determinazione del prezzo di vendita. La parte venditrice - senza per questo fornire alcuna garanzia alla quale l'acquirente rinuncia essendo la vendita a suo rischio e pericolo – dichiara e attesta di avere ricevuto attestazione di conformità catastale da parte dell'architetto …… il quale - nella sua qualità di "tecnico abilitato" - ha rilasciato attestazione nella quale conclude per la: "conformità catastale" ( attestazione allegata sub …). La parte venditrice, 42 * ai sensi dell'art.40 della Legge 28 Febbraio 1985 n.47, da me ammonita ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attesta, che il complesso edilizio cui la porzione immobiliare oggetto del presente atto appartiene è stato realizzato in virtù della concessione edilizia n……………del giorno ………….. protocollo n.14002, rilasciata dal Comune di ……………..; * a norma dell'art.46, primo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, dichiara che per il completamento dei lavori di costruzione di detto opificio industriale è stata rilasciata dal Comune …. concessione edilizia …. in rinnovazione della ….. e per il frazionamento in tre unità immobiliari con cambio di destinazione d'uso e modifiche interne ed esterne senza aumento di volume è stata rilasciata dal Comune …….. La medesima parte garantisce altresì: - che relativamente al detto immobile, dopo l'esecuzione delle opere autorizzate con la citata licenza edilizia, non sono state apportate modificazioni, variazioni, mutamenti di destinazione d'uso e quant'altro soggetto a concessione, approvazione, autorizzazione, ovvero a pagamento di somme di qualsiasi genere e natura; - che a tutt'oggi non ha avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere. Dichiara, inoltre, che non esistono aree pertinenziali eccedenti i 5.000 mq. e che, pertanto, non è necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica. Ai sensi dell'art. 11 n. 1 bis del D. Lgs. 192/2005 come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 311/2006, si allegano, al presente atto, sotto la lettera …. , attestati di certificazione energetica e la Parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che, successivamente a tale data, non sono intervenute cause di decadenza previste dalla normativa vigente. La parte venditrice riferisce e attesta che sull’immobile non gravano formalità pregiudizievoli, sicché lo stesso è libero da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli. Art.6) La parte venditrice, come in epigrafe costituita e rappresentata, dichiara che quanto in oggetto è pervenuto alla società di leasing in virtù del succitato atto a rogito del notaio ……. Tale atto, ed ogni patto e condizione in esso contenuti, nonché gli ulteriori atti, convenzioni, provvedimenti anche di natura 43 amministrativa nel medesimo richiamati, relativi ai precedenti trasferimenti degli immobili nonché alla costituzione di ogni eventuale diritto, peso, gravame, servitù e quant'altro, sono conosciuti dalla parte acquirente e vengono fin d'ora dalla stessa espressamente accettati, intendendo le parti procedere al trasferimento degli immobili così come pervenuti alla parte venditrice. Art. 7) La società acquirente viene immessa da oggi, con la firma del presente contratto e senza che nulla altro la venditrice e/o il fallimento debbano fare, nel possesso legale dell'immobile acquistato e da oggi vantaggi ed oneri relativi andranno rispettivamente a suo favore e carico. Il possesso materiale viene trasferito, alla società acquirente, mediante la consegna delle chiavi che avviene – dianzi a me notaio – da parte del curatore del fallimento ……spa, direttamente a favore della ……srl su indicazione della società di leasing. Il possesso materiale e legale è trasferito con la consegna delle chiavi – senza che nulla altro la venditrice e/o il fallimento debbano fare - e nelle condizioni in cui il bene si trova all’atto della vendita senza che nulla la parte acquirente possa eccepire, vantare e/o pretendere dal fallimento e/o dalla società di leasing a qualsiasi titolo. Art. 8) Il venditore, come in epigrafe costituito e rappresentato, dispensa il competente Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - dall'iscrivere ipoteca legale in dipendenza di questo atto all'uopo esonerandolo da ogni responsabilità. Art. 9) La acquirente dichiara di essere pienamente soddisfatta e di non avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo e causa nei confronti della procedura concorsuale e della società di leasing. Art. 10) La società di leasing si obbliga a versare al fallimento la somma di euro …..( pari alla differenza tra prezzo di vendita e credito residuo in linea capitale) entro e non oltre due giorni lavorativi da oggi. Il versamento avverrà mediante bonifico sul conto intestato a : “ FALLIMENTO …….. spa”, IBAN: ……... La società di leasing provvederà contestualmente a comunicare – a mezzo fax al n. ……. – l’avvenuto bonifico e la relativa distinta. A tal fine – onde ricevere il pagamento - nulla il fallimento dovrà fare né gli potrà essere richiesto Il fallimento rilascerà quietanza dell’”avvenuto bonifico” in esito all’accreditamento delle somme sul conto suddetto. 44 In esito all’avvenuto bonifico la società di leasing ed il fallimento non avranno nulla più a pretendere l’una dall’altra in merito alla vicenda in oggetto. Art. 11) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società acquirente la quale, come rappresentata, si obbliga a manlevare, a prima richiesta, il fallimento e la società di leasing per qualsiasi ulteriore onere di qualsiasi natura anche tributaria, sia esso relativa a spese, imposte e/o ad accertamenti tributari anche di valore relativi al presente atto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 n. 8) e 8-ter) del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.LGS. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006, la parte venditrice ha optato (ai sensi dell'art. 10, n. 8-ter), DPR 26 ottobre 1972 n. 633) per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e conseguentemente la relativa fattura di vendita è emessa, a norma dell'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, senza indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta e contenente l'espresso riferimento al comma 6 dell'art. 17. La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dei suddetti dati. La presente vendita è sottoposta ad imposta di registro nella misura di Euro ……… nonchè imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3% ed 1% in quanto trattasi di beni strumentali per natura. I costituiti, nella rispettiva qualità, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali qui forniti. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne esatta e preventiva conoscenza. 5.2 Esempio di atto notarile di riallocazione con “terzo contraente” indicato dalla società di leasing. 45 Transazione I sottoscritti. Dott. …….., in qualità di Curatore del Fallimento………. spa, che sottoscrive il presente atto in base ad autorizzazione del Giudice Delegato, ……. ( all. sub A per estratto) …….LEASING spa società di locazione finanziaria per azioni con sede …………(all. sub B procura e documento riconoscimento) ……….. s.r.l., con sede legale in ………………. ( all. sub C procura e documento di riconoscimento) PREMESSO a) Che tra la ………. e la ……. spa è stato stipulato, in data ……… un contratto di locazione finanziaria contraddistinto con il numero ……, avente ad oggetto il seguente immobile sito in ……… b) Che in data ……………, è stato dichiarato il fallimento della ….. spa; c) Che il fallimento non è interessato alla prosecuzione del contratto di locazione finanziaria di cui al precedente punto a) e, pertanto, intende restituire l’immobile alla proprietaria ….leasing spa; d) Che la stessa ….leasing spa ha un credito nei confronti della …….pari ad euro ……. in linea capitale per canoni insoluti relativi al su citato contratto di locazione finanziaria; e) Che la . srl ha dichiarato il proprio interesse a ricevere in locazione finanziaria il predetto immobile per l’importo di euro …..; f) Che a seguito della riallocazione dell’immobile per l’importo di euro …….., la ……… spa, sul modello dell’art. 72 quater l.fall., deve versare al …….. spa l’importo di euro ……, pari alla differenza tra l’importo derivante dalla riallocazione dell’immobile e l’importo del debito della stessa …….. spa in linea capitale; tutto ci premesso le parti come sopra rappresentate STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) In base a quanto disposto dal Giudice Delegato al fallimento con provvedimento in data …… ( che si allega al presente atto per farne parte integrante), il Curatore, ……., con la sottoscrizione del presente atto, restituisce l’immobile descritto al punto a) delle premesse alla proprietaria …….. spa che lo accetta nello stato in cui si trova, senza nulla eccepire o pretendere al riguardo dal fallimento 46 per qualsiasi titolo o ragione. La consegna materiale dell’immobile avviene mediante la consegna delle chiavi presso lo studio del curatore fallimentare al momento della sottoscrizione del presente atto. La …..srl ha già sottoscritto un contratto di locazione finanziaria, relativamente all’immobile di cui sopra per l’importo finanziato di euro ……. La ……… spa versa, al momento della sottoscrizione del presente atto, l’importo di euro ……… a mezzo tre assegni circolari n.t. intestati a ……... Gli assegni vengono consegnati al curatore che ne rilascia ampia quietanza e allegati al presente atto in copia (all. D copia assegni) La stessa …….leasing consegna l’immobile di cui sopra, mediante la consegna delle chiavi, alla ……. srl che dichiara di avere preso visione del predetto immobile e di accettarlo nello stato in cui si trova senza nulla potere eccepire o pretendere. Con la sottoscrizione del presente atto il fallimento …… e la …… spa dichiarano di non avere più nulla reciprocamente da pretendere in relazione al contratto di locazione finanziaria di cui alle premesse. Pertanto viene tra loro definita in via transattiva ogni e qualsiasi posizione, controversia o lite anche potenziale e le stesse parti dichiarano di rinunciare, l’una nei confronti dell’altra, a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione di qualsiasi tipo o genere, nulla escluso o riservato. Eventuali oneri fiscali relativi al presente atto saranno a carico della …… srl Napoli, …. 6. Esempio atto di vendita Repertorio N. Raccolta N. 47 VENDITE FALLIMENTARI REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici il giorno ……….del mese di ……….in ……….e nel mio studio al ……….. Innanzi a me dott. ………… notaio in …………, iscritto nel Ruolo dei notai del Distretto Notarile di ………………….., SONO PRESENTI Per la parte venditrice: - …………….. nato a …………. il ………….e domiciliato presso il proprio studio in ………… alla …………; il quale dichiara di costituirsi nel presente atto nella qualità di curatore fallimentare del fallimento: ………………….. con sede legale in …………………… n. ……; codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli: ……………, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. …………, duratura fino al ………….. Fallimento dichiarato in data …………., n. …./…, come da estratto autentico della sentenza dichiarativa di fallimento che trovasi allegato sotto la lettera "A" ad atto mio del ………., repertorio n. ……, registrato a ……………. il ………… al n. ………. e trascritto a ……….. il ……… al n. ………. Esso ………….. è a quest'atto legittimato in virtù della autorizzazione dell’Ill.mo Gd del fallimento in esito alla relazione ex art. 107 l.fall. posta in essere in esecuzione del programma di liquidazione. Relazione in esito alla quale il curatore è autorizzato a stipulare il presente atto con la società acquirente. Atto che, in copia conforme rilasciata dal Tribunale di ……….. in data …… a quest'atto si allega, per estratto, sotto la lettera "A". Per la parte acquirente: - La società ……………………….. con sede legale in ……………………….. (NA) alla via ……………….. codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di …………: ……………… , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. …………, duratura fino al ……….., …………... Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella loro rispettiva qualità, dichiarano e premettono: - CHE in esito al fallimento della società di cui sopra è stata appresa , all’attivo della…., immobile sito in ………, come appresso identificato. 48 - CHE la società per azioni con socio unico denominata "………... - …………………." è intenzionata ad acquistare l’ immobile sito in ………….., ………… e riportati nel Catasto Fabbricati al foglio ……., - CHE quindi la costituita società "……………….." come risulta anche dal verbale ricevuto da me Notaio in data …… ha proposto per l'acquisto dell’ immobile sopra identificato , la somma di Euro …………. oltre imposte e oneri anche notarili. - CHE la …………….. ha accettato – con consenso qui ribadito - le condizioni del regolamento pubblicato dalla procedura …………………… ; Tanto premesso e dichiarato, da valere parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite addivengono a quanto segue ognuno per quanto di propria competenza. Art. 1) la vendita è così realizzata A) Il costituito …………, nella qualità di curatore fallimentare del fallimento "………………. ", vende e trasferisce, nel modo di seguito descritto, in favore della società per ……………….. che, come in epigrafe costituita e rappresentata, accetta ed acquista, la piena proprietà dell’immobile sito in Comune di ………………., …………….., via ……………………), e precisamente: - fabbricato …………………….; Le planimetrie di detta unità immobiliari sono esistenti e reperibili in catasto. Il prezzo della vendita viene dalle parti convenuto in euro euro …………….,00 oltre imposte, oneri anche notarili Art. 2) La parte precisano che la vendita è fatta ed accettata corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con ogni azione e ragione, annessi e connessi, usi e diritti, attinenze, pertinenze, accessioni, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato; il tutto come pervenuto e posseduto dalla società "…………..". Art.3) Il prezzo della vendita è stato dalle parti, come costituita e rappresentata, dichiarato e convenuto in questi termini : euro ……………,00. Ad ogni effetto di legge la parte venditrice, come costituita e rappresentata, dichiara, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento 49 dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la somma come sopra convenuta per la vendita viene corrisposta come segue: - quanto ad Euro …………….. imputando a prezzo la cauzione a suo tempo versata a mezzo assegni circolari ….. - quanto ad Euro………… - quanto ad Euro ………. Il fallimento …………………, come costituito e rappresentato, stante il pagamento come sopra effettuato e salvo il buon fine dei menzionati assegni circolari, rilascia in favore della società acquirente ricevuta dell'intero prezzo di vendita, fermo restando la verifica dell’Ill.mo GD ex art. 108, 2 comma, l. fallimentare. “Ad ogni effetto di legge le parti, come costituite e rappresentate, dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che le presenti compravendite sono state concluse senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.”. Art.4) La società acquirente, per quanto attiene alla vendita, come in epigrafe costituita e rappresentata, rinuncia a qualsiasi garanzia per vizi, evizione e mancanza di qualità, quantità, regolarità edilizio urbanistica, regolarità catastale, agibilità e certificazione energetica. Pertanto la parte, come in epigrafe rappresentate, specifica che le vendita è a “rischio e pericolo” della società acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità quantità anche relativa alla precisa individuazione dei confini e diritti di terzi, mancanza di regolarità urbanistico edilizia ed agibilità, conformità catastale, energetica e/o qualsiasi altro motivo o causa o fatto - la parte acquirente potrà pretendere alcunché dalla procedura venditrice a titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese. E tanto anche con espressa deroga alle disposizioni di cui all’art.1489 c.c. ed alle garanzie da essa previste alle quali espressamente l’acquirente rinuncia. 50 In merito, la società acquirente, come costituita e rappresentata, ribadisce tale espresso esonero nonchè idonea garanzia di manleva e di esonero da responsabilità nel caso di esercizio dell’eventuale diritto di prelazione o riscatto da parte di terzi e/o di richieste di terzi in generale. La società acquirente, inoltre, prende atto sin d'ora ed accetta che la società venditrice non presta alcuna garanzia in merito ad eventuali problematiche ambientali ed ecologiche che dovessero interessare gli immobili, nonché il suolo ed il sottosuolo dell'intero compendio immobiliare oggetto del presente contratto, facendosi carico la medesima società acquirente di ogni onere e costo per eventuali interventi di bonifica. Il curatore fallimentare del fallimento ………. dichiara - pur non essendone tenuto e senza per questo fornire alcuna garanzia alla quale l'acquirente rinuncia essendo la vendita a suo rischio e pericolo - di avere ricevuto attestazioni di conformità catastale da parte dell’architetto …………….. il quale nella sua qualità di "tecnico abilitato" e nell'ambito dell'attività svolta ex art. 107 l. fall. a favore del fallimento - ha rilasciato attestazione di conformità ex art. 29 comma 1 bis l. 52/1985. Attestazione che viene consegnata dal curatore al notaio rogante per essere allegata sotto la lettera " " e " ". La società acquirente, come costituita e rappresentata, dichiara di essere a conoscenza che: - l’ immobile "………………….", è gravato delle seguenti formalità ………………: TRASCRIZIONE NN. …………… del ………., derivante da atto giudiziario del Tribunale di ………. in data ……….., numero di repertorio ………., avente ad oggetto estratto di sentenza dichiarativa di fallimento, presa a favore ………… con sede in ……, codice fiscale: …………, TRASCRIZIONE NN. ……… del ……………. - nascente da atto giudiziario del di ……., rep…….., Tribunale di Napoli codice fiscale …….., sede ……, avente ad oggetto Estratto di Sentenza Dichiarativa di Fallimento (relativamente all'immobile censito al foglio ……., p.lla ……., sub. ……….) TRASCRIZIONE NN. ……… del ……… - atto giudiziario del ………. numero di repertorio ………., pubblico ufficiale Tribunale di ……., codice fiscale ………, sede …, Decreto di 51 Ammissione Concordato Preventivo; (relativamente all'immobile censito al foglio ….., p.lla ……, sub. ………) ISCRIZIONE NN. ……….. del ………….. (relativamente agli immobili censiti al foglio ……., p.lla ……..sub. …….. e p.lla …….sub. ..) ISCRIZIONE NN. ……… del …………. (relativamente agli immobili censiti al foglio ……, p.lla …… sub. ….., p.lla ……….. e p.lla ……….) ISCRIZIONE NN. …….. del ……… (relativamente agli immobili censiti al foglio ….., p.lla … sub. … e p.lla …. sub. 1) ISCRIZIONE NN… del ……. ISCRIZIONE NN. …. del …. ISCRIZIONE NN. …. del …. (relativamente agli immobili censiti al foglio …., p.lla … sub. ...e p.lla ….. sub. 1) ISCRIZIONE NN. ……… del ……… ISCRIZIONE NN. …… del …… ISCRIZIONE NN. …… del …… Il notaio rogante, ricevuto il decreto di cui all'art.108, secondo comma, l.fall., curerà materialmente la realizzazione della cancellazione disposta dall’ Ill.mo G.D. nel decreto stesso. Tanto come espresso nel regolamento di vendita accettato dalla società acquirente che a ciò si impegna. La società acquirente ribadisce che la cancellazione avverrà a proprie spese senza che nulla possa pretendere dal fallimento. Sicché la curatela sarà tenuta unicamente a richiedere l’emissione del provvedimento al GD della procedura ed – agli esiti – spedire al notaio rogante copia conforme della relazione e del relativo decreto ex art. 108 l.fall. Ciò senza che nulla altro la società acquirente possa richiedere al fallimento a qualsiasi titolo. Art.5) Il Fallimento ………….. , come costituito e rappresentato, dichiara: - che quanto oggetto delle vendita è pervenuto alla fallita società "……………." in virtù di atto a rogito del notaio ……….. del ………, registrato a ……….. il ………….. al n. ………e trascritto a ……. il ……… ai nn. ……., con il quale la società ……. ebbe a 52 fondersi, mediante incorporazione, nella società …….. …….. con decorrenza dal ……..; Art. 6) La società acquirente viene immessa, con la firma del presente contratto, nel possesso legale e materiale dell’ immobile acquistati, e da oggi vantaggi ed oneri relativi andranno rispettivamente a suo favore e carico. Tanto senza che nulla altro il venditore debba fare. Il possesso materiale dell’ immobile viene trasferito, alla società acquirente, mediante la consegna simbolica delle chiavi, senza che nulla altro il fallimento debba fare e l’acquirente possa pretendere. Consegna che avviene – dianzi a me notaio – da parte del venditore a favore della ……. Il possesso viene trasferito nelle condizioni – ben note all’acquirente - in cui il bene si trova all’atto della vendita senza che nulla la parte acquirente possa eccepire, vantare e/o pretendere dal venditore a qualsiasi titolo. Art. 7) Il fallimento, come in epigrafe costituito e rappresentato, dispensa il competente Direttore dell'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - dall'iscrivere ipoteca legale in dipendenza di questo atto all'uopo esonerandolo da ogni responsabilità. Art. 8) La società acquirente, come in epigrafe costituita e rappresentata, rinuncia a qualsiasi garanzia per vizi, evizione e mancanza di quantità e qualità del bene come detto sopra. Art. 9) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società acquirente, la quale, come in epigrafe rappresentata, si obbliga a manlevare, a prima richiesta, il fallimento per qualsiasi ulteriore onere e passività di qualsiasi natura anche tributaria pure se derivante da accertamenti tributari anche di valore. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma 1 n. 8) e 8-ter) del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.LGS. 223/2006, convertito nella Legge 248/2006 la parte venditrice ha optato (ai sensi dell'art. 10, n. 8-ter), DPR 26 ottobre 1972 n. 633) per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e conseguentemente la relativa fatture di vendita sarà emessa, a norma dell'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, senza indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta e contenente l'espresso riferimento al comma 6 dell'art. 17. La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta e degli adempimenti posti a 53 suo carico dalle citate disposizioni e, in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dei suddetti dati. Le presente vendita è sottoposta ad imposta di registro nella misura di Euro ………….. nonchè imposte ipotecarie e catastali nella misura del 3% ed 1% in quanto trattasi di beni strumentali per natura. I costituiti, nelle rispettive qualità, acquisita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali qui forniti. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne esatta e preventiva conoscenza. Richiesto ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio alle ore…….Consta di quattro fogli, scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completati di mio pugno, su ………facciate e la …….fin qui. 7. Esempio atto di cessione di azienda SONO PRESENTI 54 Per la parte venditrice : il Dott. ……… nato a ……….. il ………. ed ivi domiciliato alla ………….; nella qualità di curatore fallimentare del fallimento: - della società "……………." con sede legale in ………. alla ………, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di …………, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ………….. Fallimento dichiarato in data …….. n………… come da estratto autentico della sentenza dichiarativa di fallimento qui allegato sotto la lettera "A"; esso Dr. …………. è a quest'atto autorizzato - in conformità al programma di liquidazione approvato dall’Ill.mo Giudice delegato dott. …………… in data ……………. - in ragione della relazione ex art. 107 l.fall.. Relazione nella quale il curatore stesso ha: 1) informato Giudice Delegato degli esiti della procedura competitiva; 2) la …………….. è risultata “soggetto selezionato” nell’ambito della procedura competitiva stessa; 3) il curatore fallimentare è stato autorizzato – dall’Ill.mo Giudice delegato - alla vendita della azienda a favore della società …………….. Relazione e provvedimento che, in copia conforme rilasciata dal Tribunale di …………. data ……….., a quest'atto si allega sotto la lettera "B"; Per la parte acquirente: ………….. nato …………. il ………….. nella qualità di ………… della società …………... con sede legale in ………… alla via …………., ove per la carica domicilia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ……….. e n…………… del R.E.A., duratura fino al …………..; a quest'atto autorizzato giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del che in copia per estratto autenticata da me notaio in data rep. n. si allega alla presente sotto la lettera "C"; Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella loro rispettiva qualità, dichiarano e premettono: - CHE in data ……….., la medesima società "……….." come risulta da verbale per me Notaio del ……………, ha proposto per l'acquisto della azienda di che trattasi, il prezzo di Euro ………. (Euro …………….); - CHE in detta proposta si accettano – con consenso qui ribadito - le condizioni del regolamento pubblicato dalla procedura fallimentare; 55 - CHE detta proposta è stata ritenuta conforme al programma di liquidazione ex art. 104 ter l. fall. sicché la società ………. è stata scelta quale “soggetto selezionato” dalla procedura concorsuale ed il curatore è stato autorizzato alla vendita dell’azienda ed ha dato corso all’attività informativa ex art. 107 l. fall. - CHE, a quanto risulta dalle attività di ricostruzione del patrimonio fallimentare operate dalla curatela – e senza che sia fornita alcuna garanzia al riguardo da parte della procedura concorsuale – la …………. in bonis svolgeva l’attività relativa a ……………………. Tanto in ragione di ……….. e disponendo dei locali di ………….. in ragione di un contratto di sublocazione datato ………. e stipulato con la società ……….. p.iva ………….. Tanto premesso e dichiarato, da valere parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite addivengono a quanto segue. Art.1 – Il fallimento della società "……….", come rappresentato, cede e vende alla società "………….." che, come rappresentata, accetta ed acquista l’azienda avente ad oggetto “………………………………. “. Le parti specificano che l’azienda ceduta è composta esclusivamente da: a) tutti i beni in blocco situati all’atto del trasferimento presso i locali di pertinenza della ……………… siti nello stabile di Via …………………, nello stato di fatto e di diritto e nella consistenza in cui essi si trovano all’atto del trasferimento della proprietà che avviene con la firma del presente contratto e secondo l’elenco esemplificativo di cui all’allegato sub D) che riproduce quanto riportato nel regolamento; b) il consenso della procedura fallimentare a favore dell’acquirente, che accetta, al trasferimento del contratto di sublocazione di cui in premessa ex art. 2558 c.c. con le conseguenze di legge in tema di cessione del contratto in guisa che il cedente sia liberato – ed a tanto si obbliga l’acquirente - dalle eventuali obbligazioni verso il contraente ceduto. Il tutto senza che la procedura concorsuale assuma alcun onere od obbligo onde favorire o realizzare l’”accreditamento” in capo all’acquirente, né il subentro nel contratto di sublocazione Le parti espressamente precisano che sono esclusi dalla cessione i crediti ex art. 2559 c.c. ed i debiti ex art. 2560 c.c., i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico del fallimento. 56 Art.2 - La cessione viene effettuata per il prezzo di euro …………. (………………….. virgola zero). Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la somma come sopra convenuta viene regolata come segue: - quanto ad Euro ………… mediante assegno circolare ….. - quanto ad Euro…..mediante assegno circolare … La parte venditrice, come in epigrafe costituita e rappresentata, stante il pagamento come sopra effettuato, accusa in favore della società acquirente ricevuta dell'intero prezzo di vendita, fermo restando il buon fine degli assegni circolari di cui sopra. Art.3) La società acquirente, come in epigrafe costituita e rappresentata, rinuncia a qualsiasi garanzia per vizi, evizione e mancanza di qualità dei beni e della azienda. La vendita avviene, pertanto, senza garanzia di vizi, evizione e mancanza di qualità sicché l'alienazione dell’azienda avviene nello stato di fatto e diritto in cui il complesso di beni si trova all’atto del trasferimento, in guisa che la vendita è da intendersi a “rischio e pericolo” dell’acquirente. In nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro il compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese ed ogni altra pretesa. In particolare – per espressa previsione del regolamento ed accordo delle parti - la procedura presta il proprio consenso unicamente alla vendita dei beni in blocco ed il consenso alla cessione del contratto di sublocazione, sicché – ferma restando l’assenza di alcuna garanzia – nulla potrà essere richiesto alla procedura ove non si ottenga il riconoscimento “ dell’accreditamento” da parte delle autorità competenti e/o non si realizzi il subentro nel contratto di sublocazione ex art. 2558 c.c. L’acquirente dichiara altresì che la vendita dei beni compresa nella azienda è da considerarsi in blocco nella consistenza all’atto del trasferimento sicché, anche ove dovessero mancare dei beni rispetto all’inventario allegato sub D, nulla potrà essere eccepito o richiesto alla procedura, 57 data la natura di vendita in blocco ed a rischio e pericolo dell’acquirente. Art. 4) Le parti precisano altresì che - anche ai sensi dell’art. 1424 c.c. - ove la vendita della azienda non possa essere realizzata, il presente contratto assuma gli effetti del contratto di vendita dei beni in blocco come da allegato D a parità di prezzo sicché nulla possa essere preteso, da parte dell’acquirente, dalla procedura anche nell’ipotesi di nullità del trasferimento di azienda. Tanto visto anche che il contratto assumerà, in tal caso a parità di prezzo, la efficacia di contratto di vendita in blocco dei beni a rischio e pericolo dell’acquirente il quale rinuncia anche in tale ipotesi a qualsiasi garanzia di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro. Sicché in nessun caso - di vizi, evizione, mancanza di qualità o altro - il compratore potrà pretendere il risarcimento dei danni subiti, la restituzione del prezzo pagato, il rimborso delle spese ed ogni altra pretesa. Art. 5) L’acquirente si obbliga espressamente – per qualsiasi ipotesi in cui non dovesse subentrare nel contratto di sublocazione ex art. 2558 c.c. – a spostare e trasportare i “beni in bocco” in altro sito nel termine di 90 giorni e con relativo accollo degli oneri. Si obbliga altresì a manlevare la procedura concorsuale da qualsiasi onere e/o richiesta. Art. 6) Le parti precisano che – senza che il fallimento assuma alcuna obbligazione ovvero onere e ferma restando l’assenza di qualsivoglia garanzia e responsabilità – la procedura concorsuale, ove fosse espressamente ritenuto necessario dalla ………….., acconsentirà alla voltura, a favore della ………….., dell’accreditamento della autorizzazione all’esercizio della …………………… rilasciato in capo alla ……………… in bonis. Tanto sempreché ciò non comporti alcun onere o responsabilità per il fallimento anche nei confronti di terzi. Art.7) La società acquirente viene immessa con la firma del presente contratto nel possesso legale dell’azienda. Il possesso materiale dell’azienda viene acquisito, con la consegna dianzi a me notaio, delle chiavi dei locali di cui è in possesso il curatore. La stessa società acquirente, come in epigrafe costituita e rappresentata, dispensa il venditore dal prestare ogni e qualsiasi garanzia per vizi, evizione e mancanza di qualità relativi alla vendita 58 in oggetto sia essa relativa alla azienda ovvero ai beni, anche nella loro consistenza numerica, in blocco pure per l’ipotesi di cui all’art.4 La vendita è, in ogni caso, a rischio e pericolo dell’acquirente. Art. 8) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società acquirente la quale si obbliga a manlevare, a prima richiesta il fallimento, per qualsiasi ulteriore onere di qualsivoglia natura anche tributaria e quindi anche in esito ad “accertamenti di valore” o altri accertamenti connessi al presente atto. Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati per averne esatta e preventiva conoscenza. I sottoscritti richiedono che il presente atto venga depositato tra quelli del Notaio autenticante. Allegato D) Elenco beni un apparecchio …………, marca ………., classe ……….. tipo ………..; un apparecchio …………, marca ………., classe ……….. tipo ………..; 2 apparecchi ………., modello ……..; taluni arredi quali sedie lettini, armadi, scrivanie. 8. relazione ex art. 108 l.fall. 59 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ILL.MO GIUDICE DELEGATO DOTT. …….. Fallimento ………………. Istanza ex art. 108, II comma, l.fall Ill.mo GD, il ……… curatore del fallimento in epigrafe, espone quanto segue PREMESSO Che il Tribunale di Napoli, con sentenza del giorno …………… ha dichiarato il fallimento della società …………" con sede legale in Napoli ……..; codice fiscale ……….. Che il fallimento ha acquisito all’attivo il seguente immobile: “…………………… Che su detto bene esistono le seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli come riferisce la relazione ventennale del Notaio incaricato ( all. 1 relazione ventennale): TRASCRIZIONE NN.11088/8737 del 13/03/2012 nascente da atto giudiziario del di …….., Tribunale di Napoli codice fiscale ., sede Napoli, avente ad oggetto Estratto di Sentenza Dichiarativa di Fallimento. A favore di: FALLIMENTO ………… . ISCRIZIONE NN.8421/1739 del 22.02.2010 ……………; ISCRIZIONE NN.52769/10225 del 03.12.2010 …………… . Che in esito al programma di liquidazione, lo scrivente curatore è stato autorizzato a procedere alla liquidazione del bene suddetto in esito alla procedura competitiva ed ad apposita relazione, nella quale è stato autorizzato a dare corso alla vendita (all. 2 relazione ex art. 107 l.fall.). Che, in data ….., è stato stipulato, in conformità alla detta relazione ed al relativo provvedimento autorizzatorio, il contratto di vendita – per atto ………. - ed il prezzo, di …….. - relativo alla vendita dell’immobile ……. - è stato interamente riscosso, come si evince dall’atto medesimo (all. 3 fotocopia atto pubblico del ……). Che in particolare il prezzo di euro ………. è stato pagato mediante assegni circolari (all. 4 fotocopia assegni). 60 Assegni circolari che lo scrivente curatore ha provveduto a versare sul conto della procedura in data ……………. (all. 5 distinta versamento ed estratto conto). Che si rende ora pertanto necessaria l’emissione del decreto col quale la S.V.Ill.ma ordini “ la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo” ( cfr art. 108 l.fall.). Tanto con oneri a carico dell’acquirente il quale ha provveduto a versare già la provvista al Notaio che si occuperà – come da regolamento della procedura – della materiale attività di cancellazione. Che tale ordine viene impartito dall’Ill.mo GD al verificarsi delle due condizioni: a) dell’avvenuta vendita (qui determinatasi in relazione all’atto del Notaio …………), b) dell’incasso del prezzo (verificatosi in esito alla consegna degli assegni circolari versati sul conto della procedura). Ed infatti la norma richiede, ai fini della cancellazione quanto sopra disponendo: “per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”. CHIEDE che la S.V. Ill.ma voglia ordinare la cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli. TRASCRIZIONE NN. 17578/13551 ……… diritto di proprietà per la quota di 1/1; ………. ISCRIZIONE NN.8421/1739 del 22.02.2010 ..; ISCRIZIONE NN.52769/10225 …………….. Chiede infine la cancellazione di ogni eventuale, altro e ulteriore vincolo ex art. 108 l.fall. e quindi di “ogni altra iscrizione relativa ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”. Il tutto con esonero da parte del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Napoli, ………. Con osservanza PARTE II ( PARTE TEORICA) 61 1. Riflessioni in tema di criteri di redazione del programma di liquidazione. La liquidazione dell’attivo fallimentare si attua – secondo il modello che deve ritenersi generale - mediante un atto a formazione complessa redatto dal curatore e condiviso dagli altri organi della procedura ( giudice delegato e comitato dei creditori). Si tratta di un atto strategico dove vengono disegnate le future modalità di realizzo dell’attivo che poi il curatore è tenuto a realizzare ex art. 38 l.fall. Il programma di liquidazione costituisce quell’atto a formazione progressiva e plurisoggettivo - in quanto condiviso, a vario titolo, dagli organi della procedura - nell’ambito del quale si pianifica la liquidazione dell’attivo fallimentare in guisa da dotare la stessa di un elemento di efficienza collegato all’essenza stessa della programmazione, a sua volta, elemento di ottimizzazione di qualsivoglia attività. Infatti - dall’ analisi del contesto disciplinare - si evince come lo stesso si regga su taluni principi cardine rappresentati dalla “programmazione condivisa”, dalla “omnicomprensività”, dalla “ricerca della universalità ”, dalla “celerità “, dalla “deformalizzazione”, dalla “esecuzione controllata”. Ed invero, in prima analisi, viene esplicitata la funzione pianificatoria e di indirizzo del programma, sì da confermare come la “pianificazione” sia elemento che permea di sé l’intera procedura concorsuale dato che il legislatore definisce il programma, in seno all’art.104 ter l.fall.: “l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo”. In questo modo, si pone l’accento sulla valenza di indirizzo generale del programma onde esaltarne la funzione centrale in seno alla procedura fallimentare ed al fine di evidenziare come, di per sé, la pianificazione sia elemento di ottimizzazione delle risorse dato che il processo di trasformazione, dell’attivo in danaro, è ottimizzato laddove sia realizzato nel quadro di un razionale programma di liquidazione predisposto dal curatore”.2 Si consacra la valenza del 2 A riprova della valenza fondamentale del programma sta il tenore della norma di cui all’art. 104 ter, VI comma, c.c., in ragione della quale “prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni … solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori”. 62 programma quale “manifesto”3 analitico della liquidazione dell’attivo come desunta dall’interpretazione dell’art.104 ter l.fall. già nella sua originaria formulazione nel senso che - si badi bene l’accento sulla valenza pianificatoria e di indirizzo non determini però un arretramento del principio di analiticità4 ossia della necessità di indicare, in maniera puntuale, modalità e termini della liquidazione in modo che – una volta approvato il piano - si possa immediatamente passare all’ esecuzione degli atti autorizzati senza bisogno che su di essi si esprima ulteriormente alcuna altra autorizzazione. La pianificazione è da intendersi allora come programmazione analitica delle modalità attraverso le quali si intende trasformare in danaro il patrimonio del soggetto fallito e non come mera “dichiarazione di intenti”. Tanto come si evince da una serie di elementi di natura sia letterale che logica. Sotto il primo aspetto, è lo stesso legislatore a precisare, immediatamente dopo avere esaltato la valenza pianificatoria e di indirizzo del programma, il suo contenuto analitico richiedendo che lo stesso specifichi ( “deve specificare”) una serie di elementi che ne costituiscono il contenuto minimo quali : “ a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda o di rami a terzi ai sensi dell’art.104 bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;c) le azioni risarcitorie recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti”. La necessaria specificazione dei detti elementi reca con sé un elevato grado di analiticità dato che non è possibile specificare, ad esempio, le azioni risarcitorie e recuperatorie da esercitare ed il loro possibile esito se non si usa il dovuto grado di analiticità ricostruttiva nell’esporre le azioni da intraprendere considerando anche il loro possibile risultato; né è pensabile specificare le “condizioni di vendita dei singoli cespiti” se non si espone in maniera dettagliata come sarà realizzata la Il “solo” lascia intendere la natura eccezionale delle deroghe alla programmazione. Sul punto ESPOSITO, Il programma di liquidazione, cit, 9; ID, Sub art.104 ter, op.cit., 1671, nt 3. 3 PANZANI, Il programma di liquidazione, Fallimento, 2005, 1065 4 ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op.cit., 291. 63 procedura competitiva, in ottemperanza al disposto di cui all’art.107 l.fall. del quale è necessario avere sistematicamente considerazione. Lo stesso vale nell’esposizione dell’opportunità di predisporre l’esercizio provvisorio dato che la pianificazione di tale evento non può risolversi in una mera “dichiarazione di principio” dovendo essere supportato da analitiche e precise informazioni su cui consentire il vaglio dell’autorizzazione. L’analiticità – e si giunge all’aspetto sistematico – non è fine a se stessa ma è un presupposto necessario alla massimizzazione dell’attivo visto che, se nel programma sono indicati dettagliatamente i singoli atti da compiere nelle loro modalità e termini, gli stessi potranno, all’esito dell’approvazione del programma e delle contestuali autorizzazioni del giudice delegato, essere immediatamente realizzati dal curatore, sì da rispettare il requisito della celerità che richiede il realizzo dell’attivo nel minore tempo possibile, laddove nel caso in cui il curatore fosse indotto, dalla sua stessa mancanza di analiticità, a chiedere nuove autorizzazioni, allorquando l’atto di liquidazione venga analiticamente individuato, si inciderebbe negativamente sulla celerità stessa visto che il curatore, nonostante approvato il programma di liquidazione, non potrebbe compiere atti di liquidazione dovendo richiedere apposita ed ulteriore autorizzazione in un momento successivo, sicché il programma si risolverebbe in una mera petizione di principio. Ragionando al contrario, rimarrebbe “lettera morta” anche l’ultimo comma dell’art. 104 ter l.fall. laddove si dispone che il giudice delegato “ autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi”, visto che la mancanza di analiticità impedirebbe l’autorizzazione quale elemento che elimina l’ostacolo al compimento di un atto e dato che, intanto si può autorizzare il compimento di un atto, in quanto lo stesso sia individuato secondo i criteri di determinatezza che caratterizzano ogni attività negoziale. L’ analiticità5 è poi concetto immanente alla pianificazione e quindi allo stesso “programma di liquidazione” essendo necessario che il piano sia tale da potere costruire, sulla base di esso, l’“edificio” della conversione dei valori in denaro, in guisa che le operazioni di 5 ESPOSITO, sub art. 104 ter, op.cit., 1722; DE CRESCENZOPANZANI, Il nuovo diritto fallimentare, in Collana di diritto fallimentare, (diretta da) PANZANI, Milano, 2005, 117. Sul tema PANZANI, Il programma di liquidazione, op. cit., 1066. 64 liquidazione possano essere realmente di riferimento al programma stesso, senza necessità che l’ufficio “torni sulla vicenda” nuovamente, con inutile spreco di risorse e di tempi, sicché non servono dichiarazioni di intenti o di principio, prive di significato concreto, ma programmi che possano essere immediatamente attuati attraverso il passaggio diretto alla fase operativa. E del resto, se così non fosse, il programma perderebbe di significato, divenendo un inutile appesantimento visto che, nonostante l’approvazione degli specifici atti stabiliti in esso, il curatore sarebbe tenuto nuovamente a richiedere apposita autorizzazione potendo scegliere, altresì, se dare corso o meno a quanto programmato. Il programma, intanto è elemento di efficienza, in quanto - una volta approvato dal comitato dei creditori ed ottenuta l’autorizzazione degli atti ad esso conformi dal giudice delegato – sia possibile l’immediato passaggio alla fase successiva: quella del realizzo, ossia l’esecuzione delle operazioni pianificate sicché la “modalità” può dirsi correttamente esposta laddove possa affermarsi che, in esito alla approvazione del programma ed all’autorizzazione del giudice, il curatore non debba fare altro che seguire il percorso delineato in tutti i suoi aspetti, onde provvedere alla vendita o all’atto di liquidazione, sì da rispettare anche il disposto di cui all’art.38 l.fall. che gli impone di adempiere ai doveri derivanti dal piano di liquidazione approvato. Si vuole dire, allora, che la scelta liquidatoria programmata deve essere adeguatamente rappresentata e contenere i riferimenti di dettaglio tali che il curatore possa realizzarlo, il giudice delegato ed il comitato dei creditori possano verificare – al momento opportuno sancito dall’art. 107, IV comma, l. fall. – la corrispondenza tra quanto programmato approvato e autorizzato e quanto effettivamente realizzato, visto che “degli esiti delle procedure, il curatore informa il Giudice Delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione”. L’esaltazione della funzione di pianificazione conferma anche il requisito della completezza6 ossia il carattere in ragione del quale, è 6 GASPARRI, Autorizzazione (dir. amm.), in Enc. Dir., Milano, 1959, 509, secondo cui l’essenza degli atti autorizzativi consiste nel fatto che essi “sono intesi ad aumentare le facoltà dei soggetti cui sono diretti, ma non nel senso che determino in essi il sorgere di un diritto nuovo, bensì nel senso che rendono possibile l’esercizio di un diritto o di un potere che già loro appartiene” . Nello stesso senso AURICCHIO, Autorizzazione (dir. civ.), in Enc. Dir., op. cit. 502, il 65 necessario che il programma offra un quadro completo di tutta l’attività liquidatoria ossia il modo di liquidare tutto il patrimonio conosciuto al momento della redazione del programma visto che per gli elementi sopravvenuti è possibile accedere, a seconda dei casi, a supplementi di piano ovvero a vendite atomistiche. Tanto come emerge dal fatto che il programma costituisce “l’atto di pianificazione e di indirizzo … per la realizzazione dell’attivo” e quindi per il realizzo di tutto l’attivo acquisito.Il programma deve essere redatto in maniera da esporre chiaramente il riferimento di partenza ossia la composizione del patrimonio “del fallimento” ed il piano che si intende realizzare, dando conto della valutazione corretta di quelli che sono i dati esposti nel programma stesso in maniera da rispettare, nella sostanza, il criterio della stima preventiva previsto dall’art. 107 l.fall.Continuando, è oggetto di specifica conferma anche quello che era stato individuato come, il primo principio che si estrae dalla analisi delle regole dettate in tema di liquidazione dell’attivo, ossia quello della “programmazione condivisa”7 inteso nel senso che il programma è il frutto della condivisione necessaria tanto del curatore, che del comitato dei creditori, che del giudice delegato, in quanto viene predisposto dal curatore fallimentare, quale motore della intera procedura ma, affinché assuma carattere di definitività, è necessario che vi sia l’approvazione del comitato dei creditori e che il giudice delegato “autorizzi l’esecuzione degli atti ad esso conformi”. Il fatto che il Giudice delegato “autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi “ non approvando più il programma, non svilisce il ruolo di tale “organo” rispetto alla precedente stesura, visto che questo continua ad esercitare un controllo di “legalità attraverso l’esame del merito” degli atti che autorizza e non si può immaginare di attribuire al giudice delegato un mero compito di certificazione di quanto programmato dal curatore e approvato dal comitato dei creditori visto che depongono nel senso opposto una serie di dati ermeneutici. In prima analisi vale il dato letterale visto che il concetto di autorizzazione sta a significare l’eliminazione di un ostacolo al compimento di un atto ovvero l’attribuzione di un potere al quale osserva che “in nessun caso il privato attribuisce all’autorizzato un diritto o un potere nuovo, ma solo rimuove un limite all’esercizio di quel diritto o potere già attribuito dalla legge o anche dallo stesso privato con atto precedente” 7 ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op.cit., 294; 66 compimento dello stesso, 8 che nella specie avviene quando l’atto da compiersi superi il vaglio di legittimità sicché il giudice delegato non deve autorizzare l’atto “ad ogni costo”, perché il programma risulta approvato dal comitato dei creditori, ma solo se esso è conforme alla legge sicché sia salvaguardata la regolarità della procedura su cui Egli vigila. Sotto l’aspetto dell’interpretazione logica, difatti, non bisogna trascurare che il giudice delegato svolge “funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura”9 e tale funzione accompagna l’azione di tale “organo” nell’esercizio di qualsiasi atto che questi compie nel suo ufficio quale è l’ autorizzazione degli atti pianificati nel programma ed analiticamente esposti. Tale funzione verrebbe sistematicamente svuotata di contenuto ove il giudice delegato dovesse limitarsi a prendere atto di quanto approvato dal comitato dei creditori, senza considerare che, nella specie, il potere di vigilanza a cui non si associ un potere di intervento rimarrebbe petizione di principio e fine a se stesso visto che, nel nostro ordinamento, la vigilanza o, è propedeutica ad una attività di informazione di terzi i quali hanno il potere di intervenire, ovvero legittima il “vigilante” ad un intervento. In breve, non si può esautorare il giudice del proprio potere di vigilanza privandolo di contenuto. E’ chiaro allora che il giudice delegato, nell’autorizzare il singolo atto di liquidazione progettato nel programma, deve e può verificare che lo stesso sia stato pensato, ad esempio, nel rispetto dell’art. 107 l.fall. ossia strutturato secondo la massima autonomia, ma in ottemperanza ai criteri indefettibili della stima preventiva, della procedura competitiva e della massima informazione degli interessati essendo in gioco la regolarità di svolgimento della procedura, sicché, laddove il curatore non abbia predisposto la stima o progettato una effettiva competizione del mercato, l’atto di liquidazione non sarà 8 GASPARRI, Autorizzazione (dir. amm.), in Enc. Dir., Milano, 1959, 509, secondo cui l’essenza degli atti autorizzativi consiste nel fatto che essi “sono intesi ad aumentare le facoltà dei soggetti cui sono diretti, ma non nel senso che determino in essi il sorgere di un diritto nuovo, bensì nel senso che rendono possibile l’esercizio di un diritto o di un potere che già loro appartiene” . Nello stesso senso AURICCHIO, Autorizzazione (dir. civ.), in Enc. Dir., op. cit. 502, il quale osserva che “in nessun caso il privato attribuisce all’autorizzato un diritto o un potere nuovo, ma solo rimuove un limite all’esercizio di quel diritto o potere già attribuito dalla legge o anche dallo stesso privato con atto precedente” 9 Sul tema si veda LO CASCIO, sub art. 25, in Commentario JORIO– FABIANI, Bologna – Roma, 2007,462. 67 autorizzato venendo in gioco la regolarità della procedura e non potendo il giudice autorizzare un atto difforme alla legge. Vi è di più, il controllo in termini di autorizzazione arriva al sindacato della legittimità attraverso l’esame del merito dei singoli atti da autorizzare, quando la scelta del curatore, approvata dal cdc, sia palesemente contraria a qualsiasi principio di razionalità nei limiti del business judgment rule10 come nel caso in cui appaia palese come il bene sia stato progettato in vendita ad un valore stimato palesemente lontano dal suo valore di mercato dato che, non si vede perché, tra l’altro, il giudice delegato non possa anticipare il giudizio ex art. 108 l.fall11 a questa fase sì da non autorizzare l’atto e invitare il curatore e il comitato ad una ulteriore meditazione senza attendere la fase della vendita e del deposito della documentazione ex art. 107, IV comma, l.fall. per interrompere il compimento dell’atto di liquidazione. Ancora, il programma è, al tempo stesso, il “luogo” ove il curatore progetta organicamente le operazioni di vendita, le transazioni, le azioni recuperatorie ecc, in un’ottica di valutazione complessiva dell’attivo fallimentare, sì da coordinare una serie di operazioni che, se decontestualizzate, meriterebbero, di volta in volta, l’approvazione del comitato dei creditori (come accade per le transazioni e per gli atti di straordinaria amministrazione, le rinunzie alle liti, ecc., ex art. 35 l.fall.) ovvero del giudice delegato (che autorizza, ex art. 25 l.fall., il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto). 10 BONELLI, Gli amministratori di spa dopo la riforma delle società, Milano 2004, 183 e ss. 11 Un tema delicato attiene alla possibilità che il giudice delegato emetta provvedimenti sospensivi o interruttivi ex art. 108 l.fall. a prescindere da istanze proposte dai legittimati. Al riguardo - laddove non vi siano istanze e ciò nonostante il giudice ritenga di dover intervenire, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza - deve riconoscersi a questi la possibilità di emettere i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio ex art. 25, n.2 l. fall. e quindi sostanzialmente dare corso alle attività di cui all’art. 108 l.fall., sì da evitare che vi siano pregiudizi collegati alla conservazione del patrimonio. Ne viene che il potere di sospendere od impedire, per gravi motivi, si intende, le operazioni di liquidazione sia immanente al ruolo di vigilanza del giudice - confermato dalla disposizione “emette …provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio”( art. 25, V comma, n. 2 l. fall.) - e possa avvenire a prescindere dalle istanze di cui agli artt. 107 e 108, l. fall. che vanno viste nella prospettiva di ipotesi nelle quali si concede agli “interessati” di stimolare un’attività del giudice e non nella prospettiva di ipotesi tassative nelle quali questi può intervenire. Cfr. ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op.cit., 312. 68 Ebbene la valenza partecipativa del comitato dei creditori e del giudice delegato non può essere svilita per il fatto che qui i singoli atti siano considerati in una visione pianificatoria complessiva che anzi, a maggior ragione, merita che i vari organi abbiano poteri quantomeno analoghi a quelli posseduti nell’autorizzare le singole vicende al di fuori del programma di liquidazione. Sicché, nell’autorizzare l’azione giudiziaria, il giudice effettua lo stesso controllo che avrebbe effettuato laddove la vicenda gli fosse stata rappresentata al di fuori del programma. La funzione della “correzione” all’art. 104 ter l.fall., quindi, sta nel fatto che si vuole indurre all’analiticità ed alla chiarezza nel senso che gli atti autorizzati come desumibili dal programma di liquidazione siano anch’essi specificamente individuabili e non debbano essere desunti, come accadeva prima dell’intervento in commento, ex post come evincibili dall’approvazione del programma. Difatti la dizione generica della prima stesura della norma – “l’approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge…” - avrebbe potuto determinare incertezze in merito agli atti effettivamente autorizzati, in esito all’approvazione del piano, visto che il giudice delegato si sarebbe potuto limitare all’approvazione del piano senza indicare le singole ipotesi liquidatorie da ritenersi di conseguenza autorizzate.12 12 E’ stato rilevato, con riferimento alla precedente stesura, un “contrasto tra l’art. 104 ter, V comma, l.fall. nella parte in cui prevede l’effetto transfert per tutte le attività di liquidazione e l’art. 25, VI comma, l.fall. nella parte in cui richiede che il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio quale attore o quale convenuto”, D’AQUINO, op.cit., 783. Contrasto che oggi – anche a volerlo condividere – sparirebbe dato che il giudice delegato autorizza espressamente il compimento dei singoli atti. Sia ben chiaro, e giova ribadirlo già prima del correttivo si era ritenuto che l’autorizzazione si ottiene validamente quando la modalità di esercizio della liquidazione sia dettagliata nella sua determinazione in quanto, se è vero che il programma tiene luogo alle singole autorizzazioni, è altrettanto vero che ciò non può consentire che l’istanza da autorizzare – a mezzo della approvazione del programma di liquidazione – sia generica dovendo, invece, godere dello stesso grado di analiticità di cui avrebbe goduto quella singolarmente presentata. Del resto, la necessità dell’autorizzazione è ispirata alla esigenza di valutare ex ante l’attività del curatore e laddove tale verifica è già effettuata dal Giudice delegato, in sede di programma di liquidazione, pare già ampiamente soddisfatta l’esigenza della norma. D’altro canto, operando diversamente si finirebbe per svilire a mera funzione descrittiva l’indicazione, ex art. 104 ter lett c) in merito “alle azioni 69 Ecco, allora, che l’autorizzazione dei singoli atti esprime un concetto di determinazione di ciò che il giudice delegato ha inteso permettere al curatore avendolo ritenuto compreso e conforme al programma, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura, senza lasciare a questi la possibilità di desumere, ex post, attraverso l’interpretazione dell’atto ciò che deve considerarsi autorizzato e ciò che non lo è stato. Insomma – e anche qui si ha un intervento finalizzato alla piena efficienza ed operatività – agli esiti dell’approvazione del programma deve essere chiaro ciò che è autorizzato e ciò che non lo è in guisa che il curatore possa immediatamente procedere all’attività esecutiva senza incertezze su ciò che è stato effettivamente autorizzato e ciò che, non essendolo stato, potrebbe essere oggetto di censura allorquando - a norma dell’art. 107, IV comma, l.fall, degli esiti delle procedure, prima che sia compiuto il trasferimento siano informati il comitato dei creditori e il giudice delegato; o in altro momento in cui possa emergere la carenza di autorizzazione. Tale interpretazione, permette inoltre la possibilità di un controllo elastico visto che la mancata condivisione di un atto non induce necessariamente alla non approvazione del piano potendo il giudice non autorizzare anche un singolo atto di liquidazione senza che ciò pregiudichi l’autorizzazione degli altri che quindi possono essere realizzati a vantaggio della celerità non essendovi unicamente l’alternativa di approvare o non approvare il programma, potendosi “censurare” solo talune parti dello stesso non autorizzandone l’esecuzione a norma dell’ultimo comma dell’art. 104 ter l.fall..13 risarcitoria, recuperatorie o revocatorie da esercitare” visto che, queste nonostante programmate e approvate, dovrebbero essere oggetto di un ulteriore vaglio del giudice a nulla valendo il fatto che questi ne ha valutato l’esercitabilità nell’ambito dell’approvazione del programma stesso. Cfr ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op.cit., 294. 13 In merito, già ci si era espressi in tal senso nel decreto correttivo affermando come “Ed invero, la soluzione più elastica sembra preferibile perché rispondente al principio generale di conservazione degli “ atti giuridici” e perché maggiormente rispondente alle esigenze di celerità che caratterizzano la procedura. Difatti, fermo restando che la paternità della programmazione appartiene al curatore, è chiaro che una mancata approvazione da parte del giudice con l’indicazione dei motivi, ex art. 25 ult. comma, l. fall., consente al curatore di potere rimodellare il programma – laddove intenda percorrere tale via – consapevole del fatto che è necessario intervenire solo di una parte dello stesso, laddove le restanti scelte sono condivise e approvabili. E tanto meglio, laddove – 70 Ebbene, onde soddisfare esigenze di efficienza e celerità, il legislatore prevede che il giudice delegato – al quale il programma è comunicato nel rispetto della celerità immediatamente dopo la sua approvazione da parte del cdc - compia l’analisi di cernita ex ante estrapolando dal programma di liquidazione gli atti da esso evincibili sì da autorizzare gli stessi senza che ciò sia rimesso ad una attività ermeneutica riservata al curatore e verificabile, solo in sede di controllo ex art. 107 l.fall.. Questo tenendo conto del fatto che tale attività di estrapolazione è resa possibile dall’esposizione del curatore sul quale ricade l’obbligo – nel rispetto del principio di chiarezza – di esplicitare gli atti da autorizzare in conformità al programma, in guisa che un’apposita sezione dello stesso sia dedicata all’enunciazione degli atti dei quali si propone l’autorizzazione in quanto emergenti (rectius conformi) al programma. In conclusione, allora, il procedimento di approvazione si delinea in guisa che il comitato dei creditori – come sostanzialmente accadeva in passato – approvi il programma, laddove il giudice delegato – svolto il vaglio di regolarità – autorizzi, se del caso, le singole operazioni da esso risultanti sicché sia chiaro ciò che il curatore può realizzare quale risultante della sua programmazione. Ciò che è autorizzato, allora, non deve essere desunto, come accadeva in passato, quale conseguenza dell’approvazione del programma, ma si desume chiaramente e specificamente dal fatto che gli atti sono esplicitamente individuati nel provvedimento autorizzatorio.Infine, sempre in merito ai rapporti tra gli organi, non bisogna trascurare che il giudice delegato assume un controllo ancor più penetrante nell’ipotesi di nell’ambito di un rapporto dialettico volto alla efficienza della liquidazione – il giudice indichi anche le direttive necessarie, a suo avviso, affinché l’atto possa dirsi degno di valutazione positiva. Ancora, il principio di conservazione e della celerità, impone di ritenere che il programma si reputi approvato e da eseguire salvo che per la parte censurata e sempre che la mancata approvazione di una parte, per la sua rilevanza, non infici l’intero piano. Si pensi, ad esempio che nel caso in cui il programma sia stato oggetto di un giudizio positivo, salvo che per la modalità di gestione di un credito che non assume rilevanza sistematica, non consentire l’ esecuzione della restante parte del programma significherebbe contravvenire l’ esigenze di celerità e conseguente massimizzazione del realizzo senza che, a fronte di ciò, possa individuarsi qualche vantaggio compensativo o ragione plausibile. Cfr ESPOSITO, Sub art. 104 ter, op.cit., 1726. 71 fallimenti a struttura partecipativa debole14 ove funziona il meccanismo integrativo di cui all’art. 41, IV comma, l.fall. secondo il quale “ in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero, o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza provvede il giudice delegato”. Ciò, a testimonianza di come in tali ipotesi, il rapporto organico si riduca alla relazione curatore- giudice delegato che assorbe anche le essenziali funzioni del comitato dei creditori espandendo il suo potere di verifica e controllo anche ad una convenienza economica tout court ossia di stretto merito nei limiti della discrezionalità tecnica del curatore. Anche l’ulteriore principio che governa la redazione del programma di liquidazione – ossia l’ omnicomprensività - è stato confermato, sicché può continuarsi a dire che la liquidazione dell’attivo fallimentare e con essa il programma comprende tutto ciò – si tratti di beni, di diritti, di aspettative, e quant’altro – suscettibile di essere trasformato in danaro attraverso una attività di negoziazione col mercato che coinvolga e vada “al di là” di quanto presente nel patrimonio del soggetto fallito visto che la liquidazione comprende, come testimonia l’art. 106 l.fall., anche le azioni revocatorie, quali prerogative non presenti nel patrimonio del soggetto fallito ma scaturenti dalla procedura stessa come necessità di riequilibrio della par condicio.15 Di queste azioni, nell’accentuare la valenza programmatica, è necessario specificare anche “il possibile esito” , sì da permettere anche una verifica di opportunità. Così la liquidazione, e con essa la sua pianificazione sintetizzata nel programma, involge – a dimostrazione della sua voracità omnicomprensiva - anche i beni di terzi in possesso del fallito come 14 ESPOSITO, Il comitato dei creditori: la necessità dell’accettazione della carica ai fini della composizione di un organo non necessario, Fallimento, 2007,111. 15 Deve ritenersi superata la disputa in merito al se la liquidazione dell’attivo fallimentare si identifichi nella sola conversione dei beni del fallito in danaro, attuato esclusivamente tramite vendite fallimentari (Così autorevolmente, Cfr. FERRARA, Il fallimento, Milano, 1996, 579; MAZZOCCA, Manuale di diritto fallimentare, Napoli, 1996, 407 ss.) ovvero se la stessa consista nella monetizzazione, comunque attuata del patrimonio del fallito, sì da ricomprendervi anche le attività di riscossione dei crediti, degli interessi di capitali, dei frutti naturali e civili ( così autorevolmente BONSIGNORI, Liquidazione dell’attivo, in Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare, Bologna-Roma, 1976, 26) 72 desumibile dalle regole di cui agli artt. 93 e 101 l.fall. che impongono al rivendicante di chiedere “che siano sospese le attività di liquidazione”, nonché la norma di cui all’art. 103 l.fall. secondo la quale “ se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione” tanto con la precisazione del rispetto dell’art. 1706 c.c.. Lo spossessamento a fini liquidatori, allora, stando alla ricostruzione dottrinale preferibile, “…investe tutti i beni e diritti appartenenti al fallito e più precisamente non solo i beni materiali o immateriali che possono formare oggetto di diritti ma anche i beni strumentali, poteri, azioni, facoltà, pretese, rapporti giuridici considerati in se stessi o come strumento per l’acquisto di altri beni nonché – è bene evidenziare - le aspettative e le situazioni anche di fatto…”16 sicché, in tema di diritto fallimentare viene, così, a sfumare la distinzione tra “beni”, “aspettative”17, “potestà”,18 “diritti”, “situazioni di fatto” quali situazioni che vanno ponderate a seconda della loro attitudine a procurare direttamente o indirettamente una utilità finanziaria alla procedura.19 La conclusione è avvalorata dalla ratio della programmazione tesa a fare in modo, come chiarisce la relazione, che l’attività di liquidazione avvenga “non più con operazioni diversificate e non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria, bensì 16 PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 710; DE FERRA – GUGLIELMUCCI, Effetti del fallimento per il fallito, in Comm. l. fall. Scialoja Branca, (a cura di) BRICOLA -SANTINI, Bologna Roma, 1986, 18; PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2002, 213. 17 L’aspettativa è pur sempre un “bene patrimoniale” che si manifesta non necessariamente attraverso la certezza della definitiva manifestazione del diritto, bastando solo la mera possibilità che ciò accada Cass., 19 dicembre 1985, n. 6506, in Foro it. 1986, I, 383; Cass., 1 aprile 1987, n. 3139, in Foro it., 1987, I, 2073; Cass., 7 marzo 1991, n. 2368, in Foro it. 1991, I, 1793; App. Roma, 17 febbraio 1988, in Giur. It. 1991, I, 2, 640 . 18 Si ritiene oggetto di spossessamento il diritto potestativo ivi compreso il caso in cui l’esercizio dello stesso sia rimesso alla discrezionalità del titolare. Rientra, così, nell’attivo fallimentare “anche la facoltà del debitore (fallito) di opporsi all'adempimento da parte di un terzo ai sensi dell'art. 1180, 2° comma, c. c., la quale si trasferisce al curatore, dovendosi ritenere tale facoltà compresa nello spossessamento del patrimonio del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento”. Così Trib Roma, 11 luglio 1986, in Dir.Fall., 1986,II, 709. 19 Anche le azioni recuperatorie vanno programmate come espressamente richiesto dall’art. 104 ter lett. c) l.fall. 73 nel quadro di un razionale programma di liquidazione”. L’obiettivo, in tanto può dirsi raggiunto, laddove la programmazione riguardi analiticamente tutto ciò che si deve trasformare in danaro e/o che possa incidere sull’attivo fallimentare, sicché la liquidazione e – con essa il programma – deve comprendere “modalità e termini” della “realizzazione” di tutto ciò che sia suscettibile di tramutarsi in danaro o che possa incidere sulla liquidazione stessa comprese le decisioni o i programmi che attengono alla gestione dei contratti in corso sì come disciplinate dagli artt. 72 e ss. l. fall..20 Ecco il legislatore, nell’esplicitare la valenza pianificatoria del programma di liquidazione, accentua indirettamente anche l’aspetto dell’omnicomprensività oltre che quello dell’analiticità visto che la mancata inclusione di elementi patrimoniali attivi, significherebbe mortificare le aspirazioni legislative collegate ad una rapida e razionale liquidazione tendente ad eliminare, per quanto possibile, operazioni diversificate raggruppando la vicenda liquidatoria in un unico contesto decisionale. Non basta in quanto nell’ambito dell’ onnicomprensività il programma riesce a soddisfare le esigenze di ottimizzazione dei valori attivi laddove i vari organi si impegnino – e anche questo è confermato dal correttivo - in una “ricerca della universalità”21 in quanto l’obiettivo della procedura deve essere quello di realizzare la liquidazione della “azienda” ovvero di “suoi rami”, ovvero ancora di beni o rapporti giuridici in blocco e solo ove ciò non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori, è possibile la liquidazione di singoli beni, così come dispone l’art. 105 l.fall. secondo il quale “ la liquidazione dei singoli beni….è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta maggiore soddisfazione dei creditori”. La ricerca dell’universalità deve essere sempre tenuta a mente in quanto essa, per ragioni varie, consente tendenzialmente la massimizzazione della soddisfazione dei creditori sociali visto che la negoziazione delle “universalità”, ed in particolare dell’azienda, consente normalmente l’ acquisizione di valori maggiori rispetto a quelli ritraibili dalla 20 ESPOSITO, Sub art. 104 ter, op.cit., 1680. Sul tema PERRINO, Programma di liquidazione e tecniche di cessione in blocco, op. cit., 1087. ESPOSITO, sub art. 104 ter, op. cit., 1672. 21 74 negoziazione dei singoli beni.22 In quest’ottica, la massimizzazione dell’utilità resa dalla liquidazione si raggiunge potenzialmente ove il programma sia modulato in maniera da congegnare procedure che permettano l’ alienazione, in un unico momento e contesto, dell’intero patrimonio fallimentare a prescindere dal fatto che sia possibile selezionare in seno ad esso una azienda. In pratica, onde rispettare appieno il messaggio di cui all’art. 105 l.fall., la locuzione “beni e rapporti giuridici in blocco” deve essere intesa nel senso più ampio possibile così, a prescindere dall’esistenza dell’azienda, la procedura competitiva va immaginata onde pianificare, quali alternative, la vendita dell’intero patrimonio, di beni in blocco, di singoli beni sì da decidere – agli esiti delle offerte ricevute – quale è la preferibile. E’ necessario dare corpo così ad una procedura competitiva mediante la quale il fallimento “ponga in vendita” – in uno stesso momento e contesto – l’intero patrimonio fallimentare sì da sfruttare la possibilità, attraverso un’ unica procedura competitiva che tenga conto delle differenziazioni dei singoli beni, di ricevere offerte che abbiano ad oggetto: l’intero patrimonio, sì da risolvere la liquidazione in un unico atto negoziale; ovvero singole categorie di beni ( ad esempio, solo gli immobili); ovvero beni in blocco individuati secondo la volontà dell’offerente ( taluni immobili e taluni mobili, ecc.); o, ancora, singoli beni selezionati anche attraverso la combinazione di diversi elementi delle singole categorie. Così operando si lavora nella direzione della massimizzazione dei risultati in quanto, in prima analisi, si riducono i costi collegati alla liquidazione dandosi corso, non a tante e diverse procedure competitive per quanti sono i beni o le categorie di beni, ma ad una unica procedura nella quale tuttavia si tenga conto delle differenze 22 Si pensi, solo per fare un esempio, tra i tanti, al fallimento delle società di calcio ove la considerazione del dato azienda permette di monetizzare “valori”, quali il “titolo sportivo”, che altrimenti sarebbero incedibili, se considerati singolarmente. Sul tema Cfr. FIMMANO’, La crisi delle società di calcio e l’affitto della azienda sportiva, in Dir. fall., 2006, p. 3; BELLAMIO, La stagione delle insolvenze nel calcio. Occasione per un cambiamento, in Dir. fall. 2005, p. 719; SCHIAVON, Il caso del Parma calcio: distonia applicativa dei principi di diritto concorsuale, in sede di giustizia sportiva?, in Dir. fall. 2004, 1123; ESPOSITO, Brevi riflessioni in tema di “valori” da acquisire all’attivo ai fini della compiuta soddisfazione degli interessi della procedura fallimentare. Il rapporto armonioso tra le regole dell’ordinamento generale ed il subordinamento sportivo, in Dir. fall., 2006, 180. 75 esistenti tra le varie tipologie di beni. Ancora, porre sul mercato contestualmente l’intero compendio fallimentare, comporta la possibilità di ricevere offerte che permettano la liquidazione “immediata” dell’intero attivo sì da compiere celermente l’attività di liquidazione, senza contare che la vendita in blocco dell’intero compendio patrimoniale potrebbe favorire la chiusura della procedura in ragione di ipotesi concordatarie atipiche, ove la chiusura del fallimento passi per l’acquisto dell’intero attivo fallimentare, o ancora scatenare la competizione in merito a possibili ipotesi di liquidazione dell’intero patrimonio fallimentare .Non bisogna dimenticare, infatti, che l’ indicazione di cui all’art. 104 ter lett b in merito alla sussistenza di proposte di concordato implica che il curatore esponga tale fattispecie dichiarando e pubblicizzando la stessa quale alternativa liquidatoria alla quale possano accedere altri soggetti interessati con ulteriori proposte di concordato migliorative. Il legislatore imprime nel programma di liquidazione anche il carattere della “celerità” visto che la liquidazione dell’attivo e con essa la sua programmazione va scandita secondo termini che stimolino una rapida liquidazione del patrimonio, così da evitare la svalutazione degli elementi patrimoniali, diminuire i costi di conservazione, lenire i “danni” collegati alla sospensione del corso degli interessi nonché alla mancata disponibilità delle somme oggetto del rapporto obbligatorio, favorire una rapida liquidazione a cui corrisponde inevitabilmente una rapida chiusura della procedura della quale non resta altro che realizzare il riparto dell’attivo ed il conto della gestione23.A questo proposito è alquanto accesa la disputa in merito alla natura del termine dei sessanta giorni, dalla conclusione delle attività di inventario, entro il quale il curatore deve predisporre il programma di liquidazione. La dottrina prevalente ritiene che il termine sia ordinatorio in ragione del fatto che vi sia “ l’assenza di una chiara indicazione da parte della legge e la mancanza di conseguenze sanzionatorie per la sua inosservanza, contrariamente a quanto dispone l’art.54, IV comma, d.lgs 270/99 per la procedura di amministrazione straordinaria a norma del quale la mancata redazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario”24.L’opinione, pur se autorevolmente 23 ESPOSITO, Sub art. 104 ter, op. cit., 1672. QUATRARO, Sub art. 104 ter l.fall., in Commentario JORIO – FABIANI, Bologna – Roma, 2007, 1663. Nello tesso senso PANZANI, Il 24 76 sostenuta, non pare condivisibile visto che, come già osservato25, diversi sono i fattori in ragione dei quali è dato affermare la natura perentoria del termine in coerenza col principio di celerità che ispira la redazione del programma. Ed invero - sebbene il legislatore non utilizzi espressioni tassative del tipo “ entro e non oltre”, “inderogabilmente”, “ a pena di” – già la fissazione di un termine entro il quale svolgere una determinata attività è indicativo della necessità che lo stesso sia rispettato, in quanto, ragionando altrimenti, si finirebbe per svuotare di contenuto la dizione legislativa che, d’altra parte, non contiene neanche espressioni del tipo “orientativamente” o altre che facciano supporre la natura ordinatoria del termine, né vi sarebbe motivo, poi, di indicare un termine laddove il curatore fosse libero di non rispettarlo, senza patire conseguenza alcuna26.Inoltre, ritenere il termine disponibile varrebbe a contraddire la ratio della norma di cui all’art. 104 ter che, come annuncia la stessa relazione, prescrive il termine “breve” dei sessanta giorni “ ai noti fini semplificatori ed acceleratori” caratterizzanti ogni fase della procedura, dato che giova ribadirlo, una “pronta liquidazione”, anticipa i tempi del riparto, previene la svalutazione dell’attivo ed evita “costi di conservazione”, cosa contraddetta e vanificata in assenza di regole che lo rendano realizzabile quali la fissazione di termini tassativi di programmazione. D’altro canto, non è possibile affermare – onde ridimensionare tali necessità - che il termine fissato dal legislatore sia determinato secondo una valutazione “aprioristica” che non tenga conto del caso concreto, sì da potere essere irragionevole e non rispettabile dal curatore fallimentare. Difatti, i sessanta giorni decorrono – non già dalla dichiarazione di fallimento o da altro momento immutabile nel tempo come per l’amministrazione straordinaria – ma dalla “redazione dell’inventario” ossia dal completamento dell’ attività di ricognizione e stima del patrimonio del fallito, sicché si assiste ad un termine flessibile che, da un lato, si presta ad essere adattato alla singola programma di liquidazione, Fallimento 2005, 1065; D’AQUINO, Sub art.104 ter, op. cit., 780; SCARSELLI, La ripartizione dell’attivo, in AA VV, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2007, 337. 25 ESPOSITO, Sub art. 104 ter, op.cit., 1673. 26 Per inciso, affinché il termine sia rispettato il curatore è tenuto unicamente a trasmettere il programma al comitato dei creditori Cfr ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op.cit, 297. ESPOSITO, Sub art. 104 ter, op.cit, 1673. 77 vicenda concreta; e, dall’altro non consente giustificazioni di dilazione, a nocumento dell’interesse dei creditori ad una pronta e sollecita liquidazione del patrimonio. Un’ulteriore traccia sistematica della perentorietà è data dal fatto che - rispetto alla precedente formulazione della legge - non esiste la subordinazione della liquidazione alla esecutività dello stato passivo.27 Al contrario il rapporto temporale tra approvazione del passivo e liquidazione dell’attivo si pone, nella formulazione attuale dell’art. 104 ter l.fall., in una condizione diversa ossia di assenza di dipendenza dato che le “vicende” corrono sui binari paralleli di una pronta definizione della procedura fallimentare.Sicché, una volta che questa ( la procedura concorsuale) si è avviata, immediatamente avanzano le necessità collegate ad una pronta determinazione del passivo e contemporanea programmazione della liquidazione dell’attivo visto che, sotto il primo aspetto, la sentenza dichiarativa di fallimento stabilisce, a norma dell’art. 16, n. 4, l.fall., “ il luogo, il giorno, e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza” e allo stesso tempo si “assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione”. Parallelamente il programma di liquidazione deve essere predisposto “ entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario”, sicché non esiste una subordinazione temporale dell’attività di liquidazione rispetto a quella dell’accertamento del passivo vista l’assenza di una norma in tal senso e visto che il termine di sessanta giorni dalla attività di inventario è normalmente antecedente a quello astrattamente fissato, in centoventi giorni dalla sentenza di fallimento, per l’approvazione del passivo. Anche qui traspaiono esigenze di celerità come testimonia la stessa relazione secondo la quale “la possibilità di consentire l’attuazione ancor 27 COLOMBINI, La liquidazione dell’attivo, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali (diretto da) PANZANI, Torino, 2000, 465. Nell’ottica del legislatore precedente, la liquidazione era atto che necessariamente seguiva la approvazione del passivo fallimentare, tant’è che la liquidazione “anticipata” era una possibilità e non la regola. Disponeva, al riguardo l’art. 104 l. fall. previgente che “ il curatore può essere autorizzato con decreto motivato del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma”. 78 prima del decreto di esecutività dello stato passivo si pone coerentemente in linea con l’esigenza di favorire la speditezza del procedimento” a dimostrazione di come il legislatore tenda ad avviare immediatamente la fase centrale della procedura, quella legata alla liquidazione dell’attivo, in guisa da realizzarla nel più breve tempo possibile. La tassatività del termine di cui al primo comma dell’art. 104 ter l.fall, è poi immanente alla struttura della sentenza di fallimento i cui dettami sono indisponibili anche ufficio fallimentare, sicché, neanche la volontà del giudice delegato o del comitato dei creditori, può agire disponendo dei termini in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento contiene, in sé, il comando implicito di liquidare il patrimonio del fallito onde soddisfare le esigenze dei creditori. E, tale ordine non può essere sovvertito dall’ufficio fallimentare, visto che altrimenti questo avrebbe il potere di incidere sul contenuto della sentenza28, difatti “gli organi fallimentari non sono liberi di eseguire o no, in tutto o in parte, la sentenza dichiarativa in tutte le sue complesse applicazioni e non hanno il potere discrezionale di temporeggiare, in particolare nelle operazioni di 28 ESPOSITO, Il programma di liquidazione, op. cit., 161; PAJARDI, op. cit., 495. Sul tema Cass., 18 aprile 1991, 4187, in Fall., 1991, 1052. La sentenza attribuisce discrezionalità agli organi della procedura di sospendere le operazioni di liquidazione, sì da affermare come “gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - la cui esecutività in via provvisoria, disposta dall'art. 16, 3° comma, l. fall., non è neanche suscettibile del rimedio generale della sospensione ex art. 351 c. p. c., in considerazione dell'essenza e della finalità della procedura fallimentare - possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che alla medesima si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, resa in sede di opposizione, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi, in via esclusivamente discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria”. Tale orientamento pare essere condiviso recentemente da Cass. 11 agosto 2004, n.15493, Mass., secondo la quale “in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori -, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 108 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del "giusto prezzo", verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale”. 79 liquidazione dell’attivo”, 29 in quanto il legislatore impegna la operatività dell’ufficio “ senza discrezionali riserve né in funzione di pretesi divisamenti prudenziali, né per una non attribuita politica giudiziaria astratta o concreta…Ancora una volta, non occorre sposare soluzioni pubblicistiche per ravvisare una indisponibilità processuale che balza prepotente da un coerente sistema ”30 La ricostruzione, come visto, trova una conferma sistematica nell’art. 19 l.fall che – con riferimento all’appello alla sentenza dichiarativa di fallimento – dispone : “ proposto l’appello, la corte d’appello, su richiesta di parte , ovvero del curatore può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione ”.Ora, il fatto che anche il curatore –a tanto autorizzato dal giudice delegato ex art. 25, n. 6 l. fall. e sempre che sia stato proposto appello ex art. 18 l.fall. – sia legittimato a proporre l’istanza sta a significare come, al di fuori di tale contesto, la sospensione della liquidazione dell’attivo non sia nella disponibilità degli organi della procedura. E difatti, se così fosse stato, il curatore (o l’ufficio fallimentare) non avrebbero avuto la necessità, per sospendere la liquidazione, di proporre la detta istanza alla Corte di appello, ma avrebbero potuto prendere la decisione indipendentemente ed in ragione di un atto di autodeterminazione. Al contrario, questa discrezionalità è assente dal momento che il curatore è tenuto, laddove ravvisi l’opportunità di una sospensione e sempreché sia stato proposto appello alla sentenza, a sottomettersi al vaglio della Corte; sicché sul contenuto della sentenza dichiarativa e quindi sul processo di liquidazione del patrimonio fallimentare è possibile incidere solo attraverso il meccanismo dell’appello. E’ questa la sede ove è possibile incidere sulla liquidazione dell’attivo dato che si determina un intervento modificativo dell’ordine contenuto nella sentenza i cui effetti non sono sospesi di per sé dalla proposizione dell’appello ex art.18 l.fall. .Tra l’altro, anche in seno a tale procedimento, la sospensione della liquidazione è fatto eccezionale in quanto può essere realizzata solo al “ricorrere di gravi motivi”, sicché anche la Corte di appello è vincolata a tale 29 PAJARDI, op.cit.., 495. PAJARDI, op. cit., 121; Cfr. PROVINCIALI, Sulla efficacia immediata della sentenza dichiarativa di fallimento, in Dir. fall. 1951, II, 351. Si tratta di una sentenza esecutiva per sua stessa natura, cfr. Cass., 9 marzo 1979, n. 1474, in Fall., 1980, 228. 30 80 valutazione senza che sia possibile tenere conto di considerazioni di opportunità.31 In conclusione, allora, il curatore fallimentare deve predisporre il programma di liquidazione entro e non oltre sessanta giorni dalla redazione dell’inventario32 e non può, neanche se autorizzato dal comitato dei creditori e dal giudice delegato, posticipare la programmazione stessa ovvero escludere taluni beni dalla liquidazione. L’inottemperanza determina un preciso inadempimento del curatore ad un proprio dovere, con tutte le conseguenze del caso in termini di responsabilità e revoca sì come sancite dagli artt. 37 e 38 l. fall.33, senza contare che il mancato adempimento nel termine costituisce omissione del curatore e come tale impugnabile ex art. 36 l. fall.34 sicché questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della “Autorità giudiziaria” che, evidentemente, gli imporrà la 31 Altra ipotesi di sospensione viene disciplinata dall’art. 93, VIII comma, l. fall. secondo il quale “con la domanda di resituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda“. Si tratta di una ipotesi diversa in quanto qui è in gioco una valutazione che si innesta su di un giudizio che attiene alla “proprietà”altrui del bene e rispetto alla quale la liquidazione - essendo una causa di perdita di possesso da parte del curatore – esporrebbe la procedura, in caso di accoglimento della domanda, a corrispondere il controvalore del bene in prededuzione ex art. 103, l.fall.. Analogamente vale per l’ipotesi di cui all’art. 101, III comma, l.,fall. secondo il quale “ il titolare di diritti su beni mobili e immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene fino all’accertamento del diritto”. 32 Non appena redatto – onde non vanificare le finalità acceleratorie sottese alla liquidazione – il curatore deve trasmettere, “senza indugio”, il programma al comitato dei creditori. A sua volta il comitato dei creditori deve rispettare dei precisi termini entro i quali esprimere il proprio parere. E tanto si evince dalla regola generale di cui all’art. 41 III, comma l. fall. in ragione della quale “le deliberazioni del comitato sono prese nel termine massimo di quindici giorni successivi a quelli in cui la richiesta è pervenuta al presidente”. La norma soggiunge poi al comma successivo che “in caso di inerzia…provvede il giudice delegato”. Successivamente il programma passa al vaglio del giudice delegato per l’autorizzazione degli atti. 33 Sul tema PERRINO, Il programma di liquidazione, op.cit, 1087. 34 La norma, al terzo comma, dispone “ Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria”. 81 redazione del programma fermo restando le valutazioni in merito al contegno assunto35. Nella predisposizione del programma si esalta il principio della deformalizzazione come confermato dall’analisi di disposizioni quali l’art. 107 l.fall e dall’assenza di regole volte a vincolare o formalizzare la liquidazione degli elementi dell’attivo in genere. Si persegue, così, la ricerca di percorsi liquidatori svincolati – anche relativamente agli immobili – dal necessario rinvio alle regole del codice di procedura civile, che non devono essere necessariamente utilizzate, ma possono essere sfruttate, a discrezione del curatore, per forgiare una procedura modellata proprio sulla scorta di dette regole laddove si ritenga che ciò soddisfi, al meglio, le esigenze del fallimento. In tale ottica, tutte le attività di liquidazione vanno programmate, prima, e realizzate poi in guisa che esse si basino su “stime effettuate da operatori esperti”, con “adeguate forme di pubblicità”, sì da immaginare “procedure competitive” che consentano la “massima informazione e partecipazione degli interessati” cosicché, rispettato tale ambito, la procedura immaginabile in seno al programma per la liquidazione dell’attivo fallimentare, è cucita in base alla situazione concreta e risponde ad un principio di massima autonomia accentuata dall’abrogazione dell’art.108 bis in tema di navi ed aeremobili. Il legislatore esalta anche l’aspetto dell’autonomia aggiungendo un’ ulteriore ipotesi di programmazione liquidatoria quella in relazione alla quale “ il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” . Come noto, la regola generale è che gli atti di liquidazione vedano quale “parte negoziale” il curatore fallimentare, in relazione a quanto emerge lampante dalla lettura 35 Vi è di più, il contegno che deve ispirare il curatore fallimentare è quello di una attività sempre orientata alle esigenze di celerità che caratterizzano l’intera procedura. Pertanto questi dovrà provvedere a redigere il programma – senz’altro entro sessanta giorni – ma comunque nel più breve tempo possibile sicché nulla osta che il suo comportamento possa essere valutato come censurabile laddove – pur essendo il programma redatto nei sessanta giorni – non sia adeguato alla natura del patrimonio del fallito che, per sua entità e caratteristiche, si sarebbe prestato ad una programmazione di minore rilievo temporale. 82 dell’art. 107 l.fall., I comma, l.fall. ove si legge “ le vendite e gli altri atti di liquidazione …sono effettuati dal curatore” sicché l’aggiunta del secondo comma alla norma in esame, consente di fruire di una nuova possibilità liquidatoria laddove il curatore – che quindi resta motore decisionale della procedura – preferisca immaginare una modalità nella quale, applicando secondo un giudizio di compatibilità le regole del codice di procedura civile, sia il giudice delegato ad effettuare le vendite. Non si tratta, a ben vedere, di “un ritorno al passato” ma di una ulteriore chance offerta nell’ottica della accentuazione dell’autonomia visto che, in assenza di una esplicita disposizione in tal senso, difficilmente si sarebbe potuta attribuire tale facoltà al giudice delegato, in ragione del chiaro tenore dell’espressione del primo comma “ le vendite e gli altri atti della liquidazione sono effettuati dal curatore”. Un ulteriore principio è costituito dall’”esecuzione controllata”, visto che il programma non può essere solamente progettato, ma affinché esso possa assolvere alla propria funzione, è necessario che quanto pianificato sia effettivamente realizzato, sia oggetto cioè di un’“esecuzione controllata” alla quale partecipino, a vario titolo, i vari organi della procedura e quindi il curatore che operativamente realizza le operazioni e gli atti autorizzati, il comitato dei creditori ed il giudice delegato che vigilano su tale attività.Si tratta di un principio desumibile agevolmente dalla combinazione di regole quali l’art. 38 l.fall. che impone l’adempimento dei doveri derivanti dal piano di liquidazione, nonché dalla rendicontazione periodica imposta dall’art.33, V comma, l.fall., a cui si associa la vigilanza sugli atti di liquidazione da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori ai quali sono riconosciuti i meccanismi di intervento di cui all’art. 108 l.fall., sì da potersi affermare che si assiste ad un sistema completo ove la realizzazione del piano è parimenti condivisa come la sua redazione. 2. Riflessioni in tema di celere riallocazione ex art. 72 quater l.fall. secondo il modello “ a concorsualità privilegiata” Si vuole dimostrare che la riallocazione dei beni in leasing – specie se immobili – possa essere realizzata- specie se intervenga un accordo tra società di leasing e fallimento – da subito senza attendere 83 gli esiti della verifica dei crediti, con possibile soddisfazione degli interessi in gioco anche entro pochi mesi dal fallimento. Pochi mesi in cui il fallimento – in caso di riallocazione positiva - si libera dei rischi ed oneri di custodia ottenendo il valore di riallocazione; la società di leasing evita i costi ed i rischi di gestione dell’immobile e viene soddisfatta del credito in linea capitale; il terzo acquirente ottiene la proprietà del bene. Il dato di partenza su cui fondare gli assunti è stato il disposto di cui all’art. 72 quater l.fall.. La norma dispone : “.al contratto di locazione finanziaria si applica,in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’art. 72….In caso di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela la differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione sul mercato del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’art. 67, terzo comma,lett. a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene “. Al riguardo, la applicazione della regola pone taluni problemi in relazione alla circostanza che le scelte sono condizionate dalle problematiche ermeneutiche che si pongono in relazione alla sua concreta portata. Ed infatti, data la “giovane età” della norma, non è possibile fare affidamento su di un orientamento chiaro e consolidato. Sicché la sua analisi ermeneutica della norma passa per la soluzione di problematiche che sinteticamente attengono ai dubbi che dividono dottrina e giurisprudenza su : a) cosa debba intendersi per valore di mercato ossia se questo sia il dato desumibile dalla vendita ovvero da una stima ex ante che vincoli qualsiasi diversa collocazione sul mercato appunto e se il medesimo sia contestabile dal fallimento; b) se il valore debba essere riconosciuto all’atto della vendita ovvero all’atto della restituzione del bene e se questa possa essere influenzata dal GD sul modello dell’art. 53 l.fall; c) se la società di leasing sia tenuta a porre in essere,anche in caso di scioglimento dal contratto, domanda di rivendica ed attendere gli esiti del concorso; d) se la somma in linea capitale contenga o meno il prezzo di riscatto, e) se 84 sia necessario che “il credito residuo in linea capitale” sia accertato o meno in seno alla verifica del passivo. Analoghe incertezze sono collegate al subentro nel contratto visto che questo determinerebbe il subentro nella posizione contrattuale ossia in tutte le clausole del negozio. Tanto da indurre al riscatto e con esso alle incertezze collegate alla disciplina fiscale in trema di immobili 36 Non solo ma i contratti di leasing fanno ricadere sulla utilizzatrice gli oneri notarili e soprattutto la effettiva regolarità urbanistica del bene. Regolarità della quale spesse volte non vi è certezza. Quello che però pare assodato è che – data la lacunosità della norma – pare opportuno se non necessario, come si vedrà, che le scelte della procedura siano accompagnate da un accordo con la società di leasing. Tanto visto che, in mancanza, il fallimento sarebbe tenuto a restituire il bene alla società di leasing che ne determina la riallocazione secondo criteri e modelli non prefissati e quindi rimessi alla sua discrezionalità, salva la possibilità, da parte della procedura, di dare corso ad una controversia nella quale si contesti l’attività suddetta. Ciò fermo restando che è sempre molto difficile sindacare la vendita in termini di contestazione di “valore di mercato” visto che basterebbe, alla società di leasing, munirsi di una perizia redatta da un tecnico di propria fiducia per rendere difficile la prova da parte della procedura che la stima redatta dal proprio tecnico abbia maggiore pregio. Tanto con tutte le conseguenze che potrebbero derivare nel giudizio in termini di CTU o altro. In sostanza,allora, il legislatore struttura il modello in maniera da evidenziare come il proprietario del bene –e quindi il titolare delle scelte liquidatorie – sia la società di leasing. Società di leasing con la quale è quindi necessario trovare un accordo onde evitare le incertezze collegate alla applicazione tout court dell’art. 72 quater l.fall. In questa ottica è necessario agire nella consapevolezza che l’accordo passi per il consenso della società di leasing e quindi per la valutazione anche degli interessi della medesima. Interessi da contemperare con quelli della procedura fallimentare e da parametrare e valutare anche alla luce del fatto che le soluzioni, che vanno a 36 Sul tema Cass., 15.7.2011,n.15701,Fallimento 2012, 68 85 concretizzarsi, devono essere rapportate alle conseguenze di una possibile applicazione dell’art. 72 quater l.fall. ovvero alle controversie che ne potrebbero discendere. In pratica, è la società di leasing che deve riallocare il bene sicché è la medesima che deve scegliersi tendenzialmente “l’acquirente”. Ed in questo il fallimento può intervenire solo controllando che la riallocazione avvenga a valori di mercato ovvero al massimo stimolando la società di leasing ad un accordo evidenziando la esistenza di un interessato all’acquisto o ancora, come si vedrà, presentando un soggetto interessato. In dottrina , si afferma invero che”la carenza di una coerente ed univoca disciplina concorsuale del contratto di leasing,neppure chiaramente qualificato dal legislatore, rimette ancora una volta all’interprete il compito di ricercare strumenti adeguati per la corretta determinazione dei crediti conseguenti alla risoluzione contrattuale anteriore al fallimento,in un contemperato bilanciamento degli interessi delle parti,senza potere attingere sicuri riferimenti normativi nell’art. 72 quater regolante la pendenza del rapporto”37. Ciò posto, la soluzione negoziale necessita che la società di leasing metta a disposizione tutti i dati utili alla scelta sicché la soluzione transattiva venga impostata parallelamente nella consapevolezza del valore del bene, del credito in linea capitale e di quello per interessi. Anzi, come si vedrà,la piattaforma transattiva è opportuno sia impostata in maniera da immaginare una immediata riallocazione del bene con incasso della differenza di valore da parte della procedura e, solo in caso di mancata riallocazione, la restituzione alla società di leasing la quale si impegni ad una attività di liquidazione secondo modelli di rendicontazione predeterminati ex ante ed ex post tali da recuperare la carenza normativa del disposto di cui all’art. 72 quater l.fall.. In questi termini, come si vedrà, l’ipotesi negoziale auspicabile sarebbe – in assenza di una ipotesi transattiva - quella in ragione della quale sia consentito, al fallimento, di realizzare una procedura competitiva in seno alla quale ricercare un interessato alla riallocazione del bene, sì da dare corso all’immediato realizzo della 37 Patti, Crediti da contratto di leasing tra risoluzione e pendenza del rapporto, Fallimento 2007, 822. 86 differenza tra riallocazione e credito in linea capitale, lasciando che il credito per interessi sia insinuato al passivo. Ove la procedura competitiva non dovesse sortire risultati, il bene sarebbe restituito alla società di leasing che provvederebbe a liquidarlo secondo un meccanismo di rendicontazione ex ante ed ex post. Tanto in guisa da colmare la lacuna che affligge la disposizione di cui all’art. 72 quater l.fall. e in maniera da liberarsi della gestione dell’immobile. L’ipotesi andrebbe a “curare” uno dei “nervi scoperti” della disposizione di cui all’art. 72 quater l.fall., rispetto alla quale la dottrina non tace profili di incertezza in merito alla carenza di garanzie della procedura – che restituisca l’immobile onde consentire alla società di leasing di venderlo - riguardo ad atteggiamenti della banca volti ad una vendita a prezzo vile del bene, essendo interessata a che questa copra unicamente il proprio credito38. Il problema centrale attiene alla circostanza che il fallimentoove non si agisse transattivamente e si restituisse l’immobile tout court - perderebbe la “garanzia” del possesso del bene, sicché, nella ipotesi di inadempimenti da parte della banca o comunque di lite sul valore di mercato,non resterebbe che una forma di tutela obbligatoria, ossia dare corso ad una “causa” riconducibile ai temi dell’art. 700 cpc ovvero alla “vendita in danno” 39 In pratica il fallimento si spoglierebbe del possesso del bene e l’ acquisizione del valore di mercato sarebbe rimessa alla società di leasing visto che il credito può essere riconosciuto solo dopo che la società di leasing abbia effettivamente riallocato il bene. 38 Dimundo, art. 72 quater l.fall., in Commentario Lo Cascio, Milano 2010, 662; Pozzi, sub 72 quater,l.fall.Commentario Cavallini, 2010,392. Tant’è che si ipotizza,in caso di ritardo nella riallocazione, la possibilità, da parte di tale ultimo autore, di un provvedimento ex art. 700 cpc. Ed invero, vi è da dire che – stando ad una dottrina - anche in ipotesi di scioglimento del contratto la società di leasing sarebbe tenuta alla proposizione di una domanda di rivendica corredata da una istanza di sospensione della liquidazione del bene Moranti, 72 quater, l.fall., Comm Maffei – Alberti,Padova 2009. 39 Sulla applicabilità del modello di cui all’art. 53 l.fall. al contratto di leasing Zanichelli, Collocazione del bene dato in leasing, retrocesso al curatore e insinuazione al passivo, Fallimento 2012, 69. 87 Depone in tal senso il ricorso alle espressioni “somma ricavata” ovvero “quanto ricavato”che fanno intendere una collocazione sul mercato già avvenuta40 Così, in caso di contestazioni, sarebbe essa ad essere garantita dalla acquisita disponibilità del bene. Per questo, visto che si opererebbe in una ottica transattiva che deve fornire garanzie al fallimento senza pregiudicare controparte - pare che una soluzione della vicenda possa trovarsi ove la società di leasing si mostri disponibile ad effettuare una proposta – che il fallimento si riserverebbe di valutare –nella quale si preveda che il fallimento non restituisca il bene dando vita ad una procedura competitiva nella quale ricercare un soggetto selezionato. Procedura competitiva in esito alla quale provvedere alla liquidazione del bene – da realizzarsi direttamente da parte della società di leasing - ed al conseguente incameramento della differenza tra valore e debito in linea capitale, con contestuale consegna delle chiavi.41 Sicché la disponibilità del bene sarebbe data solo dopo avere ricevuto la differenza di cui all’art. 72 quater l.fall. Ecco, in questo caso, si applicherebbe l’art. 72 quater l.fall.con la precisazione che l’attività di liquidazione – o meglio di scelta del selezionato acquirente - sarebbe posta in essere direttamente dalla procedura, che conserverebbe la disponibilità del bene, e non già dalla società di leasing42. Non basta. La soluzione prospettata premette e implica che il diritto alla restituzione e quello al credito in linea capitale siano accertati al di là della verifica del passivo, ma secondo un meccanismo che consenta 40 Patti, Disciplina concorsuale della locazione finanziaria nella nuova normativa, Fallimento 2007, 137; Quagliotti, La disciplina unitaria del leasing nel fallimento, Fallimento 2006, 1245. 41 Si ipotizza che il curatore dovrebbe subordinare la restituzione del bene alla sottoscrizione di una dichiarazione con cui il rivendicante si impegna a procedere alla vendita entro un determinato periodo di tempo Aprile, sub art. 72 quater in Commentario Ferro, Milano 2010. 42 In dottrina si osserva che in mancanza di una intesa transattiva sui valori in gioco si apre una delicata fase priva di qualsiasi regolamentazione positiva e quindi insita di rischi per la curatela. Quagliotti, Scioglimento endofallimentare del contratto di leasing: credito regolabile fuori concorso e crediti insinuabili, Fallimento 2010, 810 88 l’immediata restituzione del bene ( con il conseguente risparmio di costi di custodia e di assicurazione e dei relativi rischi di detenzione) e l’incasso della differenza tra valori di realizzo e credito in linea capitale. Così un ulteriore tema da affrontare attiene alla possibilità di dare corso alla restituzione di cui all’art. 72 quater l.fall. ed al riconoscimento del credito in linea capitale al di fuori della verifica del passivo sì da anticiparne la determinazione in sede di accordo transattivo. La soluzione ad avviso dello scrivente pare possibile in ragione di una serie di considerazioni che permettono di affermare come il diritto della società di leasing alla restituzione e la determinazione del credito possano avvenire secondo un meccanismo di accertamento dei diritti in prededuzione ex art. 111 l.fall e quale conseguenza insita nella scelta negoziale del curatore ex art. 72 quater l.fall. Un primo elemento argomentativo, in tal senso, si rinviene nella stessa disposizione di cui all’art. 72 quater l.fall. e prima ancora dal tema generale dei contratti pendenti ove normalmente le scelte della procedura comportano conseguenze immediate sul patrimonio fallimentare in termini di prededuzione. Non ci si meraviglia, infatti, se il subentro in un contratto comporta il sorgere di debiti in prededuzione che – pur non sfuggendo al concorso – possono vivere una “corsia temporale” preferenziale ove non contestati. Al tempo stesso non pare possa allora meravigliare l’ipotesi di una prededuzione conseguente alla risoluzione del contratto, specie ove, come nel nostro caso, questa comporti il sorgere di un rapporto particolare dal quale dipanano una serie di situazioni giuridiche complesse tra cui l’aspettativa del fallimento alla ricezione della differenza tra valore di riallocazione e credito in linea capitale. Questo fermo restando che il meccanismo di mancata contestazione, che caratterizza l’accertamento dei crediti in prededuzione, non significa assenza di rigore nella analisi del credito in quanto la mancata contestazione non significa che la stessa venga effettuata senza il dovuto rigore. Anzi, per passare il vaglio della “mancata contestazione”, la società di leasing dovrebbe dimostrare rigorosamente e documentalmente il diritto alla restituzione preceduta dalla opponibilità del contratto, nonché il diritto di credito in linea 89 capitale ed il credito per interessi da insinuare al passivo in chirografo. Ecco, non ci si stupisce se – in esito al subentro nel contratto – il fallimento debba pagare in prededuzione le prestazioni anche precedenti sul modello dell’art. 74 l.fall., dell’art. 82 l.fall. e del 72 l.fall nonché dello stesso 72 quater. Non si vede perché si debba considerare anomalo riconoscere alla società di leasing il pagamento del debito in linea capitale in prededuzione specie in relazione al fatto che lo stesso avviene secondo un meccanismo di compensazione in ragione del quale – venduto il bene – il fallimento si appropri del maggior valore rispetto al credito. Questo tanto più che nella ipotesi in esame il fallimento riconosce la soddisfazione del credito in occasione del realizzo di un suo maggior credito, in relazione al tema di cui all’art. 72 quater, secondo comma, l.fall.. Tanto visto che, ove la differenza fosse a debito, la società di leasing dovrebbe insinuarsi al passivo per l’intero proprio credito ( sorta capitale e interessi) ex art. 72 quater, terzo comma, l.fall.. Sicché, la scelta di sciogliersi dal contratto determina un nuovo assetto di interessi ove nasce la necessità di accertare il credito in prededuzione quale fattore di determinazione del credito della procedura ossia un rapporto giuridico in relazione al quale il bene è restituito affinché sia venduto, al più presto possibile, onde ottenere il differenziale. Se così non fosse vi sarebbe rischio che il credito del fallimento – alla differenza di valore – possa divenire esigibile solo in esito alla determinazione del credito della società di leasing. Sicché sarebbe lo stesso fallimento ad essere svantaggiato visto che la determinazione del suo credito si avrebbe solo in esito alla determinazione del controcredito della banca. Ed infatti, la norma impone alla società di leasing di versare la “differenza” tra valore di realizzo e credito in linea capitale e non già l’intera somma del valore di realizzo sicché, fintanto che questa non è determinata, il credito del fallimento non nasce mancando il carattere della determinatezza. Vi è una ulteriore considerazione utile ad avvalorare il ragionamento. Essa attiene al momento della scelta. La scelta dello scioglimento del contratto,infatti, deve essere assunta già conoscendo – con esattezza – la opponibilità del contratto 90 e il credito in linea capitale visto che altrimenti la procedura non potrebbe esprimersi. Sicché il credito – per evitare che la procedura concorsuale assuma una scelta aleatoria – deve essere determinato addirittura prima della opzione di cui all’art. 72 quater l.fall essendo un criterio su cui fondare e presupporre la scelta del 72 quater l.fall..medesima in uno alla ponderazione precisa della opponibilità del contratto e quindi del conseguente diritto alla restituzione ove il titolo dovesse venire a mancare per la risoluzione del negozio. Questa constatazione porta ad affermare come sia la restituzione che l’accertamento del credito possano essere assunte al di fuori della verifica del passivo. Andando per gradi, dapprima ci si occuperà della restituzione e poi del credito. Sotto l’aspetto della restituzione, siccome il possesso da parte del fallimento si giustifica in ragione del contratto, la sua risoluzione comporta la necessità della restituzione. Il bene infatti, sarebbe illegittimamente detenuto dalla curatela, essendo venuto a mancare il presupposto negoziale su cui si fonda la situazione possessoria stessa. Questo senza contare che –in una ottica di celerità e massima soddisfazione dei creditori – è interesse della curatela medesima “liberarsi” del bene onde risparmiare costi di custodia ( si pensi alle onerose spese di vigilanza e di assicurazione ) nonché rischi ( incendi, occupazioni, devastazioni ecc.). Continuando nella prospettazione delle argomentazioni a favore della tesi immaginata, sarebbe irragionevole una interpretazione della norma che imponesse, in esito alla risoluzione del contratto, la necessità della rivendica. Ed infatti, valga il seguente sillogismo: a) se il fallimento risolve il contratto è perché accerta che lo stesso esiste ed è opponibile; b) se il contratto esiste ed è opponibile vuol dire che la proprietà del bene è della società di leasing e la detenzione da parte del fallimento si giustifica in ragione del pregresso contratto e della scelta da attuare; c) se il contratto si risolve vuole dire che il bene continua ad essere di proprietà della società di leasing e la procedura non ha più titolo per detenerlo essendo venuto a mancare il titolo negoziale di riferimento. Ne viene che la rivendica sarebbe una superfetazione che espone il fallimento – nelle more dell’accertamento - ai rischi ed ai 91 costi di una detenzione che tra l’altro è divenuta, per sua stessa scelta, ingiustificata. Per quanto attiene al secondo aspetto,anche i diritto di credito in linea capitale pare potere essere accertato al di fuori della verifica del passivo. Del resto, come cennato, comunemente – in caso di subentro – si ritiene,a prescindere da una espressa disposizione in tal senso, che il curatore sia tenuto al pagamento in prededuzione non solo dei canoni e del prezzo di riscatto maturati dopo il fallimento ma anche di quelli scaduti prima e rimasti impagati i quali si devono ritenere sottratti alle regole del concorso secondo il regime delle passività necessarie perché il fallimento acquisti o conservi un bene secondo il modello dell’art.42,II comma, l.fall.43 Ora, non si vede perché non debba essere lo stesso in caso di risoluzione visto che la determinazione del credito ed il diritto della curatela ad esigerlo si fondano sulla sottrazione, dal valore di riallocazione, del credito in linea capitale sicché procrastinare tale determinazione equivale a procrastinare la esigibilità da parte della curatela con evidente svantaggio per la medesima e quindi per i creditori concorsuali. Anche qui l’onere in prededuzione viene sopportato per ottenere una utilità, ossia la differenza di valore. Questo laddove l’accertamento in prededuzione del credito non toglierebbe rigore al medesimo, essendo compiuto comunque dal GD,senza contare che comporterebbe l’immediato incasso delle somme. Né potrebbe obiettarsi una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri creditori. La diversità di trattamento della società di leasing rispetto ad un creditore si giustifica per il fatto che la stessa non è solo un creditore ma vive nella diversa condizione ontologica di essere un “contraente in bonis”. Ed esiste una differenza ontologica tra chi è titolare di un diritto di credito, ossia di una posizione ormai definitivamente esaurita insuscettibile di alcuna evoluzione sul piano del sinallagma funzionale e chi sia controparte ( evidentemente in bonis) di un rapporto giuridico in corso. Ebbene, dalla distinzione operata consegue, per il primo ( creditore) la soggezione al concorso, per il secondo una collocazione per definizione extraconcorsuale in guisa che la posizione del contraente 43 Patti, Crediti da contratto di leasing tra risoluzione e pendenza del rapporto, Fallimento 2007, 822. 92 in bonis sia, per definizione, extraconcorsuale con conseguente coerenza della interpretazione prospettata, rispetto al tema dei rapporti pendenti.44 Ne viene che la somma di cui all’art.72 quater l.fall. si situa nell’ambito di una (ben compatibile) soddisfazione extraconcorsuale e quindi nell’ambito di un accertamento in prededuzione.45 E del resto, in esito alla scelta del curatore, all’assetto contrattuale iniziale si sostituisce un nuovo assetto di interessi disciplinato direttamente dalla legge. Assetto a mente del quale, al concedente rientrato in possesso del bene, residuerebbe solo il diritto ad insinuarsi al passivo qualora, allocato nuovamente il bene, oggetto del contratto di leasing, dovesse verificarsi una differenza a suo favore tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della nuova allocazione del bene. In caso di surplus positivo del valore di riallocazione rispetto al credito in linea capitale si ritiene che il nuovo rapporto che si instaura sia tale che non possa essere revocato in dubbio che la finalità della norma sia quella di consentire al concedente di rientrare quantomeno del capitale investito. Sicché l’interpretazione che appare preferibile è quella secondo cui il locatore, per il credito per il capitale residuo incorporato nelle rate già scadute e in quelle ancora a scadere, oltre che dell’importo stabilito per il riscatto, possa immediatamente soddisfarsi senza attendere il piano di riparto, sulla somma incassata che, per l’eventuale differenza, deve invece essere versata al curatore. Ciò anche se residua per il locatore un ulteriore credito per interessi relativo alle rate già scadute. Tale ulteriore credito, come emerge dal citato comma 3, deve essere insinuato al passivo e deve quindi entrare in competizione con gli altri crediti in sede di riparto così come avviene per altro per l’eventuale residuo per capitale che non trovi capienza nel valore di collocazione46. Ergo il credito in linea capitale – per l’ipotesi di surplus del valore di realizzo – non deve essere accertato. 44 Dimundo-Patti, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, Milano 1999,7 ss, 71 ss, 83 ss. 45 Patti, Disciplina concorsuale della locazione finanziaria nella nuova normativa, Fallimento 2007, 136. 46 Zanichelli, Soddisfazione fuori dal concorso del concedente del bene dato in leasing e modalità di insinuazione al passivo, Fallimento 2012, 69 93 In conclusione, lo scioglimento determina delle conseguenze particolari in quanto il rapporto è tale da determinare il diritto della procedura alla acquisizione delle utilità nette secondo un nuovo assetto generato dalla scelta della curatela medesima47. Vi è di più. Depone nel senso della possibilità prospettata anche la interpretazione sistematica della norma di cui all’art. 72 quater lfall. La stessa, al secondo comma, prospetta l’ipotesi in cui il valore di realizzo del bene sia superiore al valore del debito in linea capitale. In questo caso, la regola dispone il pagamento a favore del fallimento senza imporre la insinuazione al passivo del credito in linea capitale, richiedendo che la verifica del passivo abbia luogo per la somma degli interessi. Nella ipotesi di cui al terzo comma prospetta invece il surplus del debito in linea capitale rispetto al valore di riallocazione. Ecco in tale caso impone che il medesimo debito in linea capitale ( per la differenza) e il debito da interessi debbano essere insinuati al passivo. Ciò a dimostrazione di come l’onere sia imposto solo in siffatta ipotesi, sì da dare valore al silenzio del legislatore che, quando ha voluto affermare la necessità della insinuazione, lo ha espressamente imposto. La ricostruzione pare si esprima anche con i principi della legge fallimentare. Ed infatti, verrebbe assicurato l’accertamento del credito in linea capitale secondo il tema rigoroso dell’accertamento del passivo in base al modello di cui all’art. 52 l.fall. coniugato con quello di cui all’art. 111 l.fall. Nella specie, infatti, il credito sarebbe accertato in prededuzione sì da rispettare il principio del concorso e quanto affermato incidentalmente dalla Suprema Corte secondo la quale “ il concedente in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del contratto può soddisfarsi sul bene oggetto del negozio al di fuori del concorso previa ammissione al passivo e con esenzione dal concorso sostanziale ma non da quello formale”48 47 Per la prededucibilità del credito, in relazione alla scelta della procedura sui contratti pendenti Cass., 19 ottobre 2007, n. 22013, Fallimento 2008, 285 48 Cass., 15 luglio 2011, n. 15701, Fallimento 2012, 68. Sul tema anche Cass., 1 marzo 2010, Fallimento 2010, 808 che tuttavia pare occuparsi della ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 72 quater l.fall.. 94 Ed in tal caso, il “concorso formale” vi sarebbe ma in prededuzione in coerenza col dato che consente la soddisfazione immediata al di fuori del concorso. La soluzione poi sarebbe conforme al principio della celerità visto che il fallimento potrebbe acquisire la disponibilità delle somme ( differenza tra valore di riallocazione e credito in linea capitale) e restituire immediatamente il bene sì da soddisfare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ossia conforme al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., nonché coerente ai principi ispiratori della riforma della legge fallimentare volta alla “massimizzazione degli interessi dei creditori”. Valga questo semplice esempio impostato su di un caso concreto. Si ipotizzi che vi sia un soggetto,in esito ala procedura competitiva, interessato a comprare l’immobile in leasing a 800 rispetto al credito in linea capitale di 400. In coerenza, ragionevolmente chiunque opterebbe per lo scioglimento del contratto, onde incassare la differenza di 400 e restituire il bene, sì da realizzare il prima possibile “valori attivi” e risparmiare, il prima possibile, costi di custodia, di assicurazione ed eliminare i rischi connessi alla detenzione del bene. Tuttavia, ove si seguisse una interpretazione formalistica, la società di leasing dovrebbe insinuare il credito al passivo affinché lo stesso sia accertato nella sede della verifica e provvedere, nella medesima sede, a porre in essere una domanda di rivendica e solo dopo il provvedimento di ammissione, ottenere la restituzione del bene e consegnarlo al nuovo proprietario che solo allora verserebbe verosimilmente l’importo di 800, sempreché sia disposto ad attendere tanto per realizzare l’operazione. Ora si immagino le ipotesi di verifiche con molteplici domande capaci di durare moltissimi mesi. Invero, solo dopo moltissimi mesi il fallimento potrebbe restituire il bene, incassare euro 400 che verosimilmente sono state mortificate dai costi di custodia ( vigilanza) da quelli assicurativi e dai rischi di conservazione del bene. Tanto senza contare in rischi collegati alla detenzione come ad esempio accaduto a Cagliari ove il bene è stato oggetto di un incendio presumibilmente doloso. 95 Ove invece si ritenesse possibile l’accertamento in prededuzione, nell’ambito di una attività strutturata secondo il “principio di non contestazione”ex art. 111 bis l.fall., il credito in linea capitale ed il diritto alla restituzione sarebbero vagliati in una udienza ad hoc ove il curatore ed il giudice delegato valuterebbero che –per come predisposta e presentata e salvo integrazioni appositamente richieste –la domanda non merita contestazioni. Tanto da rispettare il tema di cui all’art. 111 bis l.fall. secondo il quale “ i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare”. In questa ipotesi, dopo avere accertato rigorosamente la non contestabilità, il GD accerterebbe il credito nonché il diritto alla restituzione. Il fallimento potrebbe immediatamente incassare la differenza pari a 400 e liberarsi dai costi e dai rischi collegati alla detenzione di un immobile che deve essere restituito. Sempre nell’ottica della celerità si eviterebbero duplicazioni di attività. Ed infatti, l’esatta enucleazione del contenuto riconducibile ai due diversi concetti di credito utilizzati nell’art. 72 quater, II e III comma, l.fall. deve essere comunque ponderata all’atto della scelta dello scioglimento,49sicché, ripeterla in sede di accertamento, sarebbe inutile dandosi corso unicamente ad una superfetazione. In conclusione, l’applicazione dell’art. 72 quater l.fall. comporta la necessità di raggiungere un accordo con la società di leasing. L’ideale sarebbe raggiungere un accordo nell’ambito del quale sia la stessa società di leasing a prospettare la esistenza di una possibilità riallocativa dell’immobile con riconoscimento alla procedura del valore differenziale tra prezzo di riallocazione a valori di mercato e credito in linea capitale (tanto come poi accaduto per Cagliari e Casalnuovo). Solo ove non vi fosse tale possibilità in concreto allora l’accordo potrebbe essere stimolato attraverso la redazione di una procedura competitiva nell’ambito della quale ricevere offerte di acquisto. Ed infatti, ove in esito alla stessa dovessero giungere proposte di acquisto, le stesse sarebbero utilizzate onde spingere la società di 49 Quagliotti, Scioglimento endofallimentare del contratto di leasing: credito regolabile fuori concorso e crediti insinuabili, Fallimento 2010, 810 96 leasing ad una riallocazione ovvero a giustificare quantomeno il perché di un eventuale rifiuto alla riallocazione con possibili responsabilità. Ove non si avessero offerte si avrebbero comunque elementi utili in merito alla appetibilità del bene sì da potersi valutare anche la restituzione alla società in guisa che sia la stessa – ferma restando la rendicontazione ex ante ed ex post – a liquidare il bene e versare il differenziale al fallimento che quindi risparmierebbe costi e rischi collegati alla detenzione dei beni. In sostanza poi la procedura avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per assumere una scelta con cognizione di causa avendo sondato anche il mercato. In questo contesto, al di là delle provocazioni successive, nulla osta che il fallimento si attivi – mediante una procedura competitiva – alla ricerca di un possibile interessato all’immobile su cui cucire le ipotesi riallocative. Procedura competitiva tale da stimolare la ricezione di proposte irrevocabili ove possibili interessati propongano di acquistare l’immobile nella consapevolezza che la loro proposta deve essere inserita nel contesto di cui all’art. 72 quater l.fall. nel senso che la stessa preveda come : a) la proprietà del bene sia trasferita – al prezzo offerto – dalla società di leasing; b) il versamento del prezzo sarebbe realizzato versando alla società di leasing il valore del credito residuo in linea capitale ed al fallimento la differenza rispetto al bene; c) l’acquisto del possesso avvenga –nelle condizioni in cui il bene si trova all’atto della vendita - mediante consegna delle chiavi da parte della curatela contestualmente alla ricezione del valore da parte del fallimento. La possibilità di dare vita – da parte del fallimento – a siffatta procedura viene ricostruita afferma dosi sostanzialmente che addirittura – da una interpretazione sistematica degli artt. 93,101,103 - il fallimento sarebbe legittimato alla vendita di beni altrui, sicché – a maggior ragione – deve ritenersi legittimato alla ricerca – visto che questo corrisponde ad un proprio preciso interesse ad acquisire i valore di riallocazione al netto del debito in linea capitale – di interessati all’acquisto del bene. Volendo portare i temi alle estreme conseguenze,ad avviso dello scrivente, il fallimento potrebbe addirittura vendere i beni immobili in leasing e riconoscere alla società di leasing il valore che nella specie sarebbe rappresentato dal credito in linea capitale. 97 Tanto secondo una interpretazione sistematica degli artt. 93,101, 108, 103, 72 quater l.fall. Le prime due norme impongono al proprietario del bene di rivendicare il medesimo e di richiedere la sospensione della liquidazione a dimostrazione che,in assenza, il curatore sia legittimato a vendere il bene. La terza norma risolverebbe – per i beni immobili e per i beni mobili registrati - il problema della continuità della trascrizione visto che il giudice è legittimato a cancellare “ogni altro vincolo” che si frappone alla liquidazione. La norma di cui all’art. 103 l.fall. stabilisce che, al più, il fallimento avrebbe diritto al riconoscimento del valore in prededuzione. Valore in prededuzione che nella specie, stante l’art. 72 quater l.fall., dovrebbe limitarsi al credito in linea capitale. Ciò posto, un primo riferimento utile onde affermare la liquidazione dei beni altrui è costituito dall’art. 93 l.fall in relazione al quale pare possibile affermare che la rivendica non incide, di per sé, sulla possibilità di liquidare i beni visto che tale prerogativa pare possa essere impedita solo in esito all’accoglimento della domanda proposta dal rivendicante ex art. 93, VIII comma, l.fall.e nelle more da una istanza di sospensione della vendita. La norma, difatti, dispone “con la domanda di restituzione o di rivendicazione il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda”. Tanto, come detto, non è stato chiesto dal ricorrente né nell’ambito della domanda, né nell’ambito dell’opposizione. Ora, una disposizione del genere non avrebbe senso se non in relazione e contrapposizione alla possibilità da parte della procedura di disporre del bene nelle more dell’accertamento della proprietà. Se il fallimento non potesse vendere il “bene altrui” non avrebbe senso onerare il ricorrente di una istanza di sospensione. L’onere della sospensione riconosce, invece, espressamente una tale prerogativa a favore del fallimento. Addirittura, nel caso di domanda di rivendica tardiva, l’ istanza di sospensione deve essere avvalorata dalla dimostrazione del ritardo incolpevole ed inoltre essa – seppure accolta – ha durata limitata al periodo necessario all’accertamento del diritto come pare evincersi chiaramente dall’ espressione “ può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene fino all’accertamento del diritto”. 98 Va altresì registrato che, in alcune decisioni, la Suprema Corte ha anche aggiunto che, per effetto della dichiarazione di fallimento e della inventariazione dei beni del fallito, con conseguente acquisizione dei medesimi alla massa, la tutela degli eventuali diritti dei terzi sul bene si esercita esclusivamente nei modi di cui all’art. 103 legge fallimentare.50 Ancora, dalla analisi della norma è possibile trarre un ulteriore spunto a favore della tesi che si intende dimostrare. La disposizione, difatti, prevede implicitamente una facoltà di scelta in capo all’ufficio fallimentare data dalla “surrogazione” del bene col valore in prededuzione, in linea e con l’indirizzo volto a riservare la scelta a favore del fallimento se dare corso o meno alla continuazione dei rapporti, dovendo in tali ipotesi riconoscere il controvalore di quanto appreso. Tanto sempre che la domanda sia ammessa, altrimenti se il curatore vende e la domanda è rigettata nulla deve riconoscersi. E qui il valore sarebbe limitato al valore del credito in linea capitale. In quest’ottica, se il curatore può disporre del bene a maggior ragione nulla potrà essere richiesto al soggetto acquirente che quindi non può subire l’evizione. Il terzo rivendicante diritti reali o di garanzie sul bene, difatti ha l’onere di agire in sede concorsuale e non si può consentire che risultati ultimi e stabili della procedura esecutiva speciale possano essere compromessi da azioni successive di evizione .51 50 Cass, 18 settembre 1986, n. Mass. Giur. It., 1986, Fallimento, 1987 . P. PAJARDI, op. cit., 470. Contra M. MONTANARI, op. cit., 991; G. RAGUSA MAGGIORE, op. cit. 425, A. BONSIGNORI, op. cit., 651. In giurisprudenza si è statuito che “ L'aggiudicatario di un bene in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare acquista a titolo derivativo e non originario, sicché non gli è garantita la proprietà e la libertà dell'immobile acquistato (applicazione alla fattispecie: il decreto di aggiudicazione non fornisce la prova richiesta dall'art. 948 c. p. c. all'aggiudicatario che agisca in rivendicazione contro il terzo).cfr Cass. 9 novembre 1982, n. 5888, in Dir. Fall., 1983, II, 39. Ed ancora “ La circostanza, emessa successivamente al decreto di trasferimento, dell'appartenenza a terzi di parte dei beni immobili posti all'incanto non è qualificabile come vizio o difformità che possa incidere sulla identità o individuazione dell'intero bene oggetto di trasferimento, quanto piuttosto come dato che esclude l'efficacia traslativa al decreto stesso, limitatamente alla parte del lotto posto in vendita; pertanto, l'aggiudicatario parzialmente evitto ha il diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione.” Trib. Messina, 15 aprile 1995, in Fallimento, 1995, 1242, nota di CECCHERINI. Ed 51 99 A conferma di ciò, chiaramente l’art. 52 l. fall. afferma che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”. Non basta, si ripete, un ulteriore riferimento, da leggere in correlazione con l’art.93 l.fall., è dato dall’art.103 l.fall. La norma dispone, con riferimento alla rivendica: “ se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita il titolare del diritto può chiedere che il valore della cosa sia corrisposto in prededuzione. In dottrina si afferma come “ l’ipotesi in esame più che risolvere il problema del perimento del bene risolve a priori quei casi in cui il curatore abbia alienato il bene di cui non sia in grado di ottenere la restituzione in favore del creditore oppure non voglia farlo poiché la vendita complessiva dei beni è stata conveniente come nell’ipotesi di una vendita di azienda funzionante nella quale si trovi un bene concesso in leasing fondamentale per il processo produttivo. ancora viene affermato che “Avverso i decreti del giudice delegato in sede di vendita di beni mobili o immobili acquisiti al fallimento deve ritenersi esperibile il reclamo davanti al tribunale (art. 26 l. fall.) e non l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. dato che il rinvio dell'art. 105 l. fall. alle disposizioni del processo esecutivo individuale (in quanto compatibili) non può includere il suddetto art. 617 c.p.c. in presenza dello specifico rimedio apprestato contro quei provvedimenti dal menzionato art. 26 l. fall. Nella vendita forzata anche fallimentare, di beni immobili solamente la mancata indicazione nell'ordinanza di vendita di oneri gravanti sulla cosa venduta, che possano in astratto configurare fatti evizionali, incidono sulla validità ed efficacia della vendita, determinando conseguentemente la nullità di tutti i successivi atti del procedimento di realizzo coattivo”. Trib. Genova, 1 luglio 1993, in Giur. Comm., 1995, II, 779, nota di AGOSTINELLI . Di contrario avviso è Trib. Salerno, 19 giugno 1990, in Giust. Civ., 1991, I, 1582 secondo il quale “Non rivestendo carattere negoziale i trasferimenti in sede di vendita giudiziale, nella esclusione in re ipsa - della rilevanza dei vizi della volontà (salvo il diverso caso della inesistenza) e delle regole in tema di inadempimento contrattuale (generali o specifiche alla compravendita), devesi necessariamente ritenere che le previsioni dettate dal <codice sostanziale> quanto alla evizione ex art. 2921 c. c. risultando eccezionali non sono suscettive di interpretazione analogica: tanto vero che l'art. 105 l. fall. richiama solo le <disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione> e non anche quelle del codice di diritto sostanziale degli art. da 2919 a 2929.” . 100 Il curatore invece di restituirlo può scientemente venderlo in blocco con l’azienda e poi corrispondere il suo valore al rivendicante”.52 Come si vede, allora, la vendita del bene “altrui” dipende da una valutazione di convenienza della curatela che nella specie viene resa addirittura necessaria dalla mancata rivendica. Essa sconta il problema della assunzione del rischio in capo al terzo soggetto che difficilmente assumerà il medesimo ovvero accetterà di assumerlo attraverso una sostanziale riduzione del prezzo. Essa è una ulteriore traccia del contemperamento delle esigenze del singolo rispetto a quelle della massa quale essenza stessa del concorso che già di per sé è espressione del sacrificio stesso. Ad ulteriore conferma di ciò vi sono le regole quali gli artt. 72 e ss l.fall.che consentono al curatore di incidere sulla altrui sfera giuridica decidendo, in deroga all’art. 1372 c.c., di sciogliersi o meno dal contratto. Esempio ulteriore della conversione dei valori in danaro è dato dall’art.59 l.fall. in ragione del quale i crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal danaro concorrono secondo il valore alla data della dichiarazione di fallimento. Questo, in relazione al principio generale che al concorso possono essere ammessi solo debiti pecuniari .53 Tanto a testimonianza di come il legislatore operi una conversione che viene utilizzata anche nel caso in esame ove il curatore fallimentare può disporre del bene fermo restando il riconoscimento, al soggetto rivendicante, della somma in prededuzione. In questi termini, il concorso falcidia sia le posizioni creditorie in senso stretto sia le aspettative di restituzione trasformando tutto in “valori e aspettative a concorrere”. Sicché così come il creditore ad una somma di danaro, anche il contraente (art.72) il creditore non pecuniario( art.59) e il supposto proprietario (103) devono concorrere ossia subire le regole sostanziali e formali del concorso che in tali ultimi due casi possono determinare la conversione del diritto alla prestazione o alla cosa in un diritto al suo valore. Ora, se questo è vero quando il creditore ha un diritto figuriamoci nel caso in esame ove la domanda non è stata proprio posta in essere. 52 53 PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2008, 569. PAJARDI, sub art. 59 l.fall., in Codice del fallimento, Milano 2007. 101 Così il legislatore attua il contemperamento nel senso che il curatore può vendere il bene rivendicato nel rispetto dell’esigenza di celerità e omnicomprensività dell’attivo. Il creditore se vuole impedire ciò, deve effettuare una apposita istanza la quale – e qui sta un ulteriore elemento a favore della liquidabilità – non è detto che sia accolta visto che viene posta anche essa al vaglio del giudice che ne valuta ammissibilità e accoglibilità in relazione al contemperamento tra esigenze del singolo e della procedura. Nell’ipotesi in cui il “creditore” sia inerte ovvero il giudice decida non accoglibile la sospensione, la vendita è possibile ed il suo diritto si trasforma, in caso di accoglimento della domanda54, nel diritto al valore in prededuzione. A maggior ragione, in questo caso, le esigenze della procedura concorsuale non possono essere subordinate visto che il creditore non può più porre in essere domanda di insinuazione al passivo. Se così non fosse vi sarebbe una situazione di grave imbarazzo con la conseguenza che il bene sarebbe “invendibile” da parte della procedura la quale dovrebbe lei attivarsi per una rivendica “al contrario” contro tutte le regole del concorso. In conclusione, pare che la lettura sistematica degli artt.93, 101, 103, 108 l.fall. consenta la possibilità di vendere l’immobile nelle more della rivendica essendo il sistema strutturato nel senso che – per impedire ciò – il ricorrente sia onerato a proporre istanza di sospensione in uno alla domanda (nell’ipotesi di cui all’art.93 l.fall) o addirittura proporre istanza di sospensione e dimostrare l’incolpevolezza del ritardo ( nell’ipotesi di cui all’art.101 l.fall.). A maggior ragione tale prerogativa pare debba essere accordata ove la domanda non sia stata proprio proposta . Resta da valutare il problema collegato alla continuità delle trascrizioni. Difatti, può accadere – come nel caso in esame – che il bene sia intestato ad un terzo soggetto. In questo caso, la vendita da parte del fallimento deve recuperare la continuità della trascrizione. Orbene, ad avviso dello scrivente, tale continuità pare possa essere recuperata secondo diversi riferimenti sistematici. 54 Cosa che non è avvenuta in questa sede. 102 A tal proposito, la stessa norma di cui all’art. 108 l.fall. pare rappresenti la chiusura del sistema . La norma, infatti, dispone che per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di “ogni altro vincolo“. Ecco pare che proprio sull’espressione “ogni altro vincolo” possa appuntarsi la possibilità di consentire che il giudice delegato operi la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli. Da un punto di vista dell’ interpretazione letterale, la locuzione “ogni altro vincolo” pare suscettibile di una interpretazione alquanto ampia potendo ricomprendere ogni impedimento alla continuità delle trascrizioni tali da consentire l’acquisto libero da pesi e quindi “ogni altro vincolo che sia funzionale all’attività di liquidazione”55. La possibilità di cancellare ogni altro vincolo è frutto e strumento del potere autoritativo ritenuto coessenziale alla garanzia di massima efficienza e trasparenza della liquidazione. Non avrebbe senso, del resto, permettere la vendita nelle more della rivendica e poi non consentirla per l’assenza di strumenti che assicurino la continuità delle trascrizioni o pel fatto che l’acquirente possa essere aggredito per evizione. Ancora un ulteriore conferma può derivare dal confronto – in termini di ampiezza disciplinare – tra l’art. 108 l.fall. e la disposizione, per così dire omologa, dell’art. 586 cpc56 . In quest’ultimo caso - proprio per la assenza di un sistema che permetta la vendita di un bene rivendicato da un terzo e che in quanto immobile potrebbe essere carente delle trascrizioni o vivere la trascrizione di una domanda di risoluzione – il legislatore non adotta il termine “ogni altro vincolo”. 55 PALUCHOWSKI, sub art. 108, l.fall. in Commentario LO CASCIO, Milano 2008. 56 In sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale (nella specie, proposta contro la curatela fallimentare), con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo. Cass., 10 settembre 2003, n.13212, Gius, 2004, 5, 644 103 Ed infatti, la norma dispone “ avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può …pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi all’aggiudicatario a norma dell’art.508 . Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento”. Come si vede, manca una formula del tipo “ogni altro vincolo” presente nell’art.108 l.fall. Orbene tale “silenzio” “grida” a favore di una interpretazione che dia valore sostanziale alla espressione “ogni altro vincolo” proprio nel senso di eliminare qualsiasi ostacolo al trasferimento consentito da un punto di vista sostanziale. E del resto lo stravolgimento della continuità della trascrizione non è nuovo al sistema del diritto fallimentare. Ne è precisa testimonianza la disposizione di cui all’art. 45 l.fall.. Anche in tale ipotesi si è dianzi ad una “soluzione di continuità” delle trascrizioni visto che vi è un soggetto che ha acquistato il bene, ha trascritto l’acquisto dopo il fallimento e ciononostante il fallimento opera il trasferimento. Anche nella specie, la trascrizione di un atto prima della dichiarazione di fallimento, non impedisce la vendita da parte della procedura fallimentare il cui perfezionamento implica il superamento della trascrizione dell’atto inopponibile. Tant’è che si osserva “seppure è sempre opportuno che il curatore trascriva nei pubblici registri la sentenza di fallimento, tuttavia anche se ciò non dovesse succedere le eventuali costituzioni di diritti sui beni soggetti a pubblicità non sarebbero in nessun caso opponibili al fallimento”.57 Ergo il fallimento vende a prescindere dalla continuità delle trascrizioni. Ora - così come le formalità successive alla sentenza di fallimento non sono opponibili ai creditori e deve dirsi a coloro che 57 GHEDINI, sub art.45 l.fall., in COMMENTARIO alla fallimentare diretto da FERRO, Milano 2007. legge 104 acquistano - allo stesso modo tale inopponibilità si registra in relazione alla vendita delle cose rivendicate. Ecco un altro esempio di interruzione della continuità della trascrizione che viene a realizzarsi secondo il sistema della cancellazione di ogni altro vincolo non essendo necessario che la curatela faccia accertare tale inopponibilità giudizialmente . Ancora, di per sé, il fallimento è un’ipotesi di incidenza sul sistema delle trascrizioni visto che la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di chiusura hanno efficacia erga omnes indipendentemente dalle formalità di comunicazione, pubblicazione e di trascrizione nei registri. Inoltre, la dichiarazione di fallimento non trasferisce i beni del fallito in proprietà al fallimento58 ma avvia un procedimento espropriativo concorsuale. Cioè la curatela non è onerata a far accertare giudizialmente l’applicazione dell’art. 45 l.fall. potendo il giudizio essere al più occasionato dall’attività del titolare del bene . Anche l’art.45 l.fall. opera come meccanismo automatico di inopponibilità non essendo necessario agire per farla accertare visto che secondo una dottrina la inefficacia in parla opera di diritto59 . Anche la norma in esame incide sul sistema delle trascrizioni visto che la sentenza di fallimento, anche se non trascritta, rende inopponibile ogni atto trascritto successivamente alla sua data.60 Esiste cioè una ulteriore traccia di come si possa ragionare in termini di inopponibilità relativa alla massa dato che le formalità relative al fallimento sono perfettamente valide ma inopponibili alla massa dei creditori. Significa che in questo caso la procedura può vendere il bene pur essendo l’atto valido e quindi pur essendo la proprietà riconosciuta al soggetto terzo ma inopponibile al fallimento sicché il brocardo nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest viene recuperato in quanto il trasferimento è consentito in ragione della inopponibilità della titolarità altrui. E’ consentito trasferire il diritto in quanto il diritto è attribuito, quale prerogativa, dalla legge stessa. Con la conseguenza che il compratore – che abbia validamente ma inefficacemente acquistato il bene – potrà ottenere solo il soddisfacimento sul prezzo in moneta fallimentare ma non anche il 58 Trib. Milano, Sez. VIII, 10 luglio 2000, Guida al Diritto, 2004, 36, 52. PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1998, 226; 60 PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1976,282 59 105 risarcimento del danno in quanto l’inefficacia trova la fonte nella legge. Così pare debba essere anche nel caso di vendita del bene rivendicato ove il “supposto proprietario” potrà, al più, ottenere il controvalore del bene in prededuzione se la sua domanda viene accolta. Ecco, nella fattispecie in esame, vi è ancora di più in quanto il soggetto non ha proprio rivendicato il bene. Ovviamente non si vuole arrivare a tale estrema conseguenza e sperimentare sulla “pelle del fallimento”una ricostruzione teorica dello scrivente. Tuttavia, quantomeno si può affermare che il fallimento – nella tutela di un proprio interesse e nella inerzia della società - possa tutelare il proprio interesse alla celere liquidazione e trovare soggetti interessati all’acquisto da sottoporre (rectius imporre) alla società di leasing la quale dovrebbe accedere alla ipotesi liquidatoria o quantomeno giustificare il rifiuto. Per questo, si ritiene utile ricercare ipotesi negoziali con le società di leasing e parallelamente dare vita ad una procedura competitiva ove – senza che il fallimento sia in alcun modo impegnato – si cerchi un soggetto disposto a formulare una proposta irrevocabile per l’acquisto del bene. Cosa possibile visto che il fallimento, nelle more della rivendica ed in assenza di sospensioni dell’attività di liquidazione, sarebbe libero di dare corso alla attività stessa tenuto anche conto che – nell’ambito della procedura competitiva non attua la liquidazione del bene che tra l’altro nelle more potrebbe divenire anche suo ove subentrasse nel contratto - si limita a ricevere proposte irrevocabile che non tenuto ad accettare ma al più ad utilizzare. Ed infatti nella procedura competitiva si riferirebbe come il fallimento possa accettare la proposta entro un dato termine, dovendo nelle more verificare la possibilità di dare corso alla riallocazione Ancora, la proposta irrevocabile dovrebbe essere formulata nel senso che il proponente di impegni ad acquistare il bene dal fallimento o da chi ne sia stato accertato proprietario, nelle more, versando l’importo secondo le istruzioni dettate dal fallimento. Un ulteriore accorgimento è costituito dalla richiesta,in seno alla procedura competitiva, che vi sia una clausola nell’ambito della proposta ove il fallimento abbia la possibilità di nominare ex 1401 c.c. anche un terzo ai fini della vendita. 106 Tanto nel senso che il proponente manifesti irrevocabilmente la volontà di acquistare l’immobile nella consapevolezza ed accettando che lo stesso le possa essere trasferito,non già dal fallimento, ma dalla società di leasing laddove, nelle more, fosse accertata la opponibilità del contratto di leasing alla procedura e quindi la proprietà in capo alla medesima. Sicché l’interessato all’acquisto sia utilizzato nella riallocazione ex art. 72 quater l.fall. 107 BREVI RIFLESSIONI IN TEMA DI GESTIONE DELLE “SOMME” DESTINATE AI CREDITORI IRREPERIBILI (DI CIRO EAPOSITO) Si svolgono brevi considerazioni in merito alla “ gestione” normativa delle somme destinate ai c.d. “creditori irreperibili”. Una possibile soluzione del problema – dianzi alla lacunosità del dato normativo – potrebbe essere la seguente: 1) chiusura del conto corrente ex art. 34 l.fall. in esito al riparto finale ex art. 117 l.fall ; 2) constatazione della esistenza di “creditori irreperibili o che non si presentano” da parte del curatore fallimentare, in virtù di apposta relazione al GD prima della chiusura e dopo l’esecuzione del riparto. Relazione nella quale il curatore informa dell’esubero di somme e riferisce della apertura di un nuovo conto corrente ex art. 117,IV comma, l.fall; 3) “apertura” – nell’intervallo di tempo che va, dalla accertata irreperibilità o dalla mancata presentazione dei creditori, alla chiusura del fallimento - di un conto corrente sul modello e secondo le condizioni di quello ex art. 34 l.fall.. Conto corrente intestato alla procedura concorsuale. Per ragioni di praticità e maggiore sicurezza il rapporto potrebbe assumere anche la forma di un libretto nominativo intestato alla procedura – e lasciato nella disponibilità della cancelleria da parte del curatore - visto che la norma dispone unicamente che le “somme sono nuovamente depositate ….presso l’Ufficio Postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34 “Sicché il deposito può avere anche le forme del libretto visto che non è richiamata la parte dell’art. 34 che dispone la forma del conto corrente. 4) chiusura del fallimento che non può essere ritardata – secondo il principio della celerità – dalla persistenza di somme da destinare come dimostra sistematicamente anche la vicenda dei creditori ammessi con riserva ( cfr artt.117, III comma, 113 e 113 bis l.fall) A seconda delle evenienze potrebbero – nei cinque anni dal deposito delle somme - verificarsi le seguenti ipotesi: 1 a) distribuzione delle somme, mediante mandato, emesso dal “giudice” designato dal Presidente del Tribunale, su ricorso degli interessati, agli aventi diritto ( creditori irreperibili o che non si sono presentati) che ne facciano richiesta, nei cinque anni dal deposito. A tali soggetti le somme sarebbero distribuite, man mano che si presentano, versando la somma prevista nel piano di riparto cui aggiungere la quota proporzionale di interessi, maturata sul conto ex art. 34 l.fall., sino a quel momento. Tanto in ragione di apposito ricorso, da parte del creditore, al Presidente del Tribunale, il quale nomina il giudice che provvede –secondo le modalità procedimentali ritenute dal giudice stesso più consone alla fattispecie concreta– alla emissione del mandato di pagamento; b) ove l’ipotesi sub a) non si realizzi, distribuzione delle somme a favore dei “creditori insoddisfatti”, che ne abbiano fatto richiesta, a mezzo ricorso “indirizzato” – prima dello spirare del termine quinquennale – al Presidente del Tribunale, il quale designa un giudice che “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio…..dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’art. 111 l.fall. tra i soli richiedenti”. Giudice che quindi disegna il procedimento di distribuzione del residuo, nel rispetto del contraddittorio, ma tenuto conto della singola fattispecie concreta e quindi del grado di complessità e del livello di informazione che la medesima può, o meno, imporre tenuto conto del principio di celerità; c) trascorsi i cinque anni dal deposito – laddove non si siano verificate le iporesi sub a e b – la Banca comunica, alla Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, la persistenza delle somme sul conto corrente. La cancelleria sottopone la vicenda, al Presidente, il quale nomina un giudice che verificato - in virtù del procedimento che ritiene preferibile nella fattispecie concreta - il presupposto della distribuzione allo Stato ( i.e. mancato ricorso di creditori sub a e b)1 1 La questione della verifica di assenza di riscorsi, da parte dei creditori insoddisfatti, potrebbe rivelarsi insidiosa ove – come afferma la dottrina unanime – il ricorso possa essere presentato in seno alla domanda di ammissione al passivo. Ed infatti, verosimilmente, la cancelleria non avrebbe contezza del ricorso in quanto incorporato in altra istanza. Sicché – oltre a sembrare opportuno che la cancelleria sia attrezzata in tal senso – sarebbe opportuno che il curatore, in sede di istanza di chiusura, indichi la presenza di creditori insoddisfatti che abbiano formulato la richiesta di cui all’art. 117, IV comma, l.fall. Tanto in guisa da evitare la distribuzione a favore dello Stato, o comunque consentire – a tali 2 dispone il versamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato . Versamento che avviene a cura della Banca. Orbene, si ritiene che la soluzione proposta possa fondare sulla esegesi dell’art. 117 l.fall. La norma, infatti, al quarto e quinto comma, prevede : “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti”. Il dato letterale della disposizione – secondo lo sforzo progressivo imposto dall’art. 12 dip prel al c.c. – offre utili riferimenti per la ricostruzione della vicenda, nei termini sopra prospettati. La norma, in prima analisi offre un utile elemento ermeneutico, laddove individua i possibili destinatari del residuo attivo, secondo un progressione decrescente. Al primo posto vi sono “ i creditori irreperibili o che non si sono presentati”2 i quali – essendo i destinatari naturali delle somme creditori - di partecipare alla distribuzione del residuo, essendo altrimenti pregiudicati e costretti alla probabile applicazione dell’art. 114, II comma, l.fall. 2 Il dato numerico dei“ creditori irreperibili” rispetto ai “creditori che non si presentano” potrebbe essere destinato a ridimensionarsi in relazione al disposto di cui al d.l 179/12 e visto che l’art. 31 bis l.fall prevede un meccanismo di informazione sostitutivo previsto dall’art. 31 bis secondo comma l.fall. stando al quale “ Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per 3 - possono, entro il termine di cinque anni dal deposito, presentarsi e richiedere quanto ad essi assegnato in sede di riparto, oltre agli interessi che le somme hanno maturato.3 A seguire, vi sono i c.d. creditori richiedenti rimasti inosddisfatti. Tra questi, vi rientrano, innanzitutto, coloro che sono stati ammessi al passivo e che dimostrino, di non essere stati integralmente soddisfatti. Nel novero di tali soggetti, si ritiene debbano essere inclusi, verosimilmente, anche coloro che sono stati ammessi con riserva e la cui riserva si è sciolta, dopo il fallimento, ma prima dei cinque anni dal deposito. Questi – essendo divenuti creditori – potrebbero avanzare richiesta di riparto supplementare eventuale, ove non integralmente soddisfatti dagli accantonamenti ad essi destinati. Anche gli stessi creditori irreperibili o che non si sono presentati potrebbero assumere tale veste, laddove – ricevuto quanto assegnato in sede di riparto in esito alla successiva richiesta e rimasti insoddisfatti – manifestino, nei modi di legge, la volontà di ricevere le somme depositate e non riscosse dagli altri creditori irreperibili o che non si siano presentati. Ed invero, la norma parla di “altri creditori rimasti insoddisfatti” e tale creditore ( redivivo) sarebbe sia “altro”, rispetto ”agli altri” “creditori irreperibili”, sia “insoddisfatto”, ove il riparto originario – del quale ha tardivamente profittato - non determini la sua completa soddisfazione. Il terzo destinatario delle somme, potrebbe essere “ l’entrata del bilancio dello Stato”, “ alla quale” gli importi sono destinati nella ipotesi in cui nessuna delle due categorie di soggetti di cui cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria”. Ne viene che tendenzialmente il creditore è sempre “reperibile”, attraverso il deposito in cancelleria.. 3 Deve ritenersi che il diritto sia correttamente esercitato laddove il creditore irreperibile depositi il ricorso nei cinque anni, visto che la materiale distribuzione non è vicenda che dipende dal medesimo, potendo essere collegata ai tempi di assegnazione, frutto del procedimento adottato nel caso concreto. Sicché, operando diversamente e pretendendo che il medesimo debba riuscire ad essere anche soddisfatto nei cinque anni per assolvere il proprio onere, si farebbe ricadere sul ceditore la conseguenza di una azione che non è propriamente nella sua sfera di possibilità. 4 sopra, si presenti ( formuli ricorso) entro cinque anni dalla apertura del nuovo deposito. La norma, allora, offre un primo dato di rilievo costituito dalla “variabilità” dei destinatari, che non sono precisamente individuabili – ab origine ossia all’atto del nuovo deposito stabilito dall’art. 117 l.fall – ma solo determinabili, in relazione alle circostanze che dovessero realizzarsi nel corso dei successivi cinque anni. Da qui la impossibilità di prevedere, da subito, la intestazione del conto corrente in capo ai singoli creditori irreperibili , in quanto la scelta darebbe come “scontato” il verificarsi dell’evento “futuro e incerto” che questi si presentino, escludendo, del tutto, la verificabilità di eventi ( es la assegnazione delle somme ai creditori insoddisfatti, che ne abbiano fatto richiesta) che pure sono contemplati dalla norma e che non potrebbero realizzarsi, visto che, la previa intestazione del conto alla prima categoria, ne implica la scelta di destinazione4 o quantomeno la determinazione di evidenti complicazioni, per la ipotesi in cui si verifichi la perdurante irreperibilità del soggetto e la necessità di assegnare le somme a creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta nei cinque anni. Il discorso sarà approfondito dopo, ma giova, sin da ora, osservare che la “variabilità” dei destinatari, escludendo la intestazione predeterminata in capo ai “singoli creditori”, rappresenta un indice di rilievo che depone a favore della “intestazione” del conto alla “procedura concorsuale”, se non altro per privazione del contrario. Tra l’altro, il secondo dato, che si ritrae dalla norma, attiene all’ espressione “le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34”. Il “nuovamente” sta a significare come sia necessario aprire un nuovo “conto corrente”, non potendosi utilizzare quello già “ acceso ex art. 34 l.fall”. E del resto, in esito al “piano di riparto” finale, il conto è stato chiuso in ragione della realizzazione, su indicazione del giudice ex 4 Nel senso della intestazione alla procedura LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Padova 2007, 746; Forgillo, Il riparto dell’attivo, Fallimento e concordati, Torino 2010, 984. Contra Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, Torino 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il depositi debba essere intestato ai singoli creditori. 5 art. 115 l.fall., dei “bonifici” sui conti indicati dai creditori, ovvero della compilazione degli assegni circolari destinati ai creditori che non abbiano indicato l’iban. Assegni custoditi dal curatore il quale – su indicazione del giudice delegato a norma dell’art. 115 l.fall.- trattiene i medesimi e comunica, ex art. 31 bis l.fall., ai creditori, il termine per il ritiro. Termine trascorso il quale gli stessi si devono ritenere “irreperibili” o “non presentati”. Il quinto comma della disposizione offre invece riferimenti in merito alla procedura di distribuzione a favore dei creditori “insoddisfatti” e pone utili rilievi per la soluzione di diverse problematiche sottese alla applicazione della norma. In prima analisi, il soggetto a cui è demandato il compito di disporre delle somme non riscosse, è individuato nel “ giudice” e quindi – deve ritenersi – nel giudice designato all’uopo dal presidente del tribunale, e non già “il giudice delegato” Depone, in tal senso, il dato letterale impresso nella espressione “giudice” , a cui non si associa l’espressione “delegato”. In termini sistematici, l’assunto è confermato dal fatto che il legislatore, nell’ambito della legge fallimentare, non utilizza i termini “giudice” e “giudice delegato”, come sinonimi visto che, nelle disposizioni in cui si occupa del medesimo, ha sempre cura di utilizzare l’espressione “giudice delegato”. La circostanza trova riferimento ulteriore nella disposizione di cui all’art. 120 l.fall. che determina – senza eccezioni – la decadenza degli organi, quale conseguenza della chiusura della procedura.5 5 In dottrina si osserva che le richieste di assegnazione delle somme depositate, nonché di riparti supplementari di somme non riscosse dovranno essere formulate con ricorso al Tribunale e non già agli organi della procedura ormai cessati con la chiusura della stessa ( Trinchi, sub art.- 117 l.fall. in Commentario Cavallini, Milano 2010, 1331). Sul tema anche Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009. In realtà non bisogna sottacere che parte della dottrina ritiene che - malgrado il disposto dell’art. 120 l.fall – vi possa essere una ultrattività degli organi della procedura vista la esistenza, in tal senso, di diverse tracce normative costituite per esempio dalla prosecuzione del giudizio di reclamo ( cfr art. 18 l.fall.) e vigilanza in tema di concordato fallimentare ( cfr Maffei laberti ( a cura di) sub art. 120 l fall, Padoiva 2010) .Probabilmente il problema può essere superato, da un punto di vista pratico, visto che il Presidente potrebbe decidere di nominare, quale giudice – ai fini della distribuzione – l’ex giudice delegato e questi, nella gestione del contraddittorio, potrebbe chiedere l’interlocuzione con l’ex curatore, sì da trarre 6 Sicché, pare doversi accogliere l’idea della dottrina che si esprime nel senso che il giudice, che provvederà alla distribuzione, “ non sarà il giudice delegato di quel fallimento, considerato che la chiusura della procedura ha fatto venire meno anche gli organi. Si tratterà quindi di un giudice del tribunale designato dal presidente che preferibilmente appartenga alla sezione fallimentare”6 La ricostruzione si ritiene confermata anche alla luce della relazione illustrativa all’art. 117 l.fall.. Relazione che – sebbene non si soffermi sulla questione dei creditori irreperibili, limitandosi a dedicare indicazioni al tema dei creditori ammessi con riserva, i cui esiti non si siano “definiti” all’atto della chiusura del fallimento – offre utili indicazioni anche per la fattispecie in esame, data la similitudine dei temi costituita dalla necessità di creare “modello di gestione” delle somme, che sopravvivano alla chiusura del fallimento. Stando alla relazione “ poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale – un ricorso al giudice designato al presidente del tribunale – al fine di consentire comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate”. Continuando nell’ esegesi della norma, il legislatore individua il “giudice” in colui che “dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’art. 111 fra i soli richiedenti”. Aggiunge che la “distribuzione”, da parte del giudice, avviene anche se è intervenuta la esdebitazione del fallito e con un procedimento nel quale si ometta “ogni formalità non essenziale al contraddittorio”7. informazioni utili al fine. E del resto il primo comma dell’art. 117 l.fall. pare riattribuire – a differenza del riparto parziale - la paternità del riparto finale al giudice delegato il quale “ sentite le proposte del curatore ordina il riparto finale”. L’autonomia del giudice si evince poi dallo stesso testo dell’art. 117, V comma, l.fall. ove il legislatore rimette, al giudice appnto, la determinazione – sebbene nel rispetto del contraddittorio e della graduazione di cui all’art. 111 l.fall – la possibilità di stabilire il procedimento ritenuto più consono alla fattispecie concreta. Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009. In giurisprudenza è stato talvolta seguito un altro percorso in ragione del quale “ Il curatore del fallimento può essere autorizzato a trasferire al trust 6 7 7 La disposizione, come cennato, offre utili spunti per una serie di considerazioni. La prima attiene alla circostanza che le somme depositate, sul conto corrente, non possano essere gestite – a fini distributivi – direttamente dall’istituto di credito depositario, visto che il legislatore individua espressamente, nel “giudice”, il soggetto deputato a siffatta gestione.8 E del resto, la scelta pare coerente con la circostanza che la distribuzione debba avvenire secondo le regole del “concorso” e quindi, nel rispetto della graduazione sancita dall’art. 111 l.fall. ed in ragione del rispetto del contraddittorio sebbene in un contesto tendente alla deformalizzazione. Sicché è parso necessario, al legislatore, individuare la competenza in capo al soggetto istituzionalmente deputato a risolvere “conflitti” ed in grado di gestire un riparto nel rispetto della par condicio , della graduazione e del contraddittorio, essendo in grado di stabilire quali sono le formalità da omettere, in quanto non essenziali al contraddittorio, e quali quelle da adottare essendo funzionali al medesimo. La seconda attiene alla circostanza che il legislatore – nell’utilizzare l’espressione “ omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”, associata al fatto che la distribuzione è riservata solo ai creditori richiedenti – lascia, al giudice, la individuazione, nel rispetto del principio del contraddittorio, la scelta del modello procedimentale ritenuto “più efficiente” e capace, al tempo stesso e nel caso concreto, di dare vita ad una celere definizione della vicenda consentendo, al tempo stesso, a ciascun interessato ( i.e creditore richiedente insoddisfatto) di potere interloquire, in merito al progetto di distribuzione, prima che assuma carattere di definitività. istituito per provvedere alla riscossione dei crediti fiscali emergenti dalla procedura anche le somme destinate ai creditori irreperibili, affinché i trustee le versino loro o, decorsi cinque anni, le distribuiscano ai creditori concorsuali rimasti insoddisfatti nella misura percentuale di cui al piano di riparto”. Trib. Roma, 11.3.2009, Trust, 2009, 5, 541 8 Da un punto di vista operativo poi il materiale prelievo delle somme si ritiene debba essere eseguito su “copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato”. Tanto come espresso dalla regola, a valenza generale, di cui all’art. 34 l.fall.. 8 Sicché, il modello procedimentale e la documentazione idonea ad appurare che il “creditore sia effettivamente insoddisfatto”, nonché la “via” di distribuzione delle somme in suo favore, non sono – secondo una precisa scelta normativa – predeterminati secondo canoni rigidi, essendo rimessi alla discrezionalità tecnica – ritagliata sulle esigenze del caso concreto – di un soggetto qualificato che stabilisce la soluzione “dei conflitti” nel rispetto del contraddittorio richiesto dal caso omettendo le formalità ritenute superflue.9 La norma, sebbene riferita unicamente al caso di creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta, pare potere essere efficacemente utilizzata anche per risolvere il tema della gestione della distribuzione in capo ai creditori “irreperibili”, che rivendichino le somme prima del trascorrere del quinquennio. E più in generale per affermare come il nuovo conto debba essere intestato alla procedura concorsuale e la sua gestione spetti al “giudice” designato dal presidente, e non già, in via autonoma, alla banca. Ed invero, sotto il primo aspetto, il “riparto supplementare” a favore dei creditori che ne facciano richiesta, è qualcosa di eventuale 9 Al riguardo, parte della dottrina ritiene che il ricorso debba essere notificato all’istituto bancario, che così ha contezza della esistenza di creditori rimasti insoddisfatti e può fornire al giudice il saldo aggiornato del conto per l’udienza ed al fallito che - nelle more - potrebbe avere pagato il creditore istante (Guerrini, sub art. 117, in Commentario Maffei – Alberti, Padova 2009). Potrebbe anche ipotizzarsi che il ricorso debba essere depositato prima del trascorrere dei cinque anni dal deposito con indicazione della data del deposito delle somme, sicché il giudice designato possa fissare l’udienza dopo i cinque anni e quindi una volta spirato il termine concesso ai creditori irreperibili. Ed invero, la norma non dispone che i creditori debbano presentare il ricorso trascorsi i cinque anni, ma solo che la distribuzione a favore dello Stato possa avvenire dopo cinque anni dal deposito. E del resto è logico – e coerente temporalmente – che il ricorso sia notificato prima visto che – ove si dovesse notificare trascorsi i cinque anni – vi sarebbe una tardività endemica in quanto la manifestazione di volontà avverrebbe quando il diritto alla distribuzione è maturato in capo allo Stato. Vi è di più, la elasticità del procedimento divisato dalla norma fa sì che il giudice – nella ampia discrezionalità tecnica di cui gode – modelli il procedimento di riparto supplementare richiedendo, al ricorrente, apposite integrazioni, anche documentali ( es produzione stato passivo, certificazione della cancelleria della assenza di altri istanti, ecc) ovvero fissi opportune incombenze quali la fissazione di una udienza e successiva notifica a soggetti interessati ad interloquire ( es altri creditori istanti) o che possano fornire informazioni ( es notifica all’ex curatore, alla banca, ecc). 9 in quanto subordinato alla mancata reviviscenza, in tutto o in parte, dei creditori irreperibili. Sicché, all’atto della apertura del conto corrente, non è dato sapere quale sarà la sorte delle somme depositate e quindi se vi sarà o meno un riparto supplementare ex art. 117, V comma, l.fall. ovvero se le stesse saranno attribuite – rispettando il piano di riparto originario – ai creditori “irreperibili”, redivivi, o ancora allo Stato. Ne viene allora che il modello di deposito, come cennato sopra, deve essere un modello per così dire a “geometria variabile” ossia “aperto a tutte le evenienze” immaginate dall’art. 117 l.fall.. Deve essere un modello di deposito gestibile sia per l’ipotesi in cui si presentino creditori irreperibili, sia per quella in cui vi siano creditori, in assenza dei primi, che chiedano una ulteriore distribuzione, sia per l’ipotesi residuale in cui le somme debbano essere, in tutto o in parte, destinate allo Stato. E difatti, al momento del deposito, giova ripetere, sono incerti i beneficiari visto che questi potrebbero essere “tutti i creditori” prima non reperiti, a cui distribuire le somme in ragione del piano di riparto finale, con l’aggiunta degli interessi maturati dal deposito della somma sul “nuovo conto”; i creditori insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta ex art. 117, IV comma l.fall.; taluni creditori prima non reperiti ed i creditori che ne hanno fatto richiesta ex art. 117, IV comma, l.fall.; lo Stato. Ora, una tale esigenza non potrebbe essere soddisfatta ove si sposassero ulteriori ipotesi di deposito come prospettate in dottrina quale quella del deposito intestato ai singoli creditori irreperibili 10 . Ecco, non è detto che questi si presentino nei cinque anni – come, del resto, preventivato dalla norma di cui all’art. 117 l.fall – sicché tale indicazione del beneficiario darebbe, per assodata, una definitività di distribuzione che non sussiste, in quanto la evoluzione degli eventi, normata dal legislatore, potrebbe portare a dovere distribuire, le dette somme ai “creditori insoddisfatti” che ne abbiano fatto richiesta ex art. 117, IV comma”, ovvero allo Stato. 10 Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, Torino 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il deposito debba essere intestato ai singoli creditori. Sul tema anche Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909. 10 E questo sarebbe incompatibile con la preventiva intestazione ad un creditore predeterminato. Si violerebbe invero il disposto normativo in quanto si predeterminerebbe ciò che il legislatore ha, volutamente, lasciato ad una successiva determinazione attribuita agli eventi futuri ed alla gestione del giudice. E lo stesso vale per la ipotesi – pure prospettata – di intestazione congiunta al singolo creditore ed al curatore fallimentare. Ipotesi che sconta analoghe eccezioni a cui aggiungere la complicazione di intestare il conto ad un soggetto “decaduto” ex art. 120 l.fall. Tanto senza contare le problematiche generate dalla evoluzione della normativa antiriciclaggio con riferimento alla in stazione di somme a favore di soggetti determinati. Per questo l’opzione preferibile pare quella di indicare quale “depositante” la procedura concorsuale in quanto è l’unica ipotesi che consente di gestire, al meglio, la variabilità dei beneficiari e di permettere, al tempo stesso, la gestione da parte del giudice, che sarà designato dal Presidente del Tribunale. Tanto senza contare che la scelta risolverebbe verosimilmente anche i temi burocratici dell’antiriciclaggio. A favore di tale opzione vi è anche il dato temporale o meglio procedimentale. Il legislatore, infatti, utilizza, al IV comma dell’art. 117 l.fall., l’espressione “Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’art. 34” 11 E tale nuovo deposito non può che essere realizzato, dal curatore, con intestazione del rapporto alla procedura concorsuale in essere12. 11 Ritiene debba trattarsi di nuovo deposito Miele, sub art. 117 in Commentario Ferro, Padova, 2011 12 Si esprime in tal senso anche autorevole dottrina la quale sostiene “ è necessario che il curatore fallimentare effettui il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili sul conto corrente, bancario o postale, acceso nei confronti della procedura, così come previsto dall'art. 34 l. fall. Cfr LO CASCIO, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Padova 2007, 746. Ciò dandosi per scontato il deposito da parte del curatore prima della chiusura del fallimento. Contra Casilli, sub art. 117, in Commentario Nigro-Sandulli, Torino 11 Esso avviene prima della chiusura della procedura, ossia nell’intervallo di tempo che va dalla definizione del piano di riparto alla istanza ex art. 118 l.fall., trattandosi di una evoluzione degli esiti del piano di riparto stesso. Evoluzione in ragione della quale vi sono risorse che non sono state utilizzate per la loro finalità ( i.e la soddisfazione dei creditori) e che quindi vanno nuovamente depositate al fine di potere essere– senza che la chiusura del fallimento sia rallentata – a ciò finalizzate. E del resto non è pensabile che il deposito avvenga successivamente alla chiusura, da parte di un soggetto che non è più curatore per essere decaduto ex art. 120 l.fall.13 Il deposito, nella immediatezza dell’accertamento della irreperibilità di creditori e quindi dalla esistenza di somme residue, è di un preciso dovere del curatore, che, altrimenti, tratterebbe delle “somme” dopo la cessazione della carica. Somme da destinare alla realizzazione del fine istituzionale della soddisfazione dei creditori irreperibili, ovvero insoddisfatti che ne facciano richiesta. Vi è di più. Una volta chiuso il fallimento, non pare vi siano preclusioni affinché le somme, con vincolo di destinazione variabile ex art. 117 l.fall., continuino ad essere depositate in banca, con la formale intestazione contabile al fallimento stesso, sebbene la procedura si sia chiusa. Il contratto stipulato, in precedenza dal fallimento, infatti, è un contratto di deposito ove depositante è una entità ( il fallimento) che, successivamente al deposito, cessa di esistere ( i.e chiusura del fallimento) e per il quale è individuato, legislativamente, un soggetto ( il giudice) deputato a disporre delle somme, secondo un percorso normativamente stabilito, 14 per il tempo in cui tale cessazione si sia verificata, in esito alla chiusura della procedura. 2011 il quale – richiamando la dottrina nate riforma – ritiene che il deposito debba essere intestato ai singoli creditori 13 Sul tema De Matteis, sub art. 117, in Commentario Lo Cascio, Milano 2013. 14 In dottrina si è rilevato “ La norma però nulla dice in merito alle modalità con cui possa essere determinato il passaggio del denaro dal conto deposito ai soggetti che dimostrino di averne diritto. Sembra che in tal caso si possa ricorrere agli stessi strumenti stabiliti per la destinazione degli accantonamenti, che prevedono la presentazione di un ricorso al giudice da parte 12 Chiusura che non può essere impedita dalla giacenza di somme da destinarsi come imposto dal principio di celerità e come desumibile sistematicamente dall’art. 117 l.fall. D’altra parte, anche quando muore una persona fisica, sebbene si dica impropriamente che il “conto è chiuso”, la banca assume l'obbligo della custodia delle somme depositate e della loro restituzione alla persona designata dal depositario, o autorizzata dalla legge o dal giudice, a riceverle, secondo gli ordinari principi sull'adempimento delle obbligazioni di dare”. 15 Qui accadrebbe, più o meno, la stessa cosa in quanto il fallimento – prima di “cessare”- ha aperto un conto corrente, in ottemperanza ad una norma, depositando le somme presso una banca che assume proprio l’obbligo di custodirle, ai fini della “erogazione” della somma, alla persona designata dal giudice. Ecco qui – mutatis mutandis - sarebbe la stessa cosa in quanto il soggetto ( il giudice), individuato dalla norma come legittimato a disporre, gestisce, per ogni ipotesi stabilita dalla norma, la movimentazione del conto. Ed infatti, laddove si presenti un “creditore irreperibile” il giudice ordinerà – con mandato di pagamento – alla banca, di pagare a questi le somme a lui spettanti. Somme che vengono a lui destinate ( aumentate degli interessi che le stesse hanno maturato sul conto) in ragione di quanto attribuito in virtù del piano di riparto finale. Sicché il compito del giudice è quello di determinare la somma con raffronto al piano di riparto ed individuando la procedura che gli consenta, nel caso concreto, di assolvere, al meglio, il compito assegnatogli dalla legge. Essendo in ciò il giudice dotato di ampia discrezionalità tecnica come depone l’assenza di un preciso procedimento dettato dal legislatore. Laddove invece le somme siano rivendicate da un “creditore insoddisfatto” la gestione – che avviene sempre da parte del giudice come dispone testualmente la norma – sarà effettuata sulla base di un del creditore interessato o, in alternativa, del curatore. Va comunque considerato che tali somme sono depositate su di un conto corrente formalmente intestato alla procedura fallimentare, anche se chiusa, e non pare possibile di conseguenza pensare ad un'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore di tutti i singoli creditori irreperibili ( cfr Lupia, sub art. 117 l.fall., in Commentario Lo Cascio, Milano 2010. 15 Cass., 4.12. 1992, n. 12921. Mass. 13 nuovo piano di riparto ove i creditori insoddisfatti richiedenti partecipino secondo il concorso ed in ragione di un procedimento dotato di maggiore grado di complessità sebbene vada “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio”. Vi è di più. Deve ritenersi che giudice disponga del conto anche ove le somme debbano essere destinate allo Stato. Il che può accadere ove nessun creditore irreperibile si presenti ma anche ove le somme depositate siano tali che i creditori insoddisfatti, che ne facciano richiesta e/o gli irreperibili redivivi, ricevano il pagamento dell’intero importo del credito e ciononostante residuino somme sul conto corrente. Ecco, anche in questo caso, è il giudice – trascorsi i cinque anni ed appurata su sollecitazione della banca la assenza di “creditori” legittimati - a disporre il versamento a favore dello Stato. La norma infatti, utilizza – non a caso - la espressione “ le somme sono versate a cura del depositario”. Ecco il depositario cura che le somme siano versate, allo Stato, ma non decide, in quanto a decidere è sempre il giudice ( ossia il soggetto deputato dalla legge a gestire il conto) che accerta il diritto dello Stato, dopo avere verificato la assenza di soggetti che si siano palesati a mezzo di ricorsi: siano essi gli irreperibili o gli insoddisfatti.16 E del resto la previsione di un meccanismo di informazione, da parte del depositario a favore del depositante – oltre a rientrare nelle prestazioni gravanti sul depositante anche secondo una integrazione ex art. 1375 c.c. – viene espressamente previsto, quale “dato di 16 In questo senso pare esprimersi parte della giurisprudenza secondo la quale “ la devoluzione allo Stato avviene , mediante mandato in favore della Cassa Depositi e Prestiti”. ( Trib. Bari, 13.10.2008). Come si vedrà dopo il dato pare confermato dal rapporto sistematico col regolamento in tema di c.c. “conti dormienti”. Ritiene invece che il depositario possa versare le somme direttamente allo stato Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino 2008, 334. Usa l’espressione ipso iure Trinchi, op. cit. 1332. Secondo altra dottrina , non è da escludere che nella prassi siano effettuati pagamenti direttamente, ad opera del depositario in favore degli aventi diritto Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909. 14 allerta” per le ipotesi, di “conti dormienti”17 ai quali può assimilarsi, in certo qual modo, il “conto” in esame. Da un punto di vista meramente speculativo, l’interpretazione consente poi di evitare disguidi collegati ad una repentina ed ingiustificata destinazione, da parte del depositario, a favore dell’”entrata del bilancio dello Stato”, senza che ve ne siano i presupposti e quindi in violazione di legge.18 Un esempio varrà a chiarire il concetto. Come visto il creditore insoddisfatto – ma deve ritenersi anche quello irreperibile redivivo come visto sopra – può porre in essere la propria istanza entro cinque anni dal deposito laddove poi la materiale soddisfazione può essere anche successiva in relazione ai tempi del procedimento di assegnazione. Questo significa che, in via astratta, il ricorso per “l’assegnazione”potrebbe essere depositato in cancelleria – ed essere tempestivo – anche trascorsi 4 anni e 364 giorni. Ecco, in tal caso, il creditore avrebbe esercitato tempestivamente il proprio diritto ed avrebbe così diritto alle somme che gli dovranno essere destinate secondo il procedimento 17 Si veda il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi definiti dormienti.L’art. 3 (Obblighi dell’intermediario) prevede “ Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b), l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo secondo le modalità indicate nell’articolo 4. Restano impregiudicate la cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta” 18 Uno dei nervi scoperti della norma infatti, è che “ si è intravisto il rischio che, immediatamente dopo la scadenza dei cinque anni previsti dalla legge, il depositario proceda immediatamente e senza alcun indugio allo smobilizzo dei fondi in favore del bilancio statale, rendendo pertanto inutili le eventuali richieste di assegnazione dei creditori insoddisfatti” ( Miele, sub art. 117, Ferro ( a cura di), Commentario alla legge fallimentare, Padova, 2007, 937). 15 “disegnato” dal giudice, designato dal Presidente del Tribunale. Sicché le somme gli saranno materialmente versate verosimilmente “decorsi i cinque anni”. Ora, ove si permettesse alla banca – scoccato il termine dei cinque anni – di versare ipso iure ed autonomamente, sena alcuna interlocuzione con il Tribunale, le somme allo Stato, il diritto del creditore, sebbene correttamente esercitato e prevalente rispetto agli interessi dello Stato, sarebbe illegittimamente pregiudicato, con possibili rischi di profili di responsabilità anche della banca. Ne viene allora che la gestione del conto in capo al giudice, anche in ipotesi di destinazione a favore dello Stato, è una vera e propria esigenza tesa alla corretta applicazione della norma. Tanto essendo il giudice l’unico soggetto capace di appurare la esistenza di conflitti e risolverli sì da evitare legittime pretermissioni. Ne viene allora la necessità di stabilire un meccanismo di comunicazione tra l’istituto depositario e la cancelleria del Tribunale utile a stimolare la emissione del mandato – da parte del giudice – a favore dell’entrata del bilancio dello Stato, in analogia a quanto accade per i “conti dormienti”. Tanto dopo la verifica della esistenza dei presupposti secondo un procedimento immaginato dal giudice stesso nel caso concreto. Meccanismo che potrebbe consistere nella comunicazione, alla cancelleria, con la quale si informa dello spirare del termine quinquennale dal deposito e della conseguente necessità di destinare le somme secondo il disposto del’art. 117, IV comma, l.fall. Tanto in maniera che il Presidente possa nominare il giudice che – accertata l’assenza di ricorsi da parte dei creditori irreperibili o di creditori insoddisfatti – disponga, con mandato, il versamento a favore della entrata dello Stato. Versamento poi “curato” – nel senso di eseguito – dalla banca. Meccanismo che sarebbe tanto più assicurato – con salvaguardia di tutti gli interessi in gioco – ove la forma del nuovo deposito fosse quella del libretto di deposito intestato alla procedura fallimentare e conservato in cancelleria come visto sopra. L’analisi della norma offre utili riferimenti per affrontare una ulteriore questione, posta all’inizio di queste brevi riflessioni, ossia quella delle modalità con le quali i “creditori irreperibili” ovvero “quelli insoddisfatti” debbano palesarsi, onde manifestare la volontà di acquisire la disponibilità delle somme dovute – rispettivamente – in 16 base al riparto finale, ovvero in ragione di riparto supplementare, da realizzarsi omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel rispetto dell’art. 111 l.fall. Orbene, la forma di tale manifestazione deve ritenersi essere quella del “ricorso” in entrambe le ipotesi19. Tanto come riferito nella relazione illustrativa ove – sebbene con riferimento al tema analogo degli accantonamenti – si riferisce “poiché la chiusura fa venir meno anche gli organi della procedura stessa, si è previsto un semplice meccanismo processuale – un ricorso al giudice designato al presidente del tribunale – al fine di consentire comunque entro i cinque anni dalla chiusura stessa, la distribuzione delle somme accantonate e depositate”. Ed invero, per quanto attiene ai creditori insoddisfatti, la disposizione dell’art. 117, V comma l.fall., espressamente prescrive che il giudice dispone la distribuzione “ su ricorso”20, sicché la “richiesta” si manifesta secondo tale forma se non altro per il brocardo in claris non fit interpretatio.. E, come visto sopra, a ciò consegue una attività – da parte del giudice designato dal Presidente del Tribunale – ove, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, si dispone la distribuzione delle somme, secondo il modello del concorso ex art. 111 l.fall.21 19 Cfr nota 9 Trattandosi di ricorso potrebbe anche accadere che la istanza sia contenuta nella domanda di insinuazione al passivo (Perrotti, sub art. 117, in Commentario Jorio – Fabiani, Bologna- Roma 2010, 1909; Bozza, La tutela dei diritti nella ripartizione dell’attivo, Scritti in onore di Lo cascio, Milano 2006, 205). Sicché – onde evitare disguidi – è opportuno che il curatore fallimentare indichi, nella istanza di chiusura del fallimento, la presenza di somme depositate ex art. 117, IV comma, l.fall. e di creditori che hanno già formulato la richiesta sì da coinvolgerli nel contraddittorio. Da qui anche la opportunità di coinvolgere l’ex curatore nel contraddittorio, ovvero prima di assumere la decisione della devoluzione delle somme allo Stato, onde avere la conferma che non vi siano domande di ammissione o ricorsi volti alla assegnazione. 21 Nel silenzio della legge si pone il problema della impugnazione del provvedimento di assegnazione. Secondo una prima dottrina sarebbe applicabile l’art. 26 l.fall, posto che il reclamo costituisce un mezzo di impugnazione generale dei provvedimenti del giudice in materia fallimentare. Tuttavia contrasta con tale soluzione il rilievo che il reclamo ex art. 26 l.fall. è previsto avverso i provvedimenti del giudice delegato laddove, in questo caso, invece il provvedimento da impugnare non sarebbe emesso dal giudice delegato essendo chiuso il fallimento . Ne viene secondo altra dottrina la verosimile applicazione 20 17 Si tratta allora di un procedimento che, come visto, il legislatore preferisce non predeterminare ma che vuole sia disegnato – sulla fattispecie concreta – dal giudice designato che – in relazione al grado di complessità della vicenda - determinerà il modello di dialettica e di formalizzazione più consono alla singola fattispecie sì da coniugare : celerità, deformalizzazione e rispetto del contraddittorio. 22 Analogamente deve valere per i creditori irreperibili – stante il dato generale espresso nella relazione – i quali – ove si presentino dopo la chiusura del fallimento23 e nei cinque anni dal deposito – degli artt. 737 e ss cpc con la precisazione che quindi – sia nell’una che nell’altra soluzione – non sarebbe possibile l’immediato ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost, che resterebbe ammissibile avverso il provvedimento che decide sul reclamo, essendo provvedimento di carattere decisorio che incide sui diritti soggettivi ( Miele, cit. 938). Allo stesso modo potrebbe tuttavia prospettarsi la diretta applicazione dell’art. 111 Cost avverso il provvedimento del giudice ove si ritenga che il medesimo abbia valenza decisoria. 22 Secondo la dottrina il provvedimento è emanato nel rispetto del contraddittorio e omessa ogni formalità ad esso non essenziale. Il contraddittorio – stando alla detta dottrina - deve essere costituito tra il fallito, che nel frattempo potrebbe aver saldato il debito, ed il creditore a cui favore fu disposto l’accantonamento; non parrebbe,invece, necessario che sia presente il soggetto che, all’epoca del fallimento, aveva ricoperto la carica del curatore. L’istanza dovrà essere notificata al depositario delle somme, al fine di evitare che questo, nel rispetto di quanto previsto dal 4° co., versi le somme ancora depositate allo Stato ( Così, Miele, op. cit, 936; Lupia, op.cit). Si ritiene in dottrina che il contraddittorio non vada esteso anche ai creditori che non abbiano proposto istanza, in quanto la norma prevede che la distribuzione sia effettuata solo a favore degli istanti; coloro che non hanno presentato domanda di distribuzione non hanno un interesse alla partecipazione al procedimento, non potendo essere destinatari delle somme. La ratio della norma va inoltre ricercata nella necessità di rendere più agevole e più celere la nuova distribuzione. Il giudice, secondo gli assunti dell’autore, concede termine per le notifiche e quindi potrà o fissare la data per l’udienza, oppure assegnare un termine per il deposito di note scritte con un ulteriore termine per repliche e solo all’esito provvedere. (Miele, op. cit. . 936). Come detto sopra il procedimento non deve necessariamente essere predeterminato essendo rimesso – in esito alla autonomia concessa dal legislatore – alla valutazione che il giudice faccia del caso concreto, sicché ricorso e procedimento potrebbero essere opportunamente integrati e stabiliti in ragione della sua decisione. 23 Ed invero, nulla osta che il creditore si presenti prima della chiusura de fallimento e dopo l’apertura del conto. Sicché è, a maggior ragione, avvalorata la necessità di intestazione del conto al fallimento 18 sono tenuti comunque a porre in essere ricorso al Presidente del tribunale, vista la decadenza degli organi ex art. 120 l.fall.. Questi, designerà un giudice che – appurata la qualità del soggetto di creditore “irreperibile insoddisfatto” secondo il modello procedimentale più consono alla fattispecie concreta – disporrà il pagamento con mandato; questa volta facendo applicazione delle risultanze del piano di riparto, visto che, il creditore irreperibile, deve avere ciò che gli spetta da riparto cui aggiungere gli interessi che la somma ha maturato in relazione al deposito sul conto. Anche in questo caso è necessaria, difatti, una procedimentalizzazione – sebbene larvata ed elementare – e la gestione della vicenda va rimessa a colui che è designato dalla legge alla soluzione dei conflitti ed alla gestione delle somme depositate : il giudice designato dal Presidente del tribunale Giudice il quale interviene pure nella ipotesi di “assegnazione allo Stato” anche in questo caso disegnando un procedimento di accertamento “del diritto” cucito sulla fattispecie concreta. 19 CENNI AD ALCUNI PROFILI PROBLEMATICI DELLA TRANSAZIONE FISCALE A cura di Pasquale Fabbrocini – Dirigente c/o Agenzia delle Entrate D.R.E. di Napoli. INDICE -PREMESSA 1. CENNI ALL’EVOLUZIONE ED ALLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO 1.1 BREVE QUADRO NORMATIVO 1.2 FINALITA’ DELL’ISTITUTO 2. OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO 2.1 AMBITO OGGETTIVO 2.2 LIMITAZIONI ALL’OPERATIVITA’ DELLA TRANSAZIONE FISCALE 3. PROFILI PROCEDURALI 3.1. LA PROCEDURA TRANSATTIVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO 3.2. LA PROCEDURA TRANSATTIVA NEGLI ACCORDI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO. DI 4. NATURA DELLA TRANSAZIONE E RAPPORTI CON IL CONCORDATO PREVENTIVO 4.1 NATURA DELLA TRANSAZIONE: TESI DOTTRINALI A CONFRONTO 4.2 ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO 4.3 NECESSARIETA’ O FACOLTATIVITA’ DELLA TRANSAZIONE FISCALE 5. EFFETTI DELLA TRANSAZIONE FISCALE 6. PROFILI PENALI -BREVI CONCLUSIONI PREMESSA L’istituto della transazione fiscale, nel momento storico attuale, riveste una importanza accresciuta dalle difficoltà economiche delle imprese, che hanno determinato un aumento delle istanze di definizione concordataria delle posizioni debitorie: di conseguenza, anche i problemi applicativi connessi a tale istituto rivestono una scottante attualità. 1 Qui di seguito si tenterà, senza pretesa di esaustività, di esaminare, alla luce della dottrina e della giurisprudenza di merito, quali siano le principali criticità connesse alla concreta applicazione dell’istituto in commento. Si ritiene opportuno, preliminarmente, evidenziare che i cennati problemi applicativi si originano anche dalla “sedimentazione” normativa da cui scaturisce l’assetto attuale della disciplina della transazione fiscale: pertanto si è ritenuto opportuno evidenziare brevemente l’evoluzione della subiecta materia. Dall’evoluzione della disciplina in commento appare evidente che la soluzione dei principali problemi applicativi passa attraverso il corretto inquadramento sistematico della natura giuridica della transazione fiscale. Infatti, come sarà chiaro tra breve, appare decisivo stabilire se la transazione fiscale costituisce un istituto autonomo, ovvero, sia un endoprocedimento all’interno del procedimento di concordato preventivo od accordo di ristrutturazione dei debiti e se, in tale ultimo caso, la transazione sia necessaria al fine di acconsentire alla falcidia dei crediti erariali, ovvero, se possa configurarsi un concordato od accordo di ristrutturazione senza transazione fiscale. In particolare, alla questione sulla necessari età o meno della transazione fiscale si connettono importanti problemi applicativi circa i suoi effetti: in particolare, dalla necessarietà di tale istituto dipende, ad esempio, la sua portata effettuale sia sul versante delle condizioni in base alle quali disporre dell’obbligazione tributaria che su quello della definitività dei recuperi fiscali per gli anni interessati dall’accordo transattivo. 1. CENNI ALL’EVOLUZIONE ED ALLE FINALITA’ DELL’ISTITUTO 1.1 BREVE QUADRO NORMATIVO Come accennato in premessa, la disciplina della transazione fiscale ha presentato, fin da subito, molti profili di incertezza interpretativa, a causa, innanzitutto, del non perfetto inquadramento sistematico dell’istituto, ossia, delle incertezze in ordine alla sua necessaria collocazione all’interno di una delle procedure concorsuali ed, in ogni caso, in ragione del suo non perfetto coordinamento con la disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali: ciò ha implicato successivi ritocchi alla disciplina originaria dell’art. 182-ter in commento, che brevemente si richiamano nel seguito. Va, innanzitutto, evidenziato che l’art. 16, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha introdotto la possibilità di proporre la transazione fiscale, oltre che nell’ambito della presentazione di un piano di concordato preventivo, anche nel corso delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare (nel prosieguo l.f..). Inoltre, con l’art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 182-ter L.F., estendendo l’oggetto della transazione fiscale ai crediti di natura contributiva (1) e prevedendo, fra l’altro, che il debito attinente all’imposta sul valore aggiunto non potesse essere oggetto di falcidia, ma soltanto di dilazione. 2 L’ultimo intervento normativo, in ordine temporale, sulla disciplina della transazione fiscale è contenuto nell’art. 29, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante la manovra economica correttiva 2010. L’intervento in parola ha avuto la finalità di calibrare l’istituto in commento, in quanto ne ha ristretto l’ambito oggettivo ed ha introdotto sanzioni penali, volte a contrastare un possibile utilizzo abusivo di tale istituto. Infatti, come si illustrerà brevemente al parag. 2.2, oltre alla previsione che il debito relativo alle ritenute fiscali operate e non versate non può essere sottoposto a falcidia, il summenzionato provvedimento normativo è intervenuto anche sugli aspetti procedurali della transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, rendendo più gravoso l’onere documentale a carico dell’impresa proponente e prevedendo la revoca della transazione, nel caso in cui il debitore non esegua, entro novanta giorni dalle scadenze stabilite nell’accordo, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli Enti che gestiscono le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. 1.2 FINALITA’ DELL’ISTITUTO L’istituto della transazione fiscale è stato introdotto al fine di consentire all’impresa che versa in uno stato di crisi temporanea di concordare con l’Amministrazione finanziaria, alle condizioni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, una ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi, sia privilegiati che chirografari, attraverso un loro riscadenziamento in un periodo di tempo più lungo1 (transazione fiscale dilatatoria) oppure, nei casi di crisi finanziaria più grave, mediante una decurtazione del loro ammontare (transazione fiscale remissoria). In sostanza, la transazione fiscale rappresenta lo strumento giuridico messo a disposizione dell’impresa in crisi al fine di coinvolgere anche l’Erario nel piano di risanamento proposto ai creditori, in sintonia con quello che è uno dei principi ispiratori fondamentali della riiforma delle procedure concorsuali: consentire la conservazione dell’impresa qualora vi siano concrete possibilità di un suo risanamento; a tale proposito, va osservato che, attraverso l’accettazione di una riduzione, ovvero di una dilazione del proprio credito, l’Erario può dare un contributo decisivo ai fini del risollevamento dell’impresa in crisi, atteso che i debiti accumulati verso l’Amministrazione finanziaria hanno spesso una notevole incidenza sull’esposizione debitoria complessiva delle imprese. 2. OPERATIVITA’ DELL’ISTITUTO 2.1 AMBITO OGGETTIVO In merito all’ambito oggettivo della transazione fiscale, occorre evidenziare che il comma 1 del citato art. 182-ter, così come delineato dalla suddetta manovra correttiva del 1 Si evidenzia che, in assenza di limiti specifici, la dilazione del debito tributario proposta in sede di transazione fiscale è ammessa anche oltre il limite massimo di settantadue rate mensili previsto in sede di riscossione dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella circ. 18 aprile 2008, n. 40/E. 3 2010, dispone che “… il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”. La formulazione letterale di tale norma non è molto chiara, poiché, dopo aver previsto che la proposta di transazione può riguardare i tributi “limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo”, aggiunge che “se il credito tributario … è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore…”, riconoscendo così, implicitamente, la possibilità di pagamento parziale o dilazionato anche dei crediti tributari assistiti da privilegio. E’ opinione condivisa che la locuzione sopra riportata rappresenti evidentemente un refuso. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate2, privilegiando un’interpretazione teleologicosistematica rispetto a quella letterale, ha affermato che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della transazione fiscale sia i crediti chirografari sia quelli privilegiati, a prescindere dalla circostanza che vi sia stata l’iscrizione a ruolo degli stessi. Inoltre, è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate, che, con riferimento ai crediti tributari privilegiati, si deve sempre verificare che il loro trattamento non sia deteriore rispetto a quello riservato a creditori di rango inferiore o aventi una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali, e che al credito tributario avente natura chirografaria non sia riservato un trattamento differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Va ulteriormente evidenziato che la falcidia dei crediti privilegiati di natura tributaria, nell’ambito del concordato preventivo, sottostà anche al limite previsto dall’art. 160, comma 2, della L.F., ai sensi del quale la proposta di concordato non può prevedere una percentuale di soddisfazione del credito privilegiato inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, mediante la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione. È altresì importante evidenziare che la possibilità per l’imprenditore in crisi di proporre all’Amministrazione finanziaria una decurtazione e/o una dilazione delle pendenze fiscali non riguarda tutti i tributi. Infatti, possono essere oggetto di transazione (con le limitazioni che esamineremo brevemente fra poco) soltanto i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali, con la conseguenza che sono esclusi dall’istituto della transazione in esame tutti i tributi locali, quali, ad esempio, l’Ici, la Tarsu, la Tosap, l’imposta sulle pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Sono altresì esclusi dall’accordo transattivo in parola i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, fra i quali sono certamente compresi i dazi doganali di pertinenza comunitaria, nonché, il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il diritto dell’U.E.3. 2 3 Si veda, amplius, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 18/05/2008. In tal senso si veda la succitata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 2008, parag. 4.2.2. 4 Non è, invece, esclusa dalla transazione con il Fisco l’Irap; si tratta infatti di un’imposta amministrata dall’Agenzia delle Entrate, pur essendo il suo gettito non destinato all’Erario. Occorre infine rilevare che l’art. 182-ter in commento comprende fra i debiti tributari suscettibili di transazione anche gli oneri accessori al tributo, cioè gli interessi, le indennità di mora nonché le sanzioni amministrative per violazioni tributarie. 2.2 LIMITAZIONI ALL’OPERATIVITA’ DELLA TRANSAZIONE. L’esclusione dall’ambito oggettivo della transazione fiscale dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, espressamente prevista dal comma 1 del più volte citato art. 182-ter, aveva sin dall’inizio dato vita ad un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla riconducibilità dell’Iva entro l’alveo dei suddetti tributi e, quindi, sulla possibilità che detta imposta potesse costituire oggetto di negoziazione remissoria e/o dilatatoria con il Fisco, nell’ambito della procedura di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. I dubbi derivavano essenzialmente dal fatto che una quota dell’Iva riscossa da ogni Stato membro deve essere poi versata alla Comunità europea. La dottrina maggioritaria e anche molti tribunali si erano espressi in senso favorevole alla possibilità di proporre, nell’ambito della transazione fiscale, un pagamento parziale del debito Iva (5), mentre l’Agenzia delle Entrate aveva assunto, in merito a tale problematica, una posizione piuttosto restrittiva, affermando che il debitore poteva proporre la falcidia o la dilazione soltanto con riferimento agli interessi e alle sanzioni concernenti la menzionata imposta4. Su tale criticità è intervenuto il legislatore che, con l’art. 32, comma 5, del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha modificato il comma 1 dell’art. 182-ter in modo tale da escludere espressamente il debito Iva dai tributi falcidiabili, consentendone solo la dilazione. Nella relazione illustrativa al decreto legge appena citato viene chiarito che il divieto di falcidia dell’Iva è stato introdotto per evitare la violazione della normativa comunitaria, la quale vieta agli Stati membri di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica dei tributi aventi natura europea. L’art. 29, comma 2, del sopra citato D.L. n. 78/2010, ha altresì precluso la falcidia del debito relativo alle ritenute fiscali operate dall’impresa debitrice in qualità di sostituto d’imposta, ma da questa non versate all’Erario. Pertanto, anche per la restituzione di tali somme sarà possibile ottenere dall’Erario, al più, una dilazione del pagamento, senza nessuna possibilità di falcidia. Vale la pena di precisare che tale limitazione non riguarda l’ipotesi in cui il sostituto d’imposta non abbia effettuato le ritenute alla fonte previste dalla legge. Si pensi, ad esempio, all’accertamento di pagamenti fuori busta a lavoratori dipendenti o di compensi in nero a lavoratori autonomi. In questi casi resta ferma la possibilità di ottenere l’abbattimento del debito per le ritenute fiscali non operate. Sebbene, nella relazione illustrativa della manovra correttiva sopra citata, il fondamento dell’esclusione delle ritenute dalla transazione fiscale remissoria sia stato individuato nelle analogie con l’imposta sul valore aggiunto, che renderebbero irragionevole una disparità di trattamento delle ritenute stesse rispetto a tale imposta, questo nuovo vincolo per la transazione fiscale sembra, in realtà, più una misura restrittiva finalizzata a 4 Si veda, amplius, Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E cit.. 5 non consentire al datore di lavoro disonesto, che applica le ritenute ai dipendenti ma le trattiene per se stesso, anche di beneficiare della riduzione del proprio debito, avente ad oggetto il versamento all’Erario delle somme indebitamente trattenute. 3. PROFILI PROCEDURALI 3.1 LA PROCEDURA TRANSATTIVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO. L’imprenditore che intenda addivenire ad una composizione transattiva delle proprie debenze verso l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito di un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, deve osservare precise regole in ordine al contenuto della proposta transattiva, al fine di consentire agli Uffici finanziari ogni opportuna valutazione5. Per quanto riguarda, in particolare, la transazione fiscale instaurata all’interno della procedura di concordato preventivo, il comma 2, primo periodo, dell’art. 182-ter della L.F. prevede che “copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale”. Si osserva che la norma in esame non indica alcuna specifica forma o contenuto della domanda di transazione fiscale, in quanto il legislatore ha voluto valorizzare l’autonomia delle parti nella formulazione della proposta transattiva. comunque, è opportuno che la domanda contenga una completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale dell’impresa debitrice, così come ad essa nota, nonché l’illustrazione del contenuto della proposta, con particolare riferimento alle percentuali, ai tempi e alle modalità di soddisfacimento della pretesa fiscale, nonché, alle garanzie prestate. In ordine al termine di presentazione della proposta di transazione, è opportuno sottolineare che la locuzione “contestualmente al deposito presso il tribunale”, contenuta nel comma 2 dell’art. 182-ter della L.F., non implica, secondo l’Agenzia delle Entrate6, che detta proposta debba essere presentata alle Agenzie fiscali e all’Agente della riscossione nello stesso giorno in cui viene depositato presso il Tribunale il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. La presentazione è dunque ammessa anche in tempi diversi, purché ragionevolmente circoscritti, in considerazione della particolare celerità del procedimento del concordato. Nella prassi operativa, l’imprenditore, dapprima deposita presso la cancelleria fallimentare del Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente alla domanda di transazione fiscale e ai documenti previsti dall’art. 161 della L.F.7 (acquisendo relativa ricevuta) e, successivamente (lo stesso giorno o anche 5 Per una più diffusa ed organica esplicazione, si veda la più volte citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate. N. 40 del 2008, parag. 5.1. 6 Su tale aspetto, si veda la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 5/01/2009. 7 Si tratta dei seguenti documenti: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; stato analitico ed estimativo delle attività patrimoniali; elenco dei creditori, con indicazione delle relative cause di prelazione; elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del 6 il giorno dopo), presenta all’Agente della riscossione e all’Ufficio copia della documentazione depositata in Tribunale, integrata con la ricevuta di deposito e con le copie delle dichiarazioni fiscali, richieste dal comma 2 del sopra citato art. 182-ter della L.F. Nel termine, (che si ritiene non perentorio)8, di trenta giorni dalla presentazione della suddetta domanda di transazione, l’Agenzia delle Entrate deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, nonché alla trasmissione all’impresa proponente di una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi (per la parte non iscritta a ruolo) e da ruoli vistati ma non ancora consegnati al Concessionario. Entro lo stesso termine, l’Agente della riscossione deve inviare al debitore una certificazione attestante l’entità del debito tributario iscritto a ruolo scaduto o sospeso (11). Oltre che un’attenta verifica in ordine al quantum delle obbligazioni tributarie pendenti, la domanda di transazione fiscale innesca, in seno all’Amministrazione finanziaria, anche un’intensa attività istruttoria volta ad accertare il reale stato di crisi del contribuente, la bontà del piano di risanamento dell’impresa e, quindi, la capacità effettiva di quest’ultima di estinguere, nella misura ed entro le scadenze proposte, la pretesa erariale. 3.2. LA PROCEDURA TRANSATTIVA NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE. Come è noto, l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della L.F. è il risultato di una serie di trattative con i singoli creditori dell’impresa in crisi. Fra questi creditori vi è spesso anche l’Amministrazione finanziaria, la quale viene interpellata attraverso il meccanismo procedurale previsto dal comma 6 dell’art. 182-ter della L.F. In particolare, anche la proposta di transazione fiscale formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione richiede la presentazione all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione territorialmente competenti di un’apposita istanza, la quale, per effetto delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva di cui al sopra citato D.L. n. 78/2010, dovrà ora essere accompagnata, così come previsto già da tempo per la transazione fiscale nel concordato preventivo, dalla copiosa documentazione di cui all’art. 161 della legge fallimentare. La citata manovra correttiva ha inoltre previsto che alla domanda in esame sia allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del debitore o del suo legale rappresentante, attestante che la suddetta documentazione “rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio”. I suddetti Uffici finanziari, a loro volta, devono provvedere, ciascuno per la propria competenza, al consolidamento della posizione fiscale del debitore proponente, inviando a quest’ultimo una certificazione attestante l’entità del debito tributario oggetto di transazione. L’assenso alla proposta transattiva è espresso, previo parere favorevole della Direzione Regionale competente, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, con atto del Direttore dell’Ufficio, per quanto riguarda i tributi non iscritti a ruolo debitore; il valore dei beni e i creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili; la relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario. 8 Nel senso della non perentorietà si è espressa la più volte citata Circolare n. 40/E del 2008. 7 ovvero non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, ovvero, con atto dell’Agente della riscossione, su indicazione del Direttore dell’Ufficio, in relazione ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati all’Agente della riscossione alla predetta data: l’assenso in questo modo espresso vale come sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Va infine evidenziato che la transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo stragiudiziale ex art. 182-bis della L.F. è stata interessata da un’ulteriore novità introdotta, a tutela dell’Erario, dalla suddetta manovra correttiva del 2010. Infatti, è stato previsto nel nuovo comma 7 del citato art. 182-ter della L.F., aggiunto dall’art. 29, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che gli effetti della transazione sono revocati automaticamente, qualora i pagamenti dovuti dal debitore alle Agenzie fiscali e agli Enti previdenziali ed assistenziali non siano eseguiti integralmente entro novanta giorni dalle scadenze concordate9. 4. NATURA DELLA TRANSAZIONE FISCALE E RAPPORTI CON IL CONCORDATO PREVENTIVO 4.1 NATURA DELLA TRANSAZIONE: TESI A CONFRONTO La dottrina si è interrogata , innanzitutto, sulla natura della transazione fiscale, ed, in particolare, se essa costituisca un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, ovvero, costituisca un subprocedimento interno al primo)10. E’ opportuno evidenziare che la prima soluzione implicherebbe, tra l’altro, la proponibilità dell’istituto anche nell’ambito della proposta di composizione della crisi da parte dell’imprenditore non fallibile, disciplinata dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3. In dottrina, in particolare, si è sottolineato11 come dallo stesso tenore letterale della norma si ricaverebbe l’autonomia e l’eventualità della transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo, contestando la tesi della subalternità endoconcorsuale che non può che portare con sé, quale conseguenza logica, l’affermazione che non si può procedere alla falcidia del credito erariale chirografario se non ricorrendo obbligatoriamente all’istituto dell’art. 182ter della legge fallimentare, che verrebbe degradato a mera norma procedimentale. A tal fine si è rilevato che non avrebbe senso “ritenere opzionale il ricorso alla transazione fiscale se poi, comunque, a decidere sul suo perfezionamento sarebbero gli altri creditori a maggioranza”, osservando ancora che “… se è pur vero che il testo letterale del primo comma dell’art. 182-ter della legge fallimentare pare legare la possibilità di proporre il pagamento con falcidia del credito chirografario erariale nel (solo) ambito della 9 Sul punto, si veda, amplius: A. La Malfa, Modifiche e integrazioni alla transazione fiscale, in “Corriere tributario” n. 33/2010, pagg. 2694 e ss.. 10 Per una più ampia e puntuale trattazione, si veda: G. La Croce, Autonomia endoconcorsuale e non obbligatorietà della transazione fiscale nel concordato preventivo, in “Il Fallimento”, 2010, pagg. 142 e seguenti; idem, La transazione fiscale nell’intreccio di norme generali, norme speciali e norme costituzionali: è possibile uscire dal labirinto?, ivi, 2008, pag. 1410, nonché A. La Malfa, op. cit. pag. 4; A. Penta, Obbligatorietà o facoltatività nel classa mento dei creditori e carattere autonomo o dipendente della transazione fiscale, in “Il Fallimento”, 2010, pagg. 233 e seguenti; L. Tosi, Il delicato rapporto tra autorità e consenso in ambito tributario, in “Giust. trib.”, 2008, pag. 25; in giurisprudenza, cfr. Trib. di Roma, 27 gennaio 2009, in “Il Fallimento”, 2010, pag. 232. 11 In tal senso, Cfr. La Croce, op. cit., pag. 146. 8 transazione fiscale, una simile lettura si presenta totalmente illogica rispetto ad una sua collocazione sistematica all’interno della normativa fallimentare – e sarebbe contraria al principio della par condicio dei creditori chirografari che, tutt’ora, informa l’intero diritto fallimentare riformato, seppure con il vulnus derogativo delle classi nel concordato preventivo, deroga che, però, è opzionale almeno per la dottrina e la giurisprudenza dominante. A tale soluzione, sostenuta principalmente dall’Amministrazione finanziaria, si è contrapposta quella – che appare maggioritaria in giurisprudenza (si veda, amplius, il paragrafo successivo) secondo cui la transazione fiscale non integrerebbe un autonomo accordo con il Fisco, bensì un sub-procedimento interno al concordato preventivo: a ciò conseguirebbe l’importante effetto in base al quale la posizione del credito fiscale, pur in caso di voto contrario alla proposta omologata, rimarrebbe legata alle sorti del concordato e, quindi, in caso di omologa, la falcidia prevista nella proposta diverrebbe vincolante anche per l’Erario come per gli altri creditori12. In sostanza, la dottrina13 ha valorizzato il dato normativo, il quale, effettivamente, si presta ad una contrastante interpretazione, evidenziando che “…sin dalla fase ammissiva alla procedura di concordato preventivo gli accordi finalizzati ad una transazione fiscale devono seguirne l’iter, a tal punto che, qualora il termine di trenta giorni fissato al concessionario ed all’ufficio per trasmettere la certificazione e procedere alla liquidazione di rispettiva competenza scada allorquando il tribunale abbia già dichiarato aperta la procedura di concordato, le copie dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmesse al commissario giudiziario, al fine di porlo nelle condizioni di verificare l’elenco dei creditori e dei debitori (art. 171, primo comma) e di redigere l’inventario del patrimonio del debitore, nonché la relazione particolareggiata di cui all’art. 172”. A ciò si aggiunga, secondo tale autore14, che sia per i tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati al concessionario che per quelli già iscritti a ruolo e consegnati al concessionario alla data di presentazione della domanda, il voto favorevole o contrario alla “proposta di concordato” deve essere, se del caso, espresso in sede di adunanza dei creditori. Tale previsione, oltre ad iscrivere i creditori, individua in termini inequivoci l’oggetto del voto stesso, che non è identificato nella sola proposta di transazione fiscale, bensì è esteso all’intera proposta concordataria. Infine, ma non da ultimo, la chiusura della procedura di concordato preventivo, che si realizza a seguito dell’adozione del decreto di omologazione emesso ai sensi dell’art. 180, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi fiscali e contributivi, con una evidente ripercussione ab externo degli esiti della omnicomprensiva procedura maggiore. Sottolinea ancora la dottrina citata che “…la ratio legis è all’evidenza quella di offrire al debitore uno strumento idoneo a definire unitariamente le pendenze esistenti in un dato momento storico e che gli consenta, con riferimento ai crediti fiscali, il consolidamento definitivo degli stessi anche in relazione a quelli ancora in itinere.”. Aderendo alla tesi della natura “dipendente” della transazione fiscale, si perviene – inevitabilmente alla conclusione che l’accordo transattivo non potrà che condividere gli effetti e le sorti del concordato nelle sue varie fasi fisiologiche (esecuzione) e patologiche 12 In tal senso, Cfr. A. La Malfa, op. cit., pag. 3. In tal senso, si veda, ad esempio, A. Penta, op. cit., pagg. 233 e ss.. 14 Penta, op. cit., pag. 242. 13 9 (risoluzione e annullamento) e l’Amministrazione finanziaria resterà soggetta all’esito finale della votazione concordataria, ancorché contrastante con il proprio voto. Peraltro, sottolinea la dottrina15, “… alcuni effetti ‘tipici’ della transazione fiscale (il c.d. consolidamento del debito fiscale ed il divieto di un successivo esercizio dei poteri accertativi da parte dell’Amministrazione Finanziaria sui rapporti tributari oggetto di transazione, con conseguente cessazione della materia del contendere nelle controversie in corso) possono realizzarsi solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria presti espressa adesione (attraverso il voto favorevole) nei confronti della transazione. La circostanza assumerà particolare rilievo nell’ipotesi in cui la proposta contempli altresì l’imposta sul valore aggiunto, atteso che, a seguito della modifica apportata all’art. 182-ter dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (secondo cui ‘con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento), se si vorrà conseguire l’assenso dell’Agenzia delle Entrate, si dovrà prevedere un pagamento integrale o, tutt’al più, dilazionato del credito IVA.”. Aderendo alla soluzione della natura dipendente della transazione fiscale, all’Amministrazione finanziaria – in caso di voto contrario nel concordato preventivo rimarrebbe solamente l’eventuale possibilità di proporre l’opposizione in sede di omologazione del concordato medesimo, ai sensi dell’art. 180 della legge fallimentare, qualora sia stato presentato un concordato con classi. Da quanto succintamente riassunto emerge che la natura dipendente od autonoma della transazione ha ricadute pratiche decisive in ordine alle condizioni in base alle quali è possibile falcidiare i crediti erariali ed agli effetti riconducibili alla transazione medesima. Pertanto, si ritiene utile analizzare brevemente come la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, soprattutto, di merito. 4.2 ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO La tesi dipendente, prospettata nel paragrafo che precede, è stata sostenuta in giurisprudenza, laddove si è affermato che “la transazione fiscale inserita in un piano di concordato preventivo è priva di autonoma rilevanza e la sorte dei crediti tributari privilegiati resta legata alla volontà della maggioranza dei creditori e prescinde dalla adesione dell’Amministrazione finanziaria”16. Si ritiene utile riportare di seguito alcune soluzioni giurisprudenziali sulla versata questio della natura dipendente od autonoma della transazione rispetto al concordato. Ad esempio, il Tribunale di Asti17 ha ritenuto che “… l’imprenditore che presenta una proposta di concordato preventivo non deve utilizzare lo strumento della transazione fiscale, in quanto la possibilità del soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, senza alcuna distinzione di sorta, è prevista dall’art. 160, secondo comma legge fallimentare, norma di portata generale, che non pone alcuna limitazione in relazione alla natura dei crediti falcidiati: di conseguenza il voto contrario espresso dall’agenzia delle entrate ed al concessionario della riscossione ha l’unico effetto di escludere che la società 15 In tal senso, cfr., Penta, op. cit. pag. 242. Conformemente si veda: Trib. di Pescara, 2 dicembre 2008, in www.ilcaso.it, sez. I, doc. 17 Si allude a: Trib. di Asti, 3 febbraio 2010, in “Il Fallimento”, 2010, pagg. 707 e seguenti, con nota di Verna, La transazione fiscale quale sub-procedimento facoltativo del concordato preventivo, ivi, pagg. 710 e seguenti. 16 10 possa conseguire il consolidamento della propria esposizione debitoria nei confronti del fisco, e non quella di incidere sull’ammissibilità del concordato.”. Altra giurisprudenza ha qualificato la transazione parte integrante del piano concordatario, che si risolverebbe “in una modalità collaterale ed interna della procedura di concordato preventivo”18; analogamente, se gli uffici non procedono alla quantificazione del debito e non esprimessero alcun voto nell’adunanza dei creditori, tale comportamento finirebbe per essere parificato, per il meccanismo di voto caratteristico del concordato preventivo, ad un voto contrario. Peraltro – come già evidenziato – se la proposta fosse comunque omologata in forza del voto favorevole degli altri creditori, la stessa diverrebbe obbligatoria per tutti i creditori, compreso l’Erario. Secondo altra giurisprudenza la transazione fiscale costituisce una fase endoconcorsuale, che si chiude con l’adesione o il diniego alla proposta di concordato mediante voto espresso nell’adunanza dei creditori; a tale conclusione si giunge sul presupposto che l’inserimento della transazione fiscale nel piano concordatario e l’espressione del voto, da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Concessionario in sede di adunanza dei creditori, “procedimentalizzano (...) la formazione della volontà amministrativa ma non devono far perdere di vista il fatto che l’accordo si identifica con il concordato stesso e non può che condividerne gli effetti e le sorti nelle sue varie fasi fisiologiche (esecuzione) e patologiche (risoluzione ed annullamento). A ciò consegue che, confluendo nel concordato preventivo, la transazione fiscale finisce per partecipare a pieno titolo della natura di esso, posto che l’accordo si realizza (e non può che realizzarsi) nel concordato preventivo, con conseguente identificazione degli effetti e dei rimedi per esso stabiliti dalla legge”. Si è ribadito in altra occasione19 che la “transazione è un istituto certamente endoconcorsuale, quantomeno all’interno del concordato preventivo e, proprio per la sua ideazione e definizione è un tentativo di valorizzare gli aspetti dell’accordo e del consenso tra ente impositore e debitore, perciò necessariamente, deve tendere a svalutare e delimitare quegli aspetti di rigidità che hanno caratterizzato in precedenza l’obbligazione tributaria, tradizionalmente indisponibile ed il regime pubblicistico che la caratterizza. Altrimenti opinando è solo una sterile ed inutile apparenza e diviene uno strumento di ausilio alla sistemazione della crisi privo di qualunque elasticità, perciò del tutto incongruo.”. A ciò consegue che l’Agenzia delle Entrate e il concessionario resteranno soggetti all’esito della votazione concordataria, ancorché contrastante con il proprio voto, poiché altrimenti, non avrebbe senso prevedere comunque la loro partecipazione alla delibera dei creditori ed all’eventuale decreto di omologazione del concordato, e l’eventuale omologazione della procedura di concordato preventivo determinerà la cessazione della materia del contendere nelle liti relative ai tributi definiti.20. Il Tribunale di Roma21, ha analizzato in modo compiuto la problematica in discorso, osservando che “… è noto che si scontrano due opposte tesi: a) quella dell’autonomia della transazione fiscale, secondo cui comunque il suo perfezionamento e la sua validità 18 Cfr. Trib. di Piacenza 3 luglio 2008, nello stesso senso cfr. Trib. di. Bologna 26 ottobre 2006, in “Il Fallimento”, 2007, pag. 579, nonché Trib. di Milano 13 dicembre 2007, in www.ilcaso.it. 19 Cfr. Trib. di Monza 16 marzo 2010. 20 Cfr. Trib. di Bologna 26 ottobre 2006. 21 Cfr. Trib. di Roma 27 gennaio 2009, in “Il Fallimento”, 2010, pag. 232, con nota di Penta, op. cit., ivi, pagg. 233 e ss.. 11 costituiscono condizioni essenziali della possibilità di pervenire alla falcidia dei crediti privilegiati fiscali nel concordato preventivo; b) quella opposta che, proprio in ragione della non autonomia dell’istituto di cui all’art. 182 ter rispetto al concordato preventivo, ritiene che comunque il voto contrario dell’agenzia fiscale non impedisca che il concordato possa spiegare pienamente i suoi effetti e che quindi, ove lo stesso sia approvato, il pagamento percentuale previsto per i crediti fiscali divenga efficiente ed obbligatorio verso tutti i creditori; sulla prima tesi è attestata parte della dottrina e sulla seconda la giurisprudenza di merito che sinora si è espressa sul punto e altra parte della dottrina; ritiene il collegio di aderire alla seconda tesi che respinge l’autonomia, per le seguenti ragioni: i) l’art. 182ter non si discosta dall’art. 160 della legge fallimentare nel prevedere la possibile falcidia dei crediti privilegiati tributari, ma aggiunge a tale previsione la disciplina procedurale attraverso cui gli uffici fiscali pervengono al voto; ii) quello della transazione fiscale non costituisce un vero e proprio negozio a contenuto transattivo, poiché non è prevista la stipula di un accordo contenente reciproche concessioni e attraverso di esso non si tende a risolvere o prevenire una lite tra il fisco e il debitore; in tal senso sarebbe quindi improprio parlare di autonomia di tale negozio rispetto al diverso e più generale negozio costituito dal concordato; iii) già il contenuto precettivo dell’art. 160 della legge fallimentare sulla falcidia dei crediti privilegiati è sufficiente a consentire il superamento del principio d’indisponibilità dei crediti tributari, che non ha rango costituzionale; iv) dal punto di vista funzionale, la transazione fiscale si atteggia quale procedura predisposta per consentire agli uffici fiscali di partecipare al concordato col loro voto e per dettare le regole attraverso cui legittimamente i relativi uffici esprimono il voto; v) formalmente, quello espresso dagli uffici fiscali è un voto, reso alla pari di quello di tutti gli altri creditori in applicazione del principio maggioritario, e non invece una espressione di volontà alla stregua dell’accettazione di un negozio; in tal senso è qualcosa di più e di diverso da un atto negoziale; vi) la disciplina dell’art. 182-ter non contiene una fase volta alla definizione di trattative tra le parti, come sarebbe stato necessario se effettivamente si fosse trattato di transazione vera e propria; vii) andando di contrario avviso si attribuirebbe al fisco un potere di veto insindacabile, con violazione dei diritti del proponente e degli altri creditori; viii) mentre il concordato (preventivo o fallimentare) ha una sua propria funzione autonoma rispetto alla transazione fiscale e può vivere di vita propria, altrettanto non è per la transazione che può essere proposta solamente nell’ambito di altra procedura del sistema concorsuale; consegue a tali considerazioni che, tanto in caso di voto negativo, quanto in caso di mancato voto (equiparabile al voto negativo), ove il concordato venga omologato, rimane vincolante anche per il fisco, che subisce la falcidia ivi prevista.” Si ritiene utile evidenziare anche la pronuncia del Tribunale di Biella22 il quale ha affermato che “la transazione fiscale costituisce un quid mediante il quale l’imprenditore mira a conseguire finalità ulteriori rispetto a quelle derivanti dal concordato, quali il consolidamento del debito fiscale attraverso la definitiva quantificazione della propria esposizione debitoria, e la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi interessati dalla proposta.”. Ancora da parte della giurisprudenza si è evidenziato come “… la norma sulla transazione fiscale non dia luogo ad una norma procedimentale obbligatoria ma che piuttosto si inserisca nel sistema del diritto fallimentare, secondo un criterio alternativo e/o aggiuntivo alle regole del concorso. La procedura regolata dall’art. 182-ter della legge 22 Cfr. Trib. di Biella 30 giugno 2010, in “Il Fallimento”, 2010, pag. 1337. 12 fallimentare, come peraltro affermato da una parte della giurisprudenza, rappresenta una facoltà accordata al debitore laddove voglia ottenere il consolidamento della propria posizione debitoria con l’erario, sicchè, ad omologazione avvenuta, ove intrapresa la strada della transazione fiscale, l’effetto sarà quello di ottenere ex art. 182-ter quinto comma legge fallimentare, “la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi.”23. La Corte di Appello di Genova24 ha sottolineato che la transazione fiscale non è un istituto autonomo ma una fase endoprocedurale che deve essere inserita nella proposta di concordato preventivo alle cui disposizioni resta assoggettata,” con la conseguenza che deve ritenersi “…ammissibile una domanda di Concordato preventivo che abbia ad oggetto la remissione di debiti fiscali e previdenziali anche al di fuori della transazione fiscale, la quale ultima non integra un procedimento necessario per l’imprenditore in crisi che voglia comporre la propria esposizione con gli Enti (fiscali e previdenziali, assistenziali), ma una facoltà per il contribuente che sia interessato a beneficiare degli effetti giuridici che l’ordinamento ricollega alla transazione: la cristallizzazione del debito fiscale e la cessazione della materia del contendere. Sicché ben potrebbe una domanda di concordato preventivo con falcidia dei crediti fiscali e previdenziali non essere accompagnata da alcuna transazione fiscale.”. In senso contrario a tale soluzione sembrano – invece – orientate altre pronunce del Tribunale di Roma e del Tribunale di Monza. Il Tribunale di Roma25 ha statuito che “… l’istituto della transazione integra l’esclusivo rimedio obbligatorio per l’imprenditore in crisi che, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, voglia comporre la propria esposizione debitoria anche con il Fisco e con gli Enti previdenziali e assistenziali”. Il carattere obbligatorio di detto rimedio discende dalla natura imperativa dell’art. 182-ter, che, in quanto impone un comando precettivo, non è suscettibile di essere derogato. La “determinazione volitiva di accettazione o meno della proposta di transazione fiscale e contributiva viene fatta valere da parte degli Enti, nel concordato, tramite l’esercizio del voto in sede di adunanza dei creditori, e negli accordi, per il computo del 60% delle passività dell’imprenditore proponente la ristrutturazione dei debiti. In un’operazione di concordato preventivo o di accordi ex art. 182-bis, il debito di Iva, al pari degli altri debiti fiscali e previdenziali, deve essere negoziato soltanto nell’ambito della procedura di transazione di cui all’art. 182-ter, della legge fallimentare, il quale prescrive, con riferimento all’Iva e alle risorse proprie dell’Unione Europea, il divieto di pagamenti parziali… Tale divieto comportamentale non altera il principio della inderogabilità dell’ordine delle cause legittime di prelazione, in quanto consacrato da una precisa formula giuridica di diritto eccezionale la cui applicazione non postula necessariamente che la proposta di concordato preveda il pagamento integrale di tutti gli altri crediti prelatizi di grado superiore al debito per Iva”. 23 In tal senso, cfr. anche Osservazioni in tema di transazione fiscale, a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, aprile 2010, ove si osserva a pag. 5 che “…il debitore medesimo non dovrebbe essere costretto ad addivenire ad alcun accordo transattivi con il Fisco, rimanendo la transazione fiscale una facoltà cui il debitore concordatario potrà tutt’al più ricorrere”. 24 Cfr. Corte di Appello di Genova, 19 dicembre 2009, in www.ilcaso.it. 25 Cfr. Trib. di Roma 16 dicembre 2009, in www.ilcaso.it. 13 In sostanza, secondo tale soluzione, la transazione fiscale, in quanto costituente parte integrante del piano concordatario produrrà o meno i suoi effetti se la proposta di concordato sarà o meno omologata dal Tribunale26. 4.3 NECESSARIETA’ O FACOLTATIVITA’ DELLA TRANSAZIONE FISCALE Da quanto sopra riportato emerge che, secondo la giurisprudenza prevalente, sia di legittimità che di merito, la transazione fiscale ha una natura dipendente da quella del concordato preventivo, ossia, non può sussistere transazione fiscale senza concordato; a questo punto si pone un problema ulteriore e cioè se possa sussistere un concordato senza transazione fiscale. In sostanza, ci si domanda se, al fine di consentire la falcidia dei crediti tributari sia indispensabile ricorrere alla transazione fiscale o se tale falcidia sia un effetto del concordato in quanto tale, del pari a ciò che avviene per gli altri crediti prelatizi in base all’art. 160 l.f.. Parte della dottrina ha valorizzato l’utilizzo della locuzione, contenuta nell’art. 182-ter l.f., che indurrebbe a ritenere che in capo al debitore sussista una mera facoltà di proporre, nell’ambito del piano di concordato, la transazione fiscale, in quanto in alternativa può indicare il trattamento dei debiti fiscali nella proposta unitamente agli altri debiti. In senso contrario a quanto sopra indicato si colloca – tuttavia l’orientamento del Tribunale di Monza27, secondo cui nell’ambito del concordato preventivo la presentazione dell’istanza di transazione fiscale è indispensabile perché l’Erario possa partecipare al meccanismo del voto, accettando una falcidia del proprio credito. Si contrappone a tale soluzione la pronuncia della Corte di Appello di Genova28, secondo cui la “transazione fiscale non è un procedimento cui si debba necessariamente ricorrere per la presentazione di una proposta di concordato preventivo che comprenda crediti fiscali, bensì una procedura a carattere facoltativo della quale il debitore si può avvalere al fine di rendere incontestabili i crediti in questione.”. Nello stesso senso appare orientata la Corte di Appello di Firenze29, affermando che la transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter della legge fallimentare non è un procedimento obbligatorio, nel senso che l’imprenditore che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 160 può formulare una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento integrale ovvero la falcidia dei crediti tributari, anche senza seguire l’iter descritto dall’art. 182-ter e dunque senza perseguire gli effetti di consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso che la citata norma ricollega all’esito positivo della transazione fiscale, la quale deve perciò essere considerata come facoltativa per quel debitore che, per qualsiasi motivo, non avesse interesse a conseguire gli effetti anzidetti30. 26 In tal senso si è espressa Cass. Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 cit., secondo cui nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell’Amministrazione fiscale non impedisce l’omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell’Amministrazione. 27 Ci si riferisce a Trib. Monza 23 dicembre 2009, in www.ilcaso.it. 28 Cfr. Corte di Appello di Genova 19 dicembre 2009, in www.ilcaso.it. 29 Cfr. Corte d’Appello di Firenze 13 aprile 2010, in www.ilcaso.it. 30 Cfr. Cass., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931, cit. 14 Da ultimo, si evidenzia una pronuncia del Tribunale di La Spezia31, secondo cui “la proposta di concordato preventivo, può prevedere la falcidia dei crediti tributari anche nel caso in cui il proponente non percorra l’iter previsto dall’art. 182 ter della legge fallimentare e dunque, non persegua gli effetti del consolidamento del debito fiscale e della cessazione del contenzioso, effetti che la citata norma ricollega all’esito positivo della transazione fiscale.”. In ordine alla natura non obbligatoria della transazione fiscale si sono espressi anche altri giudici di merito, affermando che “... nel caso di proposta di concordato che prevede il pagamento non integrale dei crediti tributari o contributivi il ricorso alla transazione fiscale di cui all’articolo 182 ter legge fallimentare non può ritenersi obbligatorio, ma facoltativo”. In tale prospettiva, secondo alcuni, l’eventuale obbligatorietà della transazione fiscale, nell’ambito del concordato preventivo, implicherebbe un’alterazione del principio generale sancito dall’articolo 160 l.f., che impone il rispetto dei privilegi, e quindi la soddisfazione dei creditori privilegiati, nei soli limiti del valore di mercato dei beni gravati dalla garanzia, con la creazione di uno ius singulare per il creditore erario di difficile giustificazione, non solo e non tanto sul piano della sua costituzionalità, quanto con riguardo all’intero impianto della riforma. Il ricorso alla transazione fiscale deve, dunque, ritenersi facoltativo e trova la sua giustificazione unicamente nei limiti in cui consente il c.d. “consolidamento della posizione tributaria o contributiva”32. I problemi interpretativi e applicativi relativi alla transazione fiscale aumentano se si pensa al fatto che la sua previsione nell’ambito del concordato preventivo non equivale all’introduzione nella disciplina fallimentare di una generale possibilità di pagamento parziale dei crediti privilegiati, bensì solo alla possibilità di un “pagamento parziale condizionato”, subordinato all’insufficienza dei beni vincolati al soddisfacimento integrale spettante ai creditori nel rispetto del grado assegnato dalla legge al credito tributario. Dal canto suo, la Corte di Cassazione ha precisato che: “Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove, tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti – consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso – subordinati all’omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale”. In conclusione, a parere della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, il debitore/contribuente che accede ad una procedura di concordato preventivo non ha l’obbligo, ma solo la facoltà, di attivare la procedura della transazione fiscale. Tale attivazione non avrebbe lo scopo di procedimentalizzare la formazione della volontà dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla remissione dei crediti erariali e, quindi, non sarebbe richiesta in ragione dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì, la transazione si renderebbe necessaria solo quanto il contribuente intenda ottenere l’ulteriore obiettivo del consolidamento della propria posizione fiscale. 31 Cfr. Trib. di La Spezia 2 luglio 2009, in www.ilcaso.it, sez. I, doc. 1883/2009. In tal senso, cfr. Corte di Appello di Venezia 17 luglio 2010, in mass. OCI, mass. 316, nello stesso senso cfr. Corte di Appello di Torino 6 maggio 2010, in mass. OCI, mass. 330. 32 15 5. GLI EFFETTI DELLA TRANSAZIONE FISCALE In margine a questo breve excursus sulla transazione fiscale, si ritiene utile fare il punto sugli effetti ad essa riconducibili ed alle criticità lasciate aperte dalla disciplina vigente. Orbene, la transazione fiscale, accanto all’effetto più volte menzionato di consentire al debitore/contribuente un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti di natura tributaria, produce anche altri effetti “naturali” quali: - la quantificazione certa delle passività fiscali oggetto di negoziazione remissoria e/o dilatatoria (cosiddetto consolidamento della posizione fiscale del debitore), che si concretizza nelle certificazioni del debito tributario rilasciate dall’Ufficio e dall’Agente della riscossione; - la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi transatti, effetto che l’art. 182-ter, comma 5, della L.F. ricollega all’omologazione del concordato. La cristallizzazione del quantum della pretesa tributaria è, a ben vedere, una peculiarità che contraddistingue l’Erario da tutti gli altri creditori nell’ambito del piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti, in relazione a tutti i crediti diversi da quelli aventi natura tributaria o contributiva non è previsto un vero e proprio procedimento formale di verifica ed acclaramento della loro esistenza, tant’è che l’art. 176 della L.F., con riferimento al concordato preventivo, prevede espressamente che i crediti contestati possono essere ammessi provvisoriamente ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò possa influire sui giudizi circa l’esistenza dei crediti stessi, instaurati mediante le normali azioni di cognizione. Con riferimento alla previsione della cessazione della materia del contendere, in relazione alle liti aventi ad oggetto i tributi transatti, si deve rilevare che, sebbene il tenore letterale dell’art. 182-ter, comma 5, della L.F. sembrerebbe fare riferimento alle sole liti già instaurate, cioè, già pendenti presso le Commissioni tributarie, la dottrina prevalente ritiene che detta disposizione si estenda anche alle liti soltanto potenziali, che potrebbero, cioè, sorgere in relazione ad atti di accertamento già emessi e per i quali sia ancora in corso il termine per l’impugnazione. A tale profilo problematico se ne aggiunge un altro, relativo alla portata da attribuire al sopraccennato effetto di “consolidamento” delle pendenze tributarie/contributive, ossia, se la transazione possa produrre l’effetto di precludere, con riferimento ai tributi ed alle annualità dalla stessa considerati, ogni futura attività accertativa degli Uffici Finanziari. Si deve rilevare che la dottrina maggioritaria ritiene che il sopraccennato effetto di consolidamento implichi anche la suddetta preclusione alla futura attività accertativa. Diversamente, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che è comunque possibile, relativamente ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della transazione fiscale, accertare eventualmente un credito tributario superiore rispetto a quello attestato nelle certificazioni tributarie ex art. 182-ter, comma 2, della L.F.: in sostanza, l’ulteriore attività accertativa non è preclusa anche se il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione è stato omologato dal Tribunale. Come accennato, la dottrina prevalente è, tuttavia, di parere contrario, ad esempio si è sostenuto che si deve ritenere che proprio il definitivo accertamento della pretesa tributaria 16 costituisca l’elemento qualificante della procedura transattiva in esame. Se, dopo aver sottoscritto ed accettato la transazione fiscale, l’Amministrazione finanziaria conservasse – come ritiene l’Agenzia – un potere accertativo sui tributi transatti, allora, da un lato, non si capirebbe perché la legge preveda che l’Ufficio fiscale debba procedere ad una formale “certificazione” dell’ammontare del debito tributario; dall’altro, si dovrebbe concludere che, con riferimento al concordato preventivo, la transazione fiscale ex art. 182-ter della L.F. altro non è che un inutile appesantimento procedurale, dal momento che, nell’ambito della summenzionata procedura concorsuale, la possibilità di non pagare integralmente i creditori privilegiati (Erario compreso) è già contemplata dall’art. 160, comma 2, della medesima legge. In conclusione, la dottrina dominante ha connesso la questione concernente la preclusione della futura attività accertativa, quale effetto naturale della transazione fiscale, alla circostanza della necessarietà o meno della transazione medesima nell’ambito del concordato preventivo od accordo di ristrutturazione, in quanto, come sopra esposto, a parere di detta dottrina, in ipotesi di disconoscimento del suddetto effetto preclusivo, la transazione fiscale sarebbe soltanto un appesantimento delle procedure concorsuali nelle quali si inserisce. 6. PROFILI PENALI Al fine di persuadere l’Amministrazione finanziaria ad accettare la proposta di transazione fiscale, il contribuente potrebbe essere indotto a rappresentare la propria situazione patrimoniale e finanziaria in modo più grave di quanto non lo sia in realtà, sottovalutando artatamente le attività patrimoniali, ovvero, sopravvalutando le passività indicate nei documenti relativi alla transazione. La falsa rappresentazione del deficit patrimoniale potrebbe, infatti, indurre l’Agenzia delle Entrate a valutare la percentuale di pagamento dei debiti tributari offerta dal contribuente più conveniente rispetto a quella realizzabile attraverso le normali procedure di riscossione, nella prospettiva del fallimento del contribuente stesso. Al fine di contrastare tale comportamento fraudolento, il legislatore della manovra correttiva 2010 ha modificato l’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dedicato al reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, inserendovi un secondo comma, in base al quale “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. Come già rilevato dalla Corte di Cassazione33, non è chiaro se la soglia minima di punibilità di euro cinquantamila si riferisca ai soli elementi passivi fittizi o anche a quelli attivi. 33 Si veda la relazione n. III/09/10 del 3 agosto 2010, in cui la Suprema Corte ha analizzato le novità legislative a carattere penalistico introdotte dalla manovra correttiva di cui al D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010. 17 Invero, se, da un lato, la formulazione letterale della norma sembra lasciare pochi dubbi sul fatto che con riferimento agli elementi attivi basti un minimo scostamento per integrare il reato tributario in discussione, dall’altro non è comprensibile la scelta del legislatore – sempre che di scelta si tratti e non, invece, di un refuso – di prevedere questa differenziazione fra l’omissione di elementi attivi e l’indicazione di passività inesistenti. Tale nuova fattispecie criminosa appare alquanto insidiosa, non solo per l’imprenditore che intenda accedere allo strumento transattivo, ma anche per i soggetti terzi che garantiscono o intervengono nel processo di ristrutturazione (assuntori, garanti, eccetera), oltre che, ovviamente, per il professionista chiamato ad attestare, nella propria relazione al piano concordatario, la veridicità dei dati aziendali presentati, per il quale si può profilare il rischio di concorso nel reato in esame, in caso di indicazioni false superiori alle sopradette soglie di punibilità, ammesso che sia provata, naturalmente, l’alterazione dolosa dei dati. La norma potrebbe avere un impatto pratico notevole, in quanto sembrerebbe potersi applicare anche nel caso in cui lo scostamento degli elementi attivi rispetto al loro valore effettivo non sia dovuto all’omissione di attività, ma soltanto ad una loro sottovalutazione, ipotesi questa tutt’altro che infrequente nella prassi operativa, dato che generalmente lo stato analitico ed estimativo delle attività patrimoniali ex art. 161, comma 2, lettera b), della legge fallimentare viene formato applicando criteri di valutazione prudenziali. BREVI CONCLUSIONI In base a quanto succintamente esposto, si ritiene di potere formulare alcune semplici considerazioni di sintesi. In primo luogo, come si è detto al parag. 5, la questione della portata effettuale della transazione fiscale è stata posta in relazione alla natura autonoma o dipendente della procedura transattiva rispetto alle procedure concorsuali. Tanto considerato, in ordine alla qualificazione giuridica della transazione, da quanto sopra riportato, emerge che, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, la transazione fiscale ha una natura dipendente da quella del concordato preventivo o dagli accordi di ristrutturazione, ossia, non può sussistere transazione fiscale senza concordato od accordo di ristrutturazione: pertanto, si ritiene di potere concludere che la transazione fiscale sia destinata, esclusivamente, ai soggetti fallibili (art. 1 l.f.)34. Ciò posto, come si è detto,emerge un problema ulteriore e cioè se possa sussistere una delle due prefate procedure senza transazione fiscale, ossia, se quest’ultima sia necessaria o meno, al fine di dare luogo alla falcidia dei crediti tributari e contributivi. Come detto al parag. 4.3, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti attribuiscono carattere non necessario all’istituto in parola, ritenendolo indispensabile solo al fine del manifestarsi dell’effetto del “consolidamento” delle pendenze fiscali e contributive. In sostanza, a parere della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, il debitore/contribuente che accede ad una procedura di concordato preventivo non ha l’obbligo, ma solo la facoltà, di attivare la procedura della transazione fiscale. Tale attivazione non avrebbe lo scopo di procedimentalizzare la formazione della volontà dell’Amministrazione Finanziaria in ordine alla remissione dei crediti erariali e, quindi, non sarebbe richiesta in ragione dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì, la 34 Tale è anche l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 40/E, parag. 4.1. 18 transazione si renderebbe necessaria solo quanto il contribuente intenda ottenere l’ulteriore obiettivo del consolidamento della propria posizione fiscale e contributiva. Pertanto, diviene decisivo stabilire cosa si intenda per “consolidamento”. Sia l’Agenzia delle Entrate che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti concordano nel ritenere che tale effetto si sostanzi, innanzitutto, nella quantificazione certa delle passività fiscali oggetto di negoziazione remissoria e/o dilatatoria, che si concretizza nelle certificazioni del debito tributario rilasciate dall’Ufficio e dall’Agente della riscossione; inoltre, la transazione produce la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi transatti, effetto che l’art. 182-ter, comma 5, della L.F. ricollega all’omologazione del concordato. Come detto al parag. 5, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono, condivisibilmente, che tale effetto definitorio si estenda anche alle liti potenziali, ossia, agli atti impositivi notificati e per i quali siano ancora pendenti i termini per l’impugnazione, ma che non si estenda alle pretese erariali già consolidatesi e per le quali siano pendenti, semplicemente, liti concernenti gli atti della conseguente riscossione. Tuttavia, le citate dottrina e giurisprudenza si spingono nell’affermare che, con riferimento ai tributi ed alle annualità oggetto di transazione, sarebbe preclusa ogni ulteriore attività accertativa: tale orientamento non si ritiene condivisibile, come anche sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con la più volte citata Circolare n. 40 del 2008, per le ragioni che brevemente si illustreranno. Prima di entrare nel merito di tale ultimo profilo, si desidera prendere, sommessamente, posizione rispetto ai sopra riportati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla natura della transazione, da cui, come detto, dipende la corretta definizione del suo ambito effettuale. Appare indubbio che la transazione fiscale si inquadra sempre in un concordato od accordo di ristrutturazione, prova ne è, tra l’altro, la previsione per la quale la cessazione della materia del contendere è subordinata alla omologazione del concordato (art. 182-ter, comma 5, l.f.). Ma ciò che si ritiene maggiormente rilevante ai fini della suddetta tesi è la collocazione sistematica della disciplina dell’istituto de quo, contenuta all’art. 182-ter della l.f., ossia, contenuta al Titolo III, ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione"), Capo V ("Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti"). Tuttavia, in contrario avviso alla giurisprudenza ed alla dottrina prevalenti, si ritiene che la transazione sia sempre necessaria, al fine di procedimentalizzare la volontà amministrativa. Infatti, ancorché il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria sia oramai superato, la possibilità di disporre di siffatta obbligazione passa attraverso il rispetto di specifiche procedure, atte a preservare gli interessi sottesi, che hanno natura pubblicistica: in sostanza, si ritiene che al fine di falcidiare un credito tributario sia sempre necessario dare evidenza, mediante un’apposita procedura, agli interessi pubblici, a cui anche una rinuncia della pretesa erariale deve sottendere. Prova di ciò è costituita dalla positivizzazione delle procedure dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale ed anche della transazione fiscale. D’altra parte, come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, nella prefata Circolare n. 40 del 2008 al parg. 5.5, l’eventuale diniego alla transazione deve essere fatto rilevare già come eccezione in sede di adunanza dei creditori ed, in via subordinata, sottoforma di opposizione 19 all’omologazione del concordato: tale soluzione risolve i problemi sollevati dalla dottrina in merito al fatto che se si affermasse la necessarietà della transazione fiscale si porrebbe l’A.F. in una posizione di favor rispetto agli altri creditori, attribuendole una sorta di diritto di veto al concordato. Sulla base di tale inquadramento sistematico della transazione fiscale, si ritiene, in contrario avviso alle citate dottrina e giurisprudenza, che il prefato effetto del “consolidamento” non pregiudichi la futura attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, posto che la necessità di ricorrere alla transazione fiscale si riconduce al principio della necessaria procedimentalizzazione dell’azione amministrativa, quale garanzia degli interessi pubblici sottesi, appare evidente che la ratio dell’istituto de quo non può essere assorbita dall’obiettivo del debitore/contribuente di sottrarsi alla futura attività accertativa. D’altra parte, la transazione fiscale opera in un ambito riscossivo, ossia, opera nei confronti di obbligazioni tributarie e contributive già costituite al momento della sua efficacia, ma non può estendere i propri effetti rispetto ad obbligazioni non ancora costituite. Ancora con riferimento alla valenza della transazione fiscale, si ritiene, in adesione a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la citata Circolare n. 40 del 2008, parag. 5.5, che, in ipotesi di concordato preventivo, l’accoglimento od il rigetto della proposta transattiva da parte dell’Agenzia predetta o dall’agente della riscossione, deve sostanziarsi in un voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori. Insomma, si ritiene che l’attivazione della transazione fiscale, sempre necessaria al fine di dare evidenza agli interessi pubblici, non può stravolgere la natura concorsuale della procedura concordataria ed il carattere “collegiale” dell’approvazione della relativa proposta, che avviene ad opera di un organo collegiale che decide con le maggioranze previste e le cui deliberazioni sono vincolanti per i dissenzienti. Prova di ciò è costituita dalla previsione dell’art. 182-ter, comma 4, l.f., che prevede espressamente che l’adesione od il dissenso degli Uffici Finanziari, formatosi secondo la procedura della transazione fiscale, si deve tradurre nel voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori e che di tale voto deve essere data evidenza nel verbale delle suddette adunanze, redatto ai sensi dell’art. 178, comma 1, l.f.. Pertanto, conclusivamente, il carattere obbligatorio della transazione fiscale, diversamente da quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, non implica alcuna violazione della graduazione delle cause legittime di prelazione. 20