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LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DELLE SOCIETA’ DI COMODO
a cura di Federica Furlani
La disciplina delle società cosiddette “di
se nel terzo è dichiarato un reddito inferiore a
comodo”, dettata dalla L. 724/1994, è stata
quello minimo;
introdotta con l’obiettivo di
contrastare
- la maggiorazione di 10,5 punti percentuali
l’intestazione di beni a veicoli societari, per
dell'aliquota dell'Ires dovuta dalle società di
ottenere benefici di carattere fiscale, anziché
comodo, che va applicata sul reddito minimo
agli effettivi utilizzatori degli stessi.
determinato in base alla disciplina o sul
La disciplina è stata integrata in modo
reddito imponibile dichiarato (se superiore a
significativo dall'art. 2 co. 36-quinquies - 36-
quello minimo).
duodecies
Una
del
DL
138/2011
(conv.
L.
società
può
quindi
“patire”
le
148/2011).
conseguenze previste dalla disciplina sulle
Le modifiche legislative hanno inasprito la
società di comodo perché non operativa e/o
normativa mediante due interventi aventi a
in perdita sistematica, essendo “sufficiente”
oggetto:
che si verifichi una delle due condizioni: in
- l'applicazione della normativa sulle comodo
entrambi i casi, se si tratta di un soggetto Ires,
anche
dovrà
alle
società
che
presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi
scontare
una
maggiorazione
di
imposizione di 10,5 punti percentuali.
d'imposta consecutivi ovvero per due periodi
La presenza di cause di esclusione o di
che non hanno una stabile organizzazione nel
disapplicazione automatica
territorio dello Stato.
I soggetti interessati dalla disciplina delle
Le società che presentano il rischio di
società di comodo sono tutte le società di
rientrare
capitali e quelle di persone, mentre restano
disciplina delle società di comodo devono
invece non vi sono soggette le società
innanzitutto verificare se non sussistano
cooperative, gli enti commerciali e non
cause
commerciali, le società consortili e le società
automatica che possano risolvere il problema
di
nel
campo
esclusione
applicativo
o
della
disapplicazione
“alla radice”.
Nel momento in cui sussiste una causa di
considerata di comodo, né ai fini della
esclusione, che va verificata sul periodo
disciplina delle non operative, né ai fini della
d’imposta 2012, la società non può essere
nuova fattispecie della perdita sistematica.
Ci
sono
poi
una
serie
di
cause
di
in perdita sistematica: nel primo caso, la
disapplicazione che sono state individuate
sussistenza delle stesse va verificata in
dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
relazione al periodo 2012, mentre per la
delle Entrate del 14.2.2008, per quanto
nuova fattispecie in uno dei tre anni oggetto
riguarda la fattispecie della non operatività, e
del monitoraggio (quindi 2009, 2010 e 2011).
del 11.6.2012, per quel che concerne le società
Il test di operatività
conto economico un ammontare complessivo
Nel caso in cui non sussistano cause di
di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi,
esclusione o disapplicazione della disciplina
esclusi quelli straordinari, inferiore rispetto al
sulla non operatività, bisogna procedere con
dato
l’effettuazione del test previsto dall’art. 30
sommatoria
della legge 724/1994.
applicando al valore “medio” triennale dei
La norma stabilisce che si devono considerare
beni individuati dalla norma specifiche
non operative le società che hanno rilevato a
percentuali di produttività:
Tipologia di bene
minimo
presunto
dei
valori
ottenuto
che
dalla
risultano
Test di operatività –
percentuali da applicare
Azioni e quote
2%
Terreni
e
fabbricati
iscritti
tra
le
immobilizzazioni e navi anche in locazione
finanziaria
6%
Immobili A/10
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
5%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti
Altre immobilizzazioni
4%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
15%
Se dal calcolo effettuato risulta che i proventi
sulla base del test di operatività, la società
effettivi sono superiori a quelli determinati
non è da considerarsi di comodo e, pertanto,
determina le imposte d’esercizio sulla base
A tal fine si applicano gli appositi coefficienti
del reddito effettivo; se invece i proventi
di redditività, definiti dalla disposizione, al
effettivi sono inferiori rispetto a quelli
valore degli stessi elementi patrimoniali
convenzionali, la società si considera non
considerati nel test di operatività, tenendo
operativa
essere
conto, però, soltanto del periodo d’imposta in
determinato effettuando il computo previsto
questione (e non, quindi, su base triennale
dalla norma.
come nel test di operatività):
ed
il
reddito
deve
Tipologia di bene
Determinazione reddito minimo –
percentuale da applicare
Azioni e quote
1,5%
Terreni
e
fabbricati
iscritti
tra
le
immobilizzazioni e navi anche in locazione
finanziaria
4,75%
Immobili A/10
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
4%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
Immobili a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti
Altre immobilizzazioni
3%
(1% per gli immobili situati in comuni con
meno di 1.000 abitanti)
12%
Nel caso di beni assoggettati a rivalutazione,
presunto in base all'art. 30, comma 3, della
il
valenza
legge n. 724 del 1994, a prescindere dal
nell’ambito della disciplina delle società di
superamento o meno del "test di operatività“,
comodo solo a decorrere dal periodo di
ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono
decorrenza fiscale della rivalutazione stessa.
superiori
valore
rivalutato
assume
In base a quanto previsto dal D.L. 185/2008,
a
quelli
minimi
determinati
attraverso l'applicazione delle percentuali.
nel bilancio 2008 le imprese hanno potuto
La nuova disciplina trova la propria prima
attuare una rivalutazione volontaria degli
applicazione proprio a partire dal periodo di
immobili detenuti, solo sul piano civilistico
imposta 2012: qualora il triennio 2009-2011
oppure attribuendo loro rilevanza fiscale
presenti una situazione di perdita sistematica
attraverso
ovvero due esercizi in perdita e uno al di
il
pagamento
dell’imposta
sostitutiva.
Gli immobili rivalutati solo da un punto di
sotto del reddito mimino, la società, nel 2012,
verrà considerata di comodo.
vista civilistico continueranno a rilevare nei
La
test di operatività e di redditività, assumendo
disapplicativo
il costo fiscale originario e non il valore
rivalutato; nel caso in cui vi sia stato il
riconoscimento fiscale, il maggior valore
rileverà a partire dal 2013 (da quando inizia
cioè ad esplicare gli effetti ai fini della
deduzione della quota ammortamenti e per il
presentazione
dell’interpello
Le società che si considerano di comodo per
una o l’altra fattispecie possono presentare
un interpello disapplicativo, ex art. 37 bis
D.P.R. 600/1973, per evitare l’applicazione
della disciplina antielusiva.
calcolo della quota deducibile delle spese di
Nel caso in cui ricorrano entrambe le
manutenzione e riparazione).
condizioni, vale a dire la non operatività e nel
Le società in perdita sistematica
contempo la sussistenza della condizione di
perdita
sistematica,
dovranno
essere
Come evidenziato in precedenza, il decreto
presentati due interpelli distinti, atteso il fatto
legge n. 138/2011 ha ampliato l'ambito
che le problematiche sono diverse (nel primo
soggettivo di applicazione della disciplina
caso vi è un problema di “ricavi”, nel
delle società di comodo, includendovi anche
secondo di mancanza di “reddito”).
le società che per tre periodi d'imposta
consecutivi dichiarano una perdita fiscale
L’Irap per le società di comodo
ovvero per due anni una perdita fiscale e per
Oltre al reddito minimo presunto che deve
un anno un reddito inferiore a quello minimo
essere dichiarato ai fini dell’imposizione
diretta dalla società di comodo, vi sono
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5,
conseguenze negative anche in termini di
comma 4-ter, del decreto – legge 14 marzo 1988,
determinazione dell’Irap dovuta.
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
Il comma 3 bis dell’art. 30 della legge
724/1994
prevede
che
il
valore
della
produzione netta non possa essere inferiore
al reddito minimo determinato ai sensi del
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di
imposta consecutivi la società o l’ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore
all’importo che risulta dall’applicazione delle
comma 3 “aumentato delle retribuzioni sostenute
percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di
per il personale dipendente, dei compensi spettanti
credito non è ulteriormente riportabile a scomputo
ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli
dell’Iva a debito relativa ai periodi di imposta
per prestazioni di lavoro autonomo non eserciate
successivi.”
abitualmente e degli interessi passivi”.
Per le società di comodo, il credito Iva
Le limitazioni nell’utilizzo del credito Iva
risultante dalla dichiarazione non è ammesso
L’art. 30 comma 4 della legge 724/1997
a rimborso, né può essere ceduto; inoltre
stabilisce che “Per le società e gli enti non
viene ad essere perso, e non può quindi più
operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla
essere riportato in avanti, se per tre periodi
dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul
consecutivi la società è stata non operativa e
valore aggiunto non è ammessa al rimborso né
non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini
può costituire oggetto di compensazione ai sensi
Iva in misura non inferiore all’importo dei
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
ricavi presunti.
Rigo RF74
Casella 1 – Cause di esclusione
Le cause di esclusione sono comuni alle due fattispecie, ossia se sussiste una causa di esclusione la
società non può essere considerata di comodo né sulla base della non operatività, né sulla base
della perdita sistematica.
I soggetti che possono vantare una causa di esclusione devono indicare il codice corrispondente
nell’apposita casella
:
1
Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
2
Soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
3
Società in amministrazione controllata o straordinaria
4
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le
società da essi controllate, anche indirettamente
5
Società esercenti pubblici servizi di trasporto
6
Società con un numero di soci non inferiore a 50
7
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore a 10 unità
8
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
9
Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale
10
Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20%
11
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
12
Società consortili
Casella 2 – Cause di disapplicazione per le società non operative
A differenza delle cause di esclusione, quelle di disapplicazione sono differenziate in relazione alle
due diverse discipline.
I soggetti che presentano situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina sulla società non
operative, così come individuate dal provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008, devono
indicare nell’apposita casella
2
il codice corrispondente e cioè:
società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir
ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente
all’inizio delle procedure medesime;
3
società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965 n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il
Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La
disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso
il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di
imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
4
società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione
ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998 n.
431 o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti
immobili;
5
società che detengono partecipazioni in: 1) società considerate non di comodo ai sensi
dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall’applicazione della
disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime
dell’articolo 168 del TUIR. La disapplicazione opera limitatamente alle predette
partecipazioni;
6
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
7
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
8
le società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile e rispettano le condizioni previste dall’ articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99;
9
le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o
differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La
disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento
calamitoso e quello successivo.
99
società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495
del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla
data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con
riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni.
 Nelle ipotesi di disapplicazione parziale (codice 4, 5 e 6), il prospetto va compilato non tenendo
conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non si
hanno altri beni da indicare nel prospetto, diversi da quelli di cui al predetti codici, è necessario
compilare la casella “Casi particolari”.
Casella 3 – Soggetto in perdita sistematica
La colonna 3 deve essere compilata da parte delle società in perdita sistematica.
Va indicato il codice 1 se il soggetto si deve considerare in perdita sistematica ed in tal caso è
necessario compilare le colonne 3 e 4 dei righi da FC45 a FC53.
Laddove sussista una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, la cui sussistenza va verificata in uno dei tre anni
oggetto di monitoraggio (2009-2010-2011), nella colonna 3 va indicato il relativo codice:
2
società assoggettate ad una delle procedure indicate nell’articolo 101, comma 5, del Tuir
ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui
termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente
all’inizio delle procedure medesime;
3
società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in
sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La
disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso
il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di
imposta nei quali permane l’amministrazione giudiziaria;
4
società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni
finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: 1) società
considerate non in perdita sistematica ai sensi
dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011; 2) società escluse
dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2 anche in conseguenza di
accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita
sistematica; 3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo
168 del TUIR. La disapplicazione opera a condizione che la società non svolga attività
diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione delle partecipazioni;
5
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi. La disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive.
6
società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione ad
un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta
successivi, in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
7
società che conseguono un margine operativo lordo positivo. Per margine
operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla
lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione
rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di
cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico
corrispondenti;
8
società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti
da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disapplicazione
opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e
quello successivo;
9
società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e
degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi
esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva,
ovvero di disposizioni agevolative;
10
società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del
codice civile e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99;
11
società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12
società che si trovano nel primo periodo d’imposta;
99
società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495
del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla
data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con
riferimento all’unico periodo di imposta di cui all’articolo 182, commi 2 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Colonne 3, 4 e 5 – Interpello disapplicativo
Le società non operative, che adducendo oggettive situazioni che impediscono il conseguimento di
ricavi “congrui”, hanno presentato interpello disapplicativo ex art. 37 bis D.P.R. 600/1973 per
evitare l’applicazione della disciplina antielusiva devono darne evidenza nel rigo RF74.
In particolare barrando:
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Ires
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Irap
Disapplicazione
ottenuta ai fini
Iva
In caso di accoglimento dell’istanza ai fini Ires, va indicato nella casella “Imposta sul reddito”, uno
dei seguenti codici:
1. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
2. se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica;
3. se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline.
Colonne 6 – Casi particolari
La casella va compilata indicando:
-
codice 1: nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione
e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80.
-
codice 2: nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio
relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75
a RF80. In tal caso le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.
Righi da RF75 a RF80
Nella colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 va riportata la media dei valori dei relativi beni
dell’esercizio e dei due precedenti; a tal fine il valore dei beni acquistati o ceduti nel corso degli
esercizi interessati dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
 Beni in leasing
Il valore è costituito dal costo del concedente o, in assenza di documentazione, dalla somma dei
canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
Nella colonna 4 dei righi da RF75 a RF80 va riportato solo il valore dei relativi beni dell’esercizio.
In particolare:
Titoli e crediti
-
azioni o quote di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett c)
Tuir
-
strumenti finanziari di cui all’art. 85, comma 1, lett d) Tuir
-
obbligazioni, altri titoli di serie o di massa di versi da azioni o quote
di partecipazione di cui all’art. 85, comma 1, lett e) Tuir
-
quote di partecipazione in società commerciali di cui all’art. 5 Tuir
anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie
-
crediti, esclusi quelli di natura commerciale ed i depositi bancari
Immobili ed altri
-
immobili
beni
-
navi di cui all’art. 8-bis, comma 1, lett. a) DPR 633/1972 destinate ad
esercizio di attività commerciali o pesca, operazioni di salvataggio o
di assistenza in mare, demolizione.
Immobili A/10
Immobili classificati nella categoria catastale A/10.
Immobili abitativi
Immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 a A/10)
Altre
Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, escluse le
immobilizzazioni
immobilizzazioni in corso e gli acconti.
Beni piccoli comuni
Altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, situate nei
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Rigo RF81
Nella colonna 2 “Ricavi presunti” va indicata la somma degli importi ottenuti moltiplicando i
valori di colonna 1 dei righi da RF75 a RF80 per le percentuali indicate.
Nella colonna 3 “Ricavi effettivi” vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi,
esclusi quelli straordinari, assunti in base alla risultanze medie del conto economico dell’esercizio e
dei due precedenti.
RF81 col. 2 > RF81 col. 3  la società non è operativa
Di conseguenza è necessario determinare il reddito imponibile, applicando ai valori di colonna 2
dei righi da RF75 a RF80 le percentuali ivi indicate e riportando detto valore nella colonna 5.
Le istruzioni precisano che “ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la
normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di
legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel rigo RF82 la somma degli importi che non concorrono a
formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR;

l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 42 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. Reti
d’impresa).

dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR”.
Rigo RF83
RF83 = RF81 col. 5 – RF 82
L’ammontare indicato al rigo RF83 deve essere poi confrontato con quello di cui al rigo RN6.
Se RF83 > RN6  il reddito imponibile va integrato per la differenza fra RF83 e RN6. L’importo di
RN6 può essere aumentato anche mediante riduzione delle perdite.
 Le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere riportate negli
esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.
ESEMPIO DI COMPILAZIONE PER SOCIETA’ NON OPERATIVA
La società Alfa Srl, che ha determinato un reddito imponibile effettivo di € 35.000, presenta i
seguenti dati:
2010
2011
2012
media
Partecipazioni
150.000
130.000
170.000
150.000
Immobili diversi da A/10
300.000
330.000
360.000
330.000
Immobili A/10
100.000
80.000
120.000
100.000
Immobili abitativi
40.000
60.000
50.000
50.000
Altre immobilizzazioni
90.000
85.000
95.000
90.000
Beni situati in piccoli comuni
20.000
10.000
15.000
15.000
2010
Ricavi
2011
2012
media
42.000
30.000
39.000
37.000
Incrementi rimanenze
5.000
3.000
4.000
4.000
Proventi
1.000
1.000
1.000
1.000
42.000
I ricavi presunti sono così determinati:
media
ricavi
presunti
%
Partecipazioni
150.000
2%
3.000
Immobili diversi da A/10
330.000
6%
19.800
Immobili A/10
100.000
5%
5.000
Immobili abitativi
50.000
4%
2.000
Altre immobilizzazioni
90.000
15%
13.500
Beni situati in piccoli comuni
15.000
1%
150
43.450
Poiché i ricavi presunti (43.450) sono maggiori di quelli effettivi (42.000), la società si qualifica
come non operativa e quindi determina il reddito presunto come segue:
reddito
presunto
2012
%
Partecipazioni
170.000
1,50%
2.550
Immobili diversi da A/10
360.000
4,75%
17.100
Immobili A/10
120.000
4,00%
4.800
Immobili abitativi
50.000
3,00%
1.500
Altre immobilizzazioni
95.000
12,00%
11.400
Beni situati in piccoli comuni
15.000
0,90%
135
37.485
Di seguito la compilazione del prospetto:
150.000
170.000
330.000
360.000
100.000
120.000
50.000
50.000
90.000
95.000
15.000
15.000
37.485
43.450
42.000
37.485
37.485
37.485
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