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L`area di consolidamento: capitolo 2
L’area di consolidamento: capitolo p 2 La definizione e l’individuazione dell’area di consolidamento La nozione di controllo, in materia di consolidato secondo l’ordinamento italiano Le imprese esonerate (art. 27 del D.lgs.127/1991) Le imprese escluse (art. 28 del D.lgs. 127/1991 Il controllo secondo gli IAS/IFRS l ll d l AS/ S Le imprese esonerate secondo gli IAS/IFRS. Schemi di confronto Le imprese escluse secondo gli IAS/IFRS. Schemi di confronto 1 La definizione di area di consolidamento L’individuazione dell’area di consolidamento costituisce la prima operazione del processo logico‐sequenziale di redazione del bilancio consolidato. g identificare q quelle unità p produttive Individuare l’area di consolidamento significa (appartenenti al gruppo) i cui bilanci devono essere tra loro opportunamente combinati per giungere alla redazione del bilancio consolidato. Vista la funzione del bilancio consolidato, da un punto di vista logico, ci si aspetterebbe una coincidenza tra l’area di consolidamento e gruppo aziendale, qualche fenomeno che si intende rappresentare. Tuttavia, una mancata definizione di gruppo a livello giuridico e le numerose definizioni, invece, riscontrabili in letterature rendono difficile la verifica empirica di tale coincidenza. Si ricorda, infatti, che il legislatore italiano si è limitato attraverso il D.Lgs. 127/91 a definire, attraverso il concetto di controllo, il perimetro di gruppo (area di consolidamento)e non ad emanare una definizione di gruppo. consolidamento)e non ad emanare una definizione di gruppo 2 L’area di consolidamento: le imprese obbligate. Art 25 D.lgs. Art. D lgs 127/91 In particolare l’art. 25 del D.lgs. 127/91 stabilisce che sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata che controllano un’ altra impresa (di qualsiasi forma giuridica). p q f g È bene sottolineare che l’obbligo di redazione del bilancio consolidato è esteso, per l’elevata diffusione che queste forme giuridiche hanno nel contesto economico del nostro Paese, anche agli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un un’attività attività commerciale (art. (art 2201 c.c.), c c ) alle: società cooperative; mutue assicuratrici; enti pubblici. che controllano una società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.). 3 L’area di consolidamento: le imprese obbligate. Art. 25 D.lgs. 127/91 proposta di modifica OIC 4 L’area di consolidamento: le imprese obbligate. Art 25 D.lgs. Art. D lgs 127/91 L individuazione delle unità produttive obbligate alla L’individuazione redazione del consolidato richiede necessariamente un’interpretazione un interpretazione del termine “controllo” controllo menzionato dal legislatore di cui all’art. 25 del D.lgs. 127/91. Cosa intende il legislatore per controllo? d ll l ll Il legislatore non fornisce una definizione di “controllo”, ma si “limita”, all’art. 26 del D.lgs. 127/1991, ad “elencare” tutti quei casi in cui una società deve ritenersi controllata. 5 L’area di consolidamento: le società controllate. Art 26 D Art. D.lgs. lgs 127/91127/91 1° comma Ai sensi dell’art Ai sensi dell art. 26 26 D.Lgs. D Lgs 127/1991, 1 127/1991 1° comma, sono comma sono considerate controllate: l iimprese indicate le i di t neii numerii 1)) e 2)) del d l 1°comma ° dell’art. 2359 c.c., ovvero: cv Le società in cui un’altra società p gg dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto) Numero 1), 1°comma art. 2359 c.c. Le società in cui un’altra società p ff p dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante dell’assemblea ordinaria (controllo di fatto) Numero 2), 1°comma art. 2359 c.c. 6 L’area di consolidamento: le società controllate. Art 26 D Art. D.lgs. lgs 127/91 – 2° comma Il 2° comma dell’art. 26 D.lgs. precisa, inoltre, che sono considerate controllate, in ogni caso: Le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola irtù di un contratto o di una clausola statutaria di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o tali clausole consente tali contratti o tali clausole. (dominio contrattuale/statutario) (art. 26, 2° comma, lettera a) Le imprese in cui un’altra in base ad accordi con altri soci base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto voto. (dominio di voto) (art. 26, 2° comma, lettera b) N.B. ai fini dell’applicazione di tali norme si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Non sono invece considerati i voti spettanti per conto terzi (3° comma art. 26 D.lgs. 127/1991) 7 Art. 26 D.lgs. g 127/91: la proposta p p di modifica OIC Altra forma di controllo? Nella bozza di articolato presentata dall’OIC si sottolinea che il controllo Nella bozza di articolato presentata dall OIC si sottolinea che il controllo si configura anche nell’ipotesi in cui la holding (o sub‐holing) sopporti sia in termini positivi che negativi gli effetti dell’attività svolta da una terza impresa o ente che opera nell’interesse della stessa holding. 4° comma dell’art. 26 d.lgs. 127/1991: Si considerano controllate le imprese o gli enti che operano nell interesse Si considerano controllate le imprese o gli enti che operano nell’interesse dell’impresa che redige il bilancio consolidato, nei casi in cui quest’ultima gode della maggior parte dei benefici e sopporta la maggior parte degli oneri o dei rischi derivanti dalla loro attività. 8 L’area di consolidamento: casi di esonero e di esclusione. Per avere una visone “effettiva” delle imprese che Per avere una visone effettiva delle imprese che partecipano al consolidamento è necessario considerare anche i casi di: Esonero (art. 27 del D.lgs. 127/1991) Esclusione (art. 28 del D.lgs. 127/1991) 9 L’area di consolidamento: casi di esonero. Art 27 D.lgs. Art. D lgs 127/91 L’art. 27 del D.Lgs. 7 g 127/1991 prevede alcuni casi di esonero 7 99 p delle controllanti dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato Beneficiano della norma: “i gruppi minori” (di modeste dimensioni) “ sotto‐gruppi” g pp 10 L’area di consolidamento: casi di esonero. A t 27 D Art. D.lgs. l 127/91 – 1° comma. Sono considerati minori i gruppi che non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti: i i l d d i i li i i a) Totale degli attivi degli stati patrimoniali delle unità del gruppo: 17 unità del gruppo: 17.5 milioni di euro 5 milioni di euro b) Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle unità del gruppo: 35 milioni di euro c)) Numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio nelle unità del gruppo: 250 unità N.B. Tale beneficio viene meno quando una delle società, sia essa controllante o controllata, q , , abbia emesso titoli in un mercato regolamentato (2°comma art. 27 D.lgs. 127/1991) 11 Casi di esonero (art. 27 D.lgs. 127/91): la proposta di modifica dell’OIC Nella bozza di articolato presentata dall’OIC è stabilito che: Se i limiti indicati nelle lettere a) e b) sono calcolati al lordo dei rapporti infragruppo, essi vanno aumentati del 20% Totale degli attivi 21 milioni di euro Totale degli attivi degli stati patrimoniali passerebbe a bb 21 milioni di euro Totale ricavi delle vendite passerebbe a 42 milioni di euro ATTENZIONE!!! L’esonero non opera se la controllante o una delle controllate abbia emesso titoli quotati L’OIC precisa che deve trattarsi di un quotati. L OIC precisa che deve trattarsi di un mercato regolamentato 12 L’area di consolidamento: casi di esonero. Art 27 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - 3°comma Le sotto‐capogruppo (sub‐holding) sono esonerate dalla redazione del sub‐consolidato di sotto‐gruppo quando si realizzano le seguenti condizioni: La controllante è titolare di oltre il 95% 95 delle azioni o quote della sub‐holding La richiesta di redazione del bilancio consolidato (in difetto della condizione su esposta) non è avvenuta prima dei sei mesi dalla fine dell’esercizio da soci che detengono almeno il 5% del capitale. I i ( i hi i i i l i l di In caso contrario, (richiesta entro sei mesi, capitale sociale di pertinenza delle minoranze almeno 5%) vige l’obbligo di redazione del consolidato, in quanto si rende necessario soddisfare una chiara g esigenza informativa Tuttavia, l’esonero non opera sempre!!! 13 L’area di consolidamento: casi di esonero Art 27 D Art. D.lgs. lgs 127/91 – 4° comma Affinché operi l’esonero di cui al 3° ff h l’ d l comma dell’art. 27 d ll’ è necessario che L’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell’U.E., rediga e sottoponga al controllo il B C come controllo il B. C. come previsto dalla normativa nazionale ovvero secondo il diritto di altro stato membro dell’U.E. L’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati q l’OIC nella proposta di modifica sottolinea che, in caso di quotazioni dei titoli, perché non quotazioni dei titoli perché non operi l’esonero, deve trattarsi di un mercato regolamentato 14 L’area di consolidamento: casi di esonero. Art 27 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - 33°-- 44° comma. comma Esempio 1° ipotesi di esonero CAPOGRUPPO A 95,5% SOTTO CAPOGRUPPO B La capogruppo A è titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della controllata B. Redige il bilancio consolidato nel rispetto della normativa dello stato membro dell dell’ U.E. U E cui appartiene. I soci terzi (coloro che detengono il 5% del Le azioni della sub‐holding non sono quotate sul mercato (regolamentato) 75% CONTROLLATA C ATTENZIONE!!! SOLO CON LA CONTESUTUALE PRESENZA DELLE IPOTESI DI CUI SOPRA, SCATTA, PER LA SOTTO‐ CUI SOPRA SCATTA PER LA SOTTO CAPOGRUPPO B, L’ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 15 L’area di consolidamento: casi di esonero. Art 27 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - 33°-- 44° comma. comma Esempio 2° ipotesi di esonero CAPOGRUPPO A 92% SOTTO CAPOGRUPPO B 75% CONTROLLATA C La capogruppo A detiene meno del 95% delle azioni o quote della controllata B. Ipotizziamo il 92%. Redige il bilancio consolidato nel rispetto della normativa dello stato membro dell’ U.E. cui appartiene. I socii terzii che h rappresentano almeno l il 5% % del capitale di B non si oppongono, entro 6 mesi dalla fine dell’esercizio, alla mancata redazione del consolidato. Le azioni della sub‐holding non sono quotate sul mercato (regolamentato) ATTENZIONE!!! SOLO CON LA CONTESUTUALE PRESENZA DELLE IPOTESI DI CUI SOPRA, SCATTA, PER LA SOTTO‐ CUI SOPRA SCATTA PER LA SOTTO CAPOGRUPPO B, L’ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 16 L’area di consolidamento: casi di esonero Art 27 D Art. D.lgs. lgs 127/91 – 5° comma Qualora operi l’esonero Le ragioni dello stesso devono essere indicate in nota i t integrativa. ti IInoltre, le sotto lt l tt capo‐gruppo, nella nota integrativa devono indicare ll t i t ti d i di anche la sede e la denominazione della controllante obbligata a redigere il consolidato. Copia del consolidato della relazione sulla gestione e di quella Copia del consolidato, della relazione sulla gestione, e di quella dell’organo di controllo devono essere presentate all’ufficio registro sito nel luogo in cui ha sede l’impresa controllata. La proposta di modifica da parte dell’OIC stabilisce che la consegna dei documenti debba avvenire p p p g necessariamente entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione da parte della società controllante 17 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 – ipotesi a) Con l’art. 28 il legislatore ha voluto stabilire delle “regole “ in base alle quali le capogruppo possono decidere di escludere dal processo di formazione del bilancio consolidato (dall’area di consolidamento) alcune imprese controllate. 1°comma art. 28 lettera a) La loro l’inclusione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29 9 (chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese facenti parte dell’aggregato) Il legislatore si limita a fornire una definizione solo di carattere qualitativo, non fornisce elementi quantitativi cui riferire la nozione di “irrilevanza”. In particolare, la qualifica: p , q come quell’attività la cui mancata inclusione nel consolidato non inficia la sua significatività 18 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Principio contabile 17 - ipotesi a) L’OIC 17, tuttavia, sottolinea che la valutazioni dell’irrilevanza di un’unità produttiva dovrebbe tener conto: di specifici parametri di aspetti di carattere più generale, come E Il totale dell’attivo Il patrimonio netto Il totale dei ricavi caratteristici la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel suo p complesso tutte quelle notizie riguardanti la controllata la cui inclusione nel consolidato può alterare in maniera sostanziale il contenuto informativo del bilancio di gruppo stesso. 19 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Principio contabile 17 - ipotesi a) Precisa l’OIC Se l’impresa riveste un ruolo strategico all’interno del gruppo, partecipa al consolidamento anche nell’ipotesi in gruppo, partecipa al consolidamento anche nell ipotesi in cui non soddisfi i parametri sopra elencati Inoltre, si rammenta che l’irrilevanza deve essere valutata nel suo complesso, nel senso che se più unità produttive individualmente irrilevanti, sono valutate nell’insieme rilevanti, non beneficiano dell’esclusione… 20 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - ipotesi b) 11°comma art comma art. 28 lettera b) 28 lettera b) Quando l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni Nel caso di gravi e durature restrizioni, ormai è opinione diffusa, che a venir meno deve essere il solo controllo effettivo della controllata e mai anche quello potenziale, altrimenti, per converso, verrebbe a mancare la premessa all’inclusione della società nell’area di consolidamento. ll’ di lid In altre termini, può essere valutata la possibilità di escludere una società dal consolidato fin tanto che sono fatte salve le condizioni che ne consentano l’inclusione. 21 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 – ipotesi b) Situazioni del genere possono, ad esempio,prospettarsi: in caso assoggettamento della controllata a procedure concorsuali li in occasione di rischi di natura politica tali da limitare alla holding l’esercizio di azioni di governo economico i i di i sulla consociata In questo caso si determina un cambiamento permanente dell’area di consolidamento. Tale controllata non sarà mai più inserita nel consolidato In questa caso la variazione dell’area di consolidamento è temporanea. La controllata potrebbe essere reinserita nuovamente nel consolidato 22 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 ipotesi c) 11°comma comma art. 28 lettera art 28 lettera c) Quando le informazioni necessarie per la redazione del bilancio di gruppo non sono ottenibili tempestivamente o richiedono il sostenimento di costi sproporzionati Quest’ultima causa di esclusione contempla la possibilità per la controllante di avere difficoltà nel reperire in tempi ragionevoli, le notizie necessarie e quindi sufficienti alla redazione del consolidato;; o q quantunque q p possibile,, il loro costo risulti essere eccessivo rispetto all’utilità fornita dall’informazione ottenuta o comunque più elevato di quello sostenuto comunemente. N. B. tale esclusione opera solo in casi di eccezionalità dimostrabili oggettivamente che non siano imputabili all’inoperosità degli amministratori della controllante 23 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - ipotesi c) Difficoltà del genere possono ravvisarsi, ad esempio, in seguito alla: co tà de ge e e posso o a sa s , ad ese p o, segu to a a: scomparsa di documenti contabili impossibilità per la impossibilità da parte della controllata a controllata estera, per del revisore locale di seguito di un incendio motivi bellici o politici, esprimere un giudizio o per mezzo di di di comunicare con la i l sul bilancio l bil i problemi ai supporti capogruppo informatici 24 L’area di consolidamento: casi di esclusione. Art 28 D.lgs. Art. D lgs 127/91 - ipotesi d) 11°comma art comma art. 28 lettera d) 28 lettera d) lle azioni o quote delle controllate i i d ll ll sono possedute esclusivamente allo scopo di successiva alienazione coerentemente con tale scopo le azioni trovano collocazione nell’attivo circolante L’OIC 17, tuttavia, ritiene che qualora la partecipata abbia un ruolo strategico nel gruppo, è accettabile che le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La bozza di articolato dell’OIC La bozza di articolato dell OIC stabilisce un termine perentorio di un anno per la vendita delle azioni, scaduto il quale l’impresa deve essere inclusa nel consolidamento. 25 Proposta di modifica dell’OIC: ipotesi di esclusione obbligatoria Propone, inoltre, un’ipotesi di esclusione obbligatoria. L’OIC suggerisce di vietare il consolidamento per quelle L’OIC i di i t il lid t ll imprese sulle quali è esercitato un controllo di diritto o di fatto. quando operano per un’impresa estranea al gruppo, e quest’ultima trae vantaggio o danno dall’attività svolta dalla prima. Prima del D.Lgs. 32/2007 il 1°comma dell’art. 28 (ora abrogato) prevedeva un caso di esclusione obbligatoria nel caso di società con attività eterogenea 26 L’area di consolidamento secondo gli IAS/IFRS. Le imprese obbligate. Lo IAS 27, 27 paragrafo 9 p g 9, Lo IAS 277 ai paragrafo 9, stabilisce che un’impresa che ha una o più società controllate (capogruppo), salvo casi particolari, deve redigere il bilancio consolidato conformemente agli standard internazionali. N B emerge chiaramente che la natura giuridica delle controllanti non N.B. costituisce ostacolo alla redazione del bilancio consolidato. 27 L’area di consolidamento: le imprese obbligate. Schema di confronto: p IAS/IFRS Principi (IAS 27 par. 9) Capogruppo obbligate alla redazione del consolidato Differenze Tutte (l’ambito di applicazione delloo IAS de S 277 è ampio, a p o, non o esclude nessun tipo di holding dalla redazione del consolidato)) Normativa e principi 25 contabili bili italiani i li i (art. ( d.lgs. 127/1991) - Società di capitali che controllano qualsiasi società - Altre società (cooperative, mutue assicuratrici, i i i entii pubblici) che controllano una società di capitali Proposta di modifica P difi OIC Sono obbligate anche le S.n.c. e le S.a.s. quando controllano: Società Soc età di d capitali cap ta e i soci illimitatamente p sono società responsabili capitali Mentre lo IAS 27 non prevede nessun limite alla redazione del consolidato legato alla forma giuridica dell’impresa, la normativa nazionale stabilisce implicitamente, che non sono obbligati alla redazione del consolidato la capogruppo allorché sia una società di persone, un imprenditore individuale, un’associazione o fondazione se esercitano attività d’impresa. d’i Tuttavia la bozza dell’OIC amplia il campo dei soggetti obbligati. 28 L’area di consolidamento: la nozione di controllo. Lo IAS 27 27, paragrafo 4 Il principi contabili internazionali, al paragrafo 4 dello IAS d fi i IAS 27, definiscono il controllo, come: il t ll il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività I principi contabili internazionali fanno riferimento ad un controllo effettivo ff e non solo potenziale. l l Solo l’effettivo espletamento del potere di controllo consente alla capog uppo d t a e g o a e t da att tà de a co t o ata. capogruppo di trarre giovamenti dall’attività della controllata. 29 L’area di consolidamento: le società controllate. Lo IAS 27 27. paragrafo 13 Secondo i principi internazionali una entità si presume controllata quando (IAS 27, par. 13): La controllante possiede, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei p voti esercitabili in assemblea a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo 30 L’area di consolidamento: le società controllate. Lo IAS 27 27, paragrafo 13 Inoltre una combinazione produttiva si presume controllata anche quando la capogruppo, p p q p g pp pur in possesso della sola metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea, ha: A) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore B) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell dell’impresa impresa in virtù di una clausola statutaria o di contratto C) il potere di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell dell’equivalente equivalente organo amministrativo D) il potere di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo amministrativo Lo IAS 27 paragrafo 14 e 15, sottolinea che nel valutare la quota parte dei diritti di voto di spettanza della partecipante, è necessario considerare l’esistenza e gli effetti dei diritti di voto potenziali effettivamente esercitabili o convertibili ( (warrants, options, etc.) i ) 31 L’area di consolidamento. Le società controllate. Lo IAS 27 paragrafo 13 – Osservazioni Emerge piuttosto chiaramente che il controllo può essere esercitato anche qualora la controllante non detenga alcuna partecipazione azionaria Emblematica è la fattispecie di controllo esplicata al punto sub b). In realtà, tale condizione dovrebbe essere collegata al g possesso di una quota azionaria pur se non maggioritaria. Tuttavia, non essendo definito il quantitativo minimo, questo può essere verosimilmente nullo. 32 L’area di consolidamento: la nozione di controllo. Schema di confronto Principio internazionale IAS 27 paragrafo 4, 13, 14, 15 IIn ambito bi internazionale i i l sii fa f riferimento if i add un controllo non potenziale ma effettivo, inteso come la concreta capacità di incidere sulle politiche gestionali di un’impresa e di trarne i relativi benefici. Il mero potere di incidere sulle scelte C Concetto di discrezionali (controllo potenziale) cui non fa controllo seguito un effettivo esercizio dello stesso non configura una posizione di controllo controllo. Inoltre… Il Board dello IASB ha efficacemente dichiarato che la nozione di controllo espressa nello IAS 27 include il controllo di fatto Normativa nazionale art. 26 art. d.lgs. 127/1991 Il legislatore italiano non chiarisce il concetto di controllo ma si limita ad controllo, individuare i casi in cui esso si configura. Tuttavia la dottrina prevalente è concorde nel ritenere che il concetto di controllo si basa sulla capacità di poter incidere sulle scelte gestionali di un un’impresa impresa senza che ciò necessariamente avvenga. 33 L’area di consolidamento: casi di esonero. IAS 27, 27 paragrafo 10 Non sono obbligate a redigere il bilancio consolidato le controllanti (sub‐ h ldi ) h i holding) che si trovano contemporaneamente nelle seguenti condizioni ll i di i i di seguito elencate: a) La controllante è a sua volta controllata, o è parzialmente controllata e i soci terzi ancorché privi di diritto di voto, sono stati informati della mancata predisposizione del sub‐ consolidato e non si oppongono. (sub‐holding) b) Le azioni e le obbligazioni b) L i i l bbli i i della controllante (sub‐ holding) non sono quotate sul mercato neppure su sul mercato, neppure su listini locali. 34 L’area di consolidamento. casi di esonero. IAS 27, 27 paragrafo. paragrafo 10 Ancora, quando… c) La controllante ) (sub‐holding) non è interessata ad emettere strumenti finanziari di alcun genere su mercati regolamentati. d) La capogruppo o un’altra ) p g pp società che controlla la controllante in oggetto, pubblica un bilancio consolidato per uso pubblico conforme con gli IAS (IFRS). 35 L’area di consolidamento. casi di :esonero. L’area di consolidamento IAS 27, 27 paragrafo. paragrafo IAS 27 10- Esempio CAPOGRUPPO A 95,5% SOTTO CAPOGRUPPO B 75% CONTROLLATA C La capogruppo A redige il bilancio consolidato per uso pubblico nel rispetto dei principi contabili internazionali. I soci terzi, anche privi del diritto di voto, non si oppongono alla mancata predisposizione del sub‐ consolidato Le azioni e le obbligazioni della sub‐holding non sono quotate né sul mercato né su listini locali La sub holding g non ha intenzione di emettere strumenti finanziari su mercati regolamentati ATTENZIONE!!! SOLO CON LA CONTESUTUALE PRESENZA DELLE IPOTESI DI CUI SOPRA, SCATTA, PER LA SOTTO‐ CAPOGRUPPO B L’ESONERO DALLA REDAZIONE CAPOGRUPPO B, L’ESONERO DALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 36 Casi di esonero secondo gli IAS/IFRS e la normativa nazionale. Schema di confronto Principi IAS/IFRS (IAS 27 par. 10) Esonero per limiti dimensionali Non previsto Previsto. Ma rispetto ai principi nazionali opera in un numero inferiore di casi Esonero per sottocapogruppo Normativa e principi contabili i li i italiani (art. 27, d.lgs. 127/1991) Previsto, P it non si applica quando le società sono quotate Previsto. I casi previsti dalla normativa nazionale sono maggiori rispetto a quelli stabiliti dallo IAS Dagli esempi proposti emerge chiaramente che in presenza di un possesso partecipativo di oltre il 95% la normativa nazionale prevede l’esonero anche con un’opposizione da parte dei soci di minoranza . Secondo i principi internazionali, invece, i soci di minoranza, possono sempre efficacemente opporsi . Inoltre prevedono delle altre condizioni più stringenti 37 L’area di consolidamento: casi di esclusione. IAS 27 L’ipotesi di gravi e durature restrizioni, da tempo non è più p g p p contemplata come causa di esclusione Coerentemente con la concezione di controllo dettata dallo IASB, qualora si prefiguri l’impossibilità per un’azienda di dirigere le politiche gestionali di una terza combinazione produttiva nel senso da essa voluto e di trarne i relativi benefici, viene meno la posizione di controllo e quindi il rapporto controllante‐ controllata, di conseguenza la possibilità di redigere il , g p g consolidato Anche l’ipotesi di Anche l ipotesi di controllo temporaneo, prevista dalla immediata versione t ll t i t d ll i di t i precedente, non opera più come causa di esclusione. 38 L’area di consolidamento: casi di esclusione. IAS 27 L’attuale IAS 27 non prevede nessun caso di esclusione dal consolidamento. Lo IASB (IAS 2 paragrafo 20)ha esplicitamente Lo IASB (IAS 27, paragrafo 20)ha esplicitamente previsto che non opera come causa di esclusione l’esercizio di un’ attività eterogenee rispetto a quelle del gruppo. La motivazione… Si ritiene che sia meglio consolidare tale impresa e fornire informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività del gruppo piuttosto che escluderla. (anche per la normativa italiana, come visto, tale ipotesi non opera più come causa di esclusione, peraltro in passato obbligatoria). 39 Casi di esclusione secondo gli IAS/IFRS e la normativa nazionale. Schema di confronto Principi IAS/IFRS Attività eterogenea Esplicito divieto di esclusione Normativa e principi contabili t bili italiani it li i (art. 28, d.lgs. 127/1991) Esclusione obbligatoria non più prevista (ex art. 28, primo comma, d.lgs. 127/1991) Controllo temporaneo E l i Esclusione non più iù prevista it E l i Esclusione f lt ti facoltativa Gravi e durature restrizioni t i i i nell’esercizio del controllo In passato operava come causa di esclusione. A Attualmente l sii ritiene ii che h un’ipotesi ’i i del d l genere determini la perdita del controllo e quindi dell’esistenza di una controllata. Esclusione facoltativa Difficoltà nell’ottenere informazioni Non prevista Esclusione facoltativa Irrilevanza Non prevista Esclusione facoltativa 40