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1 “LE MANSIONI SUPERIORI” di Arturo Bianco Il rispetto dei vincoli

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1 “LE MANSIONI SUPERIORI” di Arturo Bianco Il rispetto dei vincoli
“LE MANSIONI SUPERIORI”
di Arturo Bianco
Il rispetto dei vincoli dettato dal legislatore in materia di conferimento di mansioni superiori
è uno dei temi che è oggetto di verifica da parte degli ispettori della Ragioneria Generale
dello Stato. Questa scelta è disposta anche alla luce della considerazione che la
violazione di tali limiti determina l’insorgere di responsabilità in capo al dirigente
competente. Per cui è opportuno che le amministrazioni abbiano ben chiaro il quadro della
normativa contrattuale e di quella legislativa.
Occorre ricordare che l’unico “atto lecito di esercizio del potere modificativo” è costituito
dalla assegnazione di mansioni superiori, alle condizioni previste dall’articolo 52 del DLgs
n. 165/2001, per come modificato da ultimo dal DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta, e
dall’articolo 8 del CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali, che costituiscono quindi le norme
di
riferimento
per
gli
enti
locali.
Queste disposizioni hanno risolto i contrasti interpretativi che si erano manifestati tra la
giurisprudenza amministrativa e quella ordinaria sul diritto al riconoscimento della
differenza economica. Ricordiamo che espressamente il testo del DLgs n. 29/1993
prevedeva il rinvio alla disciplina contrattuale, rinvio che continua ad essere presente
anche nell’ultimo comma dell’articolo 52 del DLgs n. 165/2001.
LA PRIVATIZZAZIONE
I dipendenti pubblici devono essere di norma utilizzati per le mansioni per le quali sono
stati assunti o per quelle che hanno conseguito per effetto di sviluppo professionale o per
mansioni che devono essere “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi”. E’ questa una conseguenza diretta ed
automatica della cd privatizzazione del rapporto di lavoro, che ha superato completamente
i mansionari, assai rigidi, previsti dai contratti collettivi pubblicistici. In tal modo le scelte
legislative avvicinano la condizione dei dipendenti pubblici a quella dei dipendenti delle
aziende private.
Permane invece un radicale differenza sul regime delle mansioni superiori tra i settori
pubblici e privati. Esse possono, nel settore pubblico, essere assegnate solamente entro i
limiti assai rigidi dettati dal legislatore. Ed ancora, sono completamente diverse le
conseguenze: nel settore privato le mansioni superiori svolte per più di 3 mesi continuativi
danno luogo al diritto al reinqudramento nella categoria superiore. Nelle pubbliche
amministrazioni questa conseguenze determinerebbe la violazione del vincolo dettato
dall’articolo 97 della Costituzione per l’assunzione tramite concorso pubblico, per cui la
violazione delle norme dà diritto esclusivamente al riconoscimento della differenza di
trattamento economico.
LA PREVALENZA
Dobbiamo ricordare che, per esplicita previsione legislativa, articolo 52, comma 3, DLgs n.
165/2001, “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e
temporale, dei compiti propri di dette mansioni”. Quindi, non è sufficiente il semplice
svolgimento di qualche compito ascrivibile ad una categoria superiore: occorre che ciò
abbia una carattere di prevalenza, il che si deve manifestare sia con riferimento agli
aspetti qualitativi, quantitativi che a quelli temporali: tale elemento determina un effetto di
significativa limitazione dell’ambito di applicazione dell’istituto.
1
LE CONDIZIONI
Sulla base del dettato legislativo le mansioni superiori possono essere legittimamente
conferite solamente in una delle seguenti 2 ipotesi:
“a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
Come si vede l’ambito di applicazione è fissato in modo rigido, consentendo il ricorso a
questo istituto solamente nei casi dei posti vacanti, ma con avvio delle procedure di
copertura del posto, ovvero nel caso della copertura di un posto coperto da un dipendente
assente con diritto alla conservazione del posto. Si deve ricordare che la stessa
disposizione impone l’avvio delle procedure concorsuali per la copertura del posto vacante
entro il tetto massimo di 3 mesi. Esistono opinioni diverse sulla possibilità che, attraverso
una rotazione, sia possibile superare i tetti di 6 mesi o di 1 anno nel caso di mansioni
superiori conferite per coprire posti vacanti in dotazione organica.
I DIRIGENTI
Le mansioni superiori sono conferite dai dirigenti ovvero, negli enti che ne sono sprovvisti,
dai responsabili: per cui non vi alcuna competenza degli organi di governo. E’ questo un
elemento da sottolineare in modo marcato, a parte i principi di carattere generale vi è una
esplicita indicazione nell’articolo 8 del CCNL 14.9.2000
Da sottolineare che si dubita della possibilità di conferire mansioni superiori dirigenziali,
cioè di assegnare ad un dipendente di categoria D i compiti di un dirigente.
E’ necessario, in caso di assenza del responsabile, individuare il soggetto competente al
conferimento delle mansioni superiori di categoria D: ad avviso di chi scrive tale
competenza può essere attribuita al segretario.
L’articolo 8 delle cd code contrattuali prevede che il conferimento di mansioni superiori sia
previsto nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale.
La violazione delle previsioni dettate dal legislatore determina conseguenze assai pesanti,
in particolare in capo ai dirigenti. La disposizione legislativa ci dice testualmente che fuori
dalle ipotesi prima ricordate “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. In
altri termini può essere chiamato a rifondere l’ente di quanto speso per mansioni superiori
conferite illegittimamente. Da sottolineare che l’essere queste disposizioni in vigore da
numerosi anni determina la conseguenza che la loro sconoscenza determina la
maturazione del requisito della colpa grave.
LE ALTRE INDICAZIONI
Ricordiamo che, sulla base di una previsione dettata dall’articolo 8 delle code contrattuali,
il conferimento delle mansioni superiori di categoria D consente di conferire per quel
periodo anche l’incarico di titolare di posizione organizzativa.
Il trattamento economico aggiuntivo da riconoscere deve essere calcolato come differenza
tra le posizioni iniziali di inquadramento ed è a carico del bilancio dell’ente, costituendo a
tutti gli effetti spesa del personale. Non si deve quindi tenere conto della posizione di
progressione economica effettivamente in godimento da parte del lavoratore e non si deve
neppure tenere conto della eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.
Il citato articolo 8 delle cd code contrattuali consente che questi incarichi siano conferiti
“anche attraverso rotazione tra più dipendenti”.
2
Le amministrazioni sono impegnate a dettare i criteri di carattere generale per il
conferimento delle mansioni superiori con una specifica disposizione regolamentare. Essa
deve essere adottata previa informazione e, a richiesta, concertazione con le
organizzazioni sindacali. Non è quindi necessaria nessuna specifica relazione sindacale
sui singoli provvedimenti, anche se è opportuna la informazione, eventualmente
successiva, in base ai principi di carattere generale.
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