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Avv. Antonella Negri
POTERE DIRETTIVO E IUS VARIANDI: RECENTI ORIENTAMENTI E RIFORMA Il demansionamento legittimo: quando e come. L’assegnazione di mansioni superiori Avv. Antonella Negri Milano, 1 marzo 2016 1 Assegnazione di mansioni inferiori UNILATERALE Requisiti: Art. 2103, co. 2 c.c.: modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione lavoratore ! causali Art. 2103, co. 4 c.c.: ulteriori ipotesi (…) previste dai contratti collettivi ! all’interno della stessa categoria legale; ! 1 livello di inquadramento inferiore; ! stesso trattamento retributivo, ad eccezione degli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione; ! forma scritta Art. 2103, co. 5 c.c.: il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto a pena di nullità CONSENSUALE Requisiti: conservazione dell’occupazione ! causali acquisizione di una diversa professionalità miglioramento delle condizioni di vita ! anche nell ambito di una categoria legale inferiore e/o di più livelli di inquadramento inferiori; ! retribuzione inferiore; ! con accordo da stipularsi nelle sedi di cui all art. 2113, co. 4 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione; eventuali vizi dell’accordo Assegnazione di mansioni superiori ! diritto al trattamento corrispondente all’attività di livello superiore svolta; ! assegnazione definitiva / promozione automatica dopo il periodo fissato dai CCNL o CIA o, in mancanza, dopo 6 mesi consecutivi; salvo diversa volontà del lavoratore Impatto delle modifiche sull’obbligo di repêchage SI IN PARTE Un solo grado di controllo (ma più ampio): Doppio controllo: ! Inesistenza di posizioni vacanti riconducibili allo stesso livello di inquadramento; ! Inesistenza di posizioni vacanti riconducibili ad un livello inferiore ! I nesistenza di posizioni vacanti riconducibili allo stesso livello di inquadramento (e non più con riferimento a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte); ! L’assegnazione unilaterale al lavoratore di mansioni di livello inferiore rimane facoltà e non obbligo. Viceversa: • Onere economico per il datore di lavoro (vs 41 Cost.) • Onere della prova molto gravoso