Comments
Description
Transcript
Trasferimento e mutamento di mansioni
TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO 6 MARZO 2015 Avv. Antonella Negri www.beplex.com Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento 2. La trasferta 3. Il distacco 2 Il trasferimento del lavoratore Art. 2103 c.c. - Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. (“unità produttiva”: articolazione autonoma dell’impresa avente idoneità ad esplicare in tutto o in parte l’attività di produzione di beni o servizi) -Per trasferimento deve intendersi il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa. Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c. Le modifiche all’art. 2103 c.c. non incidono sulla disciplina del trasferimento. 3 Le “ragioni tecniche, organizzative e produttive” - devono sussistere al momento del trasferimento; - il controllo giudiziale sul potere datoriale di mutare il luogo della prestazione di lavoro: • deve accertare se tale potere è stato esercitato o meno in relazione alle esigenze oggettive dell’impresa; • non può sindacare l’opportunità del trasferimento. 4 Forma e contenuto del provvedimento di trasferimento - Il trasferimento può essere comunicato anche oralmente, salvo che il contratto collettivo non prescriva la forma scritta. - Il datore di lavoro non è tenuto a comunicare le ragioni che giustificano il trasferimento, ma se il lavoratore ne fa richiesta deve provare l’esistenza e la fondatezza di tali ragioni. 5 L’opposizione del lavoratore al trasferimento 1. Se il trasferimento è legittimo (sussistono cioè le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) In caso di rifiuto del lavoratore non motivato da valide ragioni, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. (Cass. 13 maggio 2013, n. 11414, Cass. 22 novembre 2012, n. 20614; Cass. 24 marzo 2010, n.7045; Cass. 15 dicembre 2005, n. 27679. Nel merito, C. App. Firenze 2 aprile 2013, n. 305; Trib. Milano 5 ottobre 2000). 6 segue L’opposizione del lavoratore al trasferimento 2. Se il trasferimento è illegittimo (non sussistono, cioè, le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) - è valido il rifiuto del lavoratore e - in caso di licenziamento quest’ultimo è illegittimo; - il lavoratore ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui, rifiutando il trasferimento, sia rimasto a disposizione del datore di lavoro senza essere riammesso in servizio presso la sede originaria. (Cass. 10 giugno 2014, n. 13060, Cass. 27 ottobre 2010, n. 21967; Cass. 10 novembre 2008, n.26920; Cass. 25 maggio 2004, n.10047) 7 Il trasferimento del lavoratore e la contrattazione collettiva CCNL ! possono prevedere trattamenti economici es. indennità, rimborsi spesa possono prevedere limiti e ulteriori garanzie a tutela del lavoratore es. obbligo di preavviso, divieti per di lavoratori con lunga anzianità di servizio, limiti per lavoratori al di sopra di una determinata età 8 Il trasferimento del lavoratore Il trattamento fiscale e contributivo Art. 51, comma 7 TUIR le indennità di trasferimento non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% per un importo complessivo annuo di max 1.549,37 per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. solo per le indennità corrisposte per il primo anno di trasferimento. Non concorrono a formare il reddito le spese di viaggio e di trasporto delle cose le spese e gli oneri sostenuti in qualità di conduttore per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro 9 La trasferta Il lavoratore rende la propria prestazione temporaneamente in luogo diverso dalla sua normale sede di lavoro. La disciplina della trasferta è contenuta nei contratti collettivi, i quali possono – tra l’altro – prevedere una specifica indennità (cd. diaria) legata in parte alle spese sostenute e in parte connessa al maggior disagio causato al lavoratore e/o un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda. 10 La trasferta Il trattamento fiscale e contributivo Art. 51, comma 5 TUIR Le indennità percepite per le trasferte o le missioni : per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al giorno per le trasferte all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Euro 77,47 in caso di rimborso delle spese di alloggio, o di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. in caso di rimborso delle spese sia di alloggio sia di vitto il limite è ridotto di due terzi In caso di rimborso analitico non concorrono a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e al trasporto fino massimo giornaliero di Euro 15,49 per trasferte fuori del territorio comunale, elevate a Euro 25,82 per le trasferte all'estero. 11 Il distacco Si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (che deve sussistere per l’intera durata del distacco), pone temporaneamente (ossia in maniera non definitiva, indipendentemente dalla durata del periodo di distacco, purché quest’ultima sia connessa alla persistenza dell’interesse del distaccante) il lavoratore a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 12 Il distacco segue Il caso particolare del contratto di rete di imprese Il contratto di rete: è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a: collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività; ovvero scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; ovvero ancora esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche In materia di distacco Il cd. Decreto del Fare ha introdotto il comma 4-ter all’art. 30 della Legge Biagi, prevedendo che: qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Legge n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013 13 segue Il distacco - Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore. - Se il distacco comporta mutamento di mansioni, è necessario il consenso del lavoratore. - Se il distacco comporta trasferimento in unità produttiva distante più di 50 Km da quella a cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 14 Termini di impugnazione introdotti dalla legge 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”) Termini per proporre l’azione volta ad impugnare il trasferimento e l’azione volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al distaccatario in caso di distacco impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione del trasferimento o dalla cessazione del distacco entro 180 giorni dalla impugnazione stragiudiziale richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo: deposito del ricorso giudiziale deposito del giudiziale ricorso Sul punto: Min. Lav. Interpello n. 12/2014 15 Il mutamento delle mansioni Art. 2103 c.c Novità Jobs Act Lo schema di decreto legislativo modifica profondamente l’art. 2103 e la disciplina del mutamento delle mansioni 16 Il mutamento delle mansioni Art. 2103 c.c La disciplina vigente 17 Il mutamento delle mansioni Art. 2103 c.c. “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto; o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita; ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione di retribuzione”. “Ogni patto contrario è nullo”. Novità Jobs Act – Schema di decreto legislativo: modifiche all’art. 2103 c.c. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 18 segue Il mutamento delle mansioni L’art. 2103 c.c., dunque, vieta l’assegnazione a mansioni inferiori o comunque non equivalenti a quelle previste nel contratto d’assunzione o alle ultime effettivamente svolte Il mutamento delle mansioni è giustificato nei limiti del positivo giudizio di equivalenza 19 segue Il mutamento delle mansioni può avvenire Con il consenso del lavoratore Per decisione unilaterale del datore di lavoro (cd. ius variandi) I limiti al mutamento delle mansioni Equivalenza delle nuove mansioni con le ultime effettivamente svolte (senza diminuzione della retribuzione). Solo in casi eccezionali è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori. 20 segue L’equivalenza delle mansioni Mansioni che consentono al lavoratore l’utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto di lavoro. Tutela della professionalità del lavoratore «Il divieto di variazione in pejus opera pur nella formale equivalenza delle mansioni precedenti con quelle successivamente assegnate di talché ai fini del giudizio di equivalenza occorre verificare in concreto se sia tutelato anche nelle mansioni di nuova assegnazione il livello professionale raggiunto e la utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente» Cass. 11 settembre 2013, n. 20829, Cass. 5 agosto 2014, n. 17624. 21 segue Deroghe al divieto di demansionamento Ammesse solo in ipotesi eccezionali previste Dalla legge nei casi di crisi aziendale, al fine di evitare la cessazione del rapporto di lavoro (art. 4 L. n. 223/1991) in caso di inidoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente e di impossibilità di adibizione a mansioni equivalenti, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 43 D.lgs. n. 81/2008) Dalla giurisprudenza nei casi di mansioni inferiori marginali e accessorie (Trib. Milano, 26 febbraio 2013) ; nei casi di adibizione temporanea (Cass. 1 marzo 2001 n. 2948); nei casi di inidoneità sopravvenuta (Cass. 10 ottobre 2005, n.19686); quale extrema ratio, unica alternativa per evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. giurisprudenza del “male minore”) 22 Le possibili conseguenze di un illegittimo demansionamento a) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione; b) la reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte; c) le dimissioni per giusta causa; d) il risarcimento del danno. 23 segue Le possibili conseguenze di un illegittimo demansionamento A) L’autotutela del lavoratore: il rifiuto di svolgere la prestazione • Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (…). Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. B) La reintegrazione del lavoratore nelle mansioni precedentemente svolte • Il giudice può condannare il datore di lavoro al ripristino della situazione originaria, disponendo la reintegrazione del lavoratore nella precedente posizione o in altra equivalente C) Le dimissioni per giusta causa • Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. D) Il risarcimento del danno • Dall’illegittimo demansionamento possono derivare al lavoratore danni patrimoniali e non patrimoniali 24 Mansioni superiori Assegnazione definitiva e cd. promozione automatica (ovverosia quando l’assegnazione temporanea si protrae oltre i limiti di legge o di contratto) Assegnazione temporanea (per esempio nel caso in cui il datore di lavoro debba sostituire taluni lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) Promozione e diritto al trattamento complessivo corrispondente alla nuova attività. 25 Il mutamento delle mansioni Art. 2103 c.c Le novità del Jobs Act 26 Il mutamento delle mansioni Le novità previste nel Jobs Act Il nuovo 2103 c.c alle mansioni per le quali è stato assunto Il lavoratore deve essere adibito a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte 27 Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c. Il demansionamento L’assegnazione a mansioni appartenenti all’inquadramento inferiore è consentito: in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore con assolvimento dell’obbligo formativo ove necessario ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali In tali ipotesi il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento; e del trattamento retributivo in godimento esclusi gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento delle precedenti mansioni 28 Le novità previste nel Jobs Act - Il nuovo 2103 c.c. Il demansionamento alla conservazione dell’occupazione nell’interesse del lavoratore all’acquisizione di una diversa professionalità al miglioramento delle condizioni di vita Nelle sedi ex art. 2113 c.c. o avanti alle commissioni di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica: delle mansioni del livello di inquadramento e della relativa retribuzione 29 Domande ? 30