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g. Collocamento fuori ruolo

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g. Collocamento fuori ruolo
Mobilità verticale
disciplina delle mansioni (art.52 d.lgs. n. 165/2001)
Il dipendente pubblico di lavoro deve essere adibito:

alle mansioni per le quali è stato assunto,

alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito
della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi,
oppure

a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia
successivamente acquisito per effetto
dello sviluppo
professionale o di procedure
concorsuali o selettive.
oppure
Svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione
N.B. diversa dalla disciplina dettata dell’art. 2103 c.c. per il settore
privato
Esigenze di servizio che legittimano l’assegnazione a mansioni
proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi,
prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per
ferie, per la durata dell'assenza.
Conseguenze dell’assegnazione a mansioni
superiori
• mansioni prevalenti, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale
• Il lavoratore ha diritto al trattamento economico
previsto per la qualifica superiore, anche se nulla.
• Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde
personalmente del maggiore onere conseguente, se
ha agito con dolo o colpa grave.
• I contratti collettivi possono regolare diversamente
gli effetti dell’assegnazione a mansioni superiori.
Mobilità Orizzontale
a. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse.
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza .
Condizioni di priorità del passaggio diretto
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri
generali per l'attuazione del passaggio diretto. In ogni caso sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere
l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità
rispetto al reclutamento di nuovo personale.
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali devono attivare le procedure di mobilità
diretta, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in
cui prestano servizio.
Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione
b. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all'estero
a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere
destinati
a
prestare
temporaneamente
servizio
presso
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea,
degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi
dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
Il trattamento economico potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente
internazionale.
Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
c. Trasferimento del lavoratore
Art. 2103 c.c.
 Assegnazione a una diversa unità produttiva della stessa
amministrazione per esigenze tecnico, organizzative e
produttive
 Onere di motivazione e della prova del nesso di causalità
grava l’amministrazione
 insindacabilità giudiziale della opportunità della scelta
organizzativa
 sindacabilità giudiziale dei criteri di scelta del lavoratore
secondo i canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175
e 1375 c.c.
d. Distacco
art. 30 d.lgs 276/2003
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile
del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando
comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più
di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco
può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.
e. Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività
nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte
da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale
che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
2112 cod.civ. e si osservano le procedure di informazione e
di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della
legge 29.12.1990 n. 428
Continuità del rapporto di lavoro e nell’applicazione del
ccnl in assenza di altro ccnl applicato dal cessionario
informazione e confronto preventivo con le r.s.a. e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
comparto
f. Comando presso altra amministrazione
(art.56 DPR n. 3/1957)
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio
presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi
quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui
l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia
richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti,
sentito l'impiegato.
Salvo i casi previsti dalla legge, è vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono
stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha
richiesto il comando
Trattamento e carico della spesa del comando
La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione
statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede
direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale
va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare
all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene
l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico
previsti dalla legge.
Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è
computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli
aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato
appartiene organicamente
L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai
concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il
passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base
alle normali disposizioni.
g. Collocamento fuori ruolo
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il
disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e
che
non
rientrino
nei
compiti
istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella
qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro,
sentito l'impiegato.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori
ruolo, sono determinati col regolamento
D.P.R. 30.4.1958 n. 571
•
•
•
•
•
•
•
•
Possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati assegnati
alle funzioni di
segretario generale della Presidenza della Repubblica o addetto
ai suoi uffici
Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
Rappresentante del Governo per la Regione sarda;
Commissario del Governo per la provincia di Trento e
commissario del Governo per la provincia di Bolzano;
Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle
d'Aosta;
Componente il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana
Addetti a delegazioni italiane in seno ad enti od organismi
internazionali
addetti agli uffici della Corte costituzionale
Trattamento e promozione del personale
fuori ruolo
All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano la stessa
disciplina del lavoratore in comando.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la
promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in
organico andando ad occupare, secondo l'ordine della
graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permanga la possibilità di
collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di
nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche
nella nuova qualifica
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