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g. Collocamento fuori ruolo
Mobilità verticale disciplina delle mansioni (art.52 d.lgs. n. 165/2001) Il dipendente pubblico di lavoro deve essere adibito: alle mansioni per le quali è stato assunto, alle mansioni considerate equivalenti nell'àmbito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, oppure a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. oppure Svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione N.B. diversa dalla disciplina dettata dell’art. 2103 c.c. per il settore privato Esigenze di servizio che legittimano l’assegnazione a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. Conseguenze dell’assegnazione a mansioni superiori • mansioni prevalenti, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale • Il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, anche se nulla. • Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. • I contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti dell’assegnazione a mansioni superiori. Mobilità Orizzontale a. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza . Condizioni di priorità del passaggio diretto I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione del passaggio diretto. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali devono attivare le procedure di mobilità diretta, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione b. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati. c. Trasferimento del lavoratore Art. 2103 c.c. Assegnazione a una diversa unità produttiva della stessa amministrazione per esigenze tecnico, organizzative e produttive Onere di motivazione e della prova del nesso di causalità grava l’amministrazione insindacabilità giudiziale della opportunità della scelta organizzativa sindacabilità giudiziale dei criteri di scelta del lavoratore secondo i canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c. d. Distacco art. 30 d.lgs 276/2003 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. e. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 cod.civ. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29.12.1990 n. 428 Continuità del rapporto di lavoro e nell’applicazione del ccnl in assenza di altro ccnl applicato dal cessionario informazione e confronto preventivo con le r.s.a. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto f. Comando presso altra amministrazione (art.56 DPR n. 3/1957) L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Salvo i casi previsti dalla legge, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando Trattamento e carico della spesa del comando La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge. Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni. g. Collocamento fuori ruolo Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento D.P.R. 30.4.1958 n. 571 • • • • • • • • Possono essere collocati fuori ruolo gli impiegati assegnati alle funzioni di segretario generale della Presidenza della Repubblica o addetto ai suoi uffici Commissario dello Stato per la Regione siciliana; Rappresentante del Governo per la Regione sarda; Commissario del Governo per la provincia di Trento e commissario del Governo per la provincia di Bolzano; Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta; Componente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana Addetti a delegazioni italiane in seno ad enti od organismi internazionali addetti agli uffici della Corte costituzionale Trattamento e promozione del personale fuori ruolo All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano la stessa disciplina del lavoratore in comando. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica