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Vademecum Quadri Direttivi
Vademecum Quadri Direttivi Il demansionamento passa strisciante nelle aziende del credito Il tentativo operato dalle banche di schiacciare verso il basso i lavoratori e in particolare i Quadri Direttivi, rappresenta per DirFirst un problema serio in quanto comporta una dequalificazione del fattore lavoro nel settore con inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio offerto alla clientela. Le fusioni societarie dei grandi Gruppi Bancari, inoltre, hanno determinato una duplicazione di ruoli e esuberi di personale con una sovraesposizione del low e middle management. Le aziende, per far fronte a tali problemi organizzativi, stanno tentando di deregolamentare il più possibile l’adibizione alle varie posizioni di lavoro, anche attraverso la crescente richiesta di una maggiore flessibilità e fungibilità dei Quadri Direttivi allo scopo di un contenimento dei costi. L'utilizzo di nuove prassi interne (per lo più ufficiose e non ufficiali), la cui osservanza è demandata al responsabile di turno che, con il suo comportamento si spinge in territori “border line”, contribuisce ad affermare quei cambiamenti culturali e comportamentali del lavoratore in merito all'erogazione della sua prestazione professionale. Tali preoccupanti situazioni, riscontrabili a macchia di leopardo su tutto il territorio, rischiano di consolidarsi nel tempo e inducono l'inosservanza di norme contrattuali. Poco alla volta in maniera strisciante, si rischia di perdere diritti acquisiti, ed è per questo motivo che è importante la denuncia da parte dei lavoratori di tali circostanze e il richiamo al rispetto delle regole da parte dei sindacati. Per non rischiare di cadere in situazioni sgradevoli, ci sembra pertanto opportuno ricordare ai colleghi alcune norme in merito al ruolo e alle prerogative dei Quadri Direttivi, che, è bene ribadirlo sono legati alla banca da un rapporto fiduciario oltre che contrattuale. Norme rinnovate e sottoscritte nell’ultimo rinnovo del CCNL del Credito. ● ● ● ● Rientrano nella categoria dei Quadri Direttivi, i lavoratori che siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale che abbiano maturato particolari specializzazioni e\o siano responsabili del coordinamento di altri lavoratori. La prestazione lavorativa dei Quadri Direttivi deve essere orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella terza area professionale cioè, addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria, con criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative. La rilevanza dell'autogestione della prestazione lavorativa comporta che il rigido controllo non è compatibile con le caratteristiche della categoria anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei Quadri Direttivi circa i "tempi" della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa. Ai Quadri Direttivi non sono applicate quindi le norme concernenti a: banca delle ore, spostamenti\elasticità di orario e riduzione dell'intervallo. ● A fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno, l'azienda può corrispondere un'apposita erogazione unitamente al pagamento del premio aziendale. Pertanto, non è possibile un’equiparazione nei trattamenti alle aree professionali e la fungibilità (cioè l’interscambio di mansioni), non può spingersi oltre ciò che è consentito nell'ultimo rinnovo del CCNL che, limitatamente all’arco temporale della sua validità, prevede la fungibilità dall’1 al 4 livello. Per i Quadri Direttivi cui è attribuito un Ruolo Chiave, la fungibilità è possibile solo rispetto al livello inferiore. Tuttavia per i QD che vanno a svolgere un’attività di mansione superiore, rimane invariata la normativa che prevede l’inquadramento al livello superiore passati cinque mesi di adibizione. Va ricordato che per alcune figure professionali il passaggio al QD1 avviene al compimento del percorso professionale e formativo previsto. Lo ius variandi nel Codice Civile L'articolo 2103 del codice civile disciplina l'esercizio del cosiddetto ius variandi, ossia il potere di variare le mansioni rispetto a quelle assegnate in fase di assunzione. La norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito, o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione che sancisce la nullità di ogni patto contrario. Pertanto, lo ius variandi si configura sia in senso orizzontale con l'attribuzione di mansioni equivalenti, sia in senso verticale con il conferimento di mansioni di carattere superiore. Per contro, è esclusa, pena la nullità dell'atto, la possibilità del demansionamento del lavoratore e tale sbarramento opera tanto nell'ipotesi in cui il demansionamento operi per atto unilaterale da parte del datore di lavoro quanto nel caso di un accordo in tal senso tra le parti. Esistono in ogni modo alcune deroghe all’art.2103 nel caso del lavoratore divenuto inabile a seguito d’infortunio o malattia ovvero della lavoratrice in gravidanza nel caso in cui le mansioni di assunzione rientrino tra i compiti a rischio, o interdette in relazione allo stato della lavoratrice. Il demansionamento può essere previsto anche dagli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di mobilità che stabiliscano l'assegnazione dei lavoratori in esubero allo scopo di evitare il licenziamento (Legge n.223 del 1991). Il “Jobs Act “ e il demansionamento Nel “Jobs Act” è stata inserita una disposizione concernente la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento. La legge delega prevede, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale, o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi rispetto quelle menzionate. La nostra associazione Sindacale vuole dare maggiore consapevolezza ai lavoratori di questo settore, nel ribadire quali sono le norme che regolano il proprio contratto di lavoro e individuare i propri diritti ma soprattutto riteniamo che il fattore umano sia un valore strategico e insostituibile. Un capitale, spesso umiliato dalle banche, che non deve essere disperso, ma rafforzato. Un patrimonio che se adeguatamente impiegato può contribuire allo sviluppo economico delle aziende. Roma, 27 luglio 2015 Tamara De Santis RSA DIRFIRST – Unicredit SpA