Comments
Transcript
REGOLAMENTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CACCiA IN
SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE CACCIA E PESCA REGOLAM ENTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CACCiA IN BATTU A A LA VOLPE ART. 1 - 1\ Comitato di Gestione de II' ATC, avvalendosi dei gruppi di lavoro, di cui all'art. 15 del R. R. N. 3/99, provvede ad effettuare, annualmente. relazionando in merito, a: censimenti riguardanti la consistenza numerica della specia volpe (Vulpes Vulpes) presente sul territorio agro silvo pastorale di competenza deII'ATC, con il controllo della Provincia. Individuare i territori di ogni singolo Comune interessati alle battute. Redigere un piano di prelievo con l'indicazione del numero dei capi da prelevare per ogni singola zona durante l'intera stagione venatoria. Inviare una copia del resoconto del censimento al Servizio Caccia della Provincia. ART. 2 - Sulla base di quanto previsto all'art. l, sul territorio dell'ATC della provincia di Bari, sono consentite le battute di caccia alla volpe con l' uso del cane da seguita e da ta na, secondo il presente regolamento, nel rispetto del Calendario Venatorio. -Giorni consentiti: sino al 31 dicembre un giorno la settimana, esclusivamente il mercoledì. _Dallo gennaio al 31 gennaio: un giorno infrasettimanale fra quelli consentiti dal Calendario Venatorio. ART. 3 - Alla battuta possono partecipare i cacciatori iscritti all'ATC della provincia di Bari in sq uadre il cui numero complessivo tra cacciatori e battitori e canai non potrà essere inferiore a 10 e non superiore a 15: ART. 4 - Ogni squadra sarà rappresentata da un capo squadra, responsabile del comportamento dei componenti la battuta e relativo andamento della stessa, adoprandosi affinchè siano scongiurati incidenti o inconvenienti di vario genere. ART. 4/815 - Il capo squadra inoltra la richiesta di nulla-osta allo svolgimento della battuta di caccia ali'A.T.C., indicando, inoltre, data, luogo e numero dei partecipanti. ART. 5 - "capo squadra deve redigere: - Richiesta debitamente firmata, indirizzata al Servizio Caccia della Provincia almeno 20 giorni prima della data dello svolgimento della battuta. Tale richiesta deve contenere: a) Nulla osta a firma del Presidente del Comitato di Gestione ATC; bl Cognome e nome, comune di residenza ed indirizzo di ciascun componente la squadra; 70126 Bari - Via Amendola, 189/b - Tel e Fax OSO 5412636 é) Per i cacciatori il numero del tesserino regionale, del porto d'armi,copia del versamento della quota di partecipazione aIl'ATC, gli estremi dell'assicurazione, il tutto in corso di va lidità. d) La data prescelta per la battuta e relativo orario di inizio e termine della stessa; e) la località in cui si intende effettuare la battuta, e luogo di eventuale raduno. ART. 6 - Sarà autorizzata da parte della Provincia una sola battuta al giorno nel medesimo luogo. L' autorizzazione rilasciata dal Servizio Caccia della Provincia dovrà contenere, oltre le . indicazioni relative al giorno, mese ed anno, anche, eventualmente, il numero di capi da abbattere per ogni singola battuta, che, comunque, non potrà superare il numero effettivo dei cacciatori partecipanti alla battuta. La Provincia provvederà ad effettuare tutti gli eventuali controlli anche in termini di vigilanza, che riterrà opportuni. ART. 7 - Prima dell'inizio della battuta e, a seguito degli eventuali controlli da parte della vigilanza, il capo squadra darà inizio alla stessa, non prima del sorgere del sole. La battuta avrà termine non oltre le ore 14,00. Il capo squadra deve informare i partecipanti sulle modalità di conduzione della battuta e numero dei capi abbattibili, raggiunto il quale, la battuta avrà termine. /I capo squadra dovrà, inoltre, assicurarsi che gli abbattimenti siano opportunamente riportati sul tesserino venatorio regionale. ART. 8 - Il capo squad ra, entro t re giorni, invierà al Servizio Caccia della Provincia, la relazione in merito allo svolgimento della battuta, nonché segnalare eventuali difformità rilevate sugli esemplari di volpe abbattuti. Il Servizio, se necessario, provvederà a successivi adempimenti, anche di carattere sanitario, che riterrà opportuni. ART. 9 - Eventuali danni alle colture, a cose ed animali, provocati nel corso della battuta, saranno a totale carico dei cacciatori resisi responsabili. ART. 10 - Durante la battuta è assolutamente vietato l'abbattimento di altre specie di fauna selvatica. Nel caso in cui gli organi preposti alla vigilanza dovessero accertare infrazioni, provvederanno immediatamente a sospendere la battuta e a redigere verbale di contravvenzione nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione. AI trasgressore, oltre all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà inibita, per almeno un anno, la partecipazione ad altre battute. ART. 11-1 battitori e conducenti la canizza non potranno essere armati, bensì è consentito loro l'uso di pistola a salve. E' consentito, altresì, l'uso di radio ricetrasmittenti autorizzate. ART. 12 - Ogni cacciatore partecipante alla battuta, deve essere munito di fotocopia dell'autorizzazione alfa stessa, che potrà essere revocata dal personale di vigilanza in qualsiasi momento, per infrazione al presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di caccia con eventuale sospensione della battuta. Per quanto non previsto dal presente regola mento, valgono le disposizioni previste dalla L.R. N. 27/98 e relativo Calendario Venatorio.