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AS1211 – COMUNE DI TORTONA - Autorità Garante della

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AS1211 – COMUNE DI TORTONA - Autorità Garante della
AS1211 – COMUNE DI TORTONA (AL)-SERVIZI DI GESTIONE CALORE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Roma, 10 agosto 2015
Comune di Tortona
Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Segretario Generale del Comune di Tortona in merito
all’applicazione della normativa statale in materia di società a partecipazione pubblica, nonché in relazione alla
qualificazione dei servizi di gestione calore e illuminazione pubblica, l’Autorità, nella riunione del 29 luglio 2015, ha
inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90.
Il Segretario Generale del Comune di Tortona domanda se, alla luce dell’articolo 3, comma 27, L. 244/07, possa essere
considerata legittima un’operazione di fusione per incorporazione (di seguito l’“Operazione”) di società interamente
partecipata dal medesimo Comune, allo stato non attiva (di seguito la “Società Target”), in altra società - anch’essa a
controllo interamente pubblico - avente ad oggetto la prestazione di servizi pubblici locali e già attualmente operante,
nel territorio tortonese, nella gestione dei servizi di igiene ambientale e ciclo idrico integrato (di seguito la
“Incorporante”). A tal fine, l’Amministrazione richiedente rende noto che, a seguito dell’Operazione, la società
Incorporante andrebbe a svolgere in favore dello stesso Comune di Tortona i servizi di gestione calore e manutenzione
illuminazione pubblica, servizi sulla cui natura viene dunque estesa la richiesta di parere, per comprendere se essi
siano qualificabili alla stregua di servizi di interesse economico generale passibili di affidamento in house.
Sul punto, l’Autorità osserva come, sul piano sostanziale, l’articolo 3, comma 27, L. 244/07 riguardi specificamente le
società “aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali”; con la conseguenza che sono invece ammesse tanto le società che producono servizi
di interesse generale e prestano servizi pubblici locali, quanto - ricorrendone i relativi presupposti e nel rispetto dei
limiti di legge - le società strettamente strumentali.
Avendo presenti tali coordinate, la valutazione delle singole operazioni e - più in generale - il giudizio sulla costituzione
o il mantenimento delle partecipazioni di società spetta alle singole amministrazioni, tenendo in considerazione anche
gli obblighi di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 611, L. 190/14, il
quale fa peraltro salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 27, L. 244/07.
Quanto alla natura dei nuovi servizi che la società Incorporante andrebbe a svolgere a seguito dell’Operazione,
l’Autorità osserva quanto segue.
Il servizio di cd. “gestione calore” consiste essenzialmente nella fornitura del calore necessario per il riscaldamento
degli immobili gestiti dall’amministrazione verso la quale il servizio stesso è prestato (ad es., palazzo comunale, istituti
scolastici,…). Secondo l’interpretazione dominante, condivisa dall’Autorità, si tratta di un servizio che non può essere
qualificato alla stregua di servizio di interesse economico generale - né dunque di servizio pubblico locale - poiché non
viene reso direttamente alla collettività, ma è fornito alle strutture gestite dall’ente, “traducendosi in un servizio di
supporto o strumentale a una diversa attività principale”1.
Quanto invece alla dedotta “manutenzione illuminazione pubblica” che l’Incorporante andrebbe a svolgere a seguito
dell’Operazione, laddove consista - come sembrerebbe - nella gestione dell’illuminazione delle pubbliche strade, con
eventuale esclusione dell’attività relativa ad impianti di proprietà di terzi, essa va inquadrata quale attività d’interesse
economico generale, e configura un vero e proprio servizio pubblico locale, “trattandosi di servizio di cui i cittadini
usufruiscono sia uti singuli che come componenti della collettività, ed essendo rivolto alla produzione di beni e utilità
per obiettive esigenze sociali”2.
Al ricorrere dei relativi presupposti, tale servizio sarebbe poi passibile anche di affidamento diretto in house.
In considerazione di quanto sopra, vale porre in risalto - in relazione al caso di specie - come, a seguito
dell’Operazione così come prospettata, l’Incorporante andrebbe a svolgere, al contempo, attività strumentale verso il
Comune di Tortona (i.e., servizio di gestione calore) e servizi pubblici locali in house (i.e., illuminazione pubblica, igiene
ambientale3 e servizio idrico integrato4).
1 [In tal senso, cfr. TAR Brescia, 27.12.2007, n. 1373; ID., 9.12.2009, n. 2511; nonché TAR Bolzano, 8.3.2007, n. 91; nello stesso
senso, Cons. Stato, 3.6.2013, n. 3022.]
2 [Cfr. Cons. Stato, 2.9.2013, n. 4339; ID., 25.11.2010, n. 8231; nello stesso senso, TAR Cagliari, 11.5.2011, n. 465.]
3 [Sulla qualificazione della gestione rifiuti quale servizio pubblico locale, cfr. Corte Cost., 24.7.2009, n. 249; v. inoltre Cons. Stato,
8.3.2011, n. 1447; ID., 3.5.2012, n. 2537.]
In ragione di ciò, oltre alle valutazioni più sopra indicate in relazione ai quesiti formulati, si ricorda che il Comune
richiedente dovrà altresì valutare la compatibilità dell’Operazione con i dettami di cui all’articolo 13 D.L. 223/06.
Entro tale contesto, parimenti si ricordano, da un lato, per i servizi a rilevanza economica, i requisiti sottesi alla scelta
di ricorrere ad affidamento in house, con necessaria relazione da parte dell’ente competente, ai sensi dell’articolo 34,
comma 20, D.L. 179/12; dall’altro, in relazione ai servizi strumentali, la necessità che essi siano rispettosi di parametri
standard corrispondenti ai prezzi di mercato ai fini della sana gestione dei servizi stessi secondo criteri di economicità
ed efficienza, anche ex articolo 1, comma 553, L. 147/13.
In conclusione, l’Autorità auspica che codesta amministrazione ponga in essere le misure ritenute più opportune e
adeguate alle esposte valutazioni.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
4 [Qualificano espressamente il servizio idrico alla stregua di servizio pubblico locale Corte Cost., 24.7.2009, n. 246 e Corte Cost.
17.11.2010, n. 325.]
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