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Matrimonio di cittadini italiani all`estero
Matrimonio di cittadini italiani all’estero A) I Cittadini italiani che intendono sposarsi presso un Consolato italiano (casi previsti dall’art.12 del d. Lgs. 71/2011) devono eseguire la seguente procedura: presentare l’“istanza di celebrazione del matrimonio consolare”. E’ un documento che deve essere sottoscritto da entrambi i nubendi e presentato di persona all’ufficio consolare, oppure inviato per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei documenti di identità. Ci sono alcuni casi in cui l’istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71/2011 - la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie l’ istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) si può procedere alla richiesta delle pubblicazioni. Pubblicazioni In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. E’ possibile quindi sposarsi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione. Se i nubendi non possono presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, è possibile incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei documenti di identità in corso di validità. Nel caso in cui i nubendi non siano cittadini dell’Unione Europea e non sono siano residenti in Italia, la firma dovrà essere autenticata. L'istanza di celebrazione del matrimonio consolare Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità. Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni. ^^ Se sono entrambi cittadini italiani e hanno la residenza all’estero, dovranno richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se i nubendi risiedono in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari. ^^ Se il nubendo (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, si possono richiedere le pubblicazioni di matrimonio: - al Comune di residenza in Italia. In tale caso il Comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero; - oppure alla Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza. 1 ^^ Se i nubendi sono entrambi residenti in Italia, dovranno richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedono in due Comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare. B) Cittadini italiani che si sposano all’estero I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale oppure un nulla osta. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Il certificato viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza ed è esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all’estero il certificato è rilasciato dal Consolato competente. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. La richiesta dei documenti di cui sopra dovrà essere presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero dove risiedono i nubendi, compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Detta dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d’identità valido. La Rappresentanza, effettuati i dovuti accertamenti ed acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli che riterrà necessari per provare l’inesistenza di impedimenti, rilascerà il documento richiesto. Se la residenza dei nubendi è in Italia, la competenza è del Comune. La trascrizione dell’atto di matrimonio L’atto di matrimonio in originale rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa, l’atto può essere presentato, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000). Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. C) cittadini italiani residenti all’estero che intendono sposarsi in Italia I cittadini italiani residenti all’estero che desiderano sposarsi in Italia devono richiedere le 2 pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che i nubendi hanno indicato (art. 109 del codice civile). La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni: Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio i nubendi devono presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 - richiesta di pubblicazione). Se sono impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, i nubendi possono comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei documenti di identità in corso di validità. D) cittadini stranieri che intendono sposarsi in Italia. I cittadini stranieri che si sposano in Italia devono presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui sono cittadini al momento della richiesta delle pubblicazioni. Se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non sono residenti in Italia, oltre al nulla osta, deve essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51 DPR 396/2000 trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, devono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale, in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni. A chi rivolgersi Ufficio di Stato civile del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 - 16030 – Moneglia (GE) Tel. 0185/490856 Fax: 0185/490842 Email: [email protected] Normativa di riferimento: * DPR n. 396/2000 * Convenzioni internazionali di riferimento 3 4