...

Art. 436. (Registro tenuto dagli uffici consolari)

by user

on
Category: Documents
34

views

Report

Comments

Transcript

Art. 436. (Registro tenuto dagli uffici consolari)
Art. 436.
(Registro tenuto dagli uffici consolari)
In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti
d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio
d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro
provenienza, la mansione esercitata a bordo e la
navigazione
rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del
ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave
medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al
ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto
registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso
l'ufficio consolare.
Fly UP