Comments
Transcript
Art. 436. (Registro tenuto dagli uffici consolari)
Art. 436. (Registro tenuto dagli uffici consolari) In ogni ufficio consolare e' tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali. In esso sono annotati: 1) il nome, la nazionalita', il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata; 2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima. Alla fine di ogni trimestre, l'autorita' consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.