Il legato di fideiussione in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 6
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Il legato di fideiussione in Famiglia, Persone e Successioni, 2011, 6
{a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 416 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO » Legato Il legato di fideiussione(*) Vincenzo Barba Professore associato di Istituzioni di diritto privato » SOMMARIO 1. La razionalità del succedere – 2. I legati: pura forma immune da condizionamenti contenutistici – 3. Legato di fideiussione a favore del creditore – 4. Segue: vicende e disciplina del rapporto di fideiussione a favore del creditore – 5. Legato di fideiussione a favore del debitore – 6. Negazione di un legato di fideiussione reale – 7. Legato di garanzia personale 1. La razionalità del succedere I l tema delle garanzie personali(1), largamente approfondito dalla letteratura e variamente esplorato nella prassi giudiziaria, può rappresentare un interessante laboratorio per verificare se importanti vicende di rapporti giuridici, tradizionalmente, storicamente e positivamente legate alla struttura contrattuale possano presentare una compatibilità, immediata o mediata, anche con altre e diverse strutture e, in particolare, con il testamento. L’assenza di una norma che consenta al testatore di legare il diritto a una garanzia personale e l’esistenza, per contro, di una norma che vieta la costituzione di ipoteca per testamento, aprono l’indagine al noto problema del se esista un limite di natura essenzialmente strutturale o funzionale alla produzione di talune vicende di rapporti giuridici, ovvero se possa, con la sola esclusione delle ipotesi testualmente escluse, ammettersi, anche in difetto di una previsione espressa, che vicende di rapporti giuridici che nella circolazione inter vivos richiedono, di necessità, un atto di natura contrattuale, o, più genericamente, un patto o una convenzione, possano, invece, nella vicenda mortis causa, anche in assenza di una specifica previsione, realizzarsi mercé l’unico e solo atto che l’ordinamento conosce. (*) Lo scritto è destinato agli studi in onore di Lelio Barbiera. (1) L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Napoli, 1971; ID., Le garanzie atipiche e innominate nel sistema del codice del 1942, in Banca borsa e tit. credito, 1992, I, 727 ss.; M. SESTA, Vendita, cessione del credito, mandato a scopo di garanzia, contratto autonomia di garanzia, Padova, 1988; G. BISCONTINI, Assunzione del debito e garanzia del credito, Napoli, 1993. (2) L’idea è chiara in G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, Milano, 1990, 11 s. e spec. 48 ss.; ID., I legati. Artt. 649-673, in Comm. Schlesinger, Milano, 2001, 14 ss.; ID., Testamento, in Digesto civ., XVII, Torino, 1999, 338 ss. A conferma della penetrazione dell’idea anche a livello manualistico, ID., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, 5ª ed., Torino, 2010, 205 ss. In senso parzialmente differente M. ALLARA, Principı̂ di diritto testamentario, Torino, 1957, 28, secondo il quale il tratto della patrimonialità, in uno con quello della capacità di regolare gli interessi post mortem, sarebbe necessario ai fini della qualificazione del testamento. Secondo l’A. il nostro ordinamento conosce anche negozi a causa di morte non patrimoniali sicché, come precisa a 103 s., «le disposizioni di cui al 2º co. dell’art. 587 c.c. non sono disposizioni testamentarie anche se il legislatore ha stabilito per esse un formalismo uguale a quello, che lo stesso legislatore ha stabilito nei riguardi del negozio testamentario». In definitiva per l’A., nella materia testamentaria il tratto della patrimonialità è essenziale, con la precisazione (102) che esso, a differenza di quanto non accada nella materia del contratto, rileva non già sul piano del rapporto giuridico, bensı̀ su quello dell’oggetto del negozio stesso. (3) Almeno, G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ giugno 2011 416 Famiglia, Persone e Successioni 6 Con l’ulteriore corollario che una eventuale risposta di segno positivo a codesto quesito non soltanto finirebbe con il confermare l’autorevole idea che il testamento serve alla regolamentazione post mortem degli interessi, anche non patrimoniali, del de cuius(2), ma, aprirebbe importanti e fondamentali spazi all’autonomia testamentaria, riempiendola di nuovi e ricchi contenuti(3). Tutti resi possibili dalla validità delle due uniche forme di chiamata che l’ordinamento, di là del loro contenuto, conosce e ordina. A differenza delle disposizioni che attribuiscono la qualità di erede, le quali sono positivamente definite dal nostro legislatore, in ragione del loro comprendere l’universalità o una quota dei beni del testatore(4), le disposizioni che attribuiscono la qualità di legatario sono definite in via residuale e in ragione della loro non riconducibilità alle prime(5). Esse, quindi, nell’assorbire tutte le disposizioni testamentarie istitutive che non possono essere considerate a titolo universale, valgono, altresı̀, a chiudere, tassativamente, le forme della chiamata. Le quali, sciolte da qualsiasi vincolo e condizionamento, insensibili al merito detti atipici, cit., passim; A. TRABUCCHI, L’autonomia testamentaria e le disposizioni negative, in Riv. dir. civ., 1970, I, 39 ss.; N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970. (4) Precisa l’osservazione di M. ALLARA, Principı̂ di diritto testamentario, Torino, 1957, 120, il quale, dopo aver chiarito che è vocazione a titolo universale quella il cui oggetto «è determinato per relationem alla situazione patrimoniale dell’autore della successione nel momento della morte», conclude che vocazione a titolo universale e particolare sono l’una rispetto all’altra, contrarie. Non potrebbe, dunque, esistere un terzo genere. (5) Sul punto, almeno, G. AMADIO, La divisione del testatore senza predeterminazione di quote, in Riv. dir. civ., 1986, I, 243 ss.; ID., La divisione del testatore, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, 73 ss., spec. 104-107; L. MENGONI, L’istituzione di erede «ex certa re» secondo l’art. 588, 2º co., c.c., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1948, 762; S. DELLE MONACHE, Revoca tacita dell’istituzione ex re certa, in Riv. dir. civ., 2008, I, 396 ss.; G. BONILINI, Institutio ex re certa e acquisto per virtù espansiva, dei beni non contemplati nel testamento, in Tratt. dir. successioni e donazioni diretto da Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, 239 s.; ID., Institutio ex re certa e acquisto, per virtù espansiva, dei beni non contemplati, in Fam. pers. succ., 2008, 532 ss.; S. D’ANDREA, La heredis institutio ex re certa, in Tratt. dir. successioni e donazioni diretto da Bonilini, II, La successione testamentaria, cit., 223 s.; G. PERLINGIERI, Heredis institutio ex re certa, acquisto di beni non contemplati nel testamento e l’art. 686 c.c., in Studi in onore di Giovanni Gabrielli, anche in Le corti Salernitane, 2010, e in Riv. trim dir. e proc. civ., 2011, 6 ss. Per ulteriori riferimenti, sia consentito il rinvio anche al nostro Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testatore, in Riv. dir. civ., in corso di pubblicazione. {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 417 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO dei contenuti(6), sole garantiscono la razionalità del succedere. Nella materia del diritto ereditario, il tema delle garanzie(7), almeno nella misura in cui si voglia far riferimento alla costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio accessorio rispetto ad altro, trova, di necessità, il suo terreno di elezione nella chiamata a titolo particolare, ossia in quel tipo di chiamata che rende possibile la costituzione di un rapporto giuridico non esistente nel patrimonio del de cuius. È ovvio, infatti, che, se al tempo della apertura della successione, il rapporto obbligatorio di garanzia esisteva già nel patrimonio dell’ereditando, si tratterà semplicemente e nei limiti in cui il tratto personale della garanzia non lo escluda a priori, di una mera successione nel rapporto(8). L’ipotesi alla quale intendo riferirmi è, dunque, la costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio di garanzia non esistente nel patrimonio dell’ereditando, avente fonte nella disposizione testamentaria. momento che la sua struttura, in uno con la sua costante capacità di importare una successione a titolo particolare inducono a considerare il legato stesso un costante modello tipologico(10). Un’astratta struttura sempre eguale a se stessa, indipendentemente dal contenuto con il quale essa venga, vòlta a vòlta, riempita e in grado, perciò, di garantire la razionalità del succedere. Una pura forma la quale, proprio perché tale, è indifferente ai contenuti e, perciò, capace di tutti quelli che l’ordinamento giuridico consente e tollera. Il legato, dunque, non sarebbe capace soltanto degli effetti reali o degli effetti obbligatori espressamente disciplinati, bensı̀ di un qualunque effetto reale o obbligatorio che l’ordinamento possa approvare. a puntuale verifica della compatibilità tra legato e garanzie personali muove da una più generale e fondamentale premessa: che l’ordinamento giuridico tolleri disposizioni testamentarie a titolo particolare aventi un contenuto diverso da quello espressamente e specificamente preveduto nelle non poche e non rare norme dedicate al legato. Perché la negazione di una tale premessa, rovinerebbe in punto d’inizio il matrimonio che mi riprometto di celebrare. La migliore dottrina ha largamente dimostrata l’esistenza di una vera e propria autonomia testamentaria: il testatore, nel limite del lecito, possibile e determinato, è libero di fissare il contenuto della disposizione testamentaria e, in specie, del legato(9). Non si tratta punto di affermare la atipicità del legato, quanto, piuttosto, l’atipicità del suo oggetto o del suo contenuto, dal Tra gli altri, può avere a proprio oggetto anche un facere a favore dell’onorato sia che esso consista in un’attività materiale(11), sia che esso consista in un’attività o un comportamento negoziale(12). I legati espressamente disciplinati non sarebbero, allora, tipi di legato, ma soltanto specie di legati, e, in logica conseguenza, i legati di contenuto diverso da quello espressamente regolato non sarebbero atipici, ma soltanto privi di una disciplina del loro rapporto(13). Con la fondamentale conseguenza teorica e pratica che l’ammissibilità degli ultimi non reclamerebbe una valutazione di meritevolezza, ossia una valutazione sulla idoneità astratta della struttura giuridica a realizzare interessi approvati dall’ordinamento giuridico, bensı̀ una valutazione del concreto rapporto giuridico e della precisa vicenda che da esso deriva. Inappropriato ed erroneo è, dunque, il riferimento all’art. 1322 c.c.(14). Non soltanto perché l’applicazione analogica di questa norma alla materia del legato è seriamente discutibile(15), quanto e soprattutto perché essa, nel preoccuparsi di fissare i criterı̂ per dare cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico a modelli contrattuali capaci di realizzare assetti di interessi diversi da quelli tipici, risolve un problema certamente estraneo al legato, ché indipendentemente dal suo contenuto, è costante modello di chiamata. (6) Nei limiti in cui quei contenuti siano tollerati dall’ordinamento giuridico. Il quale non pone un veto pregiudiziale o preconcetto a che quella forma sia riempita di qualunque contenuto, ma soltanto i veti e le limitazioni che derivano, immediatamente e direttamente, dalla previsione di un rapporto giuridico che l’ordinamento disapprova, secondo i suoi consueti meccanismi normativi di controllo. (7) Sul tema in genere, almeno, M. FRAGALI, Garanzia. II. Garanzia e diritti di garanzia (dir. priv.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969; G. GORLA, Le garanzie reali dell’obbligazione, Milano, 1935. (8) Proprio con riferimento alla fideiussione, osserva M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1957, 48, «è d’uopo avvertire che non ha carattere testamentario la fideiussione alla quale lo stesso testatore era tenuto in base a un contratto definitivo da lui concluso e che si trasmette all’erede o al legatario in virtù della vocazione testamentaria». (9) L’impianto di questa tesi è di G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 44 ss. (10) Secondo G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 55, deve censurarsi l’idea che volesse considerare le norme, previste agli artt. 651 ss. c.c., capaci di descrivere una varietà tipologica del legato «È esso, invero, un «tipo» delle tassative disposizioni testamentarie patrimoniali attributive, che può affiancarsi al sub ingresso, nella massa, di un erede; è costante il suo valore tipologico; trova nella legge anche la disciplina spicciola di alcune delle sue specie». (11) Segnala G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 103 ss., che all’interno dei cc.dd. legati di un fatto dell’onerato, assumono larga importanza quelli aventi a oggetto un facere negoziale, mentre quelli relativi a un facere materiale, «sono oggi sicuramente inconsueti, e ci riportano il sapore di un tempo che è andato smarrito». (12) F. P. LOPS, Il legato, in AA.VV., Successioni e donazioni a cura di Rescigno, I, Padova, 1994, 1036, precisa che si tratta di strumento capace di realizzare interessi rispetto ai quali risulterebbe inadeguato il ricorso al legato modale o al sublegato. Il legato di contratto, infatti, conferisce al legatario «una pretesa creditoria [...], per cui l’onerato sarà tenuto ad un rapporto contrattuale con un terzo». (13) G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 57. (14) Cosı̀, chiaramente, BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 61 ss. e spec. par. 10, 64 ss. e 69, «il testamento, in quanto tipo negoziale legislativamente prefigurato, non tollera codesta valutazione di meritevolezza». In senso contrario, e per una immediata e diretta applicazione della norma di cui all’art. 1322 c.c., G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982, 651. (15) Ancora più discutibile ci pare l’applicazione di questa norma attraverso la mediazione dell’art. 1324 c.c. Non soltanto perché il referente logico dell’ultima disposizione è l’atto a contenuto necessariamente patrimoniale, quanto e soprattutto perché è l’atto unilaterale inter vivos. Ma, in questo senso, ossia per l’applicabilità della norma di cui all’art. 1322 c.c. pel tramite della norma di cui all’art. 1324 c.c., V. PIETROBON, L’errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, 458 ss.; M. BIN, La diseredazione. Contributo alla studio del contenuto del testamento, Torino, s.d., ma 1966, 184. In senso contrario, N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, cit., 37; G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, 35-39. 2. I legati: pura forma immune da condizionamenti contenutistici L Famiglia, Persone e Successioni 6 417 giugno 2011 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 418 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO Appropriato e utile, invece, limitatamente ai legati a contenuto obbligatorio, il riferimento alle norme sulla patrimonialità della prestazione e sui caratteri di liceità, possibilità e determinatezza o determinabilità dell’oggetto(16). Perché il nostro ordinamento giuridico non potrebbe tollerare, indipendentemente da quale che sia la sua fonte, un rapporto giuridico obbligatorio la cui prestazione non abbia carattere patrimoniale, o il cui oggetto sia contrario alla legge o impossibile o indeterminato(17). L’indagine, quindi, è destinata a mutare il proprio consueto orizzonte. Le norme votate a regolare il contenuto del negozio testamentario, divise tra quelle che espressamente consentono la produzione di una certa vicenda di rapporto giuridico(18) e quelle che, invece, espressamente la vietano, assumono, pur in assenza di una norma generale sugli effetti del testamento, un diverso significato. Poiché la struttura del legato è indifferente ai suoi contenuti, le norme che disciplinano talune vicende di rapporti giuridici da esso generati non servono a fissare, secondo il doppio registro del permesso e vietato, tutti i contenuti possibili e consentititi della disposizione testamentaria, bensı̀ a segnare, secondo una logica più marcatamente tipologica, soltanto la disciplina di quelli. Con l’ovvio corollario che il testamento risulta capace di produrre non soltanto le precise e individue vicende di rapporto giuridico che il legislatore espressamente gli commette nelle norme dedicate al legato, ma una più ampia e vasta gamma di vicende(19). Nella indagine e verificazione della quale rimane determinante la responsabilità dell’interprete al quale, per un verso, compete di verificare se, in che misura e soprattutto sulla base di quali principii normativi ciò possa accadere e, per altro verso, di pensare o ripensare all’autonomia testamentaria. La quale finisce con il confermare l’idea che, ferma la tassati- (16) G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 81 ss, spec par. 13 «Legati obbligatorii, patrimonialità della prestazione, e liberalità» e par. 14 «I requisiti della prestazione oggetto di legato». (17) Con riferimento al legato di contratto la considerazione di G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 112 ss. e spec. 114 s., ID., I legati. Artt. 649-673, cit., 128, il quale individua nel tratto di fiducia che caratterizza taluni tipi contrattuali, la ragione che impedisce la imposizione di un contratto in via testamentaria. Il legato di contratto, infatti, finirebbe con il tradursi in una intollerabile violazione della libertà: «L’ordinamento consente che il testamento venga anche a realizzare un impaccio all’altrui libertà di contrattare, purché esso non si verifichi odioso, ed intollerabile alla luce di sovrastanti principii normativi, pur dovendosi ammettere che le obbligazioni imposte con testamento non sono di regola atte a violare il principio generale secondo cui nessuno può essere obbligato contro la propria volontà». (18) L’impostazione concettuale che ci induce a considerare unici e possibili effetti delle norme giuridiche le vicende di un rapporto giuridico, ossia, la costituzione, modificazione o estinzione, di un rapporto giuridico assoluto, relativo o potestativo è in M. ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, rist. con prefazione di N. Irti, Torino, 1999, passim; ID., Le nozioni fondamentali del diritto civile, I, 5ª ed., Torino, s.d., 50 ss. (19) G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 70, a proposito del legato, precisa che esso è «il solo schema legislativo approntato per l’attribuzione, ad un soggetto specificato in via testamentaria, di un quid determinato avente carattere patrimoniale; ma detto schema non rappresenta che la traccia, che il testatore vivifica pel tramite di una prodigiosa varietà di contenuto». (20) L’impostazione è di M. ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, cit., 119 s., il quale distingue i fatti giuridici a efficacia corrispondente al contenuto del fatto da quelli a efficacia non corrispondente, precisando che in caso di cospicua corrispondenza dell’elemento oggettivo deve discorrersi di negozio; «Fuori del campo negoziale il fenomeno della corrispondenza dell’elemento oggettivo può presentarsi in giugno 2011 418 Famiglia, Persone e Successioni 6 vità delle forme della chiamata, il contenuto del testamento non è esclusivamente patrimoniale; che il contenuto patrimoniale non è necessariamente attributivo e, infine, che l’atto mortis causa, benché non sia espressamente menzionato, merita a pieno titolo di essere annoverato, da un punto di vista positivo, tra le fonti dell’obbligazione e, da un punto di vista dogmatico, tra i negozii giuridici, ossia tra gli atti a efficacia corrispondente al contenuto del fatto(20). 3. Legato di fideiussione a favore del creditore L a più semplice e tipica garanzia personale è la fideiussione(21). La quale, non soltanto per la singolarità strutturale che la contraddistingue, ma anche per il singolare effetto in cui consta, è definita dal legislatore, anziché nella consueta prospettiva oggettiva del rapporto contrattuale, in quella schiettamente soggettiva di una delle sue parti: il fideiussore. Ossia colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento dell’obbligazione altrui. Di là del problema della fattispecie(22), il quale, dovendo trasporre il tema alla materia testamentaria interessa certamente di meno, l’effetto essenziale della fideiussione consiste nella costituzione di un rapporto giuridico obbligatorio in forza del quale il fideiussore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui, ossia si obbliga in solido, salva la previsione negoziale del beneficio di preventiva escussione, con il debitore principale al pagamento del debito. Modificando, cosı̀, l’originaria struttura soggettiva del rapporto obbligatorio, il quale si arricchisce, ex latere debitoris, di un nuovo rapporto. All’originario debitore se ne aggiunge un altro a titolo di garanzia, il fideiussore. Il primo è tenuto alla prestazione originariamente dedotta nel maniera meno accentuata, riguardando tale corrispondenza non già il tipo di mutamento del rapporto, ma soltanto il contenuto di quest’ultimo». Anche in N. IRTI, Introduzione allo studio del diritto privato, Milano, 1990. Per un’applicazione di questo criterio il mio La rinunzia all’eredità, Milano, 2008, 301 ss. (21) Impossibile proporre una selezionare dei lavori sulla fideiussione. Ma, tra quelli che, almeno, lambiscono il tema, valga il rinvio a M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 22 s.; M. D’ORAZI FLAVONI, Fideiussione – mandato di credito – Anticresi, in Tratt. Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, s.d., ma 1961, 25; B. MORETTI, La Fideiussione, in B. MORETTI – F.P. NICITA – N. VISALLI, Sequestro convenzionale – Fideiussione – Mandato di credito – Anticresi – Transazione – Cessione dei beni ai creditori, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1968, 60 s.; G. BOZZI, La fideiussione, le figure affini e l’anticresi, in Tratt. Rescigno, 13, Obbligazioni e contratti, t. V, Torino, s.d., ma 1985, 208. (22) Indubbio che la fideiussione si atteggi a c.d. contratto unilaterale, ossia, pur nella bruttura della formula, a contratto dal quale derivano obbligazioni a carico di una sola parte. Ciò importa che se l’iniziativa alla conclusione proviene da parte del fideiussore, la conclusione del contratto è inevitabilmente soggetta alla disciplina dettata nell’art. 1333 c.c. Norma, intorno alla quale, come è noto, ruota un intenso dibattito dottrinale nel quale da autorevole dottrina si nega, perfino, che i rapporti realizzati attraverso quella tecnica procedimentale possono essere considerati riconducibili allo schema del contratto. Cosı̀, di là dell’impostazione classica e tradizionale, la quale discorre di contratto concluso mediante accettazione tacita, vi è, da una parte, R. SACCO, La conclusione dell’accordo, in R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, Trattato di diritto civile diretto da Sacco, 3ª ed., Torino, 2004, 245 s., il quale discorre di contratto unilaterale, lamentando che «Ciò che la dottrina non vuole ammettere non è dunque l’acquisto involontario, ma è semplicemente il contratto con unica dichiarazione» e, d’altra parte, G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, il quale ha teorizzato la fondamentale figura del negozio unilaterale a rilievo bilaterale, ossia di un negozio unilaterale strutturalmente e funzionalmente efficace, il cui effetto è, però, eliminabile, per volontà del soggetto destinatario di esso. {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 419 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO rapporto obbligatorio, il secondo, di necessità e indipendentemente dal contenuto della prima, a un’obbligazione accessoria di carattere pecuniario capace di soddisfare la pretesa di aspettativa del creditore frustrata dall’eventuale inadempimento del primo. Le obbligazioni dei due debitori, ove pure il loro oggetto fosse il medesimo, ove pure, cioè, l’obbligazione principale fosse di natura meramente pecuniaria, rimangono distinte per titolo e causa, avendo fonte in atti diversi e la seconda una mera funzione accessoria alla prima, che, invece, conserva la funzione originaria e legata soltanto al titolo che ne reca l’origine. I concetti di attesa di prestazione e pretesa di soddisfazione consentono di avvertirne la diversità con tratto di assoluta chiarezza(23). Svolte queste elementari precisazioni, nella consapevolezza dell’autonomia testamentaria, si tratta di verificare la compatibilità e la realizzabilità di una fideiussione per testamento(24). Poiché il legato si è confermato una pura struttura del succedere, indifferente ai contenuti e, quindi, capace di tutti quelli che l’ordinamento possa reputare meritevoli di tutela, non credo si possa revocare in dubbio l’ammissibilità di un legato di fideiussione. Si tratterà di una disposizione testamentaria a titolo particolare, avente a oggetto un facere negoziale, in virtù della quale il testatore impone all’onerato, sia esso erede o legatario, l’obbligo di prestare il consenso. Un legato o un sublegato, a seconda che esso sia posto a carico dell’erede o di altro legatario, che costituisce in capo all’onerato l’obbligo di stipulare il contratto di fideiussione e a favore del legatario il diritto a pretenderne la stipulazione(25). Indipendentemente dall’idea che la fideiussione sia da considerare un contratto con obbligazioni a carico di una sola parte ovvero un negozio unilaterale a rilievo bilaterale soggetto a rifiuto(26), non v’ha dubbio che il facere negoziale dovuto dall’onerato e preteso dall’onorato per effetto della disposizione testamentaria a titolo particolare sia costante. L’onerato è obbligato a prestare una dichiarazione con la quale si obblighi personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui(27). L’adesione all’una o all’altra ipotesi ricostruttiva non desta, dunque, particolari problemi, dal momento che gli effetti della (23) E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, 35 ss. (24) Il tema non ha costituito oggetto di precisi studi della dottrina. Ma importanti le considerazioni di G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 128-131; ID., I Legati. Artt. 649-673, cit., 123 ss. e spec. 124, e di M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 22 s. Alla questione dedicano soltanto un cenno, o poco più: G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 2ª ed., Milano, 1980, 162; F .P. LOPS, Il legato, cit., 1036, M. D’ORAZI FLAVONI, Fideiussione – mandato di credito – Anticresi, cit., 25; B. MORETTI, La Fideiussione, cit., 60 s.; G. BOZZI, La fideiussione, le figure affini e l’anticresi, cit., 208. (25) Rispetto all’obbligazione di stipulare la fideiussione nascente da testamento, M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 47 s., precisa che «l’obbligazione è di natura unilaterale perché unilaterale è il negozio testamentario che la racchiude». (26) Come ho anticipato, noto è il dibattito in dottrina intorno all’art. 1333 c.c. tra chi considera la figura in esso descritta un contratto con accettazione tacita, chi un contratto unilaterale (R. SACCO, La conclusione dell’accordo, cit., 245 ss.) e chi un negozio unilaterale a rilievo bilaterale (G. BENEDETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, cit., passim). Di là di questo dibattito, il cui senso non può e non dovrebbe mai prescindere dalla genesi del tempo in cui esso è fiorito, il quale, soltanto, è capace di spiegare la ragione di alcune enfatizzazioni e ricondurle, infine, a comune unità concettuale, resta il fatto che tutte queste costruzioni, ove volessero essere applicate alla fideiussione, non consentirebbero, comunque, di trarre una considerazione di carattere generale. Perché essa potrebbe valere nel solo fideiussione si realizzano quando la dichiarazione di obbligarsi giunga all’indirizzo del destinatario, salvo che costui, con una propria dichiarazione, la quale nell’un caso è da considerare rifiuto dell’atto, mentre nell’altro, rifiuto del rapporto, dichiari di non volersene valere. La struttura del legato mentre lascia trasparire con sobria ovvietà che l’onerato della disposizione è sempre colui che assume la veste di fideiussore, ossia colui in capo al quale sorge l’obbligo di prestare fideiussione, profila, con minor sicurezza, colui che assume la qualità di legatario, ossia il reale beneficiario di codesta disposizione testamentaria. Perché, da un punto di vista economico, la garanzia in parola potrebbe avvantaggiare non soltanto il creditore, la cui posizione, come è ovvio, è rafforzata dalla esistenza di un doppio debitore, ma anche il debitore originario, il quale, assistito da un fideiussore, potrebbe avere maggiore facilità di accedere al credito o potrebbe accedere al credito a talune e particolari vantaggiose condizioni, altrimenti non consentitegli. Rinviando al paragrafo che segue la verifica dell’idea che considera onorato del legato di fideiussione anche o soltanto il debitore originario, non v’ha dubbio che, nelle ipotesi più elementari e scolastiche che si possano immaginare, legatario è, generalmente, il creditore originario. Il quale, ove sia beneficiario del legato di fideiussione, ha diritto di pretendere che l’onerato (erede o legatario) presti la fideiussione, ossia compia l’atto giuridico idoneo a determinare la costituzione del rapporto di garanzia(28). 4. Segue: vicende e disciplina del rapporto di fideiussione a favore del creditore I l beneficiario acquista il diritto di credito derivante dal legato automaticamente, senza bisogno di accettazione. Al beneficiario, però, è concessa la facoltà di rifiutare, eliminando, cosı̀, dal proprio patrimonio, il diritto legato. Gli è, però, che il rifiuto del legato obbligatorio, a differenza del legato reale(29), produce conseguenze giuridiche assai rilevanti non soltanto nella sfera giuridica del rinunziante, bensı̀ anche in quella dell’onerato, importando non soltanto l’estinzione del credito, bensı̀ anche l’estinzione del corrispondente obbligo. caso in cui l’iniziativa alla conclusione dell’affare provenga dal fideiussore, ma non anche nel caso inverso. Nel quale, di là della impostazione che si preferisca di accogliere, non v’ha dubbio che la conclusione del contratto di fideiussione è rimessa alla struttura procedimentale di cui all’art. 1326 c.c. (27) Ricorda F. P. LOPS, Il legato, cit., 1037, l’opportunità e, quasi, la necessità di distinguere la fase genetica di nascita del vincolo da quella funzionale. La prima non può che essere soggetta alla disciplina del diritto successorio, mentre la seconda a quella del diritto delle obbligazioni. (28) F. P. LOPS, Il legato, cit., 1033, precisa che l’adempimento dell’obbligo nascente dal legato si realizza con la stipulazione del contratto «cosı̀ come disposto dal testatore». Con la precisazione che nel caso in cui si tratti di legato di contratto a esecuzione istantanea, «tutto si esaurisce nell’ambito della normale attuazione delle prestazioni negoziali secondo i principi generali», mentre nel caso in cui si tratti di legato di contratto di durata, «si impongono numerose questioni relative al perdurare del contratto, al recesso da esso ed alla sua estinzione». (29) Sul rifiuto almeno, G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 175 ss.. Per un’analisi più generale, F. ATZERI VACCA, Delle rinunzie secondo il codice civile italiano, Torino, 1915; S. PIRAS, La rinunzia nel diritto privato, Napoli, 1910; ID., La rinunzia nel diritto successorio, in Riv. notariato, 1962, I, 725 ss.; E. TILOCCA, La remissione del debito, Padova, 1955; L. FERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960; F. RANIERI, Rinuncia tacita e verwirkung. Tutela dell’affidamento e decadenza da un diritto, Padova, 1971; F. MACIOCE, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli, 1992. Note importanti in A. TRABUCCHI, Forma necessaria per la rinunzia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato sostitutivo, in Giur. it., 1954, I, 1, cc. 911 ss. Famiglia, Persone e Successioni 6 419 giugno 2011 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 420 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO Provoca, cioè, un risultato che, nella circolazione inter vivos, sembra precluso a un solo atto unilaterale, se soltanto si consideri che il destinatario della dichiarazione di remissione del debito ha facoltà di dichiarare di non volerne profittare e impedire, cosı̀, l’estinzione dell’obbligazione(30). L’anomalia, tuttavia, è soltanto apparente. Per avvedersene sarà sufficiente rimarcare che la dichiarazione di rifiuto del legato, per quanto, da un punto di vista effettuale, porti l’estinzione dell’obbligazione, non può essere conformata alla remissione del debito. Di là della circostanza che il rifiuto del legato è un atto del procedimento successorio a titolo particolare, non deve trascurarsi che la dichiarazione di rifiuto, ove si voglia considerare, ex latere debitoris, quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, potrebbe essere approssimata soltanto alla rinunzia al credito. L’autore della dichiarazione, mercé tale atto, dispone, infatti, direttamente e immediatamente soltanto della propria situazione giuridica soggettiva ma non anche di quella del debitore. Acconsentendo all’idea che esiste una distinzione strutturale e funzionale tra remissione del debito e rinunzia al credito(31) e che la reazione del debitore è consentita soltanto nella prima, ma non anche nella seconda, non può dubitarsi della stabilità degli effetti derivanti dall’eventuale rifiuto del legato, cosı̀ come deve escludersi che l’onerato possa, con una propria dichiarazione, mettere in discussione l’effetto estintivo del rapporto obbligatorio. In conclusione, in caso di legato di fideiussione a vantaggio del creditore originario, quest’ultimo, in quanto legatario, acquista, automaticamente e per effetto dell’apertura della successione, il diritto di credito a pretendere, da parte dell’onerato, che quegli presti in suo favore la fideiussione. stazione derivante da causa a lui non imputabile, risulterà responsabile nei confronti del legatario. Il quale ha diritto di chiedere, senz’altro, il risarcimento del danno e, salvo che non sia espressamente escluso dal testamento o che non sia, altrimenti, impossibile, il diritto di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso(32). D’altra parte, il legatario come è libero di acquistare è, altresı̀, libero di rifiutare il legato(33) e, quindi, di eliminare l’effetto di costituzione del diritto di credito prodottosi al tempo dell’apertura della successione in ragione della disposizione a titolo particolare. Il potere di rifiuto del legato, in quanto atto strumentale del procedimento successorio(34) a titolo particolare, posto a garanzia della libertà del soggetto, affinché non gli vengano imposti, ma soltanto proposti effetti(35), anche vantaggiosi, non può subire alcuna limitazione. Ciò porta l’ovvia conseguenza che, una volta manifestato il rifiuto, si estingue, immediatamente, il rapporto obbligatorio oggetto del legato e, quindi, non soltanto il diritto di credito in capo al legatario, ma anche l’obbligo in capo all’onerato. Il quale, a sua volta, non ha un potere di reazione. Non soltanto perché il diritto del legatario al rifiuto non è suscettibile di alcuna limitazione o compressione, ma soprattutto perché l’atto di rifiuto del legato, ove venga riguardato quale modo di estinzione del rapporto obbligatorio, risulta assimilabile non già alla remissione del debito, bensı̀ alla rinunzia al credito, ovvero a un atto che, in ragione della sua capacità di non incidere immediatamente e direttamente su situazioni giuridiche soggettive altrui, non reclama la necessità di riconoscere ad altri alcun potere di reazione. 5. Legato di fideiussione a favore del debitore L’ L’onerato, per contro, è obbligato a prestare la fideiussione, ossia a prestare il consenso, e, nell’ipotesi in cui non esegua esattamente la prestazione dovuta, senza provare che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità della pre- idea che il beneficiario del legato di fideiussione sia o debba necessariamente essere il creditore originario credo dipenda da un pregiudizio strutturale e, in particolare, dalla circostanza che il fideiussore debba obbligarsi personalmente verso il creditore. Altro, però, è la struttura necessaria di un atto o un contratto, altro la titolarità del diritto alla conclusione di un certo rapporto. (30) Osserva M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 48, che fideiussione testamentaria è soltanto quella che trova fonte nel testamento «l’accettazione dell’erede, richiesta come condizione di acquisto dell’eredità, non trasferisce dalla volontà del testatore a quella dell’erede la fonte dell’attribuzione, perché l’accettazione, se dà effetto alla disposizione testamentaria non concorre a formarla e, dalla parte del legatario, la volontà di questi è efficiente soltanto come fatto estintivo dell’acquisto, anche se l’effetto retroagisca fino al tempo della delazione». Al riguardo credo opportuno precisare che le considerazioni in merito all’accettazione dell’eredità possano valere soltanto riguardando il fenomeno del legato di fideiussione dal lato del soggetto onerato e ipotizzando che esso sia erede e non già mero legatario. Secondo la nostra prospettiva, infatti, la costituzione di un obbligo a concludere un contratto di fideiussione, avendo a oggetto la costituzione di un rapporto giuridico non esistente nel patrimonio del de cuius, può, esclusivamente, trovar fonte nel legato. (31) Sulla distinzione tra remissione del debito e rinunzia al credito, P. PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, 176 ss., il quale, in linea di discontinuità rispetto alla tradizione, distingue le due figure sulla base di una valutazione di tipo effettuale: la prima importa soltanto la mera dismissione del diritto, mentre la seconda l’estinzione del rapporto giuridico. Solo la seconda, ma non anche la prima, per incidere sull’altrui sfera giuridica, attribuisce all’altra parte un potere di reazione. A tal fine, a 177, l’A. precisa: «l’esistenza di una serie di fattispecie, nelle quali alla rinunzia al credito si ricollega la dismissione del diritto, da parte del suo titolare, ed in più, effetti diversi da quelli estintivi dell’obbligazione, rende attendibile la configurabilità di una rinunzia non remissoria e consente d’individuare, nel contempo, una seria ragione per dubitare dell’affermazione secondo cui la remissione sarebbe l’unico schema di rinunzia in tema di diritti di obbligazione». In senso contrario E. TILOCCA, La remissione del debito, cit., passim, il quale esclude che possa istituirsi una distinzione tra le due ipotesi, esistendo un unico schema rinunciativo in materia di diritto di credito. Sia consentito anche il rinvio al mio La rinunzia all’eredità, cit., 239 ss. (32) Ammettono questa possibilità, M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 22 s., G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 223 ss. e F. P. LOPS, Il legato, cit., 1039 s. (33) G. BONILINI, I legati. Artt. 649-673, cit., 175 ss. (34) Quello successorio è un autentico procedimento «caratterizzato da un atto iniziale e da uno finale, il primo destinato ad aprirlo e avviarlo, l’altro a chiuderlo e finirlo». Cosı̀, il nostro La rinunzia all’eredità, cit., 10 ss. (35) Ciò che l’ordinamento ripudia non è l’astratta categoria dell’atto produttivo di effetti nei confronti dei terzi, ma la categoria dell’atto impositivo di un effetto nei confronti del terzo, perché l’ordinamento giuridico solo a sé avoca e riserva questa capacità invasiva. In questo senso, L. CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, 207, osserva che nel nostro ordinamento «[...] la sfera giuridico patrimoniale di alcuno non può essere modificata in maniera definitiva senza il consenso del suo titolare, o almeno senza che il suo titolare non possa respingere tale modificazione, anche se a lui vantaggiosa». giugno 2011 420 Famiglia, Persone e Successioni 6 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 421 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO Immaginare un’ipotesi in cui in cui una fideiussione possa generare un vantaggio economico per il debitore è finanche troppo facile, se solo si pensi che, tendenzialmente, un mutuo ipotecario per l’acquisto di prima casa è concesso a giovani con lavori occasionali o con lavori a tempo determinato soltanto ove esista la contestuale garanzia fideiussoria rilasciata da parte di genitori o facoltosi soggetti che si rendano a ciò disponibili. Casi di tal sorta non credo che possano seriamente porre in discussione che la fideiussione, per quanto avvantaggi economicamente e giuridicamente il creditore, finisca, fatalmente e ineluttabilmente, per tradursi in un vantaggio economico e giuridico anche del debitore. Il quale, in assenza di quella, non avrebbe avuta la possibilità di accedere alla linea di credito necessaria per l’acquisto della casa o avrebbe avuta la possibilità di accedervi a condizioni particolarmente onerose o più onerose di quelle alle quali può accedervi in presenza di fideiussore. L’ipotesi, poi, è, immancabilmente, destinata ad assumere significati decisamente più considerevoli se solo, abbandonando la domestica e famigliare immagine del genitore che presta fideiussione a vantaggio del figlio nell’acquisto della prima casa, si trascende alle macroeconomiche ipotesi che concernono i rapporti tra società di un medesimo gruppo o di gruppi diversi o, ancóra, alle ipotesi in cui importanti linee di credito, spesso necessarie addirittura per il mantenimento in vita dell’intero gruppo, vengano concesse da banche o altri importanti istituti finanziari soltanto qualora esista la fideiussione di una persona fisica particolarmente influente o di nota solidità economica e finanziaria. Ovvio che, in ipotesi di tal sorta, si pone seriamente il problema del beneficiario del legato. Se, infatti, in linea di massima, non credo che possa revocarsi in dubbio che beneficiario del legato e, dunque, legatario, possa essere il creditore, nei confronti del quale, per altro, è necessario che il fideiussore si obblighi, non essendo, per contro, necessario che quegli si obblighi verso il debitore, considerato che la fideiussione è efficace anche se l’ultimo non ne abbia conoscenza, credo che non possa a priori escludersi che legatario possa essere anche o, addirittura, soltanto il debitore. Soprattutto nei casi in cui la fideiussione venga prestata in un tempo contestuale a quello in cui sorge l’obbligazione principale o, meglio ancora, nel caso in cui l’obbligo di prestare la fideiussione nasca anteriormente(36) al costituirsi del rapporto obbligatorio che la fideiussione si propone di garantire. L’ipotesi di una disposizione testamentaria, recante un legato infamante, può giovare nell’intelligenza del fenomeno. «Istituisco erede universale il mio amico fidato e potente uomo d’affari, Tizio. Al mio povero, inetto e reprobo nipote, Caio, per l’ipotesi in cui quegli, entro il gennaio 2021, decida di comprare in Roma una casa da destinare a propria abitazione personale e purché il prezzo di acquisto non ecceda la somma di un milione di euro, lego il diritto a pretendere da parte di Tizio, anche in ragione della sua nota influenza nel mondo bancario e finanziario, una fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo ipotecario per l’acquisto della predetta ca- sa. Mutuo che, in assenza di questa fideiussione, sono certo nessun istituto bancario potrebbe concedere a Caio, anche avuto riguardo alle di lui modeste capacità economiche». Il testo congetturato credo non possa lasciare dubbı̂. Si tratta di un legato di contratto, sottoposto a una duplice condizione sospensiva, a carico dell’erede, Tizio, e a vantaggio del legatario, Caio. L’ipotesi proposta, mentre dimostra, senza tema di smentita, che il beneficiario del legato di fideiussione può essere il debitore, benché il fideiussore debba obbligarsi nei confronti del creditore e benché l’efficacia della fideiussione prescinda dalla partecipazione negoziale del debitore medesimo, sollecita un complesso interrogativo: se legatario possa essere considerato soltanto Caio o se, invece, debba considerarsi legatario anche il creditore. In altri e diversi termini, occorre domandarsi se, di là dell’indirizzo impresso dal testatore alla disposizione testamentaria e di là dell’evidente e palese intenzione del testatore di favorire, con codesto legato, il solo debitore, essendo per altro, al tempo di confezionamento della scheda testamentaria, anche ignoto il soggetto che assumerà la veste di creditore e nei confronti del quale il fideiussore dovrà obbligarsi, la mera e obiettiva circostanza che l’effetto essenziale e caratterizzante della fideiussione consista nella costituzione di un rapporto obbligatorio e che il soggetto attivo di codesto rapporto giuridico obbligatorio sia, per antonomasia, il creditore del rapporto originario, debba indurre la conclusione che quest’ultimo debba, di necessità, assumere la veste di legatario. La questione, come è ovvio, non è scolastica né fine a se stessa, dal momento che da essa discendono importanti conseguenze, non soltanto sul piano dei rapporti tra eventuali con-successori a titolo particolare tra loro e con l’onerato, ma anche su quello della tecnica testamentaria e della validità della disposizione medesima. Qualora si considerasse legatario anche il creditore, diventerebbe necessaria la precisa indicazione, da parte del testatore, dell’ente o, almeno, di una pluralità di enti tra i quali si possa scegliere. In difetto, il legato sarebbe nullo, perché a favore di persona incerta o a favore di persona rimessa all’arbitrio del terzo. La soluzione della questione, onde si eviti una sovrapposizione di profili che non aiuterebbero l’intelligenza del caso, credo che debba mantenere distinto il piano del rapporto sostanziale nascente dalla fideiussione da quello del rapporto sostanziale nascente dal legato. Sebbene i due piani sembrino condizionarsi e, addirittura, dipendere l’un l’altro, la distinzione è inevitabile. Perché altro è il rapporto che nasce per effetto del legato, rapporto che obbliga taluno a prestare la garanzia e attribuisce ad altri il diritto a pretendere che quella garanzia venga prestata; altro è il rapporto che nasce per effetto della stipulazione della fideiussione, rapporto in forza del quale il fideiussore si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del terzo. (36) L’art. 1938 c.c. ammette, chiaramente, la validità di una fideiussione per un’obbligazione futura, purché sia determinato l’importo massimo garantito. Famiglia, Persone e Successioni 6 421 giugno 2011 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 422 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO Per stabilire chi sia onerato e onorato del legato deve aversi esclusivo riguardo al rapporto generato immediatamente e direttamente dal legato e non anche, qualora il legato abbia carattere obbligatorio, all’eventuale rapporto che deriva dall’attuazione del legato. Il quale può, senz’altro, comportare vantaggi e svantaggi a favore e carico dei protagonisti della vicenda successoria, senza, però, che i destinatari dei predetti vantaggi mediati e indiretti o condicionis implendae causa capiens, ciò per questo, diventino protagonisti del procedimento successorio(37). La circostanza che il soggetto passivo del rapporto immediatamente e direttamente generato dal legato sia, di necessità, anche e sempre il soggetto passivo del rapporto generato immediatamente e direttamente dalla fideiussione esclude che, rispetto a quello, si possano ingenerare equivoci. Quegli sicuramente è, per un verso, onerato della disposizione testamentaria a titolo particolare, perché su di lui grava l’obbligo di prestare il consenso alla fideiussione, e, per altro verso, soggetto passivo del rapporto generato dalla fideiussione, perché su di lui grava l’obbligo di garantire personalmente l’adempimento dell’obbligazione altrui. Diversamente, invece, è a dirsi per gli altri due soggetti coinvolti. Il creditore originario, infatti, è sempre soggetto attivo del rapporto generato dalla fideiussione. Non per questo, però, può dirsi che quegli sia anche e sempre soggetto attivo del rapporto generato dal legato, dal momento che il beneficiario del legato non è colui a favore del quale il fideiussore presta la garanzia, bensı̀ il soggetto che ha il diritto di pretendere che quegli conceda la garanzia. Per quanto, infatti, la garanzia fideiussoria finisca inevitabilmente per avvantaggiare il creditore originario, non è detto che costui, prima che la garanzia venga resa, possa pretendere alcunché e soprattutto che la medesima venga offerta. Tale pretesa spetta soltanto a colui che tale diritto toglie direttamente e immediatamente dal legato. Il beneficiario del legato, allora, è il diretto beneficiario della disposizione; colui che il testatore ebbe direttamente presente nel disporre l’attribuzione del legato; colui che, sulla base della disposizione testamentaria, risulti il titolare del diritto a pretendere che l’onerato presti garanzia; colui che, in via immediata e diretta, risulta giuridicamente favorito dalla disposizione a titolo particolare, da essa traendo, a suo favore, una situazione giuridica soggettiva di vantaggio(38). Quando il beneficiario del legato è il debitore originario, il creditore originario, pur beneficiato dalla fideiussione, non è, né potrebbe essere considerato, legatario. Prima che la garanzia venga resa, quegli, infatti, non ha alcun diritto, né alcuna pretesa. Si assiste, in queste ipotesi, a una scissione tra parti del rapporto successorio e parti del rapporto generato in attuazione del primo. Il rapporto successorio corre, infatti, tra onerato (terzo) e legatario (debitore), il rapporto di fideiussione, invece, tra fideiussore (terzo) e garantito (creditore)(39). Né giova, in senso contrario e al fine di considerare legatario anche il creditore, ipotizzare che il legato di fideiussione a vantaggio del debitore integri gli estremi di un contratto a favore del terzo. Ove pure si venisse a una tale conclusione, difficilmente potrebbe affermarsi che il creditore diventi parte del rapporto successorio. Non soltanto perché il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione, con l’ovvia conseguenza che prima di tale momento e, quindi, al tempo dell’apertura della successione, non potrebbe vantare, comunque, alcuna pretesa giuridicamente tutelata, ma soprattutto perché, a stretto rigore, il ruolo di terzo dovrebbe essere interpretato dal debitore originario e non già dal creditore, al quale, invece, parrebbe competere la veste di stipulante. Problematico, se non proprio impossibile, immaginare una fideiussione a favore del terzo in cui il creditore, in luogo di assumere la veste di stipulante, assuma quella di terzo, ossia di colui che acquista, per effetto della stipulazione a suo favore, il diritto contro il promittente. Un tale risultato imporrebbe, infatti, di ipotizzare che il contratto generatore del vantaggio a favore del terzo corra tra debitore e fideiussore, ossia tra i soggetti che, per definizione, non sono parti formali del rapporto di fideiussione. D’altro canto, poi, non parrebbe plausibile ripartire tra fideiussore e terzo i ruoli di stipulante e promittente, perché se il debitore fosse promittente non potrebbe promettere alcunché a vantaggio del terzo, mentre se fosse stipulante, la sua posizione diventerebbe incompatibile con quella di legatario, contraddicendo l’assunto dal quale muoviamo, ossia la premessa che il legato sia, comunque, a vantaggio del debitore. Di là di questi rilievi, che pure paiono assorbenti, la non riconducibilità all’interno dello schema del contratto a favore di terzo pare, in ogni caso, discendere dalla strutturazione della disposizione testamentaria a titolo particolare che poniamo in tesi. Ove pure con qualche artifizio logico si riuscisse a ipotizzare la configurabilità di un contratto di fideiussione a favore del creditore, assumendo, quindi, esistente un interesse dello stipulante, si dovrebbe, ragionevolmente, ipotizzare che il testatore, con la propria disposizione testamentaria, abbia deliberatamente e univocamente inteso avvantaggiare non soltanto il debitore originario, bensı̀ anche il creditore. Il quale, perché destinatario immediato e diretto del beneficio, dovrebbe, sotto pena di nullità, essere precisamente individuato nei modi e secondo le modalità stabilite al 2º co. dell’art. 631 c.c. Il che, però, parrebbe contraddire l’assunto dal quale l’indagine e l’esempio tolto a paradigma della medesima ha mosso: ovvero che si tratti di un legato a favore del debitore. (37) G. BONILINI, I legati. Artt. 649-673, cit., 58. (38) G. BONILINI, I legati. Artt. 649-673, cit., 57 ss. (39) Secondo M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 22, la disposizione testamentaria di fideiussione, pur atteggiandosi in genere a legato potrebbe anche integrare, qualora avesse «carattere accessorio e di vantaggio indiretto per il terzo», la fattispecie di modus. L’ipotesi non convince. Ove pure la disposizione avesse carattere accessorio e importasse, per il terzo, un vantaggio indiretto per il terzo, nondimeno la precisa individuazione del soggetto beneficiario induce a escludere la possibilità di reputarlo beneficiato da un modo. Benché la distinzione tra legato e modo sia complessa, credo che mentre il primo si riferisce a persona determinata o determinabile, la quale toglie dalla disposizione un beneficio diretto, il modo, si riferisce, invece, a un interesse di natura ideale o a un’intera categoria di persone o a persona indeterminata, che riceve un beneficio indiretto o strumentale alla realizzazione dell’interesse primario del disponente. Cosı̀, G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle successioni, cit., 254; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, 1**, Fatti e atti giuridici, Torino, 1987, 778). F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6ª ed., Padova, 1973, 557. Va da sé che, movendo da questa premessa, è difficile ipotizzare che una disposizione testamentaria che impegni a stipulare una fideiussione possa essere costruita o atteggiarsi in termini di fattispecie modale. giugno 2011 422 Famiglia, Persone e Successioni 6 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 423 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO Raccogliendo il risultato dell’indagine condotta, credo che il legato di fideiussione possa essere a vantaggio del creditore o a vantaggio del debitore. In quest’ultimo caso, il creditore, sebbene riceva o possa ricevere dal legato un vantaggio economico e giuridico, perché quegli diventa parte formale e sostanziale della fideiussione, nondimeno non acquista, necessariamente, anche la veste di legatario. La quale compete, esclusivamente, a colui che risulti direttamente e immediatamente beneficiato dalla disposizione testamentaria. iconosciuta l’autonomia testamentaria, si tratta, infine, di verificare se il testatore possa soltanto costituire, in capo all’onerato, l’obbligazione di prestare la fideiussione o se possa realizzare tale risultato immediatamente e senza passare attraverso la di lui mediazione negoziale(40), costituendo, direttamente e immediatamente, l’obbligazione fideiussoria. Il discorso si sposta inevitabilmente sullo spinoso problema del se e a quali condizioni il testatore possa costituire, in capo a uno dei propri eredi o legatarı̂, un vero e proprio obbligo(41). Il tema, come è ovvio, ha una ricaduta concettuale ben più ampia di quella che la materia indagata offre. Perché, ove si riuscisse a dimostrare l’esistenza in capo al testatore di un tale potere, le applicazioni potrebbero estendersi anche ben di là del tema che qui ci occupa, esonerando l’interprete dal dovere di verificare, in via generale, il potere testamentario di costituire un obbligo e imponendogli la sola analisi dei limiti e delle condizioni alle quali ciò possa realizzarsi. Non v’ha dubbio che, nella materia testamentaria, salvo taluni limiti ben tracciati, dal sapore decisamente eccezionale, sia consentito al testatore di realizzare immediatamente e direttamente tutte le principali vicende di rapporto giuridico reale. Il de cuius, infatti, attraverso il legato può immediatamente generare una vicenda di costituzione (costituzione di usufrutto o altro diritto reale su bene, ma vale il divieto di costituzione di ipoteca), una vicenda di modificazione soggettiva (per definizione può trasferire diritti reali), una vicenda di modificazione oggettiva (può modificare il contenuto di un rapporto giuridico reale, come, a esempio una servitù) e, infine, una vicenda di estinzione (può estinguere un diritto reale minore). Non v’ha, del pari, dubbio che il testatore abbia il potere di realizzare immediatamente e direttamente talune delle fondamentali vicende di rapporto giuridico obbligatorio. Le norme raccolte intorno agli artt. 658(42) e 659(43) c.c., assumendo a loro referente oggettivo le generali e paradigmatiche figure del credito e del debito, ne offrono piena prova. Tali disposizioni, nel disegnare il legato di liberazione da debito(44), il legato a favore del creditore e il legato di credi- (40) Il legato a efficacia obbligatoria è quello che produce mere obbligazioni a carico dell’onerato. Cosı̀ F. P. LOPS, Il legato, cit., 1013. Precisamente G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 118 s., ricorda l’origine romanistica dei legati, «i quali si fanno risalire al legatum per damnationem, con cui il testatore poteva legare anche prestazioni personali dell’erede»; in altri termini, «il testatore non trasmette nulla al legatario, ma ordina all’erede di fare a questo una prestazione patrimoniale; facere, che può essere tanto positivo quanto negativo». Già C. FADDA, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, I, Napoli, 1900, 52, aveva avvertito che il legato, originariamente nato per consentire la trasmissione del diritto di proprietà, giunge sino al legatum per damnationem, capace «di rendere possibile la imposizione all’erede di qualunque specie di obbligazione compatibile col concetto generale di questa». (41) Precisa G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı̀ detti atipici, cit., 80, che la regola sulla irrilevanza dei negozi sul patrimonio altrui, «cede di fronte al testamento rispetto agli onorati, ché il medesimo può direttamente costituire, in capo ad eredi e legatarii, determinate obbligazioni, o, in genere, predeterminate posizioni, che sono nuove, o diverse rispetto a quelle tenute dal testatore». (42) La norma contenuta all’art. 658 c.c. ripropone, nel suo contenuto, quella di cui all’art. 844 del codice civile previgente e disciplina, in fatto, due distinte ipotesi: il caso in cui il testatore faccia oggetto della disposizione particolare il credito vantato nei confronti di un terzo (c.d. legatum nominis) e il caso in cui il testatore faccia oggetto della disposizione particolare la liberazione di un debito che il legatario abbia verso il testatore (legatum liberationis). Cosı̀ G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 283; G. BRUNELLI, Dei legati, in G. BRUNELLI e C. ZAPPULLI, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, 558 ss.; A. MASI, Dei legati, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna –Roma, 1979, 78 ss.; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni per causa di morte, 9ª ed., Milano, 1962, 480 ss.; C. GANCI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, II, 2ª ed., Milano, 1964, 27 ss.; E. PEREGO, I legati, in AA.VV., Tratt. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino, 1997; C. ROMANO, I Legati, cit., in AA.VV., Diritto delle successioni a cura di Calvo e Perlingieri, Napoli, 2008, 2, 979 ss. e spec. 1073-1082. Già A. GIORDANO MONDELLO, Legato, cit., in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 764, ha chiarito che la norma disciplina anche i casi di legato di un credito dell’onerato o di un terzo e i casi di liberazione da un debito del legatario nei confronti dell’onerato o di un terzo. (43) La norma in parola consente di ricavare l’esistenza della figura del c.d. legato satisfacendi causa Cosı̀, F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., 517; G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 298. Secondo parte della dottrina si tratta di una vera e propria norma di interpretazione (E. PEREGO, I legati, cit., 249; C. ROMANO, I Legati, cit., 1078). Quanti escludono che si tratti di norma di interpretazione, dibattono sulla natura assoluta (A. BUTERA, Il codice civile commentato secondo l’ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940, 348) o relativa (A. GIORDANO MONDELLO, Legato, cit., 765; G. BRUNELLI, Dei legati, in G. BRUNELLI e C. ZAPPULLI, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, 343; F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione6, cit., 532. Cosı̀ anche la giurisprudenza: Cass., 2.2.1990, n. 706, in Foro it., 1990, I, cc. 1532 ss., con nota di De Marzo; Cass., 21.6.1988, n. 4238, in Mass. Giur. it., 1988; Cass., 4.4.1985, n. 2306, in Mass. Giur. it., 1985) della presunzione in essa posta. Secondo L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile. 4.2, Le successioni a causa di morte, Torino, 1996, 186, la norma ha un carattere meramente sussidiario, sicché stabilire se il legato sia disposto o no, al fine di soddisfare la pretesa del creditore, è una mera questione di interpretazione della c.d. volontà testamentaria, nell’indagare la quale si deve prescindere dalla effettiva menzione o non menzione del debito. La regola dovrebbe, pertanto, operare soltanto nei casi in cui non sia stato possibile attraverso l’interpretazione del testo e del contesto del testamento ricostruire l’intenzione del testatore. (44) Si tratta di una disposizione testamentaria che determina l’estinzione del rapporto obbligatorio. Le affinità della ipotesi con la figura della remissione del debito inter vivos sono evidenti, ma non sempre condivise. Secondo la migliore dottrina si tratterebbe, infatti, di una remissione del debito mortis causa, con la conseguenza che dovrebbero applicarsi, al legato di liberazione del debito, nei limiti di compatibilità, le norme sulla remissione del debito. Cosı̀, F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, Padova, 6ª, ed., 1973, 529; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle successioni per causa di morte, 9ª ed., Milano, 1962, 517; A. GIORDANO MONDELLO, Legato, cit., 764. Secondo altri le due ipotesi differirebbero, perché il legato di liberazione da un debito sarebbe sempre una disposizione liberale a titolo particolare a favore del debitore, mentre la remissione del debito non è necessariamente una liberalità. Cosı̀, G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, cit., 669; C. ROMANO, I Legati, cit., 1077. Si ammette che il testatore, con tale legato, possa liberare il legatario dalla solidarietà con altri debitori, possa liberare il legatario dall’obbligo di pagare alla scadenza, possa liberare il legatario dall’obbligo di pagare la penale o possa liberare l’amministratore dal rendere il conto (C. LOSANA, Le successioni testamentarie secondo il Codice civile italiano, Torino, 1884, 300), o dall’obbligo di pagare in Ciò, beninteso, non significa che non si possano dare casi di legato di fideiussione a carico del fideiussore e a vantaggio sia del debitore sia del creditore, ma, significa, più semplicemente, che, nel caso di legato di fideiussione a vantaggio del debitore, il creditore non assume, di necessità, la veste di legatario. 6. Negazione di un legato di fideiussione reale R Famiglia, Persone e Successioni 6 423 giugno 2011 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 424 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO to(45) ammettono, in via generale e astratta, che una disposizione testamentaria a titolo particolare possa produrre rispetto a un qualunque rapporto giuridico obbligatorio, indipendentemente da quale sia il suo oggetto e il suo contenuto, una vicenda di estinzione, una vicenda di modificazione oggettiva o, infine, una vicenda di modificazione soggettiva. Sicché, dalle ipotesi normative descritte nelle due menzionate disposizioni legislative, parrebbe rimaner fuori soltanto la vicenda di costituzione. La quale, tuttavia, non soltanto per le considerazioni svolte proprio in tema di legato obbligatorio di fideiussione, ma, più in generale, per le importanti considerazioni svolte intorno all’atipicità del contenuto del legato, che hanno addirittura permesso di annoverarlo tra le fonti dell’obbligazione, non è certamente preclusa, ma, anzi, riconosciuta e accordata al testatore. In via generale, dunque, il testatore, tra gli altri, non ha soltanto il potere di estinguere o modificare un rapporto giuridico obbligatorio, bensı̀ anche quello di costituirlo, ossia di porre in essere una disposizione testamentaria a titolo particolare che abbia, come oggetto e per effetto, la costituzione in capo all’onerato di un rapporto giuridico obbligatorio. Tra l’uno e l’altro, da un punto di vista meramente strutturale, non corre, infatti, alcuna differenza: si tratta, sempre, di un rapporto giuridico obbligatorio, ossia di un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, debitore, è tenuto a osservare una certa condotta per soddisfare l’interesse di altro soggetto, creditore, il quale, a sua volta, ha il diritto di pretendere da parte del primo e soltanto da quegli la prestazione oggetto dell’obbligazione. Poiché strutturalmente i due rapporti giuridici sono esattamente identici, e poiché si ammette che il legato possa, senz’altro, essere fonte dell’obbligo di stipulare una fideiussione, ne deriva che il negare che il legato possa essere fonte immediata e diretta dell’obbligo fideiussorio esige una spiegazione ben diversa da quella che volesse riposare sulla mera struttura o sulla vicenda del rapporto giuridico e più profonda di quella che volesse negarlo per un solo preconcetto o pregiudizio. In questo tentativo credo che un ruolo assai importante possa svolgere la nozione positiva di fideiussore recata nella norma di cui all’art. 1936 c.c., nella parte in cui stabilisce che il fideiussore è colui che «obbligandosi personalmente verso il creditore» garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. L’avverbio personalmente assume un tratto di straordinaria rilevanza, al quale si accompagna una non pronta e facile intelligenza del suo senso. Il riconoscere in via generale un simile potere propone, inevitabilmente, all’interprete il tema della costituzione immediata e diretta dell’obbligazione fideiussoria. Perché, nel momento in cui si concede al testatore, mercé il legato, di costituire un qualunque obbligo in capo all’onerato, diviene difficile scovare l’esatta ragione che giustifica il perché gli sia consentito di costituire un obbligo avente a oggetto la stipulazione di un contratto e negato di costituire un obbligo avente a oggetto, direttamente e immediatamente, la prestazione fideiussoria(46). Infatti, sebbene non v’abbia dubbio che possa essere forte la tentazione di considerare svolta ed esaurita la sua funzione nel mero disegnare il carattere obbligatorio del rapporto giuridico, ossia il carattere meramente personale e non reale del rapporto nel quale si vincola il fideiussore(47), nondimeno credo che la sua funzione debba estendere i confini ben oltre questo valore significazionale, spostando il suo baricentro dall’effetto alla fattispecie per conquistare, cosı̀, il terreno della dichiarazione. Anche in ragione dell’effetto della fideiussione e del rilievo che un’unica soluzione, consentendo, quindi, il pagamento rateizzato (C. GANCI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, II, cit., 84; A. CICU, Testamento, Milano, 1969, 2ª ed., 238; E. PEREGO, I legati, cit., 241). Si ammette, inoltre, che il legato di liberazione dal debito possa aver a oggetto tanto un debito specifico del legatario nei confronti del testatore, quanto tutti i debiti del legatario. In tale caso, secondo la dottrina (E. PEREGO, I legati, cit., 242; C. ROMANO, I Legati, cit., 1078) si deve presumere, salvo che il testatore non abbia espressa una volontà diversa, che il legato abbia a oggetto la liberazione da tutti i debiti esistenti al momento della confezione del testamento e non già da quelli esistenti al momento della apertura della successione. Nel caso di legato di liberazione da tutti i debiti si è in presenza di una disposizione testamentaria il cui contenuto è determinabile per relationem (sul punto le osservazioni di V. PESCATORE, Il negozio testamentario. Sezione II Il testamento per relationem, in Tratt. dir. successioni e donazioni, diretto da Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, 2009, 47 ss.). Quanto alla efficacia di codesto legato, occorre che il debito del legatario sussista al tempo della apertura della successione. Mentre deve escludersi che se il legatario abbia già provveduto al pagamento possa ripetere dagli eredi quanto pagato, in vita, al de cuius (A. GIORDANO MONDELLO, Legato, cit., 764; C. ROMANO, I Legati, cit., 1077). (45) Il legato di credito del testatore è quella disposizione a titolo particolare per effetto della quale si realizza una cessione del credito. Onerato è l’erede, il quale non potrà più pretendere dal creditore del de cuius la prestazione, mentre beneficiario è il legatario C. ROMANO, I Legati, cit., 1074. Le affinità della ipotesi con la figura della cessione del credito inter vivos suggeriscono di applicare al caso di legato di credito, nei limiti di compatibilità, le regole dettate in tema di cessione del credito. Si precisa, al riguardo, che non trova applicazione la norma di cui all’art. 1263 c.c. nella parte in cui prevede che la cessione del credito importa anche il trasferimento delle garanzie reali, la cui cessione richiede il consenso del costituente Cosı̀, G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 286; E. PEREGO, I legati, cit., 241. In senso contrario sembrano orientati F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6, cit., 530; C. M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia e le successioni, 3ª ed., Milano, 2001, 697. Non troverebbe applicazione neppure l’art. 1265 c.c., poiché si tratta di norma descrittiva di una fattispecie incompatibile con la materia testamentaria. Essa presuppone, infatti, che il credito abbia formato oggetto di più cessioni. In materia testamentaria, infatti, un eventuale legato di credito incompatibile con il precedente varrebbe a revocare il precedente, incompatibile col primo. Cosı̀, F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6, cit., 531. Perché si possa discorrere di legato di credito occorre, però, che l’oggetto della disposizione a titolo particolare sia il diritto di credito e non anche la somma del credito, la quale, ove fosse l’oggetto immediato e diretto del legato, renderebbe quest’ultimo non già un legato di credito, bensı̀ un legato di quantità, rispetto al quale il credito, in luogo di essere l’oggetto della disposizione testamentaria, è, piuttosto, il mezzo suggerito dal testatore per soddisfare la pretesa del legatario (A. GIORDANO MONDELLO, Legato, cit., 764; E. PEREGO, I legati, cit., 241; C. ROMANO, I Legati, cit., 1074). Ciò comporta che, in caso di legato di quantità, il legato ha effetto per l’intero anche se, successivamente alla confezione del testamento, abbia parzialmente o totalmente riscosso il credito (F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6, cit., 529). (46) In senso critico, G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, 2ª ed., cit., 162, nt. 17, il quale esprime «le più ampie riserve sulla legittimità della tesi che ammette la fideiussione testamentaria come obbligazione unilaterale nascente direttamente dall’atto di ultima volontà». Secondo l’A., poiché il disponente, con il testamento, non impegna se stesso, giacché quando il suo atto acquista efficacia giuridica esterna quegli non è più in vita, l’obbligazione testamentaria sarebbe destinata a sorgere ex novo in capo all’onerato. Secondo l’A., però,«la costituzione originaria di una obbligazione testamentaria non è una vicenda che dipende ad libitum dalla volontà del de cuius. Conseguentemente non è esatto individuare «la fonte dell’obbligazione medesima (id est: testamentaria fideiussione) in una promessa unilaterale vincolante». (47) In questo senso, anche avuto riguardo alla formulazione della medesima norma, nel codice previgente, M. FRAGALI, Delle obbligazioni, Fideiussione – mandato di credito, Art. 1936 – 1959, cit., 59. giugno 2011 424 Famiglia, Persone e Successioni 6 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 425 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO il fideiussore, attraverso questo singolare strumento negoziale, finisce con l’offrire il proprio intero patrimonio a generica garanzia di un terzo, ossia di un soggetto rispetto al quale quegli non è neppure debitore, il legislatore reclama la personalità. La quale non è punto e soltanto del rapporto, quanto della fattispecie, ossia della dichiarazione, come risulta chiaro, sotto un diverso profilo, anche dalla norma posta nell’art. 1937 c.c., nella quale, con la rubrica «manifestazione della volontà», il legislatore precisa che l’intenzione di prestare fideiussione deve essere espressa. Benché la fideiussione importi, quale suo proprio e unico effetto, la costituzione di un solo ed esclusivo rapporto giuridico obbligatorio, in forza del quale il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazioni altrui, nondimeno la sua costituzione reclama, sempre, in punto di fattispecie, la personalità della dichiarazione, ossia che la volontà di obbligarsi non soltanto risulti in modo espresso, ma che sia anche il frutto di una personale dichiarazione del suo autore, ossia di una dichiarazione che, in via immediata e diretta o in via mediata e indiretta (come nel caso della rappresentanza) sia puntualmente riferibile al soggetto. Credo che questa precisazione possa spiegare e giustificare perché, con il legato, il testatore, mentre abbia il potere di costituire l’obbligo di prestare fideiussione, ossia il potere di obbligare l’onerato a contrarre, non abbia, altresı̀, il potere di costituire l’obbligo fideiussorio, ossia il potere di istituire l’onerato immediatamente nella posizione contrattuale. Il tratto della personalità della fideiussione, inteso in questi termini, nel mentre relega al rango di eccezioni tutte le ipotesi in cui l’effetto proprio della fideiussione trovi fonte direttamente nella legge o nella sentenza del giudice, finisce con l’escludere che una valida ed efficace fideiussione possa trovare fonte in un atto negoziale rispetto al quale il fideiussore sia estraneo. 7. Legato di garanzia personale L’ autonomia testamentaria ma, soprattutto, le importanti ipotesi descritte agli artt. 658 e 659 c.c., di là della generale ipotesi del legato di fideiussione, offrono al testatore la possibilità di realizzare, anche attraverso ulteriori strumenti negoziali, un risultato per taluni versi analogo a quello proprio del legato di garanzia e, più in generale, di garantire l’adempimento di una obbligazione. Risolta positivamente e in via di principio l’ammissibilità, nel nostro ordinamento, di garanzie del credito atipiche o innominate, ossia l’ammissibilità di usare determinati strumenti negoziali al fine di sfruttare il loro effetto e, quindi, la vicenda di rapporto giuridico di cui essi sono capaci, allo scopo di garantire l’adempimento di una certa obbligazione, in materia suc- (48) Sul tema, più di recente, U. STEFINI, La cessione del credito con causa di garanzia, Padova, 2007. (49) In giurisprudenza, Cass., 1.4.2003, n. 4930, in Gius, 2003, 1729 ss. Per una sintesi, M. SESTA, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, spec. 225 ss. (50) In giurisprudenza per la nullità, v., Trib. Roma, 16.9.2008, in Obbligazioni e contratti, 2009, 982 ss., con nota di A. BENUSSI, Patto commissorio e garanzie sul diritto d’autore. Sul punto le considerazioni di L. BARBIERA, Le garanzie atipiche e innominate nel sistema del codice del 1942, cit., 747, il quale, a conferma dell’idea che debba essere forte il sospetto della invalidità della cessione in garanzia per violazione del divieto di patto commissorio, osserva che non sembrano decisivi al riguardo gli argomenti fondati sul richiamo al c.d. patto marciano (in questo senso P. PERLINGIERI, Cessione dei crediti (artt. 1260-1267), in Comm. Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1982, 41) o sul richiamo all’art. 2803 c.c. (in questo senso, M. FRAGALI, Garanzia. II. Garanzia e diritti di garanzia (dir. priv.), cit., 458). cessoria si tratterà, soltanto, di verificare se e in che misura il singolo strumento, proprio della circolazione inter vivos, possa essere reso nella circolazione mortis causa, mercé la chiamata a titolo particolare. Il tema, svolto nella chiave di lettura propria del diritto ereditario, si risolve, allora, nella verifica di compatibilità dello strumento e nell’individuazione del mezzo tecnico con il quale esso possa essere reso. Non va oltre l’individuazione del contenuto con il quale riempire la disposizione testamentaria a titolo particolare. Assumendo, dunque, per svolti e risolti, i principali nodi che il tema delle garanzie atipiche e innominate sollecitano nella circolazione inter vivos e che, in sintesi, può compendiarsi nella verifica della compatibilità strutturale e funzionale del singolo istituto al fine di realizzare l’ulteriore risultato di garanzia, onde si possa accertare non soltanto che l’ordinamento ne tolleri e approvi l’uso, ma soprattutto che non reagisca, sanzionando l’autore con la nullità dell’atto, la materia del diritto ereditario non reclama una ulteriore verifica, chiudendosi, come già precisato, intorno al tema del contenuto atipico del legato. Ciò chiarito credo che, tra tutti, anche per la sicura rilevanza che esso ha nell’orizzonte del diritto ereditario, merita più di un riferimento il tema della cessione del credito in funzione di garanzia(48), ossia l’ipotesi in cui il titolare di un diritto di credito trasferisce ad altri il proprio diritto, non già e soltanto perché vuole il trasferimento, ma perché, con ciò, intende garantire il proprio o l’altrui adempimento. Prescindendo dal problematico nodo intorno alla liceità dello strumento, avuto soprattutto riguardo alla violazione della norma sul divieto del patto commissorio, il quale, per verità, non mi pare, sebbene esista un coro di voci contrarie(49), che possa essere sicuramente superato(50), non v’ha dubbio che, ammessane in via d’ipotesi la validità, il tema debba essere coordinato con le norme di cui agli artt. 658 e 659 c.c., le quali, in questo preciso orizzonte, profilano all’interprete un complesso di domande e problemi. Converrà, nell’indagine, tener distinto il caso in cui il testatore intenda trasferire un proprio credito(51) in funzione di garanzia dell’adempimento di un’obbligazione propria da quello in cui intenda trasferire il credito per garantire un’obbligazione altrui. Ove volesse trasferire il credito nel tentativo di garantire l’adempimento dell’obbligazione propria, ossia di un’obbligazione che quegli ha nei confronti di un certo creditore, non si sfugge da una necessaria alternativa. Se trasferisce il credito, menzionando(52), ancorché a soli fini di (51) La cessione del credito in garanzia potrebbe avere a oggetto anche un credito futuro. Parte della dottrina (A. MASI, Dei legati, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna –Roma, 1979, 79; C. ROMANO, I Legati, cit., 1074; C. M. BIANCA, Diritto civile. 2. La famiglia e le successioni, cit., 698) ammette, infatti, la cedibilità del credito futuro, purché si tratti di crediti sufficientemente determinati. Possono essere oggetto di legato di credito sia un singolo credito, sia più diritti di credito, sia la totalità dei crediti del testatore o una quota di essi (E. PEREGO, I legati, cit., 241). (52) La menzione del debito può consistere nella sola indicazione della somma dovuta al legatario, mentre non sarebbe necessaria una espressa dichiarazione del testatore in tal senso. F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ, GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, 6, cit., 531, considerano sufficiente la menzione del debito in una qualunque parte del testamento. Secondo la giurisprudenza è sufficiente anche una menzione implicita (Trib. Lucca, 27.5.2002, massima redazionale; Cass., 2.2.1990, n. 706, Famiglia, Persone e Successioni 6 425 giugno 2011 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 426 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO garanzia, il proprio debito, a norma degli artt. 658 e 659 c.c., la cessione del credito si presume fatta per soddisfare il legatario del suo credito, sicché la cessione, per un verso, finirebbe con l’acquistare una necessaria funzione solutoria(53), atteggiandosi a cessione di un credito in luogo di adempimento e, per altro consequenziale verso, non potrebbe svolgere alcuna funzione di garanzia(54). Se il testatore, viceversa, trasferisce il credito, non menzionando il proprio debito, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito e quest’ultimo acquista, automaticamente, il diritto legato. Tuttavia, perché la cessione del credito possa continuare ad assolvere una sola funzione di garanzia, senza trasformarsi in una mera e semplice disposizione liberale, volta ad arricchire il legatario-creditore, occorre, però, che il testatore preveda un qualche ulteriore meccanismo che consenta di conservare alla cessione la funzione per la quale essa è stata pensata e disposta. Occorrerebbe, cioè, che fosse chiaro, a eredi e legatario, che il credito oggetto del legato serve soltanto a garantire l’adempimento della obbligazione del testatore, sicché se gli eredi o l’erede, sui quali grava l’obbligo, provvedono al pagamento del debito, il diritto deve tornare nella massa; se, invece, gli eredi o l’erede, sui quali grava l’obbligo, non provvedono al pagamento, allora il legatario ha diritto di riscuotere il credito, salvo l’obbligo di restituire alla massa la somma che avesse riscosso in eccedenza rispetto alla pretesa. Il che, però, diventa assai complesso in materia successoria, soprattutto perché rischia di trasformare il legato in una sorta di disposizione fiduciaria. Una cessione del credito risolutivamente condizionata all’adempimento da parte degli eredi parrebbe risolvere soltanto in parte il problema. Ove si ammettesse per risolto il problema del se possa essere dedotto l’adempimento come fatto condizionante e si ammettesse, proprio perché si tratta, in questo caso, del fatto di un terzo, possibile sottoporre questo legato alla condizione risolutiva dell’adempimento da parte degli eredi, rimarrebbe del tutto irrisolto il caso in cui gli eredi non eseguano il pagamento dovuto. In tale ipotesi, infatti, il creditore legatario non soltanto potrebbe incassare il credito legato, ma avrebbe, altresı̀, il diritto di pretendere da parte degli eredi il pagamento del proprio credito. Questo secondo aspetto potrebbe essere risolto arricchendo la disposizione testamentaria a titolo particolare del tratto solutorio, ossia costruendola in modo che essa si atteggi anche a legato di credito in luogo di adempimento. In questo caso, e sempre ammettendo possibile che il legato possa essere risolutivamente condizionato all’adempimento(55), il testatore riuscirebbe a risolvere buona parte dei propri interessi. Se gli eredi provvedono a pagare, il legato si risolve e il credito torna, cosı̀, alla massa. Se, invece, gli eredi non pagano, il legato produce il suo effetto ed estingue l’obbligazione, assicurando, cosı̀, al creditore soddisfazione alla propria pretesa. Va da sé, che se gli eredi pagano il legatario-creditore in un tempo successivo a quello in cui quegli (che ha acquistato il diritto di credito automaticamente e sin dall’apertura della successione) ha già riscosso il proprio credito, nella massa non potrà più rifluire l’originario diritto di credito, il quale si sarà estinto per il fatto dell’adempimento, bensı̀ un nuovo debito del creditore-legatario, tenuto alla restituzione di quanto il medesimo abbia incassato in esecuzione di un legato, successivamente divenuto inefficace per l’avveramento della condizione risolutiva. Starà agli eredi, ove non siano tempestivi, di valutare se, una volta che il legatario abbia già incassato il credito, convenga loro adempiere e risolvere la disposizione testamentaria o non adempiere e lasciarla in efficacia. Ciò significa che il testatore, proprio giocando sull’eventuale differenza di valore tra il credito legato e il debito potrebbe rafforzare o indebolire la posizione del creditore che intende garantire. Tanto maggiore sarà il valore del credito legato rispetto al debito originario, tanto maggiore sarà la garanzia del creditorelegatario: non soltanto perché, in caso di inadempimento degli eredi, il legatario finirebbe con il conseguire un credito di valore maggiore rispetto a quello originario, ma anche perché tanto maggiore sarà il valore del credito legato tanto maggiore sarà l’interesse degli eredi di adempiere l’obbligazione e sterilizzare l’efficacia del legato. All’esatto contrario, tanto minore sarà il valore del credito legato rispetto al debito originario, tanto minore sarà la garanzia del creditore-legatario: non soltanto perché, in caso di inadempimento degli eredi, il legatario finirebbe con il conseguire un credito di valore inferiore rispetto a quello originario, ma anche perché minore sarà l’interesse degli eredi di adempiere l’obbligazione e sterilizzare l’efficacia del legato(56). Rimane da verificare se il testatore possa garantire, con la cessione del credito, anche l’adempimento di una obbligazione altrui(57). Diversamente dal caso precedente, poiché il legato è rivolto all’indirizzo di un soggetto che risulta creditore di un terzo, in Foro it., 1990, I, cc. 1532 ss., con nota di G. De Marzo; Cass., 10.3.1980, n. 1590, in Mass. Giur. it., 1980). Secondo A. MASI, Dei legati, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna –Roma, 1979, 84 s., in caso di menzione del debito, il legato deve sempre considerarsi disposto al fine di soddisfare il legatario del proprio credito. Credo, però, che colga nel segno G. BONILINI, I Legati. Artt. 649-673, cit., 299 s., il quale, anche richiamando un indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, precisa che la mancata menzione del debito non esclude, di necessità, che il legato sia stato disposto al fine di soddisfare il legatario del suo credito. In relazione al tenore testuale della norma, credo che l’eventuale menzione del debito importi, di necessità, che il legato debba considerarsi disposto al fine di soddisfare il legatario del suo credito. (53) Precisa L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, cit., 178 che con tale espressione ha da intendersi la soddisfazione dell’interesse finale sottostante «il lato attivo del rapporto obbligatorio, indipendentemente dalla compresenza nel fatto solutorio di un atto di adempimento dell’obbligo». (54) L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, cit., 183 rileva che nella cessione dei beni il negozio produce oltre all’effetto solutorio anche quello di garanzia. Con la precisazione che «qualora il bene non sia ancora nel patrimonio del cedente, l’unico effetto di garanzia sarà legato alla idoneità [...] del bene futuro a realizzare questa funzione», viceversa, qualora il credito non sia certo, liquido ed esigibile «si può pensare ad un prevalere dell’effetto di garanzia rispetto a quello solutorio». (55) Sul tema, almeno, G. AMADIO, La condizione di inadempimento: contributo alla teoria del negozio condizionato, Padova, 1996. (56) In un certo qual senso, la disposizione parrebbe atteggiarsi a legato a titolo di pena. Con le parole di L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1941, 276, il legato parrebbe fatto «non in considerazione diretta e principale del legatario, bensı̀ come onere dell’erede, cioè come forma di pressione per indurlo a far qualcosa, o trattenerlo da qualche azione». (57) Diverso sarebbe il caso in cui il testatore cedesse non già un proprio credito, bensı̀ un credito altrui. Valida sarebbe, infatti, la disposizione a titolo particolare per effetto della quale il testatore ceda al legatario un credito dell’onerato o di un terzo. Si tratterebbe di un caso di legato di cosa dell’onerato o di un terzo, le cui condizioni di validità dipenderebbero, quindi, dalla disciplina contenuta all’art. 651 c.c. (E. PEREGO, I legati, cit., 240; C. ROMANO, I Legati, cit., 1076). Va da sé che in giugno 2011 426 Famiglia, Persone e Successioni 6 {a}Fps_2011/0117_11_FPS_06_2011/Definitivo/FPS_416_427.3d na 427 25/5/ 09:04 pagi- IL COMMENTO ma non del testatore, non v’ha dubbio che non ci sono i presupposti perché possa trovare applicazione la norma di cui all’art. 659 c.c.: non v’ha, dunque, possibilità che la cessione del credito abbia, rispetto al rapporto giuridico da garantire, una funzione solutoria. Ciò, come è ovvio, complica non poco la situazione e rende assai più difficoltoso per il testatore porre in essere, sempre nel presupposto che sia valida e non in contrasto con la norma sul divieto del patto commissorio, una cessione del credito in funzione di garanzia, che non integri gli estremi di una disposizione fiduciaria. Inoltre, la circostanza che il debitore sia un terzo esclude, quasi in radice e a meno che quegli non sia contemplato nel testa- mento quale erede o legatario, la possibilità che il testatore possa incidere, o, più semplicemente, anche soltanto orientarne la condotta. In conclusione, il testatore, mentre parrebbe avere, in astratto, la possibilità di garantire l’adempimento di una obbligazione propria, mediante la cessione di un credito, non credo che, del pari, abbia l’astratta possibilità di garantire l’adempimento di una obbligazione altrui mediante la cessione. Sicché, in un caso del genere, ove fosse intenzione del testatore di garantire il terzo creditore, non gli resta che legare un diritto al debitore sotto la condizione sospensiva che adempia la propria obbligazione o, più semplicemente, e nel presupposto di nominare erede o legatario il debitore, di attribuire al creditore un legato di fideiussione. & un caso di questo tipo il legato non potrebbe, per definizione, avere una efficacia immediata e diretta. Esso non determinerebbe il trasferimento del diritto di credito in capo al legatario, ma soltanto l’obbligo per l’onerato di trasferire al legatario il proprio credito o di far trasferire dal terzo al legatario il credito del primo, salva la possibilità di pagare direttamente al legatario il «giusto prezzo». Si tratterebbe, quindi, di un legato a efficacia meramente obbligatoria (G. BONILINI, I legati. Artt. 649673, cit., 289). Famiglia, Persone e Successioni 6 427 giugno 2011