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il problema del decoro architettonico nel condominio
L’installazione di tende: Il problema del decoro architettonico nel condominio. Dott.ssa Federica Mero e Dott.ssa Laura Lenzi Una tenda applicata sull’insegna in facciata sia da ritenersi dannosa per il decoro architettonico, così come una tenda trasparente posta sul retro dell’edificio? Il codice civile all’art. 1120, comma 4°, statuisce che “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”. La giurisprudenza unanime ha definito il “decoro architettonico” come “l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata armonica fisionomia” (così Cass., sent. n. 8731/1998; nello stesso senso Cass., sent. n. 851/2007). Il decoro architettonico, quindi, non è un valore oggettivo e assoluto, ma va valutato in base alle caratteristiche specifiche dell’edificio. Ciò premesso, è sempre necessario verificare il regolamento condominiale: infatti se questo è di natura contrattuale potrebbe contenere un divieto assoluto di modificazione della facciata dell’edificio e quindi vietare qualsivoglia installazione di tende. Diversamente dicasi per il regolamento assembleare ex art. 1138 c.c.: in questo caso il divieto può essere limitato ad evitare l’alterazione, in senso peggiorativo, dell’estetica dell’edificio. Non sempre è agevole inquadrare quest’ultimo concetto. La stessa giurisprudenza di merito afferma che bisogna sempre tenere presente, al momento in cui si fa questo tipo di valutazione, la percezione comune delle opere e delle installazioni: ad esempio, il Giudice di Pace di Grosseto, quanto alle tende da sole, ha affermato che si tratta di elementi ormai entrati tra le cose di uso comune, non più percepite dalle persone come lesive dell’estetica (sent. n. 1038/2011). Si ritiene quindi che, in mancanza di indicazioni precise, il condomino possa agire autonomamente applicando, come nel caso in esame, una tenda sull’insegna posta sulla facciata dell’edificio nonché una tenda trasparente sul retro dello stesso. Spetterà poi agli altri condomini dover dimostrare la sussistenza di un danno al decoro architettonico, prova tutt’altro che semplice da raggiungere, a meno che il palazzo in cui si abita non sia di particolare rilevanza storico-artistica, in quest’ultimo caso, infatti, potrebbe essere necessario chiedere preventivamente dei permessi amministrativi. Rilevante sul punto è una Cassazione piuttosto recente che si è pronunciata su un caso analogo, la quale non ha considerato illecita l’esposizione di tendaggi sul lastrico solare condominiale, poiché si tratta di oggetti collocati provvisoriamente e facilmente rimovibili (Cass. sent. n. 1326/2012), così ugualmente rimovibili risultano le tende di cui alla questione in esame. Per quanto, dunque, non sia da ritenersi illegittima l’applicazione di tali tende e per quanto difficile possa essere la prova della sussistenza di un danno al decoro architettonico, giova comunque tener sempre presente che il condominio è un bene comune, di conseguenza è consigliabile ottenere il preventivo consenso di tutti i condomini (salvo divieto esplicito dato dal regolamento condominiale) prima di procedere all’installazione delle tende suddette (in facciata e sul retro dell’edificio) in modo tale da evitare lamentele di sorta e agire, quindi, in piena sicurezza. Infine, in caso di contenzioso, spetterà comunque sempre al giudice la valutazione della sussistenza di un danno al decoro architettonico, considerazione che dipenderà dall’analisi del caso concreto.