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"Vademecum pagamenti diretti" [pdf
Data 6 febbraio 2015 PAC 2014 - 2020 Vademecum pagamenti diretti RIFORMA DELLA PAC 2014 -2020 PAGAMENTI DIRETTI La nuova architettura della Pac è strutturata come dallo schema allegato ed è costituito dal I° Pilastro e dal II° Pilastro Risorse finanziarie Le risorse finanziarie per ciascun Pilastro della Pac sono cosi ripartite: - 27 miliardi di euro totali sono (circa 4 miliardi l’anno) sono destinati al primo pilastro e sono tutti finanziati dall’Europa (FEAGA) - 21 miliardi di euro (circa 3 miliardi l’anno) saranno destinati al finanziamento delle misure dello sviluppo rurale del II Pilastro . Le risorse sono finanziate per meta dal fondo europeo (FEASR) e per l’altra metà da una quota nazionale - 4 miliardi di euro invece si aggiungono a quelle precedenti e vengono destinati ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione Comune del Mercato) Agricoltore in attività I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi • L’Italia ha integrato la lista nera (black list) prevista dall’art 9 par. 2 del Reg (UE) 1307/2013 pertanto non sono concessi pagamenti diretti a: 1. aeroporti 2. servizi ferroviari 3. opere idrauliche 4. servizi immobiliari 5. terreni sportivi e aree ricreative permanenti 6. banche e società finanziarie 7. società di intermediazione commerciale 8. società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attivita di assicurazione e/o riassicurazione 9. Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo Occorre tener presente che i soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola. Definizione di agricoltore attivo Vengono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, IAP, coloni o mezzadri 2. Partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. Le disposizioni precedenti non si applicano alle persone fisiche e/o giuridiche che percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di: a) 5.000 euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna b) 1250 euro per le altre zone Agricoltore in attività Nel caso d i un a mmontare di pa game nti diretti superiore a 1250 in zone nor mali e 5000 euro in zone Ai sensi del DM Prot. 1420 del 26 febbraio 2015 nel caso in cui l’agricoltore abbia aperto la partita IVA in campo agricolo dopo il 1° agosto 2014 oltre a dover presentare la dichiarazione annuale IVA nel 2016 deve dimostrare il requisito di agricoltore in attività in base a una delle condizioni previste dall’articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014. In base al suddetto articolo l’agricoltore deve dimostrare, affinché la propria attività non sia considerata insignificante che: 1.L’importo annuo dei pagamenti diretti sia almeno il 5% dei proventi totali extra agricoli riferiti all’anno precedente di domanda, oppure 2. L’attività agricola sia principale oppure 3. l’attività agricola non sia insignificante e cioè rappresenti un terzo dei proventi extra agricoli, riferiti all’anno precedente di domanda oppure 4. L’attività agricola sia contenuta nell’oggetto sociale Agricoltore in attività • Nel 2015, il Fascicolo Aziendale deve contenere il certificato di attribuzione della Partita Iva. • Nel 2016, il Fascicolo Aziendale deve contenere sia il certificato di attribuzione della Partita Iva sia la dichiarazione annuale IVA (riferita al 2015). • Occorre fare attenzione al requisito della “dichiarazione annuale Iva”, che viene richiesta dalla Domanda unica 2016 e che è necessaria per le aziende non ubicate in montagna e/o zone svantaggiate. • La normativa fiscale per le imprese agricole prevede “l’esonero” dalla tenute delle scritture contabili ed adempimenti connessi, trai i quali la presentazione della “Dichiarazione Annuale IVA”, ma che è comunque possibile “optare” per la tenuta della contabilità, mediante “rinuncia all’esonero” indipendentemente dalla presenza di fatturato Beneficiari dei pagamenti Requisiti minimi per poter benef iciare dei paga- menti diretti: • 250 euro nel 2015 e nel 2016 • 300 euro dal 2017 Anche se l’agricoltore è considerato attivo i contributi non vengono comunque erogati se sono al di sotto della soglia minima Inoltre i diritti non utilizzati per due anni consecutivi confluiscono nella riserva nazionale Riserva nazionale ▪ Circa l’1% del massimale destinato all’Italia nel 2015 viene assegnato alla riserva nazionale ▪ Priorità per l’assegnazione dei diritti all’aiuto • giovani agricoltori e agricoltori che iniziano l’attività • evitare rischio abbandono • svantaggi specifici • agricoltori in casi di forza maggiore o circostanze eccezionali • aumento lineare permanente diritti all’aiuto Degressività dei pagamenti Degressività/capping importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore è ridotto annualmente del 50% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 100% qualora l’importo così ridotto superi i 500.000 euro, per la parte eccedente i 500.000 euro Prima di procedere all’applicazione di tali riduzione, dal pagamento di base sono sottratti i costi relativi a salari e stipendi legati all’esercizio di un’attività agricola e forestale effettivamente pagati e dichiarati dall’agricoltore nell’anno civile precedente Assegnazione diritti all’aiuto Gli agricoltori c he intendano ric hiede re i diritti a ll’aiuto previsti dal regime di pagame nto di base sono te nuti: a presenta re la doma nda all’organis mo pagatore entro il 15 maggio 2015 • I diritti all’aiuto sono assegnati agli agricoltori in attività che presentano domanda di assegnazione e che dimostrino di avere i seguenti requisiti: -- - hanno avuto diritto ai pagamenti diretti nel 2013 oppure – non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 ma hanno coltivato nel 2013: ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti su una superficie minima di 0,50 ha (5000 mq) –hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014; – non hanno mai avuto in proprietà o in affitto diritti all’aiuto ma sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione di prodotti agricoli o allevato bestiame. La dimensione minima per azienda è 5000 mq Assegnazione diritti all’aiuto Superfici ammissibili • Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio 2015 • Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti. • Si considera ammissibile a prato permanente la seguente superficie conseguente a tare: - l’intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con rocce affioranti con tara fino al 5% - L’80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con rocce affioranti con tara eccedente il 5% e fino al 20% - Il 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con rocce affioranti con tara eccedente il 20% e fino al 50% La superficie a pascolo permanente e/o con tare può essere dichiarata in domanda ed utilizzata ai fini dell’assegnazione dei nuovi titoli a condizione che il titolare dimostri una attività agricola minima sulla suddetta superficie e cioè o uno sfalcio annuale oppure il pascolamento. Il pascolamento può avvenire con un allevamento proprio e quindi l’agricoltore deve essere in possesso di un codice aziendale di stalla oppure con pascolamento da parte di terzi a condizione che la Regione abbia trasmesso ad Agea le superfici a pascolo dove si praticano pratiche tradizionali Pagamento di base • Il nuovo pagamento di base sostituisce i titoli storici, che scadono il 31 dicembre 2014. • Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili. • Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015. • Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili. I componenti degli aiuti Il calcolo del valore iniziale Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al 15 maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza VUI = (X/Y) * (A/B) dove: X/Y = % pagamento di base sul massimale dopo le scelte nazionali = 0,58 (58%) A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno ottenuto come rapporto tra: A = l’importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l’art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate); B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015. L’assegnazione dei titoli nei casi di successione , fusione e scissione In caso di successione effettiva o anticipata revocabile, fusione o scissione di un’azienda il numero e il valore dei titoli all’aiuto da ricevere siano fissati alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda in origine: 1. L’agricoltore che ha ricevuto l’azienda o parte dell’azienda per via ereditaria è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine . 2. In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l’agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine 3. In caso di fusioni di aziende, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti dell’agricoltore che gestiva l’azienda in origine . 4. In caso di scissioni di aziende gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi agli stessi diritti dell’agricoltore che le gestiva. Pertanto in tutti i casi sopra elencati la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell’azienda originaria sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”. Assegnazione di titoli in caso di vendita o affitto • • In caso di vendita dell’azienda stipulati prima del 15 maggio 2015 lo Stato membro può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli assegnati. In questo caso l’acquirente dell’azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell’azienda acquisita. Con la domanda PAC 2015 i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all’acquirente In caso di affitto dell’azienda o parte di essa, stipulati prima del 15 maggio 2015 lo Stato membro può trasferire insieme all’azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli assegnati. In questo caso l’affittuario dell’azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell’azienda acquisita. Con la domanda PAC 2015 i titoli vengono assegnati al locatore e direttamente trasferiti al locatario - Alla fine del contratto di affitto i titoli tornano al locatore Ricognizione preventiva Nell’ art. 7, paragrafo 10, del DM 6513 del 18 novembre 2014 è previsto che venga effettuata la ricognizione preventiva dei beneficiari ammissibili ai regimi di sostegno diretto. La ricognizione viene effettuato tramite un sistema applicativo sul Sian. • il servizio applicativo permetterà la dichiarazione di: • Fattispecie identificanti il diritto alla futura assegnazione dei nuovi titoli all’aiuto (previa presentazione di apposita domanda): – Correzione codice fiscale – Successione mortis causa – Successione anticipata – Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare – Trasformazione da società in ditta individuale – Trasformazione di forma societaria – Cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di p.iva – Fusione – Scissione Ricognizione preventiva – Non aver percepito pagamenti diretti per l’anno 2013 ed aver coltivato, nel 2013, ortofrutticoli, patate, piante ornamentali, su una superficie minima di 5000 mq o coltivavano vigneti (vedi precedente paragrafo) – Non aver mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all’aiuto ai sensi del regolamento (CE) 73/2009 o del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli • Fattispecie identificanti circostanze eccezionali e cause di forza maggiore che modificano l’annualità presa a riferimento per il calcolo del valore dei titoli (Limitazione del pagamento all’ 85% così come indicato all’art. 8 par. 2 del DM 6513 del 18 novembre 2014): – il decesso del beneficiario; – l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; – una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; – la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; – un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario; – l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda. Il greening Greening: gli impegni Doveva essere la vera novità della riforma, invece è stato il punto più controverso perché è un’idea buona declinata male. Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base sono tenuti a rispettare tre impegni ambientali, fissati per tutta l’Ue, senza flessibilità nazionale: 1.Diversificazione colturale 2.Mantenimento prati permanenti 3.Aree a valenza ambientale Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente Hanno diritto al pagamento greening solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base; quindi se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento greening. DIVERSIFICAZIONE Questo primo impegno interessa solo le superfici a seminativo mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate. Applicazione in funzione della superficie a seminativo: – fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; – da 10 a 15 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; - da 15 a 30 Ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e l’obbligo del 5% di Efa. –oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95% e l’obbligo del 5% di Efa Diversificazione Sono escluse dall’obbligo di diversificazione: – le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); – i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; – le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; – i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell’anno precedente; – Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture – es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); – es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi – una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; – maggese; – erba e piante da foraggio Anche la terra lasciata a riposo o inerbita o dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è paragonabile ad una coltura differente. Colture invernali e primaverili sono considerate due colture anche se appartengono allo stesso genere. Aree a valenza ecologica (EFA) • – Si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.). • Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa. • Le aree di interesse ecologico consistono in: •– terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, margini dei campi, siepi, alberi, aree con colture intercalari o di copertura vegetale, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento, superfici con piante azotofissatrici. Definizione di coltura Ogni agricoltore prima della presentazione della domanda deve aggiornare il piano colturale del proprio fascicolo aziendale per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo dell’azienda Le definizioni di coltura cosi come previsto dall’art. 44 del Reg (UE) n. 1307/2013 sono: - Una coltura appartenente ad uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture - Una coltura appartenente ad una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee - - I terreni lasciati a riposo Erba o altre piante erbacee da foraggio La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere Inoltre è stato definito che le aree degli elementi caratteristici del paesaggio che siano protette dalla condizionalità e/o considerate EFA e che siano contenute nei seminativi aziendali sono considerate parte della porzione corrispondente di seminativo e concorrono alla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione colturale. Ad esempio - Un’azienda costituita da 20 ettari di terreno se è coltivata per 10 ettari a grano duro e 10 ettari lasciati a riposo la superficie a riposo di 10 ettari costituisce sia la seconda coltura che l’Area di interesse ecologico (EFA) - Una azienda di 50 ettari a seminativo coltivata per 30 ettari a grano duro, 10 a orzo e 10 a favino, la superficie a favino può essere considerata sia come terza coltura che come area di interesse ecologico (infatti il 5% di EFA pari a 2,5 ettari è soddisfatta da 3,60 ettari di favino (2,5 ha/0,7 fattore di ponderazione). EFA: CALCOLO DELLE AREE DI INTERESSE ECOLOGICO • Il mancato rispetto del greening comporta la riduzione del pagamento ecologico; quindi l'agricoltore che non rispetta il greening perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale fino al 2016. • Dal 2017, le penalità aumentano. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del greening comporta una sanzione che si applica al pagamento di base (di importo pari al 20% del pagamento verde nel 2017 e al 25% nel 2018). In altre parole, dal 2017, l'agricoltore che non rispetta il greening perde tale pagamento e va a intaccare il 20-25% del pagamento base EFA: COLTURE AZOTOFISSATRICI • arachide (Arachis hypogaea L.) - cece (Cicer arietinum L.) • cicerchia (Lathyrus sativus L.) - erba medica e luppolina (Medicago sp) -fagiolo (Phaseolus vulgaris L.) - fagiolo dall’occhio (Vigna L.) • fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.) -fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.) - fava, favino e favetta (Vicia faba L.) • fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) - ginestrino (Lotus corniculatus L.) - lenticchia (Lens culinaris Medik.) • liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,) - lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.) - lupino (Lupinus sp.) - moco (Lathyrus cicera L.) • pisello (Pisum sativum L.) - sulla (Hedysarum coronarium L.) Prati permanenti • Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili. • Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti. • Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%. - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015. Esempi di greening Tra 15 e 30/ha due colture oltre l’ area di interesse ecologico superiore o uguale al 5% GREENING Pagamento che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa. Regime volontario per gli agricoltori: –l’agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori. • Pagamento annuo, fissato dallo Stato membro, fra 500 e 1.250 euro: – indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda; – gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali. • I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo del greening. • La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. Il sostegno accoppiato • Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione. • Forma del sostegno: per superficie, per capo o per quantità. • Finanziamento: • Fino al 7% o fino al 13% (in caso di deroga (per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009). L’italia ha scelto la percentuale sul massimale pari all’11%. • L’importo a disposizione dell’Italia mediamente è di 426,8 milioni di euro Importo annuo (milioni di euro) 2015 429 2016 424 2017 418 2018 413 2019 407 Media 2015-2019 418 Macro settore PIANO ZOOTECNIA Settori Importo (mln eur) % Vacche da latte che abbiano partorito almeno un vitello nell’anno di domanda 74,6 Vacche da latte in zone di montagna che abbiano partorito almeno un vitello nell’anno di domanda Importo stima 17,5 56 10 2,3 40 Vacche nutrici 40,5 9,5 202 Capi bovini macellati 12-24 mesi 66,4 15,6 46 Ovicaprini (agnelle) 9,5 2,2 12 Ovicaprini macellati IGP 5,5 1,3 10 4 0,9 20 Bufalini TOTALE ZOOTECNIA 210,5 49,3 Macro settore PIANO SEMINATIVI Settori Importo (mln euro) % Importo ad ha Riso 22,6 5,3 120 Barbabietola 17,1 4,0 325 Pomodoro da industria 11,2 2,6 160 Frumento duro (Centro Sud Italia) 59,7 14,0 60 TOTALE SEMINATIVI 110,6 25,9 Macro settore PIANO PROTEINE Settori Importo (mln euro) % Importo ad ha Soia (Regioni Nord : Lombardia, Veneto, E. Romagna, Piemonte, Friuli) 10 2,3 97 Oleoproteaginose: girasole, colza, leguminose da granella, erbai di sole leguminose (Regioni centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 14 3,3 80 Proteaginose: colture proteiche da granella. Erbai di sole leguminose regioni Sud : Abruz., Molise,Puglia, Cal, Camp, Bas, Sicilia e Sard 11,7 2,7 90 TOTALE PROTEINE 35,7 8,4 Macro settore PIANO OLIVICOLO Settori Importo (mln euro) % Importo ad ha Olivo premio base (superficie olivicolo >25% Sau regionale: Regioni: Puglia, Calabria Liguria 43,8 10,3 78 Olivo in zone con pendenza medio alta (Regioni: Puglia e Calabria) 13,2 3,1 70 Olio di oliva (Dop, Igp e biologico) 13 3,0 130 TOTALE OLIVICOLO 70 16,4 Dott. Guglielmetti Luciano Vice presidente UGC Cisl Comitato Tecnico Caa Copagri Bibliografia: INEA ISMEA Terra e VIta