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CIGS Cassa Integrazione Straordinaria
JOBS ACT CIGS Cassa Integrazione II. CIGS Straordinaria Analizziamo di seguito la disciplina nella nuova cassa integrazione straordinaria (in vigore dal 24 settembre 2015: D.Lgs. 148/2015), anche con l'ausilio dei primi chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 5 ottobre 2015 n. 24). a. Campo di applicazione Datori di lavoro Possono richiedere la CIGS i datori di lavoro indicati in tabella, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente un determinato numero di dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti (art. 20 D.Lgs. 148/2015). Nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o concordato preventivo), il requisito occupazionale deve essere determinato con riferimento ai sei mesi precedenti la data di assoggettamento alla procedura (art. 3 bis, c. 2, DL 67/97 conv. in L. 135/97; Circ. Min. Lav. 15 luglio 1997 n. 97). Datori di lavoro Numero medio dipendenti nel semestre precedente Più di 15 dipendenti Imprese industriali, comprese quelle edili e affini Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente (*) Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che hanno comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento CIGO o CIGS Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che ha comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento CIGS Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi Imprese di vigilanza Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica Più di 50 dipendenti Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste Qualsiasi derivate, nonchè imprese del sistema aereoportuale Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti delle risorse stanziate, a condizione che risultino iscritti nel relativo registro nazionale (art. 4, c. 2, DL 149/2013 conv. in L. 13/2014) (*) Si ha influsso gestionale prevalente quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata ha superato, nel biennio precedente, il 50 % del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori (art. 21, c. 1, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010: art. 20, c. 5, D.Lgs. 148/2015). 1) Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento (art. 20, c. 4, D.Lgs. 148/2015). 2) Per le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione nazionale resta ferma la disciplina specifica delle integrazioni salariali straordinarie ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti, che prescinde dai limiti dimensionali (artt. 35 e 37 L. 416/81). 3) Ai fini dell’individuazione del requisito dimensionale, non si applica la disposizione sul computo dei lavoratori a termine (art. 27 D.Lgs. 81/2015) che prevede l’obbligo di tenere conto del numero medio mensile di tali lavoratori, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. 8 JOBS ACT Lavoratori Sono destinatari della CIGS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (art. 1 D.Lgs. 148/2015). I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. 1) Per giornate di effettivo lavoro s’intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Sono computati inoltre i periodi di astensione dal lavoro per astensione obbligatoria per maternità obbligatoria. 2) L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata. b. Ipotesi tutelate L’intervento CIGS può essere richiesto per le seguenti causali: - riorganizzazione aziendale, che assorbe e ricomprende le fattispecie precedentemente previste della ristrutturazione e conversione aziendale; - crisi aziendale, esclusi, dal 1° gennaio 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; - il contratto di solidarietà (CDSD), che quindi soggiace alla disciplina CIGS e cessa di essere un istituto separato; - fino al 31 dicembre 2015, procedure concorsuali. Dal 2016 le imprese sottoposte a procedura concorsuale potranno accedere al trattamento in virtù di una delle altre causali CIGS. In tabella esaminiamo gli elementi caratterizzanti le diverse causali. Causale di intervento CIGS Riorganizzazione aziendale 9 Caratteristiche Il programma di riorganizzazione deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro. Le quote di accantonamento del TFR sono a carico del datore di lavoro. Dal 24 settembre 2017 (art. 44, c. 3, D.Lgs. 148/2015) possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato Durata massima del trattamento, per ciascuna unità produttiva 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile Procedura - comunicazione, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui si aderisce o si conferisce mandato, alle RSA o RSU nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati - entro 3 giorni dalla comunicazione, ai medesimi soggetti l’impresa presenta domanda di esame congiunto della situazione aziendale. (1)(2) L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le imprese che occupano JOBS ACT Crisi aziendale (esclusa dal 2016 la cessazione dell'attività) Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. Le quote di accantonamento del TFR sono a carico del datore di lavoro. Dal 24 settembre 2017 (art. 44, c. 3, D.Lgs. 148/2015) possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione (4) Contratto di solidarietà (CDSD) Viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile 10 fino a 50 dipendenti (3) - entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale, occorre presentare all’INPS domanda di integrazione salariale, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Nella domanda l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (5) - la domanda di concessione della CIGS deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al ministero del Lavoro e alle DTL competenti per territorio (tramite il canale "CIGSOnline"). La concessione del trattamento avviene con decreto del ministero per l'intero periodo richiesto (6) Il CDSD è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali (7) Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale occorre presentare all’INPS la domanda di integrazione salariale, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle riduzioni di orario (5). Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di concessione della CIGS deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al ministero del Lavoro e alle DTL competenti per territorio. La concessione del trattamento avviene con JOBS ACT Procedure concorsuali (solo fino al 31 dicembre 2015), vale a dire: dichiarazione di fallimento, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione (DM 4 dicembre 2012); 11 contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, o entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente _ decreto del ministero per l'intero periodo richiesto (6) 12 mesi dal provvedimento di ammissione alla procedura. Proroga per non più di 6 mesi se sussistono fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, tramite la cessione dell'azienda _ JOBS ACT ammissione al concordato preventivo con o senza cessione dei beni (Risp. Interpello Min. Lav. 22 luglio 2013 n. 23); accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis L.Fall.; Nota Min. Lav. 17 marzo 2009 Prot. 14/4314) 1) La domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al ministero del Lavoro, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. 2) Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonchè delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di CDSD. 3) Con decreto del ministro del Lavoro, da adottare entro il 23 novembre 2015, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi o interessati dalla riduzione. 4) In deroga alla durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesi nel quinquennio: art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015) e alla durata massima della CIGS per crisi aziendale (art. 22, c. 2, D.Lgs. 148/2015), entro il limite delle risorse stanziate per gli anni 2016-2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento CIGS qualora all'esito del programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale (art. 21, c. 4, D.Lgs. 148/2015). 5) Se dall’omessa o tardiva presentazione della domanda deriva a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita (art. 25, c. 4, D.Lgs. 148/2015). 6) Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa. Le DTL competenti per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del ministero, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 7) Stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli stipulati dalle loro RSA o RSU (art. 51 D.Lgs. 81/2015). 1) L'impresa non può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario (art. 21, c. 6, D.Lgs. 148/2015). 2) I trattamenti CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse al 24 settembre 2015, mantengono la durata prevista, secondo la disciplina vigente alla data delle stesse (art. 42, c. 1, D.Lgs. 148/2015). 3) Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze e delle relative schede tecniche, le imprese istanti che accedono al canale "CIGSOnline", possono avvalersi dei modelli attualmente in uso, per quanto compatibili, e integrandoli laddove necessario. In particolare, con riferimento a tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, e per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere integrata anche con l’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. 4) Per i trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1° novembre 2015, la sospensione (o la riduzione d’orario) decorre non prima del 30° giorno successivo alla presentazione dell’istanza. In caso di presentazione tardiva (oltre i 7 giorni), il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. 5) Nelle more della adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per la 12 JOBS ACT approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti, continuano ad essere applicati, se compatibili, i criteri previsti nei precedenti decreti ministeriali: - per la riorganizzazione aziendale: DM 31444/2002; - per la crisi aziendale: DM 31826/2002; - per il contratto di solidarietà: DM 46448/2009; - per i partiti politici: DM 82762/2014 e DM 81401/2014; - per le imprese dei servizi di pulizia: DM 31446/2002; - per le imprese dei servizi di ristorazione e mensa: DM 31347/2002; - per le procedure concorsuali, fino al 31 dicembre 2015: DM 70750/2012. Durata massima complessiva dei diversi trattamenti Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale (CIGS) non possono superare la durata massima complessiva indicata in tabella (art. 4 D.Lgs. 148/2015). Ipotesi Durata massima complessiva di CIGO e CIGS Generalità 24 mesi in un quinquennio mobile (*) Per le imprese: 30 mesi in un quinquennio mobile - industriali e artigiane dell'edilizia e affini - industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo - artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione (*) A tal fine la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà (CDSD) viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22, c. 5, D.Lgs. 148/2015). A tali condizioni la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, salvo che per le imprese edili e affini (art. 22, c. 6, D.Lgs. 148/2015) 1) I trattamenti CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse al 24 settembre 2015, si computano ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi (art. 4 D.Lgs. 148/2015: art. 42, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015). Anche in questo caso, per i CDS, vale quanto detto in merito alla loro durata massima e nella nota alla tabella sopra riportata ai fini del computo della durata massima complessiva. 2) Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti CIGS, possono proseguire oltre i limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (artt. 4, c. 1, e 22, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. 148/2015) su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, e a seguito di DM di autorizzazione (art. 42, c. 3, D.Lgs. 148/2015). c. Integrazione salariale Misura Dal 24 settembre 2015 il trattamento CIGS ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti indicati, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione (art. 3 D.Lgs. 148/2015). 1) Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti indicati, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato. 2) Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto 13 JOBS ACT collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore. 3) Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta. Massimale L'importo del trattamento, ridotto in misura pari all’aliquota a carico apprendista , non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: - € 971,71, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24; - € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore. Dal 2016 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, detti importi sono aumentati in misura pari dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (art. 3 D.Lgs. 148/2015). I massimali sono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Rapporti con altri trattamenti Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista. L'ANF spetta in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale (art. 3 D.Lgs. 148/2015). Decorrenza Per i trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1° novembre 2015. (art. 44, c. 4, D.Lgs. 148/2015), la sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure prescritte (art. 24 D.Lgs. 148/2015), decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima (art. 25, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015) Pagamento Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (art. 7 D.Lgs. 148/2015). Per i trattamenti conclusi entro il 23 settembre 2015, i 6 mesi decorrono da tale data. Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Esempi - se il periodo autorizzalo scade il 1° ottobre, l’azienda può richiedere il rimborso o effettuare il conguaglio entro il 30 aprile, a pena di decadenza - se il trattamento è stato autorizzato per il periodo 1° dicembre 2015-30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso il 1° gennaio 2017, i 6 mesi decorrono dal 1° gennaio 2017 Difficoltà finanziarie dell'impresa: pagamento diretto INPS Il pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali straordinarie, con l’eventuale connesso ANF, è autorizzato dal ministero del Lavoro, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. 14 JOBS ACT Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e l.O. — Divisione IV — un’apposita relazione ispettiva comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa istante. Per individuare la competenza territoriale del servizio ispettivo, occorre fare riferimento ai seguenti criteri: - se è coinvolta nel programma CIGS una sola unità produttiva o più unità produttive ubicate nella stessa provincia, la verifica viene effettuata dal servizio ispettivo competente per territorio; - se l’intervento coinvolge più unità produttive ubicate in territori di province diverse o in più regioni, la verifica è effettuata presse la sede legale dell’impresa. ll servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento. L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare manifestamente negativo — con valore inferiore all’unita — così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti. In casi assolutamente eccezionali, in cui i risultati della verifica contabile non consentano di esprimere una valutazione che sia manifestamente negativa, o nei casi eccezionali in cui la verifica contabile non consenta di esprimere compiutamente una valutazione negativa, il servizio ispettivo potrà avvalersi anche dei verbali del consiglio di amministrazione e delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà di ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento diretto. Nel caso in cui la relazione ispettiva evidenzi l’insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. procede alla revoca dell’autorizzazione al pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione stessa. Contribuzione figurativa I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale (art. 6 D.Lgs. 148/2015). d. Condizioni in corso di fruizione del trattamento Tutti i lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, e decadono dal diritto al trattamento nel caso in cui non provvedano a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività stessa. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione sono valide le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione (art. 8, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015). I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 % dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal Centro per l'impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato. La mancata presentazione alle relative convocazioni nonché la mancata partecipazione alle attività proposte dai servizi per il lavoro comporta l’applicazione delle sanzioni indicate in tabella. Ipotesi Mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti, in assenza di giustificato motivo (art. 22, c. 1, D.Lgs. 150/2015) Mancata partecipazione ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, in assenza di giustificato motivo (art. 20, c. 3 lett. a), D.Lgs. 150/2015) Mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (art. 20, c. 3 lett. b), D.Lgs. 150/2015) o alle iniziative di pubblica utilità (art. 26 D.Lgs. 150/2015) 15 Sanzione - per la prima mancata presentazione: decurtazione di 1/4 di una mensilità - per la seconda mancata presentazione: decurtazione di una mensilità - per l’ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione - per la prima mancata partecipazione: decurtazione di una mensilità - per l’ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla prestazione JOBS ACT Il Centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 D.Lgs. 150/2015), all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. Contro il provvedimento del Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali (art. 8, c. 1, D.Lgs. 148/2015; artt. 21, c. 10 e 12, e 22, c. 1-4, D.Lgs. 150/2015). e. Contribuzione dovuta Contributo ordinario È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30% a carico del lavoratore (art. 23 D.Lgs. 148/2015). Contributo addizionale A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a (artt. 5 e 23, c. 2, D.Lgs. 148/2015): - 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; - 12 % oltre detto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; - 15 % oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile. Sono esonerate dal versamento del contributo le imprese sottoposte a procedure concorsuali (comprese quelle che avranno accesso al trattamento dal 2016, in virtù delle nuove causali CIGS) nonché le imprese commissariate. 16