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CIGS Cassa Integrazione Straordinaria

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CIGS Cassa Integrazione Straordinaria
JOBS ACT
CIGS
Cassa Integrazione
II. CIGS Straordinaria
Analizziamo di seguito la disciplina nella nuova cassa integrazione straordinaria (in vigore dal 24 settembre
2015: D.Lgs. 148/2015), anche con l'ausilio dei primi chiarimenti forniti dal ministero del Lavoro (Circ. Min.
Lav. 5 ottobre 2015 n. 24).
a. Campo di applicazione
Datori di lavoro
Possono richiedere la CIGS i datori di lavoro indicati in tabella, che nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente un determinato numero di dipendenti, inclusi
gli apprendisti e i dirigenti (art. 20 D.Lgs. 148/2015).
Nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria o concordato preventivo), il requisito occupazionale deve essere determinato
con riferimento ai sei mesi precedenti la data di assoggettamento alla procedura (art. 3 bis, c. 2, DL 67/97
conv. in L. 135/97; Circ. Min. Lav. 15 luglio 1997 n. 97).
Datori di lavoro
Numero medio dipendenti nel
semestre precedente
Più di 15 dipendenti
Imprese industriali, comprese quelle edili e affini
Imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in
conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita
l'influsso gestionale prevalente (*)
Imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una
riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda
appaltante, che hanno comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento
CIGO o CIGS
Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di
cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della
riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che ha comportato per
quest'ultima il ricorso al trattamento CIGS
Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, o del comparto della
produzione e della manutenzione del materiale rotabile
Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
Imprese di vigilanza
Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
Più di 50 dipendenti
Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste Qualsiasi
derivate, nonchè imprese del sistema aereoportuale
Partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali,
nei limiti delle risorse stanziate, a condizione che risultino iscritti nel relativo
registro nazionale (art. 4, c. 2, DL 149/2013 conv. in L. 13/2014)
(*) Si ha influsso gestionale prevalente quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la
prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata ha superato, nel biennio precedente, il
50 % del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei
clienti e dei fornitori (art. 21, c. 1, DL 78/2010 conv. in L. 122/2010: art. 20, c. 5, D.Lgs. 148/2015).
1) Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi 6 mesi dal trasferimento di azienda, il requisito
relativo alla classe dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data
del predetto trasferimento (art. 20, c. 4, D.Lgs. 148/2015).
2) Per le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa a diffusione
nazionale resta ferma la disciplina specifica delle integrazioni salariali straordinarie ai giornalisti professionisti,
ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti, che prescinde dai limiti dimensionali (artt. 35 e 37 L. 416/81).
3) Ai fini dell’individuazione del requisito dimensionale, non si applica la disposizione sul computo dei
lavoratori a termine (art. 27 D.Lgs. 81/2015) che prevede l’obbligo di tenere conto del numero medio
mensile di tali lavoratori, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei
loro rapporti di lavoro.
8 JOBS ACT
Lavoratori
Sono destinatari della CIGS i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a
domicilio (art. 1 D.Lgs. 148/2015).
I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità
di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
1) Per giornate di effettivo lavoro s’intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla
loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Sono
computati inoltre i periodi di astensione dal lavoro per astensione obbligatoria per maternità obbligatoria.
2) L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante
nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività
appaltata.
b. Ipotesi tutelate
L’intervento CIGS può essere richiesto per le seguenti causali:
- riorganizzazione aziendale, che assorbe e ricomprende le fattispecie precedentemente previste della
ristrutturazione e conversione aziendale;
- crisi aziendale, esclusi, dal 1° gennaio 2016, i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un
ramo di essa;
- il contratto di solidarietà (CDSD), che quindi soggiace alla disciplina CIGS e cessa di essere un istituto
separato;
- fino al 31 dicembre 2015, procedure concorsuali. Dal 2016 le imprese sottoposte a procedura concorsuale
potranno accedere al trattamento in virtù di una delle altre causali CIGS.
In tabella esaminiamo gli elementi caratterizzanti le diverse causali.
Causale di intervento
CIGS
Riorganizzazione
aziendale
9 Caratteristiche
Il programma di
riorganizzazione deve
presentare un piano di
interventi volto a
fronteggiare le inefficienze
della struttura gestionale o
produttiva e deve
contenere indicazioni sugli
investimenti e
sull'eventuale attività di
formazione dei lavoratori.
Tale programma deve, in
ogni caso, essere finalizzato
a un consistente recupero
occupazionale del personale
interessato alle sospensioni
o alle riduzioni dell'orario di
lavoro.
Le quote di
accantonamento del TFR
sono a carico del datore di
lavoro.
Dal 24 settembre 2017 (art.
44, c. 3, D.Lgs. 148/2015)
possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro
soltanto nel limite dell'80%
delle ore lavorabili nell'unità
produttiva nell'arco di
tempo di cui al programma
autorizzato
Durata massima del
trattamento, per
ciascuna unità
produttiva
24 mesi, anche continuativi,
in un quinquennio mobile
Procedura
- comunicazione,
direttamente o tramite
l'associazione
imprenditoriale cui si
aderisce o si conferisce
mandato, alle RSA o RSU
nonché alle articolazioni
territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente
più rappresentative a livello
nazionale, delle cause di
sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro,
dell'entità e della durata
prevedibile, del numero dei
lavoratori interessati
- entro 3 giorni dalla
comunicazione, ai medesimi
soggetti l’impresa presenta
domanda di esame
congiunto della situazione
aziendale. (1)(2)
L'intera procedura di
consultazione, attivata dalla
richiesta di esame
congiunto, si esaurisce
entro i 25 giorni successivi
a quello in cui è stata
avanzata la richiesta
medesima, ridotti a 10 per
le imprese che occupano
JOBS ACT
Crisi aziendale (esclusa
dal 2016 la cessazione
dell'attività)
Il programma di crisi
aziendale deve contenere
un piano di risanamento
volto a fronteggiare gli
squilibri di natura
produttiva, finanziaria,
gestionale o derivanti da
condizionamenti esterni.
Il piano deve indicare gli
interventi correttivi da
affrontare e gli obiettivi
concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione
dell'attività aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
Le quote di
accantonamento del TFR
sono a carico del datore di
lavoro.
Dal 24 settembre 2017 (art.
44, c. 3, D.Lgs. 148/2015)
possono essere autorizzate
sospensioni del lavoro
soltanto nel limite dell'80%
delle ore lavorabili nell'unità
produttiva nell'arco di
tempo di cui al programma
autorizzato
12 mesi, anche continuativi.
Una nuova autorizzazione
non può essere concessa
prima che sia decorso un
periodo pari a 2/3 di quello
relativo alla precedente
autorizzazione (4)
Contratto di solidarietà
(CDSD)
Viene stabilita una
riduzione dell'orario di
lavoro al fine di evitare, in
tutto o in parte, la riduzione
o la dichiarazione di
esubero del personale
anche attraverso un suo più
razionale impiego.
La riduzione media oraria
non può essere superiore al
60% dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al
contratto di solidarietà. Per
ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di
lavoro non può essere
superiore al 70% nell'arco
dell'intero periodo per il
quale il contratto di
solidarietà è stipulato.
Il trattamento retributivo
perso va determinato
inizialmente non tenendo
conto degli aumenti
retributivi previsti da
24 mesi, anche continuativi,
in un quinquennio mobile
10 fino a 50 dipendenti (3)
- entro 7 giorni dalla data di
conclusione della procedura
di consultazione sindacale,
occorre presentare all’INPS
domanda di integrazione
salariale, corredata
dell'elenco nominativo dei
lavoratori interessati dalle
sospensioni o riduzioni di
orario. Tali informazioni
sono inviate dall'INPS alle
Regioni e Province
autonome, per il tramite del
sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro.
Nella domanda l'impresa
comunica inoltre il numero
dei lavoratori mediamente
occupati presso l'unità
produttiva oggetto
dell'intervento nel semestre
precedente, distinti per
orario contrattuale (5)
- la domanda di
concessione della CIGS
deve essere presentata in
unica soluzione
contestualmente al
ministero del Lavoro e alle
DTL competenti per
territorio (tramite il canale
"CIGSOnline"). La
concessione del
trattamento avviene con
decreto del ministero per
l'intero periodo richiesto
(6)
Il CDSD è stipulato
dall'impresa attraverso
contratti collettivi aziendali
(7)
Entro 7 giorni dalla data di
stipula dell'accordo
collettivo aziendale occorre
presentare all’INPS la
domanda di integrazione
salariale, corredata
dell'elenco nominativo dei
lavoratori interessati dalle
riduzioni di orario (5). Tali
informazioni sono inviate
dall'INPS alle Regioni e
Province autonome, per il
tramite del sistema
informativo unitario delle
politiche del lavoro.
La domanda di concessione
della CIGS deve essere
presentata in unica
soluzione contestualmente
al ministero del Lavoro e
alle DTL competenti per
territorio. La concessione
del trattamento avviene con
JOBS ACT
Procedure concorsuali
(solo fino al 31 dicembre
2015), vale a dire:
dichiarazione di fallimento,
provvedimento di
liquidazione coatta
amministrativa o di
sottoposizione
all'amministrazione
straordinaria, quando
sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa
dell'attività e di
salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di
occupazione (DM 4
dicembre 2012);
11 contratti collettivi aziendali
nel periodo di 6 mesi
antecedente la stipula del
contratto di solidarietà.
Il trattamento di
integrazione salariale è
ridotto in corrispondenza di
eventuali successivi
aumenti retributivi
intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
Gli accordi devono
specificare le modalità
attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare
temporanee esigenze di
maggior lavoro, può
modificare in aumento, nei
limiti del normale orario di
lavoro, l'orario ridotto. Il
maggior lavoro prestato
comporta una
corrispondente riduzione
del trattamento di
integrazione salariale.
Le quote di
accantonamento del TFR
relative alla retribuzione
persa a seguito della
riduzione dell'orario di
lavoro sono a carico della
gestione di afferenza, ad
eccezione di quelle relative
a lavoratori licenziati per
motivo oggettivo o
nell'ambito di una
procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni
dal termine del periodo di
fruizione del trattamento di
integrazione salariale, o
entro 90 giorni dal termine
del periodo di fruizione di
un ulteriore trattamento
straordinario di integrazione
salariale concesso entro
120 giorni dal termine del
trattamento precedente
_
decreto del ministero per
l'intero periodo richiesto
(6)
12 mesi dal provvedimento
di ammissione alla
procedura.
Proroga per non più di 6
mesi se sussistono fondate
prospettive di continuazione
o ripresa dell'attività e di
salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di
occupazione, tramite la
cessione dell'azienda
_
JOBS ACT
ammissione al concordato
preventivo con o senza
cessione dei beni (Risp.
Interpello Min. Lav. 22
luglio 2013 n. 23); accordo
di ristrutturazione del
debito (art. 182 bis L.Fall.;
Nota Min. Lav. 17 marzo
2009 Prot. 14/4314)
1) La domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del
territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al ministero
del Lavoro, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale caso il Ministero richiede,
comunque, il parere delle regioni interessate.
2) Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e
del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili
forme alternative di riduzioni di orario, nonchè delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di
personale, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è
richiesto l'intervento, e le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata
adozione di meccanismi di rotazione.
Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la
non percorribilità della causale di CDSD.
3) Con decreto del ministro del Lavoro, da adottare entro il 23 novembre 2015, è definito l'incremento della
contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i
lavoratori sospesi o interessati dalla riduzione.
4) In deroga alla durata massima complessiva dei trattamenti (24 mesi nel quinquennio: art. 4, c. 1, D.Lgs. 148/2015)
e alla durata massima della CIGS per crisi aziendale (art. 22, c. 2, D.Lgs. 148/2015), entro il limite delle risorse
stanziate per gli anni 2016-2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di 12, 9 e 6 mesi e
previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento CIGS qualora all'esito del programma di crisi
aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un
conseguente riassorbimento occupazionale (art. 21, c. 4, D.Lgs. 148/2015).
5) Se dall’omessa o tardiva presentazione della domanda deriva a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del
diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita (art. 25, c. 4, D.Lgs. 148/2015).
6) Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il
decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'impresa.
Le DTL competenti per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di integrazione salariale,
procedono alle verifiche finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve essere
trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento straordinario di
integrazione salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, del programma presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di
concessione si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del ministero, fatte salve eventuali sospensioni che si
rendano necessarie ai fini istruttori.
L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le
articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, può
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
7) Stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli stipulati dalle
loro RSA o RSU (art. 51 D.Lgs. 81/2015).
1) L'impresa non può richiedere la CIGS per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con
riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario (art. 21, c. 6,
D.Lgs. 148/2015).
2) I trattamenti CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse al 24 settembre
2015, mantengono la durata prevista, secondo la disciplina vigente alla data delle stesse (art. 42, c. 1, D.Lgs.
148/2015).
3) Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di presentazione delle istanze e delle relative schede
tecniche, le imprese istanti che accedono al canale "CIGSOnline", possono avvalersi dei modelli attualmente in
uso, per quanto compatibili, e integrandoli laddove necessario.
In particolare, con riferimento a tutte le causali l’istanza dovrà essere corredata dall’elenco nominativo dei
lavoratori interessati, e per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale, l’istanza dovrà essere integrata anche
con l’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive
oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
4) Per i trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1° novembre 2015, la sospensione (o la riduzione
d’orario) decorre non prima del 30° giorno successivo alla presentazione dell’istanza. In caso di presentazione
tardiva (oltre i 7 giorni), il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda.
5) Nelle more della adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per la
12 JOBS ACT
approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti, continuano ad essere applicati, se compatibili, i
criteri previsti nei precedenti decreti ministeriali:
- per la riorganizzazione aziendale: DM 31444/2002;
- per la crisi aziendale: DM 31826/2002;
- per il contratto di solidarietà: DM 46448/2009;
- per i partiti politici: DM 82762/2014 e DM 81401/2014;
- per le imprese dei servizi di pulizia: DM 31446/2002;
- per le imprese dei servizi di ristorazione e mensa: DM 31347/2002;
- per le procedure concorsuali, fino al 31 dicembre 2015: DM 70750/2012.
Durata massima complessiva dei diversi trattamenti
Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario (CIGO) e quello straordinario di integrazione salariale
(CIGS) non possono superare la durata massima complessiva indicata in tabella (art. 4 D.Lgs. 148/2015).
Ipotesi
Durata massima complessiva di CIGO e CIGS
Generalità
24 mesi in un quinquennio mobile (*)
Per le imprese:
30 mesi in un quinquennio mobile
- industriali e artigiane dell'edilizia e affini
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o
lavorazione di materiale lapideo
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di
lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle
che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con
strutture e organizzazione distinte dalla attività di
escavazione
(*) A tal fine la durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per la causale di contratto di solidarietà
(CDSD) viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte
eccedente (art. 22, c. 5, D.Lgs. 148/2015). A tali condizioni la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche
continuativi, nel quinquennio mobile, salvo che per le imprese edili e affini (art. 22, c. 6, D.Lgs. 148/2015)
1) I trattamenti CIGS conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse al 24 settembre
2015, si computano ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale per i
periodi successivi (art. 4 D.Lgs. 148/2015: art. 42, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015). Anche in questo caso, per i CDS,
vale quanto detto in merito alla loro durata massima e nella nota alla tabella sopra riportata ai fini del computo
della durata massima complessiva.
2) Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di
rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da
condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di
trattamenti CIGS, possono proseguire oltre i limiti di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione
salariale (artt. 4, c. 1, e 22, c. 1, 3 e 4, D.Lgs. 148/2015) su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo,
e a seguito di DM di autorizzazione (art. 42, c. 3, D.Lgs. 148/2015).
c. Integrazione salariale
Misura
Dal 24 settembre 2015 il trattamento CIGS ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario
contrattuale.
Il trattamento si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di
paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi
ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti indicati, sulla base della durata media
settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
L'integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione (art. 3 D.Lgs. 148/2015).
1) Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme
contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti indicati, ragguagliando
ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato.
2) Agli effetti dell'integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento
alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto
13 JOBS ACT
collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in
rapporto a un orario di 8 ore.
3) Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione,
interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale
l'integrazione è dovuta.
Massimale
L'importo del trattamento, ridotto in misura pari all’aliquota a carico apprendista , non può superare per
l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale
autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
- € 971,71, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei
di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.102,24;
- € 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive, è superiore.
Dal 2016 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, detti importi sono aumentati in misura pari
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati (art. 3 D.Lgs. 148/2015).
I massimali sono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi
in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Rapporti con altri trattamenti
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia,
nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.
L'ANF spetta in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario
normale (art. 3 D.Lgs. 148/2015).
Decorrenza
Per i trattamenti CIGS richiesti a partire dal 1° novembre 2015. (art. 44, c. 4, D.Lgs. 148/2015), la
sospensione o la riduzione dell'orario, così come concordata tra le parti nelle procedure prescritte (art. 24
D.Lgs. 148/2015), decorre non prima del 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal 30° giorno successivo alla
presentazione della domanda medesima (art. 25, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015)
Pagamento
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni
periodo di paga.
L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme
per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte (art. 7 D.Lgs. 148/2015).
Per i trattamenti conclusi entro il 23 settembre 2015, i 6 mesi decorrono da tale data.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti antecedentemente, non
ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai
lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso
alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo.
Esempi
- se il periodo autorizzalo scade il 1° ottobre, l’azienda può richiedere il rimborso o effettuare il conguaglio entro il 30
aprile, a pena di decadenza
- se il trattamento è stato autorizzato per il periodo 1° dicembre 2015-30 novembre 2016, con decreto direttoriale
emesso il 1° gennaio 2017, i 6 mesi decorrono dal 1° gennaio 2017
Difficoltà finanziarie dell'impresa: pagamento diretto INPS
Il pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali straordinarie, con l’eventuale connesso
ANF, è autorizzato dal ministero del Lavoro, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, in
presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso
in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
14 JOBS ACT
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale
Ammortizzatori Sociali e l.O. — Divisione IV — un’apposita relazione ispettiva comprovante le serie e
documentate difficoltà finanziarie dell’impresa istante.
Per individuare la competenza territoriale del servizio ispettivo, occorre fare riferimento ai seguenti criteri:
- se è coinvolta nel programma CIGS una sola unità produttiva o più unità produttive ubicate nella stessa
provincia, la verifica viene effettuata dal servizio ispettivo competente per territorio;
- se l’intervento coinvolge più unità produttive ubicate in territori di province diverse o in più regioni, la verifica
è effettuata presse la sede legale dell’impresa.
ll servizio ispettivo competente deve dichiarare espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà
di ordine finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento.
L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso
come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di liquidità deve risultare
manifestamente negativo — con valore inferiore all’unita — così come risultante dal rapporto tra liquidità
immediate e passività correnti.
In casi assolutamente eccezionali, in cui i risultati della verifica contabile non consentano di esprimere una
valutazione che sia manifestamente negativa, o nei casi eccezionali in cui la verifica contabile non consenta di
esprimere compiutamente una valutazione negativa, il servizio ispettivo potrà avvalersi anche dei verbali del
consiglio di amministrazione e delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà di
ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento diretto.
Nel caso in cui la relazione ispettiva evidenzi l’insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento
diretto, la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. procede alla revoca dell’autorizzazione al pagamento
diretto a decorrere dalla data della relazione stessa.
Contribuzione figurativa
I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono
riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il
contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale (art.
6 D.Lgs. 148/2015).
d. Condizioni in corso di fruizione del trattamento
Tutti i lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di
integrazione salariale non hanno diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, e decadono dal
diritto al trattamento nel caso in cui non provvedano a dare preventiva comunicazione alla sede
territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività stessa. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione sono valide le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione
(art. 8, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015).
I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione
superiore al 50 % dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono convocati in orario
compatibile con la prestazione lavorativa, dal Centro per l'impiego per stipulare un patto di servizio
personalizzato.
La mancata presentazione alle relative convocazioni nonché la mancata partecipazione alle attività proposte
dai servizi per il lavoro comporta l’applicazione delle sanzioni indicate in tabella.
Ipotesi
Mancata presentazione alle convocazioni o agli
appuntamenti, in assenza di giustificato motivo (art.
22, c. 1, D.Lgs. 150/2015)
Mancata partecipazione ad iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro, in assenza di giustificato motivo (art. 20, c. 3
lett. a), D.Lgs. 150/2015)
Mancata partecipazione ad iniziative di carattere
formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione (art. 20, c. 3 lett. b),
D.Lgs. 150/2015) o alle iniziative di pubblica utilità
(art. 26 D.Lgs. 150/2015)
15 Sanzione
- per la prima mancata presentazione: decurtazione di 1/4 di una
mensilità
- per la seconda mancata presentazione: decurtazione di una
mensilità
- per l’ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla
prestazione
- per la prima mancata partecipazione: decurtazione di una
mensilità
- per l’ulteriore mancata presentazione: decadenza dalla
prestazione
JOBS ACT
Il Centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 D.Lgs. 150/2015), all'ANPAL ed all'INPS, che
emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
Contro il provvedimento del Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali (art. 8, c. 1, D.Lgs. 148/2015; artt. 21, c. 10 e 12,
e 22, c. 1-4, D.Lgs. 150/2015).
e. Contribuzione dovuta
Contributo ordinario
È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie,
di cui 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30% a carico del lavoratore (art. 23 D.Lgs.
148/2015).
Contributo addizionale
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale,
in misura pari a (artt. 5 e 23, c. 2, D.Lgs. 148/2015):
- 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12 % oltre detto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15 % oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.
Sono esonerate dal versamento del contributo le imprese sottoposte a procedure concorsuali (comprese
quelle che avranno accesso al trattamento dal 2016, in virtù delle nuove causali CIGS) nonché le imprese
commissariate.
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