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C.I.G. STRAORDINARIA Introduzione Capitolo n. 1. Aziende e

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C.I.G. STRAORDINARIA Introduzione Capitolo n. 1. Aziende e
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C.I.G. STRAORDINARIA
Introduzione
Capitolo n. 1. Aziende e lavoratori destinatari della CIGS
Capitolo n. 2. Cause di intervento
Sotto Capitolo n. 2.1. Crisi aziendale
Sotto Capitolo n. 2.2. Riorganizzazione
Sotto Capitolo n. 2.3. Ristrutturazione
Capitolo n. 3. Durata della CIGS
Sotto Capitolo n. 3.1. Crisi Aziendale
Sotto Capitolo n. 3.2. Riorganizzazione, ristrutturazione, conversione aziendale
Sotto Capitolo n. 3.3. Procedure concorsuali
Capitolo n. 4. Procedura di consultazione sindacale
Capitolo n. 5. Richiesta di autorizzazione
Capitolo n. 6. Procedura per la concessione della CIGS
Capitolo n. 7. Disciplina integrazione salariale straordinaria
Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo
n.
n.
n.
n.
8. Comunicazione ai Comuni
9. Contribuzione a carico azienda
10. Compatibilità della CIGS con gli altri ammortizzatori sociali
11. Decadenza ed incumulabilità del trattamento di CIGS
Capitolo n. 12. Sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Capitolo n. 13. Normativa CIGS / CIGO documentazione dall'Unione Industriali di Torino
Introduzione
C.I.G. Straordinaria
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (di seguito CIGS) è un ammortizzatore sociale
finalizzato a sostenere le aziende in grave difficoltà per cause strutturali di durata lunga e di esito
incerto, garantendo una indennità sostitutiva della retribuzione (con la piena copertura ai fini
pensionistici), ai lavoratori che per tale motivo vengano sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione di
orario.
L'intervento della CIGS opera durante tutto il periodo di sospensione/riduzione: in ogni caso al
termine di tale periodo, qualora l'impresa non sia in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori
sospesi, può ridurre le eccedenze di personale attraverso le procedure di licenziamento collettivo con
ricorso alla mobilità.
L'eventuale eccedenza di personale può essere affrontata anche mediante la stipulazione dei
Contratti di Solidarietà (CDS) con riduzione dell'orario di lavoro e integrazione salariale secondo le
regole della CIGS.
La guida sintetizza le cause e la durata degli interventi della CIGS, le procedure sindacali previste
dalla legge e gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende.
Capitolo n. 1
Aziende e lavoratori destinatari della CIGS
AZIENDE AMMESSE
Salve le eccezioni specificamente indicate, possono usufruire dell’intervento della CIGS solo le
categorie di imprese elencate dalla legge che abbiano occupato, negli ultimi sei mesi precedenti la
richiesta, in media pi ù di 15 dipendenti (1) (art. 1 L. 223/91 ed art. 1 L. 451/94).
Nel numero dei dipendenti vanno computati i lavoratori di qualunque qualifica, compresi gli
apprendisti , i dirigenti, i giovani con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori a domicilio. I
lavoratori assenti (ad. es. per servizio militare, aspettativa) sono esclusi dal computo solo se è stata
disposta la loro sostituzione.
In presenza del requisito dimensionale sopra riportato e, salvo le eccesioni sotto riportate, sono
ammesse alla CIGS:
• Imprese industriali, comprese quelle appartenenti ai settori edile e lapideo.
• Imprese artigiane, comprese quelle appartenenti ai settori edile e lapideo, solo se l’intervento è
richiesto in conseguenza della CIGS concessa all’impresa committente che eserciti influsso
gestionale prevalente (cioè quando le fatture emesse dall’impresa artigiana nei confronti
dell’impresa committente abbiano superato, nel biennio precedente, il 50% del fatturato
complessivo dell’impresa artigiana).
• Imprese commerciali che occupino più di 50 dipendenti. Per imprese commerciali si intendono
quelle che svolgono attività di intermediazione commerciale e individuate ai fini INPS con i codici
statistico - contributivo 7.01.XX e 7.02.XX.
Ai fini del numero dei dipendenti non si contano gli apprendisti e i giovani con contratto di
formazione e lavoro, contrariamente a quanto previsto nei casi in cui è richiesto il requisito dei 15
dipendenti nel semestre precedente.
• Imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e agenzie di stampa, senza limite minimo di
dipendenti.
• Imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, solo per gli addetti sospesi o lavoranti ad
orario ridotto a causa di situazioni che diano diritto all’azienda appaltante al trattamento di
integrazione salariale.
• Cooperative di produzione e lavoro .
• Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, costituite anche in cooperativa, per i dipendenti o soci
sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di una contrazione dell’attività dell’impresa
committente che dia diritto a quest’ultima al trattamento di integrazione salariale.
(1)
Per le aziende di nuova costituzione, il requisito occupazionale si determina in relazione ai mesi di
attività svolta, se inferiore al semestre.
Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il
requisito deve sussistere, per il datore di lavoro che subentra, nel periodo decorrente dalla data del
trasferimento.
Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo) il requisito deve essere determinato con
riferimento ai sei mesi precedenti la data di assoggettamento ad una delle suddette procedure.
LAVORATORI BENEFICIARI DELLA CIGS
I dipendenti delle imprese sopra indicate possono usufruire del trattamento di CIGS, a condizione che
abbiano conseguito una anzianità di servizio, presso l’impresa destinataria del provvedimento di
autorizzazione, di almeno 90 giorni, calcolati al momento della richiesta di intervento.
In caso di trasferimento di azienda, ex art. 2112 cod. civ., o di dichiarazione di attività sostitutiva
svolta da altra impresa, ex art. 7 della legge n. 464/1972, ai fini del raggiungimento del requisito si
tiene conto anche dell’anzianità maturata presso l’azienda cedente.
Lavoratori beneficiari : quadri, impiegati operai e intermedi, viaggiatori e piazzisti, lavoratori con
contratto di formazione e lavoro, soci di cooperative di produzione e lavoro.
Esclusi: apprendisti, lavoratori a domicilio, dirigenti. Esclusi inoltre i lavoratori che durante l’intervento
della CIGS risultino essersi dedicati ad altra attività comunque remunerata.
Capitolo n. 2
Cause di intervento
Il trattamento di CIGS può essere concesso in presenza di sospensione o contrazione di attività
riconducibile ad una delle seguenti causali tassative (fonti normative principali art.1 L. n. 223/91 e
art.1 L. n. 451/94):
a) Crisi aziendale – Si verifica in presenza di uno stato di grave difficoltà dell’impresa, non superabile
in tempi brevi, o anche nel caso di impossibilità nella prosecuzione dell’attività.
b) Riorganizzazione aziendale – Consiste nella necessità di porre in essere interventi diretti a
fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale,
amministrativo.
c) Ristrutturazione aziendale – Consiste nella realizzazione di un programma finalizzato al rinnovo e
all’aggiornamento tecnologico delle strutture materiali dell’impresa (macchinari, impianti, locali), con
investimenti significativi.
d) Riconversione – E’ un processo mirato all’introduzione di produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi, attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti ovvero
mirato alla sostituzione di impianti esistenti nelle aree del Centro-Nord con nuovi impianti di
corrispondente entità nelle aree del Mezzogiorno.
e) Procedure concorsuali – Si tratta delle ipotesi di fallimento, di omologazione del concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando non sia
stata disposta la continuazione dell’attività o la stessa sia cessata.
I criteri per la valutazione delle singole causali e dei programmi delle aziende che richiedono
l’intervento della CIGS per crisi aziendale, per riorganizzazione aziendale e per ristrutturazione
aziendale, sono stati definiti nel corso degli anni da specifici decreti del Ministero del lavoro, di cui si
riportano in sintesi i contenuti nei sottocapitoli di seguito elencati.
IPOTESI DI TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO PROPRIETARIO AZIENDALE
Le imprese che abbiano proceduto ad una significativa trasformazione del loro assetto proprietario,
che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, possono presentare
istanza di CIGS solo in caso di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale .
Il mutamento effettivo dell'assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro
soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa.
Per apporto di capitale si intende sia l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti a titolo di apporti
patrimoniali, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire alla società
un capitale di rischio e risorse delle quali la società può liberamente disporre per le proprie esigenze
operative.
A questi effetti, si considera rilevante l'apporto di capitale che sia maggiore del 25% del capitale
sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la
durata del programma di CIGS sia pari o inferiore a dodici mesi: qualora la durata del predetto
programma sia superiore a dodici mesi, l'apporto di capitale non potrà essere inferiore a 2 milioni di
euro.
Nel caso in cui l'apporto di capitale consista nel solo aumento del capitale sociale, si considerano
rilevanti gli investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto di capitale. Nel caso
in cui l'apporto di capitale consista nei versamenti, come sopra definiti, si considerano rilevanti gli
investimenti di ammontare pari al 50% dell'importo dei suddetti versamenti.
Sotto Capitolo n. 2.1
Crisi aziendale
Si verifica la situazione di crisi aziendale in presenza di uno stato di grave difficoltà dell’impresa, non
superabile in tempi brevi, o anche nel caso di impossibilità nella prosecuzione dell’attività.
Non sono presi in esame comunque, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da
imprese che:
z
z
z
abbiano iniziato l'attività produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
non abbiano effettivamente avviato l'attività produttiva;
abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di
CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità del contenimento dei costi di
gestione.
CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'
L'approvazione dei programmi di crisi aziendale si fonda sui seguenti criteri:
1) deve emergere dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato;risultato
operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, un
andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare - unitamente ai
documenti contabili relativi al suddetto biennio - una specifica relazione tecnica, recante le
motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
2) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento o, quantomeno, la stabilità
dell'organico aziendale nel biennio precedente all'intervento CIGS; deve, altresì, riscontrarsi, di
norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni
contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero
intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni
straordinaria, l'impresa stessa deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro
compatibilità con il ricorso alla CIGS;
3) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle
cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da
intraprendere, per il superamento delle difficoltà dell'impresa, distinte per ciascun settore di attività
dell'impresa stessa, nonché per ciascuna unità aziendale interessata dall'intervento straordinario di
integrazione salariale;
4) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi
strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;
5) Il trattamento straordinario di integrazione salariale può anche essere concesso, quando la
situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla
gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare l'imprevedibilità dell'evento causa della
crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento
rispetto alle politiche di gestione aziendale.
Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza
delle condizioni di cui ai punti da 1) a 4). Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed
imprevisto di la fattispecie è valutata, pur in assenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) sempre
che siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 3) e 4).
CRISI AZIENDALE CON CESSAZIONE DI ATTIVITA'
Nel caso di crisi aziendale con prevista cessazione dell'attività, totale o parziale, la CIGS può essere
concessa, qualora l'azienda richiedente non rientri nell'ipotesi di cui al precedente punto e in
presenza dei seguenti presupposti:
1) la cessazione dell'attività può riguardare l'intera azienda; un settore di attività della stessa; uno o
più stabilimenti o parte di essi;
2 ) l'impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il
ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento
straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine
di tale intervento, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.
Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi
di cessazione di attività, deve essere soddisfatta la condizione di cui al punto 2) del precedente
paragrafo pur in assenza delle condizioni di cui ai punti da 1) a 4, e pur se l'impresa si trovi in una o
più condizioni di cui al successivo paragrafo.
Sotto Capitolo n. 2.2
Riorganizzazione
Per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale devono essere rispettati i seguenti
criteri:
1) l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze
della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo,commerciale, amministrativo. Tale
programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del
capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione
produttiva.
Il programma di interventi deve contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull'attività di
formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
2) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali
interessate all'intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra,
comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore al valore
medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;
3) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
processo di riorganizzazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e
quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere
esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche
previste, per i semestri successivi al primo anno di intervento;
4) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli
investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale deve riscontrarsi la contestuale
ricorrenza delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 4).
Sotto Capitolo n. 2.3
Ristrutturazione
Per l'approvazione dei programmi di ristrutturazione aziendale devono essere rispettati i seguenti
criteri:
1) il programma presentato dall'impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini
percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature
direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti
nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale. Il programma di interventi deve
contenere indicazioni sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla
valorizzazione delle risorse professionali interne;
2) il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel
programma, relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi i costi per la formazione e
riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei
fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti
operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso ;
3) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e
quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni
e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste per i semestri successivi al primo anno;
4) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli
investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale deve riscontrarsi la contestuale
ricorrenza delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 4).
Capitolo n. 3
Durata della CIGS
LIMITI DI DURATA MASSIMA DELLA CIGS
La durata della CIGS varia a seconda delle causali per cui viene presentata la richiesta di
integrazione salariale (fonti normative principali art. 1 L. n. 223/91; art. 22 L. n. 223/91; art. 1. L. n.
451/94; art. 1 quinquies L. n. 291/2004).
In ogni caso, per ciascuna unità produttiva (intesa come unità locale censita dall’ISTAT) la CIGS non
può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio .
Al raggiungimento del predetto limite concorrono:
z
z
i periodi di Cassa integrazioni Guadagni Ordinaria per situazioni temporanee di mercato
(mancanza di lavoro, di ordini, di commesse),
i periodi di integrazione salariale per contratti di solidarietà.
Non si computano invece:
z
z
z
i periodi di Cassa integrazioni Guadagni Ordinaria causati da eventi oggettivamente non evitabili;
fino al 10 agosto 2005, i periodi di CIGO concessi alle imprese dell'indotto del settore auto, in
deroga ai limiti di durata normale
per le imprese che presentino richieste di CIGS a seguito di una avvenuta significativa
trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed
investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini del computo del limite massimo in questione, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
Il quinquennio si calcola, per periodi temporali fissi consecutivi, a partire dall’11 agosto 1990: pertanto,
il primo quinquennio è scaduto il 10 agosto 1995 ed il secondo il 10 agosto 2000.
Il quinquennio in corso, nell’ambito del quale occorre effettuare la verifica del limite di cui sopra,
decorre dall’11 agosto 2010 e si concluderà il 10 agosto 2015.
Casi nei quali è possibile superare il limite massimo
Il predetto limite massimo complessivo può essere superato nei seguenti casi:
z
z
z
proroghe di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale di particolare
complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi o della rilevanza delle
conseguenze occupazionali;
stipula del contratto di solidarietà, qualora questo abbia la finalità di strumento alternativo alla
procedura di mobilità. In tale caso, la deroga al limite massimo in questione deve essere
finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto
di solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità;
procedure concorsuali. In tale caso, il limite può essere superato, a condizione che:
a) l'attività produttiva sia iniziata almeno 24 mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione
salariale, protrattisi per il triennio di riferimento;
b) l'attività sia continuata fino ai 12 mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale.
La deroga del limite temporale deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento
straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dal curatore, liquidatore o commissario: alla domanda stessa deve
essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.
Sotto Capitolo n. 3.1
Crisi Aziendale
CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'
La CIGS per crisi aziendale non può superare i 12 mesi continuativi, con possibilità di una nuova
richiesta di intervento solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ai 2/3 del periodo della
precedente concessione.
CRISI AZIENDALE CON CESSAZIONE DI ATTIVITA'
Anche in questo caso la CIGS per crisi aziendale non può superare i 12 mesi continuativi, con
possibilità di una nuova richiesta di intervento solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari
ai 2/3 del periodo della precedente concessione.
L'art. 1, c. 1, D.L. n. 249/2004 dispone che nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di
un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, i programmi annuali di crisi aziendale per
cessazione di attività possono essere prorogati sulla base di specifici accordi in sede governativa,
entro i previsti limiti finanziari, per un periodo fino a dodici mesi in presenza di piani che prevedano
interventi, compresa la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
La proroga essendo concessa unicamente ai fini del completamento del piano di gestione delle
eccedenze, è condizionata ad una verifica ministeriale dalla quale emerga che, nei primi 12 mesi, sia
stato avviato concretamente tale piano (Ministero del Lavoro circ. n. 42/2004).
Sotto Capitolo n. 3.2
Riorganizzazione, ristrutturazione, conversione aziendale
Per tali causali il periodo massimo di CIGS è pari a 24 mesi consecutivi.
Sono possibili due ulteriori proroghe , ciascuna non superiore a 12 mesi, per programmi di particolare
complessità, dovuta alle caratteristiche tecniche dei processi produttivi o alle rilevanti conseguenze
occupazionali.
I criteri di valutazione delle suddette proroghe sono stati così definiti da appositi decreti del Ministero
del Lavoro.
A) Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione
aziendale
Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti
condizioni:
a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e
riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione
nel periodo del pregresso programma biennale;
b) specificazione degli interventi del processo riorganizzativo emersi successivamente a quanto
previsto nel pregresso programma biennale, nonché degli ulteriori investimenti dagli stessi
determinati. Il programma di tali interventi deve, altresì, contenere indicazioni sull'attività di
formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi
non può essere inferiore al 30%.
Ai fini di un positivo accertamento della suddetta tipologia di proroga deve riscontrarsi la contestuale
ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a c).
B) Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per
riorganizzazione aziendale
Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si
verifichino le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e
riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso
programma biennale;
b) esuberi al termine del pregresso programma biennale di riorganizzazione nell'unità aziendale
interessata, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto
programma;
c) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al
50% degli esuberi di cui alla lettera b);
d) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e
degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di
integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sull'attività di
formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
e) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi
non può essere inferiore al 30%.
Ai fini di un positivo accertamento della suddetta tipologia di proroga deve riscontrarsi la contestuale
ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a e).
C) Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione
aziendale
Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le seguenti
condizioni:
a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e
riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale;
b) modificazioni tecniche del processo produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel
programma biennale, che determinino ulteriori investimenti nella misura di almeno il 20% rispetto al
pregresso programma biennale. Il programma di interventi deve, comunque, contenere indicazioni
sugli investimenti produttivi e l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero
di risorse interne;
c) dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell'impresa non inferiore a 100 addetti,
quando sia interessata una sola unità; non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate più unità;
d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi
formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
Ai fini di un positivo accertamento della suddetta tipologia di proroga deve riscontrarsi la contestuale
ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d).
D) Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per
ristrutturazione aziendale
Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si
verifichino le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e
riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale;
b) dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti e concorso
di più unità aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali;
c) esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione nelle unità aziendali
interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto
programma;
d) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al
50% degli esuberi di cui alla lettera c);
e) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e
degli esuberi, nonché del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento
di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sugli
investimenti produttivi e sull'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al
recupero di risorse interne;
f) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al
programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli
sospesi non può essere inferiore al 30%. Ai fini di un positivo accertamento della suddetta
tipologia di proroga deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere
da a) a f).
Sotto Capitolo n. 3.3
Procedure concorsuali
Nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni, il trattamento di CIGS viene concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, su
domanda del curatore, del liquidatore o del commissario.
Qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione, tramite la cessione dell’azienda, il trattamento di CIGS può
essere prorogato per un periodo non superiore a 6 mesi.
Per i dipendenti delle aziende commissariate, la durata dell’intervento di CIGS è equiparata al
termine previsto per l’attività del commissario.
Nel caso di amministrazione straordinaria, i lavoratori possono usufruire della CIGS dalla data del
provvedimento che dichiara lo stato di insolvenza alla successiva procedura cui viene assoggettata la
società (amministrazione straordinaria o fallimento).
Capitolo n. 4
Procedura di consultazione sindacale
L’azienda che intenda fare ricorso alla CIGS deve attuare la procedura sindacale (comunicazione ed
esame congiunto) prevista dalla legge (fonti normative principali art. 5 L. n. 164/75; art. 1. L. n.
223/91; art. 2 DPR n. 218/2000).
PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA RSU
L’azienda che intenda fare ricorso alla CIGS deve darne preventiva comunicazione alla
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)
o, in mancanza di questa, alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) di categoria dei lavoratori
comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
La comunicazione, che può essere fatta direttamente o tramite l’Associazione territoriale datoriale,
cui l'azienda aderisca o alla quale conferisca mandato, deve indicare:
le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
l’entità e la durata prevedibile;
il numero dei lavoratori interessati;
i criteri di individuazione dei suddetti lavoratori ;
le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla
CIGS ovvero le ragioni tecnico-organizzative che non la consentono.
z
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z
z
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ESAME CONGIUNTO
Richiesta di esame congiunto
Entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra l’imprenditore o gli organismi rappresentativi dei
lavoratori (RSU o OO.SS.) devono presentare domanda di esame congiunto della situazione
aziendale:
z
IN VENETO: ALLA PROVINCIA DI COMPETENZA, NEL CASO L'INTERVENTO
RIGUARDI UNITA' PRODUTTIVE UBICATE IN UNA SOLA PROVINCIA
z
al competente ufficio della Regione, nel caso di unità aziendali ubicate in una sola
Regione. Agli incontri in sede regionale partecipano anche funzionari della Direzione
Provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro, a seconda che l’intervento
riguardi unità produttive ubicate in una sola Provincia o in più Province della medesima
Regione.
z
al Ministero del lavoro (Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro – Divisione IX
Controversie di lavoro nel settore industria, via Fornovo 8, 00192 Roma;) qualora
l’intervento riguardi unità aziendali ubicate in più Regioni. In quest'ultimo caso, dovrà
comunque essere acquisito il parere delle regioni interessate. Tale parere deve essere
rilasciato entro 20 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale,
ma decorsi inutilmente i venti giorni in questione, l'Amministrazione competente a
decidere sulle richieste di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere regionale.
Durata della procedura di esame congiunto
L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve esaurirsi entro i
25 giorni (10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti) successivi a quello di ricezione, da parte del
competente ufficio, della relativa richiesta.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’esame congiunto deve, di norma, concludersi prima che
l’impresa richiedente attui le previste collocazioni in CIGS dei lavoratori interessati, con esclusione
delle fattispecie dell’amministrazione straordinaria, del fallimento, del concordato preventivo e della
liquidazione coatta amministrativa, ovvero di casi eccezionali (incendio, eventi calamitosi, improvviso
blocco di commesse,ecc.), nei quali appare giustificata la collocazione in CIGS prima della
conclusione della procedura.
L’esame congiunto ha validità corrispondente alla prevista durata del programma aziendale.
In caso di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a valenza
superiore al biennio, esso va esperito in occasione di ogni singola proroga.
Se l'esame congiunto si svolge presso il Ministero del Lavoro, è necessario che il programma
dell'impresa sia valutato nella sua completezza, anzichè nell'ambito delle singole unità produttive.
Oggetto dell’esame congiunto
Nel corso della procedura di esame congiunto devono essere esaminati:
z
il programma che l’impresa intende attuare;
z
la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati;
z
le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
z
i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
z
le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla
sospensione, ovvero le ragioni tecnico-organizzative che non consentono l’adozione di
meccanismi di rotazione. In caso di rotazione dei lavoratori si ricorda che gli stessi devono
essere individuati:
- con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo sussistere un nesso tra la causa di
sospensione/riduzione di orario e i lavoratori interessati;
- nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, ridotte capacità lavorative, etc.);
- garantendo in particolare i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla
legge n. 125/1991 (pari opportunità).
In linea generale comunque, l’impresa che richiede l’intervento della CIGS è tenuta ad
applicare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che svolgono le stesse mansioni e sono
occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni: questo al fine di evitare, per
quanto possibile, che la perdita retributiva gravi solo su alcuni lavoratori, alternando, tra i
lavoratori “fungibili”, periodi di lavoro e periodi di sospensione o riduzione di orario.
Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento
dei normali livelli di efficienza, di non adottare la rotazione, deve indicare i motivi di questa
sua decisione nel programma da presentare con la richiesta di intervento della CIGS
Qualora il Ministero del lavoro, pur approvando il programma, non ritenga sufficienti i
motivi indicati dall’azienda per la mancata adozione della rotazione:
interviene al fine di promuovere l’accordo fra le parti sulla materia;
in mancanza di accordo entro 3 mesi dalla data del decreto di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto criteri di
rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.
L’azienda che non ottemperi a quanto previsto in tale decreto è tenuta a corrispondere
con effetto immediato il contributo addizionale all’INPS in misura doppia. Inoltre, a partire
dal primo giorno del 25° mese successivo all’atto di concessione della CIGS, il medesimo
contributo è maggiorato di una somma pari al 150% del suo ammontare.
Una volta individuati i lavoratori da collocare in CIGS la sospensione o la riduzione dell’attività
lavorativa dovrà essere agli stessi preventivamente comunicata (al riguardo non sono stabiliti
specifici termini né sono previste particolari formalità).
Conclusione dell’esame congiunto
La legge non prevede che al termine dell'esame congiunto le parti raggiungano un apposito accordo
sindacale.
Deve essere comunque redatto un apposito verbale nel quale vengono riportate le problematiche
trattate durante l'esame congiunto e le decisioni eventualmente raggiunte (come ad esempio i criteri
di rotazione dei lavoratori, la durata della CIGS, etc.).
Capitolo n. 5
Richiesta di autorizzazione
Ogni domanda di concessione della C.I.G. straordinaria è riferita ad un periodo massimo di 12
mesi (fonti normative principali art. 7 comma 1 L. n. 164/75; artt. 1, 2 e 7 L. n. 223/91; art. 7 L. n.
236/93; artt. 3 e 11 DPR n. 218/2000).
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda, di prima concessione o di proroga, deve essere presentata o inviata (in 3 copie, di cui
una in bollo) entro il 25° giorno dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in
cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro .
Il suddetto termine di presentazione della domanda si applica anche alle domande di proroga della
concessione del trattamento di CIGS.
Nel caso di presentazione tardiva della richiesta, il trattamento straordinario di integrazione
salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione: qualora a causa
dell'omessa o tardiva presentazione della domanda, i lavoratori perdano anche parzialmente il
diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere agli stessi una somma
equivalente all'integrazione salariale non percepita.
DESTINATARI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale devono essere presentate o inviate alla
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e Incentivi all’Occupazione - Divisione V - del
Ministero del Lavoro Via Fornovo 8 00192 ROMA (l'art. 11 del D.P.R. n. 218/2000 prevede anche la
possibilità dell'invio in via telematica delle istanze, ma sul punto il Ministero del lavoro si riserva di
fornire indicazioni più precise: pertanto, attualmente è consentito solo l'invio in forma cartacea con
raccomandata A.R.).
Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nonché per i casi di crisi
aziendale con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS la richiesta di intervento o di
proroga è contemporaneamente inviata o presentata anche al Servizio ispezione della Direzione
provinciale del lavoro competente che, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento,
procede ai necessari accertamenti trasmettendone gli esiti prima della scadenza del primo
semestre all'ufficio ministeriale e, dopo i primi dodici mesi, verifica la regolare attuazione del
programma da parte dell'impresa.
MODELLO PER LA RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Le domande devono redigersi in conformità al modello CIGS/SOLID-1 compilando sia il modulo
della domanda (in allegato) che la scheda relativa alla specifica causale per cui si richiede
l'intervento della CIGS (circolare del Ministero del Lavoro n. 38 dell'8 ottobre 2004).
Alle domande va allegata la copia del verbale di esame congiunto ed il parere motivato della
regione competente, ex art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 469/1997. Il modello deve essere compilato in
tutte le sue parti, pena l'improcedibilità della domanda. Una copia del modello deve essere
recapitata alla sede INPS territorialmente competente (Circolare Ministero del Lavoro. n. 37/2001).
Acquisita tutta la documentazione, l'ufficio ministeriale darà luogo all'avvio del procedimento.
Per i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese
con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali in due o più regioni, è richiesto il parere del
Comitato tecnico ministeriale, che lo esprime entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione
istruttoria.
Novità inoltro istanza di CIGS / CDS
Dal 1° febbraio 2010 è intervenuta una importante novità tesa a ridurre i tempi di istruttoria da
parte del Ministero del Lavoro.
Da febbraio 2010 infatti l’azienda, previo controllo e conferma del contenuto dell'istanza di cigs da
parte di Confindustria Vicenza, dovrà provvedere direttamente all’inoltro delle istanze di CIGS
tramite il sistema informatico
on line (vedi circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 dicembre 200 che si allega).
Per accedere alla procedura on.line : https://applicazioni.lavoro.gov.it/CIGS/LOGIN/
PARTICOLARITA' PROCEDURALI IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, o di dichiarazione di fallimento, di
omologazione del concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, l'istanza è
presentata o inviata dal commissario, dal curatore ovvero dal liquidatore.
Nei confronti di tali aziende non trova applicazione il rispetto dei termini di presentazione della
richiesta di C.I.G. straordinaria.
Capitolo n. 6
Procedura per la concessione della CIGS
ACCERTAMENTI ISPETTIVI E PARERI
Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale ovvero di crisi aziendale (se per
quest’ultimo caso venga richiesto il pagamento diretto dell’INPS), il Servizio Ispezione della Direzione
provinciale del Lavoro, decorso almeno un trimestre dall’inizio della CIGS, effettua accertamenti e ne
trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al Ministero del Lavoro.
Decorsi i primi 12 mesi di CIGS, lo stesso Servizio, entro 20 giorni dalla presentazione di ciascuna
domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da
parte dell’impresa.
Nei casi di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale riguardanti imprese
con più di 1000 dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più Regioni, un Comitato tecnico
istituito presso il Ministero del lavoro esprime il proprio parere, entro 20 giorni dalla ricezione della
documentazione istruttoria.
Ai fini della completezza degli atti istruttori, la Divisione V del Ministero del Lavoro provvede inoltre ad
acquisire il motivato parere delle Regioni competenti, che deve essere fornito entro 20 giorni dalla
conclusione della procedura di esame congiunto. Decorso tale termine l’Amministrazione potrà
procedere indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere.
TERMINI DI CONCESSIONE
Il decreto del Ministero del Lavoro di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale deve essere emanato entro:
- 30 giorni dalla ricezione della domanda nei casi di crisi aziendale, amministrazione straordinaria,
procedure concorsuali, e, relativamente al primo semestre, nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale;
- 30 giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, per il secondo semestre dei primi 12 mesi di
intervento, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;
- 60 giorni dalla ricezione della domanda nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale per i periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento.
Per i programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con
più di mille dipendenti, aventi unità aziendali in due o più regioni, i termini sono:
- 60 giorni dalla ricezione della domanda relativa al primo semestre;
- 30 giorni dalla ricezione della relazione ispettiva, relativamente al secondo semestre dei primi 12
mesi di intervento, ovvero 60 giorni qualora sia necessario il vaglio del Comitato tecnico;
- 90 giorni dalla ricezione della domanda per i periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento.
Almeno 10 giorni prima del termine di conclusione del procedimento, è adottato il provvedimento di
approvazione del programma predisposto dall'impresa che costituisce atto propedeutico ed
indispensabile al decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
DURATA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CIGS
Il decreto concessivo ha validità annuale.
Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la validità è limitata a 6 mesi;
per il secondo semestre dei primi 12 mesi di intervento e per gli eventuali periodi annuali, il
trattamento è concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti relativi alla regolare
attuazione del programma.
Importante: Poichè nei decreti di concessione del trattamento straordinario viene indicato con
precisione il numero dei lavoratori che possono usufruire del beneficio, detto numero non pu ò variare
, ferma restando la possibilità della "rotazione".
ISTANZE DI RIESAME
Se l’istruttoria si conclude negativamente, il Ministero del lavoro emana un decreto di reiezione, che
viene notificato, con lettera raccomandata A/R, all'azienda interessata.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di C.I.G. straordinaria può essere presentato:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni dalla notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notifica;
- ovvero, in alternativa, istanza di riesame al Ministero del lavoro – Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione Divisione XI; Via Fornovo 8, 00192 Roma.
L’istanza di riesame deve contenere la dichiarazione che l’azienda non ha presentato ricorsi, in
quanto questi prevalgono sulla richiesta di revisione in via amministrativa che, di conseguenza, non
può essere presa in considerazione.
L’istanza deve confutare puntualmente le motivazioni prese a base dal provvedimento di reiezione ed
è soggetta a verifica da parte del Servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, attivata dai
competenti uffici del Ministero del Lavoro.
Non è invece ammesso il ricorso in opposizione.
Capitolo n. 7
Disciplina
integrazione
salariale
straordinaria
MISURA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate comunque non oltre le 40 ore settimanali (art. 2, L. n. 164/1975; L. n.
427/1980).
L'integrazione, che va ridotta di una percentuale pari all’aliquota contributiva a carico dell’apprendista
(5.84% dall’1.1.2007) ed è quindi pari al 75,33%), spetta comunque nel rispetto dei massimali sotto
riportati.
Il calcolo della retribuzione deve essere effettuato in base all'orario di lavoro effettivamente svolto in
ciascuna settimana di calendario dal lunedì al sabato, indipendentemente dal periodo di paga
adottato dall'azienda.
L'integrazione salariale va determinata avendo riguardo a tutti gli elementi retributivi assoggettabili a
contribuzione: sul punto si ricorda che il trattamento deve essere riferito agli emolumenti che
sarebbero spettati nel corso della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa e deve quindi
ritenersi comprensivo di ogni variazione retributiva nel frattempo intervenuta.
DURATA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE E MASSIMALE DI EROGAZIONE
Il trattamento compete per un massimo di 12 mensilità per anno solare, comprensivo dei ratei di
mensilità aggiuntive.
L'integrazione salariale deve essere corrisposta, nella misura sopra indicata, per le ore integrabili
determinate sottraendo dall'orario massimo integrabile (40 ore, o l'eventuale minor orario
settimanale):
z
z
le ore di effettiva prestazione;
le ore non lavorate per le quali non è previsto l'intervento della CIGS (ferie, talune festività,
permessi, aspettative, malattie, scioperi, etc.).
L'importo delle integrazioni salariali straordinarie non può superare i seguenti massimali (adeguati
annualmente):
Anno 2015:
€ 914,96 corrispondente a € 971,71 - 5,84%
per retribuzioni (ratei compresi) fino a € 2.102,24
€ 1.099,70 corrispondente a € 1.1167,91 - 5,84%
per retribuzioni (ratei compresi) superiore a € 2.102,24
Integrazione applicando il massimale:
Massimale
_____________________
n. ore teoriche lavorabili
nel mese interessato
x n. ore di Cigs Autorizzate
nel mese di interesse
= ammontare Cigs da corrispondere
Per quanto sopra il massimale orario può variare da un mese all’altro.
Il massimale mensile è comprensivo del rateo di 13^ ed eventuali mensilità aggiuntive e si applica per
12 mensilità. Le mensilità aggiuntive non sono pertanto integrate dall’INPS qualora venga superato il
massimale.
In caso di capienza del massimale mensile l’eventuale quota di gratifica natalizia e /o di 13^ mensilità
integrabile per ciascuna ora di integrazione si calcola dividendo l’importo annuo della gratifica o 13^
mensilità per il divisore convenzionale 2000 e rapportando il risultato alla percentuale del 75,33%.
Lo stesso criterio si segue anche per altri compensi ultramensili (ad es. ulteriori mensilità aggiuntive
contrattuali).
Nel caso che il compenso si riferisca ad un periodo inferiore all’anno il coefficiente 2000 si riduce
proporzionalmente.
Il massimale più elevato va applicato anche ai lavoratori a part-time; in questo caso occorrerà
verificare che l'importo orario ottenuto dividendo la retribuzione di riferimento del lavoratore a
part-time per il numero delle ore ridotte sia pari o superiore all'importo che si ottiene suddividendo
l'ammontare di € 2.102,24 (anno 2015) per il numero mensile delle ore previste per il lavoratori a
tempo pieno della categoria di appartenenza: in caso affermativo, si farà luogo all'applicazione del
tetto più elevato.
RAPPORTI CON GLI ALTRI ISTITUTI LEGALI E CONTRATTUALI
Ferie
Il Ministero del lavoro ha precisato che il diritto alle ferie non matura durante il periodo di CIGS a zero
ore: in tal senso è orientata anche la giurisprudenza prevalente (Cassazione n. 1648 del 12/3/80 e n.
408 del 17/1/91).
Per le giornate di ferie collettive non maturate e cadenti nel periodo di intervento della CIGS, viene
riconosciuta l’integrazione salariale straordinaria, che compete per l’intero periodo del decreto
ministeriale di concessione.
Secondo la giurisprudenza, il diritto alle ferie matura invece durante la CIGS ad orario ridotto: la
relativa retribuzione è a carico dell’azienda per le ore effettuate, mentre è a carico della CIGS per le
ore non lavorate (Cass. n. 3603 del 28/5/86; n.10205 del 1/10/91).
Festività
In merito alla coincidenza delle festività (nazionali e infrasettimanali) con la CIGS occorre distinguere
l'ipotesi della riduzione di orario da quella della sospensione a zero ore e,nell'ambito di quest'ultima,
tra i lavoratori retribuiti in misura fissa (impiegati) e quelli retribuiti non in misura fissa (operai).
Le regole possono così essere schematizzate.
A) CIGS a riduzione di orario
Le festività che cadono nel periodo non sono integrabili dall’INPS e restano a carico del datore di
lavoro.
B) CIGS a zero ore
a) lavoratori retribuiti in misura fissa (impiegati): le festività cadenti nel periodo sono integrabili
dall’INPS.
b) lavoratori retribuiti a paga oraria (operai):
- le festività nazionali (25 aprile, 1º maggio, 2 giugno) cadenti nel periodo non sono integrabili
dall’INPS e restano a carico del datore di lavoro;
- le festività infrasettimanali non sono integrabili dall’INPS e restano a carico del datore di lavoro
quando cadono nelle prime 2 settimane di sospensione; sono invece integrabili quando cadono nel
periodo successivo.
Festività cadenti in giornata non lavorativa
Per le festività cadenti di sabato (in caso di orario di lavoro su 5 giorni) e di domenica non si deve
effettuare alcuna diminuzione o aumento delle ore integrabili: tale criterio è valido
indipendentemente dalla circostanza che per la festività sia erogato un trattamento economico a
carico dell’azienda.
Festività lavorate
Ai fini della determinazione delle ore integrabili:
z
z
le ore lavorate nella festività infrasettimanale devono essere aggiunte a quelle non lavorate nella
stessa giornata festiva fino a concorrenza dell’orario ordinariamente previsto per tale giornata;
le ore lavorate di sabato o di domenica devono essere aggiunte alle ore di attività svolte negli
altri giorni della settimana
Malattia
Per le giornate di malattia coincidenti con quelle di intervento della CIGS a zero ore, l’integrazione
salariale assorbe e sostituisce l’indennità di malattia intervenuta durante la sospensione.
Se l’insorgenza della malattia precede l’inizio della CIGS, l’integrazione salariale in sostituzione del
trattamento di malattia è prevista solo a condizione che lo stato di sospensione interessi tutte le
maestranze del reparto cui il lavoratore appartiene.
Per le giornate di malattia coincidenti con quelle di intervento della CIGS ad orario ridotto prevale
invece comunque il trattamento di malattia.
Nelle ipotesi in cui deve essere erogato il trattamento economico previsto in caso di malattia e non
quello di integrazione salariale (malattia insorta prima della sospensione dal lavoro senza che sia
sospeso l’intero reparto; malattia durante la CIGS a riduzione di orario), secondo il prevalente
orientamento giurisprudenziale l'Azienda deve limitarsi a garantire al lavoratore il trattamento
economico che quest'ultimo avrebbe percepito se non fosse stato ammalato (e quindi un trattamento
complessivamente pari a quello dell'integrazione salariale). Comportandosi diversamente si
attribuirebbe ai lavoratori ammalati un trattamento privilegiato rispetto agli altri lavoratori posti in
CIGS.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Qualora prima dell'intervento della CIGS si manifesti una inabilità temporanea assoluta derivante da
infortunio sul lavoro o da malattia professionale al lavoratore compete il trattamento relativo alle
assenze determinate da questo tipo di eventi e non quello di integrazione salariale.
Per quanto concerne gli obblighi integrativi delle aziende si possono applicare i criteri sopra
richiamati per la malattia.
Maternità
Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino) la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro , salvo il
caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto che abbia autonomia funzionale.
La lavoratrice che si trovi, all’inizio del congedo per maternità, sospesa e in godimento del
trattamento di CIGS ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.
Assegno per il nucleo familiare
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera durante i periodi di CIGS.
Congedo matrimoniale
L’assegno per il congedo matrimoniale prevale sul trattamento di CIGS e viene corrisposto in luogo di
tale prestazione.
Trattenute ai pensionati
Agli effetti del cumulo con la pensione, il trattamento di CIGS è equiparato alla retribuzione percepita
in costanza di lavoro: pertanto, sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale ai dipendenti
pensionati le aziende devono effettuare le trattenute nella misura indicata dall’INPS nel certificato di
pensione.
Sciopero
A parere del Ministero del Lavoro, le prestazioni di CIGS spettano anche ai lavoratori sospesi che
aderiscano ad azioni di sciopero effettuate da maestranze in servizio presso l’azienda datrice di
lavoro: ciò in quanto il dipendente totalmente sospeso dal servizio non è tenuto alla prestazione
lavorativa e quindi non può, in senso tecnico giuridico, partecipare allo sciopero.
La conservazione del diritto all’integrazione salariale straordinaria è riconosciuta anche nei confronti
dei lavoratori che, sospesi per crisi aziendale, aderiscano all’occupazione dello stabilimento, purché
il fatto non costituisca causa diretta del prolungamento del periodo di sospensione già programmato
dall’azienda.
Per quanto concerne l’occupazione di stabilimenti interessati a fasi di ristrutturazione, il Ministero del
Lavoro si è riservato di esaminare singolarmente le situazioni concrete, per la valutazione delle
conseguenze che l’occupazione può comportare sull’attuazione degli interventi programmati.
Trattamento di fine rapporto
Il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per intervento della CIGS dà luogo alla
maturazione del T.F.R. sulla base della retribuzione teorica spettante.
Il T.F.R. rimane a carico del datore di lavoro: tuttavia per i lavoratori licenziati al termine o nel corso
del periodo di sospensione del lavoro per intervento della CIGS è previsto il rimborso da parte
dell’INPS delle quote di T.F.R. maturate nel corso di detto periodo.
Condizione per il rimborso delle quote è che esse si riferiscano ad un periodo ininterrotto di
sospensione immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: ne deriva che ogni
evento che interrompa la continuità del periodo di sospensione a zero ore (ad es. rientro temporaneo
al lavoro per alcune giornate) determina l’impossibilità di chiedere il rimborso delle quote di T.F.R.
relative al periodo che precede l’interruzione della sospensione.
Ove ne ricorrano le condizioni, il rimborso delle quote di T.F.R. avverrà al momento dell’effettiva
cessazione del rapporto di lavoro, mediante richiesta a conguaglio avanzata all’INPS tramite il
modello DM 10-2, utilizzando gli appositi codici: le quote vengono rimborsate in misura intera, senza
limite di massimale.
Il rimborso delle quote di T.F.R. rimane escluso laddove il lavoratore interessato alla sospensione a
zero ore sia collocato in mobilità nel periodo compreso tra la scadenza del dodicesimo mese
successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del dodicesimo
mese successivo al completamento del programma (tale disposizione non si applica alla CIGS
richiesta per procedure concorsuali).
Nota bene
Durante i periodi di CIGS per crisi aziendale è sospeso, per le imprese interessate, l’obbligo di
anticipare ai lavoratori il TFR nei casi previsti dalla legge.
Capitolo n. 8
Comunicazione ai Comuni
Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di CIGS sono tenute a darne
contestuale informazione ai Comuni di residenza (fonti normative principali art. 9 L. n. 223/91; art. 6
L. n. 236/93; art. 2 L. n. 549/95)
Le imprese devono inoltre comunicare ai Sindaci dei Comuni i nominativi dei lavoratori residenti
sospesi dal lavoro, per i quali sia stato riconosciuto il trattamento di CIGS, non impegnati in attività
formative o di orientamento.
I Comuni, gli Enti locali e i loro consorzi ed altre Amministrazioni pubbliche, possono avviare i predetti
lavoratori ad attività socialmente utili e di tutela dell’ambiente: i lavoratori che rifiutano di essere
impegnati perdono il diritto al trattamento di CIGS .
Il rifiuto non è comunque sanzionato se le attività lavorative si svolgano in un luogo distante più di 50
chilometri dalla residenza dell’interessato, oppure richiedano più di 80 minuti di viaggio con mezzi
pubblici, ovvero se l’offerta sia inoltrata a lavoratrici in periodo di astensione obbligatoria o facoltativa
per maternità.
Capitolo n. 9
Contribuzione a carico azienda
Le imprese soggette alla CIGS sono tenute al versamento di un contributo posto a carico dei datori di
lavoro e lavoratori interessati nella misura rispettivamente dello 0,60% e dello 0,30% della
retribuzione imponibile (fonti normative principali art. 8 L. n. 160/88; art.1 L. n. 223/91).
Secondo i criteri generali, il contributo in questione è dovuto anche per gli apprendisti passati in
qualifica e per i giovani qualificati di cui agli artt. 21, comma 6 e 22 della legge n. 56/1987 (oggi
sostituita dal D.Lgs. n. 276/2003). Per queste categorie, nei limiti temporali previsti nelle suddette
norme (rispettivamente 12 mesi dall'attribuzione della qualifica e 6 mesi dall'assunzione), non è
dovuta la quota a carico del datore di lavoro.
Oltre al contributo ordinario, devono versare un contributo addizionale stabilito attualmente nella
misura del 4,50% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti) sull'importo delle integrazioni erogate.
Il contributo addizionale non trova applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai
sensi dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (contratti di solidarietà).
Non sono tenute a pagare il contributo le società sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, le società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla Gepi e le imprese sottoposte a
procedure concorsuali, a sequestro o confisca.
Trascorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione straordinaria, il contributo
addizionale è raddoppiato a decorrere dal 1° giorno del venticinquesimo mese (ad esempio: data
iniziale del trattamento 15 settembre 2013, il contributo è dovuto in misura doppia a decorrere dal 1°
ottobre 2015).
Il contributo addizionale è altresì raddoppiato, con effetto immediato, in caso di inottemperanza al
decreto ministeriale che stabilisce il meccanismo di rotazione: in questa ipotesi, trascorsi ventiquattro
mesi dalla data di decorrenza del trattamento, il contributo è maggiorato del 150 per cento.
I contributi dovuti all'INPS per la CIGS si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal
giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati.
Capitolo n. 10
Compatibilità della CIGS con gli altri ammortizzatori sociali
CIGS e cig ordinaria
L'impresa non può richiedere la CIGS per le unità produttive nelle quali sia stata autorizzata, nello
stesso periodo, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (di seguito CIGO) per situazioni
temporanee di mercato (mancanza di lavoro, di ordini o commesse).
In via eccezionale, il concomitante ricorso alla CIGS e alla CIGO nella stessa unità produttiva è
possibile quando:
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z
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le causali siano autonome (es. mancanza di commesse e ristrutturazione aziendale);
riguardi lavoratori diversi e diverse aree produttive;
sussistano le condizioni di legge previste distintamente per la specifica forma di intervento.
CIGS e contratto di solidariet à (di seguito CDS)
Nelle unità produttive interessate da CIGS e da CDS, il cumulo dei due distinti ammortizzatori sociali
è consentito alle seguenti condizioni:
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z
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i programmi di CIGS devono essere esclusivamente quelli per crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale (con esclusione dei casi di procedure concorsuali);
nei casi di crisi aziendale, nell’unità produttiva deve essere in corso di attuazione un programma
di risanamento fondato su prospettive di mantenimento dell’attività produttiva, con esclusione,
quindi, dei casi di cessazione di attività;
i lavoratori interessati ai due distinti benefici devono essere comunque diversi e individuati
tramite appositi elenchi nominativi: tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero
periodo in cui coesistono la CIGS e il CDS.
CIGS e procedura di mobilit à
Non esistono norme di legge che stabiliscano espressamente l'incompatibilità tra il ricorso alla CIGS
e la mobilità.
La legge prevede anzi la possibilità per l’azienda, che al termine dell’utilizzo della CIGS non sia in
grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, di aprire la procedura di dichiarazione di
mobilità.
Durante il periodo di CIGS è sicuramente ammesso il ricorso alla mobilità qualora questa, utilizzando
particolari criteri di scelta (ad es. il prepensionamento del personale in forza) consenta il
superamento di una quota di esuberi strutturali nell’ambito di un piano industriale di risanamento, di
ristrutturazione di riorganizzazione o conversione aziendale che preveda il mantenimento dell’attività
produttiva.
Nel caso di richiesta di CIGS motivata da crisi aziendale per cessazione di attività, l’impresa deve
presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilità,
salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell’intervento straordinario di integrazione
salariale, ovvero nell’arco dei 12 mesi successivi al termine di tale intervento, carattere di strumento
di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori (in considerazione delle agevolazioni
contributive concesse alle imprese che assumono lavoratori dalle liste di mobilità).
Capitolo n. 11
Decadenza
ed
incumulabilità
del
trattamento
di
CIGS
DECADENZA DEL TRATTAMENTO DI CIGS
Decade dal diritto al trattamento di CIGS il lavoratore che (fonti normative principali art. 2 L. n.
164/75; art.1 L. n. 427/80; art.14 L. n. 223/91; art.1 L. n. 451/94; art. 2 L. n. 549/95; art. 1 quinquies L.
n. 291/2004):
a) svolge attività lavorativa autonoma o subordinata durante il periodo di riduzione o sospensione dal
lavoro, se non ha comunicato preventivamente alla Sede INPS competente lo svolgimento della
predetta attività;
b) rifiuta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (vedi precedente capitolo 9);
c) rifiuta, durante la sospensione, di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo
frequenta regolarmente;
d) collocato in CIGS per crisi aziendale finalizzata alla ricollocazione, non accetta l’offerta di un lavoro
inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Le disposizioni di cui alle precedenti lett. b) e c) si applicano quando le attività lavorative o di
formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km. dalla residenza del lavoratore o
comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Il lavoratore percettore del trattamento di CIGS, se decaduto dal diritto al trattamento previdenziale ai
sensi delle suddette disposizioni, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati.
Incumulabilità del trattamento di CIGS
Qualora sia stata effettuata la preventiva comunicazione all’INPS, l’integrazione salariale non è
incompatibile ma incumulabile con i redditi di lavoro.
Sussiste:
z
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incumulabilità totale: quando la retribuzione percepita è almeno equivalente alla integrazione
salariale, rapportata alla durata dell'attività lavorativa. In questo caso non è dovuto il trattamento
di CIGS;
incumulabilità parziale: quando la retribuzione percepita è inferiore alla corrispondente
integrazione salariale. In questo caso è dovuta al lavoratore la quota differenziale di integrazione
salariale.
In particolare l'INPS (Circolare n.179 del 12 dicembre 2002) ha precisato che:
z
se l'integrazione salariale è riferita ad un rapporto di lavoro a tempo pieno e il lavoratore svolge
attività di lavoro dipendente (a tempo pieno o part-time) l'incumulabilità è normalmente totale
perché deve presumersi che la retribuzione sia almeno equivalente alla corrispondente misura
dell'integrazione salariale rapportata alla durata dell'attività lavorativa. Tuttavia se sussiste la
prova di una retribuzione inferiore, è dovuta la quota differenziale di integrazione salariale;
z
se l'integrazione salariale è riferita alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo
parziale e il beneficiario presta lavoro subordinato, l'incumulabilità è totale se l'attività è svolta a
tempo pieno, per i motivi sopra indicati.
L'incumulabilità è invece parziale se si tratta di altro lavoro dipendente a part-time e non opererà
affatto se detta attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.
Se il lavoratore esercita una attività autonoma, sussiste l'incumulabilità dei proventi fino a
concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, con una proporzionale riduzione di esso.
Capitolo n. 12
Sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili
Per le imprese che fanno ricorso alla CIGS sono sospesi gli obblighi di assunzione dei disabili e delle
altre categorie protette (art. 3, L. n. 68/1999):
z
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z
per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento;
in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa;
per il singolo ambito provinciale.
Per fruire della suddetta sospensione, è sufficiente che l'azienda, per la quale ricorrono le condizioni
di legge, inoltri una semplice comunicazione – e non una richiesta di autorizzazione - al competente
Servizio Lavoro della Provincia, allegando copia del decreto di concessione della CIGS.
In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di concessione della CIGS, l'azienda può
presentare al predetto Servizio una domanda di sospensione temporanea dagli obblighi in questione,
per una durata non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta, indicando le condizioni di
particolare difficoltà che non consentono l'assolvimento degli obblighi di legge.
L'Ufficio rilascerà provvedimento di autorizzazione o di reiezione, di norma entro 10 giorni dalla data
della presentazione dell'istanza o dell'eventuale integrazione delle notizie.
Capitolo n. 13
Normativa CIGS / CIGO documentazione dall'Unione Industriali di Torino
Si allega la documentazione elaborata dall'Unione Industriale di Torino in materia
CIG 2014 Onere Giornaliero e Grado di copertura.pdf CIGS_2014.pdf
© Confindustria Vicenza - 2005
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