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Destinatario assente: notifica da ripetere
Cassazione. Ricorso inammissibile Destinatario assente: notifica da ripetere Francesco Falcane in base all'articolo 149 dèi codice di procedura civile. Ha depoÈ inammissibile il ricorso in sitato, quindi un avviso di riceviC assazione nel caso in cui la no- mento nel quale risultava che il tifica effettuata a mezzo posta plico non era stato consegnato non sia andata a buon fine e la «per irreperibilità del destinataparte interessata non abbia ri- rio». In particolare era stato evichiesto all'ufficiale giudiziario denziato che il contribuente era la riattivazione del procedi- risultato sconosciuto nel domimento notificatorio. A stabilir- cilio indicato. L'Agenzia tuttalo è la Corte di cassazione con via, una volta ricevuto questo plil'ordinanza n. 6587 depositata co dal servizio postale, non aveil 22 marzo che ha dichiarato va provveduto a richiedere inammissibile 0 ricorso in Cas- all'ufficiale giudiziario la riattisazione proposto dall'agenzia vazione delprocedimento notifidelle Entrate. catorio. I giudici di legittimità Nel caso in questione l'ammi- hanno dichiarato il ricorso così nistrazione ha notificato il ricor- proposto inammissibile. Ciò, in so in Cassazione al contribuen- applicazione anche del princite a mezzo del servizio Dostale Antonio Iorio FISCO pio affermato dalle Sezioni unite (17352/09) in tema di notificazioni degli atti processuali, secondo cui la notifica dell'atto deve effettuarsi entro un termine perentorio. Tuttavia se essa non si conclude positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento. Aifinidel rispetto del termine, la conseguente notifica avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, che deve intervenire in un termine ragionevole. A talfineoccorre, secondo la sentenza, tener presente i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Nel caso di specie, la Cassazione non ha ritenuto di potere accogliere l'istanza di rimessione in termini per una nuova notifica del ricorso, non essendovi prova in atti, da parte dell'amministrazionefinanziaria,dell'asserito «notevolissimo ritardo» con il quale l'avviso di ricevimento sarebbe Stato restituito alla ricorrente dall'Ufficio notifiche. CR[PfiOOUZ10NEREEBVATA • C O I t l www.ilsole2iiore.com/iiorme Il testo della sentenza