...

Destinatario assente: notifica da ripetere

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

Destinatario assente: notifica da ripetere
Cassazione. Ricorso inammissibile
Destinatario assente:
notifica da ripetere
Francesco Falcane
in base all'articolo 149 dèi codice di procedura civile. Ha depoÈ inammissibile il ricorso in sitato, quindi un avviso di riceviC assazione nel caso in cui la no- mento nel quale risultava che il
tifica effettuata a mezzo posta plico non era stato consegnato
non sia andata a buon fine e la «per irreperibilità del destinataparte interessata non abbia ri- rio». In particolare era stato evichiesto all'ufficiale giudiziario denziato che il contribuente era
la riattivazione del procedi- risultato sconosciuto nel domimento notificatorio. A stabilir- cilio indicato. L'Agenzia tuttalo è la Corte di cassazione con via, una volta ricevuto questo plil'ordinanza n. 6587 depositata co dal servizio postale, non aveil 22 marzo che ha dichiarato va provveduto a richiedere
inammissibile 0 ricorso in Cas- all'ufficiale giudiziario la riattisazione proposto dall'agenzia vazione delprocedimento notifidelle Entrate.
catorio. I giudici di legittimità
Nel caso in questione l'ammi- hanno dichiarato il ricorso così
nistrazione ha notificato il ricor- proposto inammissibile. Ciò, in
so in Cassazione al contribuen- applicazione anche del princite a mezzo del servizio Dostale
Antonio Iorio
FISCO
pio affermato dalle Sezioni unite (17352/09) in tema di notificazioni degli atti processuali, secondo cui la notifica dell'atto deve effettuarsi entro un termine
perentorio. Tuttavia se essa non
si conclude positivamente per
circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l'onere di richiedere all'ufficiale
giudiziario la ripresa del procedimento. Aifinidel rispetto del
termine, la conseguente notifica
avrà effetto dalla data iniziale di
attivazione del procedimento,
che deve intervenire in un termine ragionevole. A talfineoccorre, secondo la sentenza, tener
presente i tempi necessari secondo la comune diligenza per
conoscere l'esito negativo della
notificazione e per assumere le
informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Nel caso di specie, la Cassazione non
ha ritenuto di potere accogliere
l'istanza di rimessione in termini per una nuova notifica del ricorso, non essendovi prova in atti, da parte dell'amministrazionefinanziaria,dell'asserito «notevolissimo ritardo» con il quale l'avviso di ricevimento sarebbe Stato restituito alla ricorrente
dall'Ufficio notifiche.
CR[PfiOOUZ10NEREEBVATA
• C O I t l www.ilsole2iiore.com/iiorme
Il testo della sentenza
Fly UP