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Cassazione civile, sez. VI 3, sentenza 18 dicembre

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Cassazione civile, sez. VI 3, sentenza 18 dicembre
Scivolone dell'insegnante sul pavimento bagnato? Per la Cassazione doveva stare più attento.
Addio al risarcimento
Non è responsabile la scuola per l'imprudenza dell'insegnante che avrebbe potuto evitare il pericolo
verificando la presenza dei bidelli all'opera
di Lucia Izzo - Nessun risarcimento
del danno all'insegnante caduto
rovinosamente a causa del pavimento
reso bagnato e viscido per via di
detergenti utilizzati nella pulizia, che
i bidelli stavano effettuando.
La situazione di possibile pericolo,
comunque ingeneratasi, sarebbe stata
superabile mediante l'adozione di un
comportamento
ordinariamente
cauto.
La Corte di Cassazione, VI sezione
civile,
con
la
sentenza
n.
25594/2015 (qui sotto allegata) ha
dichiarato inammissibile il ricorso per risarcimento danni di un docente avanzato contro l'istituto
scolastico dove insegnava e del Ministero.
L'insegnante, mentre si recava ad una riunione del collegio docenti, scivolava sul pavimento per via del
lavaggio che gli addetti stavano effettuando.
Sarebbero mancate, secondo il ricorrente, idonee segnalazioni da parte del custode.
Per i giudici di merito, l'insidia sul pavimento risultava pienamente visibile, pertanto sarebbe stata la
condotta del docente ad assumere i caratteri dell'imprudenza, non avendo costui adottato le
necessarie cautele in presenza di una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile per via
della presenza in prossimità dei bidelli che stavano pulendo.
Gli Ermellini abbracciano le decisioni dei giudizi di merito ravvisando nell'evento il fortuito ed
evidenziando il comportamento incauto del danneggiato.
I giudici di Cassazione chiariscono che "ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato,
anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la
situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione
di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il
danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per
contro, integrato il caso fortuito".
Nel caso di specie, la Corte di merito ha in concreto ravvisato nel comportamento dell'insegnante
una condotta idonea ad interrompere il nesso di causa e non ha applicato l'art. 1227 c.c. proprio in
ragione della ritenuta totale interruzione del nesso causale.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Cass., VI sez. civile, sent. 25594/2015
( da www.studiocataldi.it )
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 novembre – 18
dicembre 2015, n. 25594
Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio
Svolgimento del processo
1.La domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dalla
rovinosa caduta a causa del pavimento bagnato e viscido per via di detergenti
utilizzati nella pulizia, che i bidelli stavano effettuando, avanzata da G.D. nei
confronti dell'istituto scolastico dove insegnava e del Ministero, fu rigettata dal
giudice di prime cure - che escluse la responsabilità dei convenuti sia ai sensi
dell'art. 2043 c.c., che ai sensi dell'art. 2051 c.c. - con decisione confermata in
appello in riferimento all'art. 2051 c.c. (sentenza dei 25 luglio 2013).
2.Avverso la suddetta sentenza, G.D. propone ricorso per cassazione affidato a
due motivi, esplicati da memoria. Il Ministero dell'istruzione dell'università e
della ricerca e l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "G.
Ferraris" si difendono con unico controricorso.
La Milano Assicurazioni, chiamata in giudizio in garanzia dai convenuti, pur
ritualmente intimata, non svolge difese.
Motivi della decisione
1.La Corte di merito ha ritenuto visibile l'insidia sul pavimento bagnato e
viscido, per via del lavaggio che gli addetti stavano effettuando, e imprudente
la condotta del professore che, nell'appressarsi alla stanza per partecipare alla
riunione del collegio dei docenti, non ha adottato le necessarie cautele in
presenza di una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile per via della
presenza in prossimità dei bidelli che stavano pulendo. Ha confermato la
decisione di primo grado ravvisando il fortuito e, in sostanza, l'interruzione del
nesso causale costituito dalla condotta del danneggiato.
2.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2051 e dell'art.
2697 c.c., per non aver considerato la mancata adozione da parte del custode
di idonee segnalazioni e, quindi, la mancata prova del fortuito gravante sul
custode.
2.1 Il motivo è inammissibile.
La valutazione riguardante lo stato dei luoghi, il comportamento incauto del
danneggiato, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in
custodia o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso
causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui apprezzamento
è insindacabile in sede di legittimità se accompagnato, come nella specie, da
valutazioni esenti da vizi logico giuridici.
La Corte ha già affermato che, «Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga
accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa
oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque
ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un
comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve
escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera
occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass.
n. 23584 del 2013).
In definitiva, il ricorrente, sia pure prospettando anche la violazione di legge, in
realtà mira ad una nuova valutazione delle risultanze probatorie di causa.
3.Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce violazione dell'art. 1227
c.c., unitamente a carente e insufficiente motivazione. Sul presupposto che il
comportamento del professore non era idoneo a interrompere il nesso di causa
non potendosi ravvisare i caratteri del fortuito, si lamenta la mancata
considerazione della condotta del danneggiato ai sensi del primo comma della
disposizione richiamata.
La censura è inammissibile. La Corte di merito ha in concreto ravvisato una
condotta idonea ad interrompere il nesso di causa e non ha applicato l'art.
1227 c.c. proprio in ragione della ritenuta totale interruzione del nesso causale,
restata confermata dalla inammissibilità del primo motivo.
4.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti a favore dei controricorrenti
che si difendono con unico controricorso. Non avendo l'Assicurazione svolto
attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle
spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese processuali del
giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
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