Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell`industria tessile
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Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell`industria tessile
Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell’industria tessile Contratto a termine - Criteri generali Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro (sommando i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato) non può eccedere il 20% dell’organico aziendale. Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.!La legge attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di fissare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto, con alcune esclusioni. Il c.c.n.l. per l’industria tessile prevede vincoli in materia Art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 368/2001 Sono esclusi per legge da ogni vincolo quantitativo 1) i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività!(secondo il c.c.n.l. per l’industria tessile la durata del periodo di avvio è di 12 mesi; per le aziende operanti nel Mezzogiorno tale periodo è esteso a 18 mesi) 2) le assunzioni effettuate per ragioni di carattere sostitutivo!3) i contratti stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963!4) le assunzioni di lavoratori con età superiore a 55 anni C.c.n.l. 5.12.2013 per l’industria tessile Ipotesi soggette a limiti 1) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che quantitativi per presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva disposizione del CCNL 2) particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini! 3) sperimentazioni tecniche, produttive e/o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni! 4) attività non programmabili e non riconducibili all’attività ordinaria Numero massimo di dell'impresa lavoratori a tempo - 10% nelle aziende fino a 70 dipendenti determinato assunti con - 5% nelle aziende oltre 70 dipendenti. riferimento alle ipotesi di cui sopra Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore. E’ comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Prolungamento della durata Proroga del contratto Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino ad un massimo di 8 volte, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto (durata originaria e proroga) non può comunque essere superiore a 3 anni. Prosecuzione di fatto del rapporto Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine originario o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva; superato il limite massimo, il contratto si considera a tempo indeterminato. Art. 5, c. 1-2, D.Lgs. n. 368/2001 Maggiorazione della retribuzione in caso di fatto In misura pari: - al 20% per i primi 10 giorni dopo la scadenza del termine - al 40% per ciascun giorno ulteriore Il rapporto si considera a tempo indeterminato: Limiti temporali della prosecuzione di fatto -! in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, prosecuzione se prosegue oltre il trentesimo giorno - in caso di contratto con durata superiore, se prosegue oltre il cinquantesimo giorno. La conversione a tempo indeterminato ha effetto dalla scadenza dei predetti termini Successione di contratti con lo stesso lavoratore e successione di contratti senza soluzione di continuità Qualora non vi sia alcuna soluzione di continuità tra due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Intervallo minimo tra due contratti successivi Scaduto un contratto a termine, il lavoratore non può essere nuovamente assunto a tempo determinato prima che sia trascorso un determinato intervallo temporale. Qualora l’intervallo minimo non venga rispettato, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. L’obbligo di rispettare un intervallo minimo, nonché il divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzione di continuità, non trovano applicazione nei casi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi anche aziendali. Art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 368/2001 – c.c.n.l. 5.12.2013 per l’industria Tessile L’intervallo minimo tra due contratti a termine non può essere inferiore - a 10 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata fino a 6 mesi !- a 20 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata superiore a 6 mesi! 1) se i contratti sono stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963!Nelle attività stagionali le assunzioni possono essere effettuate anche senza soluzione di continuità! 2) secondo le previsioni del c.c.n.l. per l’industria tessile, se l’assunzione successiva riguarda:! Esclusioni Non trovano applicazione gli intervalli minimi indicati - la sostituzione di lavoratori assenti!- l’avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno)! - le ipotesi che consentivano la stipulazione di contratti “acausali” secondo le disposizioni contrattuali vigenti prima del D.L. n. 34/2014 (*) !- altri casi definiti tra azienda e RSU con l’assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti. (*) L’utilizzo della forma “a causale” era consentito dal c.c.n.l. nelle ipotesi di: assunzione di lavoratori in cigs o analoghi ammortizzatori sociali, assunzione di soggetti percettori dell’indennità di mobilità/Aspi, assunzione di giovani dai 30 ai 34 anni, assunzione di lavoratori con più di 50 anni se uomini o 45 se donne, assunzione di lavoratori iscritti al collocamento obbligatorio, altre tipologie individuate negli accordi aziendali Successione di contratti per mansioni equivalenti Durata massima complessiva Qualora la durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) stipulati per lo svolgimento di mansioni equivalenti, abbia superato i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro), il rapporto medesimo si considera a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto termine di 36 mesi.!I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale possono disciplinare diversamente la materia. Deroga assistita La durata massima complessiva di cui sopra può essere superata con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.!Nel comparto industriale l’ulteriore contratto non può avere una durata superiore a 8 mesi.!In caso di mancato rispetto della procedura o nel caso di superamento del termine stabilito, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Contratti non soggetti a limitazioni della durata massima complessiva La legge e i contratti collettivi nazionali prevedono i casi in cui non trovano applicazione le predette limitazioni. Art. 5, c. 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001 – c.c.n.l. 5.12.2013 per l’industria tessile 1) per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 2) con riferimento ad attività: Sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti per mansioni equivalenti -! connesse alla campagna vendita in showroom!stipulati di vendita presso negozi stagionali o temporary store - di vendita stagionale o straordinaria. di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro