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Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell`industria tessile

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Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell`industria tessile
Limiti alla stipulazione di contratti a termine nell’industria tessile
Contratto a termine - Criteri generali
Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro (sommando i contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato) non può eccedere il 20% dell’organico aziendale. Per le imprese che occupano fino a 5
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.!La legge attribuisce
ai contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di fissare, anche in misura non uniforme, limiti
quantitativi di utilizzazione dell’istituto, con alcune esclusioni.
Il c.c.n.l. per l’industria tessile prevede vincoli in materia
Art. 10, c. 7, D.Lgs. n. 368/2001
Sono esclusi per legge da
ogni vincolo quantitativo
1) i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività!(secondo il
c.c.n.l. per l’industria tessile la durata del periodo di avvio è di 12 mesi;
per le aziende operanti nel Mezzogiorno tale periodo è esteso a 18 mesi) 2)
le assunzioni effettuate per ragioni di carattere sostitutivo!3) i contratti
stipulati per lo svolgimento di attività di carattere stagionale, comprese
quelle elencate nel D.P.R. n. 1525/1963!4) le assunzioni di lavoratori con
età superiore a 55 anni
C.c.n.l. 5.12.2013 per l’industria tessile
Ipotesi soggette a limiti 1) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che
quantitativi per presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva
disposizione del CCNL 2) particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti
all’acquisizione del normale portafoglio ordini!
3) sperimentazioni tecniche, produttive e/o organizzative relative a nuovi
prodotti o lavorazioni!
4) attività non programmabili e non riconducibili all’attività ordinaria
Numero massimo di dell'impresa
lavoratori a tempo - 10% nelle aziende fino a 70 dipendenti
determinato assunti con - 5% nelle aziende oltre 70 dipendenti.
riferimento alle ipotesi di
cui sopra Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore.
E’ comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.
Prolungamento della durata Proroga del contratto
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino
ad un massimo di 8 volte, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il
contratto è stato inizialmente stipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto (durata
originaria e proroga) non può comunque essere superiore a 3 anni.
Prosecuzione di fatto del rapporto
Se il rapporto continua dopo la scadenza del termine originario o successivamente prorogato, il
lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva; superato il limite massimo, il contratto si
considera a tempo indeterminato.
Art. 5, c. 1-2, D.Lgs. n. 368/2001
Maggiorazione della retribuzione in caso di fatto In misura pari:
- al 20% per i primi 10 giorni dopo la scadenza
del termine
- al 40% per ciascun giorno ulteriore
Il rapporto si considera a tempo indeterminato:
Limiti temporali della prosecuzione di fatto -! in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi,
prosecuzione se prosegue oltre il trentesimo giorno
- in caso di contratto con durata superiore, se
prosegue oltre il cinquantesimo giorno.
La conversione a tempo indeterminato ha effetto
dalla scadenza dei predetti termini
Successione di contratti con lo stesso lavoratore e successione di contratti senza soluzione di
continuità
Qualora non vi sia alcuna soluzione di continuità tra due assunzioni successive a termine, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Intervallo minimo tra due contratti successivi
Scaduto un contratto a termine, il lavoratore non può essere nuovamente assunto a tempo determinato
prima che sia trascorso un determinato intervallo temporale. Qualora l’intervallo minimo non venga
rispettato, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
L’obbligo di rispettare un intervallo minimo, nonché il divieto di effettuare due assunzioni successive
senza soluzione di continuità, non trovano applicazione nei casi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi anche aziendali.
Art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 368/2001 – c.c.n.l. 5.12.2013 per
l’industria Tessile
L’intervallo minimo tra due
contratti a termine non può essere
inferiore
-
a 10 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata
fino a 6 mesi
!- a 20 giorni, se il primo contratto ha avuto una durata
superiore a 6 mesi!
1) se i contratti sono stipulati per lo svolgimento di attività di
carattere stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n.
1525/1963!Nelle attività stagionali le assunzioni possono essere
effettuate anche senza soluzione di continuità!
2) secondo le previsioni del c.c.n.l. per l’industria tessile, se
l’assunzione successiva riguarda:!
Esclusioni
Non trovano applicazione gli
intervalli minimi indicati
- la sostituzione di lavoratori assenti!- l’avvio di nuove attività,
nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel
Mezzogiorno)!
- le ipotesi che consentivano la stipulazione di contratti
“acausali” secondo le disposizioni contrattuali vigenti prima
del D.L. n. 34/2014 (*)
!- altri casi definiti tra azienda e RSU con l’assistenza delle
articolazioni territoriali delle parti stipulanti.
(*) L’utilizzo della forma “a causale” era consentito dal c.c.n.l.
nelle ipotesi di: assunzione di lavoratori in cigs o analoghi
ammortizzatori sociali, assunzione di soggetti percettori
dell’indennità di mobilità/Aspi, assunzione di giovani dai 30 ai
34 anni, assunzione di lavoratori con più di 50 anni se uomini o
45 se donne, assunzione di lavoratori iscritti al collocamento
obbligatorio, altre tipologie individuate negli accordi aziendali
Successione di contratti per mansioni equivalenti Durata massima complessiva
Qualora la durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore,
considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) stipulati per lo
svolgimento di mansioni equivalenti, abbia superato i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e
indipendentemente dall’ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l’altro), il rapporto
medesimo si considera a tempo indeterminato a decorrere dal superamento del predetto termine di 36
mesi.!I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale possono disciplinare
diversamente la materia.
Deroga assistita
La durata massima complessiva di cui sopra può essere superata con la stipulazione, per una sola volta,
di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti, a condizione che la formalizzazione avvenga
presso la DPL e con l’assistenza di un rappresentante sindacale.!Nel comparto industriale l’ulteriore
contratto non può avere una durata superiore a 8 mesi.!In caso di mancato rispetto della procedura o nel
caso di superamento del termine stabilito, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
Contratti non soggetti a limitazioni della durata massima complessiva
La legge e i contratti collettivi nazionali prevedono i casi in cui non trovano applicazione le predette
limitazioni.
Art. 5, c. 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001 – c.c.n.l.
5.12.2013 per l’industria tessile
1) per lo svolgimento di attività di carattere
stagionale, comprese quelle elencate nel D.P.R. n.
1525/1963
2) con riferimento ad attività:
Sono esclusi da limitazioni della durata massima
complessiva i contratti per mansioni equivalenti -! connesse alla campagna vendita in showroom!stipulati di vendita presso negozi stagionali o temporary
store
- di vendita stagionale o straordinaria.
di Pietro Zarattini - Esperto di diritto del lavoro
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