La deduzione per “altre spese professionali”: quale relazione con i
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La deduzione per “altre spese professionali”: quale relazione con i
La deduzione per “altre spese professionali”: quale relazione con i rimborsi spese forfettari versati dal datore di lavoro? Considerazioni sulla giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello 2. Le “altre spese professionali” 1. Considerazioni introduttive In caso di attività lucrativa dipendente, le spese professionali deducibili dal reddito sono esaurientemente disciplinate dagli articoli 25 capoverso 1 della Legge tributaria ticinese (di seguito LT) e 26 capoverso 1 LIFD. Esse riguardano: Ŝ le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lettera a), Ŝ le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lettera b), Ŝ le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lettera c), Ŝ le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale (lettera d). In due sentenze del 28 ottobre 2009 e del 19 ottobre 2010, la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello (di seguito CDT) si è occupata da vicino della deduzione per “altre spese professionali” e della sua relazione con le indennità forfettarie versate dai datori di lavoro a copertura delle spese sostenute dai propri dipendenti nell’ambito della loro attività professionale. Nel primo caso si trattava di un dipendente di una ditta di costruzioni, nel secondo di un funzionario di banca. Entrambi i contribuenti svolgevano una funzione dirigenziale e già beneficiavano di un rimborso forfettario per spese di rappresentanza, che la ditta/banca versava loro sulla base di uno specifico regolamento spese approvato dall’autorità fiscale ticinese. Ciononostante, entrambi i contribuenti facevano valere, nella propria dichiarazione d’imposta, la deduzione per “altre spese professionali” (nel primo caso sotto forma di forfait, nel secondo in base ai costi effettivi), sostenendo fondamentalmente che si trattava di una categoria di spese ben distinta da quella già rimborsata dal datore di lavoro. 6 | n° 7 - Luglio 2011 | Conformemente all’articolo 8 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (promulgato di anno in anno dal Consiglio di Stato), che riprende la definizione delle altre spese professionali contenuta nell’articolo 7 dell’Ordinanza federale del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta, fra le altre spese necessarie per l’esercizio della professione rientrano in particolare gli attrezzi e strumenti di lavoro, l’hardware e il software informatico, la letteratura specialistica, l’uso di una camera privata a scopi professionali, i vestiti da lavoro (compresa l’usura particolare delle scarpe e degli abiti) così come i contributi alle associazioni di categoria e ai sindacati. La lista non è esaustiva. Di principio, il lavoratore dipendente può dedurre tutte le spese necessarie all’esercizio della sua professione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di necessità va peraltro interpretato in senso ampio: non occorre dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci. Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili. Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita. Il contribuente può scegliere se far valere i costi effettivi oppure la deduzione forfettaria. La concessione di una deduzione forfettaria ha prevalentemente ragioni pratiche: da un lato, solleva il contribuente dall’obbligo di raccogliere e conservare i giustificativi dei più piccoli dispendi e, dall’altro, agevola i compiti dell’autorità di tassazione, che in questo modo non deve esaminare nel dettaglio le singole spese. 3. Le indennità per spese forfettarie versate dal datore di lavoro Tra le indennità accordate dal datore di lavoro rientrano tutte le spese che derivano al lavoratore dipendente nell’ambito della sua attività professionale. Per quanto concerne in particolare le spese di rappresentanza, oggetto delle due decisioni della CDT, si tratta di quelle spese che sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Tra queste rientrano, per esempio, le spese per inviti di clienti e partner commerciali al ristorante o al domicilio privato, ma anche le piccole spese per regali in occasione di inviti di amici commerciali, spuntini consumati durante un tragitto, mance, telefonate professionali da apparecchi privati, inviti e regali ai dipendenti, contributi ad istituzioni o associazioni, spese accessorie, piccole spese in occasione di colloqui e riunioni, biglietti (tram, bus, taxi), tasse di parcheggio, viaggi di lavoro con l’automobile privata nel raggio locale, spese per il portabagagli e il guardaroba, spese postali e telefoniche, così come le spese per la pulizia dei vestiti (cfr. modello di regolamento spese della Conferenza fiscale svizzera). Il datore di lavoro può scegliere se rimborsare le spese dietro presentazione dei giustificativi (rimborso delle spese effettive) oppure sotto forma di forfait. Per le spese di rappresentanza, le aziende fanno solitamente capo ad uno specifico regolamento allestito sulla base del modello della Conferenza fiscale svizzera e approvato dall’autorità fiscale (cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario rispettivamente dell’attestazione delle rendite della Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Modulo 11). Un simile regolamento ha, infatti, il pregio di essere di principio riconosciuto da tutti i Cantoni. 4. Due categorie di spese ben distinte? A prima vista, le nozioni di “altre spese professionali” e di “indennità per spese forfettarie versate dal datore di lavoro” non si sovrappongono, ma rappresentano due categorie di spese concettualmente ben distinte. Le prime sono delle cosiddette spese professionali, che il dipendente sostiene al di fuori dell’orario di lavoro effettivo. Se rimborsate dal datore di lavoro, esse vanno pertanto computate al reddito imponibile, in quanto costituiscono un’integrazione di salario (il dipendente potrà eventualmente dedurle, quali spese professionali, nella dichiarazione d’imposta). Le seconde sono invece 7 | n° 7 - Luglio 2011 | delle spese che derivano ai dipendenti nell’ambito dell’attività professionale. Il loro rimborso ai lavoratori rientra pertanto fra gli obblighi del datore di lavoro (articolo 327a del Codice delle obbligazioni). Esse vanno comunque indicate sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio. Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile tracciare una linea di demarcazione tra le due categorie di spese. La domanda sorge quindi spontanea: un contribuente che già beneficia di un rimborso spese forfettario dal proprio datore di lavoro può ancora far valere la deduzione aggiuntiva a titolo di “altre spese professionali”? In una sentenza del 23 settembre 2008 (cfr. RDAF 2008 II 520), il Tribunale federale, chiamato a giudicare il caso di un funzionario di banca che beneficiava di un cospicuo rimborso forfettario per spese di rappresentanza, ha chiaramente affermato che in simili casi i contribuenti non possono dedurre dal reddito imponibile le “altre spese professionali”. Pur trattandosi di due nozioni concettualmente diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente ammettere che nel rimborso spese annuo, versato dal datore di lavoro sulla base di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di cosiddette spese professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette in deduzione dal reddito dell’attività dipendente. In definitiva, la conclusione del Tribunale federale, per quanto discutibile, rappresenta una soluzione pragmatica al problema della relazione esistente tra le “altre spese professionali” e le spese di rappresentanza versate ai dipendenti. Nelle due sentenze del 28 ottobre 2009 e del 19 ottobre 2010, la CDT vi ha quindi fatto esplicito riferimento, respingendo i ricorsi presentati dai contribuenti. Per maggiori informazioni: Decisione CDT n. 80.2009.140 del 28 ottobre 2009, in: www.sentenze.ti.ch [20.07.2011] Decisione CDT n. 80.2010.59 del 19 ottobre 2010, in: www.sentenze.ti.ch [20.07.2011] Decisione del Tribunale federale n. 2C_326/2008 del 23 settembre 2008, pubblicata in: RDAF 2008 II 520 Elenco delle fonti fotografiche: http://www.advantas.ch/images/Taschenrechner.jpg [20.07.2011] http://www.advantas.ch/images/PersonalCoaching.jpg [20.07.2011] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Credit-cards.jpg [20.07.2011] Rocco Filippini Avvocato Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello