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La dichiarazione sostitutiva non veritiera comporta la decadenza dai

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La dichiarazione sostitutiva non veritiera comporta la decadenza dai
La dichiarazione sostitutiva non veritiera comporta la decadenza dai benefici conseguiti
grazie alla medesima.
Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 2447 del 20121, ha fornito una chiara interpretazione di
quanto stabilito dall’articolo 75 del D.p.R n. 445 del 2000 che sancisce la decadenza dai benefici
conseguiti in caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà risultata non
veritiera a seguito dei controlli effettuati dall’amministrazione.
In particolare, nel caso di specie relativo ad una procedura negoziata, un concorrente era stato
escluso dalla medesima in quanto non aveva reso la dichiarazione circa l’eventuale esistenza di
annotazioni a proprio carico, così come risultanti dai dati dell’Osservatorio, che era prescritta dal
bando di gara.
Il TAR, in primo grado, aveva ritenuto corretta l’esclusione del concorrente osservando che la
disposta esclusione era dipesa non dai fatti che all’epoca avevano dato luogo alla suddetta
annotazione o dall’annotazione in sé, bensì dalla mancata dichiarazione di tale circostanza da parte
del concorrente.
Il Consiglio di stato, con la sentenza in esame, confermava quanto stabilito in primo grado
specificando che la giurisprudenza amministrativa è conforme nel ritenere che, in base all’art. 75
del D.p.R n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine
di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle
dichiarazioni.
Inoltre, l’art. 75, comma 1, della suddetta disciplina prescinde, per la sua applicazione, dalla
condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità,
rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante.
Il giudice amministrativo ritiene che la disposizione in esame non comporta alcuna valutazione
circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della
disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di
autoresponsabilità del dichiarante: di conseguenza la non veridicità di quanto autodichiarato rileva
sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione
non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo
del dichiarante.
Tuttavia, precisa ancora il Consiglio di stato, l’accertamento dell’elemento soggettivo può
comunque essere rilevante sotto altri profili, ad esempio per verificare la sussistenza di un eventuale
reato di truffa (art. 640 del c.p.).
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La sentenza è pubblicata al seguente indirizzo: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201101544/Provvedimenti/201202447_
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