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La divisione ereditaria
051509CIS0838_049a053.qxd 20-05-2009 12:51 Pagina 49 SUCCESSIONI E DONAZIONI articolo La divisione ereditaria La divisione ereditaria è diretta a far cessare lo stato di comunione sui beni della massa ereditaria tra tutti i soggetti che partecipano alla comunione; ha natura dichiarativa e non traslativa ed effetto retroattivo, ma solo con riguardo alla titolarità dei beni. Nell’ordinamento nazionale italiano può essere giudiziale, fatta dal testatore o contrattuale (amichevole). La divisione ereditaria è diretta a far cessare lo stato di comunione sui beni della massa ereditaria tra tutti gli aventi diritto (soggetti che partecipano alla comunione). La divisione ha natura dichiarativa e non traslativa ed effetto retroattivo, ma solo con riguardo alla titolarità dei beni e ai rapporti giuridici relativi e non certo ai frutti prodotti medio tempore (cfr. art. 757 cod. civ.). L’effetto retroattivo della divisione comporta che l’alienazione di un determinato bene fatta da un comunista sia condizionata all’assegnazione del bene stesso in sede di divisione. Tuttavia anche la divisione produce effetti traslativi con efficacia dal momento dell’atto (ex nunc) qualora a un condividente siano attribuiti beni in misura eccedente la sua quota. A dire il vero in tale ipotesi si è in presenza di veri negozi traslativi e non più di una divisione, per esempio divisione di masse provenienti da titoli diversi ove ogni massa costituisce entità a sé stante (per il regime fiscale vedi infra). È anche possibile una divisione parziale. La divisione ereditaria nell’ordinamento nazionale italiano può essere giudiziale, fatta dal testatore o contrattuale (amichevole). Disciplina applicabile La divisione ereditaria è regolata da una duplice normativa: la prima di carattere generale dettata dagli artt. 1111-1116 cod. civ.; la seconda (cfr. artt. 713 e segg. cod. civ.) per essa specificamente dettata ma applicabile anche alla divisione ordinaria nei limiti di compatibilità (cfr. art. 1116 cod. civ.). Diritto di chiedere la divisione Ogni coerede ha diritto (si tratta di un diritto potestativo) di chiedere in ogni tempo la divisione del bene comune, salvo diversa pattuizione del testatore (artt. 713 e 1111 cod. civ.). Se l’immediato scioglimento della comunione pregiudica l’interesse degli altri comunisti, il giudice può stabilire una congrua dilazione, comunque non superiore al quinquennio (art. 1111, comma 1, cod. civ.). È un diritto imprescrittibile, ma può essere sospeso per volontà: a. del testatore che, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi siano minorenni, può disporre che la divisione sia sospesa sino a quando sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Il testatore può anConsulente immobiliare 2009 | 49 051509CIS0838_049a053.qxd 20-05-2009 12:51 Pagina 50 SUCCESSIONI E DONAZIONI articolo che disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non superiore a cinque anni. La clausola testamentaria di indivisione può essere fatta valere da ciascun coerede anche nei confronti dei legittimari e rappresenta una deroga al divieto ex art. 549 cod. civ. sulla quota di riserva dei legittimari; b. dei condividenti; in particolare, i condividenti possono pattuire (il patto è efficace anche per gli aventi causa) di non sciogliere la divisione per un periodo massimo di 10 anni. Se è pattuito un periodo maggiore, la comunione sorge egualmente, ma la durata è ridotta entro il termine decennale; tuttavia la comunione non sorge se la maggiore durata sia stata la ragione essenziale per costituire la comunione stessa (cfr. art. 1111, comma 2, cod. civ.). Il patto di indivisibilità di un immobile deve essere redatto in forma scritta e deve essere trascritto; c. la sospensione della divisione, di tutti o di alcuni beni comuni, può essere disposta per ordine del giudice, ma per un tempo non eccedente i cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi dei condividenti (cfr. artt. 717 e 1111, comma 1, cod. civ.); d. sospensione legale ex art. 715 cod. civ. che ricorre quando tra i coeredi vi sono soggetti futuri e incerti (nascituri concepiti e non concepiti, pendenza in giudizio della qualità di figlio legittimo). • Partecipazione alla divisione di tutti i condividenti Alla divisione devono obbligatoriamente partecipare: – tutti i coeredi ovvero i loro successori a titolo universale o a titolo particolare (legatari), data l’evidente incompatibilità tra la proprietà esclusiva attribuita a ogni singolo condividente e un eventuale persistente diritto di comproprietà, su tutti i beni dell’originaria comunione ereditaria, 50 | Consulente immobiliare 2009 in capo ai non partecipanti alla divisione. La mancanza di alcuno degli aventi diritto comporta la nullità del negozio di divisione che non può essere sanato con la successiva adesione dei coeredi assenti. Hanno diritto di intervenire: – i creditori (privilegiati, ipotecari o chirografi, anche per crediti non scaduti o sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva); – gli aventi causa da un partecipante. È tale anche chi abbia acquistato diritti su uno dei beni comuni, chi abbia acquistato i diritti del condomino in sede di futura divisione, chi abbia acquistato pro quota un diritto reale (usufrutto ecc.) sul bene comune; non è avente diritto il locatario dell’immobile. È avente causa anche il cessionario del diritto di comunione su una parte materiale della cosa comune (o su alcune soltanto delle cose comuni), nonché l’acquirente pro quota di un diritto reale sulla cosa o sulle cose comuni. Non è, invece, avente causa l’acquirente dell’effetto divisionale che può considerarsi avente causa solo dopo la divisione (cfr. art. 1113 cod. civ.). I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione ma non possono impugnare la divisione già eseguita, salvo abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre a essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nota La facoltà di intervenire è concessa per evitare che i creditori e gli aventi causa siano danneggiati dall’eventuale attribuzione al loro debitore di una quota inferiore a quella spettante. In particolare, la norma dispone che 051509CIS0838_049a053.qxd 20-05-2009 12:51 Pagina 51 SUCCESSIONI E DONAZIONI articolo possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione prima della divisione stessa. L’opposizione non deve essere necessariamente notificata a tutti i condividenti. Nella divisione di immobili, l’opposizione deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione (se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda). I creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile, in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione (o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale) devono essere chiamati a intervenire, diversamente la divisione non è efficace nei loro confronti. A loro tutela non può opporsi alcuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione, eccetto per i debiti nascenti da titolo anteriore alla comunione stessa ovvero conseguenti a collazione. • Condividenti incapaci Se i partecipanti alla comunione sono incapaci: – minori di età, interdetti devono, rispettivamente, essere rappresentati dai genitori o dal tutore; – inabilitati, minori emancipati devono essere assistiti da un curatore. Nelle anzidette ipotesi i soggetti incapaci possono partecipare alla divisione ma è necessaria l’autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (la successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte, cfr. art. 456 cod. civ.), sentito il parere del giudice tutelare (cfr. art. 747 cod. proc. civ.). Fasi della divisione Le fasi della divisione dettate dalla legge riguardano la divisione giudiziale ma, se vi è accordo, possono essere applicate anche a quella contrattuale. Tuttavia, solo con riguardo alla divisione ereditaria è possibile applicare la fase della vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari e la collazione. • Stima dei beni Se si dividono beni dello stesso genere non è necessaria la stima. Nelle altre ipotesi la stima dei singoli beni dividendi è premessa indispensabile al fine di formare porzioni di valore corrispondente alla quota. L’art. 726, comma 1, cod. civ. stabilisce che si provvede alla stima secondo il valore venale dei beni da dividere. • Eventuale vendita beni indivisibili Oggetto della divisione sono i beni facenti parte della massa ereditaria: mobili, immobili ecc. Di norma la divisione è fatta in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Prima di formare le porzioni può essere accertata la necessità di procedere alla vendita di immobili non divisibili a un terzo ovvero con l’attribuzione a un condividente in cambio di una corrispondente somma di danaro da dividere tra i coeredi. • Vendita di beni per il pagamento di debiti ereditari Se i coeredi aventi diritto a oltre la metà dell’asse ereditario sono d’accordo sulla necessità della vendita per il pagamento dei debiti ereditari, si procede alla vendita dei beni ereditari mobili e immobili la cui cessione rechi il minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Se vi è accordo di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti senza pubblicità, salvo opposizione dei legatari e dei creditori. • Collazione La collazione consiste nel conferire alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto al fine di evitare una disparità di trattamento tra i coeredi. Consulente immobiliare 2009 | 51 051509CIS0838_049a053.qxd 20-05-2009 12:51 Pagina 52 SUCCESSIONI E DONAZIONI articolo Il conferimento può essere fatto per imputazione (cioè per equivalente) ovvero in natura restituendo alla massa da dividere lo stesso bene ricevuto. • Rendiconto Se durante la gestione dei beni comuni sono sorti rapporti obbligatori tra i partecipanti per eventuali spese sostenute o deterioramenti o miglioramenti apportati alla cosa comune, oppure per i frutti percepiti durante lo stato di divisione, si presenta la necessità di un rendiconto (art. 723 cod. civ.). • Formazione delle porzioni Si procede, quindi, alla formazione di tante porzioni quanti sono i condividenti in proporzione delle rispettive quote (art. 726, comma 2, cod. civ.). Possono verificarsi due ipotesi. La prima riguarda la divisione in natura: sulla base di quanto disposto dagli artt. 1114 e 718 cod. civ., la divisione deve aver luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Nota Per aversi una comoda divisibilità dell’immobile, è necessario che il frazionamento del bene avvenga mediante determinazione di quote in concreto soggette a un autonomo e libero godimento. Tali quote, pertanto, devono formarsi senza comportare problemi tecnici, quali l’eccessivo costo rispetto all’intero. Inoltre la divisione non deve gravare sull’originaria destinazione del bene e non deve causare un deprezzamento del valore delle singole quote, in proporzione al valore dell’intero e alla sua normale destinazione e utilizzazione (Corte App. Genova, 29 luglio 2004). La seconda ipotesi riguarda la divisione con conguagli in denaro. L’art. 728 cod. civ. prevede, infatti, che l’ineguaglianza in natura nelle quote si compensa con un equivalente in denaro. 52 | Consulente immobiliare 2009 • Assegnazione o attribuzione delle porzioni Dispone l’art. 729 cod. civ. che l’assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni uguali di quote disuguali, si può procedere per estrazione a sorte. • Consegna dei documenti Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e ai diritti loro assegnati (art. 736 cod. civ.). • Impugnazione della divisione La divisione può essere impugnata, oltre che per ragioni inerenti all’invalidità di ogni negozio giuridico, con due azioni particolari espressamente previste dal legislatore: annullamento per violenza o dolo e rescissione per lesione. Annullamento per violenza o dolo – L’art. 761 cod. civ. dispone che la divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o dolo, salvo che l’errore cada su presupposti precedenti la divisione, per esempio sul titolo della comunione (in tal caso valgono le regole generali ex art. 1427 e ss. cod. civ.). L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o il dolo è stato scoperto. Rescissione per lesione – La divisione può essere rescissa, quando taluno dei condividenti prova di essere stato leso oltre il quarto (art. 763, comma 1, cod. civ.). A differenza dell’azione generale di rescissione soggetta alla prescrizione di un anno, la rescissione per lesione della divisione si prescrive in due anni dalla divisione. 051509CIS0838_049a053.qxd 20-05-2009 12:51 Pagina 53 SUCCESSIONI E DONAZIONI articolo Fattispecie particolari Divisioni di masse plurime Di regola, anche se i comunisti sono gli stessi, differenti e autonome sono le comunioni derivanti da titoli diversi e aventi a oggetto beni distinti. Vale a dire comunioni di beni (mobili o immobili) diversi tra gli stessi soggetti in forza di titoli differenti (per esempio compravendita, donazione). Diritti reali costituiti da un comunista sulla propria quota Di massima i diritti reali di godimento (usufrutto, servitù ecc.) e garanzia (ipoteca) costituiti da un coerede sulla propria quota del bene comune colpiscono solo la porzione del bene di cui lo stesso coerede risulti proprietario a seguito della divisione. La natura dichiarativa retroattiva della divisione comporta che, a seguito della divisione, la costituzione di usufrutto o di servitù sulla quota di proprietà del costituente investa, rispettivamente, tutta la porzione assegnata ovvero gravi su di essa sin dal momento della loro costituzione. Se, invece, la divisione viene operata con conguaglio, cioè al comunista è assegnata una porzione maggiore o addirittura tutto il bene, la servitù si estende egualmente su tutto il bene assegnato, mentre l’usufrutto e l’ipoteca, salvo diversa volontà delle parti, gravano sul bene entro i limiti del valore della quota. Se la cosa comune gravata, pro quota da usufrutto o ipoteca, è venduta a un estraneo, il bene si trasferisce con i pesi che aveva quando era di proprietà comune e, pertanto, con l’usufrutto e l’ipoteca pro parte. Il regime fiscale Di norma la divisione della comunione è soggetta all’imposta proporzionale di registro dell’1% (a condizione che al condividente siano assegnati beni per un valore non eccedente quello a lui spettante) applicata sulla massa comune determinata, nelle comunioni ordinarie, dai beni risultanti dal precedente atto di trasferimento che abbia scontato la relativa imposta (sia essa imposta di registro, IVA o di donazione) (art. 34, commi 1, 2 e 3; art. 3 Tariffa, parte I, T.U. 131/1986). In tutti i casi se il valore dei beni assegnati a un condividente supera quanto gli spetta, l’eccedenza è presunta (iure et de iure) vendita, ma l’imposta proporzionale è dovuta alle seguenti condizioni e limiti: – se il conguaglio (indipendentemente dal suo effettivo versamento e anche se attuato mediante accollo di debiti della comunione) che il condividente deve corrispondere agli altri condividenti supera il 5% del valore della sua quota; – solo per la parte eccedente il 5% dei conguagli applicando l’aliquota propria prevista per i trasferimenti mobiliari (sino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota) e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza. Nota La divisione con attribuzione a ciascun condividente di beni di parti comuni, effettuata a tacitazione dei rispettivi diritti escluso ogni conguaglio fra i condividenti, è soggetta a imposta proporzionale di registro con aliquota dell’1% per la parte di valore dei beni assegnati corrispondente alla quota di diritto spettante ai condividenti sulla massa ereditaria. L’eventuale parte eccedente è considerata vendita e qualora l’assegnazione divisionale dei beni superi di una percentuale maggiore del 5% il valore della quota di diritto, tale eccedenza è soggetta all’imposta proporzionale con l’aliquota stabilita per i trasferimenti ex art. 34, comma 2, D.P.R. 131/1986 (Ag. entrate, ris. n. 334 del 16 novembre 2007). Per l’ipotesi di divisione di masse plurime (art. 34, comma 4, T.U. 131/1986), ai fini fiscali, le comunioni di beni diversi tra gli stessi soggetti in forza di titoli differenti (per esempio compravendita, donazione) sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote, sempre tra gli stessi soggetti, deriva da successione mortis causa. Di conseguenza l’a ttribuzione a ciascun condividente della proprietà esclusiva di un bene è soggetta all’imposta di registro dell’1% prevista per le divisioni e non a quelle dei trasferimenti mobiliari o immobiliari. Consulente immobiliare 2009 | 53