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sull`applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONUNCIATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO.
ULTIMI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI.
a cura di Angelo Buscema e Mariagabriella Corbi
E’ noto che, sotto il profilo di teoria generale, il principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato è una manifestazione del principio del
contraddittorio e della difesa della controparte, che sarebbe inevitabilmente
menomata dalla pronuncia ultra petita; tale principio prescrive al giudice di
pronunciarsi su ciò che è postulato con l’esercizio dell’azione e non oltre, fermo
restando che il ricorrente ha l’aspirazione ad una pronuncia di merito e non ad
una pronuncia meramente processuale. L’art. 112 Cod. Proc. Civ. è applicabile al
processo tributario in forza del rinvio generale alle norme del codice di rito
compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, D.lg. 31 dicembre 992 n. 546).
Trattasi, infatti, di un giudizio d’impugnazione in cui la fondatezza della
pretesa tributaria va giudicata in base a quanto devoluto al giudice, tramite le
censure specifiche mosse dal ricorrente in relazione alla pretesa erariale
evidenziata dall'atto impositivo (Cassazione sentenza n. 8387 del 20/09/1996).
Peraltro, il processo tributario, non è annoverabile tra quelli di
"impugnazione-annullamento" ma tra i processi di "impugnazione- merito" in
quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato ma alla
pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal
contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio. Ne deriva che il Giudice, il quale
ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere
sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo ma deve esaminare
nel merito la pretesa tributaria, ed eventualmente ricondurla alla corretta misura,
entro i limiti posti dalle domande di parte (Sentenza 16 maggio 2007, n. 11217 e
sentenza n. 15825 del 12 luglio 2006della Corte di Cassazione).
Si ha vizio d’ultrapetizione quando il giudice pronunci più di quanto gli sia
stato chiesto ovvero si verifica allorché attribuisca ala parte un bene non richiesto
o un maggior bene di quello richiesto(si pensi alla condanna al rimborso di un
tributo superiore a quello domandato dal contribuente; si pensi ad una pronuncia
su eccezioni in senso stretto non dedotte dalle parti;si pensi all’evidente disparità
tra motivo dedotto dal ricorrente e motivo posto a base della decisione
d’accoglimento del ricorso; si pensi alla pronuncia su un’eccezione non sollevata
dalle parti e non rilevabile d’ufficio; si pensi alla pronuncia su un motivo dedotto
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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non nell’atto d’appello ma irritualmente in una memoria successiva; si pensi
all’accoglimento della domanda di pagamento interessi mai proposta dal
contribuente; si pensi alla decisione della Commissione tributaria di secondo
grado che, in assenza d’impugnativa in appello da parte del contribuente,
determini il valore di un immobile compravenduto in misura inferiore a quella
fissata dai giudici di primo grado; si pensi all’accoglimento della censura dedotta
in modo generico dal contribuente con il ricorso introduttivo). Si ha extrapetizione
quando il giudice pronunci un provvedimento diverso da quello richiesto (es. il
giudice emana una sentenza di condanna al ricorso quando invece gli era stato
richiesto una sentenza d’accertamento).
Si ha omessa pronuncia quando il giudice non decide su alcuni capi della
domanda autonomamente apprezzabili ovvero su un punto decisivo della
controversia(si pensi alla sentenza di secondo grado che ometta totalmente di
prendere in esame e, perfino, di menzionare l’appello incidentale dell’ufficio; si
pensi alla condanna generica al rimborso del tributo qualora la parte ne abbia
invece richiesto anche la quantificazione; si pensi alla sentenza che ometta di
pronunziare sulle spese di liti).
La pronuncia viziata da ultra-extra petizione o da omessa pronuncia è
nulla. Tale vizio si converte in motivo d’impugnazione sanabile con il passaggio in
giudicato della sentenza; esso è denunciabile solo con gli ordinari mezzi
d’impugnazione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame (Cassazione
sentenza n. 14083 del 27/07/2004).
Le regole dettate per il nuovo processo tributario sono sostanzialmente
modellate sul processo civile e pertanto trovano in esso applicazione, per la parte
non disposta, le norme generali fissate dal codice di procedure civile per ìl rito
civile. Il giudice tributario quindi, in armonia con quanto stabilito per il giudici
civile, deve emettere la sentenza sulla scorta di quanto richiesto dall’attore
(ricorrente) nella propria domanda, sulla base di quanto eccepito dalla parte
resistente (convenuto) nella comparsa di costituzione ed alla luce di quanto
emerso nel corso del giudizio. In particolare l’art. 112 del c.p.c., stabilisce che “il
giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non oltre i limiti di esse; e non
può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle
parti”. Anche le eventuali eccezioni di nullità soffrono i limiti fissati dall’art.157
c.p.c.. In buona sostanza, anche nel processo tributario l’attore deve indicare
nell’atto introduttivo gli elementi che pone a fondamento della propria domanda
(art. 22 D. L.vo 546/92 in armonia con quanto previsto dall’art. 163 c.p.c.)
mentre il convenuto in forza dell’art. 23 del citato decreto deve esporre le sue
difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indicando le prove di
cui intende valersi e proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio.
È evidente che, anche nel processo tributario, l’individuazione dell’esatta
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato richiede che si renda necessario
accertare il reale contenuto del ricorso introduttivo ovvero le precise ragioni del
contendere.
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E' interessante richiamare, per una migliore difesa, alcune decisioni
giurisprudenziali in materia:
1) Laddove il giudice del merito abbia accolto la domanda principale avanzata dal
contribuente e volta all’annullamento integrale dell’avviso di liquidazione
impugnato, incorre in vizio di ultrapetizione qualora sia accolta la domanda
subordinata (ed assorbita) circa la determinazione della rendita catastale oggetto
di contenzioso e rettifica per il tramite di successiva conciliazione giudiziale (Sent.
n. 23531 del 26 giugno 2008 dep. il 12 settembre 2008 della Corte Cass., Sez.
tributaria);
2) La denuncia di omessa considerazione delle eccezioni e obiezioni mosse alla
sentenza di primo grado è configurabile come error in procedendo per violazione
dell’art. 112 c.p.c., e non come vizio di motivazione o error in iudicando, avendo
questa Corte in proposito affermato che il vizio di motivazione è configurabile
nell’ipotesi in cui il giudice abbia serbato il silenzio su una o alcune delle
questioni sottoposte al suo esame nell’ambito di una domanda o eccezione,
mentre è configurabile la violazione dei doveri decisorii, di cui all’art. 112 c.p.c.,
qualora si affermi che sia mancata la statuizione in ordine alla domanda o
all’eccezione proposta. L’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche
eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell’art. 112 c.p.c.,
deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c., e,
conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa
censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero
come vizio della motivazione(Sent. n. 5223 del 30 novembre 2007 dep. il 28
febbraio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria);
3) Così come nel giudizio civile ordinario, il thema decidendum sul quale il giudice
dell’appello è chiamato e deve limitarsi a pronunciare - incorrendo altrimenti
nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato
sancito dall’art. 112 Cod. Proc. Civ. - concerne, esclusivamente, oltre che le
questioni rilevabili d’ufficio (non precluse da statuizioni non impugnate della
decisione di primo grado), quelle sollevate, specificamente, dalla parte appellante
con i motivi articolati a supporto del gravame, quelle oggetto d’eccezioni
esaminate e ravvisate fondate dal primo giudice, nonché d’eccezioni nuove che
l’appellato sia tuttora legittimato a sollevare in procedimenti svoltisi in primo
grado nella vigenza del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e, infine, se ed in quanto
espressamente riproposte dall’appellato, quelle non esaminate o non accolte dal
detto giudice(Cassazione sez. v del 9 /12/2000 n. 7907);
4) la pronuncia con cui il giudice del merito per effetto dell’erroneo
apprezzamento degli atti processuali , ha escluso la proposizione di una specifica
domanda giudiziale , non viola l’articolo 112 del cpc, ma realizza un errore nella
ricostruzione dell’effettivo contenuto dell’atto processuale, attività questa che
compete al giudice del merito nell’esercizio di un proprio potere e che è
sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della
motivazione(Cassazione sentenza n. 10948 del 2/10/1999);
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5) viola il principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, il giudice che
estende d’ufficio gli effetti favorevoli della sentenza , pronunciata tra il creditore e
uno dei debitori in solido, agli altri coobbligati, atteso che l’articolo 1306, secondo
comma, cc non ammette un’efficacia immediata, nei confronti dei coobbligati
estranei al giudizio, della sentenza a loro favorevole, ma attribuisce
semplicemente ad essi il potere di avvalersene (Cassazione sentenza n. 3201 del
5/04/1996);
6) ove il contribuente impugni l'avviso d’accertamento di valore di un bene
immobile sostenendone la nullità per vizio di motivazione, la contestazione
relativa alla validità dell'avviso d’accertamento non costituisce una questione
astratta, ma comprende in sé necessariamente l’affermazione della congruità del
valore dichiarato dal contribuente e perciò l’amministrazione che si difende,
asserendo l’adeguatezza della valutazione compiuta nell'atto, deve nel contempo
indicare le prove su cui fonda la sua pretesa. Pertanto la questione relativa alla
prova del valore del bene non e' estranea al giudizio e la relativa pronuncia della
Commissione Tributaria Centrale non viola l'art. 112 cod. proc. civ., ancorche' le
commissioni di primo e di secondo grado si siano limitate a dichiarare la nullità
dell'avviso d’accertamento per difetto di motivazione (Cassazione sez. 1
sentenza n. 03235 del 21/03/1995);
7) qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso d’accertamento,
sia passato all'esame del rapporto sostanziale, devesi ritenere, per com’è
strutturato il giudizio di fronte alle Commissioni Tributarie, che ha ritenuto tale
eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché
avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente
costruito come giudizio d’impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il
"veicolo d’accesso" al giudizio di merito, cui si perviene solo per il tramite di tale
impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrano vizi formali dell'atto,
tali da condurre ala sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa
pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la
giurisdizione attribuitagli (Cassazione sez. 1 sentenza n
02943
del
20/03/1998);
8) il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di
attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità
rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione- nel divieto di sostituire la
domanda proposta con una diversa, perché fondata su una diversa "causa
petendi" o su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti e sulla quale,
pertanto, non si è realizzato il contraddittorio (in applicazione di tale principio, la
S.C. ha riconosciuto il vizio di ultrapetizione in un caso nel quale, dinanzi alla
commissione tributaria, il ricorrente aveva dedotto come unica ragione di
annullamento dell'atto impositivo l'avvenuto condono "tombale" ex art. 18 legge
30 dicembre 1991, n. 413, sul rilievo che esso avrebbe precluso
all'amministrazione finanziaria la possibilità di procedere a liquidazione ex art.
36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre il giudice tributario,
disattesa tale unica doglianza, aveva accolto il ricorso del contribuente per non
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avere l'Ufficio chiarito in giudizio i motivi della indeducibilità di determinati oneri)
(Cassazione sez. 5 sentenza n. 02340 del 17/02/2001);
9) il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato
dell'Ufficio tributario senza operare, pena il vizio di ultrapetizione, una diversa
qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, atteso che è precluso al
giudicante
il
potere
amministrativo
tributario
sostanziale
spettante
all'amministrazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il
vizio di ultrapetizione in un caso nel quale la commissione tributaria - davanti
alla quale era stato impugnato un avviso di accertamento che qualificava l'attività
svolta dal contribuente come "reddito derivante da attività commerciale non
esercitata abitualmente", ai sensi dell'art. 81, comma primo, lettera i) del D.P.R.
n. 917 del 1986 - aveva qualificato il reddito oggetto dell'accertamento come
"derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente", ai sensi
dell'art. 81, comma primo, lettera l) del D.P.R. n. 917 del 1986) (Cassazione sez.
5 sentenza n. 02531 del 22/02/2002);
10) il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente
processuale (relativa, nella specie, alla asserita inammissibilità dell'appello
dinanzi a commissione tributaria regionale per effetto della dedotta violazione del
divieto, ex art. 57 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, di pro-porre nuove
eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio )non e' suscettibile di dar luogo a vizio
di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di
mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al
riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112
cod. proc. civ. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente
censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica
prospettata dalla parte(Cassazione sez. 5 sentenza n. 03927 del 18/03/2002);
11) non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, fermi restando i fatti
addotti dall'Amministrazione a sostegno della propria pretesa e senza immutare
il petitum, proceda alla riqualificazione giuridica della fattispecie (nella specie la
S.C. ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, in
materia di tassa per l'occupazione del suolo pubblico, aveva qualificato come
permanente anziché come temporanea l'occupazione, non comportando la
riconduzione del caso all'una o all'altra ipotesi di cui all'art. 42 del D.lg. n.
507/1993 alcun mutamento del "thema decidendum")(Cassazione sez. 5 sentenza
n. 03936 del 18/03/2002).
12) Si ha violazione dell’art. 112 c.p.c., allorché il giudice fondi il giudizio solo ed
esclusivamente sulla scorta di un’eccezione non proposta dalla parte resistente,
non rilevabile d’ufficio e che non riguarda la nullità dell’atto introduttivo
(sentenza n. 147 del 4 ottobre 2006 della Commissione tributaria Regionale di
Roma sez. 36);
13) il Giudice di merito che accoglie la domanda del contribuente per un motivo
diverso da quello addotto a suo fondamento dalla parte, viola l'art. 112 cpc
(Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 29-04-2005, n. 8930).
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Sent. n. 23531 del 26 giugno 2008 (dep. il 12 settembre 2008) della Corte Cass.,
Sez. tributaria Fatto - La S.I.A.B. S.R.L. ha impugnato un avviso di liquidazione ICI, con
irrogazione di sanzioni per incompleto versamento dell’imposta, con il quale il
Comune di Ancona richiedeva il saldo del tributo che, per l’anno 1998, in
relazione ad un immobile classificato D3, destinato a sala cinematografica,
risultava versato nella misura del 50%.
A sostegno dell’originario ricorso, la società eccepiva che nulla più era dovuto
al Comune a titolo di imposta sugli immobili, perché, per l’immobile in questione,
competeva l’agevolazione della riduzione del 50%, ai sensi del D. Lgs. n. 504 del
1994, art. 8, comma 1, trattandosi di fabbricato inagibile e di fatto non utilizzato,
posto che lo stesso Comune di Ancona, fin dal 1992, aveva revocato la licenza
per l’esercizio della sala cinematografica, in seguito alla accertata inagibilità del
locale, e che era noto in città che la sala era rimasta inutilizzata. La società,
inoltre, rappresentava che erroneamente il Comune aveva liquidato l’imposta
sulla base della rendita catastale attribuita dall’UTE nel 1991, rendita che però
era stata impugnata dalla società e rideterminata al ribasso a seguito di
conciliazione giudiziale del 21 ottobre 1998.
La Commissione tributaria adita in primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo
che il testo originario dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs., non conteneva specifiche
prescrizioni relativamente all’accertamento sostanziale della inagibilità ed
inutilizzazione di fatto degli immobili ammessi alla riduzione dell’imposta. Inoltre,
il primo giudice statuiva che, comunque, il calcolo dell’imposta dovesse essere
effettuato sulla base della rendita ridotta a seguito della conciliazione giudiziale,
sul rilievo che l’accordo sulla riduzione della rendita comportasse la vanificazione
degli atti di liquidazione notificati sulla base della rendita "annullata".
Il Comune ha proposto appello deducendo il vizio di ultrapetizione (in quanto
erroneamente la CTP avrebbe accolto, oltre alla domanda principale, intesa ad
ottenere l’annullamento dell’avviso impugnato, anche la domanda subordinata
intesa ad ottenere il ricalcalo dell’imposta residua dovuta sulla base della minore
rendita stabilita con la conciliazione, ma soltanto in caso di rigetto della
domanda principale), la errata applicazione retroattiva degli effetti della
conciliazione e la errata interpretazione retroattiva del D.Lgs. n. 504 del 1992,
art. 8, comma 1. Deduceva altresì che la CTP aveva indebitamente ritenuto
sussistente i presupposti per la riduzione dell’imposta.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo
grado. In particolare, ha ritenuto provata in fatto l’esistenza dei presupposti
per beneficiare della riduzione richiesta ed ha escluso il vizio di ultrapetizione
ritenendo che la domanda introduttiva tendesse ad ottenere, congiuntamente,
l’annullamento dell’atto impugnato e la riliquidazione dell’imposta sulla base della
minore rendita catastale.
Avverso tale decisione il Comune di Ancona ricorre con quattro motivi,
illustrati anche con memoria.
La società contribuente resiste con controricorso.
Diritto - Il ricorso merita accoglimento nei termini appresso specificati.
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Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
formulata dalla parte resistente, per la mancata formulazione dei quesiti di
diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., posto che quest’ultima disposizione trova
applicazione per i ricorsi proposi avverso le sentenze pubblicate a partire dal 2
marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2, pubblicato in G.U. 15
febbraio 2006, con vacatio legis ordinaria), mentre la sentenza impugnata risulta
depositata il 16.6.2004).
Con il primo motivo, il comune di Ancona denuncia la violazione degli artt. 99
e 112 c.p.c., sotto il profilo della ultrapetizione e della violazione del principio
della domanda. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente è che, con l’atto
introduttivo del giudizio, la società contribuente aveva chiesto, in via principale,
l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta, perché l’integrazione
richiesta non era dovuta, e, in subordine, aveva chiesto che, nel caso in cui
l’integrazione fosse stata dovuta, la stessa doveva essere rideterminata sulla base
della rendita catastale ridotta a seguito della conciliazione. Pertanto, i giudici
di merito erano incorsi nel denunciato vizio di ultrapetizione e/o di violazione
del principio della domanda, avendo accolto anche la domanda subordinata,
nonostante l’accoglimento, assorbente, della domanda principale. La censura
appare fondata nel senso che l’accoglimento della richiesta di annullamento
dell’atto impugnato preclude ogni ulteriore indagine sulla rendita catastale da
applicare. Due sono i casi: o la società ha chiesto la rideterminazione della sola
differenza di imposta dovuta sulla base della minor rendita conciliata tra le parti,
e allora è chiaro che la domanda andava presa in considerazione soltanto nel
caso in cui la pretesa integrazione fosse stata ritenuta legittima, avendo una
evidente natura subordinata; ovvero la società ha chiesto congiuntamente sia
l’annullamento dell’atto impugnato, sia la rideterminazione dell’imposta dovuta,
in base alla aliquota ridotta, anche in relazione al 50 % già versato.
Nella prima ipotesi, l’annullamento dell’atto impositivo, in toto, comporta
l’assorbimento della domanda intesa ad ottenere soltanto la riduzione della
differenza di imposta richiesta dal Comune. Nella seconda ipotesi, la richiesta di
rideterminazione dell’imposta dovuta, nonostante l’annullamento dell’atto
impugnato, avrebbe il senso di una irrituale richiesta di rimborso rispetto al
50% già pagato dalla società. In questo caso, la domanda sarebbe stata
inammissibile, perché la procedura per ottenere i rimborsi fiscali deve essere
attivata con apposita richiesta per poi impugnare l’eventuale provvedimento di
diniego che nella specie manca.
In entrambi i casi la domanda di rideterminazione dell’imposta non poteva
essere accolta. Nella specie, l’esame dell’atto introduttivo, consentito dalla
censura processuale, evidenzia che la società ha comunque chiesto che la
liquidazione dell’imposta dovesse avvenire sulla base della rendita ridotta, per
cui, come ha rilevato la CTR, si tratta di domande che non sono proposte in via
alternativa e, quindi, la seconda, non essendo stata ritenuta assorbita,
andava dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciando la violazione e falsa
applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, e art. 11, comma 1,
lamenta che la CTR, accogliendo la domanda relativa alla rideterminazione
dell’imposta, avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla
conciliazione intervenuta nell’ottobre del 1998.
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La censura è assorbita dalla inammissibilità originaria della domanda relativa
alla rideterminazione del debito fiscale.
Il terzo motivo è inammissibile quanto meno per carenza di interesse, posto che
il comune ricorrente lamenta, in maniera criptica e comunque non
autosufficiente, l’omessa pronuncia della CTR in relazione ad un errore
commesso dal giudice di primo grado, riferito alla applicazione della aliquota di
imposta. Sostiene la parte ricorrente che erroneamente la CTP avrebbe indicato
come aliquota da applicare nell’anno in contestazione quella del 6% invece di
quella del 4,5 per mille. Appare arduo capire quale sia l’interesse del comune a
far stabilire che l’imposta sia dovuta non nella misura del 6% ma nella misura
del 4,5 per mille.
Con il quarto ed ultimo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione del D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1, per aver ritenuto
legittima la denuncia per facta concludentia dello stato di inagibilità ed
inutilizzabilità della sala cinematografica. La censura è inammissibile perché sul
punto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR ha
riconosciuto il diritto alla riduzione dell’imposta sul rilievo in base alla
documentazione acquisita era risultata accertata la sussistenza dei requisiti della
inagibilità ed inutilizzazione di fatto dell’immobile in questione.
Nella specie, poi, non è contestato che lo stesso Comune aveva revocato la
licenza per l’esercizio della sala cinematografica per inagibilità dell’immobile e
che notoriamente la sala non era stata più utilizzata (p. 1 della sentenza
impugnata). Pertanto, tenuto conto del principio di collaborazione e buona
fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n.
212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la
quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente
noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi
che nessun altro onere probatorio gravasse sul contribuente.
Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto,
va dichiarata inammissibile la domanda di rideterminazione dell’imposta, in forza
dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Gli altri motivi vanno rigettati e resta perciò
confermata la decisione impugnata nella parte in cui annulla l’avviso di
accertamento notificato alla società per ottenere l’integrazione dell’imposta, in
realtà non dovuta.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, in
considerazione dei profili di novità delle questioni esaminate.
P.Q.M. - La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, e
rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e,
decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda del contribuente
relativa alla rideterminazione della obbligazionetributaria sulla base della minore
rendita catastale concordata in sede diconciliazione giudiziale.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Angelo Buscema e Mariagabriella Corbi
25 Settembre 2008
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