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PDF – Trib. Rimini – Sent Appello n° 56 del2014

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PDF – Trib. Rimini – Sent Appello n° 56 del2014
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iJ .:U * 1*
REPIJBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
It Tnibunale di R.imini
In funzione di Giudice di APPetlo
In compo
si
t.. ; ',.
N. 56/14
Sent. App.
N.
N.
R.G. APP.
N.R.
Comunicata al P.G.
zione Monocratica
0 g Gtu
in persona di:
2015
Est.Es.
Dott. Massimo DI P.A.TRIA
ha pronunciato la seguente
Scheda
SENTENZA
nel processo penale
contr'o
nato a
elett. dom.to c/o
Rimini;
il difensore di
il
, residente
foro di
del
fiducia avv. Lucia Varliero
Mod' 3/ s'G'
deceduto
SENTENZ.A'
il
nato
elett'
in data 31110120\4
dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia aw. Lucia Varliero del Foro di
Rimini:
libero - contumace denositata
*
TMPUTATI
u"treato p'
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Tli?*;i?l
t
ed il àecoro ui
di
'onorebugiardo, bastardo della madonna...morto
falso
un
disgraziato marocchino'..stronzo
ladro. ..scemo..non capisci t)n cazzo"
in
di
meLda,
'
,il
del reato p, e p. dali'art. 612 c.p. in quanto minacciava di ingiusto danno
proferendo le seguenti ftasi" tifaccio la festa porca
madonna, vengo giu e ti ammazzo...stai attento che se vieni lì porca
il
$ Glu, rff5
madonna
Íi
ammazzo...stai bene sotto terra"
1n
. del reato p. e p. dall'art' 594 c.p. in quanto
proferendo le seguenti
offendeva I'onore e il decoro di
frasi: "non hai i coglioni per spegnele la telecamera"
il
1n
del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. in quanto minacciava di ingiusto daruro
proferendo le seguenti frasi: "non mi vai nella mia
macchina sennò tiroiuori il manganello e ti spacco la testa in quattro"'ti
prendo seîzatelecamera io a te! Ti scavo la fossa, riprendi bfavo".
in
il
**>&
Appellante: il difensore della Parte civile
,e
Avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace diRimini in data
e
27109/Z0II, con cui, visti gli ar1t. 530 c.p.p' assolve
dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato'
***
Con I'intervento del Pubblico Ministero Dott. Marino Cerioni e dell'Aw.
Stefano Caroli del Foro di Rimini per le parti civili costituite e del dott.
Giordano Fabbri in sostituzione, come da delega, dell'Aw' Lucia Varliero,
di fiducia, del Foro di Rimini, per gli imputati '
Le parti hanno concluso come segue:
Il
Pubblico Ministero: chiede la conferma della sentenza di 1o grado per
NDP Per morte del reo Per
Il
difensore della parte civile: si ripoila all'atto di appello e deposita nota
spese.
difensore degli imputati: si associa alle richieste del PM; chiede
l,assoluzion" p"r"hé il fatto non sussiste o pel prove insuff,rcienti'
MOTIVAZIONE
ll
Con senrenza de:.27.9.2011
il Giudice di pace di Rimini mandava
.*--,2_-_*.
assolti
e
dai delitti rispettivamente ascritti
in rubrica con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
All'
esito dell' istruttoria dibattimentale,
il
Giudice di prirne cure riteneva
che nella condotta dei prevenuti fosse carente la volontà di recare offesa all'
altrui patrimonio morale proprio perché la peculiarità della vicendas "lascia
intravedere che
interpretare
il fine perseguito è
diverso
le parole inurbane e grevi,
dall' offesa, potendosi
pronunciate
nei confronti
dei
matricardi, come parole di vzs iniuriandi et necandi, ma frutto dello stato d'
animo fortemente provato dalla provocazione in corso".
Proponevano appello ai fini
civili le parti civili
costituite
e
l' insussistenza della esimente della
provocazione ex art. 599 c.p. che il Giudice di pace aveva
.
deducendo
sostanzialmente ritenuto sussistente ed individuata
nell' uso, da parte dei
di una telecamera per efÈttuare le riprese ritenute provocatorie
dagli imputati.
Nelle more, dopo
l'
emissione della sentenza di primo grado,
I' imputato
decedeva.
All'
esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe
trascritte,
il
giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in
udienza.
Ritiene
il
giudice che, ferma restando
I' inammissibilità dell' appello nei
a causa del suo decesso (cfr.
confronti dell' imputato
Cass. Sez. 1, Sentenza n.36220 del29l09l20i0 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv.
24829I: "La morte dell'imputato soprawenuta, nelle more del giudizÌo di
appello, alla sua assoluzione in primo grado con [aformula "perché il fatto
non costifuisce reato"
fa
venir meno
il
rapporto processuale, con la
conseguenza che l'appello della parte civile awerso Ia sentenza assolutoria
deve essere dichiarato inammissibile
e che le Sue eventuali
pretese
restitutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dtnanzi al giudice
v-
civile nei confronti degli eredi"),
il
glavame nei confronti di
debba ttovare accogl imenlo.
Dall' istruttoria
espletata drnanzi al Giudice di prime cure è emelso con
tranquillant e certezza che
i
due imputati abbiano plonunciato,
all' indurzzo
nell'
delle persone offese e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate
e ciò non
imputazione, le frasi ingiuriose e minacciose, riportate in rubrica,
altri testi a
solo in forza delle dichiarazioni rese dalle persone offese e degli
vario titolo presenti ai fatti e deile parzialt ammissioni dell' imputato
("non hai i coglioni di Spegnere la telecamera"; ti scal)o la fossa"),
ma ma anche e soprattutto dalla visione delle riprese, effettuate dai
e da quanto constat o de visu dai carabinieri, intervenuti il
1.7.2007 sul luogo dei fatti.
In
particolare nella verb alizzazione del contenuto delle riprese video
(udienza 18.10.2010),
il
Giudice di pace da atto che I' imputato
che minacciava di fare causa'
oronuncia all' indirizzo dr
di denunciare le controparti, }a frase: "Non hai i cogliont per spegnere la
se no tiro
telecamera", pef poi proseguire: "Non mi vai nella macchina
fuori il manganello e ti spacco Ia testa
tn quattro, ti prendo la telecamera,
scavo lafossa ti seppellisco nel giardino"
Sono del tutto evidenti sia
espressione "Non hai
la
i coglioni..."
ti
'
valenza offeniiva ed oltraggiosa dell'
(certamente idonea a ledere
I'
onore e
il
decoro della persona offesa), sia la portata intimidatoria dell' ulteriore
la
prospettazione di un male ingiusto, qual è certamente quella di spaccare
testa o di "scavare la fossa" per seppellire la persona minacciata.
di cui all'
Mette contc al riguardo rilevare altresì, da un lato, che l' esimente
applicabile
art. 599 c.p., evocata dal giudice di prime cule, non è cerlamente
al delitto di minaccia; dall' altra, nello specifico,
nessuna reciprocità di
può ritenersi "fatto
offese emefge nell' episodio del l.l.2007, ne tanto meno
di riprese
ingiusto,,, rilevante ai sensi dell' art. 599 co.2o c.p.l'esecuzione
v10eo.
Invero insegna la Suprema corte (cass. Sez. 5, Sentenza n. 9907
1611212011
ud.
diffamazione,
le
del
(dep. 1410312012) Ftv. 252948) che "in tema di ingiuria
causa
di
e
non punibitità della provocazione cli cui all,art.
599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto
altrtti integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso
sia lesivo dÌ regole comunemente accettate nella civile convivenza".
A titolo esemplificativo, la Corte di legittimità ha ad esempio indicato come
circostanze idonee a giusitficare la reazione offensiva la condotta di colui
che instauri una relazione sentimentale con
il
coniuge dell'offensore,
contrastante con I'obbligo di fedeltà reciproca dei coniugi stabilito dall'art.
143, comma secondo, cod. civ. (sez. 5, Sentenza n. 31177 der 2210512009
ud. (dep.
2810712009) Ptv. 244493); laviolazione delle regole deontologiche
che devono informare
i rapporti tra due avvocati (Sez. 5, Sentenza n. zl455
ud.
(dep. 2210512009 ) Rv. 243506); modalità che, alla
del 11/03/2009
stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano
vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione
di iattanza, dispetto,
rivalsa (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi
umilianti gli
"incontri
tra padre e hglia sottoposti a
e
condizioni
puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della
bimba, Ia quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare,
oltre che
il
luogo dell'incontro costituito dall'interno deli'abitazione con
videoripresa delle sequenze degli stessi
e
conseguente pericolo di
trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata I'esimente
della provocazione) (Sez. 5, sentenza n. 40256 der 1610912008
28/10/2008
) Rv. 241732); la minaccia di riferire alla
ud.
(dep.
stampa una banale
controversia per risarcimento di danni di valore modesto, con conseguente
pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla
contropaile (Sez.
5,
sentenza
n.
33643
del
0910312005
ud. (dep.
|410912005)r'lv.232327);ildeliberatosilenziomantenutodaidirigentidiun
solleciti e delie diffide' riferentisi ad
istituto di credito, ad ontadei ripetuti
inviati dalla controparte (Sez. 5, Sentenza
un complesso contenzioso in atto,
n.5198de|23l03ljgg4Ud.(dep.04/051|994)Rv.198020);lacondottadi
coluicheprosegualacostruzionediunmuro,nonostantesiastatosottoposto
aprocedimentopenaleperiireatodiusurpazionedisuoloaltruiesiastato
emessoprovvedimentodisequestrodelmuro,anullariievandoilcarattere
(Sez' 5' Sentenza n' 51 1 1 dei
prowisorio di tale misura cautelare
2510311993
Cc' (dep' 1910511993) Rv' 195371)'
Nelcasodispecie,iasempliceesecuzionediripresevideo,evidentemente
ftna|izzateadocumentareunostatodifattoinvistadiuneventuale
contenzioso giudiziario
-
a fronte di un costante contenzioso
di fatto
- non
costituiscecertamente..fattoingiusto,,,taledagiustificarelareazione
ingiuriosadelelaconseguenteapplicazionedell,esimente.
Diquiilriconoscimentodellaresponsabilitàdelperifatti
contestatigli,conconseguentecondannaalrisarcimentodeidannoinfavore
liquidato come da dispositivo'
della parte civile
'
dall' esistenza comunque di un
Ricorrono giustifrcati motivi - rapplesentati
di recirpoca tensione' prortrattasi
contenzioso tra le parti e da una situazione
neltempo-peldichiararecompenzatetralepartilespesedientrambii
gradi di giudizio'
siustifica
11 carico di lavoro dell' uffrcio
il
termine di giomi novanta per la
redazione della motiv azione'
P.Q.M.
Il Giudice
Vistigliartf.576,605c'p'p''tnpanialeriformadellasentenzaindata2T
di Rimini' appellata da
settembre 2011 del Giudice di Pace
e
condanna
ctvtte
danno, nei confronti della parte
al risarcimento del
che liquida
G:'
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l:u
I
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i
i
complessivamente ed equitativamente nella somma di euro 1500.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi'i gradi di
giudizio.
Conferma nel resto.
Giorni novanta per il deposito della motivazione.
Rimini,31 ottobre 2014
r}dassi6Di
Fly UP