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PDF – Trib. Rimini – Sent Appello n° 56 del2014
fl À ii li'-l' iJ .:U * 1* REPIJBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO It Tnibunale di R.imini In funzione di Giudice di APPetlo In compo si t.. ; ',. N. 56/14 Sent. App. N. N. R.G. APP. N.R. Comunicata al P.G. zione Monocratica 0 g Gtu in persona di: 2015 Est.Es. Dott. Massimo DI P.A.TRIA ha pronunciato la seguente Scheda SENTENZA nel processo penale contr'o nato a elett. dom.to c/o Rimini; il difensore di il , residente foro di del fiducia avv. Lucia Varliero Mod' 3/ s'G' deceduto SENTENZ.A' il nato elett' in data 31110120\4 dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia aw. Lucia Varliero del Foro di Rimini: libero - contumace denositata * TMPUTATI u"treato p' :t Tli?*;i?l t ed il àecoro ui di 'onorebugiardo, bastardo della madonna...morto falso un disgraziato marocchino'..stronzo ladro. ..scemo..non capisci t)n cazzo" in di meLda, ' ,il del reato p, e p. dali'art. 612 c.p. in quanto minacciava di ingiusto danno proferendo le seguenti ftasi" tifaccio la festa porca madonna, vengo giu e ti ammazzo...stai attento che se vieni lì porca il $ Glu, rff5 madonna Íi ammazzo...stai bene sotto terra" 1n . del reato p. e p. dall'art' 594 c.p. in quanto proferendo le seguenti offendeva I'onore e il decoro di frasi: "non hai i coglioni per spegnele la telecamera" il 1n del reato p. e p. dall'art. 612 c.p. in quanto minacciava di ingiusto daruro proferendo le seguenti frasi: "non mi vai nella mia macchina sennò tiroiuori il manganello e ti spacco la testa in quattro"'ti prendo seîzatelecamera io a te! Ti scavo la fossa, riprendi bfavo". in il **>& Appellante: il difensore della Parte civile ,e Avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace diRimini in data e 27109/Z0II, con cui, visti gli ar1t. 530 c.p.p' assolve dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato' *** Con I'intervento del Pubblico Ministero Dott. Marino Cerioni e dell'Aw. Stefano Caroli del Foro di Rimini per le parti civili costituite e del dott. Giordano Fabbri in sostituzione, come da delega, dell'Aw' Lucia Varliero, di fiducia, del Foro di Rimini, per gli imputati ' Le parti hanno concluso come segue: Il Pubblico Ministero: chiede la conferma della sentenza di 1o grado per NDP Per morte del reo Per Il difensore della parte civile: si ripoila all'atto di appello e deposita nota spese. difensore degli imputati: si associa alle richieste del PM; chiede l,assoluzion" p"r"hé il fatto non sussiste o pel prove insuff,rcienti' MOTIVAZIONE ll Con senrenza de:.27.9.2011 il Giudice di pace di Rimini mandava .*--,2_-_*. assolti e dai delitti rispettivamente ascritti in rubrica con la formula "perché il fatto non costituisce reato". All' esito dell' istruttoria dibattimentale, il Giudice di prirne cure riteneva che nella condotta dei prevenuti fosse carente la volontà di recare offesa all' altrui patrimonio morale proprio perché la peculiarità della vicendas "lascia intravedere che interpretare il fine perseguito è diverso le parole inurbane e grevi, dall' offesa, potendosi pronunciate nei confronti dei matricardi, come parole di vzs iniuriandi et necandi, ma frutto dello stato d' animo fortemente provato dalla provocazione in corso". Proponevano appello ai fini civili le parti civili costituite e l' insussistenza della esimente della provocazione ex art. 599 c.p. che il Giudice di pace aveva . deducendo sostanzialmente ritenuto sussistente ed individuata nell' uso, da parte dei di una telecamera per efÈttuare le riprese ritenute provocatorie dagli imputati. Nelle more, dopo l' emissione della sentenza di primo grado, I' imputato decedeva. All' esito della discussione, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza. Ritiene il giudice che, ferma restando I' inammissibilità dell' appello nei a causa del suo decesso (cfr. confronti dell' imputato Cass. Sez. 1, Sentenza n.36220 del29l09l20i0 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 24829I: "La morte dell'imputato soprawenuta, nelle more del giudizÌo di appello, alla sua assoluzione in primo grado con [aformula "perché il fatto non costifuisce reato" fa venir meno il rapporto processuale, con la conseguenza che l'appello della parte civile awerso Ia sentenza assolutoria deve essere dichiarato inammissibile e che le Sue eventuali pretese restitutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dtnanzi al giudice v- civile nei confronti degli eredi"), il glavame nei confronti di debba ttovare accogl imenlo. Dall' istruttoria espletata drnanzi al Giudice di prime cure è emelso con tranquillant e certezza che i due imputati abbiano plonunciato, all' indurzzo nell' delle persone offese e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate e ciò non imputazione, le frasi ingiuriose e minacciose, riportate in rubrica, altri testi a solo in forza delle dichiarazioni rese dalle persone offese e degli vario titolo presenti ai fatti e deile parzialt ammissioni dell' imputato ("non hai i coglioni di Spegnere la telecamera"; ti scal)o la fossa"), ma ma anche e soprattutto dalla visione delle riprese, effettuate dai e da quanto constat o de visu dai carabinieri, intervenuti il 1.7.2007 sul luogo dei fatti. In particolare nella verb alizzazione del contenuto delle riprese video (udienza 18.10.2010), il Giudice di pace da atto che I' imputato che minacciava di fare causa' oronuncia all' indirizzo dr di denunciare le controparti, }a frase: "Non hai i cogliont per spegnere la se no tiro telecamera", pef poi proseguire: "Non mi vai nella macchina fuori il manganello e ti spacco Ia testa tn quattro, ti prendo la telecamera, scavo lafossa ti seppellisco nel giardino" Sono del tutto evidenti sia espressione "Non hai la i coglioni..." ti ' valenza offeniiva ed oltraggiosa dell' (certamente idonea a ledere I' onore e il decoro della persona offesa), sia la portata intimidatoria dell' ulteriore la prospettazione di un male ingiusto, qual è certamente quella di spaccare testa o di "scavare la fossa" per seppellire la persona minacciata. di cui all' Mette contc al riguardo rilevare altresì, da un lato, che l' esimente applicabile art. 599 c.p., evocata dal giudice di prime cule, non è cerlamente al delitto di minaccia; dall' altra, nello specifico, nessuna reciprocità di può ritenersi "fatto offese emefge nell' episodio del l.l.2007, ne tanto meno di riprese ingiusto,,, rilevante ai sensi dell' art. 599 co.2o c.p.l'esecuzione v10eo. Invero insegna la Suprema corte (cass. Sez. 5, Sentenza n. 9907 1611212011 ud. diffamazione, le del (dep. 1410312012) Ftv. 252948) che "in tema di ingiuria causa di e non punibitità della provocazione cli cui all,art. 599, comma secondo, cod. pen., sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrtti integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo dÌ regole comunemente accettate nella civile convivenza". A titolo esemplificativo, la Corte di legittimità ha ad esempio indicato come circostanze idonee a giusitficare la reazione offensiva la condotta di colui che instauri una relazione sentimentale con il coniuge dell'offensore, contrastante con I'obbligo di fedeltà reciproca dei coniugi stabilito dall'art. 143, comma secondo, cod. civ. (sez. 5, Sentenza n. 31177 der 2210512009 ud. (dep. 2810712009) Ptv. 244493); laviolazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati (Sez. 5, Sentenza n. zl455 ud. (dep. 2210512009 ) Rv. 243506); modalità che, alla del 11/03/2009 stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi umilianti gli "incontri tra padre e hglia sottoposti a e condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della bimba, Ia quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare, oltre che il luogo dell'incontro costituito dall'interno deli'abitazione con videoripresa delle sequenze degli stessi e conseguente pericolo di trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata I'esimente della provocazione) (Sez. 5, sentenza n. 40256 der 1610912008 28/10/2008 ) Rv. 241732); la minaccia di riferire alla ud. (dep. stampa una banale controversia per risarcimento di danni di valore modesto, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla contropaile (Sez. 5, sentenza n. 33643 del 0910312005 ud. (dep. |410912005)r'lv.232327);ildeliberatosilenziomantenutodaidirigentidiun solleciti e delie diffide' riferentisi ad istituto di credito, ad ontadei ripetuti inviati dalla controparte (Sez. 5, Sentenza un complesso contenzioso in atto, n.5198de|23l03ljgg4Ud.(dep.04/051|994)Rv.198020);lacondottadi coluicheprosegualacostruzionediunmuro,nonostantesiastatosottoposto aprocedimentopenaleperiireatodiusurpazionedisuoloaltruiesiastato emessoprovvedimentodisequestrodelmuro,anullariievandoilcarattere (Sez' 5' Sentenza n' 51 1 1 dei prowisorio di tale misura cautelare 2510311993 Cc' (dep' 1910511993) Rv' 195371)' Nelcasodispecie,iasempliceesecuzionediripresevideo,evidentemente ftna|izzateadocumentareunostatodifattoinvistadiuneventuale contenzioso giudiziario - a fronte di un costante contenzioso di fatto - non costituiscecertamente..fattoingiusto,,,taledagiustificarelareazione ingiuriosadelelaconseguenteapplicazionedell,esimente. Diquiilriconoscimentodellaresponsabilitàdelperifatti contestatigli,conconseguentecondannaalrisarcimentodeidannoinfavore liquidato come da dispositivo' della parte civile ' dall' esistenza comunque di un Ricorrono giustifrcati motivi - rapplesentati di recirpoca tensione' prortrattasi contenzioso tra le parti e da una situazione neltempo-peldichiararecompenzatetralepartilespesedientrambii gradi di giudizio' siustifica 11 carico di lavoro dell' uffrcio il termine di giomi novanta per la redazione della motiv azione' P.Q.M. Il Giudice Vistigliartf.576,605c'p'p''tnpanialeriformadellasentenzaindata2T di Rimini' appellata da settembre 2011 del Giudice di Pace e condanna ctvtte danno, nei confronti della parte al risarcimento del che liquida G:' t f l:u I *:-f i i complessivamente ed equitativamente nella somma di euro 1500. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi'i gradi di giudizio. Conferma nel resto. Giorni novanta per il deposito della motivazione. Rimini,31 ottobre 2014 r}dassi6Di