Comments
Description
Transcript
Una sporca faccenda di ingiustizia
Una sporca faccenda di ingiustizia Il primo ad essere danneggiato sono io: Vincenzo. Questi sono i reati commessi a danno di due disabili gravi non autosufficienti, per espropriarli dei loro beni, dai loro parenti con l’aiuto di magistrati e loro collaboratori corrotti. La sottoscritta VENTURA MARIA ved. CAFINI, nata a Comunanza (AP) l’11.04.1929, residente in Ascoli Piceno Via A. Argenti n.23/a, in merito al ricorso presentato presso la Procura di Ascoli Piceno, la procura dell’Aquila ed il Ministero di Grazia e Giustizia in data 15.09.2006, osserva quanto segue. Per poter comprendere le mie osservazioni, è opportuno precisare i seguenti punti: 1. Il processo che dura da 27 anni riguarda una divisione patrimoniale di un terreno di circa 8 ha e di un casale rustico di circa 1000 metri. La sottoscritta nel corso del giudizio di primo grado ha chiesto una divisione verticale del casale, in quanto intendeva rendersi effettivamente autonoma rispetto alle altre parti per poter 1 liberamente vendere a chiunque quanto di sua spettanza, mentre le altre due parti proponevano una divisione orizzontale dell’immobile. Il processo comincia quindi con un reato: un giudice, ora consigliere di cassazione (unico inconsapevole), nomina un certo ing. Ceccarelli di Ascoli Piceno, come CTU della divisione della tenuta di cui sopra, che si trova in una zona di sviluppo, sulle colline che delimitano la città di Ascoli, a circa 1 km dal centro storico. Il giudice non sa che l’ing. Ceccarelli è parte interessata in questa divisione, perché una delle parti in causa è il compagno e più tardi il marito della figlia Antonella Ceccarelli. L’ing. Ceccarelli non dice al giudice di essere incompatibile con l’incarico ricevuto. Infatti la divisione che realizza è “a macchia di leopardo” e alla richiesta da parte della sottoscritta del perché avesse fatto quella divisione inaccettabile, risponde che quella tenuta deve essere per uno solamente dei proprietari, e si offre lui stesso per l’acquisto della tenuta ad un prezzo irrisorio, per farne poi dono alla figlia. Nessuno accetta, tutti fanno opposizione presentando proposte alternative. Nel frattempo cambia il giudice e viene nomita la dott.ssa Di Girolami, che ci chiama per informarci che ha invitato l’ing. Ceccarelli a dimettersi per incompatibilità. Nomina quindi l’ing. Rinaldi, il quale riceve le nostre controproposte. Una di queste proposte per la divisione del terreno, fatte dall’ing. Agostini, parte in causa, risulta gradita a tutti, per cui già nel 1993 tutti davanti al Ctu Rinaldi, firmiamo l’accettazione di questa divisione: il terreno in questo momento ha un indice di edificabilità dello 0,03 % ( terreno agricolo). Rinaldi fa sua la divisione accettata riguardo al terreno ma, su richiesta dell’ing. Agostini dichiara che il casale, più di 1000 m., non è divisibile in senso verticale, e una divisione orizzontale non è gradita alla mia famiglia che vuole vendere il bene. La perizia è infedele perché il casolare, vecchio di 300 anni, ha i muri perimetrali a intercapedine, quindi divisibile solo in senso verticale, perché le stanze sono collegate non a quelle sullo stesso piano, ma a quelle verticali e non possono essere ristrutturate perché i muri non reggerebbero il peso di una moderna ristrutturazione. 2° piano 1° piano L’intento dell’ing. Agostini è quello di indurre la mia famiglia ad abbandonare il bene senza alcun compenso, pur sapendo che mio figlio down ha bisogno di denaro per vivere, mentre gli altri suoi cugini tutti sono medici, ingegneri quindi autosufficienti. Impedendo la divisione e la vendita dei nostri beni danneggia gravemente gli interessi di mio figlio. Tutti hanno continuato su questa strada fino ad oggi e pur di raggiungere i loro scopi, hanno commesso reati gravi. L’ing. Rinaldi denunciato per perizia infedele da 2 uno dei tecnici di parte (ing. Morganti), si dimette e siccome nel lungo periodo sono cambiati i giudici, il processo è rimasto a dormire a lungo nei cassetti del tribunale. Poi viene nominata la giudice De Angelis Rita e con lei cominciano i guai. Quando il CTU precedente all’Ing. Massimo Mancini ha lasciato l’incarico, in quanto denunciato per perizia infedele da uno dei consulenti tecnici di parte, l’accordo sulla divisione patrimoniale del terreno era già stato raggiunto e sottoscritto da tutte le parti in causa, come risulta dagli allegati n.1 e n.2. Rimaneva pertanto da definire il criterio di divisione del casale. Infatti in data 23.04.1999 all’Ing. Mancini fu conferito dal G.I. D.ssa De Angelis l’incarico di rispondere ai seguenti quesiti. “1) è possibile la divisione verticale del casale 2) il muro crea la separazione anche strutturale del casale” (all. n.3): Al primo quesito il nuovo CTU nominato non poteva che rispondere affermativamente perché per separare le due metà del fabbricato bastava murare due porte per ogni piano sui tre piani complessivi ed anche perché il CTU precedentemente era stato denunciato proprio in quanto aveva dichiarato che non era possibile la divisione verticale in questione. Per fare qualsiasi altra perizia il ctu deve avere un altro incarico dal giudice: questo delimita l’operatività del ctu Mancini. 2. All’udienza del 7.03.2000 tutti gli Avvocati presenti hanno dato atto che il giorno 4.03.2000 il CTU ing. Mancini ha depositato in cancelleria i chiarimenti richiesti, come da verbale di udienza sottoscritto dal Giudice De Angelis (doc. n.5). (vedere testimonianza dell’avv. Valeri del foro di Ancona). Su questa data - 4.03.2000 – sono state avanzate diverse ipotesi dai vari operatori della Giustizia che avevano tutte lo scopo di dimostrare che questa perizia depositata il 4.03.2000 fosse la stessa che troveremo allegata quale parte integrante della sentenza del giudizio di primo grado (doc. n.6). 3. La sentenza di primo grado contiene la storia di questa perizia ed in essa si afferma che è stata annullata, ma che, successivamente, è stata ritenuta valida dal Collegio. Nell’udienza del 21.11.2000 (doc. n.7) nella parte iniziale del verbale, una delle controparti chiede che questa perizia venga annullata perché il CTU non ha dato comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali. Nello stesso verbale, a metà pagina, si dà atto che il CTU Mancini ha presentato nuove plurime proposte divisionali (tre). Lui stesso afferma, nella deposizione resa il 20.02.2007 dinanzi alla Sez. P.G. dei carabinieri dell’Aquila, di non aver ricevuto “ulteriore incarico dal Giudice” di redigere nuovi progetti divisionali, ma solo “da alcune delle parti” (doc. n.8). Infatti non risulta né dai verbali di causa, né dalle ordinanze presenti nel fascicolo che il giudice di primo grado abbia incaricato il CTU di redigere nuove proposte divisionali. Dall’esame dei verbali della Polizia Giudiziaria risulta che il CTU Mancini nell’ambito dell’espletamento dell’incarico conferitogli dal Giudice arbitrariamente ed inopportunamente si è ritagliato il ruolo di tecnico di parte di due delle tre parti contendenti, redigendo addirittura una perizia asseverata il 6.03.2000 che soddisfaceva pienamente la desiderata delle due controparti e danneggiava gravemente gli interessi della sottoscritta, terza parte in causa. Non si può certo scusarlo, pensando che non sia stato consapevole di quanto sopra, sia per le competenze tecniche che possiede e sia per il fatto che aveva compiuto diversi sopralluoghi sul posto prima di redigere l’elaborato peritale che compare per la prima volta all’udienza del 21.11.2000. Secondo quello che dice il Mancini nella testimonianza resa alla Polizia dell’Aquila, la 3 richiesta di fare altre perizie era implicita nel primo incarico (cosa assolutamente falsa). 4. La perizia che si trova allegata alla sentenza di primo grado non è quella depositata il 4.03.2000 - misteriosamente sparita- ma è una delle plurime proposte che compaiono per la prima volta all’ udienza del 21.11.2000, esattamente la prima delle tre, ed è intitolata, ad arte, “Prima proposta”, solo perché potesse servire per lo scopo per il quale è stata usata, ovvero fare una divisione orizzontale gradita alle due controparti. Nella prima parte della sentenza il Giudice motiva la scelta del criterio di divisione del casale da lei accolto come “prima proposta” perché separa completamente e definitivamente le quote spettanti alle tre parti, rendendole totalmente autonome, precisando inoltre che la proposta scelta è quella che è stata erroneamente annullata e riesumata dal Collegio come valida. Quindi non può certo riferirsi al criterio di divisione orizzontale che non rende effettivamente autonome ed indipendenti le parti, anche perché la definisce “divisione verticale”, 5. All’udienza del 16.01.2001 anche l’altra controparte ha chiesto l’annullamento della perizia depositata in data 4.03.2000: e dunque fino al 16.01.2001 era sicuramente ancora presente negli atti processuali la proposta depositata dal CTU il 4.03.2000, unitamente a quelle plurime. Dà atto di ciò anche il mio avvocato che all’udienza suindicata si oppone all’annullamento della perizia, richiesto in due diverse udienze da entrambe le controparti a me avverse. Premesso quanto sopra ci si chiede: se la perizia allegata alla sentenza era quella originariamente depositata dal CTU Mancini il 4.03.2000 (trattandosi di una divisione orizzontale del fabbricato gradita alle due controparti che l’hanno sempre richiesta ed opposta alla sottoscritta che ha sempre proposto una divisione verticale del casale) le controparti – come risulta chiaramente dai verbali di udienza suindicati ed allegati alla presente – perché ne hanno chiesto l’annullamento? E perché il mio avvocato si è opposto all’annullamento della medesima perizia? La risposta logica della sottoscritta è perché in realtà si trattava di una divisione verticale del casale gradita alla sottoscritta ed invece osteggiata dalle controparti. La D.ssa De Angelis in data 4.04.2007 (doc. n.9) presso la procura dell’Aquila dichiara che la sentenza che era stata firmata da lei non portava nessuna modifica , però il Giudice non si è reso conto che la sostituzione della perizia, per l’esattezza la prima delle plurime proposte (denominata “prima proposta”) a quella rituale (“risposta ai chiarimenti”), era in realtà già avvenuta al momento della stesura della sentenza altrimenti come avrebbe potuto inserire i dati di una divisione orizzontale se la planimetria riguardava una divisione verticale dell’immobile? Io ritengo che la prima parte della sentenza sia stata scritta dal Giudice, e si vede, ma la seconda parte della sentenza deve essere stata preparata dal qualcuno capace di farlo, nella speranza che nessuno se ne accorgesse, inserendo dapprima la dicitura “divisione verticale” e poi inserendo i dati della “divisione orizzontale”, sperando che non avrei capito quello che diceva dopo. 6. Motivo della scomparsa della prima perizia: Il CTU Mancini nella sua deposizione presso la procura dell’Aquila, già richiamata, espressamente, ha dichiarato di non aver ricevuto alcun incarico dal Giudice, ma dalle parti, sicuramente non dalla sottoscritta. Ora, la procedura prescrive che il CTU debba rispondere ai quesiti formulati dal Giudice e non a quelli richiesti dalle parti. Dunque la perizia rituale, dapprima annullata dal Giudice e successivamente ritenuta valida dal Collegio, non era gradita alle controparti per cui, proprio in 4 questo periodo, e quindi prima della stesura della sentenza, qualcuno ha ritenuto di inserire i dati tecnici riportati sulla sentenza e che realizzavano una divisione orizzontale del casale e non una divisione verticale. Il CTU all’Aquila, come già detto, ha dichiarato che le parti gli hanno chiesto (le altre due e non io) di fare nuove perizie, ma se la perizia rituale non fosse stata sostituita a quel punto rimaneva da fare solo l’estrazione a sorte sia per le quote del terreno che per quelle del casale ed il compito del CTU era finito. Dal momento che l’Ing. Agostini, parte in causa, aveva proposto una divisione del terreno che tutte le parti avevano accettato, me compresa, ritenendola ancora validissima, allora per quale motivo l’Ing. Agostini, orgoglioso del suo lavoro, ha chiesto al CTU una perizia completamente diversa? A me in sentenza è stata assegnata, per quanto riguarda i fabbricati, la quota più piccola, ma, avendo io diritto ad una delle quote più grandi, avrei avuto diritto ad un conguaglio. Nella sentenza non si spiega per quale motivo, pur avendo chiesto l’estrazione a sorte, TUTTE LE PARTI, non sia stato proceduto in questo modo, ma sia stata invece fatta l’assegnazione d’ufficio ed anche con l’assegnazione d’ufficio perché non mi è stata data una delle quote maggiori? Tutto sarebbe stato più semplice senza bisogno di rimettere mano alla divisione del terreno per fare il conguaglio. Il motivo l’ho scoperto quando mi sono recata ad esaminare il nuovo piano regolatore ed ho visto che la parte di terreno più vicina alla strada era diventata fabbricabile con un indice di edificabilità pari allo 0,15% e prima era pari allo 0,03%. Così si spiega il perché dell’ ultima divisione del terreno che ha diviso la collina come i gironi dell’inferno dandomi il paradiso, troppo scosceso, mentre i 2/3 del terreno partendo dalla strada fino ai piedi della collina sono edificabili e la parte assegnata a me non vale niente, in quanto non ci si può né costruire, né coltivare. Quelle persone che hanno indagato e sono arrivate alla conclusione che non mi è stato fatto nessun danno non hanno controllato sul terreno se questo corrisponde a verità e non si sono chieste per quale motivo, avendo io diritto alla quota grande del casale, mi hanno attribuito quella piccola; così facendo hanno avuto la motivazione per rimettere mano alla divisione del terreno, assegnando a loro stessi l’area fabbricabile e lasciando a me solo le coste. Per 11 mesi mi è stata tenuta nascosta questa sentenza di 1° grado: anche il mio avvocato me la negava, anche la cancelliera Paola Tomassini più volte mi ha detto che la sentenza non era uscita; fino a che un giorno, in cui ero andata per l’ennesima volta, in tribunale a chiedere della sentenza, ho incontrato l’avvocatessa della parte avversa la dott.sa Mercuri, forse la più onesta degli altri, che mi ha detto che la sentenza era uscita da 11 mesi. Sono tornata in cancelleria e mi sono messa a urlare che volevo la mia sentenza, facendo radunare un bel po’ di persone. Alla fine mi è stato detto che il giorno dopo avrei trovato li in cancelleria la sentenza. E così è stato: ho avuto la sentenza sia dalla cancelliera, sia dal mio avvocato. Quando ho letto la sentenza ho capito perché non volevano farmela leggere: avevano paura che leggendola capissi quello che avevano combinato ai mie danni. Se fosse passato un altro mese non avrei più potuto ricorrere in appello, come dicono a Napoli: “chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato”. Ho fatto le mie deduzioni e ho concluso che gli avvocati avversari, si sono certamente accorti che la perizia usata per la sentenza, non era quella autentica, perché l’originale loro la conoscevano molto bene, in quanto si erano molto impegnati per farla annullare. 5 Anche il mio avvocato lo sapeva, ma forse qualche vantaggio lo avrà avuto per tacere. Vista la sentenza di 1° grado, il mio nuovo avvocato ha fatto ricorso alla corte di appello di Ancona. Le controparti sono state contumaci. Una persona normale si chiede: ma perché questo cambiamento ? Quelli che prima volevano eliminare la perizia dei quesiti, ora sono contenti per la sentenza fatta sulla stessa perizia. La sottoscritta fa appello contro quello che prima approvava ? Qualche cosa è cambiato oppure tutti sono diventati matti. No, nessuno è diventato matto: loro sono contenti perché la perizia sulla quale è stata fatta la sentenza non è più quella originale annullata e poi riesumata, ma è stata sostituita con quella fasulla a loro gradita, ora presente nel fascicolo e che era stata asseverata il 06.03.2000 senza il timbro di deposito. Io sono scontenta perché ho scoperto l’imbroglio. Faccio appello al giudice Gaggiotti della corte di appello di Ancona che si rende subito conto della impossibilità di darmi torto, visti i verbali e gli atti processuali. E allora, ancora una volta si cambiano le carte in tavola: dai verbali del giudizio di 1° grado, risulta che a chiedere la nullità delle perizie a chiarimenti, sono state le controparti non la sottoscritta, perché la divisione era di tipo verticale, a loro sgradita. Cosa fa il giudice Gaggiotti, dice: “Sei stata tu a chiedere l’annullamento delle perizie a chiarimenti, perché era una divisione orizzontale a te sgradita. Ora nel fascicolo è presente una perizia di divisione orizzontale, quindi, nessuna sottrazione, né sostituzione di perizia è avvenuta.”. Una simile affermazione può essere soltanto una scelta dolosa da parte del giudice che, per motivi che conosco bene ma non posso qui riferire, parte già con l’intenzione di darmi torto. Ma si sbaglia perché nei verbali del 1° grado risulta chiaro e lampante da chi è stata chiesta la nullità della perizia. Quindi la sentenza di 2° grado parte da un presupposto sbagliato volutamente, perché leggendo i documenti processuali di 1° grado non si può fare un errore così madornale. Lo scopo di questa sentenza di 2° grado era quello di fermarmi deducendo che non era stato commesso nessun reato, ma si sono sbagliati: io ho riproposto questa accusa in ogni sede competente e continuerò a farlo fino a che non avrò ottenuto giustizia, infatti ho fatto ricorso in Cassazione. PARTE PENALE Visti i molteplici reati commessi a mio danno mi sono spaventata e , avendo paura di non poter ottenere giustizia per via civile, ho denunciato i reati subiti alle Procure competenti di Ascoli Piceno e dell’Aquila. Dopo la Sentenza di 2° grado del Giudice Gaggiotti della Corte di Appello di Ancona, mi sono spaventata e ho fatto subito denuncia presso la procura di Ascoli e di Aquila, per i reati commessi a mio danno. 6 La denuncia all’Aquila è la prima a produrre reazioni, infatti il PM Rossini si affretta ad archiviare solo con considerazioni generali, di cui io non ho capito gran che; anche il mio avvocato , professor Iadecola, docente presso la Università Sapienza di Roma, non ci ha capito molto perché ci ha posto sopra diversi punti interrogativi. Abbiamo fatto ricorso al Gip G.Saverio Cappa, del tribunale dell’Aquila, il quale ha rigettato il nostro ricorso dicendo che: tutto quello che avevano fatto i CTU e la Giudice di Ascoli era lecito, potevano fare ciò che hanno fatto. A questo punto, il mio avvocato Iadecola, del foro di Teramo, ha interpellato la Cassazione, e la Suprema Corte (parere di sei giudici), ha dato torto al Gip Cappa, definendo il mio ricorso “fondato”. Il Gip dell’Aquila ha dovuto tenere l’udienza che prima mi aveva negato: ma è stata una farsa. E’ durata 7 minuti: il Gip rivolto al mio avvocato ha detto: “questa (io) è una che accusa i giudici, perciò io questo fascicolo non lo apro neppure”. Poi è comparso un piccolo signore, che ha dichiarato di essere il pubblico ministero, e ha chiesto di archiviare. Io gli ho domandato se conoscesse la causa e lui mi ha risposto: “questa è una causa che va archiviata e basta”, e se ne è andato. Poi il Gip Cappa ci ha liquidato con queste parole: “vi farò sapere”. Il mio avvocato ha gettato la spugna e mi ha abbandonato. Io ero annichilita, ma poi ho denunciato il Giudice Cappa, alla procura di Campobasso, per competenza. Il Gip di Campobasso Falcioni Giovanni ha iscritto Gian Saverio Cappa nel registro degli indagati per abuso nei miei confronti, e ha fissato la 1° udienza. Alla prima Cappa non si è presentato, intanto era stato trasferito al Civile a Teramo. Alla seconda udienza, si è presentato un giovane avvocato, che ha detto che io ho accusato Cappa perché va di moda accusare i giudici. Con la mia età, i miei acciacchi, i problemi familiari che ho, secondo quell’avvocato io passo il tempo, per divertirmi, ad accusare i giudici. Quando il Gip Falcioni di Campobasso mi ha domandato perché avevo accusato il giudice Cappa, io gli ho risposto: “io voglio andare in giudizio e lui me lo impedisce con le archiviazioni”. Siamo ancora in attesa della sentenza. Devo premettere un fatto che mi è sfuggito prima: quando la Procura dell’Aquila mi ha interrogato per mezzo del maresciallo Fazio, lui mi ha ricevuto alle 9 e fino alle ore 14 (5 ore), mi ha rivolto le sue domande; io gli ho mostrato tutte le prove e i documenti che erano nel suo fascicolo, e ne abbiamo discusso insieme (verbali, sentenze, perizie …). Quando alle 14 ha finito il suo verbale e me lo ha presentato per firmarlo, io, pur essendo sfinita, volevo leggerlo, ma lui me lo ha impedito seccato. Io ero talmente stanca che ho firmato senza leggerlo (testimone Morganti Artemio), ma ho sbagliato e me ne sono resa conto quando, qualche tempo dopo ho potuto leggerlo: il maresciallo Fazio aveva riportato nel verbale affermazioni false attribuite a me. Diceva che io avevo dichiarato che il Ctu Mancini ha fatto una sola perizia. Io non ho mai potuto fare questa dichiarazione perché contrasta con tutto quello che ho fatto prima e dopo. Anche se per ipotesi io avessi fatto una simile dichiarazione, lui non avrebbe potuto crederci, perché insieme abbiamo esaminato i verbali e le sentenze presenti in fascicolo, e lui stesso mi ha fatto notare che fino all’udienza del 16.01.2001 erano presenti tutte le perizie: quella che le controparti volevano annullare e quelle 7 presentate come plurime proposte, con asseverazione del 06.03.2000, apparse per la prima volta nel fascicolo nell’udienza del novembre 2000. Ora nel fascicolo ci sono solo queste, è sparita quella annullata e è stata sostituita quella per dividere il terreno, approvata e firmata da tutte le parti in causa (Ctu Rinaldi). Il Ctu Mancini l’ha sostituita con una sua nuova perizia, completamente diversa e spacciata per quella autentica. In Ascoli le cose non sono andate meglio: il Pm Cringoli, vecchio ma non rimbambito, ha disposto una perquisizione sul computer del Ctu Mancini, però un anno dopo che questi era stato informato delle accuse pendenti a suo carico (all’Aquila), ed in più ha avuto ulteriori 20 gg. per malattia: tutto il tempo necessario per cancellare quanto voleva dal suo computer. Il Pm Cringoli, quando gli ho chiesto di ascoltarmi come persona informata sui fatti, fingeva di non sentire; quando gli ho proposto di scrivere quello che avevo da dire in verbale, mi ha risposto che non ci vedeva. Ci vedeva e ci sentiva benissimo !!! Poi ha preso i miei verbali e le mie prove e le ha chiuse in una busta gialla, e le ha “nascoste” in fondo al fascicolo. Dopo la sua archiviazione, ho fatto appello al Gip Carlo Calvaresi, che ricopre pure la carica di giudice tutelare di mio figlio Vincenzo. All’udienza il mio avvocato ha chiesto che fossi sentita, ma lui se ne è guardato bene, e non ha letto neanche una riga di quello che aveva scritto il mio avvocato. Ha fatto poi la sua sentenza che, pur ammettendo che la sentenza di 1° grado del giudice De Angelis era sbagliata, non rileva azioni illecite negli indagati, e dice pure che una sentenza si può fare anche su una perizia asseverata, basta che sia iscritta nel registro delle asseverazioni. Io però avevo denunciato che quella perizia era fasulla, perché sostituiva quella annullata dal giudice e soprattutto perche non si sa come sia entrata nel fascicolo senza timbro di deposito. Tutti sapevano (avvocati, giudici Ctu e cancellieri) che quella perizia non era quella in risposta a chiarimenti (quella originale che risulta depositata il 04.03.2000), mentre questa nuova risulta asseverata il 06.03.2000; quella vera era la risposta ai quesiti (si può o no dividere in senso verticale il casale?), questa falsa reca plurime proposte divisionali e compare per la 1° volta il 21.11.2000. Elenco dei reati commessi a mio danno: 1) Nomina dell’ingegner Ceccarelli, incompatibile, che fa la sua perizia e viene pagato, poi cambia il giudice e viene fatto dimettere. 2) Perizia infedele del 2° Ctu Rinaldi, il quale dichiara non divisibile in senso verticale il casale, per compiacere il suo collega Agostini; si dimette per denuncia di perizia infedele. 3) Introduzione nel fascicolo di nuove plurime proposte divisionali del nuovo Ctu Ing. Mancini, chiamato solo per la risposta ai quesiti. 4) Richiesta della nullità della perizia a chiarimenti, per vizi procedurali inesistenti. 5) Nullità dichiarata dal Giudice De Angelis della perizia a chiarimenti, poi revocata dal Collegio che afferma inesistenti tali vizi. 6) Colpevolezza del giudice che la annulla anche se non doveva. 7) Scomparsa, e sostituzione della perizia a chiarimenti, con quella asseverata e senza timbro di deposito. 8 8) Sostituzione della perizia Agostini-Rinaldi della divisione del terreno, con un’altra fatta dal Mancini, completamente diversa spacciata per quella autentica. 9) Sentenza di 1° grado fatta su perizia fasulla: la giudice de Angelis non poteva non accorgersene, perché aveva esaminato attentamente quella vera prima di annullarla. 10) Colpevolezza del Ctu Mancini che favorisce una parte e danneggia l’altra, pur essendo un pubblico ufficiale. 11) Gli avvocati (anche il mio, forse ci ha guadagnato qualcosa anche lui), che pur conoscendo bene le varie perizie, affermano che quella agli atti è l’unica perizia fatta dal Mancini. 12) Attribuzione, alla sottoscritta, di ufficio senza motivazione, di una quota più piccola del casale, pur avendo io diritto ad una quota maggiore. 13) Tutte le parti hanno richiesto l’estrazione a sorte e ne hanno indicato pure le modalità; la giudice ha voluto fare una divisione autoritaria, con la conseguenza di complicare ulteriormente le cose. 14) Attribuzione a me da parte della corte di appello di Ancona, di atti processuali compiuti invece dagli avversari (richiesta di nullità della perizia a chiarimenti): cambiando le carte in tavola per negare che ci siano state sottrazioni e sostituzioni di ben due perizie. 15) Archiviazione arbitraria di G. Saverio Cappa dell’Aquila (pur col parere a me favore della cassazione) e sua successiva iscrizione nel registro degli indagati dello stesso, da parte del giudice Giovanni Falcioni, per abuso nei miei confronti. 16) Ricerca delle perizie sparite nella cancelleria sbagliata (nella cancelleria generale piuttosto che in quella personale del giudice). 17)Falsificazione delle mie dichiarazioni da parte del maresciallo Fazio dei carabinieri dell’Aquila. 18)Perquisizione sul computer del Mancini, senza che mi fosse concesso di nominare un mio consulente, e con largo margine di tempo concesso allo stesso Mancini, per ripulire con tutta cura il suo computer. 19)Sentenza di archiviazione da parte del giudice Carlo Calvaresi di Ascoli, che viene meno anche al suo ruolo di giudice tutelare di mio figlio. 20)Non ammissione dell’appello contro il giudice Calvaresi, del ricorso in cassazione, la quale si rifiuta ad entrare nel merito. Per la parte civile, sono tutt’ora n attesa che la corte di cassazione fissi la data della discussione. Questo è il mio calvario che dura da 27 anni. Questa volta non è per motivi politici che la magistratura commette dei reati, ma per riempire il proprio portafoglio, e tutti i reati di omissione e abuso commessi successivamente sono per coprire la propria casta. Immaginate come possa sentirsi una cittadina inerme schiacciata come un verme, senza misericordia e nessuna pietà, ne per il suo stato di salute, ne per la propria situazione familiare, ne per l’età (83 anni ad oggi). Richiedo tutto l’aiuto possibile e sono pronta, salute permettendo, a venir a testimoniare in ogni luogo la verità. Ho tutte le prove di quanto affermato in queste righe. 9 I parenti che hanno commesso i reati sono i seguenti: Cafini Italia, Mancini Massimo, Italo Agostini (deceduto), Cafini Daniele, Cafini Giuseppe, Agostini Sergio, Nardi Cafini Milena (deceduta) e tutti gli operatori di giustizia sopra menzionati. Elenco dei reati commessi, realizzato dal penalista Iadecola Giancarlo del Foro di Teramo, insegnante di Medicina Legale presso l’Università Sapienza di Roma 10 E’ uscita la sentenza del giudice G.Falcioni di Campobasso, al quale la sottoscritta, temendo di non poter spiegare le proprie ragioni, come era successo in precedenza davanti al Gip di Ascoli e dell’Aquila, ha inviato circa 600 pagg. di documentazione, con la speranza che forse questa volta le avrebbe lette. All’ultima udienza a Campobasso, alla quale la sottoscritta si è recata malgrado fosse gravemente malata, ha cercato di parlare e di essere ascoltata, ma ha potuto dire solo poche parole perché il giudice le ha tolto la parola dicendo: “perché hai denunciato Gian Saverio Cappa?”. La sottoscritta ha risposto: “perché il Gip Gian Saverio Cappa, con la sua archiviazione, mi impedisce di mandare in giudizio i giudici di 1° e 2° Grado”. Lui ha risposto che avrebbe letto le carte. 11 La sua sentenza dimostra invece che non deve averle lette, perché altrimenti avrebbe sicuramente rilevato, come è stato rilevato in Cassazione in data 24/04/2008 (vedi allegato) che i reati denunciati sono stati realmente commessi. La sottoscritta non capisce la motivazione dell’archiviazione fatta a Campobasso: il Dott. Gian Saverio Cappa Gip dell’Aquila non è colpevole perché non voleva produrre danno alla Sig.ra Ventura Maria non conoscendola, come affermato nella sentenza. La sottoscritta ci crede che il Gip non voleva produrre danno a lei, e quindi non c’è dolo per questo motivo, ma lo stesso Gip voleva solo proteggere i colleghi magistrati che lo avevano preceduto ed evitare che andassero sotto processo, dove la sottoscritta avrebbe potuto dimostrare, prove alla mano, la colpevolezza di tutti i personaggi coinvolti in questa faccenda. Il colmo dei colmi si raggiunge quando si fa ricorso in cassazione: la cassazione non entra nel merito del fatto contestato e quindi respinge i ricorsi. Ora vorrei chiedere a chi è in grado di rispondere: è questa la vera giustizia ? Se la Cassazione entrasse nel merito (siccome è formata da molti membri) a decidere non sarebbe solo un Gip, che non ci pensa neppure un attimo ad incriminare un collega per spirito di “casta”. Nel chiuso delle procure ciò avviene tutti i giorni, e non per motivi politici ma solamente per motivi di portafoglio, e la persona che subisce l’ingiustizia, cosa deve fare ? Io sono vecchia, ho 83 anni, sono su una sedia a rotelle e faccio fatica anche a portare il cucchiaio alla bocca, però questa faccenda ha risvegliato in me istinti omicidi. Tutte le persone che leggeranno questi miei pensieri, e che sentiranno il bisogno di aiutarmi, si facciano avanti: per vedere tutta la documentazione di cui ho parlato potete andare a visitare il sito web www.mariaventuracafini.net, per contattarmi inviate email all’indirizzo [email protected] , oppure telefonicamente al num. 333.8890912 oppure allo 0736.250738 Qui di seguito presento il parere di una commissione della Cassazione: 12 13 14 Ascoli Piceno li. 28/05/2011 In fede, Maria Ventura Cafini 15