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Montoneri Stefano - Ricerca giurisprudenziale
Consiglio Nazionale Forense Scuola Superiore dell’Avvocatura VII Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia Venerdì 16 marzo 2012 – sessione pomeridiana (ore 17,00) DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE 6 TAVOLA ROTONDA: La formazione del libero convincimento del giudice sugli atti e giusto processo Ricerca giurisprudenziale Dott. Stefano Montoneri Magistrato in Siracusa 1 Valutazione delle prove – principio del libero convincimento ....................................... 3 Valutazione degli elementi probatori – impugnazione ................................................... 6 Illogicità della motivazione – caratteri ........................................................................... 7 Motivazione sintetica – caratteristiche............................................................................ 9 Massime di esperienza e conget ture.............................................................................. 10 Esclusione delle prove irrilevanti .................................................................................. 11 Controesame – domande suggestive – valenza negativa - esclusione.......................... 11 Esame del teste e consultazione di documenti .............................................................. 12 Silenzio dell’imputato .................................................................................................... 13 Testimonianza persona offesa ....................................................................................... 14 Valutazione in appello ................................................................................................... 15 Indizi............................................................................................................................... 16 Sapere scientifico ........................................................................................................... 18 Deposizione della minore .............................................................................................. 19 Chiamata di correo – limite al principio del libero convincimento ............................. 20 2 Valutazione delle prove – principio del libero convincimento PROVE - DISPOSIZIONI GENERA LI - VALUTAZIONE - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO - NEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - RIAFFERMAZIONE - COLLEGAMENTO CON L ’OBBLIGO DI INDICARE NELLA MOTIV AZIONE I RISULTATI A CQUISITI ED I CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA - SUSSISTENZA RAGIONI. Sez. 6, Sentenza n. 8153 del 30/03/1992 Ud. (dep. 22/07/1992 ) Rv. 191404 Presidente: Di Mauro G. Estensore: De Roberto G. Imputato: Macrì. P.M. Di Zenzo. (Conf.) (Rigetta, App. Reggio Calabria, 8 luglio 1991). In tema di valutazione delle prove, l’art. 192, primo comma, cod. proc. pen. non ha assolutamente espunto dall ’ordinamento il principio del libero convincimento del giudice che rimane tuttora il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori. Detta norma, invero, sottolinea l ’attribuzione esclusiva al giudice di merito del potere di valutazione della prova e dell’obbligo di esplicitare, nel modo più ri goroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento alla necessità di indicazione specifica “dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”, al fine di evitare che il detto principi o venga attuato per un uso arbitrario. PROVE - DISPOSIZIONI GENERA LI - VALUTAZIONE - PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO - NEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE - RIAFFERMAZIONE - LIMITI. Sez. 1, Sentenza n. 16564 del 15/10/1990 Ud. (dep. 19/12/1990 ) Rv. 186122 Presidente: Carnevale C. Estensore: Valente V. Imputato: P.M. in proc. Batani ed altri. P.M. Cucco. (Diff) (Annulla in parte con rinvio, Ass. App. Firenze, 2 dicembre 1989). Poiché il disposto dell’art. 192, comma primo cod. proc. pen., so ttolinea l’attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell ’obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata, deve ritenersi che si sia inteso ribadire i n pieno il principio del libero convincimento, ancorandolo soltanto alla necessità di indicazione specifica “dei risultati acquisiti e dei criteri adottati ”, al fine di evitare che lo stesso trasmodi in un uso utilitario di tale principio. PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI. Sez. 6, Sentenza n. 6763 del 30/11/1989 Ud. (dep. 10/05/1990 ) Rv. 184253 Presidente: VALENTE B. Estensore: ODDONE V. Imputato: DE MARIA. P.M. CEDRANGOLO. (DIFF) 3 La differenza tra apprezzamento della prova, demandato all ’esclusiva competenza del giudice di merito, e il controllo sulla congruità della motivazione, demandato al giudice di legittimità, risiede nella circostan za che il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse ed al loro complesso il peso e il significato più opportuno, ma la motivazione in cui si estrinseca tale operazione deve rispettare le regole della logica. Conseguentemente il vizio di contradditorietà della motivazione è configurabile quando le ragioni logico -giuridiche attinenti ad uno stesso fatto o a un complesso di fatti aventi influenza determinante per il thema decidendum siano reciprocamente inammissibili, nel senso che si escludano o si rendano vicendevolmente inconciliabili (conf mass n 174180). PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CRITERI. (LIBERO Sez. 5, Sentenza n. 793 del 29/11/1988 Ud. (dep. 23/01/1990 ) Rv. 183117 in CASSAZIONE PENALE, 1991 FASC. 03 PARTE 01 PAG. 0480 Presidente: MIELE. Estensore: BILARDO L. Imputato: BEDON GIORGIO. P.M. TRANFO. (DIFF) L’ordinamento processuale affida al libero apprezzamento del giudice la pronuncia di assoluzione o di condanna dell’imputato indipendentemente da qualsiasi precostituita graduatoria dei mezzi di prova. tuttavia, la piena libertà di valutazione di questi ultimi da parte del giudice deve avvenire con puntuale riferimento alle risultanze probatorie dotate di certezza e non equivocità al punto da poter validamente dimostrare l ’esistenza del fatto addebitato (fattispecie in tema di omicidio preterintenzionale, in cui la corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito per avere egli coll egato a fatti ritenuti degni della qualifica di prove una ipotesi sfornita di riscontro processuale, rimasta come una delle congetture possibili sull ’esito della vicenda in esame). (v mass n 180811; v mass n 176949; v mass n 166199). PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO - RIFERIMENTO A DATI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - RAGIONE. Sez. 1, Sentenza n. 3937 del 23/11/1988 Ud. (dep. 17/03/1989 ) Rv. 180811 Presidente: CARNEVALE C. Estensore: PINTUS F. Imputato: MANCUSO. P.M. MARTUSCELLI. (PARZ DIFF) Il principio del libero convincimento del giudice non è degradabile da fenomeno a forte componente tecnico-scientifica e, quindi, essenzialmente razionale, ad atto soggettivo, a fondamento prevalentemente intuit ivo e psicologico, o addirittura emozionale, insofferente di ogni regola e controllo. Invero i criteri direttivi nella formazione del convincimento del giudice, anche se inespressi, sono desumibili dal complesso di norme che regolano il processo, in primis dall’obbligo del giudice di fornire congrua motivazione, immune da vizi logici delle sue scelte e dell ’obbligo di fare emergere le fonti di conoscenza di ogni singolo fatto (Conf mass n 136774; Conf mass n 120590). 4 PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI. Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 21/04/1986 Ud. (dep. 30/10/1986 ) Rv. 174180 in RIVISTA PENALE, 1987 FASC. 02 PAG. 0129 Presidente: MOLINARI PV. Estensore: PAPADIA U. Imputato: COPPOLA. P.M. GUASCO. (CONF) L’apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, il quale è libero di valutare le prove raccolte nella istruzione e nel dibattimento, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato che ritiene più opportuno, mentre il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla congruità della motivazione, nel senso che tale operazione intellettuale deve rispettare le regole della logica. Il giudice di merito non ha, peraltro, l ’obbligo di analizzare singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in atti e tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un giudizio sia p ure complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia congrua giustificazione delle tesi prescelte. In applicazione di tale principio non può parlarsi di vizio della motivazione qualora il giudice prenda in esame soltanto le risultanze processuali che ritiene rilevanti ai fini del decidere e le valuti nel loro complesso in relazione agli elementi difensivi, indicando le ragioni del proprio convincimento. Ne’ è lecito censurare le scelte operate dai giudici di merito adducendo un preteso omesso esame di circostanze rilevanti perché la decisione non ha seguito la impostazione difensiva. PROVA PENALE IN GENERE VALUTAZIONE(LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONTENUTO E LIMITI CONVINCIMENTO TRATTO DA UNA SOLA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE SOGGETTIVE ED OGGETTIVE - INSUFFICIENZA - ESCLUSIONE. Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 28/10/1971 Ud. (dep. 23/03/1972 ) Rv. 120590 Presidente: STRANIERO I. MAUCERI. (CONF) Estensore: LIBERTI. Imputato: SPATA. P.M. Il libero convincimento del giudice va inteso come libertà di valutazione delle prove raccolte; esso si differenzia dall ’arbitrio per l’obbligo che ha il giudice di motivare le sue decisioni, obbligo nel quale e da vedersi il limite o il criterio di orientamento nella valutazione delle prove. E ’ da ritenersi congruamente motivato il giudizio di responsabilità fondato su una sola deposizione testimoniale quando contenga un riferimento a circostanze soggettive ed oggettive, nelle quali quella deposizione trova conferma o rispondenza. 5 Valutazione degli elementi probatori – impugnazione IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - ELEMENTI PROBATO RI - VALUTAZIONE PARAMETRI - CONTESTUALIZZAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE. Sez. 2, Sentenza n. 18163 del 22/04/2008 Ud. (dep. 06/05/2008 ) Rv. 239789 Presidente: Esposito A. Estensore: Fiandanese F. Relatore: Fiandanese F. Imputato: Ferdico. P.M. Sorrentino F. (Parz. Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 12 Giugno 2007) In tema di ricorso in cassazione ai sensi dell ’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l ’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio de lla motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l ’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisi vità degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - L. N. 46 DEL 2006 - RIFERIMENTO AD ATT I DEL PROCESSO SPECIFICAME NTE INDICATI - INDIVIDUAZIONE DI T ALI ATTI - NATURA DEL SINDACAT O DELLA CORTE DI CAS SAZIONE MUTAMENTO - ESCLUSIONE. Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007 Ud. (dep. 22/02/2007 ) Rv. 235716 Presidente: Rizzo AS. Estensore: Fiandanese F. Relatore: Fiandanese F. Imputato: Messina ed altro. P.M. Iannelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Palermo, 11 Luglio 2005) In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconos ciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità , sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (La Corte ha altresì precisato che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contra pporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch ’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova). 6 Illogicità della motivazione – caratteri IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DELLA COR TE DI CASSAZIONE LIMITI. Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003 ) Rv. 226074 Presidente: Marvulli N. Estensore: Lattanzi G. Imputato: Petrella. P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 27 marzo 2002). L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell ’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l ’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DELLA CAS SAZIONE - LIMITI CARATTERI DELL’ILLOGICITÀ PER LA SU A RILEVAZIONE INDICAZIONE. Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. (dep. 16/12/1999 ) Rv. 214794 Presidente: Viola G. Estensore: Fulgenzi R. Imputato: Spina. P.M. Toscani U. (Parz. Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 13 gennaio 1999). L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitat o per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso p er sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di le gittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisi one adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE MANCANZA O ILLOGICIT À DELLA MOTIVAZIONE - NOZIONE. Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132 Presidente: Fazzioli E. Estensore: Mabellino A. Imputato: Commisso ed altri. P.M. Siniscalchi. (Conf.) (Dichiara inammissibile, Ass.App. Reggio Calabria, 24 luglio 1998). 7 Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della moti vazione, a norma dell’articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un ’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all ’osservazione della parte; e nella frattura logi ca evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - SINDACATO DELLA COR TE DI CASSAZIONE LIMITI - INDICAZIONE. Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000 Ud. (dep. 23/06/2000 ) Rv. 216260 Presidente: Vessia A. Estensore: Rossi B. Imputato: Jakani. P.M. Galgano V. (Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 20 aprile 1999). In tema di controllo sulla motivazione, all a Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz ione mediante un raffronto tra l ’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si present a quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua deg li stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE. Sez. 1, Sentenza n. 8868 del 26/06/2000 Ud. (dep. 08/08/2000 ) Rv. 216909 Presidente: Fazzioli E. Estensore: Canzio G. Imputato: Sangiorgi. P.M. Galati G. (Conf.) (Rigetta, Ass. App. Palermo, 31 maggio 1999). * CONFORME A CASSAZIONE ASN:199900024 RV:214794 S. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE. Sez. 3, Sentenza n. 12970 del 24/10/2000 Ud. (dep. 12/12/2000 ) Rv. 218094 Presidente: Malinconico A. Estensore: Novarese F. Imputato: Corini e altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Lecce, 20 ottobre 1999). * CONFORME S.U. a: 199900024 214794 S 8 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE. Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 30/11/2000 Ud. (dep. 12/02/2001 ) Rv. 218119 Presidente: Fazzioli E. Estensore: Chieffi S. Imputato: Andretta e altri. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Dichiara inf. questione di leg.tà cost., Ass. App. Napoli, 16 novem * CONFORME S.U. a: 199900024 214794 S IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti. Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. (dep. 10/12/2003 ) Rv. 226074 Presidente: Marvulli N. Estensore: Lattanzi G. Imputato: Petrella. P.M. Esposito V. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 27 marzo 2002). L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell ’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l ’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE. Sez. 3, Sentenza n. 35859 del 27/09/2002 Ud. (dep. 25/10/2002 ) Rv. 222610 Presidente: Toriello F. Estensore: Novarese F. Imputato: Sasso e altro. P.M. Izzo G. (Diff.) (Rigetta, App. Napoli, 30 novembre 2001). * CONFORME S.U. a: 200000012 216260 S Motivazione sintetica – caratteristiche SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE SINTETICA - CARATTERISTICHE. Sez. 6, Sentenza n. 14407 del 26/02/2009 Cc. (dep. 01/04/2009 ) Rv. 243266 Presidente: De Roberto G. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: P.G. in proc. Pasquali. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Savona, 22 novembre 2007) In tema di motivazione della sentenza, le esigenze di una esaustiva argomentazione sono soddisfatte anche da una succinta esposizione dei motivi di fatto e di dir itto, a nulla rilevando il numero o la lunghezza delle proposizioni destinate a tale scopo, 9 quanto, invece, il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, derivante dalla logicità delle connessioni e delle inferenze valutative. Massime di esperienza e congetture IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - MASSIME DI ESPERIEN ZA - DOGLIANZA RELATIVA ALLA SCELTA DELLE MASSIME DI ES PERIENZA DA PARTE DEL GIUDICE DI MERIT O - PROPONIBILITÀ QUALE VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE. Sez. 6, Sentenza n. 16532 del 13/02/2007 Ud. (dep. 24/04/2007 ) Rv. 237145 Presidente: Sansone L. Estensore: Carcano D. Relatore: Carcano D. Imputato: Cassandro. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Napoli, 16 novembre 2004) Il controllo della Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purchè la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l ’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi - e valorizzi piuttosto una congettura, cioè una ipotesi non fondata sullo “id quod plerumque accidit”, insuscettibile di verifica empirica, od anche una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha censurato l ’assunto secondo cui costituisce massima di esperienza conforme al principio di saggezza popolare del “tentar non nuoce” che un avvocato generalmente solleciti i pubblici dipendenti delle cancellerie per ottenere notizie coperte dal segreto d ’ufficio). PROVE - NOZIONI DI COMUNE E SPERIENZA E FATTI NO TORI MASSIME DI ESPERIENZA - MERE CONGETTURE - DIFFERENZA FATTISPECIE. Sez. 6, Sentenza n. 27862 del 24/06/2009 Ud. (dep. 07/07/2009 ) Rv. 244439 Presidente: Di Virginio A. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: De Noia. P.M. Bua FM. (Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Bari, 17 novembre 2008) La massima di esperienza si differenzia dalla mera congettura perché è formulata sulla scorta dell’“id quod plerumque accidit ” come risultato di una verifica empirica dell’elemento preso in considerazione. ( Nella specie la Corte ha ritenuto che le asserzioni secondo cui, rispettivamente, “non è usuale che il conducente di un’autovettura lasci la propria auto in una pubblica via per un lungo tempo senza chiuderla o, quanto meno, senza portare con sé le chiavi di accensione” e “non è usuale 10 che un ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione di gravi reati contro la persona, torni a posteggiarla, poche ore dopo, nell ’esatto luogo dal quale l’ha presa” , rispondano correttamente a massim e di comune esperienza). IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE - IMPIEGO DI NON CORR ETTI CRITERI INFERENZIALI - RICORSO A MERA CONG ETTURA ERRONEAMENTE QUALIFICATA COME MAS SIMA DI ESPERIENZA - UTILIZZABILITÀ ESCLUSIONE - ILLOGICITÀ E CARENZ A DELLA MOTIVAZIONE SUSSISTE. Sez. 2, Sentenza n. 44048 del 13/10/2009 Ud. (dep. 18/11/2009 ) Rv. 245627 Presidente: Carmenini SL. Estensore: Manna A. Relatore: Manna A. Imputato: P.G. in proc. Cassarino. P.M. D’Angelo G. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Caltanissetta, 02/10/2007) È affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà una mera congettura, insuscettibile di verifica empirica. (Fattispecie in tema di ricettazione di assegno bancario postdatato ricevuto da persona sconosciuta al prenditore per l’acquisto di un puledro durante una fiera zootecnica, nella quale la Corte ha escluso che sia massima di comune esperienza che le trattative all ’interno di una fiera zootecnica avvengano in maniera tanto concitata da non consentire un minimo di verifica e/o di cautela a fronte di un assegno ricevuto in pagamento da uno sconosciuto). Esclusione delle prove irrilevanti PROVE - DIRITTO ALLA PROVA - POTERE DEL GIUDICE DI ESCLUDERE LE PROVE MANIFESTAME NTE SUPERFLUE ED IRR ILEVANTI - AMBITO DI OPERATIVITÀ – INDICAZIONE Sez. U, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010 ) Rv. 246585 Presidente: Gemelli T. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Mills. P.M. Ciani G. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Milano, 27 ottobre 2009) Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici. Controesame – domande suggestive – valenza negativa esclusione DOMANDE SUGGESTIVE IN CONTROESAME - ATTRIBUZIONE DI VALENZA NEGATIVA SUL PIANO DELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA - ILLOGICITÀ MANIFESTA. Sez. 1, Sentenza n. 19937 del 29/04/2010 Ud. (dep. 26/05/2010 ) Rv. 247645 11 Presidente: Silvestri G. Estensore: Vecchio M. Relatore: Vecchio M. Imputato: Ben Mansour e altri. P.M. Baglione T. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Ass.App. Napoli, 10 Luglio 2009) È viziata da illogicità manifesta della motivazione la sentenza che, nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore di giustizi a deprima il significato probatorio negativo delle incoerenze e contraddizioni tra il dichiarato e le risultanze processuali di prova generica, attribuendo valenza negativa al carattere suggestivo delle domande poste dalla difesa dell'imputato nel corso de l controesame. Esame del teste e consultazione di documenti GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIM ENTALE - ESAME DEI TESTIMONI POTERI DEL PRESIDENT E - AUTORIZZAZIONE DEL TESTIMONE ALLA CONSULTAZIONE DI DOC UMENTI DA LUI REDATT I – CARATTERISTICHE – DISTINZIONE TRA AIUTO E CONTESTA ZIONE Sez. 6, Sentenza n. 10938 del 01/03/2006 Ud. (dep. 28/03/2006 ) Rv. 233735 Presidente: Oliva B. Estensore: Colla G. Relatore: Colla G. Imputato: Capuano. P.M. Consolo S. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 14 Dicembre 2004) Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 499, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui "il testimone può essere autorizzato dal presiden te a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di "aiuto totale" e quello di "aiuto parziale" della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso rispetto a quella della "contestazione" di cui all’art. 500 cod. proc. pen. non sta nella "parzialità dell’aiuto" ma nelle modalità del medesimo come pure nella diversa funzione dei due istituti, nel senso, quanto al primo di tali profili, che l’ aiuto viene dato al teste mostrandogli un documento da lui redatto mentre la "contestazione" avviene mediante il ricordo al teste di dichiarazioni da lui precedentemente rese e sulle quali egli abbia già deposto; quanto al secondo profilo (funzione), che d alle dichiarazioni rese dal teste attraverso un aiuto della memoria il giudice può trarre elementi per la prova del fatto mentre dalla "contestazione" può solo trarre elementi per valutare l’attendibilità del teste. GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIM ENTALE - ESAME DEI TESTIMONI IN GENERE - CONSULTAZIONE DI DO CUMENTI IN AIUTO DEL LA MEMORIA - NOZIONE. Sez. 1, Sentenza n. 9202 del 14/01/2009 Ud. (dep. 02/03/2009 ) Rv. 243542 Presidente: Fazzioli E. Estensore: Capozzi R. Relatore: Capozzi R. Imputato: Carpino. P.M. Delehaye E. (Parz. Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 21 maggio 2008) La consultazione di documenti in aiuto della memoria alla quale il teste può essere autorizzato è un concetto non interpretabile in modo univoco, siccome corr elato all'oggetto delle singole deposizioni rese negli specifici casi concreti, sicché, se da un 12 lato risulta sostanzialmente disatteso il divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen. in caso di utilizzazione per la decisione di documenti preform ati rispetto al dibattimento, dall'altro non è vietata l'utilizzazione di elementi contenuti in un documento redatto dal teste, allorché essi siano stati acquisiti al dibattimento attraverso l'esame e il controesame del teste stesso, e quindi con la garanz ia di pienezza del contraddittorio e con la piena esplicazione del diritto di difesa, cui il contraddittorio è funzionale. Silenzio dell’imputato PROVE- DISPOSIZIONI GENERA LI - VALUTAZIONE DELL’IMPUTATO - VALUTAZIONE - LEGITTIMITÀ. - SILENZIO Sez. 2, Sentenza n. 22651 del 21/04/2010 Ud. (dep. 14/06/2010 ) Rv. 247426 Presidente: Cosentino GM. Estensore: Fiandanese F. Relatore: Fiandanese F. Imputato: Di Perna. P.M. Monetti V. (Parz. Diff.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Bologna, 20/03/2009) Al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell ’imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostan ze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. PROVE- DISPOSIZIONI GENERA LI - VALUTAZIONE - SILENZIO DELL’IMPUTATO - VALUTAZIONE DELLA C ONDOTTA PROCESSUALE UNITAMENTE AD OGNI A LTRA CIRCOSTANZA SIN TOMATICA AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: IMPUTA TO COLTO IN FLAGRANZ A DI REATO CHE NON RISPON DE SULLE RAGIONI DEL LA PROPRIA PRESENZA NEL LUOGO D I TENTATA COMMISSION E DEL REATO DI FURTO. Sez. 5, Sentenza n. 12182 del 14/02/2006 Ud. (dep. 06/04/2006 ) Rv. 233903 Presidente: Pizzuti G. Estensore: Marini P. Relatore: Marini P. Imputato: Ferrara. P.M. Viglietta G. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 8 Aprile 2005) In virtù del principio “nemo tenetur se detegere”, l’imputato può non rispondere su fatti leggibili “contra se” e negare la propria responsabilità anche contro l ’evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella fo rmazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze (nella specie la sorpresa in flagranza di reato dell ’imputato ad opera della polizia), la portata significativa del silenzio mantenuto dall ’imputato, su circostanze po tenzialmente idonee a scagionarlo (nella specie la mancata giustificazione della propria presenza all ’interno di una scuola elementare in cui era stato sorpreso insieme ad altri a smontare infissi). PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CONFESSIONE SPONTAN EA DELL’IMPUTATO ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI INTERROGA TORIO - ESCLUSIONE OBBLIGO DI RISPETTAR E LE GARANZIE DIFENS IVE - ESCLUSIONE 13 IDONEITÀ A CONCORRER E ALLA FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA. Sez. 6, Sentenza n. 10733 del 28/04/1999 Ud. (dep. 21/09/1999 ) Rv. 214616 Presidente: Trojano P. Estensore: Milo N. Imputato: Salerno V e altro. P.M. Abbate A. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App. Trieste, 24 marzo 1998). Le confessioni rese spontaneamente dall ’imputato alla polizia giudiziaria non sono assoggettabili alla disciplina dell ’art. 225 bis cod. proc. pen. del 1930, in quanto non possono equipararsi alle sommarie informazioni assunte a richiesta della polizia per il prosieguo delle indagini e ancora meno all ’interrogatorio dello stesso imputato e non sono, quindi, assistite dal regime garantistico. Ne consegue che di dette confessioni spontanee il giudice legittimamente può tenere conto, perché non sono vietate da alcuna norma ne’ sono sottoposte a formalità e non possono essere proibite a colui che vuole, per qualunque ragione, renderle. Consegue, altresì, che esse costituiscono un elemento indiziario storicamente certo, doverosamente raccolto dalla polizia giudiziaria e acquisito al compendio probatorio ed il giudice ne deve apprezzare il contenuto secondo il principio del libero convincimento e tenuto conto della verifica proveniente da riscontri di natura oggettiva(Principio affermato in relazione a procedimento disciplinato secondo le norme del codice di rito previgente). Testimonianza persona offesa PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI PERSONA OFFESA - VALUTAZIONE DELLA P ROVA - APPREZZAMENTO FATTISPECIE. Sez. 3, Sentenza n. 28913 del 03/05/2011 Ud. (dep. 20/07/2011) Rv. 251075 Presidente: Squassoni C. Estensore: Andronio AM. Relatore: Andronio AM. Imputato: C. e altro. P.M. Salzano F. (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Milano, 17/06/2010) La testimonianza della persona offesa costituisce u na vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente fondata l ’affermazione di colpevolezza dell’imputato, a condizione che sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata motivazione. (La Corte ha specificato che al gi udice è richiesto un onere motivazionale supplementare allorquando la denuncia del fatto da parte della persona offesa sia avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e vi sia incertezza assoluta su luogo, tempo e circostanze di contorno). PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI PERSONA OFFESA - VALUTAZIONE DELLA PROVA - APPREZZAMENTO APPLICAZIONE IN TEMA DI REATI SESSUALI. Sez. 4, Sentenza n. 30422 del 21/06/2005 Ud. (dep. 10/08/2005 ) Rv. 232018 Presidente: D’Urso G. Estensore: Piccialli P. Relatore: Piccialli P. Imputato: Poggi. P.M. Consolo S. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Roma, 20 giugno 2002) 14 Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offe sa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l ’affermazione di colpevolezza dell ’imputato, purchè la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l’accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall ’esterno, all’una o all’altra tesi. PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI PERSONA OFFESA - UNICA FONTE DI PROVA - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ - VALUTAZIONE CRITERI. Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004 ) Rv. 227493 Presidente: Zumbo A. Estensore: Fiale A. Imputato: Pacca e altro. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Napoli, 30 gennaio 2001). In tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa, la cui deposizione, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (nella specie si trattava della deposizione resa dalla vittima di una violenza sessuale posta in essere abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica). PROVE - DISPOSIZIONI GENERA LI - VALUTAZIONE - TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA - CRITERI. Sez. 3, Sentenza n. 766 del 26/11/1997 Ud. (dep. 22/01/1998 ) Rv. 209404 Presidente: Giammanco P. Estensore: Teresi A. Imputato: Caggiula M. P.M. Viglietta G. (Diff.) (Annulla ai soli effetti civili, App. Lecce, 6 novembre 1996). In tema di valutazione della prova anche nel nuova sistema le persone offese o danneggiate dal reato assumono, quando invochino in sede penale l ’accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento o alle restituzioni, la qualità di testimoni con modalità e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. Anche nel vigore del nuovo codice di rito, anch’esso ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, va riaffermato il principio che alla formazione di tale convincimento possono concorrere anche le testimonianze delle persone offese, costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Valutazione in appello SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - APPELLO FORMAZIONE DEL CONVINCIMENTO - LIBERTÀ DI VALUTAZIONE LIMITI - GIUSTIFICAZIONE. 15 Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005 ) Rv. 232441 Presidente: Coco GS. Estensore: Visconti S. Relatore: Visconti S. Imputato: Baia. P.M. Galasso A. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Napoli, 20 Aprile 2004) In tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni p robatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell’ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l ’adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata. SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE CHE COMPO RTI TOTALE RIFORMA D ELLA SENTENZA DI PRIMO GR ADO - DOVERI MOTIVAZIONAL I DEL GIUDICE DI APPELLO - INDIVIDUAZIONE. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231679 Presidente: Marvulli N. Estensore: Canzio G. Relatore: Canzio G. Imputato: Mannino. P.M. Siniscalchi A. (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio, App. Palermo, 11 Maggio 2004) In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l ’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. Indizi PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - In Genere. Sez. 3, Sentenza n. 229 del 15/11/2000 Ud. (dep. 15/01/2001) Rv. 217713 Presidente: Malinconico A. Estensore: Grassi A. Imputato: Fortezza. P.M. Ranieri B. (Conf.) (Rigetta, App. Catanzaro, 15 dice mbre 1999). CONFORME A CASSAZIONE ASN:199708402 RV:209100 S. PROVE - VALUTAZIONE - INDIZI - NOZIONE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’INSIEME DEGLI INDIZI - VALUTAZIONE SEPARATA DI OGNI SIN GOLO INDIZIO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA RI SULTANTE DELLA LORO COMBINA ZIONE NECESSITÀ - SUSSISTENZA - EQUIVALENZA ALLA PR OVA STORICA O DIRETTA DELLA PROVA INDIZIARIA CORRETTAM ENTE VALUTATA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA. 16 Sez. 6, Sentenza n. 8402 del 09/06/1997 Ud. (dep. 18/09/1997) Rv. 209100 Presidente: Pisanti F. Estensore: Milo N. Imputato: Satanassi B. P.M. Geraci V. (Conf.) (Rigetta, App.Bologna, 29 novembre 1996). In tema di valutazione della prova indiziaria, quando dall ’indizio, che è un fatto certo dal quale sia possibile inferire la prova di un fatto incerto, sia desumibile più di una conseguenza, il giudice deve applicare la regola metodologica ricavabile dall ’art. 192 cod. proc. pen.: egli deve operare un apprezzamento unitario degli indizi previa valutazione di ciascun indizio singolarmente al fine di vagliarne la valenza qualitativa individuale e, determinata in positivo la valenza significativa di ciascun indizio, passare all’esame globale unitario dei vari elementi indizianti attraverso il quale la fisiologica ambiguità di ciascuno di tali elementi può risolversi così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri e la risultante di tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consente di ritenere raggiunta la prova lo gica del fatto non noto. La prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica. PROVE - VALUTAZIONE - INDIZI - NOZIONE - MODALITÀ DI APPREZZAMENTO AI FIN I DEL CONSEGUIMENTO DELLA PROVA LOGICA DEL FATTO - NECESSITÀ DELLA PRE VIA VALUTAZIONE DI CIASCUN INDIZIO PRIM A DI PROCEDERE A QUE LLA COMPLESSIVA DI TUTTI GLI INDIZI - SUSSISTENZA. Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992 Ud. (dep. 04/06/1992 ) Rv. 191230 Presidente: Zucconi Galli Fonseca F. Estensore: Feliciangeli U. Imputato: P.M., p.c., Musumeci ed altri. P.M. Viale. (Parz. diff.) (Annulla in parte con rinvio, Ass. App. Bologna, 18 luglio 1990). L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possi bile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell ’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un ’univocità indicativa che dia la certezza logica dell ’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell ’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si som ma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice. 17 PROVE - VALUTAZIONE - INDIZIO E PROVA - IDONEITÀ DELL’INDIZIO A FORMARE IL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI. Sez. 6, Sentenza n. 2398 del 13/12/1991 Ud. (dep. 05/03/1992 ) Rv. 189566 Presidente: Perrotti G. Estensore: Losapio MD. Imputato: Grillo e altro. P.M. Fraticelli. (Parz. Diff.) (Annulla in parte, senza rinvio, App. Catania, 8 luglio 1991). Dall’art. 192, 2 comma, c.p.p. si ricava il principio in base al quale al giudice non è precluso trarre elementi di convinzione da indizi: vale a dire, da circostanze note non direttamente rappresentative del fatto da provar e, circostanze che, se prese in considerazione, possono consentire di pervenire a conoscere l ’esistenza di un fatto non noto indispensabile per la conclusione del giudizio. Con la conseguenza che, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge circa la individuazione delle fonti di prova e il controllo sulla loro attendibilità o concludenza, il giudice del merito ha il potere-dovere di scegliere tra gli elementi probatori offerti al suo e same quelli ritenuti più idonei al conseguimento della (giusta) decisione, purché, ove non rappresentativi (direttamente) del fatto da provare, risultino gravi, precisi e concordanti. PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONE DEGLI INDIZI - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI LIMITI. Sez. 1, Sentenza n. 16261 del 03/07/1990 Ud. (dep. 07/12/1990 ) Rv. 185970 Presidente: AIELLO C. Estensore: SERIANNI V. Imputato: URLI. P.M. VIALE. (CONF) Il giudice, nel libero processo di formazione del suo convincimento, può fondare il giudizio di responsabilità, oltre che sulle prove dirette o rappresentative del fatto da provare, anche su indizi, ossia su elementi di fatto dai quali, at traverso un procedimento inferenziale, è possibile desumere che altro fatto si è verificato. Tali indizi, per aver valore probatorio e costituire la premessa del procedimento inferenziale induttivo e deduttivo del giudice, devono essere certi, quanto alla loro esistenza e non soltanto ipotetici, gravi, anche se isolatamente non risolutivi, e concordanti, nel senso che valutati nel loro complesso e nelle reciproche connessioni e implicazioni, siano idonei a fornire la prova compiuta del fatto da provare, sal vo l’obbligo di raccordare - con motivazione analitica e l’uso corretto delle norme di esperienza e dell ’inferenza logica la proposizione argomentativa, scaturente dagli indizi, con tutti gli altri elementi emersi nel processo e delle eventuali contrarie deduzioni delle parti. Sapere scientifico GIUDIZIO - IN GENERE - RAGIONAMENTO PROBAT ORIO VALUTAZIONE DELLE PROVE ASSUNTE - COMPITO ESCLUSIVO D EL GIUDICE - SAPERE SCIENTIFICO ESTERNO - RILEVANZA - LIMITI. Sez. 3, Sentenza n. 42984 del 04/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007 ) Rv. 238068 18 Presidente: De Maio G. Estensore: Tardino VL. Relatore: Tardino VL. Imputato: Bagala’. P.M. Baglione T. (Conf.) (Rigetta, App. Reggio Calabria, 18 Gennaio 2007) In tema di giudizio, la valutazione delle prove acquisite compete in via esclusiva al giudice, il quale la esercita secondo il principio del libero convincimento e con divieto di delegarla al sapere scientifico esterno, il quale ha esclusivamente valenza strumentale ed integrativa delle conoscenze giudiziali e p uò assumere rilevanza solo ove il giudice ne apprezzi l’assoluta necessarietà ovvero la funzionale imprescindibilità ai fini della decisione. Deposizione della minore PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI PERSONA OFFESA - VIOLENZA SESSUALE - VITTIMA DELL’ABUSO NECESSITÀ DI RISCONT RI ESTERNI - ESCLUSIONE. Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 03/12/2010 Ud. (dep. 20/01/2011 ) Rv. 249136 Presidente: Ferrua G. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: L. C.. P.M. D’Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Campobasso, 06/10/2009) Le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell ’imputato, non necessitando le stesse di riscontri estern i (in motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, posso tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti). GIUDIZIO - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - ATTENDIBILITÀ - RISPETTIVI AMBITI. Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247703 Presidente: Lupo E. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: F.. P.M. Salzano F. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 17 settembre 2009) In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l ’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell ’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice. GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIM ENTALE - ESAME DEI TESTIMONI MINORENNE - ATTENDIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEL M INORE VERIFICA - RICORSO AD ACCERTAM ENTO TECNICO - POSSIBILITÀ ESCLUSIONE. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 237539 19 Presidente: De Maio G. Estensore: Teresi A. Relatore: Teresi A. Imputato: Tranchida e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, App. Messina, 11 Ottobre 2005) In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, al fine di valutare l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l’attendibilità della prova; tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. Chiamata di correo – limite al principio del libero convincimento PROVE - CHIAMATA DI CORREO - DISPOSIZIONI RELATI VE ALLA SUA VALUTAZIONE - INTRODUZIONE DI UNA DEROGA AL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA CONSEGUENZE. Sez. 1, Sentenza n. 13272 del 05/11/1998 Ud. (dep. 17/12/1998 ) Rv. 211876 Presidente: Teresi R. Estensore: Silvestri G. Imputato: Alletto e altri. (Conf.) (Rigetta, Ass. App. Palermo, 17 dicembre 1997). Il vigente art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice, vietando l’attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correità, quando non sia accompagnata da “altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”, dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull’assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante (c onfidente e accusatore), in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio -economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all ’accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l ’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. (Sulla prima parte, contra Sez. 1^, 28 settembre 1998 n. 13008, Bruno, in corso di massimazione). 20