TOTÒ VINCE LA CONTROVERSIA CONTRO IL PDL Il Tribunale di
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TOTÒ VINCE LA CONTROVERSIA CONTRO IL PDL Il Tribunale di
GIANLUCA MASSIMEI Luglio 2013 TOTÒ VINCE LA CONTROVERSIA CONTRO IL PDL Il Tribunale di Bari, in una sentenza emessa lo scorso gennaio, ha dato ragione a Liliana De Curtis, figlia ed erede legittima di Totò, contro il Popolo della Libertà - PDL, per lesione all’identità personale del padre. La controversia è scaturita in seguito ai manifesti affissi dal partito politico, i quali riportavano un'immagine in primo piano del volto di Totò (con espressione addolorata) e la celebre frase “… e io pago”, tratta dal film “47 morto che parla”, il tutto accostato alla fotografia dell’abbattimento dei palazzi del cosiddetto “ecomostro” di Punta Perotti a Bari nel 2009, e al simbolo del Pdl. La signora De Curtis ha ritenuto che l’accostamento dell’immagine del padre, con il volto sofferente, e dell’espressione “… e io pago” da lui resa celebre, ad un fatto di attualità al di fuori del contesto originario, e trasmesso unitamente ad un messaggio di propaganda politica, fosse lesivo: del diritto all’immagine di Totò (art. 10 c.c.); del diritto al ritratto di Totò (artt. 96-97 L.d.A.); della reputazione di Totò (art. 595 c.p.); del diritto alla riservatezza (Codice Privacy); dell’identità personale di Totò, e in particolare del “patrimonio intellettuale e politico” dello stesso. L’attrice chiedeva il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per 500mila euro. Per il Tribunale di Bari il manifesto si qualifica come lesivo dell’identità personale di Totò. Per effetto della fotocomposizione, il manifesto risultava idoneo ad attribuire all’artista il ruolo di portavoce di un messaggio dal contenuto politico, completamente estraneo alle espressioni originali (mimiche e verbali) richiamate, nonostante non si potesse ipotizzare un’adesione dell’artista al pensiero politico del partito convenuto, in quanto sotto un profilo cronologico, lo schieramento non risultava ancora costituito al tempo in cui l’attore visse; e sotto il profilo ideologico, non sussistono elementi nella biografia personale ed artistica dell’attore che consentano di stabilire l’appartenenza ad uno schieramento politico, né l’adesione ad alcun pensiero politico. Il Tribunale di Bari ha ritenuto opportuno motivare la sentenza sottolineando che la figura di Totò rientra tra quelle dei “personaggi così compenetrati nella storia di una determinata collettività, da escludere che taluno possa ascriverli ad una fazione o ad un’ideologia determinate”. Infatti - continua il Tribunale - “il personaggio non poteva credersi “schierato” in chiave politica e, in ogni caso, per tale – e cioè non allineato ad una parte politica – è stato ed è ormai percepito nella communis opinio”. Il manifesto crea, si legge nella sentenza, un effetto distorsivo dell’identità personale di Totò, in particolare sub specie di identità politica, la quale è tutelata dall’ordinamento anche nella sua accezione negativa. Secondo il Tribunale di Bari, la lesione alla identità personale nella fattispecie De Curtis vs PDL è avvenuta per il tramite di una serie di lesioni ad altri diritti della persona tutelati dall’ordinamento: il diritto all’immagine (art. 10 c.c.); il diritto al ritratto (art. 96-97 LdA); il diritto alla riservatezza (Codice Privacy). Secondo il giudice, dott. Caso, non si è invece concretata nel caso di specie alcuna lesione della reputazione sub specie di diffamazione (nei riflessi civili del reato previsto ex art. 595 c.p.). Nelle motivazioni addotte dal Giudice, fondamentale è stato il fatto che non sussisteva il consenso degli eredi e che non ricorrevano scriminanti, e in particolare non ricorreva la scriminante della notorietà del soggetto rappresentato. Tale scriminante richiede l’esistenza di una qualche esigenza di pubblica informazione, e non sono sufficienti le finalità meramente pubblicitarie (per giurisprudenza costante: cfr. Cass. Civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). Per il Tribunale di Bari le finalità di propaganda politica esulano, infatti, da qualsivoglia finalità informativa. Il Tribunale ha escluso il danno patrimoniale utilizzando un parametro inedito nella giurisprudenza in materia di lesione del diritto alla reputazione ed alla identità personale, ovvero le Tabelle del Tribunale di Milano in relazione al danno da perdita parentale, arrivando ad applicare il minimo tabellare previsto per il danno non patrimoniale da perdita del congiunto, nella misura di 150mila euro. Per ulteriori informazioni: Gianluca Massimei, [email protected] GIANLUCA MASSIMEI Luglio 2013